Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 33118/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27219/2022R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma,alla Via dei Portoghesi n. 12. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Tembien, n. 15, presso lo studio, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione.

Oggetto: imposta ipotecaria –controricorrente – avverso la sentenza n. 2435/VI/15 del la Co mmissione tributaria regionale del Lazio,depositata il 24/4/2015.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tenuta in camera di consiglio , in difetto di richiesta di discussione orale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020 e 7, d.l. n. 105 del 2021.

Lette le conclusioni scritte de l Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di liquidazione con il quale l’allora Agenzia delTerritorio aveva chiesto il pagamento dell a impost a ipotecaria dovuta per la formalità eseguita dal Conservatore dei RR.II. di Roma a seguito de lla sentenza della Corte di Appello di Roma con cui, in esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di contratto di preliminare di compravendita , era stata trasferit a la proprietà di un immobile, promesso in vendita da [OSCURATO:PERSONA], in favore del contribuente, con ordine di trascrizione della se ntenza nei registri immobiliari e con condanna del la parte acquirente al pagamento del (residuo)prezzo di euro 335.697,00. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso,annullava il suddetto avviso di liquidazione e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la suindicata sentenza, respingeva l’appello erariale e confermava la prima decisione sul rilievo che l’iscrizione ipotecariaera stata eseguita il 4/7/2008, il contribuente in data 1/3/2010, ovvero anteriormente al provvedimento impugnatodel 19/11/2010, aveva avanzato, innanzi al Tribunale di Roma , formale domanda di convalida dell’offerta reale del prezzo di acquisto dell’immobile deposita nd o il relativo importo e l’adito Tribunale, con sentenza del 19/4/2013, aveva con validato l’offerta con effetto liberatorio sin dal 1/3/2010, data del deposito liberatorio, essendosi estinta la relativa obbligazione indipendentemente dalla data d ella pronunciadel Tribunale.

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza.

Resiste, con controricorso, il contribuente e per esso, che nelle more è deceduto, l’erede [OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositato comparsadi costituzione in giudizio di nuovo difensore . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, d.lgs. n. 347 del 1990, nonché degli artt.2817 e 2834 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per aver e la CTR trascurato di considera re che non assume ril i ev o la circostanza che il contribuente avesse effettuato l’ offerta reale del pagamento del prezzo di compravendita, costituendo in mora il venditore prima ancora che l’Ufficio liquidasse,in data 19/11/2020, l’imposta ipotecaria, in quanto l’iscrizione ipotecaria effettuata il 4/7/2008 dal Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] , ai sensi de ll’ art t . 2834 c.c., ha reso automaticamente applicabile e dovuto il tributo .

Deduce, altresì, che una volta procedutosi alla iscri zione dell’ipoteca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, d.lgs. n. 347 del 1990, neppure rileva l’estinzione,successivamente intervenuta, dell’obbligazione garantita, in quanto l’art. 2834 c.c. preve de il dovere,in capo al Conservatore, dell’iscrizione ipotecaria .

2. Il motivo è fondato.

3. Presupposto dell'imposta oggetto de ll'impugnato avviso di liquidazione è l' iscriz ione d ell’ ipoteca legale disposta dal competente Conservatore dei RR.II. in seguito alla trascrizione della sentenza costitutiva con cui la Corte di Appello capitolina aveva trasferito, ai sensi dell'art. 2932 c.c., a favore de l lo Scarpellini, l’ immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] , subordinatamente al pagamento del prezzo.

4. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale largamente condiviso, l'individuazione del presupposto impositivo del tributo, almeno fino alla recente riforma (in vigore dal 2014 e, quindi, non applicabile ratione temporis) si basa non nella redazione di un atto soggetto a formalità di trascrizione e voltura, ma proprio nella formalità in quanto tale(Cass. n. 16664/2021).

5. L’ ipoteca era stata accesa dal Conservatore proprio a garanzia del credito della parte venditriceper il pagamento del prezzo del bene,nell'importo indicato dalla sentenza del giudice civile.

6. I l richiamato art. 2834 c.c. prevede che "Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico ouna scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti oche vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del

7. condividente" ; l'art.2817 1^ comma, c.c., per quel che qui rileva,prevede inoltre che "Hanno ipoteca legale:1) l'alienante sopra gliimmobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivanodall'atto di alienazione; (…)".

