Risultati per «Ambiente»
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2022/2024

ECLI:EU:C:2024:277
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0639(01)

[OSCURATO:PERSONA]

27 marzo 2024 ( *1 ) «Impugnazione – Procedimento sommario – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (UE) 2022/2065 – Mercato unico dei servizi digitali – Ulteriore trasparenza della pubblicità online – Decisione di designazione di una piattaforma online di dimensioni molto grandi – Ricorso di annullamento» Nella causa C‑639/23 P(R), avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da L. Armati, A. de [OSCURATO:PERSONA] e P.‑J.

Loewenthal, in qualità di agenti, ricorrente, sostenuta da: [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da M. Menegatti, E. [OSCURATO:PERSONA] e L. Taïeb, in qualità di agenti, Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da N. Brzezinski, M. Moore e E. Sitbon, in qualità di agenti, intervenienti in sede di impugnazione, procedimento in cui l’altra parte è:

[OSCURATO:PERSONA]

, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata da A. Conrad e M. Frank, Rechtsanwälte, I. Ioannidis, dikigoros, e R. Spanó, avocat, ricorrente in primo grado,

[OSCURATO:PERSONA],

sentito l’avvocato generale M. Szpunar, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 27 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑367/23 R; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2023:589 ), con cui egli ha, da un lato, ordinato la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2023) 2746 final della [OSCURATO:PERSONA], del 25 aprile 2023, che designa [OSCURATO:PERSONA] come piattaforma online di dimensioni molto grandi (in prosieguo: la «decisione controversa») conformemente all’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) ( GU 2022, L 277, pag. 1 ), nei limiti in cui, in forza di detta decisione, [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») è obbligata a rendere accessibile al pubblico il registro richiesto dall’articolo 39 di detto regolamento, fatto salvo l’obbligo per [OSCURATO:PERSONA] di compilare tale registro, e ha, dall’altro, respinto la domanda di provvedimenti provvisori da quest’ultima introdotta.

Contesto normativo Direttiva 2000/31/CE 2 La direttiva 2000/31/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») ( GU 2000, L 178, pag. 1 ), enuncia, al suo articolo 6, lettera b), quanto segue: «Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte integrante rispettino le seguenti condizioni minime: (...) b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata la comunicazione commerciale è chiaramente identificabile».

Direttiva 2005/29/CE 3 La direttiva 2005/29/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») ( GU 2005, L 149, pag. 22 ), così dispone, al suo articolo 5, paragrafi 1, 2 e 5: «1.

Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

2. Una pratica commerciale è sleale se: a) è contraria alle norme di diligenza professionale, e b) falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. (...)

5. L’allegato I riporta l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali.

Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva». 4 Ai sensi dell’allegato I di detta direttiva tra le pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali rientrano le pratiche commerciali ingannevoli.

In forza del punto 11 di tale allegato costituisce una pratica commerciale ingannevole il fatto di «[i]mpiegare contenuti redazionali nei media per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga chiaramente dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore (advertorial ovvero pubblicità redazionale)».

Regolamento (UE) 2016/679 5 Il regolamento (UE) 2016/679 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU 2016, L 119, pag. 1 ), prevede, al suo articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e h), quanto segue: «L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: (...) b) le categorie di dati personali in questione; (...) h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato».

Regolamento (UE) 2019/1150 6 L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1150 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online ( GU 2019, L 186, pag. 57 ), è formulato come segue: «I fornitori di servizi di intermediazione online stabiliscono nei loro termini e nelle loro condizioni i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri».

Regolamento 2022/2065 7 I considerando 75, 76, 95 e 155 del regolamento 2022/2065 hanno il seguente tenore letterale: «(75) Data l’importanza che le piattaforme online di dimensioni molto grandi, per via del loro raggio d’azione, espresso in particolare come il numero di destinatari del servizio, rivestono nel facilitare il dibattito pubblico, le operazioni economiche e la diffusione al pubblico di informazioni, opinioni e idee e nell’influenzare il modo in cui i destinatari ottengono e comunicano informazioni online, è necessario imporre ai fornitori di tali piattaforme obblighi specifici, in aggiunta agli obblighi applicabili a tutte le piattaforme online. (...) (76) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi possono comportare rischi per la società diversi in termini di portata ed effetti rispetto a quelli presentati dalle piattaforme più piccole.

I fornitori di tali piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto essere soggetti agli obblighi più stringenti in materia di dovere di diligenza, proporzionati al loro impatto per la società. (...) (...) (95) I sistemi pubblicitari utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi pongono rischi particolari e richiedono ulteriore vigilanza pubblica e regolamentare in ragione del loro raggio d’azione e della loro capacità di rivolgersi ai destinatari del servizio e raggiungerli in base al loro comportamento all’interno e all’esterno dell’interfaccia online della piattaforma o del motore di ricerca. (...) (...) (155) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire al buon funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile nel quale i diritti fondamentali sanciti dalla [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta)] siano debitamente tutelati, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, che da soli non possono ottenere l’armonizzazione e la cooperazione necessarie, ma, a motivo dell’ambito di applicazione territoriale e soggettivo, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione [europea], quest’ultima può intervenire (...)». 8 L’articolo 26, paragrafo 1, lettere da b) a d), di detto regolamento dispone quanto segue: «I fornitori di piattaforme online che presentano pubblicità sulle loro interfacce online provvedono affinché, per ogni singola pubblicità presentata a ogni singolo destinatario, i destinatari del servizio siano in grado di identificare in modo chiaro, conciso, inequivocabile e in tempo reale quanto segue: (...) b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene presentata la pubblicità; c) la persona fisica o giuridica che paga per la pubblicità, se detta persona è diversa dalla persona fisica o giuridica di cui alla lettera b); d) informazioni rilevanti direttamente e facilmente accessibili dalla pubblicità relative ai parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene presentata la pubblicità e, laddove applicabile, alle modalità di modifica di detti parametri». 9 Ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del suddetto regolamento: «1.

La presente sezione si applica alle piattaforme online e ai motori di ricerca online che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione pari o superiore a 45 milioni, (...) (...)

4. [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione dello Stato membro di stabilimento o tenuto conto delle informazioni fornite dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento (...), adotta una decisione che designa come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento la piattaforma online o il motore di ricerca online con un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1 del presente articolo. (...)». 10 L’articolo 38 del medesimo regolamento è così formulato: «(...) i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che utilizzano sistemi di raccomandazione assicurano almeno un’opzione per ciascuno dei loro sistemi di raccomandazione, non basata sulla profilazione (...)». 11 L’articolo 39, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2022/2065, prevede quanto segue: «1.

I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che presentano pubblicità sulle loro interfacce online compilano e rendono accessibile al pubblico in una specifica sezione della loro interfaccia online, mediante uno strumento consultabile e affidabile che consente ricerche attraverso molteplici criteri e attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, per l’intero periodo durante il quale presentano pubblicità e fino a un anno dopo la data dell’ultima presentazione dell’annuncio pubblicitario sulle loro interfacce online.

Le piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché il registro non contenga dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere presentata e compiono sforzi ragionevoli per garantire che le informazioni siano esatte e complete.

2. Il registro comprende come minimo tutte le informazioni seguenti: a) il contenuto della pubblicità, compreso il nome del prodotto, del servizio o del marchio e l’oggetto della pubblicità; b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene presentata la pubblicità; c) la persona fisica o giuridica che ha pagato la pubblicità, se diversa da quella di cui alla lettera b); d) il periodo durante il quale è stata presentata la pubblicità; e) un’indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata a essere presentata a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine, compresi, se del caso, i principali parametri utilizzati per escludere uno o più di tali particolari gruppi; f) le comunicazioni commerciali pubblicate sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi (...); g) il numero totale di destinatari del servizio raggiunti e, ove opportuno, i dati aggregati suddivisi per ciascuno Stato membro relativi al gruppo o ai gruppi di destinatari ai quali la pubblicità era specificamente destinata». 12 L’articolo 92 di detto regolamento così dispone: «Il presente regolamento si applica ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, a decorrere da quattro mesi dalla notifica al fornitore interessato (...), qualora tale data sia anteriore al 17 febbraio 2024». 13 L’articolo 93, paragrafo 2, di detto regolamento prevede quanto segue: «Il presente regolamento si applica a decorrere dal 17 febbraio 2024.

Tuttavia, (...) l’articolo 33, paragrafi da 3 a 6, (...) [si applica] a decorrere dal 16 novembre 2022».

Fatti 14 I fatti della controversia sono esposti ai punti da 2 a 6 dell’ordinanza impugnata.

Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue. 15 [OSCURATO:PERSONA] appartiene al gruppo [OSCURATO:PERSONA], un gruppo multinazionale di società.

Le sue attività commerciali comprendono la vendita al dettaglio online ed altri servizi, quali il cloud computing e lo streaming digitale.

Essa fornisce ai venditori terzi servizi per il mercato online consentendo loro di proporre prodotti in vendita attraverso l’[OSCURATO:PERSONA].

Essa supporta altresì detti venditori, tra l’altro proponendo loro strumenti per aiutarli a gestire e a sviluppare le loro attività, in particolare sull’[OSCURATO:PERSONA]. 16 Con la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha designato, sulla base dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065, [OSCURATO:PERSONA] come piattaforma online di dimensioni molto grandi.

Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata 17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. 18 Con separato atto, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori volta, segnatamente, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione di detta decisione, sino all’adozione, da parte del Tribunale, di una decisione definitiva nel procedimento principale, nei limiti in cui essa impone ad [OSCURATO:PERSONA], da un lato, l’obbligo di fornire agli utenti un’opzione per ciascun sistema di raccomandazione, non basata sulla profilazione, ai sensi dell’articolo 38, del regolamento 2022/2065, e, dall’altro, l’obbligo di compilare e di rendere accessibile al pubblico il registro richiesto dall’articolo 39 di detto regolamento. 19 Con l’ordinanza del 28 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑367/23 R), adottata sul fondamento dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il presidente del Tribunale ha ordinato la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa sino alla data di pronuncia dell’ordinanza che pone fine al procedimento sommario introdotto dinanzi al Tribunale. 20 Con l’ordinanza impugnata il presidente del Tribunale ha, da un lato, ordinato la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, nei limiti in cui detta decisione impone ad [OSCURATO:PERSONA] di rendere accessibile al pubblico il registro richiesto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065, fatto salvo l’obbligo per [OSCURATO:PERSONA] di provvedere alla sua compilazione, e ha, dall’altro, respinto quanto al resto la domanda di provvedimenti provvisori proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 21 Per quanto attiene, anzitutto, alla condizione relativa all’urgenza, esaminata ai punti da 26 a 69 di detta ordinanza, il presidente del Tribunale ha dichiarato, al punto 55 della stessa, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato l’esistenza di un danno grave e irreparabile che risulterebbe dall’adeguamento di [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 38 del regolamento 2022/2065.

Per contro, ai punti da 65 a 69 di detta ordinanza, il presidente del Tribunale ha reputato sufficientemente dimostrato che l’adeguamento di [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 39 di detto regolamento comporterebbe, per [OSCURATO:PERSONA], un danno grave e irreparabile. 22 Per quanto attiene poi alla condizione relativa al fumus boni iuris , al punto 79 della medesima ordinanza, il presidente del Tribunale ha dichiarato che il terzo motivo invocato da [OSCURATO:PERSONA] a fondamento del suo ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione controversa, vertente sull’illegittimità dell’articolo 39 di detto regolamento, appare prima facie non privo di serio fondamento e necessita dunque di un esame approfondito, che non può essere effettuato dal giudice dei procedimenti sommari. 23 Infine, al punto 83 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale osserva che «l’interesse al rigetto della domanda di provvedimenti provvisori deve cedere dinanzi all’interesse fatto valere da [[OSCURATO:PERSONA]]».

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 24 Con l’ordinanza del vicepresidente della Corte del 13 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [ C‑639/23 P(R) , EU:C:2023:1006 ], il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sono stati autorizzati ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 25 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare l’ordinanza impugnata; – pronunciarsi definitivamente sulla controversia respingendo la domanda di provvedimenti provvisori e la domanda di misure provvisorie interlocutorie; – in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale; – in ulteriore subordine, modificare l’ordinanza impugnata nel senso che l’obbligo a carico di [OSCURATO:PERSONA] di rendere accessibile al pubblico il registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065 sia sospeso unicamente con riferimento alle informazioni elencate all’articolo 39, paragrafo 2, lettere d) e g), di detto regolamento, e – condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese di giudizio. 26 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative all’impugnazione, e, – in caso di accoglimento dell’impugnazione, concederle un termine di 28 giorni per conformarsi all’obbligo di rendere accessibile al pubblico il registro previsto all’articolo 39 di detto regolamento. 27 [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio chiedono alla Corte di accogliere le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

Sull’impugnazione 28 A sostegno della sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi, vertenti essenzialmente, il primo, su un errore di diritto e un’applicazione manifestamente errata della condizione relativa al fumus boni iuris , il secondo, su vizi di procedura e su un errore di diritto e un’applicazione manifestamente errata della condizione relativa all’urgenza, il terzo, su un errore di diritto e un’applicazione manifestamente errata della condizione relativa al bilanciamento degli interessi e, il quarto, sulla violazione del principio di proporzionalità. 29 Occorre esaminare anzitutto la seconda parte del secondo motivo.

[OSCURATO:PERSONA]

30 Con la seconda parte del suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il presidente del Tribunale, avendo ritenuto, al punto 24 dell’ordinanza impugnata, di disporre «di tutti gli elementi necessari per statuire» sulla domanda di provvedimenti provvisori pur non essendosi pronunciato sulla domanda di misura di organizzazione del procedimento depositata dalla [OSCURATO:PERSONA], ha violato il principio del contraddittorio e, in tal modo, anche gli articoli 88 e 90 del regolamento di procedura del Tribunale, nonché il principio di audi alteram partem . 31 A tal proposito essa ricorda che, il 28 luglio 2023, il presidente del Tribunale ha adottato una misura di organizzazione del procedimento a seguito della quale [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una lunga memoria volta a comprovare la sua affermazione secondo cui le informazioni che l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 le impone di divulgare hanno natura riservata. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il presidente del Tribunale si è, per contro, rifiutato di accogliere la conseguente domanda di misura di organizzazione del procedimento da essa presentata al fine di poter replicare ai nuovi argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA] nella suddetta memoria. 32 Orbene, nel valutare la necessità di adottare una misura di organizzazione del procedimento, il presidente del Tribunale sarebbe tenuto a rispettare il carattere contraddittorio del procedimento e il principio di audi alteram partem .

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avere la possibilità di replicare agli argomenti presentati da [OSCURATO:PERSONA] nella memoria di cui al precedente punto, tanto più che la controversa concessione della sospensione dell’esecuzione si fonderebbe, nella specie, esclusivamente sull’affermazione secondo cui il rispetto dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065 obbligherebbe [OSCURATO:PERSONA] a rendere accessibili al pubblico informazioni riservate, affermazione questa formulata unicamente all’interno di detta memoria.

Le considerazioni relative alla riservatezza delle informazioni di cui trattasi, formulate ai punti da 76 a 78 dell’ordinanza impugnata, si fonderebbero peraltro, in ampia misura, su detti argomenti. 33 Il carattere urgente del procedimento sommario non giustificherebbe il fatto di privare la [OSCURATO:PERSONA] del suo diritto di difendersi e quest’ultima avrebbe potuto, del resto, presentare le proprie osservazioni entro un termine molto breve. 34 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il presidente del Tribunale non fosse tenuto ad accogliere la domanda di misura di organizzazione del procedimento presentata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, il principio del contraddittorio vieterebbe al giudice dell’Unione unicamente di fondare la sua decisione su fatti e documenti su cui le parti, o una di esse, non hanno avuto occasione di prendere posizione.

Orbene, posto che [OSCURATO:PERSONA] è stata invitata a commentare taluni aspetti di diritto, tale principio non sarebbe stato violato.

Nessun principio imporrebbe al presidente del Tribunale di consentire a ciascuna delle parti di produrre lo stesso numero di scritti su una questione di diritto. 35 In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non dimostrerebbe che il presidente del Tribunale sarebbe pervenuto a un esito diverso se avesse dato alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di replicare ad [OSCURATO:PERSONA].

Valutazione 36 Una domanda di provvedimenti provvisori deve consentire, di per sé, alla parte convenuta di predisporre le proprie osservazioni e al giudice dei procedimenti sommari di pronunciarsi su tale domanda, se del caso, senza ulteriori informazioni a sostegno, in quanto gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui essa è fondata devono emergere dal testo stesso della domanda [ordinanza del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio, C‑110/12 P(R) , EU:C:2012:507 , punto 55 e giurisprudenza ivi citata]. 37 [OSCURATO:PERSONA], data la celerità che caratterizza, per sua natura, il procedimento sommario, si può ragionevolmente esigere dalla parte che chiede l’adozione di provvedimenti provvisori che essa presenti, salvo casi eccezionali, fin dalla fase della presentazione della sua domanda, tutti gli elementi di prova disponibili a sostegno di quest’ultima, affinché il giudice dei procedimenti sommari possa valutare, su tale base, la fondatezza della domanda [ordinanza del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio, C‑110/12 P(R) , EU:C:2012:507 , punto 56 e giurisprudenza citata]. 38 Tuttavia, nella sua veste di giudice dei procedimenti sommari, il presidente del Tribunale dispone, in forza dell’articolo 157, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, del potere di adottare, se del caso, misure di organizzazione del procedimento e misure istruttorie. 39 Dalla giurisprudenza della Corte si evince altresì che, a tal fine, il presidente del Tribunale deve disporre di un ampio potere discrezionale per valutare se siffatte misure siano appropriate [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 1o dicembre 2021, Inivos e Inivos/[OSCURATO:PERSONA], C‑471/21 P(R) , EU:C:2021:984 , punto 45 e giurisprudenza citata]. 40 Tuttavia, il potere discrezionale di cui egli così dispone deve essere esercitato entro determinati limiti, posto che il giudice dei procedimenti sommari è tenuto, in particolare, a rispettare il principio del contraddittorio.

Infatti, detto principio si applica ad ogni procedura che possa sfociare in una decisione di un’istituzione dell’Unione che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona e, in particolare, ai procedimenti condotti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione [v., in tal senso, ordinanza del 22 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] de Fútbol/[OSCURATO:PERSONA], C‑334/18 P(R) , EU:C:2018:952 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata]. 41 A tal proposito, benché l’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale consenta al presidente del Tribunale di adottare provvedimenti provvisori anche prima che l’altra parte abbia presentato le sue osservazioni, tale disposizione non può essere intesa nel senso che lo autorizza, in termini generali, a pronunciarsi senza rispettare il principio del contraddittorio.

