CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11952/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in Teverina di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale in margine al ricorso. - ricorrente - contro Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Panama, n. 86, presso lo studio, giusta procura speciale in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 553/02/2016 della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, depositata il 14/11/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in Teverina di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. propone ricorso, affidato a tre motivi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] dell'Umbria aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 338/2/2014, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Terni, di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di pagamento emesso dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto i contributi consortili per gli anni 2010 e 2011. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE1. Col primo motivo denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, quarto comma, 7, quarto comma, 10, 11 e seg. del r. d. 13 febbraio 1933, n. 215, degli artt. 860 e 2967 cod. civ., degli artt. 7, 9, 10 19 e 20 della I. regionale 2004, n. 30, in relazione agli artt. 3, 23, 44 e 117 della Costituzione. La ricorrente deduce la superficialità dello scrutinio della Commissione tributaria regionale, disvelata da considerazioni non pertinenti rispetto all'oggetto del contendere e verosimilmente concernenti altri gravami in materia di contributi consortili. Insiste nel proporre l'adozione di una interpretazione costituzionalmente orientata del novellato art. 20 della legge regionale cit. che accrediti la conclusione che l'imposizione dei contributi trovi sempre il proprio presupposto nel concreto beneficio fondiario arrecato al fondo gravato, altrimenti, si concretizzerebbe, in violazione dell'art. 117 della Costituzione, la illegittima istituzione di un nuovo tributo. Evidenzia, altresì, che la presunzione semplice del beneficio fondiario per i terreni inclusi nel perimetro di contribuenza opera a condizione che « sia dimostrata l'individuazione di una o più aree interne al comprensorio [..] in relazione a una o più opere determinate », ferma la distinzione « ontologica » tra il perimetro di contribuenza e il perimetro del comprensorio, e che nella specie difetta « ogni pur minima individuazione e indicazione [..] delle opere [consortili] in relazione a uno o più immobili determinati »; né la mera inclusione dei fondi « all'interno del territorio sottoposto a contribuzione » legittima la imposizione in quanto detto territorio corrisponde « tout court al comprensorio » atteso che il perimetro di contribuenza è costituito « da una area più piccola », inclusa nel comprensorio e individuata « in relazione al beneficio concreto derivante da una o più opere di bonifica specificamente indicate ». Lamenta la ricorrente che la Commissione tributaria regionale, ammettendo la « sovrapponibilità del comprensorio al bacino di contribuenza, ha fatto mal governo del principio di distribuzione dell'onere della prova, addossando al contribuente la dimostrazione impossibile del mancato compimento di « attività del tutto indeterminate nel tempo e nello spazio » e che altrettanto erroneamente il giudice a quo ha disconosciuto che la contribuente aveva puntualmente contestato col libello introduttivo la legittimità del piano di classifica e, inoltre, ha reputato legittima l'imposizione non ostante fosse « sganciata dal beneficio » fondiario, nonostante la illegittimità « del criterio impositivo » improntato a « indici meramente teorici [..] in funzione della altimetria dei fondi e della loro rendita catastale », in difetto di « opere concretamente influenti », di ogni beneficio fondiario e « di ogni inerenza » rispetto alla imposizione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in conclusione, neppure ha valutato la mancanza del piano di bonifica, eccepita alla udienza di trattazione del 24 ottobre 2016, incorrendo nella violazione delle richiamate disposizioni di legge, le quali prescrivono la « stretta correlazione e proporzione tra l'attività e/o le opere eseguite dai consorzi [..] e il vantaggio fondiario [..] arrecato ai singoli immobili assoggettati a tributo », mentre « il concetto fondante » della imposizione, espresso dal piano di classifica, della esecuzione di opere idrauliche per tutto l'ambito del comprensorio, si connota di « falsità » in quanto è evidente che nella regione vi sono zone non soggette ad alcun rischio idrogeologico, laddove la contribuzione « viene imposta all'intero comprensorio a prescindere [..] da opere di bonifica, specificamente individuate [..] dalla correlazione con uno o più fondi » e, tampoco, dai benefici fondiari arrecati. 