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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31092/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36323-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2012/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La soc. [OSCURATO:PERSONA] spa impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Catania il provvedimento di diniego dall'Amministrazione sull'istanza di restituzione degli oneri (pari ad € 21.000,00) sostenuti per le fideiussioni prestate ex art 38 bis comma 10 dPR 633/1972 al fine di ottenere il rimborso dei crediti IVA relativi al I, II e III trimestre del 2011.

2. La CTP rigettava il ricorso

3. Sull'impugnazione del contribuente la Commissione tributaria Regionale della Lombardia, rigettava l'appello rilevando che l'art. 8 comma 4 della

I. 212/2000 trova esclusiva applicazione per la fattispecie, espressamente contemplata nella norma, nella quale la prestazione della fideiussione è richiesta dalla legge in conseguenza di un atto impositivo dell'Amministrazione dapprima sub iudice e successivamente rivelatosi illegittimo mentre il caso in esame riguarda la diversa ipotesi di garanzia personale prevista per ottenere l'anticipazione dell'incasso dell'IVA in eccedenza, in luogo del riporto a nuovo del credito Iva 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi.

L'Agenzia delle Entrate si Ric. 2019 ti. 36323 sez.

MT - ud. 23-06-2021 -2- è costituita al solo scopo di partecipare all'udienza di discussione. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione degli artt. 2909 cc, 324 cpc e 49 d.lvo nr 546/1992 in relazione all'art. 360 comma 10 nr. 3 cpc; si eccepisce la nullità della sentenza essendosi sulla stessa materia per cui si controverte (impugnazione di istanze di restituzione per spese di fideiussioni riferite ad rimborso Iva per diverse annualità) e tra le stesse parti formato il giudicato con la sentenza nr. 834/2019 pronunciata dalla CTR in data 25/2/2019 e divenuta definitiva in data 25/9/2019 che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla restituzione degli oneri fideiussori pagati dalla società con riferimento ai rimborsi infrannuali dei crediti IVA per gli anni 2008, 2009 e 2010 . 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell'art. 8, comma 4,

I. nr 212/2000, nonchè degli artt. 30, 38 bis dPR nr. 633/72 ( nella versione vigente ratione temporis) e dell'art.183 della direttiva Iva così come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, in particolare con la sentenza 12/5/2011, causa C-107 ( [OSCURATO:PERSONA] 3AD); si censura l'interpretazione della norma sullo Statuto del Contribuente fornita dalla CTR contrario al principio di matrice comunitaria secondo il quale l'operazione di rimborso IVA non è soggetta ad alcun onere finanziario del soggetto passivo Iva.

Ric. 2019 n. 36323 sez.

MT - ud. 23-06-2021 -3- 2.1 II primo motivo è fondato. 2.2 E' stata prodotta copia autentica della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia nr 834/2019 del 25 febbraio 2019 recante l'attestazione della Cancelleria del passaggio in giudicato, per mancato ricorso per Cassazione, in data 25 settembre 2019 e, quindi, successivamente al deposito dell'impugnata sentenza 2.1 In materia di giudicato esterno con riferimento a diversi periodi di imposta rileva il fondamentale arresto delle sezioni unite della Cassazione che ha enunciato il seguente principio di diritto << Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.

Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese Ric. 2019 n. 36323 sez.

MT - ud. 23-06-2021 -4- deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.

In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta.» ( cfr. Cass.

S.U. 13916/2006).

Tale orientamento è stato confermato da altre pronunce successive ( cfr Cass. 1300/2018). 2.2 Nella fattispecie sono presenti tutte le condizioni per riconoscere l'efficacia esterna ed espansiva del giudicato formatosi nel diverso procedimento definito con la sentenza nr 834/2019 del 25/2/2019: coincidenza di parti processuali; identità di causa petendi e petitum, identità di circostanze fattuali e delle questioni di diritto controverse. 3 E' fondato anche il secondo motivo.

Ric. 2019 n. 36323 sez.

MT - ud. 23-06-2021 -5- 3.1 Secondo il consolidato orientamento della Corte di giustizia, gli Stati membri indubbiamente dispongono di una certa libertà quanto alla determinazione delle modalità di rimborso dell'eccedenza di iva, purchè, però, il sistema di rimborso adottato non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C- 387/16, punto 24; 6 luglio 2017, causa C-254/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 20; 12 maggio 2011, causa C- 107/10, [OSCURATO:PERSONA] 3, punto 33). 3.2 Al diritto unionale si è uniformata anche questa Corte riconoscendo portata generale al diritto al rimborso dei costi per le polizze.-fideiussorie indipendentemente dalla fisionomia della controversia tributaria "(sia che la stessa debba individuarsi con riferimento al credito d'imposta vantato dal contribuente, sia che debba invece individuarsi, come nella specie, con riferimento alla imposta o maggiore imposta pretesa dall'Amministrazione finanziaria in seguito all'avvenuto rimborso del credito IVA)" in quanto una diversa opzione frustrerebbe l'esigenza presidiata dalla disposizione di preservare l'integrità patrimoniale dei contribuenti, a fronte di una pretesa impositiva infondata o di una legittima pretesa al rimborso di somme dovute, e, per conseguenza, rischierebbe di entrare in frizione col diritto unionale.( cfr. Cass. 19751/2013, 16409/2015 e, più recentemente, 5508/2020). 4 II ricorso va, quindi, accolto e l'impugnata sentenza va cassata, la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso 5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle relative ai giudizi di merito vanno compensate tra le parti.

Ric. 2019 n. 36323 sez.

MT - ud. 23-06-2021 -6- P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso proposto dalla ricorrente.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in C 2.300,00 per compensi oltre 200,00 per spese, rimborso forfettario ed oneri accessori.

Compensa le spese relative ai giudizi della fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36323-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2012/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La soc. [OSCURATO:PERSONA] spa impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Catania il provvedimento di diniego dall'Amministrazione sull'istanza di restituzione degli oneri (pari ad € 21.000,00) sostenuti per le fideiussioni prestate ex art 38 bis comma 10 dPR 633/1972 al fine di ottenere il rimborso dei crediti IVA relativi al I, II e III trimestre del 2011. 2. La CTP rigettava il ricorso 3. Sull'impugnazione del contribuente la Commissione tributaria Regionale della Lombardia, rigettava l'appello rilevando che l'art. 8 comma 4 della I. 212/2000 trova esclusiva applicazione per la fattispecie, espressamente contemplata nella norma, nella quale la prestazione della fideiussione è richiesta dalla legge in conseguenza di un atto impositivo dell'Amministrazione dapprima sub iudice e successivamente rivelatosi illegittimo mentre il caso in esame riguarda la diversa ipotesi di garanzia personale prevista per ottenere l'anticipazione dell'incasso dell'IVA in eccedenza, in luogo del riporto a nuovo del credito Iva 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi. L'Agenzia delle Entrate si Ric. 2019 ti. 36323 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- è costituita al solo scopo di partecipare all'udienza di discussione. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione degli artt. 2909 cc, 324 cpc e 49 d.lvo nr 546/1992 in relazione all'art. 360 comma 10 nr. 3 cpc; si eccepisce la nullità della sentenza essendosi sulla stessa materia per cui si controverte (impugnazione di istanze di restituzione per spese di fideiussioni riferite ad rimborso Iva per diverse annualità) e tra le stesse parti formato il giudicato con la sentenza nr. 834/2019 pronunciata dalla CTR in data 25/2/2019 e divenuta definitiva in data 25/9/2019 che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla restituzione degli oneri fideiussori pagati dalla società con riferimento ai rimborsi infrannuali dei crediti IVA per gli anni 2008, 2009 e 2010 . 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell'art. 8, comma 4, I. nr 212/2000, nonchè degli artt. 30, 38 bis dPR nr. 633/72 ( nella versione vigente ratione temporis) e dell'art.183 della direttiva Iva così come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, in particolare con la sentenza 12/5/2011, causa C-107 ( [OSCURATO:PERSONA] 3AD); si censura l'interpretazione della norma sullo Statuto del Contribuente fornita dalla CTR contrario al principio di matrice comunitaria secondo il quale l'operazione di rimborso IVA non è soggetta ad alcun onere finanziario del soggetto passivo Iva. Ric. 2019 n. 36323 sez. MT - ud. 23-06-2021 -3- 2.1 II primo motivo è fondato. 2.2 E' stata prodotta copia autentica della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia nr 834/2019 del 25 febbraio 2019 recante l'attestazione della Cancelleria del passaggio in giudicato, per mancato ricorso per Cassazione, in data 25 settembre 2019 e, quindi, successivamente al deposito dell'impugnata sentenza 2.1 In materia di giudicato esterno con riferimento a diversi periodi di imposta rileva il fondamentale arresto delle sezioni unite della Cassazione che ha enunciato il seguente principio di diritto << Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese Ric. 2019 n. 36323 sez. MT - ud. 23-06-2021 -4- deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta.» ( cfr. Cass. S.U. 13916/2006). Tale orientamento è stato confermato da altre pronunce successive ( cfr Cass. 1300/2018). 2.2 Nella fattispecie sono presenti tutte le condizioni per riconoscere l'efficacia esterna ed espansiva del giudicato formatosi nel diverso procedimento definito con la sentenza nr 834/2019 del 25/2/2019: coincidenza di parti processuali; identità di causa petendi e petitum, identità di circostanze fattuali e delle questioni di diritto controverse. 3 E' fondato anche il secondo motivo. Ric. 2019 n. 36323 sez. MT - ud. 23-06-2021 -5- 3.1 Secondo il consolidato orientamento della Corte di giustizia, gli Stati membri indubbiamente dispongono di una certa libertà quanto alla determinazione delle modalità di rimborso dell'eccedenza di iva, purchè, però, il sistema di rimborso adottato non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C- 387/16, punto 24; 6 luglio 2017, causa C-254/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 20; 12 maggio 2011, causa C- 107/10, [OSCURATO:PERSONA] 3, punto 33). 3.2 Al diritto unionale si è uniformata anche questa Corte riconoscendo portata generale al diritto al rimborso dei costi per le polizze.-fideiussorie indipendentemente dalla fisionomia della controversia tributaria "(sia che la stessa debba individuarsi con riferimento al credito d'imposta vantato dal contribuente, sia che debba invece individuarsi, come nella specie, con riferimento alla imposta o maggiore imposta pretesa dall'Amministrazione finanziaria in seguito all'avvenuto rimborso del credito IVA)" in quanto una diversa opzione frustrerebbe l'esigenza presidiata dalla disposizione di preservare l'integrità patrimoniale dei contribuenti, a fronte di una pretesa impositiva infondata o di una legittima pretesa al rimborso di somme dovute, e, per conseguenza, rischierebbe di entrare in frizione col diritto unionale.( cfr. Cass. 19751/2013, 16409/2015 e, più recentemente, 5508/2020). 4 II ricorso va, quindi, accolto e l'impugnata sentenza va cassata, la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso 5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle relative ai giudizi di merito vanno compensate tra le parti. Ric. 2019 n. 36323 sez. MT - ud. 23-06-2021 -6- P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso proposto dalla ricorrente. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in C 2.300,00 per compensi oltre 200,00 per spese, rimborso forfettario ed oneri accessori. Compensa le spese relative ai giudizi della fa
Sentenza Cassazione n. 31092/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris