CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 dicembre 2019
Cassazione n. 12131/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2684-2020 r.g. proposto da: P G CORPORATE s.r.l. in liquidazione, con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (Taranto), in persona del legale rappresentante Dott. [OSCURATO:PERSONA], (cod. fisc.01716200892), rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoMario Fiaccavento, con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio del difensore. - ricorrente - contro FALLIMENTO P G CORPORATE s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], con laquali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] di Bruno n.15, presso lo studio del difensore.- controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma , depositata in data 2.12.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/3/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenzan. 247/2018 de 28.3.2018, depositata in data 4.4.2018, il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della P G CORPORATE s.r.l. in liquidazione, su istanza ex art. 7 l. fall. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Proponeva reclamo ex art. 18 l. fall. la P G CORPORATE s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento e la Corte di appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo. La Corte territoriale ha rilevato che: (i) risultava inammissibile la sollevata eccezione di incompetenza territoriale secondo la quale il centro degli interessi e delle attività della società si sarebbe trovatoa Siracusa nella cui provincia risiederebbe anche il liquidatore; (ii) in primo luogo l’individuazione di una sede effettiva della società in Siracusa strideva con lo spostamento infrannuale ex art. 9, secondo comma, l. fall., della sede della società, già con sede in Roma, in [OSCURATO:PERSONA]; (iii) di tale eccezione non vi era, poi, traccia nella memoria difensiva depositata dalla società in sede prefallimentare né risultava essere stata comunque sollevata dinanzi al Tribunale, con la conseguente inammissibilità del rilievo di tale eccezione nel giudizio di reclamo, secondo quanto anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella materia in esame; (iv) non risultavano neanche fondate le doglianze proposte in ordine all’inesistenza dello stato di insolvenza, in ragione delle contestazioni dei c rediti tributari, in quanto: (a) in caso di contestazione del credito vantato dalla parte istante il fallimento, il Tribunale e la Corte di appello devono procedere all’accertamento, sia pure incidentale, dello stesso; (b) la società reclamante aveva infatti ammesso le plurime iniziative da parte degli Uffici competenti di recupero delle somme di cui alle cartelle esattoriali indicate nella nota della Guardia di Finanza del 5 marzo 2018, mentre aveva prodotto in sede di giudizio documentazione del tutto insufficiente a dimostrare l’inesistenza del credito; (c) peraltro il decreto presidenziale di sospensione inaudita altera parte del Presidente della commissione Tributaria di Siracusa risultava revocato dalla Commissione Tributaria con la sentenza dichiarativa della sua incompetenza, come da documentazione in atti, con la conseguenza che mancava, al contrario di quanto sostenuto dalla società reclamante, qualsiasi pronunciamento positivo, sia pure sommario, sulla fondatezza delle censure mosse dalla società ricorrente da parte del giudice tributario; (d) del tutto insufficienti, inoltre, a dimostrare i presupposti per la rottamazione delle cartelle erano, poi, la produzione della sola istanza del liquidatore e della relazione della dott.ssa Mangiafico la quale aveva, comunque, attestato che, all’esito della definizione agevolata, sarebbe residuato, comunque, un credito erariale di euro 190.000 che, secondo quanto accertato dal curatore, sarebbe comunque di importo superiore all’attivo accertato; (e) dal verbale dello stato passivo prodotto in giudizio dalla curatela era anche emerso che la società reclamante aveva provveduto ad impu gnare innanzi alle C ommissioni tributarie di Siracusa e Taranto crediti dell’Erario maturati anteriormente alla dichiarazione di fallimento,per i quali l’Agenzia delle entrate aveva proposto domanda di ammissione per circa 1.500.000; (f) tali crediti, ancorché ammessi in buona parte con riserva, superavano comunque di tal misura l’attivo della società che, pur a voler ritenere in parte fondate le ragioni addotte dinanzi al giudice tributario, avevano determinato comunque uno squilibrio tra attivo e passivo di liquidazione , che integrava senz’altro il requisito di cui all’art. 5 l. fall. 2. La sentenza, pubblicata il 2.12.2019 , è stata impugnata da P G CORPORATE s.r.l. in liquidazione con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il FALLIMENTO P G CORPORATE s.r.l. in liquidazionesi è opposta con controricorso. La società ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 1 comma, cod. proc. civ. e 112 e 99, medesimo codice di rito, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente infondata l’eccezione di difetto competenza, ai sensi dell’art. 9 l. fall. 1.1 La doglianza è inammissibile per due ordini di motivi concorrenti. 1.1.1 Sarebbe infatti palese –secondo la ricorrente – l’omessa motivazione e la violazione del principio tra chiesto e pronunciato allorquando la Corte di appello avevasottolineatol’assenza della proposizione d i uno specifico motivo sul punto nel corso del giudizio prefallimentare di primo grado . Osserva, invero, la ricorrente che proprio nella memoria del 31.01.2018, autorizzata dal Tribunale fallimentare, aveva sollevato ed illustrato la citata eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Siracusa, non essendo dunque maturata alcuna decadenza o preclusione nel rilievo della detta eccezione ed essendo la stessa stata presentata proprio in una memoria processualmente autorizzata dal Tribunale. 1.1.2 Le doglianze sono in primo luogo inammissibili, ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui, in tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, sicché l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado (cfr.:Sez. 1, Sentenza n. 20661del 31/07/2019; Cass. n. 26771/2016; Cass.23393/2016; Cass. n. 5257/2012). Ciò posto, risulta non controverso che la società fallenda non avesse sollevato detta eccezione durante la prima udienza di trattazione, posto che risulta nello stesso motivo di ricorso qui in esame che l’eccezione fosse stata sollevata solo nelle note autorizzate del 31.01.2018, e dunque non già nella memoria di costituzione in giudizio e neanche nella prima udienza di trattazione prefallimentare. Ne consegue che la diversa tesi perorata dallaricorrente circa la tempestività del rilievo della incompetenza territoriale si scontra con la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, nei cui confronti la parte ricorrente neanche solleva obiezioni per un possibile superamento dei sopra ricordati principi regolatori della materia. 1.1.2 Ma, d’altra parte,le censure sollevate dalla società ricorrente risultano altresì inammissibili perché non censurano, se non genericamente, l’altra ratio decidendiposta a sostegno del rigetto della doglianza sollevata sul punto in sede di reclamo, e cioè la infondatezzacomunque nel merito della predetta eccezione. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., degli artt. 161, 1 comma, nonché degli artt. 112 e 99 cod. proc. civ., e dell’art. 5 l. fall., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe non correttamente apprezzato il requisito dell’insolvenza. 2.1 Sostiene la società ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe stata resa in violazione degli artt. 5 l. fall. e dell’art. 1, comma 548 della l. n. 228/2012, perché l’intimazione di pagamento per euro 623.154,16,emessa nei suoi confronti per euro 623.154,16, risultava essere stata oggetto di istanza di sospensione e contestazione stragiudiziale ex l. n. 228/2012, in relazione alla quale - se l’Agenzia , peraltro, non avesse risposto entro 220 giorni -si sarebbe determinato l’annullamento de plano del l’integrale atto di intimazione. Si evidenzia ancora che, essendosi poi effettivamente verificata tale evenienza, la complessiva sua debitoria sarebbedovuta essere abbattuta per la relativa somma di euro 623.154,16. La Corte di appello sarebbe altresì incorsa – aggiunge la ricorrente – anche nel vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. perché avrebbe omesso di pronunciarsi ed argomentare anche sulla questione che era stata devoluta in sede di reclamo ex art. 18 l, fall.2.2 Il motivo così articolato è inammissibile perché solo genericamente formulato e in quanto rivolto a sollecitare questa Corte di legittimità ad una nuova rivisitazione della quaestio facti, tramite la rilettura degli istruttori. In realtà, la società ricorrente, deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge (sub specie degli indici normativi sopra ricordati in rubrica) ed il vizio di motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., pretenderebbe una rivisitazione nel merito della decisione adottata dalla Corte territoriale, in ordine all’apprezzamento della sussistenza o meno del requisito dell’insolvenza, proponendo pertanto censure che si pongono ben al di là del perimetro delimitante la cognizione del giudizio di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). E ciò, peraltro, con deduzioni difensive che peccano anche per difetto di autosufficienza, non essendo stato chiarito, in termini puntuali, come e dove la questione dell’abbattimento del credito erariale per euro 623.154,16 fosse stataintrodotta nel dibattito processuale, anche solo nella fase di reclamo ex art. 18 l. fall. 3. Con il terzo motivo si propone il vizio di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., degli artt. 161, 1 comma, nonché degli artt. 112 e 99 cod. proc. civ., e dell’art. 5 l. fall., sempre sul rilievo che i giudici del merito non avrebbero correttamente apprezzato il requisito dell’insolvenza. 3.1 Le doglianze sono del tutto irricevibili in quanto rivolte alla motivazione della sentenza di primo grado e non già a quella qui impugnata con ricorso per cassazione. 4. Il quarto mezzo denuncia invece violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 161, primo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2712 e 2719 cod. civ., e dell’art.5 l. fall., in relazione all’art. 360, 3 comma, n.n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. e all’art. 111 Cost., sempre in riferimento al profilo dell’accertamento dello stato di insolvenza.4.1 Evidenzia la ricorrente che, a corredo del supposto credito erariale, era stato allegato dalla Procura della Repubblica un mero elenco delle cartelle di pagamento, riproducente solo fotocopie degli atti impositivi di natura tributaria, e che pertanto la Corte di appello avrebbe giudicato il suo stato di insolvenza sulla base di documentazione inidonea dal punto di vista probatorio a dimostrare l’esistenza del predetto credito tributario. 4.1 La doglianza è inammissibile perché espressa in difetto di autosufficienza, posto che, in assenza di una precisa indicazione del momento processuale ove la questione era stata introdotta nel contraddittorio delle parti, la stessa deve ritenersi nuova, e cioè introdotta per la prima volta in questo giudizio di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delfallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteri