CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26325-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato — nonché nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], REGIONE PUGLIA , [OSCURATO:PERSONA] E METAPONTO; -intimati - avverso la sentenza n. 866/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata P [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 26325 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Premesso che: 1. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando violazione dell'art.112 c.p.c. per essersi la Ctr "limitata ad esaminare la questione afferente all'intervenuta interruzione del temine di prescrizione per effetto dell'iscrizione ipotecaria, ritenendo la stessa, oltre che infondata, assorbente, senza esaminare l'ulteriore profilo di censura sollevata dall'ente ed afferente alla inammissibilità della domanda spiegata in primo grado dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], posto che tutte le eccezioni di merito proposte avverso l'atto opposto dovevano essere proposte nel termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle preliminari all'intimazione di cui si discute"; 2. il contribuente, [OSCURATO:PERSONA], è rimasto intimato; e 0 cow,c, a-gru considerato che: 1. la CTR ha dato conto del fatto che l'atto impugnato -l'intimazione di pagamento notificata al contribuente il 13.10.2015- era basata su 18 cartelle; ha richiamato quanto affermato dalla commissione provinciale ossia, precisamente, che vi era prova della avvenuta notifica delle cartelle "indicate nel ricorso [originario] con i n.2,3,4", che la cartella "n.5" era stata pagata per la "parte di debito non sgravato" e che "per le altre 14 cartelle", in assenza di prova della relativa notifica, l'intimazione doveva essere annullata. La CTR ha poi dichiarato prescritti i crediti portati nelle cartelle "2,3, e 4" per essere trascorsi oltre dieci anni tra la notifica delle cartelle e la notifica della intimazione di pagamento senza che potesse annettersi alcun effetto interruttivo della prescrizione alla iscrizione ipotecaria eseguita medio tempore a garanzia di quei crediti; 2. ciò posto, il motivo di ricorso risulta essere inammissibile perché sconnesso dal contenuto della sentenza. La ricorrente sostiene che la Ctr avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. perché si sarebbe limitata "ad esaminare la questione afferente all'intervenuta interruzione del temine di prescrizione per effetto dell'iscrizione ipotecaria", laddove invece avrebbe dovuto "esaminare l'ulteriore profilo di censura sollevata dall'ente ed afferente alla inammissibilità della domanda spiegata in primo grado dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], posto che tutte le eccezioni di merito proposte avverso l'atto opposto dovevano essere proposte nel termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle preliminari all'intimazione di cui si discute". In realtà la CTR, mediante il richiamo alle affermazioni della CTP, ha negato che 14 cartelle fossero state notificate dacché l'annullamento dell'intimazione di pagamento per quanto riferita a quelle cartelle; ha affermato che la cartella "5" era stata oggetto di parziale sgravio ed era stata per il residuo pagata con ciò sostanzialmente dicendo che ogni questione inerente a tale cartella era superata, ed ha poi deciso dei crediti portati dalle tre cartelle notificate (indicate dalla CTR come cartelle "2, 3, e 4" dell'originario ricorso) ritenendo detti crediti prescritti in riferimento al tempo trascorso dopo la notifica ossia in riferimento ad una eccezione diversa e assorbente rispetto a qualunque "eccezione di merito" da proporsi, da parte del contribuente, "nel termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle"; 3.non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che il contribuente è rimasto intimato; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, n./q • J dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cflt per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13i olotAilì^9 - Così deciso in Roma, nell