8. L a Commissione tribu taria r egionale ha ritenuto non corretto l'operato dell'Ufficio perchél'avviso di liquidazione impugnato è stato emesso il 19/11/2010 quando già l’iscrizione della ipoteca legale non poteva essere più esercitata essendo venuto meno con l’estinzione dell’obbligazione ( garantita ) per adempimento del debitoreanche se la sentenza (del Tribunale di Roma di convalida dell’offerta reale) è del [OSCURATO:DATA_NASCITA] .

9. Secondo il giudice del gravame difetta il potere di esigere il pagamento dell’imposta ipotecaria sin dall’avvenuto deposito ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) della somma dovuta a titolo di prezzo di compravendita ed oggetto di offerta reale , in quanto l’ipoteca non poteva essere iscritta a garanzia di un credito ( il 19/11/2010) inesistente , disp i egando la sente nza di convalida effetto retroattivo dovendosi riportare al deposito (art. 1210, comma 2, c.c.)il momento liberatorio. 10.[OSCURATO:PERSONA] ha iscritto l'ipoteca legale perché l'art. 2643 c.c. impone la trascrizione della sentenza che disponga il trasferimento della proprietà di beni immobiliaried ha ritenuto , altresì, che il trasferimento dell'immobile disposto coattivamente dallaCorte d’Appello di Rom a, in accoglimento di domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. proposta dallo Scarpellini, fosse , ai sensi dell’ art. 2834 c.c. , "atto di alienazione". 11.Va, al riguardo, rilev ato che i l contribuente , nei gradi di merito , non haprospettato l’illegittimità della iscrizione di ipoteca legale effettuata dal Conservatorein quanto solo in sede di giudizio di legittimità ha dedotto chenon può essere invocato il disposto di cui all’art. 2834 c.c. dal momento che nel l’espressione “att o ” non può essere ricompresa anche la sentenza. 12.Si tratta di questione nuova, come tale inammissibile , poiché esula dal circoscritto thema decidendum del giudizio impugnatorio, in ce nt r ato sul l’estinzione dell’obbligazione relativa al pagamento del prezzo per effetto dell’offerta reale o in subordine perdifetto di responsabilità solida le . 13.Né lo Scarpellini ha posto, come ben avrebbe potuto fare, la questione concernente la legittimità della iscrizione ipotecaria innanzi al G.O., munito di giurisdizione, al fine di far venir meno la formalità, all’uopocitando il Conservatore RR.II. (Cass. Sez.

Un., n. 2090/2020). 14.La convalida dell’offerta reale è retroattiva ma , come ha osservato dal P.G., non è decisivo , dal punto di vista fiscale , il “fatto che la offerta reale sia stata effettuata antecedentemente alla liquidazione dell’imposta, essendo viceversa rilevanteche la formalità sia stata eseguita antecedentemente all’offerta reale”. 15.La formalità, formalmente iscritta dal Conservatore , costituisce di per sé ilpresupposto dell’imposizione e nemmeno risulta che il creditore avesse rinunciato all’ipoteca prima del pagamento dell’imposta. 16.Il contribuente ha messo in discussione la debenza della imposta ipotecaria in conseguenza d i vicende collegate al rapporto sinallagmatico tra alienante ed acquirente, segnatamente,l’estinzione della obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo,ma si tratta di vicende che esulano dal rapporto tributario oggetto di causae che non escludono affatto la preesistenza di un atto traslativo, siapure di natura giudiziale, il cui adempimento ègarantito con l’ipoteca legale .17.Orbene, non può dubitarsi del la sussistenza, che va riferi ta al momento della esecuzione della formalità, del l ’ esigenza di garanzia di cui sopra , la quale , come testualmente previsto dall’art. 2834 c.c., viene meno soltanto se al Conservatore “sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente”. 18.L’obbligo della iscrizione per il c onservatore contemporaneamente alla trascrizione della alienazione o divisione serve , infatti, ad impedire che subito dopo l a trascrizione vengano trascritti o iscritti diritti contro l’acquirente o il condividente assegnatario, in pregiudizio dell’ipoteca legale (art. 2817, n.3, c.c.). 19.Naturalmente, quando gli obblighi dell’acquirente risultino adempiuti o l’ipoteca sia rinunciata, perde ogni ragion d’essere l’ipoteca legale, si tratta, tuttavia, di vicende successive , nel caso di specie, che rileva no su l piano civilistico , non sul piano fiscale. 20.Tanto vale per l’offerta reale del prezzo che la parte acquirente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni(artt. 1209 e 1210 c.c.), il deposito liberatorio della relativasomma, evento equivalente al versamento del prezzo, effetto liberatorio che consegue all'accettazione reale o, in difetto, all'accertata validità deldeposito della offerta (art. 1210 c.c.). 21.I tributi ipotecari si ricollegano, in generale, all'istituto della pubblicità immobiliare e la loro riscossione costituisce una condizione per l'esecuzione della medesima e le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette, ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 347 del 1990,alle imposte proporzionali e fisse stabilitenell'apposita tabella allegata. 22.Sono, peraltro, tenut i al pagamento dell’imposta tutti col oro nel cui interesse è stata posta in essere la formalità per il solo fatto che l’iscrizione è stata eseguita nei pubblici registri immobiliari ed in solido anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovatal'ipoteca ( art. 11, comma 2, d.lgs. n. 347 del 1990 ) e ciò toglie rilievo al subordinato profilo oppositivo del contribuente. 23.Il controricorrente infondatamente ripropone la questione, già dedotta in primo ed in secondo grado, concernente la esclusione in capo all’acquirente della solidarietà passiva per estinzione dell’obbligazione, atteso chel’adempimento del debitore , com e già evidenziato, risultasoltanto successivamente intervenuta. 24.La sentenza impugnata, in conclusione, va cassata e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti,può essere decisa nel merito, con il rigettodell’originario ricorso del contribuente. 25.Le spese processuali dell’intero giudizio possono essere compensate in considerazione della peculiarità e novità delle questionitrattate.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Compensa integralmente le spese di giudizio.

