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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 06805/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7511/2023 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el Lazio n. 4397/2022depositata il 12/10/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno11/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di liquidazione concernente le imposte ipotecarie e catastali, di cui agli artt. 2817 e 2834 c.c. relative alla iscrizione di ipoteca legale sugli immobili ubicati in Roma in via Vitelleschi in relazione alla sentenza del tribunale di Roma n. 4073/2015 che aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria con conguaglio in denaro in favore del fratello Paolo, sul presupposto che la Conservatoria non avrebbe dovuto trascrivere la sentenza di divisione dei beni comuni, ma il pregresso accordo conciliativo con il quale il contribuente acquistava l’altra parte dell’immobile, rinunciando entrambi alla emananda sentenza dichiarativa.

1.1. I giudici di prossimità di Roma respingevano il ricorso. 1.2.Sull’appello di [OSCURATO:PERSONA], la C.T.R. del Lazio lo accoglieva così pronunciando Non discutono più le parti del merito della controversia, essendo conforme a diritto il ragionamento seguito dall’appellante.

Ne consegue che i due avvisi di liquidazione devono essere annullati. .

1.3. L’agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe sulla base di tre motivi.

1.4. Il contribuente è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92, in quanto la sentenza della CGT di II grado non consentirebbe in alcun modo di comprendere le ragioni di ordine logico e giuridico su cui il Giudice del gravame ha fondato il proprio decisum.

1.1. E’ indubbio che la motivazione della Corte territoriale, limitatasi a fare riferimento alla cessazione della contesa tra le parti nel merito della controversia se non può dirsi omessa, non fornisca risposta alcuna ai motivi di appelloed alle difese dell’amministrazione nella parte in cui con essi si assume che la sentenza di scioglimento della comunione non doveva scontare le imposte ipotecarie e catastali relative alla iscrizione della ipoteca legale e debba dunque essere apprezzata come motivazione soltanto apparente.

1.2. Tuttavia, anche rispetto al caso di motivazione apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., deve ritenersi applicabile il principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, per cui il corrispondente ricorso per cassazione non può essere accolto qualora la questione giuridica ad esso sottesa sia comunque da disattendere (Cass. 01/03/2019, n. 6145; Cass. 18/11/2019, n. 29880; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass. 1 febbraio 2010, n.2313; ma anche Cass., SU., 2 febbraio 2017, n. 2731); non vi è infatti ragione per cui un tale principio, sancito per l'omessa pronuncia e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, da questo punto di vista del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto alle doglienze d’appello ed alla relative difese, sostanzialmente apparente; ciò posto, la questione ora in esame concerne l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali correlate all’iscrizione ipotecaria della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria. 2.Il secondo mezzo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 347 del 1990 e degli artt. 2817 e 2834 c.c., in quanto presupposto dell'imposta oggetto dell'impugnato avviso di liquidazione è l'iscrizione dell'ipoteca legale disposta dal competente Conservatore dei RR.II. in seguito alla trascrizione della sentenza di scioglimento della comunione.

Si richiamano i precetti di cui alle norme codicistiche rubricate affermandosi che il conservatore ha iscritto l'ipoteca legale in quanto l'art. 2643 c.c. impone la trascrizione della sentenza che disponga il trasferimento della proprietà di beni immobiliari al fine di impedire che subito dopo la trascrizione vengano trascritti o iscritti diritti contro l'acquirente o il condividente assegnatario, in pregiudizio dell'ipoteca legale (art. 2817 c.c., n. 3).

Si assume altresì che l'imposta catastale è dovuta per la stipula di un atto da cui consegue la necessità di eseguire una voltura catastale a seguito della modifica dei dati risultanti dal catasto. 3.La terza censura denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini della risoluzione della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; avendo il decidente trascurato di rilevare che il Conservatore non solo non era a conoscenza dell’intervenuto accordo giudiziale, antecedente alla sentenza civile, ma neppure era tenuto alla verifica della esistenza del medesimo e, in ogni caso, tale attività esula dalla obbligazione tributaria, la cui nascita deriva dalla formale iscrizione di ipoteca legale d’ufficio.

Si osserva che il contribuente, facendosi parte diligente, avrebbe dovuto depositare l’atto di conciliazione in seno al giudizio dal medesimo instaurato dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, al fine di ottenerne la estinzione oppure, ancora, come espressamente disposto dall’articolo 2834, comma 2, c.c., avrebbe dovuto produrre al Conservatore dei registri “un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente”.

L’adempimento di tali oneri non è stato né dedotto, né documentalmente provato. 4.La seconda censura è fondata e va accolta, assorbita l’ultima. 4.1.Secondo parte contribuente, il Conservatore dei registri non avrebbe dovuto procedere alla iscrizione della ipoteca legale, in quanto in epoca antecedente al deposito della intervenuta sentenza civile di divisione dell’asse ereditario il medesimo aveva trascritto l’atto di conciliazione che teneva luogo della medesima pronuncia giurisdizionale, atto che tuttavia non produceva nel giudizio di merito.

4.2. Presupposto dell'imposta oggetto dell'impugnato avviso di liquidazione è l'iscrizione dell’ipoteca legale disposta dal competente Conservatore dei RR.II. in seguito alla trascrizione della sentenza con cui il Tribunale di Roma ha sciolto la comunione attribuendo i conguagli.

4.2. I tributi ipotecari si ricollegano, in generale, all'istituto della pubblicità immobiliare e la loro riscossione costituisce una condizione per l'esecuzione della medesima e le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette, ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 347 del 1990, alle imposte proporzionali e fisse stabilite nell'apposita tabella allegata.

Sono, peraltro, tenuti al pagamento dell’imposta tutti coloro nel cui interesse è stata posta in essere la formalità per il solo fatto che l’iscrizione è stata eseguita nei pubblici registri immobiliari ed in solido anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca (art. 11, comma 2, d.lgs. n. 347 del 1990).

4.3. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale largamente condiviso, l'individuazione del presupposto impositivo del tributo si basa non nella redazione di un atto soggetto a formalità di trascrizione e voltura, ma proprio nella formalità in quanto tale (Cass. n. 16664/2021; Cass.n.33118/2022).

4.4. L’ipoteca era stata accesa dal Conservatore a garanzia del credito del coerede per il pagamento del conguaglio in denaro nell'importo indicato dalla sentenza del giudice civile.

4.5. Il richiamato art. 2834 c.c. prevede che "Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del

7. condividente"; l'art.2817 1^ comma, c.c., per quel che qui rileva, prevede inoltre che "Hanno ipoteca legale:1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione; i coeredi , i soci e altri condividenti per il pagamento deiconguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo; lo Stato sopra i beni dell'imputatoe della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.

4.6. In altri termini, il disposto dell'art. 2834 c.c. impone l’iscrizione d'ufficio dell'ipoteca legaleche spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo2817 c.c., in relazione alla quale sorge l’obbligo tributario a carico dei coeredi, a nulla rilevando che le parti abbiano conciliato la vertenza senza sottoporla al giudice che l’abbia definita, procedendo allo scioglimento della comunione ereditaria con previsione di conguagli.

Nella presente fattispecie, peraltro, non risulta che il contribuente abbia presentato alla conservatoria un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risultasse che gli obblighi erano stati adempiuti o che vi era stata rinunzia all'ipoteca da parte del condividente.

4.7. Sono, invero, tenuti al pagamento dell'imposta tutti coloro nel cui interesse è stata posta in essere la formalità per il solo fatto che l'iscrizione è stata eseguita nei pubblici registri immobiliari ed in solido anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca (d.lgs. n. 347 del 1990, art. 11, comma 2).

4.8. Quanto all’imposta catastale, essa è dovuta per la stipula di un atto da cui consegue la necessità di eseguire una voltura catastale a seguito della modifica dei dati risultanti dal catasto.

Le volture catastali sono soggette a misura proporzionale se si tratta di trascrizione di atti (e sentenze o come nella specie decreti) che comportano il trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi.

Le volture catastali sono assoggettate ad imposta proporzionale assumendo quale base imponibile il valore di immobili o dei diritti reali immobiliari così come determinato per l'imposta ipotecaria. 5.La sentenza impugnata, in conclusione, va cassata e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

6. Le spese processuali del presente giudizio nonché del giudizio di merito seguono il criterio ordinario della soccombenza. 6.1.Trova applicazione per il giudizio di merito il comma 2-sexies dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite nel giudizio tributario da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento,atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, contenuto nell’art. 15 cit.,conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nelprocesso (Cass. n. 23055 del 17/09/2019; Cass.16/07/2019, n. 19034; Cass. 09/04/2019, n. 9878; Cass. n. 27634 del 11/10/2021;Cass. n. 10268/2024; Cass. n. 7268/2025).

P.Q.M La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Condanna il contribuente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità sostenute dall’amministrazione che liquida in euro 1500,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento di euro 1.800,00 per compensi per ciascun grado del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7511/2023 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el Lazio n. 4397/2022depositata il 12/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno11/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di liquidazione concernente le imposte ipotecarie e catastali, di cui agli artt. 2817 e 2834 c.c. relative alla iscrizione di ipoteca legale sugli immobili ubicati in Roma in via Vitelleschi in relazione alla sentenza del tribunale di Roma n. 4073/2015 che aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria con conguaglio in denaro in favore del fratello Paolo, sul presupposto che la Conservatoria non avrebbe dovuto trascrivere la sentenza di divisione dei beni comuni, ma il pregresso accordo conciliativo con il quale il contribuente acquistava l’altra parte dell’immobile, rinunciando entrambi alla emananda sentenza dichiarativa. 1.1. I giudici di prossimità di Roma respingevano il ricorso. 1.2.Sull’appello di [OSCURATO:PERSONA], la C.T.R. del Lazio lo accoglieva così pronunciando Non discutono più le parti del merito della controversia, essendo conforme a diritto il ragionamento seguito dall’appellante. Ne consegue che i due avvisi di liquidazione devono essere annullati. . 1.3. L’agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe sulla base di tre motivi. 1.4. Il contribuente è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92, in quanto la sentenza della CGT di II grado non consentirebbe in alcun modo di comprendere le ragioni di ordine logico e giuridico su cui il Giudice del gravame ha fondato il proprio decisum. 1.1. E’ indubbio che la motivazione della Corte territoriale, limitatasi a fare riferimento alla cessazione della contesa tra le parti nel merito della controversia se non può dirsi omessa, non fornisca risposta alcuna ai motivi di appelloed alle difese dell’amministrazione nella parte in cui con essi si assume che la sentenza di scioglimento della comunione non doveva scontare le imposte ipotecarie e catastali relative alla iscrizione della ipoteca legale e debba dunque essere apprezzata come motivazione soltanto apparente. 1.2. Tuttavia, anche rispetto al caso di motivazione apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., deve ritenersi applicabile il principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, per cui il corrispondente ricorso per cassazione non può essere accolto qualora la questione giuridica ad esso sottesa sia comunque da disattendere (Cass. 01/03/2019, n. 6145; Cass. 18/11/2019, n. 29880; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass. 1 febbraio 2010, n.2313; ma anche Cass., SU., 2 febbraio 2017, n. 2731); non vi è infatti ragione per cui un tale principio, sancito per l'omessa pronuncia e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, da questo punto di vista del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto alle doglienze d’appello ed alla relative difese, sostanzialmente apparente; ciò posto, la questione ora in esame concerne l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali correlate all’iscrizione ipotecaria della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria. 2.Il secondo mezzo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 347 del 1990 e degli artt. 2817 e 2834 c.c., in quanto presupposto dell'imposta oggetto dell'impugnato avviso di liquidazione è l'iscrizione dell'ipoteca legale disposta dal competente Conservatore dei RR.II. in seguito alla trascrizione della sentenza di scioglimento della comunione. Si richiamano i precetti di cui alle norme codicistiche rubricate affermandosi che il conservatore ha iscritto l'ipoteca legale in quanto l'art. 2643 c.c. impone la trascrizione della sentenza che disponga il trasferimento della proprietà di beni immobiliari al fine di impedire che subito dopo la trascrizione vengano trascritti o iscritti diritti contro l'acquirente o il condividente assegnatario, in pregiudizio dell'ipoteca legale (art. 2817 c.c., n. 3). Si assume altresì che l'imposta catastale è dovuta per la stipula di un atto da cui consegue la necessità di eseguire una voltura catastale a seguito della modifica dei dati risultanti dal catasto. 3.La terza censura denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini della risoluzione della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; avendo il decidente trascurato di rilevare che il Conservatore non solo non era a conoscenza dell’intervenuto accordo giudiziale, antecedente alla sentenza civile, ma neppure era tenuto alla verifica della esistenza del medesimo e, in ogni caso, tale attività esula dalla obbligazione tributaria, la cui nascita deriva dalla formale iscrizione di ipoteca legale d’ufficio. Si osserva che il contribuente, facendosi parte diligente, avrebbe dovuto depositare l’atto di conciliazione in seno al giudizio dal medesimo instaurato dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, al fine di ottenerne la estinzione oppure, ancora, come espressamente disposto dall’articolo 2834, comma 2, c.c., avrebbe dovuto produrre al Conservatore dei registri “un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente”. L’adempimento di tali oneri non è stato né dedotto, né documentalmente provato. 4.La seconda censura è fondata e va accolta, assorbita l’ultima. 4.1.Secondo parte contribuente, il Conservatore dei registri non avrebbe dovuto procedere alla iscrizione della ipoteca legale, in quanto in epoca antecedente al deposito della intervenuta sentenza civile di divisione dell’asse ereditario il medesimo aveva trascritto l’atto di conciliazione che teneva luogo della medesima pronuncia giurisdizionale, atto che tuttavia non produceva nel giudizio di merito. 4.2. Presupposto dell'imposta oggetto dell'impugnato avviso di liquidazione è l'iscrizione dell’ipoteca legale disposta dal competente Conservatore dei RR.II. in seguito alla trascrizione della sentenza con cui il Tribunale di Roma ha sciolto la comunione attribuendo i conguagli. 4.2. I tributi ipotecari si ricollegano, in generale, all'istituto della pubblicità immobiliare e la loro riscossione costituisce una condizione per l'esecuzione della medesima e le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette, ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 347 del 1990, alle imposte proporzionali e fisse stabilite nell'apposita tabella allegata. Sono, peraltro, tenuti al pagamento dell’imposta tutti coloro nel cui interesse è stata posta in essere la formalità per il solo fatto che l’iscrizione è stata eseguita nei pubblici registri immobiliari ed in solido anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca (art. 11, comma 2, d.lgs. n. 347 del 1990). 4.3. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale largamente condiviso, l'individuazione del presupposto impositivo del tributo si basa non nella redazione di un atto soggetto a formalità di trascrizione e voltura, ma proprio nella formalità in quanto tale (Cass. n. 16664/2021; Cass.n.33118/2022). 4.4. L’ipoteca era stata accesa dal Conservatore a garanzia del credito del coerede per il pagamento del conguaglio in denaro nell'importo indicato dalla sentenza del giudice civile. 4.5. Il richiamato art. 2834 c.c. prevede che "Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del 7. condividente"; l'art.2817 1^ comma, c.c., per quel che qui rileva, prevede inoltre che "Hanno ipoteca legale:1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione; i coeredi , i soci e altri condividenti per il pagamento deiconguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo; lo Stato sopra i beni dell'imputatoe della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale. 4.6. In altri termini, il disposto dell'art. 2834 c.c. impone l’iscrizione d'ufficio dell'ipoteca legaleche spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo2817 c.c., in relazione alla quale sorge l’obbligo tributario a carico dei coeredi, a nulla rilevando che le parti abbiano conciliato la vertenza senza sottoporla al giudice che l’abbia definita, procedendo allo scioglimento della comunione ereditaria con previsione di conguagli. Nella presente fattispecie, peraltro, non risulta che il contribuente abbia presentato alla conservatoria un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risultasse che gli obblighi erano stati adempiuti o che vi era stata rinunzia all'ipoteca da parte del condividente. 4.7. Sono, invero, tenuti al pagamento dell'imposta tutti coloro nel cui interesse è stata posta in essere la formalità per il solo fatto che l'iscrizione è stata eseguita nei pubblici registri immobiliari ed in solido anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca (d.lgs. n. 347 del 1990, art. 11, comma 2). 4.8. Quanto all’imposta catastale, essa è dovuta per la stipula di un atto da cui consegue la necessità di eseguire una voltura catastale a seguito della modifica dei dati risultanti dal catasto. Le volture catastali sono soggette a misura proporzionale se si tratta di trascrizione di atti (e sentenze o come nella specie decreti) che comportano il trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi. Le volture catastali sono assoggettate ad imposta proporzionale assumendo quale base imponibile il valore di immobili o dei diritti reali immobiliari così come determinato per l'imposta ipotecaria. 5.La sentenza impugnata, in conclusione, va cassata e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. 6. Le spese processuali del presente giudizio nonché del giudizio di merito seguono il criterio ordinario della soccombenza. 6.1.Trova applicazione per il giudizio di merito il comma 2-sexies dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite nel giudizio tributario da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento,atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, contenuto nell’art. 15 cit.,conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nelprocesso (Cass. n. 23055 del 17/09/2019; Cass.16/07/2019, n. 19034; Cass. 09/04/2019, n. 9878; Cass. n. 27634 del 11/10/2021;Cass. n. 10268/2024; Cass. n. 7268/2025). P.Q.M La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Condanna il contribuente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità sostenute dall’amministrazione che liquida in euro 1500,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento di euro 1.800,00 per compensi per ciascun grado del giudizio
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