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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2020

Cassazione n. 21841/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 03766/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat i presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via G. Belluzzo n. 1; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], già CONSORZIO di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2012/02/20 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 26/6/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/7/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Ritenuto che

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio (CTR) con la sentenza n. 2012 / 0 2 /20 20 , depositata il 2 6 . 6 .20 20 , respingeva l’appello proposto dalla contribuente e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado, riconoscendo come dovute le somme indicate nella cartella impugnatacon la quale il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il pagamento di oneri consortili. 2.Avverso tale sentenza la Tedeschi propone ricorso per cassazione affidato a tremotivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. 4.In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato memoria.

Considerato che 1.Con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360, comma primo, n. 4 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e l’omessa pronuncia in cui sarebbe incorsa la CTR che, sull’errata interpretazione del motivo di appello- ritenuto afferente alla mancata prova da parte del Consorzio della debenza delle somme richieste - non avr ebbe tenuto conto del fatto che con esso, in realtà, si affermava la carenza del potere impositivo del Consorzio in ragione della Convenzione di gestione sottoscritta il 26.11.2002 con la quale era stato individuato in [OSCURATO:PERSONA] 2, quale Gestore del S.I.I.; convenzione successiva al Piano di classifica del 2001.

Tale conclusione poggiava anche sul disposto dell’art. 155, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per effetto del quale era escluso il pagamento della tariffa per il servizio di fognatura a due soggetti diversi; pagamento che la Tedeschi sin dal 2003 effettuava a favore dell’Acea di cui aveva fornito prova nel corso del processo.2.Con il secondo motivo viene denunciata, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 155, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006.

La ricorrente lamenta che la CTR ha ritenuto non applicabile l’esenzione prevista dalla norma sopra indicata, in ragione dei diversi titoli sui quali si fonda la pretesa del Consorzio rispetto a quella del Gestore del S.I.I.

Diversamente, la Tedeschi rileva la sussistenza di una sovrapposizione tra la tariffa di pubblica fognatura (corrisposta a [OSCURATO:PERSONA] 2) e il contributo consortile (corrisposto al Consorzio) con riferimento all’attività di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche; sovrapposizione che si evincerebbe anche dall’art. 36, comma 1, della L.R.

Lazio n. 53 del 1998.

Per effetto di tale ultima disposizione, infatti, il contribuente già soggetto al pagamento della tariffa di pubblica fognatura è esonerato dal pagamento del contributo di bonifica riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche. 3.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art .36 della L.R.

Lazio n. 53 del 1998, per avere la CTR affermato che ai fini dell’esenzione del pagamento del contributo consortile oggetto della pretesa azionata era necessaria la sottoscrizione di apposita convenzione tra il Consorzio e l’Autorità d’ambito, convenzione assente nel caso di specie.

L’interpretazione in tal senso fornita dalla CTR, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 53 Cost., in quanto violerebbe il principio di equità orizzontale e di capacità contributiva, imponendo a soggetti aventi la stessa posizione, un diverso prelievo (a seconda se facenti parte di un Consorzio che ha stipulato la suindicata convenzione, peraltro rimessa alla volontà degli enti parti della stessa e, dunque, ad una circostanza estranea al volere del contribuente) violando, altresì, in caso di mancata convenzione, il divieto di doppia imposizione.

Diversamente, a parere della ricorrente, l’art. 36 cit. deve essere interpretato nel senso che l’accordo in esso previsto ha la sola finalità di impegnare il gestore del S.I.I. a consegnare parte dei pagamenti che riceve dagli utenti al Consorzio come corrispettivo per le opere di quest’ultimo utilizzate.

Discende da quanto sopra che gli utenti nulla devono al Consorzio di Bonifica nei casi in cui sono soggetti al pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura.

In via subordinata, qualora si accedesse all’interpretazione fornita dalla CTR, la ricorrente chiede sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 cit. in relazione agli artt. 2,3, 53 Cost.

4. Preliminarmente, con riguardo a quanto eccepito in memoria, riguardo la sussistenza di giudicato esterno sopravvenuto relativo alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019, la Corte ritiene che, nella specie,non opera alcuna preclusione in forza dell’art. 2909 c.c. a che questo Collegio conosca i fatti di causa.

Infatti, la situazione fattuale emersa nei giudizi richiamati dalla ricorrente non ̀ invero affatto estendibile al di làdi quei processi e risulta in concreto priva di elementi avente rilievo inderogabile rispetto alla fattispecie qui esaminata.