Così deciso,in Roma, nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27219/2022R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma,alla Via dei Portoghesi n. 12. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Tembien, n. 15, presso lo studio, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione. Oggetto: imposta ipotecaria –controricorrente – avverso la sentenza n. 2435/VI/15 del la Co mmissione tributaria regionale del Lazio,depositata il 24/4/2015. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tenuta in camera di consiglio , in difetto di richiesta di discussione orale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020 e 7, d.l. n. 105 del 2021. Lette le conclusioni scritte de l Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di liquidazione con il quale l’allora Agenzia delTerritorio aveva chiesto il pagamento dell a impost a ipotecaria dovuta per la formalità eseguita dal Conservatore dei RR.II. di Roma a seguito de lla sentenza della Corte di Appello di Roma con cui, in esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di contratto di preliminare di compravendita , era stata trasferit a la proprietà di un immobile, promesso in vendita da [OSCURATO:PERSONA], in favore del contribuente, con ordine di trascrizione della se ntenza nei registri immobiliari e con condanna del la parte acquirente al pagamento del (residuo)prezzo di euro 335.697,00. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso,annullava il suddetto avviso di liquidazione e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la suindicata sentenza, respingeva l’appello erariale e confermava la prima decisione sul rilievo che l’iscrizione ipotecariaera stata eseguita il 4/7/2008, il contribuente in data 1/3/2010, ovvero anteriormente al provvedimento impugnatodel 19/11/2010, aveva avanzato, innanzi al Tribunale di Roma , formale domanda di convalida dell’offerta reale del prezzo di acquisto dell’immobile deposita nd o il relativo importo e l’adito Tribunale, con sentenza del 19/4/2013, aveva con validato l’offerta con effetto liberatorio sin dal 1/3/2010, data del deposito liberatorio, essendosi estinta la relativa obbligazione indipendentemente dalla data d ella pronunciadel Tribunale. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza. Resiste, con controricorso, il contribuente e per esso, che nelle more è deceduto, l’erede [OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositato comparsadi costituzione in giudizio di nuovo difensore . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, d.lgs. n. 347 del 1990, nonché degli artt.2817 e 2834 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per aver e la CTR trascurato di considera re che non assume ril i ev o la circostanza che il contribuente avesse effettuato l’ offerta reale del pagamento del prezzo di compravendita, costituendo in mora il venditore prima ancora che l’Ufficio liquidasse,in data 19/11/2020, l’imposta ipotecaria, in quanto l’iscrizione ipotecaria effettuata il 4/7/2008 dal Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] , ai sensi de ll’ art t . 2834 c.c., ha reso automaticamente applicabile e dovuto il tributo . Deduce, altresì, che una volta procedutosi alla iscri zione dell’ipoteca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, d.lgs. n. 347 del 1990, neppure rileva l’estinzione,successivamente intervenuta, dell’obbligazione garantita, in quanto l’art. 2834 c.c. preve de il dovere,in capo al Conservatore, dell’iscrizione ipotecaria . 2. Il motivo è fondato. 3. Presupposto dell'imposta oggetto de ll'impugnato avviso di liquidazione è l' iscriz ione d ell’ ipoteca legale disposta dal competente Conservatore dei RR.II. in seguito alla trascrizione della sentenza costitutiva con cui la Corte di Appello capitolina aveva trasferito, ai sensi dell'art. 2932 c.c., a favore de l lo Scarpellini, l’ immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] , subordinatamente al pagamento del prezzo. 4. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale largamente condiviso, l'individuazione del presupposto impositivo del tributo, almeno fino alla recente riforma (in vigore dal 2014 e, quindi, non applicabile ratione temporis) si basa non nella redazione di un atto soggetto a formalità di trascrizione e voltura, ma proprio nella formalità in quanto tale(Cass. n. 16664/2021). 5. L’ ipoteca era stata accesa dal Conservatore proprio a garanzia del credito della parte venditriceper il pagamento del prezzo del bene,nell'importo indicato dalla sentenza del giudice civile. 6. I l richiamato art. 2834 c.c. prevede che "Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico ouna scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti oche vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del 7. condividente" ; l'art.2817 1^ comma, c.c., per quel che qui rileva,prevede inoltre che "Hanno ipoteca legale:1) l'alienante sopra gliimmobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivanodall'atto di alienazione; (…)". 8. L a Commissione tribu taria r egionale ha ritenuto non corretto l'operato dell'Ufficio perchél'avviso di liquidazione impugnato è stato emesso il 19/11/2010 quando già l’iscrizione della ipoteca legale non poteva essere più esercitata essendo venuto meno con l’estinzione dell’obbligazione ( garantita ) per adempimento del debitoreanche se la sentenza (del Tribunale di Roma di convalida dell’offerta reale) è del [OSCURATO:DATA_NASCITA] . 9. Secondo il giudice del gravame difetta il potere di esigere il pagamento dell’imposta ipotecaria sin dall’avvenuto deposito ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) della somma dovuta a titolo di prezzo di compravendita ed oggetto di offerta reale , in quanto l’ipoteca non poteva essere iscritta a garanzia di un credito ( il 19/11/2010) inesistente , disp i egando la sente nza di convalida effetto retroattivo dovendosi riportare al deposito (art. 1210, comma 2, c.c.)il momento liberatorio. 10.[OSCURATO:PERSONA] ha iscritto l'ipoteca legale perché l'art. 2643 c.c. impone la trascrizione della sentenza che disponga il trasferimento della proprietà di beni immobiliaried ha ritenuto , altresì, che il trasferimento dell'immobile disposto coattivamente dallaCorte d’Appello di Rom a, in accoglimento di domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. proposta dallo Scarpellini, fosse , ai sensi dell’ art. 2834 c.c. , "atto di alienazione". 11.Va, al riguardo, rilev ato che i l contribuente , nei gradi di merito , non haprospettato l’illegittimità della iscrizione di ipoteca legale effettuata dal Conservatorein quanto solo in sede di giudizio di legittimità ha dedotto chenon può essere invocato il disposto di cui all’art. 2834 c.c. dal momento che nel l’espressione “att o ” non può essere ricompresa anche la sentenza. 12.Si tratta di questione nuova, come tale inammissibile , poiché esula dal circoscritto thema decidendum del giudizio impugnatorio, in ce nt r ato sul l’estinzione dell’obbligazione relativa al pagamento del prezzo per effetto dell’offerta reale o in subordine perdifetto di responsabilità solida le . 13.Né lo Scarpellini ha posto, come ben avrebbe potuto fare, la questione concernente la legittimità della iscrizione ipotecaria innanzi al G.O., munito di giurisdizione, al fine di far venir meno la formalità, all’uopocitando il Conservatore RR.II. (Cass. Sez. Un., n. 2090/2020). 14.La convalida dell’offerta reale è retroattiva ma , come ha osservato dal P.G., non è decisivo , dal punto di vista fiscale , il “fatto che la offerta reale sia stata effettuata antecedentemente alla liquidazione dell’imposta, essendo viceversa rilevanteche la formalità sia stata eseguita antecedentemente all’offerta reale”. 15.La formalità, formalmente iscritta dal Conservatore , costituisce di per sé ilpresupposto dell’imposizione e nemmeno risulta che il creditore avesse rinunciato all’ipoteca prima del pagamento dell’imposta. 16.Il contribuente ha messo in discussione la debenza della imposta ipotecaria in conseguenza d i vicende collegate al rapporto sinallagmatico tra alienante ed acquirente, segnatamente,l’estinzione della obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo,ma si tratta di vicende che esulano dal rapporto tributario oggetto di causae che non escludono affatto la preesistenza di un atto traslativo, siapure di natura giudiziale, il cui adempimento ègarantito con l’ipoteca legale .17.Orbene, non può dubitarsi del la sussistenza, che va riferi ta al momento della esecuzione della formalità, del l ’ esigenza di garanzia di cui sopra , la quale , come testualmente previsto dall’art. 2834 c.c., viene meno soltanto se al Conservatore “sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente”. 18.L’obbligo della iscrizione per il c onservatore contemporaneamente alla trascrizione della alienazione o divisione serve , infatti, ad impedire che subito dopo l a trascrizione vengano trascritti o iscritti diritti contro l’acquirente o il condividente assegnatario, in pregiudizio dell’ipoteca legale (art. 2817, n.3, c.c.). 19.Naturalmente, quando gli obblighi dell’acquirente risultino adempiuti o l’ipoteca sia rinunciata, perde ogni ragion d’essere l’ipoteca legale, si tratta, tuttavia, di vicende successive , nel caso di specie, che rileva no su l piano civilistico , non sul piano fiscale. 20.Tanto vale per l’offerta reale del prezzo che la parte acquirente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni(artt. 1209 e 1210 c.c.), il deposito liberatorio della relativasomma, evento equivalente al versamento del prezzo, effetto liberatorio che consegue all'accettazione reale o, in difetto, all'accertata validità deldeposito della offerta (art. 1210 c.c.). 21.I tributi ipotecari si ricollegano, in generale, all'istituto della pubblicità immobiliare e la loro riscossione costituisce una condizione per l'esecuzione della medesima e le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette, ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 347 del 1990,alle imposte proporzionali e fisse stabilitenell'apposita tabella allegata. 22.Sono, peraltro, tenut i al pagamento dell’imposta tutti col oro nel cui interesse è stata posta in essere la formalità per il solo fatto che l’iscrizione è stata eseguita nei pubblici registri immobiliari ed in solido anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovatal'ipoteca ( art. 11, comma 2, d.lgs. n. 347 del 1990 ) e ciò toglie rilievo al subordinato profilo oppositivo del contribuente. 23.Il controricorrente infondatamente ripropone la questione, già dedotta in primo ed in secondo grado, concernente la esclusione in capo all’acquirente della solidarietà passiva per estinzione dell’obbligazione, atteso chel’adempimento del debitore , com e già evidenziato, risultasoltanto successivamente intervenuta. 24.La sentenza impugnata, in conclusione, va cassata e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti,può essere decisa nel merito, con il rigettodell’originario ricorso del contribuente. 25.Le spese processuali dell’intero giudizio possono essere compensate in considerazione della peculiarità e novità delle questionitrattate. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa integralmente le spese di giudizio. Così deciso,in Roma, nella camer