Infatti, la disposizione di cui trattasi prevede unicamente un procedimento derogatorio che consente al presidente del Tribunale di adottare siffatte misure a titolo conservativo, in attesa della decisione che deve essere adottata sulla domanda di provvedimenti provvisori al termine del procedimento in contraddittorio richiesto dall’articolo 157, paragrafo 1, di detto regolamento di procedura [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 28 settembre 2023, Consiglio/Mazepin, C‑564/23 P(R) , EU:C:2023:727 , punti 60 e 61 ]. 42 Orbene, il principio del contraddittorio conferisce, in particolare, a ciascuna parte in un processo, indipendentemente dal suo status giuridico, il diritto di prendere conoscenza e di discutere i documenti e le osservazioni presentati al giudice ex adverso .

Per soddisfare le condizioni relative al diritto a un processo equo, occorre infatti che le parti abbiano conoscenza e possano discutere in contraddittorio gli elementi tanto di fatto quanto di diritto decisivi per l’esito del procedimento (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 2014, UAMI/[OSCURATO:PERSONA], C‑530/12 P , EU:C:2014:186 , punto 54 ; del 4 dicembre 2019, H/Consiglio, C‑413/18 P , EU:C:2019:1044 , punti 103 e 104 , e del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P , EU:C:2021:601 , punti 58 e 59 ). 43 In talune cause non rientranti nell’ambito del procedimento sommario, la Corte ha segnatamente dedotto da tali requisiti che il Tribunale, pur potendo liberamente decidere di sottoporre un quesito a una parte nei limiti definiti dal suo regolamento di procedura, è tenuto a consentire alle altre parti di prendere posizione sulla risposta fornita a un siffatto quesito, quantomeno laddove essa contenga elementi decisivi per la definizione della causa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 4 dicembre 2019, H/Consiglio, C‑413/18 P , EU:C:2019:1044 , punti da 105 a 116 , e del 10 settembre 2020, Romania/[OSCURATO:PERSONA], C‑498/19 P , EU:C:2020:686 , punti 75 e 76 ). 44 Questa regola trova altresì applicazione quando il presidente del Tribunale pone un quesito a una parte, in applicazione dell’articolo 157, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. 45 Certamente, da un lato, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, alla luce della celerità che caratterizza, per sua stessa natura, il procedimento sommario, il giudice dei procedimenti sommari non è tenuto a sentire in maniera sistematica la parte ricorrente su tutte le informazioni fornite dalla parte convenuta di cui intende tener conto per pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti provvisori [ordinanza del vicepresidente della Corte del 1o dicembre 2021, Inivos e Inivos/[OSCURATO:PERSONA], C‑471/21 P(R) , EU:C:2021:984 , punto 47 ]. 46 Tuttavia, questa soluzione deriva dalla mancanza di regole che prevedano la prestazione, in linea di principio, di una replica e di una controreplica nell’ambito di un procedimento sommario.

Non si può, quindi, dedurne che, quando il presidente del Tribunale autorizza la parte ricorrente a fornire elementi aggiuntivi a sostegno della sua domanda di provvedimenti provvisori, la parte convenuta non abbia il diritto di argomentare in merito a tali elementi, benché dalle considerazioni di cui ai punti 36 e 37 della presente ordinanza emerga che detta domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per statuire e l’articolo 157, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale garantisca il diritto della convenuta a presentare le sue osservazioni sulla domanda stessa. 47 D’altro lato, se nell’ordinanza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] AAB e Belegging‑[OSCURATO:PERSONA]‑East/BCE [ C‑207/20 P(R) , EU:C:2020:1057 ], la vicepresidente della Corte ha respinto la censura sollevata dalle ricorrenti in detta causa, vertente sulla violazione del diritto al contraddittorio in ragione dell’impossibilità di prendere posizione su un elemento di prova che non era disponibile alla data di deposito della domanda di provvedimenti provvisori, si deve osservare che l’assenza di contraddittorio in questione nella causa sfociata in detta ordinanza non scaturiva dall’adozione, da parte del presidente del Tribunale, di una misura di organizzazione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA], per respingere tale censura, la vicepresidente della Corte si è fondata esclusivamente sul fatto che le ricorrenti in detta causa avevano rinunciato ad avvalersi di una garanzia procedurale di cui esse disponevano, non chiedendo al presidente del Tribunale, in forza dell’articolo 88 del regolamento di procedura del Tribunale, l’adozione di una misura di organizzazione del procedimento. 48 Nel caso di specie, dal fascicolo emerge che, con una misura di organizzazione del procedimento adottata il 28 luglio 2023, il presidente del Tribunale ha invitato [OSCURATO:PERSONA] a prendere posizione sui punti da 109 a 118 delle osservazioni scritte presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado. 49 Nella sua risposta a detta misura di organizzazione del procedimento, [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato una serie di argomenti diretti a dimostrare che le informazioni che l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 le impone di divulgare sono riservate, che la divulgazione di dette informazioni le cagionerebbe un notevole danno e che gli interessi che sarebbero lesi da una siffatta divulgazione sono meritevoli di tutela. 50 Come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della sua valutazione della condizione relativa al fumus boni iuris , il presidente del Tribunale si è fondato, ai punti da 76 a 78 dell’ordinanza impugnata, su un’argomentazione che riprende, sostanzialmente, gli elementi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla misura di organizzazione del procedimento del 28 luglio 2023. 51 Risulta, quindi, che detta risposta conteneva elementi decisivi per la definizione della causa. 52 Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] è stata privata di ogni possibilità di prendere posizione sugli argomenti presentati da [OSCURATO:PERSONA] in detta risposta. 53 Così, in primo luogo, la risposta di [OSCURATO:PERSONA] alla misura di organizzazione del procedimento del 28 luglio 2023 è stata notificata il 30 agosto 2023 alla [OSCURATO:PERSONA], senza che quest’ultima sia stata invitata a prendere posizione su detta risposta. 54 In secondo luogo, il presidente del Tribunale non ha dato seguito a una domanda di adozione di una misura di organizzazione del procedimento, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 15 settembre 2023 ai sensi dell’articolo 88 del regolamento di procedura del Tribunale, volta ad ottenere l’autorizzazione a replicare alla risposta di [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 49 della presente ordinanza, nell’ottica di preservare la parità delle armi e di consentire al Tribunale di pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti provvisori con piena cognizione di causa. 55 In terzo luogo, il presidente del Tribunale ha ritenuto, al punto 24 dell’ordinanza impugnata, di disporre di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti provvisori, senza che fosse utile sentire, preliminarmente, le osservazioni orali delle parti. 56 [OSCURATO:PERSONA], poiché dalle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] risulta che, se fosse stata invitata dal presidente del Tribunale a prendere posizione sulla risposta di [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 49 della presente ordinanza, essa avrebbe esposto argomenti aggiuntivi volti a dimostrare che le informazioni che l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 impone ad [OSCURATO:PERSONA] di divulgare sono prive di carattere riservato, non può escludersi a priori che l’esame di detti argomenti avrebbe potuto portare il presidente del Tribunale a respingere la domanda di provvedimenti provvisori nel suo insieme. 57 Alla luce di quanto precede, il presidente del Tribunale ha violato il principio del contraddittorio cosicché le seconda parte del secondo motivo deve essere accolta. 58 Posto che la valutazione compiuta dal presidente del Tribunale in merito alla condizione relativa al fumus boni iuris si fonda in maniera determinante su elementi che non sono stati sottoposti al principio del contraddittorio, la violazione del principio medesimo è sufficiente, da sola, a giustificare l’annullamento del punto 1 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, con cui il presidente del Tribunale ha ordinato la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, nei limiti in cui, in forza di detta decisione, [OSCURATO:PERSONA] sarà tenuta a rendere accessibile al pubblico il registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065, fatto salvo l’obbligo ad essa incombente di compilare detto registro. 59 Per contro, tale violazione del principio di cui trattasi non può giustificare l’annullamento del punto 2 del dispositivo di detta ordinanza con cui il presidente del Tribunale ha respinto, quanto al resto, la domanda di provvedimenti provvisori. 60 Infatti, detto punto 2 si fonda sulla valutazione del presidente del Tribunale, contenuta nel punto 55 di tale ordinanza, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato l’esistenza di un danno grave e irreparabile che risulterebbe dall’adeguamento di [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 38 del regolamento 2022/2065. 61 Orbene, da un lato, questa valutazione trae origine da un ragionamento, illustrato ai punti da 35 a 54 dell’ordinanza medesima, nell’ambito del quale il presidente del Tribunale non si fonda in alcun modo sugli elementi dedotti nella risposta di [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 49 della presente ordinanza. 62 Dall’altro, le altre parti del secondo motivo di impugnazione e gli ulteriori motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione non sono diretti contro i citati punti da 35 a

54. 63 Ne consegue che, senza che occorra esaminare tali altre parti e tali altri motivi, occorre respingere l’impugnazione nei limiti in cui essa è diretta all’annullamento del punto 2 del dispositivo dell’ordinanza impugnata.

Sulla domanda di provvedimenti provvisori presentata dinanzi al Tribunale 64 Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

Tale disposizione si applica anche alle impugnazioni proposte a norma dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea [ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑604/23 P(R) , EU:C:2024:117 , punto 38 ]. 65 Nel caso di specie, posto, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato dinanzi alla Corte gli argomenti che essa intendeva opporre agli elementi dedotti nella risposta di [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 49 della presente ordinanza e, dall’altro, che, nelle conclusioni del suo atto di impugnazione, essa ha chiesto alla Corte di pronunciarsi definitivamente sulla controversia, occorre, tenuto conto della celerità che caratterizza il procedimento sommario, pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti provvisori presentata da [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui essa verte sulla sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, laddove detta decisione impone ad [OSCURATO:PERSONA] di compilare e di rendere accessibile al pubblico il registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065. 66 A tal fine, si deve ricordare che l’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza, nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto.

Così, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice dei procedimenti sommari se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto ( fumus boni iuris ) e che gli stessi sono urgenti, vale a dire che è necessario, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione sul ricorso nel merito.

Queste condizioni sono cumulative, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora una di dette condizioni non sia soddisfatta.

Il giudice dei procedimenti sommari procede altresì, se del caso, al bilanciamento degli interessi in gioco [ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑604/23 P(R) , EU:C:2024:117 , punto 40 ].

Sul fumus boni iuris

[OSCURATO:PERSONA]

67 Al fine di dimostrare il fumus boni iuris , [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi presentati a sostegno del ricorso principale. 68 Nella sua argomentazione relativa al terzo di detti motivi, che occorre esaminare fin da subito, [OSCURATO:PERSONA] solleva un’eccezione di illegittimità dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento nonché degli articoli 7, 16 e 17 della Carta. 69 A questo proposito, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’obbligo, previsto a detto articolo 39, di pubblicare, in un registro accessibile a tutti, una serie di informazioni dettagliate sulle pubblicità presentate su [OSCURATO:PERSONA] lederebbe gravemente l’articolo 7 della Carta e il principio generale della tutela dei segreti commerciali. [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della natura strategica di dette informazioni, l’obbligo di divulgarle ostacolerebbe l’attività commerciale di [OSCURATO:PERSONA] e violerebbe anche gli articoli 16 e 17 della Carta. 70 [OSCURATO:PERSONA] precisa che, benché talune di dette informazioni debbano effettivamente essere divulgate in applicazione di vari atti di diritto dell’Unione, così non è, in particolare, per le informazioni relative al periodo durante il quale una pubblicità è stata presentata o il numero di destinatari del servizio raggiunti. [OSCURATO:PERSONA], tali atti dell’Unione obbligherebbero a divulgare informazioni non al pubblico nella sua totalità, ma ai soli destinatari delle pubblicità. 71 Orbene, da un lato, l’applicazione dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065 non sarebbe adeguata alla luce delle differenze tra i mercati online e le altre piattaforme online di dimensioni molto grandi.

Dall’altro, il legislatore dell’Unione avrebbe potuto raggiungere gli obiettivi consistenti nel prevenire il rischio di pubblicità illegale o di tecniche di manipolazione e di disinformazione che hanno ripercussioni negative reali e prevedibili sulla salute pubblica, sulla sicurezza pubblica, sul dibattito civico, sulla partecipazione politica e sull’uguaglianza, ricorrendo a una soluzione alternativa, meno lesiva dei diritti di [OSCURATO:PERSONA], obbligandola unicamente a mettere a disposizione delle sole autorità di regolamentazione e dei ricercatori abilitati un registro ragionevolmente strutturato. 72 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il terzo motivo invocato da [OSCURATO:PERSONA] non possa ragionevolmente essere accolto. 73 In primo luogo, detto motivo sarebbe manifestamente irricevibile.

Infatti, conformemente alla giurisprudenza della Corte, un’eccezione di illegittimità dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065, sollevata ai sensi dell’articolo 277 TFUE, sarebbe ricevibile unicamente ove l’articolo 39 costituisse la base giuridica della decisione controversa o presentasse un nesso giuridico diretto con detta decisione.

Orbene, non sarebbe così nel caso di specie.

In particolare, il fatto che le disposizioni del capitolo III, sezione 5, del regolamento 2022/2065 si applichino ad [OSCURATO:PERSONA] solo dopo l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una decisione, come la decisione controversa, che la designa quale piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai fini di detto regolamento, non sarebbe sufficiente per integrare un nesso giuridico diretto tra dette disposizioni e la decisione di cui trattasi.

Una soluzione opposta priverebbe peraltro dette disposizioni del loro carattere direttamente esecutivo. [OSCURATO:PERSONA], alla luce della natura del nesso esistente tra la decisione controversa e l’articolo 39 del regolamento di cui trattasi, l’illegittimità di quest’ultimo articolo non potrebbe comportare l’annullamento di detta decisione. 74 In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe in alcun modo comprovato l’affermazione secondo cui l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 lede i suoi diritti fondamentali.

Così, la domanda di provvedimenti provvisori non conterrebbe alcun elemento attestante il carattere riservato delle informazioni che l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 impone ad [OSCURATO:PERSONA] di divulgare.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe provato che tali informazioni siano note soltanto a un numero limitato di persone, che la loro divulgazione possa arrecarle un grave danno e che gli interessi che possono essere lesi dalla divulgazione siano oggettivamente degni di protezione. 75 In ogni caso, dette informazioni sarebbero prive di carattere riservato, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe già tenuta, in forza di altri atti di diritto dell’Unione, a rendere accessibile al pubblico la maggior parte di esse. [OSCURATO:PERSONA] si riferisce, a tale riguardo, non soltanto al regolamento 2022/2065, ma anche alle direttive 2000/31 e 2005/29 e ai regolamenti 2016/679 e 2019/1150.

Talune di dette informazioni potrebbero, inoltre, essere ricavate a partire da offerte commerciali o da metriche e analisi di dati proposte sul mercato. 76 In terzo luogo, la distinzione operata da [OSCURATO:PERSONA] tra i mercati online e le altre piattaforme online di dimensioni molto grandi non può essere giustificata alla luce degli obiettivi del regolamento 2022/2065.

Valutazione 77 Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che la condizione del fumus boni iuris è soddisfatta se almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso di merito appare, prima facie , non privo di serio fondamento.

Ciò vale, in particolare, quando uno di tali motivi rivela l’esistenza di questioni di diritto complesse la cui soluzione non è evidente e necessita dunque di un esame approfondito, che non può essere effettuato dal giudice dei procedimenti sommari, bensì deve costituire oggetto della causa di merito, oppure quando il contraddittorio fra le parti rivela l’esistenza di una controversia giuridica importante la cui soluzione non sia evidente [ordinanza del vicepresidente della Corte del 24 maggio 2022, Puigdemont i Casamajó e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑629/21 P(R) , EU:C:2022:413 , punto 188 e giurisprudenza citata]. 78 Le parti dissentono, in primo luogo, sulla ricevibilità del terzo motivo invocato da [OSCURATO:PERSONA], vertente sull’illegittimità dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065. 79 Ai sensi dell’articolo 277 TFUE, «[n]ell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può (...) valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto». 80 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, tale articolo è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione ad essa indirizzata, la validità degli atti di portata generale che costituiscono il fondamento di una siffatta decisione (sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva, C‑511/21 P , EU:C:2023:208 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata). 81 Poiché l’articolo 277 TFUE non ha lo scopo di consentire a una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di portata generale a sostegno di qualsiasi ricorso, l’atto di cui si eccepisce l’illegittimità dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie controversa (sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva, C‑511/21 P , EU:C:2023:208 , punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 82 Pertanto, in occasione di ricorsi di annullamento promossi contro decisioni individuali, la Corte ha dichiarato che possono essere validamente oggetto di un’eccezione di illegittimità le disposizioni di un atto di portata generale su cui si basano dette decisioni o che presentano un nesso giuridico diretto con siffatte decisioni (sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva, C‑511/21 P , EU:C:2023:208 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 83 Un nesso giuridico diretto può risultare, in particolare, dal fatto che la disposizione oggetto di un’eccezione di illegittimità fa parte integrante della motivazione di una decisione impugnata, anche quando non è presa in considerazione nella motivazione formale di detta decisione (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva, C‑511/21 P , EU:C:2023:208 , punto 52 ). 84 Per contro, la Corte ha dichiarato che è irricevibile un’eccezione di illegittimità diretta contro un atto di portata generale di cui la decisione individuale impugnata non costituisca una misura di applicazione (sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva, C‑511/21 P , EU:C:2023:208 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 85 Nel caso di specie, è pacifico che l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 non costituisce la base giuridica della decisione controversa. 86 Tuttavia, dalla giurisprudenza citata al punto 82 della presente ordinanza si evince che un’eccezione di illegittimità può essere sollevata contro qualsiasi disposizione di un atto di portata generale che presenta un nesso giuridico diretto con la decisione controversa, anche se detta disposizione non rappresenta la base giuridica di tale decisione. 87 Nella presente causa, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che esiste un nesso giuridico sufficientemente diretto tra l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 e la decisione controversa, sulla base del rilievo che l’articolo in questione si applica ad [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell’adozione di detta decisione, circostanza da cui essa deduce, sostanzialmente, che l’articolo e la decisione di cui trattasi rientrano in un regime giuridico unitario di cui [OSCURATO:PERSONA] intende mettere in discussione la legittimità. 88 Non si può escludere a priori che un nesso di tale natura possa essere considerato, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], insufficientemente diretto per giustificare la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità dedotta da [OSCURATO:PERSONA], alla luce, segnatamente, del fatto che non è né dedotto, né dimostrato che, in forza di esso, l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 possa essere collegato alle ragioni sottese alla decisione controversa o alla motivazione stessa di quest’ultima. 89 Tuttavia, non risulta che la Corte abbia già chiarito se un siffatto collegamento possa essere qualificato come «nesso giuridico diretto», ai sensi della giurisprudenza citata al punto 82 della presente ordinanza. 90 [OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza della Corte risulta che, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, l’articolo 277 TFUE deve essere interpretato in modo da evitare di scindere artificialmente i diversi aspetti di un medesimo regime giuridico (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P , EU:C:2020:676 , punto 76 ). 91 In tale contesto, la valutazione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 277 TFUE, della natura del nesso giuridico esistente tra l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 e la decisione controversa sembra rappresentare una questione di diritto complessa la cui soluzione non appare evidente e necessita dunque di un esame approfondito. 92 In secondo luogo, qualora il terzo motivo dovesse essere ritenuto ricevibile, il suo esame imporrebbe al giudice di merito di stabilire se l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 sia o meno conforme al principio della parità di trattamento e agli articoli 7, 16 e 17 della Carta. 93 Per valutare gli argomenti addotti da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla condizione relativa al fumus boni iuris , occorre anzitutto esaminare tale motivo nella parte in cui si riferisce a un’asserita violazione degli articoli 7 e 16 della Carta. 94 L’articolo 7 della Carta stabilisce che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. 95 L’articolo 16 della Carta prevede, dal canto suo, che è riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. 96 Dall’articolo 39, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2022/2065 si evince che l’applicazione di tali disposizioni ad [OSCURATO:PERSONA] la obbligherebbe a rendere accessibile al pubblico un registro contenente diverse informazioni relative alle pubblicità presentate sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi.

Tra queste informazioni figurano, in particolare, il contenuto della pubblicità, la persona per conto della quale essa viene presentata e il periodo durante il quale è stata presentata, i principali parametri utilizzati per selezionare determinati destinatari, le comunicazioni commerciali pubblicate sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi o, ancora, il numero totale di destinatari del servizio raggiunti. 97 Posto che queste informazioni forniscono, nel loro insieme, indicazioni dettagliate sulla totalità delle attività svolte da [OSCURATO:PERSONA] nel settore della pubblicità online, anche sulle sue relazioni con i propri clienti o sulle modalità precise con cui sono condotte campagne di comunicazione commerciale, non si può escludere a priori che gli obblighi imposti dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065 possano essere considerati, in linea con quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], come integranti una limitazione dei diritti che quest’ultima trae dagli articoli 7 e 16 della Carta, senza che sia necessario, per pervenire a tale conclusione preliminare, che [OSCURATO:PERSONA] presenti ulteriori argomenti destinati a dimostrare il carattere riservato di dette informazioni. 98 Certo, la conclusione sarebbe diversa se si dovesse ritenere, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], che le informazioni che l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 impone ad [OSCURATO:PERSONA] di divulgare sono, in realtà, già a disposizione del pubblico, a prescindere dall’applicazione di detto articolo. 99 A tal riguardo, sembra, in effetti, che talune di dette informazioni debbano essere divulgate in forza di altre disposizioni del diritto dell’Unione. 100 In particolare, anzitutto, la divulgazione dell’identità della persona per conto della quale viene presentata la pubblicità sembra essere richiesta in applicazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2000/31 e dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2022/2065. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sembra a priori legittimata a sostenere che i principali parametri utilizzati per selezionare determinati destinatari devono essere divulgati in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e h), del regolamento 2016/679, dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2019/1150 e dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2022/2065.

Infine, non si può escludere che la pubblicazione di una comunicazione commerciale su una piattaforma online di dimensioni molto grandi senza informarne il consumatore interessato possa essere qualificata come pratica commerciale sleale, in forza dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’allegato I, punto 11, della direttiva 2005/29. 101 Tuttavia, dall’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] o, più in generale, dal fascicolo a disposizione del vicepresidente della Corte non risulta che tutte le informazioni di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065 e, in particolare, il periodo durante il quale è stata presentata la pubblicità o il numero totale di destinatari del servizio raggiunti, debbano essere divulgate indipendentemente dall’applicazione di detto articolo

39. Occorre peraltro constatare che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene unicamente che la maggior parte di dette informazioni ricade in tali obblighi di divulgazione e non afferma, quindi, che ciò vale per la totalità di dette informazioni. 102 L’equivalenza, ai fini dell’applicazione degli articoli 7 e 16 della Carta, di una divulgazione di un’informazione al solo utente interessato o al pubblico nella sua totalità costituisce, oltretutto, una questione in ampia misura nuova che presenta una certa complessità. 103 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], pur sostenendo che informazioni analoghe a quelle considerate all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065 possono essere ottenute, con riguardo ad [OSCURATO:PERSONA], a partire dalle offerte commerciali, non produce alcuna prova a sostegno di tale affermazione. 104 Quanto all’affermazione secondo cui tali informazioni potrebbero essere ottenute sulla base di metriche e analisi di dati proposte sul mercato, in mancanza di precisazioni ulteriori in merito alle informazioni interessate, essa non è sufficiente a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tenuta, in applicazione dell’articolo 39 di detto regolamento, a rendere accessibile al pubblico informazioni che sono, attualmente, riservate. 105 [OSCURATO:PERSONA], l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a dimostrare che la divulgazione delle informazioni di cui trattasi può arrecarle un danno grave e che gli interessi che tale divulgazione può ledere meritano oggettivamente protezione, costituisce un’interpretazione delle pertinenti disposizioni della Carta che non si ricava, prima facie , né dalla loro formulazione, né dalla giurisprudenza della Corte.

La fondatezza di un siffatto argomento deve, pertanto, essere valutata dal giudice di merito. 106 In tali circostanze, il giudice dei procedimenti sommari non può dichiarare che è stato sufficientemente dimostrato che le informazioni che l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 impone ad [OSCURATO:PERSONA] di divulgare sono prive di carattere riservato e, di conseguenza, che l’applicazione di detto articolo 39 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non comporterebbe una limitazione dei diritti che essa può trarre dagli articoli 7 e 16 della Carta. 107 Tuttavia, una siffatta limitazione di tali diritti potrebbe comprovare l’illegittimità dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065 unicamente se essa non rispondesse alle condizioni enunciate all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. 108 Tale disposizione prevede che possano essere apportate limitazioni all’esercizio di diritti come quelli sanciti dagli articoli 16 e 17 della Carta, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 109 Orbene, la valutazione da compiersi per stabilire se dette condizioni siano soddisfatte nel caso di specie presuppone che siano presi in considerazione diversi fattori, quali la misura in cui la pubblicazione dell’insieme delle informazioni di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065 contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione, il livello di gravità della limitazione dei diritti previsti dagli articoli 7 e 16 della Carta o, ancora, l’eventuale esistenza di soluzioni alternative meno lesive di tali diritti. 110 Pertanto, quand’anche occorra riconoscere al legislatore dell’Unione un ampio potere discrezionale a tal riguardo, la questione se, adottando l’articolo 39 del regolamento 2022/2065, egli abbia oltrepassato i limiti di detto potere, rappresenta, in mancanza di precedenti chiari, una controversia giuridica importante la cui soluzione non è evidente. 111 Alla luce di quanto precede, a seguito dell’esame sommario che il giudice dei procedimenti sommari è chiamato a compiere e senza pronunciarsi sulla fondatezza del terzo motivo invocato da [OSCURATO:PERSONA], il che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito, non è possibile dichiarare che detto motivo sia da ritenersi, prima facie , privo di carattere serio. 112 Ne consegue che la condizione relativa al fumus boni iuris è soddisfatta alla luce degli argomenti vertenti sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065.

[OSCURATO:PERSONA]

113 Al fine di dimostrare che la condizione relativa all’urgenza è soddisfatta, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la messa a disposizione del pubblico del registro richiesto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065 le causerebbe un danno grave e irreparabile. 114 Anzitutto, la messa a disposizione del pubblico di detto registro la obbligherebbe a divulgare informazioni riservate su [OSCURATO:PERSONA] e sui suoi inserzionisti.

In particolare, detto registro indicherebbe i parametri di targeting che [OSCURATO:PERSONA] può fornire e il numero di clienti che detti parametri consentono di raggiungere.

Una volta che dette informazioni sono divulgate, i concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] resterebbero a conoscenza delle strategie e delle tecnologie più efficaci. [OSCURATO:PERSONA], la divulgazione di dette informazioni nuocerebbe ai partner pubblicitari di [OSCURATO:PERSONA], rivelando le loro strategie.

Ciò pregiudicherebbe in maniera grave e irrimediabile le attività pubblicitarie di [OSCURATO:PERSONA]. 115 [OSCURATO:PERSONA], la messa a disposizione del pubblico del registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065 ridurrebbe irreversibilmente le quote di mercato di [OSCURATO:PERSONA] sia per le sue attività generali di vendita al dettaglio, sia per le sue attività pubblicitarie.

Infatti, la messa a disposizione del pubblico di tale registro allontanerebbe i venditori terzi da [OSCURATO:PERSONA] e li renderebbe più restii a servirsene per fare pubblicità. [OSCURATO:PERSONA], i concorrenti degli operatori che pubblicano inserzioni pubblicitarie su [OSCURATO:PERSONA] potrebbero copiare e riprodurre le strategie pubblicitarie più efficaci.

Sul lungo periodo, la messa a disposizione del pubblico di detto registro rischia di incidere sull’esperienza dei consumatori riducendo la pubblicità e allontanando i venditori dalla piattaforma [OSCURATO:PERSONA]. 116 Infine, il pregiudizio subito da [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe soltanto di natura economica e non potrebbe essere quantificato unicamente in termini economici.

Il deterioramento della sua posizione concorrenziale potrebbe infatti innescare un circolo vizioso negativo. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe probabilmente impossibile calcolare con precisione l’incidenza specifica della messa a disposizione del pubblico del registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065, posto che, in particolare, detta messa a disposizione comporterebbe la divulgazione di informazioni riservate. 117 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato il soddisfacimento, nel caso di specie, della condizione relativa all’urgenza. 118 [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe ad enunciare, il più delle volte al condizionale, affermazioni non suffragate da prove e non collegate tra loro.

Essa non avrebbe, inoltre, fornito informazioni comprovanti che il danno da essa dedotto sarebbe prevedibile con un sufficiente grado di probabilità.

Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] incontri difficoltà nel dimostrare la fondatezza di un ricorso volto ad ottenere il risarcimento del danno da essa patito non dimostrerebbe peraltro che tale danno non sia quantificabile. 119 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato il soddisfacimento della condizione relativa al fumus boni iuris per quanto attiene al carattere riservato delle informazioni che essa dovrebbe inserire nel registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065.

Orbene, solo ove detta condizione sia soddisfatta il giudice dei procedimenti sommari dovrebbe presumere, ai fini della valutazione della condizione relativa all’urgenza, che talune informazioni hanno carattere riservato.

In ogni caso, dette informazioni non sarebbero riservate.

Valutazione 120 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che lo scopo del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte.

Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza dev’essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria.

Spetta a quest’ultima parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza subire un danno di tale natura.

Se, per stabilire la sussistenza di detto danno, non è necessario esigere che il verificarsi e l’imminenza del danno siano dimostrati con assoluta certezza, e anche se basta che quest’ultimo sia prevedibile con sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che la parte che chiede un provvedimento provvisorio resta tenuta a dimostrare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno [ordinanza della vicepresidente della Corte del 16 luglio 2021, Symrise/ECHA, C‑282/21 P(R) , EU:C:2021:631 , punto 40 ]. 121 Per quanto attiene, in primo luogo, all’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la messa a disposizione del pubblico del registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065 comporterebbe una contrazione delle sue quote di mercato e le arrecherebbe pertanto un danno grave e irreparabile, va ricordato che, quando la parte richiedente l’adozione della misura provvisoria deduce la perdita delle sue quote di mercato, essa deve dimostrare che ostacoli di natura strutturale o giuridica le impediranno di riconquistare una parte significativa di dette quote di mercato qualora il suo ricorso nel procedimento principale sia alla fine accolto [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑604/23 P(R) , EU:C:2024:117 , punto 84 e giurisprudenza ivi citata]. 122 Orbene, benché [OSCURATO:PERSONA] sostenga effettivamente che le perdite di quote di mercato conseguenti alla messa a disposizione di tale registro siano irreversibili, essa non indica, nella sua domanda di provvedimenti provvisori, ostacoli specifici che le impedirebbero di riconquistare dette quote di mercato laddove non fosse successivamente tenuta a mantenere online detto registro in ragione dell’annullamento della decisione controversa. 123 È certo vero che [OSCURATO:PERSONA] rimanda, a tal proposito, anche a taluni punti di una perizia prodotta in allegato alla sua domanda di provvedimenti provvisori, da cui emerge che potrebbe essere difficile, per tale società, ottenere il ritorno, sulla sua piattaforma, dei venditori che l’hanno lasciata, poiché questi ultimi potrebbero essersi abituati ad utilizzare un’altra piattaforma e potrebbero voler conservare i collegamenti acquisiti con i propri clienti su di essa. 124 Tuttavia, da un lato, la perizia di cui trattasi si limita a dare atto di ipotesi, senza valutare la probabilità che esse si realizzino.

Dall’altro, essa non contiene alcuna prova o riferimento idonei a comprovare che la realizzazione di dette ipotesi sia effettivamente probabile. 125 Non si può quindi ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato l’esistenza di ostacoli di natura strutturale o giuridica che le impediscono, in caso di annullamento della decisione controversa, di riconquistare una percentuale significativa delle quote di mercato eventualmente perse a seguito della messa a disposizione del pubblico del registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065.

Ne consegue che essa non ha dimostrato, in ogni caso, che le perdite di mercato risultanti da detta messa a disposizione le causerebbero un danno irreparabile. 126 Per quanto attiene, in secondo luogo, agli argomenti vertenti sulla divulgazione di informazioni riservate, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, quando, da un lato, la parte richiedente i provvedimenti cautelari sostiene che le informazioni di cui essa mira a impedire, in via provvisoria, la pubblicazione costituiscono segreti aziendali e quando, dall’altro lato, tale allegazione soddisfa il presupposto relativo al fumus boni iuris , il giudice dei procedimenti sommari è, in linea di principio, tenuto, nell’ambito della propria verifica del presupposto relativo all’urgenza, a partire dalla premessa secondo cui tali informazioni sono segreti aziendali [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 12 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑65/18 P(R) , EU:C:2018:426 , punto 21 ]. 127 Posto che dai punti da 96 a 105 della presente ordinanza emerge che l’affermazione di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui le informazioni di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065 sono almeno in parte riservate, soddisfa la condizione relativa al fumus boni iuris , ai fini della valutazione della condizione relativa all’urgenza occorre presumere che l’applicazione di detta disposizione comporterà la divulgazione di informazioni riservate. 128 Pertanto, l’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui le informazioni di cui trattasi non sono riservate, non consente di dichiarare che quest’ultima condizione non è soddisfatta. 129 In tale contesto, benché [OSCURATO:PERSONA] sostenga che il danno risultante dalla messa a disposizione del pubblico del registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065 non può essere quantificato unicamente in termini economici, essa non ha tuttavia dimostrato in che modo tale messa a disposizione le causerebbe un danno immateriale. 130 Per contro, [OSCURATO:PERSONA] deduce chiaramente un danno di carattere economico risultante dalla messa a disposizione di detto registro, che deriverebbe sia dalla riluttanza dei venditori terzi a pubblicare inserzioni pubblicitarie su [OSCURATO:PERSONA], il che potrebbe alla lunga condurre parte di detti venditori a lasciare tale piattaforma, sia dall’acquisizione, da parte dei concorrenti di [OSCURATO:PERSONA], di conoscenze in merito alle strategie che possono essere attuate per migliorare la loro posizione concorrenziale. 131 Alla luce della varietà di informazioni commerciali precise che possono figurare nel registro richiesto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065, dell’interesse degli inserzionisti a poter attuare pratiche pubblicitarie che non possano essere agevolmente riprodotte dai loro concorrenti e del vantaggio che potrebbero trarre i concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] da un accesso completo a siffatte informazioni commerciali, il danno risultante dalla messa a disposizione del pubblico di detto registro deve essere considerato come integrante il livello di gravità cui è subordinata la pronuncia di misure provvisorie [v., per analogia, ordinanza del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑278/13 P(R) , EU:C:2013:558 , punto 47 ]. 132 Quanto al carattere irreparabile di detto danno, va ricordato che, certamente, salvo circostanze eccezionali, un danno di tipo economico non può essere considerato irreparabile, atteso che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi del danno.

Ciò non vale, tuttavia, e un siffatto danno può allora essere considerato come irreparabile, se esso non può essere quantificato (ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑162/15 P‑R , EU:C:2016:142 , punto 92 e giurisprudenza ivi citata). 133 Tuttavia, l’incertezza legata al ristoro di un danno di tipo economico nell’ambito di un’eventuale azione risarcitoria non può essere considerata, di per sé, quale circostanza idonea a dimostrare il carattere irreparabile di un danno di tal genere ai sensi della giurisprudenza della Corte.

Infatti, nella fase del procedimento sommario, è necessariamente incerta la possibilità di ottenere in un momento successivo il ristoro di un danno di tipo economico, nell’ambito di un’eventuale azione di risarcimento esperibile in seguito all’annullamento dell’atto impugnato.

Orbene, il procedimento sommario non ha lo scopo di sostituirsi a una tale azione di risarcimento del danno per eliminare questa incertezza, dato che la sua finalità è soltanto di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva che interverrà nella causa di merito sulla quale s’innesta il procedimento sommario, causa di merito costituita, nella fattispecie, da un giudizio di annullamento (v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑162/15 P‑R , EU:C:2016:142 , punto 93 e giurisprudenza ivi citata). 134 Ciò non vale, però, quando già al momento della valutazione compiuta dal giudice dei procedimenti sommari risulti chiaro che il danno dedotto, considerate la sua natura e le modalità in cui è previsto che si verifichi, non sarà tale da poter essere identificato e quantificato in modo adeguato dopo che si sarà prodotto e che, in concreto, un’azione risarcitoria non ne permetterebbe quindi il ristoro.

Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso della pubblicazione di informazioni commerciali specifiche e riservate (v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑162/15 P‑R , EU:C:2016:142 , punto 94 e giurisprudenza ivi citata). 135 A tal riguardo, occorre constatare che il danno che [OSCURATO:PERSONA] potrebbe subire per effetto della pubblicazione dei suoi segreti commerciali sarebbe diverso, sia per natura che per portata, a seconda che i soggetti che ne vengano a conoscenza siano suoi clienti, suoi concorrenti, analisti finanziari o, ancora, soggetti appartenenti al vasto pubblico.

In effetti, sarebbe impossibile identificare il numero e la qualità di tutte le persone che siano effettivamente venute a conoscenza delle informazioni pubblicate e valutare così l’impatto che la pubblicazione di queste ultime potrebbe aver avuto, in concreto, sugli interessi commerciali ed economici di [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑162/15 P‑R , EU:C:2016:142 , punto 95 e giurisprudenza ivi citata). 136 Orbene, questa incertezza, che sussiste anche nel caso di specie, è tale da dimostrare il carattere irreparabile del danno economico invocato [v., in tal senso, ordinanze del vicepresidente della Corte del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑162/15 P‑R , EU:C:2016:142 , punto 96 , e del 1o marzo 2017, EMA/MSD [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] international, C‑512/16 P(R) , EU:C:2017:149 , punti da 113 a 118 ]. 137 Occorre, pertanto, dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che l’asserito danno presenta le caratteristiche richieste.

La condizione relativa all’urgenza è, quindi, soddisfatta.

Sul bilanciamento degli interessi

[OSCURATO:PERSONA]

138 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i suoi interessi a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa prevalgono sugli altri interessi legati all’esecuzione immediata di detta decisione per tre ragioni. 139 Anzitutto, rifiutare la concessione di misure provvisorie pregiudicherebbe l’efficacia di una futura decisione di annullamento della decisione controversa, poiché [OSCURATO:PERSONA] rischia di subire un danno irreparabile ancor prima che una siffatta decisione di annullamento possa essere adottata.

Le informazioni divulgate in occasione della messa a disposizione del pubblico del registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065 avrebbero così perso, definitivamente, il loro carattere riservato.

Parimenti, detta decisione di annullamento non consentirebbe il ritorno, su [OSCURATO:PERSONA], dei venditori terzi che avrebbero già lasciato detta piattaforma. 140 [OSCURATO:PERSONA], la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa avrebbe quale unica conseguenza il mantenimento dello status quo esistente sino all’adozione della decisione di merito. 141 Infine, le altre misure previste dal regolamento 2022/2065, che troverebbero applicazione anche in caso di sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, sarebbero sufficienti per conseguire gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione.

L’articolo 39 di detto regolamento non può, quindi, essere considerato come integrante una regola fondamentale di detto atto normativo, poiché gli obblighi che esso enuncia non sono applicabili alla grande maggioranza dei servizi intermediari. 142 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le ragioni dedotte da [OSCURATO:PERSONA], considerate singolarmente o nel loro insieme, non siano sufficienti per riconoscere che il bilanciamento degli interessi depone a favore della concessione delle misure provvisorie richieste.

In primo luogo, la sopravvenienza di un danno irreparabile non sarebbe un argomento dirimente, bensì una premessa del bilanciamento degli interessi da parte del giudice dei procedimenti sommari.

In secondo luogo, la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa non preserverebbe lo status quo .

Al contrario, la concessione di una siffatta sospensione porterebbe ad applicare ad [OSCURATO:PERSONA], per più anni, un regime distinto da quello imposto ad altre piattaforme online di dimensioni molto grandi.

In terzo luogo, il legislatore dell’Unione avrebbe previsto un regime specifico per tale tipologia di piattaforme proprio perché gli obblighi generali previsti dal regolamento 2022/2065 non sarebbero sufficienti per scongiurare i rischi sistemici per la società posti da dette piattaforme, come attesterebbe un certo numero di esempi recenti.

Orbene, sarebbe urgente garantire l’applicazione di detto regime specifico per fronteggiare tali rischi come dimostrerebbe, in particolare, l’articolo 93, paragrafo 2, di detto regolamento.

Valutazione 143 Risulta che, nella maggior parte dei procedimenti sommari, sia la concessione sia il diniego della sospensione dell’esecuzione di un atto possono produrre, in una certa misura, taluni effetti definitivi, e spetta al giudice dei procedimenti sommari, investito di una domanda di sospensione, porre a confronto i rischi collegati a ciascuna delle possibili soluzioni.

In concreto, ciò ha per conseguenza, in particolare, l’esame del punto se l’interesse del ricorrente che chiede i provvedimenti provvisori a ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato prevalga o meno sull’interesse rappresentato dall’immediata applicazione di quest’ultimo.

In occasione di detto esame va accertato se l’eventuale annullamento di tale atto consentirebbe di ribaltare la situazione verificatasi in caso di sua esecuzione immediata e, in senso contrario, in che misura la sospensione dell’esecuzione sia tale da ostacolare la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal succitato atto nel caso in cui il ricorso di merito sia respinto [ordinanza del vicepresidente della Corte del 24 maggio 2022, Puigdemont i Casamajó e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑629/21 P(R) , EU:C:2022:413 , punto 248 e giurisprudenza ivi citata]. 144 Per quanto attiene, in primo luogo, all’interesse connesso alla concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, va sottolineato che un’eventuale decisione di annullamento della decisione controversa non sarebbe privata dei suoi effetti nell’eventualità che la domanda di provvedimenti provvisori fosse respinta e [OSCURATO:PERSONA] fosse pertanto tenuta a rendere immediatamente accessibile al pubblico il registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065. 145 È certo vero che le informazioni pubblicate all’interno di detto registro in attesa di una decisione di annullamento della decisione controversa sarebbero, in pratica, private definitivamente del loro carattere riservato poiché non potrebbero più essere sottratte alla conoscenza dei terzi. 146 Tuttavia, dall’articolo 39, paragrafo 1, di detto regolamento risulta che il registro di cui trattasi deve essere aggiornato costantemente dovendo contenere le informazioni di cui all’articolo 39, paragrafo 2, di detto regolamento per l’intero periodo durante il quale il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata presenta una pubblicità e fino a un anno dopo la data dell’ultima presentazione dell’annuncio pubblicitario sulle sue interfacce online. 147 Ne consegue che, in caso di annullamento della decisione controversa, [OSCURATO:PERSONA] non sarà più obbligata a compilare il registro previsto da detto articolo

39. Pertanto, essa non sarà più tenuta a conservare online informazioni relative alle pubblicità presentate su [OSCURATO:PERSONA], né a divulgare informazioni relative agli sviluppi delle sue campagne pubblicitarie o a nuove campagne pubblicitarie.

Detto annullamento sarebbe pertanto idoneo a garantire agli inserzionisti il ripristino di un ambiente commerciale più interessante e a consentire ad [OSCURATO:PERSONA] di sviluppare nuove strategie nella conduzione della sua attività pubblicitaria senza che i suoi concorrenti possano venirne a conoscenza attraverso detto registro. 148 Pertanto, l’annullamento della decisione controversa manterrebbe per [OSCURATO:PERSONA] un certo interesse e una reale efficacia, anche in caso di mancata concessione dei provvedimenti provvisori.

Tale situazione differenzia la presente causa da quelle in cui la Corte si è basata in maniera dirimente, nella sua valutazione del bilanciamento degli interessi in gioco, sul fatto che la divulgazione di informazioni contenute in una decisione o in una relazione priverebbe definitivamente di ogni efficacia un eventuale annullamento della decisione che ha ordinato la divulgazione di dette informazioni [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑162/15 P‑R , EU:C:2016:142 , punto 105 , e ordinanza del presidente della Corte del 1o marzo 2017, EMA/PTC [OSCURATO:PERSONA], C‑513/16 P(R) , EU:C:2017:148 , punto 136 ]. 149 Ciò detto, in linea con quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] e come emerge dai punti da [126] a [137] della presente ordinanza, in caso di mancata concessione di provvedimenti provvisori, è probabile che essa subirà un danno grave e irreparabile prima dell’eventuale pronuncia di una decisione di annullamento della decisione controversa. 150 Tuttavia, questa circostanza non può essere considerata, da sola, come dirimente, poiché l’oggetto stesso del bilanciamento degli interessi in gioco è valutare se, malgrado il danno arrecato agli interessi del richiedente che rischia di subire un danno grave e irreparabile, la presa in considerazione degli interessi legati all’esecuzione immediata della decisione contestata possa giustificare il rifiuto di accordare i provvedimenti provvisori richiesti [v., in tal senso, ordinanza del 12 luglio 1996, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑180/96 R , EU:C:1996:308 , punti da 90 a 92 ; ordinanza del presidente della Corte dell’11 aprile 2001, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑471/00 P(R) , EU:C:2001:218 , punto 120 , e ordinanza del vicepresidente della Corte dell’8 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA]/ANKO, C‑78/14 P‑R , EU:C:2014:239 , punto 40 ]. 151 Ai fini di tale valutazione, occorre osservare che, se dall’esame della condizione relativa all’urgenza emerge che [OSCURATO:PERSONA] può effettivamente subire, in caso di mancata concessione di provvedimenti provvisori, un danno grave e irreparabile di natura economica, dagli elementi da essa dedotti non risulta che l’applicazione ad [OSCURATO:PERSONA] dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065, in attesa della decisione del giudice di merito, comprometterebbe l’esistenza o lo sviluppo a lungo termine di [OSCURATO:PERSONA]. 152 Anzitutto, non è dedotto, né tanto meno dimostrato, che, in caso di mancata concessione dei provvedimenti provvisori, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe esposta a un rischio di cessazione delle sue attività. 153 [OSCURATO:PERSONA], dai punti da 121 a [125] della presente ordinanza emerge che [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l’esistenza di un rischio di una perdita significativa e duratura di quote di mercato in caso di applicazione dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065 ad [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il giorno dell’esame della sua domanda di provvedimenti provvisori e quello della decisione nel merito. 154 Infine, dalla domanda di provvedimenti provvisori emerge che i ricavi di [OSCURATO:PERSONA] provenienti dalle sue attività pubblicitarie rappresentano soltanto il 7% dei suoi ricavi complessivi.

Pertanto, la limitazione del potenziale sviluppo di strategie pubblicitarie che potrebbe conseguire all’applicazione dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065 inciderebbe direttamente solo su una parte limitata delle attività di [OSCURATO:PERSONA], non essendo dimostrato che gli effetti indiretti di una siffatta limitazione sulle altre attività di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero significativi. 155 Per quanto attiene, in secondo luogo, all’interesse connesso all’applicazione immediata della decisione controversa, va sottolineato che il regolamento 2022/2065 costituisce un elemento centrale della politica sviluppata dal legislatore dell’Unione nel settore digitale.

Nell’ambito di detta politica, questo regolamento persegue obiettivi di grande importanza poiché mira, come risulta dal suo considerando 155, a contribuire al buon funzionamento del mercato interno e a garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile nel quale i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano debitamente tutelati. 156 È certo vero che la [OSCURATO:PERSONA] non ha né dedotto, né, a fortiori , dimostrato che la concessione di provvedimenti provvisori aventi l’effetto di escludere l’applicazione ad [OSCURATO:PERSONA] dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065 sino alla pronuncia nel merito del ricorso potrebbe ostacolare definitivamente la realizzazione di tali obiettivi. 157 Occorre, tuttavia, osservare che la mancata applicazione di taluni obblighi previsti da detto regolamento porterà a differire, potenzialmente per svariati anni, la piena realizzazione di tali obiettivi.

Questa mancata applicazione comporterà quindi il rischio di lasciar potenzialmente persistere o consentire lo sviluppo di un ambiente online che minaccia i diritti fondamentali sanciti dalla Carta. 158 Tale constatazione non può essere messa in discussione dall’argomento dedotto da [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’applicazione ad [OSCURATO:PERSONA] degli obblighi previsti da detto regolamento a carico di tutti i servizi intermediari consentirebbe di fugare un siffatto rischio. 159 Infatti, dai considerando 75 e 76 del regolamento 2022/2065 si evince che il legislatore dell’Unione ha ritenuto, al termine di una valutazione che non compete al giudice dei procedimenti sommari mettere in discussione, che le piattaforme online di dimensioni molto grandi svolgano un ruolo importante nell’ambiente digitale e possano comportare rischi per la società diversi in termini di portata ed effetti rispetto a quelli presentati dalle piattaforme più piccole. 160 In particolare, dal considerando 95 di detto regolamento si evince che il legislatore dell’Unione ha considerato che i sistemi pubblicitari utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi pongono rischi particolari e richiedono ulteriore vigilanza pubblica e regolamentare. 161 Pertanto, non si può ritenere, salvo eccedere il compito del giudice dei procedimenti sommari discostandosi dalle valutazioni compiute dal legislatore dell’Unione, la cui erroneità non è stata dimostrata, che l’applicazione ad [OSCURATO:PERSONA] dei soli obblighi imposti dal regolamento 2022/2065 a tutti i servizi intermediari possa supplire in maniera soddisfacente alla mancata applicazione a detta piattaforma degli obblighi derivanti dall’articolo 39 del regolamento stesso. 162 Orbene, il legislatore dell’Unione ha attribuito un’importanza particolare all’applicazione quanto più possibile rapida di detto regolamento alle piattaforme online di dimensioni molto grandi.

Dall’articolo 92 e dall’articolo 93, paragrafo 2, del citato regolamento risulta così che, benché quest’ultimo sia applicabile soltanto a partire dal 17 febbraio 2024, esso può essere applicato anticipatamente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi. 163 Occorre osservare ancora che, contrariamente a quanto sostiene [OSCURATO:PERSONA], la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti non comporterà unicamente il mantenimento dello status quo .

Infatti, la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa non inciderebbe né sull’applicazione degli obblighi generali previsti dal regolamento 2022/2065 a tutti i servizi intermediari, né sull’applicazione degli obblighi specifici per le piattaforme online di dimensioni molto grandi alle piattaforme diverse da [OSCURATO:PERSONA] che sono state designate dalla [OSCURATO:PERSONA] come tali in forza dell’articolo 33, paragrafo 4, di detto regolamento.

Ne consegue che una tale sospensione dell’esecuzione potrebbe modificare la situazione della concorrenza nel settore digitale in modo non previsto dal legislatore dell’Unione, assoggettando [OSCURATO:PERSONA] a un regime diverso da quello applicabile agli altri attori di detto settore che presentano, tenuto conto dei criteri definiti dal legislatore stesso, caratteristiche comparabili a tale società. 164 Alla luce dell’insieme di questi elementi, occorre considerare che gli interessi tutelati dal legislatore dell’Unione prevalgono, nel caso di specie, sugli interessi materiali di [OSCURATO:PERSONA], cosicché il bilanciamento degli interessi depone a favore del rigetto della domanda di provvedimenti provvisori. 165 La domanda di provvedimenti provvisori è pertanto respinta nei limiti in cui è volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, laddove essa impone ad [OSCURATO:PERSONA] di compilare e di rendere accessibile al pubblico il registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065.

Sulla domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] in subordine

[OSCURATO:PERSONA]

166 In caso di accoglimento dell’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di concederle un termine di 28 giorni a decorrere dalla data della sentenza che conclude il procedimento di impugnazione per conformarsi all’obbligo di compilare e rendere accessibile al pubblico il registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065.

Essa sostiene che tale termine è necessario, dal punto di vista tecnico, per conformarsi a detto obbligo.

Valutazione 167 Anzitutto, non si può ritenere che la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] in subordine possa essere presentata ai sensi dell’articolo 174 del regolamento di procedura della Corte, posto che detta disposizione prevede che le conclusioni della comparsa di risposta tendono all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, dell’impugnazione. 168 [OSCURATO:PERSONA], posto che dall’articolo 170, paragrafo 1, di detto regolamento di procedura risulta che il ricorrente nel procedimento d’impugnazione non può integrare le conclusioni presentate in primo grado, in mancanza di una disposizione specifica a tal fine una siffatta prerogativa non può essere riconosciuta nemmeno al convenuto in sede di impugnazione. 169 Orbene, con le sue conclusioni di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] non aveva in alcun modo chiesto al Tribunale la concessione di un termine in caso di rigetto della sua domanda di provvedimenti provvisori. 170 Pertanto, anche ammettendo che la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] in subordine debba essere intesa come presentata al fine di integrare le conclusioni presentate in primo grado, essa dovrebbe essere respinta poiché costituisce una nuova conclusione [v., per analogia, ordinanza del vicepresidente della Corte del 20 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑739/22 P(R) , EU:C:2023:228 , punto 20 ]. 171 Infine, detta nuova conclusione non può neppure essere considerata come integrante una domanda di provvedimenti provvisori proposta ai sensi dell’articolo 160 del regolamento di procedura della Corte, poiché il paragrafo 4 di detto articolo subordina la ricevibilità di una siffatta domanda alla sua presentazione con separata istanza [v., per analogia, ordinanza del vicepresidente della Corte del 20 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑739/22 P(R) , EU:C:2023:228 , punto 21 ]. 172 Ne consegue che la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] in subordine deve essere respinta in quanto irricevibile.

Sulle spese 173 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. 174 Per quanto concerne le spese relative all’impugnazione, occorre ricordare, da un lato, che, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Posto che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese afferenti al procedimento di impugnazione e quest’ultima è rimasta soccombente, [OSCURATO:PERSONA] dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese del procedimento di impugnazione, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di detto procedimento. 175 Dall’altro, in applicazione dell’articolo 140, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio sopporteranno le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione. 176 Per quanto attiene alle spese relative al procedimento sommario di primo grado, occorre, conformemente all’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, riservare la decisione sulle spese della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede: 1) Il punto 1 del dispositivo dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 27 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑367/23 R , EU:T:2023:589 ), è annullato. 2) L’impugnazione è respinta quanto al resto. 3) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta nella parte in cui è volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2023) 2746 final della [OSCURATO:PERSONA], del 25 aprile 2023, che designa [OSCURATO:PERSONA] come piattaforma online di dimensioni molto grandi conformemente all’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), laddove detta decisione impone ad [OSCURATO:PERSONA] di compilare e rendere accessibile al pubblico il registro previsto dall’articolo 39 di detto regolamento. 4) La domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere, in caso di accoglimento dell’impugnazione, la concessione di un termine di 28 giorni per ottemperare all’obbligo di compilare un registro delle pubblicità è respinta. 5) [OSCURATO:PERSONA] sopporta, oltre alle proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione, le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea in relazione a detto procedimento. 6) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopportano le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione. 7) Le spese afferenti al procedimento sommario di primo grado sono riservate.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0639(01) [OSCURATO:PERSONA] 27 marzo 2024 ( *1 ) «Impugnazione – Procedimento sommario – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (UE) 2022/2065 – Mercato unico dei servizi digitali – Ulteriore trasparenza della pubblicità online – Decisione di designazione di una piattaforma online di dimensioni molto grandi – Ricorso di annullamento» Nella causa C‑639/23 P(R), avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da L. Armati, A. de [OSCURATO:PERSONA] e P.‑J. Loewenthal, in qualità di agenti, ricorrente, sostenuta da: [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da M. Menegatti, E. [OSCURATO:PERSONA] e L. Taïeb, in qualità di agenti, Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da N. Brzezinski, M. Moore e E. Sitbon, in qualità di agenti, intervenienti in sede di impugnazione, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata da A. Conrad e M. Frank, Rechtsanwälte, I. Ioannidis, dikigoros, e R. Spanó, avocat, ricorrente in primo grado, [OSCURATO:PERSONA], sentito l’avvocato generale M. Szpunar, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 27 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑367/23 R; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2023:589 ), con cui egli ha, da un lato, ordinato la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2023) 2746 final della [OSCURATO:PERSONA], del 25 aprile 2023, che designa [OSCURATO:PERSONA] come piattaforma online di dimensioni molto grandi (in prosieguo: la «decisione controversa») conformemente all’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) ( GU 2022, L 277, pag. 1 ), nei limiti in cui, in forza di detta decisione, [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») è obbligata a rendere accessibile al pubblico il registro richiesto dall’articolo 39 di detto regolamento, fatto salvo l’obbligo per [OSCURATO:PERSONA] di compilare tale registro, e ha, dall’altro, respinto la domanda di provvedimenti provvisori da quest’ultima introdotta. Contesto normativo Direttiva 2000/31/CE 2 La direttiva 2000/31/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») ( GU 2000, L 178, pag. 1 ), enuncia, al suo articolo 6, lettera b), quanto segue: «Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte integrante rispettino le seguenti condizioni minime: (...) b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata la comunicazione commerciale è chiaramente identificabile». Direttiva 2005/29/CE 3 La direttiva 2005/29/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») ( GU 2005, L 149, pag. 22 ), così dispone, al suo articolo 5, paragrafi 1, 2 e 5: «1.   Le pratiche commerciali sleali sono vietate. 2.   Una pratica commerciale è sleale se: a) è contraria alle norme di diligenza professionale, e b) falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. (...) 5.   L’allegato I riporta l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva». 4 Ai sensi dell’allegato I di detta direttiva tra le pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali rientrano le pratiche commerciali ingannevoli. In forza del punto 11 di tale allegato costituisce una pratica commerciale ingannevole il fatto di «[i]mpiegare contenuti redazionali nei media per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga chiaramente dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore (advertorial ovvero pubblicità redazionale)». Regolamento (UE) 2016/679 5 Il regolamento (UE) 2016/679 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU 2016, L 119, pag. 1 ), prevede, al suo articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e h), quanto segue: «L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: (...) b) le categorie di dati personali in questione; (...) h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato». Regolamento (UE) 2019/1150 6 L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1150 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online ( GU 2019, L 186, pag. 57 ), è formulato come segue: «I fornitori di servizi di intermediazione online stabiliscono nei loro termini e nelle loro condizioni i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri». Regolamento 2022/2065 7 I considerando 75, 76, 95 e 155 del regolamento 2022/2065 hanno il seguente tenore letterale: «(75) Data l’importanza che le piattaforme online di dimensioni molto grandi, per via del loro raggio d’azione, espresso in particolare come il numero di destinatari del servizio, rivestono nel facilitare il dibattito pubblico, le operazioni economiche e la diffusione al pubblico di informazioni, opinioni e idee e nell’influenzare il modo in cui i destinatari ottengono e comunicano informazioni online, è necessario imporre ai fornitori di tali piattaforme obblighi specifici, in aggiunta agli obblighi applicabili a tutte le piattaforme online. (...) (76) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi possono comportare rischi per la società diversi in termini di portata ed effetti rispetto a quelli presentati dalle piattaforme più piccole. I fornitori di tali piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto essere soggetti agli obblighi più stringenti in materia di dovere di diligenza, proporzionati al loro impatto per la società. (...) (...) (95) I sistemi pubblicitari utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi pongono rischi particolari e richiedono ulteriore vigilanza pubblica e regolamentare in ragione del loro raggio d’azione e della loro capacità di rivolgersi ai destinatari del servizio e raggiungerli in base al loro comportamento all’interno e all’esterno dell’interfaccia online della piattaforma o del motore di ricerca. (...) (...) (155) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire al buon funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile nel quale i diritti fondamentali sanciti dalla [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta)] siano debitamente tutelati, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, che da soli non possono ottenere l’armonizzazione e la cooperazione necessarie, ma, a motivo dell’ambito di applicazione territoriale e soggettivo, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione [europea], quest’ultima può intervenire (...)». 8 L’articolo 26, paragrafo 1, lettere da b) a d), di detto regolamento dispone quanto segue: «I fornitori di piattaforme online che presentano pubblicità sulle loro interfacce online provvedono affinché, per ogni singola pubblicità presentata a ogni singolo destinatario, i destinatari del servizio siano in grado di identificare in modo chiaro, conciso, inequivocabile e in tempo reale quanto segue: (...) b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene presentata la pubblicità; c) la persona fisica o giuridica che paga per la pubblicità, se detta persona è diversa dalla persona fisica o giuridica di cui alla lettera b); d) informazioni rilevanti direttamente e facilmente accessibili dalla pubblicità relative ai parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene presentata la pubblicità e, laddove applicabile, alle modalità di modifica di detti parametri». 9 Ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del suddetto regolamento: «1.   La presente sezione si applica alle piattaforme online e ai motori di ricerca online che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione pari o superiore a 45 milioni, (...) (...) 4.   [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione dello Stato membro di stabilimento o tenuto conto delle informazioni fornite dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento (...), adotta una decisione che designa come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento la piattaforma online o il motore di ricerca online con un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1 del presente articolo. (...)». 10 L’articolo 38 del medesimo regolamento è così formulato: «(...) i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che utilizzano sistemi di raccomandazione assicurano almeno un’opzione per ciascuno dei loro sistemi di raccomandazione, non basata sulla profilazione (...)». 11 L’articolo 39, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2022/2065, prevede quanto segue: «1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che presentano pubblicità sulle loro interfacce online compilano e rendono accessibile al pubblico in una specifica sezione della loro interfaccia online, mediante uno strumento consultabile e affidabile che consente ricerche attraverso molteplici criteri e attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, per l’intero periodo durante il quale presentano pubblicità e fino a un anno dopo la data dell’ultima presentazione dell’annuncio pubblicitario sulle loro interfacce online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché il registro non contenga dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere presentata e compiono sforzi ragionevoli per garantire che le informazioni siano esatte e complete. 2.   Il registro comprende come minimo tutte le informazioni seguenti: a) il contenuto della pubblicità, compreso il nome del prodotto, del servizio o del marchio e l’oggetto della pubblicità; b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene presentata la pubblicità; c) la persona fisica o giuridica che ha pagato la pubblicità, se diversa da quella di cui alla lettera b); d) il periodo durante il quale è stata presentata la pubblicità; e) un’indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata a essere presentata a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine, compresi, se del caso, i principali parametri utilizzati per escludere uno o più di tali particolari gruppi; f) le comunicazioni commerciali pubblicate sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi (...); g) il numero totale di destinatari del servizio raggiunti e, ove opportuno, i dati aggregati suddivisi per ciascuno Stato membro relativi al gruppo o ai gruppi di destinatari ai quali la pubblicità era specificamente destinata». 12 L’articolo 92 di detto regolamento così dispone: «Il presente regolamento si applica ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, a decorrere da quattro mesi dalla notifica al fornitore interessato (...), qualora tale data sia anteriore al 17 febbraio 2024». 13 L’articolo 93, paragrafo 2, di detto regolamento prevede quanto segue: «Il presente regolamento si applica a decorrere dal 17 febbraio 2024. Tuttavia, (...) l’articolo 33, paragrafi da 3 a 6, (...) [si applica] a decorrere dal 16 novembre 2022». Fatti 14 I fatti della controversia sono esposti ai punti da 2 a 6 dell’ordinanza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue. 15 [OSCURATO:PERSONA] appartiene al gruppo [OSCURATO:PERSONA], un gruppo multinazionale di società. Le sue attività commerciali comprendono la vendita al dettaglio online ed altri servizi, quali il cloud computing e lo streaming digitale. Essa fornisce ai venditori terzi servizi per il mercato online consentendo loro di proporre prodotti in vendita attraverso l’[OSCURATO:PERSONA]. Essa supporta altresì detti venditori, tra l’altro proponendo loro strumenti per aiutarli a gestire e a sviluppare le loro attività, in particolare sull’[OSCURATO:PERSONA]. 16 Con la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha designato, sulla base dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065, [OSCURATO:PERSONA] come piattaforma online di dimensioni molto grandi. Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata 17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. 18 Con separato atto, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori volta, segnatamente, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione di detta decisione, sino all’adozione, da parte del Tribunale, di una decisione definitiva nel procedimento principale, nei limiti in cui essa impone ad [OSCURATO:PERSONA], da un lato, l’obbligo di fornire agli utenti un’opzione per ciascun sistema di raccomandazione, non basata sulla profilazione, ai sensi dell’articolo 38, del regolamento 2022/2065, e, dall’altro, l’obbligo di compilare e di rendere accessibile al pubblico il registro richiesto dall’articolo 39 di detto regolamento. 19 Con l’ordinanza del 28 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑367/23 R), adottata sul fondamento dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il presidente del Tribunale ha ordinato la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa sino alla data di pronuncia dell’ordinanza che pone fine al procedimento sommario introdotto dinanzi al Tribunale. 20 Con l’ordinanza impugnata il presidente del Tribunale ha, da un lato, ordinato la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, nei limiti in cui detta decisione impone ad [OSCURATO:PERSONA] di rendere accessibile al pubblico il registro richiesto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065, fatto salvo l’obbligo per [OSCURATO:PERSONA] di provvedere alla sua compilazione, e ha, dall’altro, respinto quanto al resto la domanda di provvedimenti provvisori proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 21 Per quanto attiene, anzitutto, alla condizione relativa all’urgenza, esaminata ai punti da 26 a 69 di detta ordinanza, il presidente del Tribunale ha dichiarato, al punto 55 della stessa, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato l’esistenza di un danno grave e irreparabile che risulterebbe dall’adeguamento di [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 38 del regolamento 2022/2065. Per contro, ai punti da 65 a 69 di detta ordinanza, il presidente del Tribunale ha reputato sufficientemente dimostrato che l’adeguamento di [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 39 di detto regolamento comporterebbe, per [OSCURATO:PERSONA], un danno grave e irreparabile. 22 Per quanto attiene poi alla condizione relativa al fumus boni iuris , al punto 79 della medesima ordinanza, il presidente del Tribunale ha dichiarato che il terzo motivo invocato da [OSCURATO:PERSONA] a fondamento del suo ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione controversa, vertente sull’illegittimità dell’articolo 39 di detto regolamento, appare prima facie non privo di serio fondamento e necessita dunque di un esame approfondito, che non può essere effettuato dal giudice dei procedimenti sommari. 23 Infine, al punto 83 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale osserva che «l’interesse al rigetto della domanda di provvedimenti provvisori deve cedere dinanzi all’interesse fatto valere da [[OSCURATO:PERSONA]]». Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 24 Con l’ordinanza del vicepresidente della Corte del 13 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [ C‑639/23 P(R) , EU:C:2023:1006 ], il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sono stati autorizzati ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 25 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare l’ordinanza impugnata; – pronunciarsi definitivamente sulla controversia respingendo la domanda di provvedimenti provvisori e la domanda di misure provvisorie interlocutorie; – in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale; – in ulteriore subordine, modificare l’ordinanza impugnata nel senso che l’obbligo a carico di [OSCURATO:PERSONA] di rendere accessibile al pubblico il registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065 sia sospeso unicamente con riferimento alle informazioni elencate all’articolo 39, paragrafo 2, lettere d) e g), di detto regolamento, e – condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese di giudizio. 26 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative all’impugnazione, e, – in caso di accoglimento dell’impugnazione, concederle un termine di 28 giorni per conformarsi all’obbligo di rendere accessibile al pubblico il registro previsto all’articolo 39 di detto regolamento. 27 [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio chiedono alla Corte di accogliere le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Sull’impugnazione 28 A sostegno della sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi, vertenti essenzialmente, il primo, su un errore di diritto e un’applicazione manifestamente errata della condizione relativa al fumus boni iuris , il secondo, su vizi di procedura e su un errore di diritto e un’applicazione manifestamente errata della condizione relativa all’urgenza, il terzo, su un errore di diritto e un’applicazione manifestamente errata della condizione relativa al bilanciamento degli interessi e, il quarto, sulla violazione del principio di proporzionalità. 29 Occorre esaminare anzitutto la seconda parte del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 30 Con la seconda parte del suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il presidente del Tribunale, avendo ritenuto, al punto 24 dell’ordinanza impugnata, di disporre «di tutti gli elementi necessari per statuire» sulla domanda di provvedimenti provvisori pur non essendosi pronunciato sulla domanda di misura di organizzazione del procedimento depositata dalla [OSCURATO:PERSONA], ha violato il principio del contraddittorio e, in tal modo, anche gli articoli 88 e 90 del regolamento di procedura del Tribunale, nonché il principio di audi alteram partem . 31 A tal proposito essa ricorda che, il 28 luglio 2023, il presidente del Tribunale ha adottato una misura di organizzazione del procedimento a seguito della quale [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una lunga memoria volta a comprovare la sua affermazione secondo cui le informazioni che l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 le impone di divulgare hanno natura riservata. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il presidente del Tribunale si è, per contro, rifiutato di accogliere la conseguente domanda di misura di organizzazione del procedimento da essa presentata al fine di poter replicare ai nuovi argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA] nella suddetta memoria. 32 Orbene, nel valutare la necessità di adottare una misura di organizzazione del procedimento, il presidente del Tribunale sarebbe tenuto a rispettare il carattere contraddittorio del procedimento e il principio di audi alteram partem . Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avere la possibilità di replicare agli argomenti presentati da [OSCURATO:PERSONA] nella memoria di cui al precedente punto, tanto più che la controversa concessione della sospensione dell’esecuzione si fonderebbe, nella specie, esclusivamente sull’affermazione secondo cui il rispetto dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065 obbligherebbe [OSCURATO:PERSONA] a rendere accessibili al pubblico informazioni riservate, affermazione questa formulata unicamente all’interno di detta memoria. Le considerazioni relative alla riservatezza delle informazioni di cui trattasi, formulate ai punti da 76 a 78 dell’ordinanza impugnata, si fonderebbero peraltro, in ampia misura, su detti argomenti. 33 Il carattere urgente del procedimento sommario non giustificherebbe il fatto di privare la [OSCURATO:PERSONA] del suo diritto di difendersi e quest’ultima avrebbe potuto, del resto, presentare le proprie osservazioni entro un termine molto breve. 34 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il presidente del Tribunale non fosse tenuto ad accogliere la domanda di misura di organizzazione del procedimento presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il principio del contraddittorio vieterebbe al giudice dell’Unione unicamente di fondare la sua decisione su fatti e documenti su cui le parti, o una di esse, non hanno avuto occasione di prendere posizione. Orbene, posto che [OSCURATO:PERSONA] è stata invitata a commentare taluni aspetti di diritto, tale principio non sarebbe stato violato. Nessun principio imporrebbe al presidente del Tribunale di consentire a ciascuna delle parti di produrre lo stesso numero di scritti su una questione di diritto. 35 In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non dimostrerebbe che il presidente del Tribunale sarebbe pervenuto a un esito diverso se avesse dato alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di replicare ad [OSCURATO:PERSONA]. Valutazione 36 Una domanda di provvedimenti provvisori deve consentire, di per sé, alla parte convenuta di predisporre le proprie osservazioni e al giudice dei procedimenti sommari di pronunciarsi su tale domanda, se del caso, senza ulteriori informazioni a sostegno, in quanto gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui essa è fondata devono emergere dal testo stesso della domanda [ordinanza del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio, C‑110/12 P(R) , EU:C:2012:507 , punto 55 e giurisprudenza ivi citata]. 37 [OSCURATO:PERSONA], data la celerità che caratterizza, per sua natura, il procedimento sommario, si può ragionevolmente esigere dalla parte che chiede l’adozione di provvedimenti provvisori che essa presenti, salvo casi eccezionali, fin dalla fase della presentazione della sua domanda, tutti gli elementi di prova disponibili a sostegno di quest’ultima, affinché il giudice dei procedimenti sommari possa valutare, su tale base, la fondatezza della domanda [ordinanza del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio, C‑110/12 P(R) , EU:C:2012:507 , punto 56 e giurisprudenza citata]. 38 Tuttavia, nella sua veste di giudice dei procedimenti sommari, il presidente del Tribunale dispone, in forza dell’articolo 157, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, del potere di adottare, se del caso, misure di organizzazione del procedimento e misure istruttorie. 39 Dalla giurisprudenza della Corte si evince altresì che, a tal fine, il presidente del Tribunale deve disporre di un ampio potere discrezionale per valutare se siffatte misure siano appropriate [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 1o dicembre 2021, Inivos e Inivos/[OSCURATO:PERSONA], C‑471/21 P(R) , EU:C:2021:984 , punto 45 e giurisprudenza citata]. 40 Tuttavia, il potere discrezionale di cui egli così dispone deve essere esercitato entro determinati limiti, posto che il giudice dei procedimenti sommari è tenuto, in particolare, a rispettare il principio del contraddittorio. Infatti, detto principio si applica ad ogni procedura che possa sfociare in una decisione di un’istituzione dell’Unione che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona e, in particolare, ai procedimenti condotti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione [v., in tal senso, ordinanza del 22 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] de Fútbol/[OSCURATO:PERSONA], C‑334/18 P(R) , EU:C:2018:952 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata]. 41 A tal proposito, benché l’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale consenta al presidente del Tribunale di adottare provvedimenti provvisori anche prima che l’altra parte abbia presentato le sue osservazioni, tale disposizione non può essere intesa nel senso che lo autorizza, in termini generali, a pronunciarsi senza rispettare il principio del contraddittorio. Infatti, la disposizione di cui trattasi prevede unicamente un procedimento derogatorio che consente al presidente del Tribunale di adottare siffatte misure a titolo conservativo, in attesa della decisione che deve essere adottata sulla domanda di provvedimenti provvisori al termine del procedimento in contraddittorio richiesto dall’articolo 157, paragrafo 1, di detto regolamento di procedura [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 28 settembre 2023, Consiglio/Mazepin, C‑564/23 P(R) , EU:C:2023:727 , punti 60 e 61 ]. 42 Orbene, il principio del contraddittorio conferisce, in particolare, a ciascuna parte in un processo, indipendentemente dal suo status giuridico, il diritto di prendere conoscenza e di discutere i documenti e le osservazioni presentati al giudice ex adverso . Per soddisfare le condizioni relative al diritto a un processo equo, occorre infatti che le parti abbiano conoscenza e possano discutere in contraddittorio gli elementi tanto di fatto quanto di diritto decisivi per l’esito del procedimento (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 2014, UAMI/[OSCURATO:PERSONA], C‑530/12 P , EU:C:2014:186 , punto 54 ; del 4 dicembre 2019, H/Consiglio, C‑413/18 P , EU:C:2019:1044 , punti 103 e 104 , e del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P , EU:C:2021:601 , punti 58 e 59 ). 43 In talune cause non rientranti nell’ambito del procedimento sommario, la Corte ha segnatamente dedotto da tali requisiti che il Tribunale, pur potendo liberamente decidere di sottoporre un quesito a una parte nei limiti definiti dal suo regolamento di procedura, è tenuto a consentire alle altre parti di prendere posizione sulla risposta fornita a un siffatto quesito, quantomeno laddove essa contenga elementi decisivi per la definizione della causa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 4 dicembre 2019, H/Consiglio, C‑413/18 P , EU:C:2019:1044 , punti da 105 a 116 , e del 10 settembre 2020, Romania/[OSCURATO:PERSONA], C‑498/19 P , EU:C:2020:686 , punti 75 e 76 ). 44 Questa regola trova altresì applicazione quando il presidente del Tribunale pone un quesito a una parte, in applicazione dell’articolo 157, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. 45 Certamente, da un lato, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, alla luce della celerità che caratterizza, per sua stessa natura, il procedimento sommario, il giudice dei procedimenti sommari non è tenuto a sentire in maniera sistematica la parte ricorrente su tutte le informazioni fornite dalla parte convenuta di cui intende tener conto per pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti provvisori [ordinanza del vicepresidente della Corte del 1o dicembre 2021, Inivos e Inivos/[OSCURATO:PERSONA], C‑471/21 P(R) , EU:C:2021:984 , punto 47 ]. 46 Tuttavia, questa soluzione deriva dalla mancanza di regole che prevedano la prestazione, in linea di principio, di una replica e di una controreplica nell’ambito di un procedimento sommario. Non si può, quindi, dedurne che, quando il presidente del Tribunale autorizza la parte ricorrente a fornire elementi aggiuntivi a sostegno della sua domanda di provvedimenti provvisori, la parte convenuta non abbia il diritto di argomentare in merito a tali elementi, benché dalle considerazioni di cui ai punti 36 e 37 della presente ordinanza emerga che detta domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per statuire e l’articolo 157, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale garantisca il diritto della convenuta a presentare le sue osservazioni sulla domanda stessa. 47 D’altro lato, se nell’ordinanza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] AAB e Belegging‑[OSCURATO:PERSONA]‑East/BCE [ C‑207/20 P(R) , EU:C:2020:1057 ], la vicepresidente della Corte ha respinto la censura sollevata dalle ricorrenti in detta causa, vertente sulla violazione del diritto al contraddittorio in ragione dell’impossibilità di prendere posizione su un elemento di prova che non era disponibile alla data di deposito della domanda di provvedimenti provvisori, si deve osservare che l’assenza di contraddittorio in questione nella causa sfociata in detta ordinanza non scaturiva dall’adozione, da parte del presidente del Tribunale, di una misura di organizzazione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA], per respingere tale censura, la vicepresidente della Corte si è fondata esclusivamente sul fatto che le ricorrenti in detta causa avevano rinunciato ad avvalersi di una garanzia procedurale di cui esse disponevano, non chiedendo al presidente del Tribunale, in forza dell’articolo 88 del regolamento di procedura del Tribunale, l’adozione di una misura di organizzazione del procedimento. 48 Nel caso di specie, dal fascicolo emerge che, con una misura di organizzazione del procedimento adottata il 28 luglio 2023, il presidente del Tribunale ha invitato [OSCURATO:PERSONA] a prendere posizione sui punti da 109 a 118 delle osservazioni scritte presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado. 49 Nella sua risposta a detta misura di organizzazione del procedimento, [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato una serie di argomenti diretti a dimostrare che le informazioni che l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 le impone di divulgare sono riservate, che la divulgazione di dette informazioni le cagionerebbe un notevole danno e che gli interessi che sarebbero lesi da una siffatta divulgazione sono meritevoli di tutela. 50 Come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della sua valutazione della condizione relativa al fumus boni iuris , il presidente del Tribunale si è fondato, ai punti da 76 a 78 dell’ordinanza impugnata, su un’argomentazione che riprende, sostanzialmente, gli elementi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla misura di organizzazione del procedimento del 28 luglio 2023. 51 Risulta, quindi, che detta risposta conteneva elementi decisivi per la definizione della causa. 52 Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] è stata privata di ogni possibilità di prendere posizione sugli argomenti presentati da [OSCURATO:PERSONA] in detta risposta. 53 Così, in primo luogo, la risposta di [OSCURATO:PERSONA] alla misura di organizzazione del procedimento del 28 luglio 2023 è stata notificata il 30 agosto 2023 alla [OSCURATO:PERSONA], senza che quest’ultima sia stata invitata a prendere posizione su detta risposta. 54 In secondo luogo, il presidente del Tribunale non ha dato seguito a una domanda di adozione di una misura di organizzazione del procedimento, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 15 settembre 2023 ai sensi dell’articolo 88 del regolamento di procedura del Tribunale, volta ad ottenere l’autorizzazione a replicare alla risposta di [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 49 della presente ordinanza, nell’ottica di preservare la parità delle armi e di consentire al Tribunale di pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti provvisori con piena cognizione di causa. 55 In terzo luogo, il presidente del Tribunale ha ritenuto, al punto 24 dell’ordinanza impugnata, di disporre di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti provvisori, senza che fosse utile sentire, preliminarmente, le osservazioni orali delle parti. 56 [OSCURATO:PERSONA], poiché dalle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] risulta che, se fosse stata invitata dal presidente del Tribunale a prendere posizione sulla risposta di [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 49 della presente ordinanza, essa avrebbe esposto argomenti aggiuntivi volti a dimostrare che le informazioni che l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 impone ad [OSCURATO:PERSONA] di divulgare sono prive di carattere riservato, non può escludersi a priori che l’esame di detti argomenti avrebbe potuto portare il presidente del Tribunale a respingere la domanda di provvedimenti provvisori nel suo insieme. 57 Alla luce di quanto precede, il presidente del Tribunale ha violato il principio del contraddittorio cosicché le seconda parte del secondo motivo deve essere accolta. 58 Posto che la valutazione compiuta dal presidente del Tribunale in merito alla condizione relativa al fumus boni iuris si fonda in maniera determinante su elementi che non sono stati sottoposti al principio del contraddittorio, la violazione del principio medesimo è sufficiente, da sola, a giustificare l’annullamento del punto 1 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, con cui il presidente del Tribunale ha ordinato la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, nei limiti in cui, in forza di detta decisione, [OSCURATO:PERSONA] sarà tenuta a rendere accessibile al pubblico il registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065, fatto salvo l’obbligo ad essa incombente di compilare detto registro. 59 Per contro, tale violazione del principio di cui trattasi non può giustificare l’annullamento del punto 2 del dispositivo di detta ordinanza con cui il presidente del Tribunale ha respinto, quanto al resto, la domanda di provvedimenti provvisori. 60 Infatti, detto punto 2 si fonda sulla valutazione del presidente del Tribunale, contenuta nel punto 55 di tale ordinanza, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato l’esistenza di un danno grave e irreparabile che risulterebbe dall’adeguamento di [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 38 del regolamento 2022/2065. 61 Orbene, da un lato, questa valutazione trae origine da un ragionamento, illustrato ai punti da 35 a 54 dell’ordinanza medesima, nell’ambito del quale il presidente del Tribunale non si fonda in alcun modo sugli elementi dedotti nella risposta di [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 49 della presente ordinanza. 62 Dall’altro, le altre parti del secondo motivo di impugnazione e gli ulteriori motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione non sono diretti contro i citati punti da 35 a 54. 63 Ne consegue che, senza che occorra esaminare tali altre parti e tali altri motivi, occorre respingere l’impugnazione nei limiti in cui essa è diretta all’annullamento del punto 2 del dispositivo dell’ordinanza impugnata. Sulla domanda di provvedimenti provvisori presentata dinanzi al Tribunale 64 Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. Tale disposizione si applica anche alle impugnazioni proposte a norma dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea [ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑604/23 P(R) , EU:C:2024:117 , punto 38 ]. 65 Nel caso di specie, posto, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato dinanzi alla Corte gli argomenti che essa intendeva opporre agli elementi dedotti nella risposta di [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 49 della presente ordinanza e, dall’altro, che, nelle conclusioni del suo atto di impugnazione, essa ha chiesto alla Corte di pronunciarsi definitivamente sulla controversia, occorre, tenuto conto della celerità che caratterizza il procedimento sommario, pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti provvisori presentata da [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui essa verte sulla sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, laddove detta decisione impone ad [OSCURATO:PERSONA] di compilare e di rendere accessibile al pubblico il registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065. 66 A tal fine, si deve ricordare che l’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza, nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto. Così, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice dei procedimenti sommari se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto ( fumus boni iuris ) e che gli stessi sono urgenti, vale a dire che è necessario, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione sul ricorso nel merito. Queste condizioni sono cumulative, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora una di dette condizioni non sia soddisfatta. Il giudice dei procedimenti sommari procede altresì, se del caso, al bilanciamento degli interessi in gioco [ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑604/23 P(R) , EU:C:2024:117 , punto 40 ]. Sul fumus boni iuris [OSCURATO:PERSONA] 67 Al fine di dimostrare il fumus boni iuris , [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi presentati a sostegno del ricorso principale. 68 Nella sua argomentazione relativa al terzo di detti motivi, che occorre esaminare fin da subito, [OSCURATO:PERSONA] solleva un’eccezione di illegittimità dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento nonché degli articoli 7, 16 e 17 della Carta. 69 A questo proposito, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’obbligo, previsto a detto articolo 39, di pubblicare, in un registro accessibile a tutti, una serie di informazioni dettagliate sulle pubblicità presentate su [OSCURATO:PERSONA] lederebbe gravemente l’articolo 7 della Carta e il principio generale della tutela dei segreti commerciali. [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della natura strategica di dette informazioni, l’obbligo di divulgarle ostacolerebbe l’attività commerciale di [OSCURATO:PERSONA] e violerebbe anche gli articoli 16 e 17 della Carta. 70 [OSCURATO:PERSONA] precisa che, benché talune di dette informazioni debbano effettivamente essere divulgate in applicazione di vari atti di diritto dell’Unione, così non è, in particolare, per le informazioni relative al periodo durante il quale una pubblicità è stata presentata o il numero di destinatari del servizio raggiunti. [OSCURATO:PERSONA], tali atti dell’Unione obbligherebbero a divulgare informazioni non al pubblico nella sua totalità, ma ai soli destinatari delle pubblicità. 71 Orbene, da un lato, l’applicazione dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065 non sarebbe adeguata alla luce delle differenze tra i mercati online e le altre piattaforme online di dimensioni molto grandi. Dall’altro, il legislatore dell’Unione avrebbe potuto raggiungere gli obiettivi consistenti nel prevenire il rischio di pubblicità illegale o di tecniche di manipolazione e di disinformazione che hanno ripercussioni negative reali e prevedibili sulla salute pubblica, sulla sicurezza pubblica, sul dibattito civico, sulla partecipazione politica e sull’uguaglianza, ricorrendo a una soluzione alternativa, meno lesiva dei diritti di [OSCURATO:PERSONA], obbligandola unicamente a mettere a disposizione delle sole autorità di regolamentazione e dei ricercatori abilitati un registro ragionevolmente strutturato. 72 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il terzo motivo invocato da [OSCURATO:PERSONA] non possa ragionevolmente essere accolto. 73 In primo luogo, detto motivo sarebbe manifestamente irricevibile. Infatti, conformemente alla giurisprudenza della Corte, un’eccezione di illegittimità dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065, sollevata ai sensi dell’articolo 277 TFUE, sarebbe ricevibile unicamente ove l’articolo 39 costituisse la base giuridica della decisione controversa o presentasse un nesso giuridico diretto con detta decisione. Orbene, non sarebbe così nel caso di specie. In particolare, il fatto che le disposizioni del capitolo III, sezione 5, del regolamento 2022/2065 si applichino ad [OSCURATO:PERSONA] solo dopo l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una decisione, come la decisione controversa, che la designa quale piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai fini di detto regolamento, non sarebbe sufficiente per integrare un nesso giuridico diretto tra dette disposizioni e la decisione di cui trattasi. Una soluzione opposta priverebbe peraltro dette disposizioni del loro carattere direttamente esecutivo. [OSCURATO:PERSONA], alla luce della natura del nesso esistente tra la decisione controversa e l’articolo 39 del regolamento di cui trattasi, l’illegittimità di quest’ultimo articolo non potrebbe comportare l’annullamento di detta decisione. 74 In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe in alcun modo comprovato l’affermazione secondo cui l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 lede i suoi diritti fondamentali. Così, la domanda di provvedimenti provvisori non conterrebbe alcun elemento attestante il carattere riservato delle informazioni che l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 impone ad [OSCURATO:PERSONA] di divulgare. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe provato che tali informazioni siano note soltanto a un numero limitato di persone, che la loro divulgazione possa arrecarle un grave danno e che gli interessi che possono essere lesi dalla divulgazione siano oggettivamente degni di protezione. 75 In ogni caso, dette informazioni sarebbero prive di carattere riservato, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe già tenuta, in forza di altri atti di diritto dell’Unione, a rendere accessibile al pubblico la maggior parte di esse. [OSCURATO:PERSONA] si riferisce, a tale riguardo, non soltanto al regolamento 2022/2065, ma anche alle direttive 2000/31 e 2005/29 e ai regolamenti 2016/679 e 2019/1150. Talune di dette informazioni potrebbero, inoltre, essere ricavate a partire da offerte commerciali o da metriche e analisi di dati proposte sul mercato. 76 In terzo luogo, la distinzione operata da [OSCURATO:PERSONA] tra i mercati online e le altre piattaforme online di dimensioni molto grandi non può essere giustificata alla luce degli obiettivi del regolamento 2022/2065. Valutazione 77 Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che la condizione del fumus boni iuris è soddisfatta se almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso di merito appare, prima facie , non privo di serio fondamento. Ciò vale, in particolare, quando uno di tali motivi rivela l’esistenza di questioni di diritto complesse la cui soluzione non è evidente e necessita dunque di un esame approfondito, che non può essere effettuato dal giudice dei procedimenti sommari, bensì deve costituire oggetto della causa di merito, oppure quando il contraddittorio fra le parti rivela l’esistenza di una controversia giuridica importante la cui soluzione non sia evidente [ordinanza del vicepresidente della Corte del 24 maggio 2022, Puigdemont i Casamajó e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑629/21 P(R) , EU:C:2022:413 , punto 188 e giurisprudenza citata]. 78 Le parti dissentono, in primo luogo, sulla ricevibilità del terzo motivo invocato da [OSCURATO:PERSONA], vertente sull’illegittimità dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065. 79 Ai sensi dell’articolo 277 TFUE, «[n]ell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può (...) valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto». 80 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, tale articolo è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione ad essa indirizzata, la validità degli atti di portata generale che costituiscono il fondamento di una siffatta decisione (sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva, C‑511/21 P , EU:C:2023:208 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata). 81 Poiché l’articolo 277 TFUE non ha lo scopo di consentire a una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di portata generale a sostegno di qualsiasi ricorso, l’atto di cui si eccepisce l’illegittimità dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie controversa (sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva, C‑511/21 P , EU:C:2023:208 , punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 82 Pertanto, in occasione di ricorsi di annullamento promossi contro decisioni individuali, la Corte ha dichiarato che possono essere validamente oggetto di un’eccezione di illegittimità le disposizioni di un atto di portata generale su cui si basano dette decisioni o che presentano un nesso giuridico diretto con siffatte decisioni (sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva, C‑511/21 P , EU:C:2023:208 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 83 Un nesso giuridico diretto può risultare, in particolare, dal fatto che la disposizione oggetto di un’eccezione di illegittimità fa parte integrante della motivazione di una decisione impugnata, anche quando non è presa in considerazione nella motivazione formale di detta decisione (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva, C‑511/21 P , EU:C:2023:208 , punto 52 ). 84 Per contro, la Corte ha dichiarato che è irricevibile un’eccezione di illegittimità diretta contro un atto di portata generale di cui la decisione individuale impugnata non costituisca una misura di applicazione (sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva, C‑511/21 P , EU:C:2023:208 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 85 Nel caso di specie, è pacifico che l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 non costituisce la base giuridica della decisione controversa. 86 Tuttavia, dalla giurisprudenza citata al punto 82 della presente ordinanza si evince che un’eccezione di illegittimità può essere sollevata contro qualsiasi disposizione di un atto di portata generale che presenta un nesso giuridico diretto con la decisione controversa, anche se detta disposizione non rappresenta la base giuridica di tale decisione. 87 Nella presente causa, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che esiste un nesso giuridico sufficientemente diretto tra l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 e la decisione controversa, sulla base del rilievo che l’articolo in questione si applica ad [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell’adozione di detta decisione, circostanza da cui essa deduce, sostanzialmente, che l’articolo e la decisione di cui trattasi rientrano in un regime giuridico unitario di cui [OSCURATO:PERSONA] intende mettere in discussione la legittimità. 88 Non si può escludere a priori che un nesso di tale natura possa essere considerato, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], insufficientemente diretto per giustificare la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità dedotta da [OSCURATO:PERSONA], alla luce, segnatamente, del fatto che non è né dedotto, né dimostrato che, in forza di esso, l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 possa essere collegato alle ragioni sottese alla decisione controversa o alla motivazione stessa di quest’ultima. 89 Tuttavia, non risulta che la Corte abbia già chiarito se un siffatto collegamento possa essere qualificato come «nesso giuridico diretto», ai sensi della giurisprudenza citata al punto 82 della presente ordinanza. 90 [OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza della Corte risulta che, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, l’articolo 277 TFUE deve essere interpretato in modo da evitare di scindere artificialmente i diversi aspetti di un medesimo regime giuridico (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P , EU:C:2020:676 , punto 76 ). 91 In tale contesto, la valutazione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 277 TFUE, della natura del nesso giuridico esistente tra l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 e la decisione controversa sembra rappresentare una questione di diritto complessa la cui soluzione non appare evidente e necessita dunque di un esame approfondito. 92 In secondo luogo, qualora il terzo motivo dovesse essere ritenuto ricevibile, il suo esame imporrebbe al giudice di merito di stabilire se l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 sia o meno conforme al principio della parità di trattamento e agli articoli 7, 16 e 17 della Carta. 93 Per valutare gli argomenti addotti da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla condizione relativa al fumus boni iuris , occorre anzitutto esaminare tale motivo nella parte in cui si riferisce a un’asserita violazione degli articoli 7 e 16 della Carta. 94 L’articolo 7 della Carta stabilisce che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. 95 L’articolo 16 della Carta prevede, dal canto suo, che è riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. 96 Dall’articolo 39, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2022/2065 si evince che l’applicazione di tali disposizioni ad [OSCURATO:PERSONA] la obbligherebbe a rendere accessibile al pubblico un registro contenente diverse informazioni relative alle pubblicità presentate sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Tra queste informazioni figurano, in particolare, il contenuto della pubblicità, la persona per conto della quale essa viene presentata e il periodo durante il quale è stata presentata, i principali parametri utilizzati per selezionare determinati destinatari, le comunicazioni commerciali pubblicate sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi o, ancora, il numero totale di destinatari del servizio raggiunti. 97 Posto che queste informazioni forniscono, nel loro insieme, indicazioni dettagliate sulla totalità delle attività svolte da [OSCURATO:PERSONA] nel settore della pubblicità online, anche sulle sue relazioni con i propri clienti o sulle modalità precise con cui sono condotte campagne di comunicazione commerciale, non si può escludere a priori che gli obblighi imposti dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065 possano essere considerati, in linea con quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], come integranti una limitazione dei diritti che quest’ultima trae dagli articoli 7 e 16 della Carta, senza che sia necessario, per pervenire a tale conclusione preliminare, che [OSCURATO:PERSONA] presenti ulteriori argomenti destinati a dimostrare il carattere riservato di dette informazioni. 98 Certo, la conclusione sarebbe diversa se si dovesse ritenere, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], che le informazioni che l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 impone ad [OSCURATO:PERSONA] di divulgare sono, in realtà, già a disposizione del pubblico, a prescindere dall’applicazione di detto articolo. 99 A tal riguardo, sembra, in effetti, che talune di dette informazioni debbano essere divulgate in forza di altre disposizioni del diritto dell’Unione. 100 In particolare, anzitutto, la divulgazione dell’identità della persona per conto della quale viene presentata la pubblicità sembra essere richiesta in applicazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2000/31 e dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2022/2065. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sembra a priori legittimata a sostenere che i principali parametri utilizzati per selezionare determinati destinatari devono essere divulgati in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e h), del regolamento 2016/679, dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2019/1150 e dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2022/2065. Infine, non si può escludere che la pubblicazione di una comunicazione commerciale su una piattaforma online di dimensioni molto grandi senza informarne il consumatore interessato possa essere qualificata come pratica commerciale sleale, in forza dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’allegato I, punto 11, della direttiva 2005/29. 101 Tuttavia, dall’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] o, più in generale, dal fascicolo a disposizione del vicepresidente della Corte non risulta che tutte le informazioni di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065 e, in particolare, il periodo durante il quale è stata presentata la pubblicità o il numero totale di destinatari del servizio raggiunti, debbano essere divulgate indipendentemente dall’applicazione di detto articolo 39. Occorre peraltro constatare che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene unicamente che la maggior parte di dette informazioni ricade in tali obblighi di divulgazione e non afferma, quindi, che ciò vale per la totalità di dette informazioni. 102 L’equivalenza, ai fini dell’applicazione degli articoli 7 e 16 della Carta, di una divulgazione di un’informazione al solo utente interessato o al pubblico nella sua totalità costituisce, oltretutto, una questione in ampia misura nuova che presenta una certa complessità. 103 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], pur sostenendo che informazioni analoghe a quelle considerate all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065 possono essere ottenute, con riguardo ad [OSCURATO:PERSONA], a partire dalle offerte commerciali, non produce alcuna prova a sostegno di tale affermazione. 104 Quanto all’affermazione secondo cui tali informazioni potrebbero essere ottenute sulla base di metriche e analisi di dati proposte sul mercato, in mancanza di precisazioni ulteriori in merito alle informazioni interessate, essa non è sufficiente a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tenuta, in applicazione dell’articolo 39 di detto regolamento, a rendere accessibile al pubblico informazioni che sono, attualmente, riservate. 105 [OSCURATO:PERSONA], l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a dimostrare che la divulgazione delle informazioni di cui trattasi può arrecarle un danno grave e che gli interessi che tale divulgazione può ledere meritano oggettivamente protezione, costituisce un’interpretazione delle pertinenti disposizioni della Carta che non si ricava, prima facie , né dalla loro formulazione, né dalla giurisprudenza della Corte. La fondatezza di un siffatto argomento deve, pertanto, essere valutata dal giudice di merito. 106 In tali circostanze, il giudice dei procedimenti sommari non può dichiarare che è stato sufficientemente dimostrato che le informazioni che l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 impone ad [OSCURATO:PERSONA] di divulgare sono prive di carattere riservato e, di conseguenza, che l’applicazione di detto articolo 39 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non comporterebbe una limitazione dei diritti che essa può trarre dagli articoli 7 e 16 della Carta. 107 Tuttavia, una siffatta limitazione di tali diritti potrebbe comprovare l’illegittimità dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065 unicamente se essa non rispondesse alle condizioni enunciate all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. 108 Tale disposizione prevede che possano essere apportate limitazioni all’esercizio di diritti come quelli sanciti dagli articoli 16 e 17 della Carta, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 109 Orbene, la valutazione da compiersi per stabilire se dette condizioni siano soddisfatte nel caso di specie presuppone che siano presi in considerazione diversi fattori, quali la misura in cui la pubblicazione dell’insieme delle informazioni di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065 contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione, il livello di gravità della limitazione dei diritti previsti dagli articoli 7 e 16 della Carta o, ancora, l’eventuale esistenza di soluzioni alternative meno lesive di tali diritti. 110 Pertanto, quand’anche occorra riconoscere al legislatore dell’Unione un ampio potere discrezionale a tal riguardo, la questione se, adottando l’articolo 39 del regolamento 2022/2065, egli abbia oltrepassato i limiti di detto potere, rappresenta, in mancanza di precedenti chiari, una controversia giuridica importante la cui soluzione non è evidente. 111 Alla luce di quanto precede, a seguito dell’esame sommario che il giudice dei procedimenti sommari è chiamato a compiere e senza pronunciarsi sulla fondatezza del terzo motivo invocato da [OSCURATO:PERSONA], il che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito, non è possibile dichiarare che detto motivo sia da ritenersi, prima facie , privo di carattere serio. 112 Ne consegue che la condizione relativa al fumus boni iuris è soddisfatta alla luce degli argomenti vertenti sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065. [OSCURATO:PERSONA] 113 Al fine di dimostrare che la condizione relativa all’urgenza è soddisfatta, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la messa a disposizione del pubblico del registro richiesto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065 le causerebbe un danno grave e irreparabile. 114 Anzitutto, la messa a disposizione del pubblico di detto registro la obbligherebbe a divulgare informazioni riservate su [OSCURATO:PERSONA] e sui suoi inserzionisti. In particolare, detto registro indicherebbe i parametri di targeting che [OSCURATO:PERSONA] può fornire e il numero di clienti che detti parametri consentono di raggiungere. Una volta che dette informazioni sono divulgate, i concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] resterebbero a conoscenza delle strategie e delle tecnologie più efficaci. [OSCURATO:PERSONA], la divulgazione di dette informazioni nuocerebbe ai partner pubblicitari di [OSCURATO:PERSONA], rivelando le loro strategie. Ciò pregiudicherebbe in maniera grave e irrimediabile le attività pubblicitarie di [OSCURATO:PERSONA]. 115 [OSCURATO:PERSONA], la messa a disposizione del pubblico del registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065 ridurrebbe irreversibilmente le quote di mercato di [OSCURATO:PERSONA] sia per le sue attività generali di vendita al dettaglio, sia per le sue attività pubblicitarie. Infatti, la messa a disposizione del pubblico di tale registro allontanerebbe i venditori terzi da [OSCURATO:PERSONA] e li renderebbe più restii a servirsene per fare pubblicità. [OSCURATO:PERSONA], i concorrenti degli operatori che pubblicano inserzioni pubblicitarie su [OSCURATO:PERSONA] potrebbero copiare e riprodurre le strategie pubblicitarie più efficaci. Sul lungo periodo, la messa a disposizione del pubblico di detto registro rischia di incidere sull’esperienza dei consumatori riducendo la pubblicità e allontanando i venditori dalla piattaforma [OSCURATO:PERSONA]. 116 Infine, il pregiudizio subito da [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe soltanto di natura economica e non potrebbe essere quantificato unicamente in termini economici. Il deterioramento della sua posizione concorrenziale potrebbe infatti innescare un circolo vizioso negativo. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe probabilmente impossibile calcolare con precisione l’incidenza specifica della messa a disposizione del pubblico del registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065, posto che, in particolare, detta messa a disposizione comporterebbe la divulgazione di informazioni riservate. 117 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato il soddisfacimento, nel caso di specie, della condizione relativa all’urgenza. 118 [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe ad enunciare, il più delle volte al condizionale, affermazioni non suffragate da prove e non collegate tra loro. Essa non avrebbe, inoltre, fornito informazioni comprovanti che il danno da essa dedotto sarebbe prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] incontri difficoltà nel dimostrare la fondatezza di un ricorso volto ad ottenere il risarcimento del danno da essa patito non dimostrerebbe peraltro che tale danno non sia quantificabile. 119 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato il soddisfacimento della condizione relativa al fumus boni iuris per quanto attiene al carattere riservato delle informazioni che essa dovrebbe inserire nel registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065. Orbene, solo ove detta condizione sia soddisfatta il giudice dei procedimenti sommari dovrebbe presumere, ai fini della valutazione della condizione relativa all’urgenza, che talune informazioni hanno carattere riservato. In ogni caso, dette informazioni non sarebbero riservate. Valutazione 120 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che lo scopo del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte. Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza dev’essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria. Spetta a quest’ultima parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza subire un danno di tale natura. Se, per stabilire la sussistenza di detto danno, non è necessario esigere che il verificarsi e l’imminenza del danno siano dimostrati con assoluta certezza, e anche se basta che quest’ultimo sia prevedibile con sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che la parte che chiede un provvedimento provvisorio resta tenuta a dimostrare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno [ordinanza della vicepresidente della Corte del 16 luglio 2021, Symrise/ECHA, C‑282/21 P(R) , EU:C:2021:631 , punto 40 ]. 121 Per quanto attiene, in primo luogo, all’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la messa a disposizione del pubblico del registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065 comporterebbe una contrazione delle sue quote di mercato e le arrecherebbe pertanto un danno grave e irreparabile, va ricordato che, quando la parte richiedente l’adozione della misura provvisoria deduce la perdita delle sue quote di mercato, essa deve dimostrare che ostacoli di natura strutturale o giuridica le impediranno di riconquistare una parte significativa di dette quote di mercato qualora il suo ricorso nel procedimento principale sia alla fine accolto [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑604/23 P(R) , EU:C:2024:117 , punto 84 e giurisprudenza ivi citata]. 122 Orbene, benché [OSCURATO:PERSONA] sostenga effettivamente che le perdite di quote di mercato conseguenti alla messa a disposizione di tale registro siano irreversibili, essa non indica, nella sua domanda di provvedimenti provvisori, ostacoli specifici che le impedirebbero di riconquistare dette quote di mercato laddove non fosse successivamente tenuta a mantenere online detto registro in ragione dell’annullamento della decisione controversa. 123 È certo vero che [OSCURATO:PERSONA] rimanda, a tal proposito, anche a taluni punti di una perizia prodotta in allegato alla sua domanda di provvedimenti provvisori, da cui emerge che potrebbe essere difficile, per tale società, ottenere il ritorno, sulla sua piattaforma, dei venditori che l’hanno lasciata, poiché questi ultimi potrebbero essersi abituati ad utilizzare un’altra piattaforma e potrebbero voler conservare i collegamenti acquisiti con i propri clienti su di essa. 124 Tuttavia, da un lato, la perizia di cui trattasi si limita a dare atto di ipotesi, senza valutare la probabilità che esse si realizzino. Dall’altro, essa non contiene alcuna prova o riferimento idonei a comprovare che la realizzazione di dette ipotesi sia effettivamente probabile. 125 Non si può quindi ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato l’esistenza di ostacoli di natura strutturale o giuridica che le impediscono, in caso di annullamento della decisione controversa, di riconquistare una percentuale significativa delle quote di mercato eventualmente perse a seguito della messa a disposizione del pubblico del registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065. Ne consegue che essa non ha dimostrato, in ogni caso, che le perdite di mercato risultanti da detta messa a disposizione le causerebbero un danno irreparabile. 126 Per quanto attiene, in secondo luogo, agli argomenti vertenti sulla divulgazione di informazioni riservate, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, quando, da un lato, la parte richiedente i provvedimenti cautelari sostiene che le informazioni di cui essa mira a impedire, in via provvisoria, la pubblicazione costituiscono segreti aziendali e quando, dall’altro lato, tale allegazione soddisfa il presupposto relativo al fumus boni iuris , il giudice dei procedimenti sommari è, in linea di principio, tenuto, nell’ambito della propria verifica del presupposto relativo all’urgenza, a partire dalla premessa secondo cui tali informazioni sono segreti aziendali [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 12 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑65/18 P(R) , EU:C:2018:426 , punto 21 ]. 127 Posto che dai punti da 96 a 105 della presente ordinanza emerge che l’affermazione di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui le informazioni di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065 sono almeno in parte riservate, soddisfa la condizione relativa al fumus boni iuris , ai fini della valutazione della condizione relativa all’urgenza occorre presumere che l’applicazione di detta disposizione comporterà la divulgazione di informazioni riservate. 128 Pertanto, l’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui le informazioni di cui trattasi non sono riservate, non consente di dichiarare che quest’ultima condizione non è soddisfatta. 129 In tale contesto, benché [OSCURATO:PERSONA] sostenga che il danno risultante dalla messa a disposizione del pubblico del registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065 non può essere quantificato unicamente in termini economici, essa non ha tuttavia dimostrato in che modo tale messa a disposizione le causerebbe un danno immateriale. 130 Per contro, [OSCURATO:PERSONA] deduce chiaramente un danno di carattere economico risultante dalla messa a disposizione di detto registro, che deriverebbe sia dalla riluttanza dei venditori terzi a pubblicare inserzioni pubblicitarie su [OSCURATO:PERSONA], il che potrebbe alla lunga condurre parte di detti venditori a lasciare tale piattaforma, sia dall’acquisizione, da parte dei concorrenti di [OSCURATO:PERSONA], di conoscenze in merito alle strategie che possono essere attuate per migliorare la loro posizione concorrenziale. 131 Alla luce della varietà di informazioni commerciali precise che possono figurare nel registro richiesto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065, dell’interesse degli inserzionisti a poter attuare pratiche pubblicitarie che non possano essere agevolmente riprodotte dai loro concorrenti e del vantaggio che potrebbero trarre i concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] da un accesso completo a siffatte informazioni commerciali, il danno risultante dalla messa a disposizione del pubblico di detto registro deve essere considerato come integrante il livello di gravità cui è subordinata la pronuncia di misure provvisorie [v., per analogia, ordinanza del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑278/13 P(R) , EU:C:2013:558 , punto 47 ]. 132 Quanto al carattere irreparabile di detto danno, va ricordato che, certamente, salvo circostanze eccezionali, un danno di tipo economico non può essere considerato irreparabile, atteso che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi del danno. Ciò non vale, tuttavia, e un siffatto danno può allora essere considerato come irreparabile, se esso non può essere quantificato (ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑162/15 P‑R , EU:C:2016:142 , punto 92 e giurisprudenza ivi citata). 133 Tuttavia, l’incertezza legata al ristoro di un danno di tipo economico nell’ambito di un’eventuale azione risarcitoria non può essere considerata, di per sé, quale circostanza idonea a dimostrare il carattere irreparabile di un danno di tal genere ai sensi della giurisprudenza della Corte. Infatti, nella fase del procedimento sommario, è necessariamente incerta la possibilità di ottenere in un momento successivo il ristoro di un danno di tipo economico, nell’ambito di un’eventuale azione di risarcimento esperibile in seguito all’annullamento dell’atto impugnato. Orbene, il procedimento sommario non ha lo scopo di sostituirsi a una tale azione di risarcimento del danno per eliminare questa incertezza, dato che la sua finalità è soltanto di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva che interverrà nella causa di merito sulla quale s’innesta il procedimento sommario, causa di merito costituita, nella fattispecie, da un giudizio di annullamento (v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑162/15 P‑R , EU:C:2016:142 , punto 93 e giurisprudenza ivi citata). 134 Ciò non vale, però, quando già al momento della valutazione compiuta dal giudice dei procedimenti sommari risulti chiaro che il danno dedotto, considerate la sua natura e le modalità in cui è previsto che si verifichi, non sarà tale da poter essere identificato e quantificato in modo adeguato dopo che si sarà prodotto e che, in concreto, un’azione risarcitoria non ne permetterebbe quindi il ristoro. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso della pubblicazione di informazioni commerciali specifiche e riservate (v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑162/15 P‑R , EU:C:2016:142 , punto 94 e giurisprudenza ivi citata). 135 A tal riguardo, occorre constatare che il danno che [OSCURATO:PERSONA] potrebbe subire per effetto della pubblicazione dei suoi segreti commerciali sarebbe diverso, sia per natura che per portata, a seconda che i soggetti che ne vengano a conoscenza siano suoi clienti, suoi concorrenti, analisti finanziari o, ancora, soggetti appartenenti al vasto pubblico. In effetti, sarebbe impossibile identificare il numero e la qualità di tutte le persone che siano effettivamente venute a conoscenza delle informazioni pubblicate e valutare così l’impatto che la pubblicazione di queste ultime potrebbe aver avuto, in concreto, sugli interessi commerciali ed economici di [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑162/15 P‑R , EU:C:2016:142 , punto 95 e giurisprudenza ivi citata). 136 Orbene, questa incertezza, che sussiste anche nel caso di specie, è tale da dimostrare il carattere irreparabile del danno economico invocato [v., in tal senso, ordinanze del vicepresidente della Corte del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑162/15 P‑R , EU:C:2016:142 , punto 96 , e del 1o marzo 2017, EMA/MSD [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] international, C‑512/16 P(R) , EU:C:2017:149 , punti da 113 a 118 ]. 137 Occorre, pertanto, dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che l’asserito danno presenta le caratteristiche richieste. La condizione relativa all’urgenza è, quindi, soddisfatta. Sul bilanciamento degli interessi [OSCURATO:PERSONA] 138 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i suoi interessi a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa prevalgono sugli altri interessi legati all’esecuzione immediata di detta decisione per tre ragioni. 139 Anzitutto, rifiutare la concessione di misure provvisorie pregiudicherebbe l’efficacia di una futura decisione di annullamento della decisione controversa, poiché [OSCURATO:PERSONA] rischia di subire un danno irreparabile ancor prima che una siffatta decisione di annullamento possa essere adottata. Le informazioni divulgate in occasione della messa a disposizione del pubblico del registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065 avrebbero così perso, definitivamente, il loro carattere riservato. Parimenti, detta decisione di annullamento non consentirebbe il ritorno, su [OSCURATO:PERSONA], dei venditori terzi che avrebbero già lasciato detta piattaforma. 140 [OSCURATO:PERSONA], la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa avrebbe quale unica conseguenza il mantenimento dello status quo esistente sino all’adozione della decisione di merito. 141 Infine, le altre misure previste dal regolamento 2022/2065, che troverebbero applicazione anche in caso di sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, sarebbero sufficienti per conseguire gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione. L’articolo 39 di detto regolamento non può, quindi, essere considerato come integrante una regola fondamentale di detto atto normativo, poiché gli obblighi che esso enuncia non sono applicabili alla grande maggioranza dei servizi intermediari. 142 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le ragioni dedotte da [OSCURATO:PERSONA], considerate singolarmente o nel loro insieme, non siano sufficienti per riconoscere che il bilanciamento degli interessi depone a favore della concessione delle misure provvisorie richieste. In primo luogo, la sopravvenienza di un danno irreparabile non sarebbe un argomento dirimente, bensì una premessa del bilanciamento degli interessi da parte del giudice dei procedimenti sommari. In secondo luogo, la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa non preserverebbe lo status quo . Al contrario, la concessione di una siffatta sospensione porterebbe ad applicare ad [OSCURATO:PERSONA], per più anni, un regime distinto da quello imposto ad altre piattaforme online di dimensioni molto grandi. In terzo luogo, il legislatore dell’Unione avrebbe previsto un regime specifico per tale tipologia di piattaforme proprio perché gli obblighi generali previsti dal regolamento 2022/2065 non sarebbero sufficienti per scongiurare i rischi sistemici per la società posti da dette piattaforme, come attesterebbe un certo numero di esempi recenti. Orbene, sarebbe urgente garantire l’applicazione di detto regime specifico per fronteggiare tali rischi come dimostrerebbe, in particolare, l’articolo 93, paragrafo 2, di detto regolamento. Valutazione 143 Risulta che, nella maggior parte dei procedimenti sommari, sia la concessione sia il diniego della sospensione dell’esecuzione di un atto possono produrre, in una certa misura, taluni effetti definitivi, e spetta al giudice dei procedimenti sommari, investito di una domanda di sospensione, porre a confronto i rischi collegati a ciascuna delle possibili soluzioni. In concreto, ciò ha per conseguenza, in particolare, l’esame del punto se l’interesse del ricorrente che chiede i provvedimenti provvisori a ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato prevalga o meno sull’interesse rappresentato dall’immediata applicazione di quest’ultimo. In occasione di detto esame va accertato se l’eventuale annullamento di tale atto consentirebbe di ribaltare la situazione verificatasi in caso di sua esecuzione immediata e, in senso contrario, in che misura la sospensione dell’esecuzione sia tale da ostacolare la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal succitato atto nel caso in cui il ricorso di merito sia respinto [ordinanza del vicepresidente della Corte del 24 maggio 2022, Puigdemont i Casamajó e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑629/21 P(R) , EU:C:2022:413 , punto 248 e giurisprudenza ivi citata]. 144 Per quanto attiene, in primo luogo, all’interesse connesso alla concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, va sottolineato che un’eventuale decisione di annullamento della decisione controversa non sarebbe privata dei suoi effetti nell’eventualità che la domanda di provvedimenti provvisori fosse respinta e [OSCURATO:PERSONA] fosse pertanto tenuta a rendere immediatamente accessibile al pubblico il registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065. 145 È certo vero che le informazioni pubblicate all’interno di detto registro in attesa di una decisione di annullamento della decisione controversa sarebbero, in pratica, private definitivamente del loro carattere riservato poiché non potrebbero più essere sottratte alla conoscenza dei terzi. 146 Tuttavia, dall’articolo 39, paragrafo 1, di detto regolamento risulta che il registro di cui trattasi deve essere aggiornato costantemente dovendo contenere le informazioni di cui all’articolo 39, paragrafo 2, di detto regolamento per l’intero periodo durante il quale il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata presenta una pubblicità e fino a un anno dopo la data dell’ultima presentazione dell’annuncio pubblicitario sulle sue interfacce online. 147 Ne consegue che, in caso di annullamento della decisione controversa, [OSCURATO:PERSONA] non sarà più obbligata a compilare il registro previsto da detto articolo 39. Pertanto, essa non sarà più tenuta a conservare online informazioni relative alle pubblicità presentate su [OSCURATO:PERSONA], né a divulgare informazioni relative agli sviluppi delle sue campagne pubblicitarie o a nuove campagne pubblicitarie. Detto annullamento sarebbe pertanto idoneo a garantire agli inserzionisti il ripristino di un ambiente commerciale più interessante e a consentire ad [OSCURATO:PERSONA] di sviluppare nuove strategie nella conduzione della sua attività pubblicitaria senza che i suoi concorrenti possano venirne a conoscenza attraverso detto registro. 148 Pertanto, l’annullamento della decisione controversa manterrebbe per [OSCURATO:PERSONA] un certo interesse e una reale efficacia, anche in caso di mancata concessione dei provvedimenti provvisori. Tale situazione differenzia la presente causa da quelle in cui la Corte si è basata in maniera dirimente, nella sua valutazione del bilanciamento degli interessi in gioco, sul fatto che la divulgazione di informazioni contenute in una decisione o in una relazione priverebbe definitivamente di ogni efficacia un eventuale annullamento della decisione che ha ordinato la divulgazione di dette informazioni [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑162/15 P‑R , EU:C:2016:142 , punto 105 , e ordinanza del presidente della Corte del 1o marzo 2017, EMA/PTC [OSCURATO:PERSONA], C‑513/16 P(R) , EU:C:2017:148 , punto 136 ]. 149 Ciò detto, in linea con quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] e come emerge dai punti da [126] a [137] della presente ordinanza, in caso di mancata concessione di provvedimenti provvisori, è probabile che essa subirà un danno grave e irreparabile prima dell’eventuale pronuncia di una decisione di annullamento della decisione controversa. 150 Tuttavia, questa circostanza non può essere considerata, da sola, come dirimente, poiché l’oggetto stesso del bilanciamento degli interessi in gioco è valutare se, malgrado il danno arrecato agli interessi del richiedente che rischia di subire un danno grave e irreparabile, la presa in considerazione degli interessi legati all’esecuzione immediata della decisione contestata possa giustificare il rifiuto di accordare i provvedimenti provvisori richiesti [v., in tal senso, ordinanza del 12 luglio 1996, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑180/96 R , EU:C:1996:308 , punti da 90 a 92 ; ordinanza del presidente della Corte dell’11 aprile 2001, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑471/00 P(R) , EU:C:2001:218 , punto 120 , e ordinanza del vicepresidente della Corte dell’8 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA]/ANKO, C‑78/14 P‑R , EU:C:2014:239 , punto 40 ]. 151 Ai fini di tale valutazione, occorre osservare che, se dall’esame della condizione relativa all’urgenza emerge che [OSCURATO:PERSONA] può effettivamente subire, in caso di mancata concessione di provvedimenti provvisori, un danno grave e irreparabile di natura economica, dagli elementi da essa dedotti non risulta che l’applicazione ad [OSCURATO:PERSONA] dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065, in attesa della decisione del giudice di merito, comprometterebbe l’esistenza o lo sviluppo a lungo termine di [OSCURATO:PERSONA]. 152 Anzitutto, non è dedotto, né tanto meno dimostrato, che, in caso di mancata concessione dei provvedimenti provvisori, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe esposta a un rischio di cessazione delle sue attività. 153 [OSCURATO:PERSONA], dai punti da 121 a [125] della presente ordinanza emerge che [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l’esistenza di un rischio di una perdita significativa e duratura di quote di mercato in caso di applicazione dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065 ad [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il giorno dell’esame della sua domanda di provvedimenti provvisori e quello della decisione nel merito. 154 Infine, dalla domanda di provvedimenti provvisori emerge che i ricavi di [OSCURATO:PERSONA] provenienti dalle sue attività pubblicitarie rappresentano soltanto il 7% dei suoi ricavi complessivi. Pertanto, la limitazione del potenziale sviluppo di strategie pubblicitarie che potrebbe conseguire all’applicazione dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065 inciderebbe direttamente solo su una parte limitata delle attività di [OSCURATO:PERSONA], non essendo dimostrato che gli effetti indiretti di una siffatta limitazione sulle altre attività di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero significativi. 155 Per quanto attiene, in secondo luogo, all’interesse connesso all’applicazione immediata della decisione controversa, va sottolineato che il regolamento 2022/2065 costituisce un elemento centrale della politica sviluppata dal legislatore dell’Unione nel settore digitale. Nell’ambito di detta politica, questo regolamento persegue obiettivi di grande importanza poiché mira, come risulta dal suo considerando 155, a contribuire al buon funzionamento del mercato interno e a garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile nel quale i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano debitamente tutelati. 156 È certo vero che la [OSCURATO:PERSONA] non ha né dedotto, né, a fortiori , dimostrato che la concessione di provvedimenti provvisori aventi l’effetto di escludere l’applicazione ad [OSCURATO:PERSONA] dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065 sino alla pronuncia nel merito del ricorso potrebbe ostacolare definitivamente la realizzazione di tali obiettivi. 157 Occorre, tuttavia, osservare che la mancata applicazione di taluni obblighi previsti da detto regolamento porterà a differire, potenzialmente per svariati anni, la piena realizzazione di tali obiettivi. Questa mancata applicazione comporterà quindi il rischio di lasciar potenzialmente persistere o consentire lo sviluppo di un ambiente online che minaccia i diritti fondamentali sanciti dalla Carta. 158 Tale constatazione non può essere messa in discussione dall’argomento dedotto da [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’applicazione ad [OSCURATO:PERSONA] degli obblighi previsti da detto regolamento a carico di tutti i servizi intermediari consentirebbe di fugare un siffatto rischio. 159 Infatti, dai considerando 75 e 76 del regolamento 2022/2065 si evince che il legislatore dell’Unione ha ritenuto, al termine di una valutazione che non compete al giudice dei procedimenti sommari mettere in discussione, che le piattaforme online di dimensioni molto grandi svolgano un ruolo importante nell’ambiente digitale e possano comportare rischi per la società diversi in termini di portata ed effetti rispetto a quelli presentati dalle piattaforme più piccole. 160 In particolare, dal considerando 95 di detto regolamento si evince che il legislatore dell’Unione ha considerato che i sistemi pubblicitari utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi pongono rischi particolari e richiedono ulteriore vigilanza pubblica e regolamentare. 161 Pertanto, non si può ritenere, salvo eccedere il compito del giudice dei procedimenti sommari discostandosi dalle valutazioni compiute dal legislatore dell’Unione, la cui erroneità non è stata dimostrata, che l’applicazione ad [OSCURATO:PERSONA] dei soli obblighi imposti dal regolamento 2022/2065 a tutti i servizi intermediari possa supplire in maniera soddisfacente alla mancata applicazione a detta piattaforma degli obblighi derivanti dall’articolo 39 del regolamento stesso. 162 Orbene, il legislatore dell’Unione ha attribuito un’importanza particolare all’applicazione quanto più possibile rapida di detto regolamento alle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Dall’articolo 92 e dall’articolo 93, paragrafo 2, del citato regolamento risulta così che, benché quest’ultimo sia applicabile soltanto a partire dal 17 febbraio 2024, esso può essere applicato anticipatamente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi. 163 Occorre osservare ancora che, contrariamente a quanto sostiene [OSCURATO:PERSONA], la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti non comporterà unicamente il mantenimento dello status quo . Infatti, la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa non inciderebbe né sull’applicazione degli obblighi generali previsti dal regolamento 2022/2065 a tutti i servizi intermediari, né sull’applicazione degli obblighi specifici per le piattaforme online di dimensioni molto grandi alle piattaforme diverse da [OSCURATO:PERSONA] che sono state designate dalla [OSCURATO:PERSONA] come tali in forza dell’articolo 33, paragrafo 4, di detto regolamento. Ne consegue che una tale sospensione dell’esecuzione potrebbe modificare la situazione della concorrenza nel settore digitale in modo non previsto dal legislatore dell’Unione, assoggettando [OSCURATO:PERSONA] a un regime diverso da quello applicabile agli altri attori di detto settore che presentano, tenuto conto dei criteri definiti dal legislatore stesso, caratteristiche comparabili a tale società. 164 Alla luce dell’insieme di questi elementi, occorre considerare che gli interessi tutelati dal legislatore dell’Unione prevalgono, nel caso di specie, sugli interessi materiali di [OSCURATO:PERSONA], cosicché il bilanciamento degli interessi depone a favore del rigetto della domanda di provvedimenti provvisori. 165 La domanda di provvedimenti provvisori è pertanto respinta nei limiti in cui è volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, laddove essa impone ad [OSCURATO:PERSONA] di compilare e di rendere accessibile al pubblico il registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065. Sulla domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] in subordine [OSCURATO:PERSONA] 166 In caso di accoglimento dell’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di concederle un termine di 28 giorni a decorrere dalla data della sentenza che conclude il procedimento di impugnazione per conformarsi all’obbligo di compilare e rendere accessibile al pubblico il registro previsto dall’articolo 39 del regolamento 2022/2065. Essa sostiene che tale termine è necessario, dal punto di vista tecnico, per conformarsi a detto obbligo. Valutazione 167 Anzitutto, non si può ritenere che la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] in subordine possa essere presentata ai sensi dell’articolo 174 del regolamento di procedura della Corte, posto che detta disposizione prevede che le conclusioni della comparsa di risposta tendono all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, dell’impugnazione. 168 [OSCURATO:PERSONA], posto che dall’articolo 170, paragrafo 1, di detto regolamento di procedura risulta che il ricorrente nel procedimento d’impugnazione non può integrare le conclusioni presentate in primo grado, in mancanza di una disposizione specifica a tal fine una siffatta prerogativa non può essere riconosciuta nemmeno al convenuto in sede di impugnazione. 169 Orbene, con le sue conclusioni di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] non aveva in alcun modo chiesto al Tribunale la concessione di un termine in caso di rigetto della sua domanda di provvedimenti provvisori. 170 Pertanto, anche ammettendo che la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] in subordine debba essere intesa come presentata al fine di integrare le conclusioni presentate in primo grado, essa dovrebbe essere respinta poiché costituisce una nuova conclusione [v., per analogia, ordinanza del vicepresidente della Corte del 20 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑739/22 P(R) , EU:C:2023:228 , punto 20 ]. 171 Infine, detta nuova conclusione non può neppure essere considerata come integrante una domanda di provvedimenti provvisori proposta ai sensi dell’articolo 160 del regolamento di procedura della Corte, poiché il paragrafo 4 di detto articolo subordina la ricevibilità di una siffatta domanda alla sua presentazione con separata istanza [v., per analogia, ordinanza del vicepresidente della Corte del 20 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑739/22 P(R) , EU:C:2023:228 , punto 21 ]. 172 Ne consegue che la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] in subordine deve essere respinta in quanto irricevibile. Sulle spese 173 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. 174 Per quanto concerne le spese relative all’impugnazione, occorre ricordare, da un lato, che, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Posto che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese afferenti al procedimento di impugnazione e quest’ultima è rimasta soccombente, [OSCURATO:PERSONA] dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese del procedimento di impugnazione, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di detto procedimento. 175 Dall’altro, in applicazione dell’articolo 140, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio sopporteranno le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione. 176 Per quanto attiene alle spese relative al procedimento sommario di primo grado, occorre, conformemente all’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, riservare la decisione sulle spese della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede: 1) Il punto 1 del dispositivo dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 27 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑367/23 R , EU:T:2023:589 ), è annullato. 2) L’impugnazione è respinta quanto al resto. 3) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta nella parte in cui è volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2023) 2746 final della [OSCURATO:PERSONA], del 25 aprile 2023, che designa [OSCURATO:PERSONA] come piattaforma online di dimensioni molto grandi conformemente all’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), laddove detta decisione impone ad [OSCURATO:PERSONA] di compilare e rendere accessibile al pubblico il registro previsto dall’articolo 39 di detto regolamento. 4) La domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere, in caso di accoglimento dell’impugnazione, la concessione di un termine di 28 giorni per ottemperare all’obbligo di compilare un registro delle pubblicità è respinta. 5) [OSCURATO:PERSONA] sopporta, oltre alle proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione, le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea in relazione a detto procedimento. 6) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopportano le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione. 7) Le spese afferenti al procedimento sommario di primo grado sono riservate. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.