Va fatta sul punto applicazione di quella giurisprudenza in forza della quale (Cass. Sez n. 4832 del 2015) in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, ̀ limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicchè ̀ esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale.

Nel concreto, per come di seguito riportato, ciòche assume rilievo è la stipula della convenzione ex art 36 della L.R.

Lazio n. 53 del 1998, la cui valutazione e sussistenza ̀ elemento mutevole di anno in anno; ne consegue l’impossibilitàdi ritenerla elemento di fatto avente efficacia permanente o pluriennale come quelli suscettibili di costituire elemento di giudicato esterno.

Va quindi confermato il principio giurisprudenziale secondo il quale la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, come già ricordato (in tema anche Cass. n. 6953 del 2015).

Va, infine, rilevato che le pronunce richiamate nella memoria si fondono sull’interpretazione dell’art. 155 del d.lgs. n. 152 del 2006 rispetto al quale non può essere fatto valere alcun giudicato in questa sede, assumendo rilievo il principio affermato da questa Corte (Cass.n. 24992 del 2018 Rv. 650745 - 01) secondo cui «Il giudicato sostanziale ha ad oggetto il bene della vita fatto valere in giudizio e non anche l'interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative, attività rispetto alle quali il giudice non è vincolato alle deduzioni delle parti».

5. Il primo motivo non è fondato.

Non ricorre il lamentato vizio di omessa pronuncia o di violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., assumendo all’uopo rilievo il richiamo operato dalla CTR al primo motivo di appello negli stessi termini di quello proposto in questa sede dalla ricorrente (pag. 2).

La CTR ha ritenuto non fondato il motivo in esame sul rilievo che la contribuente non avesse ottemperato all’onere di provare la mancanza dei benefici derivanti dalle opere realizzate dal Consorzio; onere che i giudici di merito hanno fatto ricadere sulla Tedeschi in ragione della presenza di un Piano di riparto e classifica.

Tale affermazione è evidentemente frutto della ritenuta ininfluenza della richiamata Convenzione di gestione del 26.11.2002 che, per come risulterà dall’esame dei successivi motivi di ricorso, correttamente è stata valutata in tal modo dalla CTR. 6.Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, non sono fondati. 6.1.Ai fini del decidere occorre premettere che due sono le fattispecie impositive riferibili a ciascun consorzio di bonifica: gli ordinari contributi di bonifica dovuti ai sensi del R.D. n. 215 del 1933 e i contributi per beneficio di scarico di acque nei canali consortili ai sensi dell’art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006.

La difesa idraulica, il presidio idrogeologico e la distribuzione dell’acqua ad uso irriguo sono le attività alle quali ciascun Consorzio di bonifica è istituzionalmente preposto, con la tenuta in esercizio e la manutenzione dei canali, degli impianti idrovori, delle vasche di laminazione e di tutti quei manufatti che costituiscono l'insieme delle opere consortili di bonifica. 6.2.Nella fattispecie è incontroversa l'inclusione dei terreni di proprietà della contribuente nel perimetro di contribuenza e l’esistenza di piano di classifica regolarmente adottato dal Consorzio ed approvato dalla Regione, avendo sul punto affermato questa Corte che «In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite». ( ex plurimis Cass. n.11431 del 2022 (Rv. 664350 -01). 6.3.La contribuente invoca l'esenzione dall’obbligazione contributiva in ragione dell’art. 36 della L.R.

Lazio n. 53 del 1998e della’rt. 155 del d.lgs. n. 152 del 2006.

In proposito, l’art. 36 cit consente l'esenzione contributiva di bonifica ai proprietari di fondi urbani cadenti nel perimetro che siano soggetti al pagamento dei servizi di fognatura (commi 1 e 2), solamente in ipotesi di stipula di apposite convenzioni tra Consorzi e Autorità d'Ambito (comma 3); convenzione che, nella specie, nemmeno è stata allegata (cfr. pag. 3 sentenza della CTR).

L’art. 155, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che gli utenti obbligati al pagamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esonerati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta ad altri enti pubblici al medesimo titolo.

E’ evidente la comune finalità perseguita dalle norme richiamate di evitare che i proprietari di immobili urbani siano tenuti a eventuali “doppie imposizioni” per il servizio di allontanamento degli scarichi.

Essi, infatti, non possono essere contemporaneamente gravati sia dai canoni di fognatura pubblica che dai contributi consortili di scarico, dunque a due oneri per un unico servizio.

Per evitare ciò, in tali casi l’obbligo contributivo per l’utilizzo dei canali di bonifica come recapito di scarichi è assolto dai Comuni o dagli altri enti preposti, mentre sui singoli grava unicamente il pagamento della tariffa del servizio idrico.

A tal’uopo tali enti contribuiscono alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento di canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi.

Quindi inpresenza di una convenzione che disciplina lo scarico dei reflui in un canale di bonifica, sarà lo stesso Comune o, in ogni caso, il diverso soggetto legittimato a percepire le somme dovute connesse al servizio idrico ad assumere la qualità di concessionario dello scarico ed il rapporto contributivo potrà validamente instaurarsi solo con tale soggetto.

Pertanto l’ente gestore -o eventualmente il Comune - potrà essere, ad un tempo, creditore verso gli utenti del pagamento della tariffa e debitore verso il Consorzio delle spese consortili nella forma di canoni.

In conclusione, in presenza della convenzione sopra indicata legittimato a richiedere la contribuzione per lo scolo delle acque sarà il Comune o l’ente preposto al servizio idrico, viceversa, in assenza sarà il Consorzio.

E’, dunque, la convenzione lo strumento attraverso il quale l’ente preposto alla gestione della pubblica fognatura può richiedere le somme per il relativo servizio al consorziato, diversamente tenuto al pagamento del contributo consortile per lo scarico delle acque.

Quanto sopra trova ragione nell’interpretazione della portata dell’art. 36 cit. data da questa Corte secondo cui tale norma consente l’esenzione contributiva di bonifica ai soli proprietari di fondi urbani che abbiano provato l’avvenuta stipula delle apposite convenzioni tra il consorzio e l’Autorità d’Ambito, non essendo altrimenti sufficiente per tale esenzione il mero pagamento dei servizi fognari (cfr. Cass. n. 24639 del 2018 Rv. 651103-01 e n. 421 del 2013 Rv. 624799 -01). 6.4.L’interpretazione sopra riportata dell’art. 36 L.R.

Lazio n 53 del 1998 non si pone, poi, in contrasto con gli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost.Ed invero, la questione di legittimità costituzionale posta dalla contribuente è manifestamente infondata in quanto muove da un errato presupposto logico giuridico circa gli effetti della convenzione, da cui discende il rilievo secondo cui, rimettere agli enti preposti (Gestore del S.I.I. ed ente Consortile) la scelta di sottoscrivere la convenzione di cui al comma 3 dell’art. 36 cit.,si pone in contrasto con i suindicati parametri costituzionali.

Richiamati gli effetti della convenzione per come individuati al precedente punto 6.2., si evince che, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, la scelta in esame non pregiudica in alcun modo la posizione dei proprietari facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti al pagamento del servizio di pubblica fognatura, in quanto l’esenzione dalla debenza del relativo contributo di bonifica, sottoposta alla condizione della stipula della richiamata convenzione, ha quale unico risultato quello di mutare il soggetto legittimato a richiedere le somme per l’indicato servizio.

Ed invero, qualora si sia in presenza di tale convenzione, il proprietario sarà chiamato a pagare l’ente di Gestione del S.I.I. con conseguente esonero dal pagamento delle somme dovute per lo stesso titolo a favore dell’ente Consortile, diversamente sarà quest’ultimo ad essere legittimato a chiedere le relative somme, con evidente esclusione di ogni ipotesi di “doppia imposizione”.

In sostanza, dalla scelta operata dal Gestore del S.I.I. e dal Consorzio non deriva alcun vulnus della posizione del proprietario di immobile, peraltro identica a quella degli altri proprietari i cui beni fanno parte del medesimo comprensorio, non ravvisandosi, così, alcuna disparità di trattamento tra di essi.

6.5. Alla luce di quanto sopra, la CTR ha correttamente applicato i suindicati principi.Ed invero, premessa la rilevata differenza dei compiti rimessi al Consorzio rispetto a quelli devoluti al Gestore del S.I.I., i giudici di merito hanno, in modo condivisibile, affermato l’insussistenza dei presupposti dell’invocata esenzione non avendo la contribuente offerto la prova che i suoi immobili non conseguivano concreti benefici derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio e posti a fondamento della cartella impugnatastante, altresì. l’assenza di una valida convenzione , rispetto alla quale risulta del tutto estranea e, dunque, irrilevante la Convenzione di gestione del 26.11.2002. 7.Il ricorso va pertanto rigettato.

8. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 9.Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM La Corte -Rigetta il ricorso. -Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole in euro 1,400,00 oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento, agli esborsi per euro 200,00 e agli accessori di legge -Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dàatto della sussistenza dei pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 03766/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat i presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via G. Belluzzo n. 1; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], già CONSORZIO di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2012/02/20 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 26/6/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/7/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Ritenuto che 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio (CTR) con la sentenza n. 2012 / 0 2 /20 20 , depositata il 2 6 . 6 .20 20 , respingeva l’appello proposto dalla contribuente e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado, riconoscendo come dovute le somme indicate nella cartella impugnatacon la quale il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il pagamento di oneri consortili. 2.Avverso tale sentenza la Tedeschi propone ricorso per cassazione affidato a tremotivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. 4.In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato memoria. Considerato che 1.Con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360, comma primo, n. 4 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e l’omessa pronuncia in cui sarebbe incorsa la CTR che, sull’errata interpretazione del motivo di appello- ritenuto afferente alla mancata prova da parte del Consorzio della debenza delle somme richieste - non avr ebbe tenuto conto del fatto che con esso, in realtà, si affermava la carenza del potere impositivo del Consorzio in ragione della Convenzione di gestione sottoscritta il 26.11.2002 con la quale era stato individuato in [OSCURATO:PERSONA] 2, quale Gestore del S.I.I.; convenzione successiva al Piano di classifica del 2001. Tale conclusione poggiava anche sul disposto dell’art. 155, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per effetto del quale era escluso il pagamento della tariffa per il servizio di fognatura a due soggetti diversi; pagamento che la Tedeschi sin dal 2003 effettuava a favore dell’Acea di cui aveva fornito prova nel corso del processo.2.Con il secondo motivo viene denunciata, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 155, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006. La ricorrente lamenta che la CTR ha ritenuto non applicabile l’esenzione prevista dalla norma sopra indicata, in ragione dei diversi titoli sui quali si fonda la pretesa del Consorzio rispetto a quella del Gestore del S.I.I. Diversamente, la Tedeschi rileva la sussistenza di una sovrapposizione tra la tariffa di pubblica fognatura (corrisposta a [OSCURATO:PERSONA] 2) e il contributo consortile (corrisposto al Consorzio) con riferimento all’attività di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche; sovrapposizione che si evincerebbe anche dall’art. 36, comma 1, della L.R. Lazio n. 53 del 1998. Per effetto di tale ultima disposizione, infatti, il contribuente già soggetto al pagamento della tariffa di pubblica fognatura è esonerato dal pagamento del contributo di bonifica riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche. 3.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art .36 della L.R. Lazio n. 53 del 1998, per avere la CTR affermato che ai fini dell’esenzione del pagamento del contributo consortile oggetto della pretesa azionata era necessaria la sottoscrizione di apposita convenzione tra il Consorzio e l’Autorità d’ambito, convenzione assente nel caso di specie. L’interpretazione in tal senso fornita dalla CTR, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 53 Cost., in quanto violerebbe il principio di equità orizzontale e di capacità contributiva, imponendo a soggetti aventi la stessa posizione, un diverso prelievo (a seconda se facenti parte di un Consorzio che ha stipulato la suindicata convenzione, peraltro rimessa alla volontà degli enti parti della stessa e, dunque, ad una circostanza estranea al volere del contribuente) violando, altresì, in caso di mancata convenzione, il divieto di doppia imposizione. Diversamente, a parere della ricorrente, l’art. 36 cit. deve essere interpretato nel senso che l’accordo in esso previsto ha la sola finalità di impegnare il gestore del S.I.I. a consegnare parte dei pagamenti che riceve dagli utenti al Consorzio come corrispettivo per le opere di quest’ultimo utilizzate. Discende da quanto sopra che gli utenti nulla devono al Consorzio di Bonifica nei casi in cui sono soggetti al pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura. In via subordinata, qualora si accedesse all’interpretazione fornita dalla CTR, la ricorrente chiede sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 cit. in relazione agli artt. 2,3, 53 Cost. 4. Preliminarmente, con riguardo a quanto eccepito in memoria, riguardo la sussistenza di giudicato esterno sopravvenuto relativo alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019, la Corte ritiene che, nella specie,non opera alcuna preclusione in forza dell’art. 2909 c.c. a che questo Collegio conosca i fatti di causa. Infatti, la situazione fattuale emersa nei giudizi richiamati dalla ricorrente non ̀ invero affatto estendibile al di làdi quei processi e risulta in concreto priva di elementi avente rilievo inderogabile rispetto alla fattispecie qui esaminata. Va fatta sul punto applicazione di quella giurisprudenza in forza della quale (Cass. Sez n. 4832 del 2015) in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, ̀ limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicchè ̀ esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale. Nel concreto, per come di seguito riportato, ciòche assume rilievo è la stipula della convenzione ex art 36 della L.R. Lazio n. 53 del 1998, la cui valutazione e sussistenza ̀ elemento mutevole di anno in anno; ne consegue l’impossibilitàdi ritenerla elemento di fatto avente efficacia permanente o pluriennale come quelli suscettibili di costituire elemento di giudicato esterno. Va quindi confermato il principio giurisprudenziale secondo il quale la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, come già ricordato (in tema anche Cass. n. 6953 del 2015). Va, infine, rilevato che le pronunce richiamate nella memoria si fondono sull’interpretazione dell’art. 155 del d.lgs. n. 152 del 2006 rispetto al quale non può essere fatto valere alcun giudicato in questa sede, assumendo rilievo il principio affermato da questa Corte (Cass.n. 24992 del 2018 Rv. 650745 - 01) secondo cui «Il giudicato sostanziale ha ad oggetto il bene della vita fatto valere in giudizio e non anche l'interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative, attività rispetto alle quali il giudice non è vincolato alle deduzioni delle parti». 5. Il primo motivo non è fondato. Non ricorre il lamentato vizio di omessa pronuncia o di violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., assumendo all’uopo rilievo il richiamo operato dalla CTR al primo motivo di appello negli stessi termini di quello proposto in questa sede dalla ricorrente (pag. 2). La CTR ha ritenuto non fondato il motivo in esame sul rilievo che la contribuente non avesse ottemperato all’onere di provare la mancanza dei benefici derivanti dalle opere realizzate dal Consorzio; onere che i giudici di merito hanno fatto ricadere sulla Tedeschi in ragione della presenza di un Piano di riparto e classifica. Tale affermazione è evidentemente frutto della ritenuta ininfluenza della richiamata Convenzione di gestione del 26.11.2002 che, per come risulterà dall’esame dei successivi motivi di ricorso, correttamente è stata valutata in tal modo dalla CTR. 6.Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, non sono fondati. 6.1.Ai fini del decidere occorre premettere che due sono le fattispecie impositive riferibili a ciascun consorzio di bonifica: gli ordinari contributi di bonifica dovuti ai sensi del R.D. n. 215 del 1933 e i contributi per beneficio di scarico di acque nei canali consortili ai sensi dell’art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006. La difesa idraulica, il presidio idrogeologico e la distribuzione dell’acqua ad uso irriguo sono le attività alle quali ciascun Consorzio di bonifica è istituzionalmente preposto, con la tenuta in esercizio e la manutenzione dei canali, degli impianti idrovori, delle vasche di laminazione e di tutti quei manufatti che costituiscono l'insieme delle opere consortili di bonifica. 6.2.Nella fattispecie è incontroversa l'inclusione dei terreni di proprietà della contribuente nel perimetro di contribuenza e l’esistenza di piano di classifica regolarmente adottato dal Consorzio ed approvato dalla Regione, avendo sul punto affermato questa Corte che «In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite». ( ex plurimis Cass. n.11431 del 2022 (Rv. 664350 -01). 6.3.La contribuente invoca l'esenzione dall’obbligazione contributiva in ragione dell’art. 36 della L.R. Lazio n. 53 del 1998e della’rt. 155 del d.lgs. n. 152 del 2006. In proposito, l’art. 36 cit consente l'esenzione contributiva di bonifica ai proprietari di fondi urbani cadenti nel perimetro che siano soggetti al pagamento dei servizi di fognatura (commi 1 e 2), solamente in ipotesi di stipula di apposite convenzioni tra Consorzi e Autorità d'Ambito (comma 3); convenzione che, nella specie, nemmeno è stata allegata (cfr. pag. 3 sentenza della CTR). L’art. 155, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che gli utenti obbligati al pagamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esonerati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta ad altri enti pubblici al medesimo titolo. E’ evidente la comune finalità perseguita dalle norme richiamate di evitare che i proprietari di immobili urbani siano tenuti a eventuali “doppie imposizioni” per il servizio di allontanamento degli scarichi. Essi, infatti, non possono essere contemporaneamente gravati sia dai canoni di fognatura pubblica che dai contributi consortili di scarico, dunque a due oneri per un unico servizio. Per evitare ciò, in tali casi l’obbligo contributivo per l’utilizzo dei canali di bonifica come recapito di scarichi è assolto dai Comuni o dagli altri enti preposti, mentre sui singoli grava unicamente il pagamento della tariffa del servizio idrico. A tal’uopo tali enti contribuiscono alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento di canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi. Quindi inpresenza di una convenzione che disciplina lo scarico dei reflui in un canale di bonifica, sarà lo stesso Comune o, in ogni caso, il diverso soggetto legittimato a percepire le somme dovute connesse al servizio idrico ad assumere la qualità di concessionario dello scarico ed il rapporto contributivo potrà validamente instaurarsi solo con tale soggetto. Pertanto l’ente gestore -o eventualmente il Comune - potrà essere, ad un tempo, creditore verso gli utenti del pagamento della tariffa e debitore verso il Consorzio delle spese consortili nella forma di canoni. In conclusione, in presenza della convenzione sopra indicata legittimato a richiedere la contribuzione per lo scolo delle acque sarà il Comune o l’ente preposto al servizio idrico, viceversa, in assenza sarà il Consorzio. E’, dunque, la convenzione lo strumento attraverso il quale l’ente preposto alla gestione della pubblica fognatura può richiedere le somme per il relativo servizio al consorziato, diversamente tenuto al pagamento del contributo consortile per lo scarico delle acque. Quanto sopra trova ragione nell’interpretazione della portata dell’art. 36 cit. data da questa Corte secondo cui tale norma consente l’esenzione contributiva di bonifica ai soli proprietari di fondi urbani che abbiano provato l’avvenuta stipula delle apposite convenzioni tra il consorzio e l’Autorità d’Ambito, non essendo altrimenti sufficiente per tale esenzione il mero pagamento dei servizi fognari (cfr. Cass. n. 24639 del 2018 Rv. 651103-01 e n. 421 del 2013 Rv. 624799 -01). 6.4.L’interpretazione sopra riportata dell’art. 36 L.R. Lazio n 53 del 1998 non si pone, poi, in contrasto con gli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost.Ed invero, la questione di legittimità costituzionale posta dalla contribuente è manifestamente infondata in quanto muove da un errato presupposto logico giuridico circa gli effetti della convenzione, da cui discende il rilievo secondo cui, rimettere agli enti preposti (Gestore del S.I.I. ed ente Consortile) la scelta di sottoscrivere la convenzione di cui al comma 3 dell’art. 36 cit.,si pone in contrasto con i suindicati parametri costituzionali. Richiamati gli effetti della convenzione per come individuati al precedente punto 6.2., si evince che, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, la scelta in esame non pregiudica in alcun modo la posizione dei proprietari facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti al pagamento del servizio di pubblica fognatura, in quanto l’esenzione dalla debenza del relativo contributo di bonifica, sottoposta alla condizione della stipula della richiamata convenzione, ha quale unico risultato quello di mutare il soggetto legittimato a richiedere le somme per l’indicato servizio. Ed invero, qualora si sia in presenza di tale convenzione, il proprietario sarà chiamato a pagare l’ente di Gestione del S.I.I. con conseguente esonero dal pagamento delle somme dovute per lo stesso titolo a favore dell’ente Consortile, diversamente sarà quest’ultimo ad essere legittimato a chiedere le relative somme, con evidente esclusione di ogni ipotesi di “doppia imposizione”. In sostanza, dalla scelta operata dal Gestore del S.I.I. e dal Consorzio non deriva alcun vulnus della posizione del proprietario di immobile, peraltro identica a quella degli altri proprietari i cui beni fanno parte del medesimo comprensorio, non ravvisandosi, così, alcuna disparità di trattamento tra di essi. 6.5. Alla luce di quanto sopra, la CTR ha correttamente applicato i suindicati principi.Ed invero, premessa la rilevata differenza dei compiti rimessi al Consorzio rispetto a quelli devoluti al Gestore del S.I.I., i giudici di merito hanno, in modo condivisibile, affermato l’insussistenza dei presupposti dell’invocata esenzione non avendo la contribuente offerto la prova che i suoi immobili non conseguivano concreti benefici derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio e posti a fondamento della cartella impugnatastante, altresì. l’assenza di una valida convenzione , rispetto alla quale risulta del tutto estranea e, dunque, irrilevante la Convenzione di gestione del 26.11.2002. 7.Il ricorso va pertanto rigettato. 8. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 9.Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte -Rigetta il ricorso. -Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole in euro 1,400,00 oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento, agli esborsi per euro 200,00 e agli accessori di legge -Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dàatto della sussistenza dei pr
Sentenza Cassazione n. 21841/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris