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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 31361/2022

Testo disponibile della fonte

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l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] i.

Coi la sentenza del 13 gennaio 2022 la Corte di appello di Roma, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA]-:iedozie I 8 aprile 2021 dal Tribunale di Roma alla pena di 10 mesi di arresto e C 5.000 di ammenda, per i reati ex art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, accertati n Roma il 6 febbraio 2017. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per avere effettuato, senza autorizzaz:one, l'attività di gestione e stoccaggio di ingenti quantità di rifiuti specia:i non pericolosi e per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi rinvenuti su due veicoli.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'irnoutato.

2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione degli artt. 358 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen. ed il vizio della motivazione.

Sostene il ricorrente di aver depositato presso l'ufficio della Procura della Repubblica di Roma la documentazione relativa all'avvenuta bonifica del sito; il Pubbl:co ministero, in applicazione dell'art. 358 cod. proc. pen., avrebbe dovuto produrre :n giudizio tali documenti, consentendo così al ricorrente di poter beneficiare della causa di non punibilità ex art. 257, comma 4, d.lgs. n. 152 del

2.1.2. La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., fondata sullo svolgimento dell'attività illecita da parte dell'imputato nel tempo., non sarebbe stata dimostrata: sarebbe stata accertata una sola condotta, commessa il 6 febbraio 2017.

Quanto alla natura abituale del reato contestato, le condotte sarebbero, isolatamente considerate, di lieve entità, e non sussisterebbe il danno ambientale, in base alla documentazione prodotta dalla difesa al Pubblico ministero.

2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione a:l'art. 133 cod. pen., e della motivazione: i giudici di merito non avrebbero valutato e condotta successiva al reato, relativa alle opere di bonifica realizzate, come da documentazione prodotta in sede di indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché la condizione di non pun,OHtà prevista dall'art. 257, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 non si applica aile contravvenzioni di cui all'art. 256 dello stesso decreto legislativo per cui è in-cervenuta ia condanna.

Come affermato da Sez. 3, n. 6027 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269236, l'art. 257, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che «l'osservanza dei progetti approvat ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non pun!Ci!ità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1» sicché i: chiaro dettato della norma esclude che tale condizione di non punibilità possa spolcarsi alle fattispecie dell'art. 256 in quanto ricadenti all'interno dello stesso decreto legislativo e sono al di fuori delle ipotesi punite dall'art. 257, comma 1, ci-1gs. n. 152 dei 2006.

Cfr. anche Sez. 3, n. 18502 del 16/03/2011, Spirineo, Rv. 250304 - 01, per cui è rnan!festamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 256, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui limita l'applicazione della «condizione di non punibilità» di cui all'art. 257, comma quarto, ai soli reati ambientali nei quali l'evento inquinamento concorre ad integrare la fattispecie, in quanto la scelta del legislatore di favorire la bonifica del sito secondo le indicazioni scaturenti dal progetto redatto ai sensi degli artt. 242 e segg. del d.lgs. n. 152 del 2006 risponde a canoni di logica e razionalità, giustificandosi con l'esigenza di garantire l'efficacia dell'intervento di ripristino nei più Gravi casi in cui si rende necessaria l'adozione di uno specifico piano di bonifica. (fattispec:e di condanna per il reato di abbandono e deposito incontrollato di rif!uti).

2. Sono manifestamente infondati anche gli altri motivi, relativi all'art. 131- bis cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio, in relazione all'art. 133 cod. pen., poiché si riferiscono all'omessa valutazione della condotta successiva al reato che non risLlta essere stata provata nei giudizi di merito.

2.1. Ed invero, con l'appello si prospettò che i documenti relativi alla bonifica del SJ310 furono prodotti al Tribunale; la Corte di appello ha rilevato che tali documenti non erano stati prodotti nel giudizio di merito.

Con il ricorso si è, invece, rappresentato che i documenti furono prodotti nel corso de.ie indagini preliminari ed al pubblico ministero: è, pertanto, del tutto corretta !a motivazione della Corte di appello poiché dallo stesso ricorso risulta che nel dibattimento di primo grado ed in appello non fu prodotta alcuna prova relativa alla condotta successiva al reato.

2.2. !_a documentazione relativa alla bonifica, irrilevante ai fini della condizione di punibilità ma valutabile astrattamente ex art. 131-bis e 133 cod. pan., è stata prodotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.I motivi sono inammissibili perché si fondano su una prova nuova prodotta per la prima volta in Corte di cassazione: secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti documenti che costituiscano una «prova nuova» e che comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609).

Per altro, i deposito di tali documenti al Pubblico ministero, quand'anche fosse rilevante; non risulta in alcun modo dimostrato.

2.3. infine, la Corte di appello ha correttamente motivato l'esclusione della appiidabi;ità dell'art. 131-bis cod. pen. poiché ha ritenuto non minima l'offesa al bene procetto per il quantitativo ingente di rifiuti speciali rinvenuti sul sito.

La motivazione sulla abitualità della condotta è priva di vizi logici perché fondata sulle condizioni del luogo che dimostrano che l'accumulo dei rifiuti non potesse essere avvenuto in un solo momento ma con una pluralità di condotte.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dicftara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] i. Coi la sentenza del 13 gennaio 2022 la Corte di appello di Roma, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA]-:iedozie I 8 aprile 2021 dal Tribunale di Roma alla pena di 10 mesi di arresto e C 5.000 di ammenda, per i reati ex art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, accertati n Roma il 6 febbraio 2017. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per avere effettuato, senza autorizzaz:one, l'attività di gestione e stoccaggio di ingenti quantità di rifiuti specia:i non pericolosi e per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi rinvenuti su due veicoli. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'irnoutato. 2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione degli artt. 358 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen. ed il vizio della motivazione. Sostene il ricorrente di aver depositato presso l'ufficio della Procura della Repubblica di Roma la documentazione relativa all'avvenuta bonifica del sito; il Pubbl:co ministero, in applicazione dell'art. 358 cod. proc. pen., avrebbe dovuto produrre :n giudizio tali documenti, consentendo così al ricorrente di poter beneficiare della causa di non punibilità ex art. 257, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2.1.2. La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., fondata sullo svolgimento dell'attività illecita da parte dell'imputato nel tempo., non sarebbe stata dimostrata: sarebbe stata accertata una sola condotta, commessa il 6 febbraio 2017. Quanto alla natura abituale del reato contestato, le condotte sarebbero, isolatamente considerate, di lieve entità, e non sussisterebbe il danno ambientale, in base alla documentazione prodotta dalla difesa al Pubblico ministero. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione a:l'art. 133 cod. pen., e della motivazione: i giudici di merito non avrebbero valutato e condotta successiva al reato, relativa alle opere di bonifica realizzate, come da documentazione prodotta in sede di indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché la condizione di non pun,OHtà prevista dall'art. 257, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 non si applica aile contravvenzioni di cui all'art. 256 dello stesso decreto legislativo per cui è in-cervenuta ia condanna. Come affermato da Sez. 3, n. 6027 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269236, l'art. 257, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che «l'osservanza dei progetti approvat ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non pun!Ci!ità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1» sicché i: chiaro dettato della norma esclude che tale condizione di non punibilità possa spolcarsi alle fattispecie dell'art. 256 in quanto ricadenti all'interno dello stesso decreto legislativo e sono al di fuori delle ipotesi punite dall'art. 257, comma 1, ci-1gs. n. 152 dei 2006. Cfr. anche Sez. 3, n. 18502 del 16/03/2011, Spirineo, Rv. 250304 - 01, per cui è rnan!festamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 256, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui limita l'applicazione della «condizione di non punibilità» di cui all'art. 257, comma quarto, ai soli reati ambientali nei quali l'evento inquinamento concorre ad integrare la fattispecie, in quanto la scelta del legislatore di favorire la bonifica del sito secondo le indicazioni scaturenti dal progetto redatto ai sensi degli artt. 242 e segg. del d.lgs. n. 152 del 2006 risponde a canoni di logica e razionalità, giustificandosi con l'esigenza di garantire l'efficacia dell'intervento di ripristino nei più Gravi casi in cui si rende necessaria l'adozione di uno specifico piano di bonifica. (fattispec:e di condanna per il reato di abbandono e deposito incontrollato di rif!uti). 2. Sono manifestamente infondati anche gli altri motivi, relativi all'art. 131- bis cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio, in relazione all'art. 133 cod. pen., poiché si riferiscono all'omessa valutazione della condotta successiva al reato che non risLlta essere stata provata nei giudizi di merito. 2.1. Ed invero, con l'appello si prospettò che i documenti relativi alla bonifica del SJ310 furono prodotti al Tribunale; la Corte di appello ha rilevato che tali documenti non erano stati prodotti nel giudizio di merito. Con il ricorso si è, invece, rappresentato che i documenti furono prodotti nel corso de.ie indagini preliminari ed al pubblico ministero: è, pertanto, del tutto corretta !a motivazione della Corte di appello poiché dallo stesso ricorso risulta che nel dibattimento di primo grado ed in appello non fu prodotta alcuna prova relativa alla condotta successiva al reato. 2.2. !_a documentazione relativa alla bonifica, irrilevante ai fini della condizione di punibilità ma valutabile astrattamente ex art. 131-bis e 133 cod. pan., è stata prodotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.I motivi sono inammissibili perché si fondano su una prova nuova prodotta per la prima volta in Corte di cassazione: secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti documenti che costituiscano una «prova nuova» e che comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609). Per altro, i deposito di tali documenti al Pubblico ministero, quand'anche fosse rilevante; non risulta in alcun modo dimostrato. 2.3. infine, la Corte di appello ha correttamente motivato l'esclusione della appiidabi;ità dell'art. 131-bis cod. pen. poiché ha ritenuto non minima l'offesa al bene procetto per il quantitativo ingente di rifiuti speciali rinvenuti sul sito. La motivazione sulla abitualità della condotta è priva di vizi logici perché fondata sulle condizioni del luogo che dimostrano che l'accumulo dei rifiuti non potesse essere avvenuto in un solo momento ma con una pluralità di condotte. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dicftara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
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