2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza, per apparenza della motivazione, omessa pronuncia e inosservanza degli artt. 112, 115 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciare sulla « dedotta illegittimità del criterio di assoggettamento a tributo >>1 essendosi limitata alla tautologica « riepilogazione delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza », trascurando di verificare « il nesso causale tra l'asserito beneficio fondiario e le opere o attività consortili », sicché la relativa questione « è rimasta invero completamente ignorata », laddove affatto generiche sono le considerazioni relative alle opere di manutenzione dei corsi di acqua, senza la individuazione del vantaggio in concreto arrecato ai fondi e senza la confutazione della eccezione della illegittimità del criterio di imposizione dei contributi « all'intero comprensorio consortile », atteso che, in base alle disposizioni del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, non ogni attività consortile legittima l'imposizione dei contributi e che la ratio della imposizione consiste nel vantaggio ricavato dai fondi gravati. Deduce, infine, che anche in ordine al giudicato esterno, la motivazione della impugnata sentenza risulta inesistente avendo, in proposito, la Commissione tributaria regionale formulato l'obiezione « sbrigativa e non circostanziata » che le sentenze favorevoli non sarebbero « basate su circostanze di fatto identiche ». 3. Con il terzo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2909 cod. civ. e all'art. 115 cod. proc. civ., considerato che la Commissione tributaria regionale è incorsa nella inosservanza del giudicato esterno, pacifico e incontestato, costituito dalla sentenza n. 99/05/2007 resa inter partes dalla stessa Commissione, la quale, in esito all'espletamento di consulenza tecnica di ufficio, aveva accertato la insussistenza dei benefici per i fondi litigiosi e dichiarato illegittima la imposizione dei contributi, seppure riferita ad annualità precedenti a quelle in questione, non avendo allegato l'Ente impositore, rispetto al ridetto giudicato, « alcun mutamento dello stato dei luoghi successivo alla suddetta pronuncia ». 4. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono infondate per le ragioni di seguito precisate. 5. Costituisce principio consolidato, dal quale non v'è ragione di consolidarsi, che «in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio» (cfr. Cass. n. 9511/2018, n. 24356/2018, n. 23220/2014). 6. Già le SS.UU. della Corte, infatti, hanno avuto modo di affermare che «quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio» (Cass. SS.UU. n. 11722/2010). 7. Il principio si pone nel solco tracciato dalla sentenza n. 26009/2008 delle SS.UU. della Corte secondo cui «in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo». 8. Come questa Corte (Cass. n. 17066/2010) ha altresì osservato, il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio - anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica - l'insussistenza del beneficio fondiario, sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio ha messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato con la conseguenza che, soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente, spetterà al giudice tributario di disapplicare, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo. 9. Come è stato ulteriormente precisato «in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente» (Cass.n. 20681/2014. n. 21176/2014 e nello stesso senso Cass. n. 6839/2020). 10. La impugnata decisione appare conforme con i principi esposti, poiché la Commissione tributaria regionale ha affermato, accertando le relative circostanze sulla scorta della documentazione versata in atti (analiticamente riportata nella sentenza), che non vi è alcun dubbio in merito all'inserimento del fondo della Azienda consorziata nel perimetro di contribuenza (coincidente con il perimetro di comprensorio) e nel piano di classifica, donde il presunto « beneficio derivante dalle opere di difesa idraulica o presidio idrogeologico per terreni, fabbricati che sono inseriti nel perimetro di contribuzione », ed ha quindi deciso la lite ponendo l'onere probatorio in questione a carico della contribuente, rilevando l'irrilevanza, ai fini qui considerati, delle contestazioni di parte basate « unicamente sulla distanza dell'immobile dal punto in cui sono state effettuate le opere e su aspetti di tipo geografico-orografico » nonché sulla possibilità che « le eccedenze della condotta fognaria comunale si riversino nei corsi d'acqua su cui il Consorzio ha eseguito e tiene in buono stato opere di presidio », data la specificità del vantaggio derivante dalla funzione di difesa idraulica.11. Va, altresì, evidenziato che la odierna ricorrente, per quanto motivatamente ritenuto dal giudice di appello, non risulta aver proposto una sufficientemente specifica impugnativa o contestazione dell'approvato piano di classifica (l'atto con cui, ai sensi dell'art.15 della I.r. n. 34 del 1994, vengono individuati gli immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere benefici dall'attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo i piani generali di bonifica ed i programmi pluriennali di cui all'art. 33), essendosi limitata ad affermare, in buona sostanza, che nessun vantaggio era di fatto derivato alla sua proprietà dall'esecuzione delle opere di bonifica (non già a causa della inesecuzione delle opere previste nel piano di bonifica o della loro mancata o inadeguata manutenzione) e ciò a fronte del dato pacifico costituito dall'inserimento del fondo della contribuente nel perimetro consortile, e della mancata contestazione da parte del piano di classifica (l'atto che, ai sensi del successivo art. 17, "individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l'indice di contribuenza di ciascun immobile") approvato dall'autorità regionale, gravando, quindi, sulla contribuente medesima l'onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante prova contraria, adempimento che non è stato invece assolto, donde il convincimento, raggiunto dal giudicante valutando il materiale istruttorio, del mancato superamento della presunzione. 12. Le doglianze della contribuente, a ben vedere, ancorché supportate da perizia di parte, muovono da una nozione di vantaggio fondiario non consentita dall'art. 20 I. r. n. 30 del 2004 (il quale precisa che il beneficio di bonifica tratto dall'immobile per interventi di bonifica sul territorio, può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili) e dalla giurisprudenza di questa Corte che ha posto in evidenza l'erroneità della critica basata sul riferimento al "beneficio generico", laddove, semmai, più correttamente si deve discutere di "beneficio generale", che in quanto tale non può definirsi "generico", bensì costituisce esso stesso un beneficio "specifico" derivante dall'opera consortile e da considerarsi oggettivamente, in termini di sicurezza del territorio, aspetto quest'ultimo che prescinde dalla prospettata necessità, ai fini impositivi, di indicare partitamente le opere di presidio e manutentive (Cass. n. 19414/2021 e n. 14714/2014, in motivazione, che risolve anche lo specifico problema della permanenza dell'obbligo contributivo consortile quand'anche la raccolta delle acque reflue e meteoriche avvenga per il tramite del servizio fognario comunale). 13. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile. 14. In entrambi i casi, e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (tra le altre, Cass. n. 16057/2018, n. 9097/2017, n. 22232/2016, n. 16599/2016; SS. UU. n. 8053/2014).15. Nel caso di specie, va certamente esclusa la configurabilità del suddetto vizio in quanto il giudice di appello ha compiutamente illustrato le ragioni in fatto ed in diritto per cui ha inteso confermare la decisione di primo grado e respingere i motivi di gravame. 16. L'Azienda consorziata denuncia, con l'ultimo motivo dì impugnazione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 115 c.p.c., per avere la CTR disatteso la eccepita rilevanza, sul piano decisorio, di pronunce - passate in giudicato - rese in fattispecie analoghe e, segnatamente, richiama la sentenza n. 99/05/2007, resa inter partes dalla stessa Commissione tributaria regionale, che seppure con riferimento ad annualità pregresse, ha accertato, sulla base della espletata consulenza tecnica d'ufficio, l'insussistenza del beneficio fondiario, ed evidenzia che neppure è stato allegato dall'Ente impositore alcun mutamento dello sato dei luoghi. 17. Il giudice di appello, sul punto, motiva la decisione osservando sinteticamente che si tratta di sentenze che "non risultano basate su circostanze di fatto identiche a quelle a cui si riferisce l'atto impositivo oggi impugnato". 18. La censura va disattesa perché l'eccezione di giudicato esterno, relativamente ad un accertamento che si è formato in un processo diverso, opera solo con riferimento ai fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile e tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass. n. 25516/2019). 19. In definitiva, ogni tributo periodico è costituito da elementi stabili e da elementi variabili, ma solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato può esprimere portata vincolante esterna (Cfr. Cass.n. 1300/2018; Cass. n. 18923/2011).20. Nel caso di specie, gli elementi posti a base dell'eccezione di giudicato non sono definibili nel senso suddetto in quanto la preclusione deriverebbe, in buona sostanza, da sentenze relative ad annualità diverse, fondate sulla valutazione delle prove offerte in quei giudizi circa le condizioni della zona ove è collocato il terreno e le opere di bonifica realizzate e manutenute dal Consorzio, valutazione che investe non un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e condizionante, comune ai vari periodi di imposta (come, ad esempio, la qualificazione giuridica di un rapporto), ma piuttosto le risultanze del materiale probatorio raccolto in un determinato giudizio, delle quali appare difficile sostenere l'immutabilità, dalla invocata decisione utilizzate per risolvere una situazione fattuale, in ragione delle allegazioni dell'Azienda consorziata, riferibile ad uno specifico periodo d'imposta (Cass. n. 22941/2013, n. 1837/2014). 21. La sentenza passata in giudicato, a ben vedere, viene invocata dalla ricorrente non per la sua valenza di regola di diritto cui conformarsi ma per dimostrare l'effettiva sussistenza di circostanze fattuali frutto di un precedente accertamento giudiziale ausiliato da un esperto, aspetto che appartiene allo stretto merito probatorio e che nulla toglie al fatto che il presupposto contributivo è costituito dalla sola inclusione del terreno nel perimetro di contribuenza, dovendosi da ciò ragionevolmente presumere l'utilità oggettivamente derivata all'immobile. 22. Spetta, infatti, al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e, segnatamente, l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere consortili, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r. d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e, come già detto, della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (tra le altre, Cass. 20359/2021, n. 23320/2014, n. 4761/2012). 23. In ogni caso, il giudicato tributario non può operare in relazione alla valutazione delle prove addotte in giudizi relativi a diverse annualità, non potendosi precludere ad ogni giudice tributario il potere di esaminare autonomamente e discrezionalmente le prove offerte nella specifica controversia sottoposta al suo esame. da quello a conclusione del quale è stata pronunciata la sentenza (Cass. n. 15159/2020). 24. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio che seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari