CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 35878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17797/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso il suo studio in Roma, via Boezio 92 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a da ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, via Po 12 -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ’ [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati - avverso la sentenza n. 2216 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni motivate scritte (ex art. 23, comma 8 - bis , D.L. n. 137 del 2020 e succ. mod.) del Pubblico Ministero, in persona d el [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. F [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Padova promuoveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] l’esecuzione immobiliare rubricata al n. 300/1995 R.G. Esec. del Tribunale di Padova, procedura nella quale la stessa banca poi interveniva in forza di diversi titoli; interveniva altresì la [OSCURATO:PERSONA]. 2. Successivamente, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] i creditoriMercedes Marconato e [OSCURATO:PERSONA] iniziavano la procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 287/2005 R.G. Esec. del Tribunale di Padova. 3. Stante la parziale coincidenza dei cespiti staggiti, il Tribunale, con provvedimento del 25/11/2005, disponeva la “riunione” delle procedure. 4. Dopo la presentazione dell ’ istanza (datata 22/5/2015) di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la propria esclusione dal novero degli esecutati (in quanto i beni pignorati erano di esclusiva proprietà del Pantano), i creditori tutti presentavano rinuncia agli atti della procedura esecutiva n. 300/1995 e il giudice dell’esecuzione –con provvedimento del 27/1/2017 – dichiarava l ’ estinzione del predetto procedimento e la prosecuzione dell’espropriazione nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai beni pignorati nella procedura n. 287/2005.5. Con atto del 27/4/2017 il Pantano proponeva opposizione esecutiva e avanzava istanza di dichiarazione dell’improcedibilità della procedura,perché l’esecuzione n. 300/1995, nella quale doveva ritenersi “inclusa”la n. 287/2005 ad essa riunita, era stata estinta, nonché in ragione della prescrizione dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]) e da Marconato - Cappello . L ’ opponente denunciava altresì gravi irregolarità del bando di vendita predisposto dal professionista sulla scorta dell’ordinanza di vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il difetto di corrispondenza tra i beni pignorati nella procedura n. 287/2005 e quelli posti in vendita. 6. Il giudizio di merito conseguente a detta opposizione si concludeva con la sentenza n. 2216 del 27/12/2019 del Tribunale di Padova, che, una volta qualificata l’azione come opposizione exart. 617 cod. proc. civ., la dichiarava inammissibile per tardività, in quanto proposta contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] oltre il termine decadenziale di 20 giorni; ad abundantiam, in relazione al merito, osservava che, ex art. 493 cod. proc. civ., il pignoramento successivo (da cui era scaturita l’esecuzione n. 287/2005) aveva effetto indipendente da quello anteriore, caducato dalla pronuncia di estinzione; con riguardo alle denunciate irregolarità del bando di vendita, il giudice di merito rilevava che l’atto del professionista delegato non poteva essere censurato con l’opposizione agli atti esecutivi. 7. Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorsoper cassazione, fondato su tre motivi . 8. Resisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ( e, per essa , la mandataria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), mentrenon svolgevano difese gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].. 9. Nelle sue conclusioni motivate scritte i l Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.10.Il ricorrente depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 11.Per la trattazione della controversia è stata fissata l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dall ’ art. 23, comma 8 - bis , del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato, da ultimo dall’art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale. R [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo, il ricorrente deduce ( ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito ritenuto applicabile il termine decadenziale anche all ’ opposizione tesa a denuncia re vizi del pignoramento determinanti assoluta incertezza sui beni pignorati, a far valere la nullità dell’atto per parziarietà del diritto staggito e a far constare l’improcedibilità dell’esecuzione a seguito di totale estinzione della procedura. 2. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Per quanto è dato comprendere nella confusa e lacunosa esposizione del ricorrente (che non riporta con precisione il contenuto della sua originaria opposizione del 27/4/2017 e, segnatamente, i motivi di doglianza allora avanzati), [OSCURATO:PERSONA] sostiene l’erroneità della pronuncia di merito che ha ritenuto applicabile il termine decadenziale exart. 617 cod. proc. civ. – e, dunque, dichiarato tardiva l ’ opposizione –anche alla denuncia di vizi che non sono assoggettati a detto termine, perché idonei ad impedire la prosecuzione della procedura e rilevabili in ogni momento. 3. I l ricorrente si riferisce , innanzitutto, alla deduzione di vizi invalidanti perché determinanti incertezza assoluta sui beni pignorati, in quanto gli atti di pignoramento avrebbero individuato i cespiti staggiti in modo incompleto. Ad avviso del Pantano, rientrerebbero nel novero di tali vizi la mancata indicazione della quota di proprietà di ciascuno degli esecutati non specificata nemmeno nella nota di trascrizione (pignoramento che ha dato origine alla procedura n. 300/1995) e l’incompleta identificazione dei beni pignorati nella procedura n. 287/2005 (individuati come cespiti censiti al foglio 20, mapp. 185, sub. 2 e 3, senza alcun riferimento al sub. 1 che costituisce l’area di sedime). 4. In proposito, il Collegio intende ribadire che – come già affermato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016 – « va e scluso in radiceche si possa ipotizzare una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. p roc . c iv . del tutto svincolata dal termine perentorio che ladisposizione prevede, e cioè senza termini». Alla luce di questo fondamentale principio devono essere lette le decisioni che –in presenza di determinati difetti de g li atti del processo esecutivo o comunque di situazioni invalidanti che si risolvono in nullità non sanabili –hanno ammesso la rilevabilità del vizio con l ’ opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. anche dopo il d ecorso del termine decadenziale. Tali situazioni – di per sé considerate gravi ed eccezionali ( Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016, si riferisce al difetto dello ius postulandi o della rappresentanza o della capacità di agire ; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21379 del 15/09/2017, Rv. 645708-01, e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10945 del 08/05/2018, Rv. 648540-01, riguardano la nullità del pignoramento immobiliare per mancata o incompleta identificazione del bene staggito; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017, concerne l ’ ipotesi di giuridica inesistenza del soggetto nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento ) – non implicano affatto la facoltà di esperire l ’ opposizione agli atti esecutivi senza il rispetto del termineprescritto, bensì la possibilità, per il giudice 6 dell’esecuzione, di rilevare ex officio (eventualmente su istanza ex a rt.486 cod. proc. civ.) un vizio determinante l ’ impro segui bilità dell’esecuzione equella, per la parte interessata, di impiegare il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. per i successivi atti del processo esecutivo in cui il vizio insanabile si riproduca, ma pur sempre nel termine perentorio decorrente dal giorno in cui essi siano compiuti o conosciuti e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusion e delle singole fasi del processo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11178 del 27/10/1995, Rv. 494405-01). 5. Ciò premesso, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, si rileva che i vizi insanabili del pignoramento che possono essere rilevati anche ex officio e che inficiano anche gli atti successivi sono esclusivamente quelli che rendono il processo di espropriazione inidoneo alla sua utile conclusione e precludono il trasferimento del bene, benché aggiudicato. Al contrario, eventuali errori o lacune dell ’ atto di pignoramento – quali, ad esempio, la mancata dicitura della quota di comproprietà appartenente a ciascuno degli esecutati (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6833 del 03/04/2015, Rv. 635142-01) oppure l’omessa specificazione di un elemento identificativo (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 2110 del 31/01/2014, Rv. 629847-01) oppure l’erronea indicazione di una particella catastale (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19123 del 15/09/2020, Rv. 658885-01) – non inficiano irrimediabilmente la procedura esecutiva sia quando non sono tali da ingenerare una incertezza assoluta, sia quando gli stessi possono essere emendati dai successivi atti compiuti nel processo esecutivo (ad esempio, attraverso la nota di trascrizione o, ancora, con precisazioni contenute nell’ordinanza o nell’avviso di vendita). 6. Il ricorrente , in secondo luogo, sostiene che sarebbe sottratto al termine ex art. 617 cod. proc. civ. anche il rilievo riguardante l’aggressione esecutiva parziaria di un diritto reale spettante per intero all’esecutato.Segnatamente, il Pantano afferma che nell’esecuzione n. 300/1995 (promossa anche nei confronti della Degli Agostini) è stata aggredita soltanto una quota, non precisamente individuata, del diritto a lui spettante sui beni censiti al foglio 20, mapp. 185, sub. 1, 2 e 3, e che nella procedura n. 287/2005 è stata colpita la sua piena proprietà, ma soltanto dei subalterni 2 e 3; da ciò trae la conclusione che nella prima procedura la piena proprietà sia stata pignorata soltanto pro quota e che nella seconda siastata lesa l’unitarietà economico-funzionale del cespite staggito, mancando l’area di sedime. 7. Pur trascurando le evidenti carenze espositive del ricorso (che potrebbero giustificare la declaratoria di inammissibilità della censura), si ripete che non è configurabile un’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. svincolata dal rispetto del termine decadenziale. Nel merito, poi, dalle stesse difese del ricorrente emerge l’inconsistenza della tesi propugnata, dato che proprio il Pantano ha lamentato che il primo pignoramento non aveva specificato l’entità della quota a lui spettante e che la mancata indicazione di un subalterno nel secondo pignoramento non pregiudica la prosecuzione della procedura e la vendita dei subalterni che sono stati univocamente individuati nell’atto. 8. Il ricorrente , poi, sostiene che l ’ estinzione del processo, anche se non rilevata dal giudice dell’esecuzione, preclude la sua prosecuzione, sicché l’omesso rilievo determina una ragione di improseguibilità sottratta al termine decadenziale exart. 617 cod. proc. civ. 9. Oltre a richiamare quanto già esposto in precedenza, si osserva che il Pantano non illustra le ragioni per le quali il giudice dell’esecuzione, a fronte di una rinuncia dei creditori alla procedura n. 300/1995, avrebbe dovuto estinguere anche la “riunita” procedura n. 287/2005; le gravi lacune del ricorso (che manca di riportare gli atti di rinuncia e si limita ad asserire che il provvedimento del giudice non era conforme ad essi) determinano l’inammissibilità di questa parte della censura.10.Ad ogni buon conto, come rilevato dal Procuratore Generale, il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione non ha pronunciato l’estinzione del processo (o, di contro, l’ha erroneamente dichiarata) dev’essere impugnato col reclamo exart. 630, comma 3, cod. proc. civ., da proporre entro il termine perentorio di 20 giorni; perciò, in ogni caso, la censura sarebbe infondata perché il ricorrente pretende, in contrasto con la citata disposizione e con la disciplina del processo esecutivo, di far valere l’estinzione del processo esecutivo, ancorché non dichiarata senza alcuna reazione della parte interessata, come vizio sempiterno di tutti i successivi atti esecutivi. 11.Col secondo motivo, il ricorrente deduce ( ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito escluso dall’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi la denunciata mancanza di corrispondenza tra i beni pignorati e quelli posti in vendita. 12.La censura è inammissibile, perché il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Il Tribunale –peraltro, conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità – ha esplicitamente affermato che l ’ avviso di vendita predisposto dal professionista delegato non può formare oggetto di opposizione agli atti esecutivi, rimedio riservato agli atti del giudice; nel ricorso, invece, si sostiene che il bando era suscettibile di opposizione exart. 617 cod. proc. civ. perché basato sulle precedenti ordinanze del 27/1/2017 e del 10/1/2014. La censura non intercetta, dunque, la ratio decidendidella sentenza impugnata e, anzi, il ricorso tenta di reindirizzare le doglianze avverso ordinanze emesse molto tempo prima (ripetendo le medesime argomentazioni poste a sostegno del primo motivo) e, dunque, ben oltre il termine decadenziale. 13.Col terzo motivo, il ricorrente deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 D.M. Giustizia n. 55 del 2014, per essere state erroneamente quantificate le spese di lite in favore del creditore interveniente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].; sostiene il ricorrente che sia stato individuato uno scaglione diverso da quello corrispondente al credito dell’intervenuto e che sia stato liquidato un compenso per tutte le fasi processuali, anziché per la sola costituzione in giudizio. 14.La censura è infondata. [OSCURATO:PERSONA] si duole della liquidazione del compenso (Euro 5.000,00) del difensore della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta nel processo esecutivo per un credito di Euro 5.802,00; afferma che l’importo sarebbe stato liquidato prendendo a riferimento – per il valore della controversia – il prezzo di aggiudicazione dei cespiti (Euro 155.000,00) e che l’attività svolta dall’interveniente si era limitata al deposito di una comparsa di costituzione e risposta, dovendosi così escludere il compimento di attività in relazione alle fasi di trattazione e decisione della lite. È proprio il ricorrente a richiamare la decisione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1360 del 23/01/2014, Rv. 629943-01, secondo cui «Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all’espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al “peso” economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l’inizio dell’esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione; (c) nel caso di opposizione all’intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall’interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione, in base al valore del beneesecutato; (e) nel caso, infine, in cui l’opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest’ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile.».L’opposizione ex ar t. 617 cod. proc. civ. promossa da [OSCURATO:PERSONA] era volta alla caducazione degli atti del processo esecutivo e, in particolare, della vendita (come è reso evidente, peraltro, dalla specifica censura riguardante l’avviso di vendita); perciò, in continuità col citato precedente giurisprudenziale, il valore della controversia non va determinato con riferimento al credito della società intervenuta, bensì in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione proposta e, dunque, proprio con riguardo al prezzo di aggiudicazione: non è, dunque, errato lo scaglione tariffario individuato dal giudice di merito. Proprio in riferimento a detto scaglione, la liquidazione del compenso per le sole attività di studio della controversia e della fase introduttiva (le uniche che il ricorrente afferma essere state svolte d alla società intervenuta) oscilla da un minimo di Euro 1.990,00 ad un massimo di Euro 7.164,00; poiché l’importo liquidato dal Tribunale si colloca entro i predetti limiti (prescritti dal D.M. n. 55 del 2014), l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito non è soggetto a sindacato di legittimità (tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839-03). 15.Nonostante il rigetto del ricorso, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità : il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) è tardivo, in quanto notificato il 7/9/2020, oltre il termine ex art. 370 cod. proc. civ., decorrente dalla notifica del ricorso in data 26/6/2020 (la controversia de qua non è soggetta alla sospensione “feriale”dei termini); gli altri soggetti intimati non hanno svolto difese in questo grado. 16.Va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. 17.Da ultimo si osserva che , nel giudizio di legit timità , il ricorrente risulta assistito – oltre che dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], alla quale è stata rilasciata la procura speciale e che figura nell’epigrafe del ricorso quale difensore di [OSCURATO:PERSONA],e che la controricorrente risulta assistita – oltre che dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], destinatario della procura speciale, il quale figura nell’epigrafe del ricorso comedifensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e ha asseverato la conformità della copia analogica depositata all’originale del controricorso, in formato digitale e notificato tramite p.e.c. Ad avviso del Collegio,dev’essere segnalato al Procuratore Generale – per l’eventuale adozione di determinazioni di competenza – che né l’avv. [OSCURATO:PERSONA], né l’avv. [OSCURATO:PERSONA] risultano iscritti nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello