CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12400/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dagli [OSCURATO:PERSONA], FrancescoPistolesi e [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.– controricorrente incidentale –Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. delle MARCHE n. 986/2022depositata in data 24 agosto 2022.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22gennaio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito di una verifica fiscale avente ad oggetto leannualità d’imposta 2009, 2010 e 2011, l’Agenzia delle Entrate – DirezioneRegionale delle Marche notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. unNumero registro generale 2186/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 12400/2026Data pubblicazione 03/05/2026processo verbale di constatazione, recante, con specifico riferimento alperiodo d’imposta 2011, alcuni rilievi ai fini IRES, da cui derivava unpresunto maggior imponibile complessivo di euro 408.890. Nonostante lasocietà contribuente avesse presentato, in data 14.11.2014, una memoriadifensiva ai sensi dell’art. 12, settimo comma, della L. n. 212/2000, cuiaveva fatto seguito un ampio contraddittorio avviato a seguito dellanotifica di un invito a comparire, l’Ufficio, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificavaalla società contribuente l’avviso di accertamento n. TQA030100022,recante pretese ai fini IRES ed IVA (per euro 6.345,45) per l’annod’imposta 2011.2. Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponevaricorso dinanzi la C.t.p. di Ancona; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio,chiedendo la conferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Ancona, con sentenza n. 850/2017, accoglieva parzialmenteil ricorso della società contribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. delleMarche; la società contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo ilrigetto dell’appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale.5. La C.t.r. delle Marche, con sentenza n. 986/2022, depositata in data 24agosto 2022, accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio.6. Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito concontroricorso incidentale affidato ad un unico motivo.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuentelamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata,la C.t.r., nella parte in cui ha riconosciuto la deducibilità delle penaliNumero registro generale 2186/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 12400/2026Data pubblicazione 03/05/2026contrattuali contenute negli accordi sottoscritti tra Magazzini GabrielliS.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. limitatamente all’importo di euro 50.000,è incorsa nel vizio di ultrapetizione, travalicando i limiti delle domande edelle eccezioni dedotte dalle parti in giudizio ed emettendo unprovvedimento di contenuto radicalmente diverso rispetto a quantorichiesto da entrambe le parti, nonché basato su un (presunto) fattostorico diverso da quelli su cui si era fondato sin dall’inizio il recuperoimpositivo.1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 109, primo comma, D.P.R. n. 917/1986, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuentelamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata,la C.t.r. ha disatteso il principio generale secondo cui le componentinegative di reddito concorrono a determinare il reddito d’impresanell’esercizio di competenza; in particolare, tale principio, in assenza diuna specifica disposizione di segno contrario, non può che valere ancheper quelle voci di costo rappresentate dalle penali contrattuali.2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione ofalsa applicazione degli artt. 106 e 109, quinto comma, del D.P.R.22.12.1986 n. 917 e del principio d’inerenza immanente alla nozione direddito d’impresa, anche in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficiolamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata,la C.t.r. ha affermato che “in tema di imposte dei redditi, sono deducibilidal reddito d’impresa le penalità contrattuali per ritardata consegna allaclientela, stabilite in base all’art. 1382 c.c., in quanto, per la natura dipatto accessorio del contratto, inidoneo ad interrompere il nessosinallagmatico, non hanno finalità sanzionatorie o punitive ma, assolvendola funzione di rafforzare il vincolo negoziale e predeterminare la misura delrisarcimento in caso d’inadempimento, sono inerenti all’attività d’impresa”,Numero registro generale 2186/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 12400/2026Data pubblicazione 03/05/2026con la conseguenza che la prospettazione dell’Ufficio che ha domandato ildisconoscimento dei costi rappresentati da tali “penali” (perché noninerenti ex art. 106 TUIR) non può ritenersi corretta, essendo tali costi,viceversa, sempre inerenti alla determinazione del reddito d’impresa.2. Per ragioni di ordine logico-giuridico, è opportuno esaminareprioritariamente il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate.Esso, infatti, contesta la sussistenza stessa del diritto alla deduzione deicosti (l’an), mentre il ricorso principale della contribuente verte sullemodalità e sulla misura della deduzione parzialmente riconosciuta inappello (il quantum e il quomodo). L’eventuale accoglimento del ricorsoincidentale determinerebbe l’assorbimento di quello principale.2.1. L’Amministrazione finanziaria lamenta che la C.t.r., pur avendocorrettamente qualificato i costi come clausole penali, abbia errato nelritenerli automaticamente inerenti e quindi deducibili, omettendo divalutare il solido quadro indiziario fornito dall’Ufficio circa la manifestaantieconomicità dell’intera operazione, sintomatica proprio del difetto diinerenza.2. Il motivo di ricorso incidentale è fondato.2.1. Costituisce principio fondamentale e imprescindibile nelladeterminazione del reddito d’impresa quello dell’inerenza, che esprime lanecessità di una correlazione tra i costi sostenuti e l’attività d’impresa inconcreto esercitata (Corte cost. n. 262 del 9.12.2020). Si tratta di ungiudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di tipoutilitaristico o meramente quantitativo (Cass. n. 6426 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Lagiurisprudenza di questa Corte, tuttavia, è costante nell’affermare che ilsindacato dell’Amministrazione finanziaria non è precluso di fronte acomportamenti palesemente antieconomici, perché l’antieconomicità di uncosto, intesa come macroscopica e manifesta sproporzione tra la spesasostenuta e l’utilità che ne deriva, può fungere da valido elementosintomatico del difetto di inerenza (Cass. n. 33568 del 15.11.2022; Cass.Numero registro generale 2186/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 12400/2026Data pubblicazione 03/05/2026n. 35457 del 19.12.2023); un comportamento che sfugge ai normalicanoni di razionalità economica, in assenza di una plausibilegiustificazione, fonda il sospetto che dietro di esso si celi una finalitàestranea all’attività d’impresa. In tali circostanze, l’Amministrazione èlegittimata a contestare la deducibilità del costo sulla base di presunzionisemplici, purché gravi, precise e concordanti, spostando sul contribuentel’onere di fornire la prova contraria, ossia una giustificazione economicarazionale e credibile delle proprie scelte (Cass. n. 33568/2022 cit.; Cass.n. 35457/2023 cit.).2.2. Inoltre, le penalità contrattuali stabilite ai sensi dell’art. 1382 c.c.sono considerate deducibili (cfr. 27/09/2011, n. 19702); esse, infatti, nonhanno finalità sanzionatorie o punitive, ma assolvono alla funzione dirafforzare il vincolo negoziale e di predeterminare forfettariamente ilrisarcimento del danno. In quanto patto accessorio al contratto principale,la clausola penale è parte della dinamica del rapporto commerciale e ilrelativo onere è, di norma, inerente all’attività d’impresa.2.3. Nel caso di specie, la C.t.r. ha correttamente richiamato tale ultimoprincipio, affermando che le penalità contrattuali sono inerenti all’attivitàd’impresa, ma poi ha errato nel considerare tale principio come una regolaassoluta e dirimente, arrestando la propria analisi e concludendo che laprospettazione dell’Ufficio appellante che ha domandato il disconoscimentodei costi non poteva ritenersi corretta. Così facendo, il giudice d’appello haomesso completamente di valutare gli specifici e plurimi elementi indiziariaddotti dall’Ufficio, che miravano proprio a dimostrare come, nellafattispecie concreta, la pattuizione delle penali fosse solo un artificio privodi reale sostanza economica e funzionale a scopi extra-sociali, quali iltrasferimento del rischio d’impresa dall’affittante (Beta) all’affittuaria([OSCURATO:PERSONA]), in deroga alla prassi commerciale; l’unicità di taliclausole nei contratti con Beta, non riscontrate in alcun altro rapporto conparti terze indipendenti; l’accettazione di una penale per un’azienda (viaNumero registro generale 2186/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 12400/2026Data pubblicazione 03/05/2026Socrate) il cui contratto di locazione era notoriamente in scadenzaravvicinata; l’accettazione del raddoppio di un’altra penale (viale Bovio)quando i presupposti per l’applicazione della penale originaria si erano giàverificati; l’esistenza di un unico centro di interesse economico tra le parti,confermata dalla successiva fusione.A fronte di un simile quadro presuntivo, che dipingeva un’operazionemacroscopicamente irragionevole, la C.t.r. ha obliterato del tutto lavalutazione di tale importante compendio indiziario.3. L’accoglimento del ricorso incidentale, con il quale è stata negata inradice la deducibilità dei costi in esame per difetto di inerenza, comportal’assorbimento di entrambi i motivi del ricorso principale che attengonoalla misura e al criterio temporale di una deduzione, il cui presupposto(l’inerenza del costo) è stato escluso da questa Corte in accoglimento delgravame incidentale.4. In conclusione, il ricorso incidentale va accolto e quello principale vadichiarato assorbito, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio varinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto:«Sebbene le penali contrattuali, pattuite ai sensi dell’art. 1382 c.c., sianodi norma deducibili dal reddito d’impresa in quanto costo inerenteall’attività, tale principio non opera in modo assoluto. La deducibilità puòessere disconosciuta qualora l'Amministrazione finanziaria fornisca unsolido quadro probatorio, basato su presunzioni semplici, gravi, precise econcordanti, dal quale emerga la manifesta antieconomicità eirragionevolezza dell’operazione economica nel suo complesso. In talecircostanza, la macroscopica sproporzione o l’illogicità economica dellapattuizione funge da elemento sintomatico del difetto di inerenza delcosto, spostando sul contribuente l’onere di fornire una prova contrariaNumero registro generale 2186/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 12400/2026Data pubblicazione 03/05/2026idonea a dimostrare la razionalità economica e la coerenza delle propriescelte gestionali con l'attività d'impresa». P.Q.MLa Corte accoglie il motivo di ricorso incidentale e, assorbiti i due motivi diricorso principale, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizioinnanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche,affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esamenonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in data 22 gennaio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro