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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 19939/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14780-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente donniciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 4 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 183, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 846/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 846/2017 della Corte d'appello di L'Aquila, del 16 maggio 2017.

2. Resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato il 3 agosto 2006, [OSCURATO:PERSONA], comproprietario e possessore - mnsieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - del piano terra di un condominio sito in Pollutri tra la via Roma e la via A. Muzio, adì il Tribunale di Vasto per chiedere la riduzione in pristino delle opere realizzate da [OSCURATO:PERSONA], proprietario degli altri piani dell'edificio, il quale - a partire dalla fine del mese di agosto del 2005 - aveva intrapreso dei lavori di rifacimento del tetto, sul quale era stata altresì ricavata una terrazza destinata al suo uso esclusivo. [OSCURATO:PERSONA] affermò di aver subito lo spoglio dal possesso del tetto comune, nonché il patimento di danni, tra cui la perdita di veduta goduta da una terrazza in proprietà esclusiva collocata in altro fabbricato contiguo a quello oggetto del giudizio.

La domanda possessoria di [OSCURATO:PERSONA] venne rigettata dapprima in sede interdittale, con ordinanza del 21 maggio 2007 confermata in sede di reclamo, e poi, all'esito del giudizio di merito, nel quale si costituirono anche i comproprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Tribunale di Vasto del 3 maggio 2011.

Il Tribunale sostenne che [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato il proprio consenso all'esecuzione dei lavori da parte di [OSCURATO:PERSONA], sicché non sussisteva il Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 15-02-2022 -2- presupposto soggettivo dello spoglio consistente rell'animus spoliandi.

La Corte d'appello di L'Aquila ha accolto il gravame avanzato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermando che il Desiati non avesse assolto all'onere di provare il consenso dei possessori alla trasformazione di parte del tetto comune in terrazza di uso esclusivo.

La sentenza impugnata ha, in particolare, ritenuto che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]Agostino, madre dell'appellato Desiati, non trovassero riscontro in quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], direttore e progettista dei lavori, e in quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa che aveva realizzato i lavori, avendo tutti tali testi smentito di aver informato i Tinari della consistenza dei lavori sul tetto comune.

Secondo la Corte di L'Aquila, elementi in senso diverso neppure potevano ricavarsi dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Pollutri; anzi, in base a tale deposizione, era da ritenere che solo dal 20 settembre 2005, allorquando fu concesso al Tinari di prendere visone della pratica edilizia, questi aveva avuto effettiva contezza della consistenza dei lavori.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

Le parti hanno depositato memorie.

4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] allega la violazione e falsa applicazione degli articoli 1102, 1120 e 1168 c.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente sostiene che difetterebbe, nel caso di specie, il presupposto oggettivo dello spoglio, avendo egli realizzato opere legittime alla stregua degli articoli 1102 e 1120 c.c., e Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 15-02-2022 -3- lamenta che la Corte d'appello abbia omesso qualsivoglia indagine sul punto, dando per scontato l'avvenuto spoglio.

Si assume che vi fosse perciò il pieno diritto del Desiati di realizzare le opere contestate.

Viene narrato nella censura che il tetto, precedentemente all'intervento edilizio oggetto di lite, era "a spiovente", dal quale non si poteva perciò ricavare altra utilità se non quella di copertura, comunque salvaguardata anche all'esito delle modifiche eseguite.

Il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata alla prima censura, ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1127 e 1168 c.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente deduce che l'opera realizzata rientrerebbe comunque tra i poteri del proprietario dell'edificio dell'ultimo piano ai sensi dell'articolo 1127 c.c.; l'intervento realizzato, infatti, non si sarebbe limitato alla sostituzione parziale della copertura, ma sarebbe consistito anche nella creazione di vani abitabili nel sottotetto di proprietà Desiati.

Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 224, 251, 669 sex,es e 703 c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Viene censurata la sentenza d'appello nella parte in cui, ai fini di ravvisare Vanimus spoliandi, ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]Agostino, madre del ricorrente, per l'asserita mancanza di riscontri nelle dichiarazioni degli altri testimoni escussi.

Si sostiene che la Corte d'appello abbia valorizzato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Pollutri, in sede di informazioni sommarie nella fase interdittale all'udienza del 13 marzo 2007, aventi perciò solo Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 15-02-2022 -4- rilievo indiziario, e non invece quelle successivamente rese nella fase di merito all'udienza del 10 novembre 2009, quando il teste aveva narrato di aver messo il Tinari a conoscenza dei lavori inerenti specificamente al terrazzo, conoscenza acquisita ben prima, dunque, del 29 settembre 2005.

Altra deduzione circa la previa conoscenza dell'entità dei lavori viene tratta nella censura dalla lettera inviata da [OSCURATO:PERSONA] ai fratelli Tinari in data 3 settembre 2005, lettera recante la dichiarazione con cui il primo si accollava il costo integrale delle opere, cui la Corte d'appello ha invece attribuito "tenore confessorio" quanto alla contrarietà dei Tinari alle opere.

Si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA], sin dal ricorso introduttivo del giudizio, aveva espressamente ammesso di essere venuto a conoscenza della consistenza dell'intervento edilizio dopo aver chiesto informazioni al geometra [OSCURATO:PERSONA] ed all'architetto [OSCURATO:PERSONA] in un incontro avvenuto già a luglio 2005.

5. Le questioni di diritto sulle quali la Corte deve pronunciare in relazione al primo ed al secondo motivo di ricorso attengono ai seguenti punti:

5.1. se, con riguardo all'azione di reintegrazione nel compossesso di un tetto (parte comune di un edificio condominiale oggettivamente utile alle singole unità immobiliari, a cui è collegato materialmente e per destinazione funzionale), volta a denunciare la violazione dello stato di fatto e della destinazione della res perpetrata da uno dei condomini, consistente nella trasformazione del medesimo tetto in terrazza di uso esclusivo, sia opponibile l'eccezione "feci sed iure feci", finalizzata a dimostrare che l'attività materiale del condomino non sia in contrasto, agli effetti dell'art. 1102 c.c., con l'esercizio attuale o potenziale di analoga attività da parte di Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 15-02-2022 -5- altro partecipante, sul presupposto che l'intervento non abbia dato luogo ad una modifica significativa della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e ne abbia rispettato la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture (Cass. Sez. 2, 05/08/2005, n. 16496; Cass. Sez. 6 - 2, 05/04/2011, n. 7748; Cass. Sez. 2, 30/03/2016, n. 6154; Cass. Sez. 2, 03/08/2012, n. 14107; Cass. Sez. 2, 29/01/2021, n. 2126);

5.2. se, con riferimento alla medesima violazione del compossesso del tetto, parte condominiale oggettivamente comune, sia opponibile l'eccezione "feci sed ;Lire feci" finalizzata a dimostrare che l'attività materiale del condomino costituisca esercizio della facoltà di sopraelevare attribuita al proprietario dell'edificio dell'ultimo piano ai sensi dell'articolo 1127 c.c., ovvero se possa configurarsi sopraelevazione nei casi in cui il medesimo proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale intervenga con opere di trasformazione e di appropriazione delle parti comuni, senza peraltro occupare la colonna d'aria soprastante il fabbricato (Cass. Sez. 2, 07/02/2008, n. 2865; Cass. Sez. 2, 07/09/2009, n. 19281; Cass. Sez. 2, 15/06/2020, n. 11490).

6. La questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare in relazione al terzo motivo di ricorso attiene, poi, al seguente punto:

6.1. se, nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni rese da un informatore assunto nella fase sommaria, in difetto delle forme di cui agli artt. 244 e seguenti c.p.c., senza tener conto della successiva deposizione testimoniale prestata da quello sotto giuramento sulle medesime circostanze.

Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 15-02-2022 -6-

7. La particolare rilevanza delle indicate questioni di diritto rende perciò opportuna la trattazione in pubblica udienza, analogamente a quanto previsto dall'art. 380-bis, icomma 3, c.p.c.

P. Q. M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14780-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente donniciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 4 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 183, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 846/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 846/2017 della Corte d'appello di L'Aquila, del 16 maggio 2017. 2. Resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato il 3 agosto 2006, [OSCURATO:PERSONA], comproprietario e possessore - mnsieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - del piano terra di un condominio sito in Pollutri tra la via Roma e la via A. Muzio, adì il Tribunale di Vasto per chiedere la riduzione in pristino delle opere realizzate da [OSCURATO:PERSONA], proprietario degli altri piani dell'edificio, il quale - a partire dalla fine del mese di agosto del 2005 - aveva intrapreso dei lavori di rifacimento del tetto, sul quale era stata altresì ricavata una terrazza destinata al suo uso esclusivo. [OSCURATO:PERSONA] affermò di aver subito lo spoglio dal possesso del tetto comune, nonché il patimento di danni, tra cui la perdita di veduta goduta da una terrazza in proprietà esclusiva collocata in altro fabbricato contiguo a quello oggetto del giudizio. La domanda possessoria di [OSCURATO:PERSONA] venne rigettata dapprima in sede interdittale, con ordinanza del 21 maggio 2007 confermata in sede di reclamo, e poi, all'esito del giudizio di merito, nel quale si costituirono anche i comproprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Tribunale di Vasto del 3 maggio 2011. Il Tribunale sostenne che [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato il proprio consenso all'esecuzione dei lavori da parte di [OSCURATO:PERSONA], sicché non sussisteva il Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 15-02-2022 -2- presupposto soggettivo dello spoglio consistente rell'animus spoliandi. La Corte d'appello di L'Aquila ha accolto il gravame avanzato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermando che il Desiati non avesse assolto all'onere di provare il consenso dei possessori alla trasformazione di parte del tetto comune in terrazza di uso esclusivo. La sentenza impugnata ha, in particolare, ritenuto che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]Agostino, madre dell'appellato Desiati, non trovassero riscontro in quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], direttore e progettista dei lavori, e in quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa che aveva realizzato i lavori, avendo tutti tali testi smentito di aver informato i Tinari della consistenza dei lavori sul tetto comune. Secondo la Corte di L'Aquila, elementi in senso diverso neppure potevano ricavarsi dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Pollutri; anzi, in base a tale deposizione, era da ritenere che solo dal 20 settembre 2005, allorquando fu concesso al Tinari di prendere visone della pratica edilizia, questi aveva avuto effettiva contezza della consistenza dei lavori. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] allega la violazione e falsa applicazione degli articoli 1102, 1120 e 1168 c.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente sostiene che difetterebbe, nel caso di specie, il presupposto oggettivo dello spoglio, avendo egli realizzato opere legittime alla stregua degli articoli 1102 e 1120 c.c., e Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 15-02-2022 -3- lamenta che la Corte d'appello abbia omesso qualsivoglia indagine sul punto, dando per scontato l'avvenuto spoglio. Si assume che vi fosse perciò il pieno diritto del Desiati di realizzare le opere contestate. Viene narrato nella censura che il tetto, precedentemente all'intervento edilizio oggetto di lite, era "a spiovente", dal quale non si poteva perciò ricavare altra utilità se non quella di copertura, comunque salvaguardata anche all'esito delle modifiche eseguite. Il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata alla prima censura, ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1127 e 1168 c.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente deduce che l'opera realizzata rientrerebbe comunque tra i poteri del proprietario dell'edificio dell'ultimo piano ai sensi dell'articolo 1127 c.c.; l'intervento realizzato, infatti, non si sarebbe limitato alla sostituzione parziale della copertura, ma sarebbe consistito anche nella creazione di vani abitabili nel sottotetto di proprietà Desiati. Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 224, 251, 669 sex,es e 703 c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Viene censurata la sentenza d'appello nella parte in cui, ai fini di ravvisare Vanimus spoliandi, ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]Agostino, madre del ricorrente, per l'asserita mancanza di riscontri nelle dichiarazioni degli altri testimoni escussi. Si sostiene che la Corte d'appello abbia valorizzato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Pollutri, in sede di informazioni sommarie nella fase interdittale all'udienza del 13 marzo 2007, aventi perciò solo Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 15-02-2022 -4- rilievo indiziario, e non invece quelle successivamente rese nella fase di merito all'udienza del 10 novembre 2009, quando il teste aveva narrato di aver messo il Tinari a conoscenza dei lavori inerenti specificamente al terrazzo, conoscenza acquisita ben prima, dunque, del 29 settembre 2005. Altra deduzione circa la previa conoscenza dell'entità dei lavori viene tratta nella censura dalla lettera inviata da [OSCURATO:PERSONA] ai fratelli Tinari in data 3 settembre 2005, lettera recante la dichiarazione con cui il primo si accollava il costo integrale delle opere, cui la Corte d'appello ha invece attribuito "tenore confessorio" quanto alla contrarietà dei Tinari alle opere. Si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA], sin dal ricorso introduttivo del giudizio, aveva espressamente ammesso di essere venuto a conoscenza della consistenza dell'intervento edilizio dopo aver chiesto informazioni al geometra [OSCURATO:PERSONA] ed all'architetto [OSCURATO:PERSONA] in un incontro avvenuto già a luglio 2005. 5. Le questioni di diritto sulle quali la Corte deve pronunciare in relazione al primo ed al secondo motivo di ricorso attengono ai seguenti punti: 5.1. se, con riguardo all'azione di reintegrazione nel compossesso di un tetto (parte comune di un edificio condominiale oggettivamente utile alle singole unità immobiliari, a cui è collegato materialmente e per destinazione funzionale), volta a denunciare la violazione dello stato di fatto e della destinazione della res perpetrata da uno dei condomini, consistente nella trasformazione del medesimo tetto in terrazza di uso esclusivo, sia opponibile l'eccezione "feci sed iure feci", finalizzata a dimostrare che l'attività materiale del condomino non sia in contrasto, agli effetti dell'art. 1102 c.c., con l'esercizio attuale o potenziale di analoga attività da parte di Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 15-02-2022 -5- altro partecipante, sul presupposto che l'intervento non abbia dato luogo ad una modifica significativa della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e ne abbia rispettato la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture (Cass. Sez. 2, 05/08/2005, n. 16496; Cass. Sez. 6 - 2, 05/04/2011, n. 7748; Cass. Sez. 2, 30/03/2016, n. 6154; Cass. Sez. 2, 03/08/2012, n. 14107; Cass. Sez. 2, 29/01/2021, n. 2126); 5.2. se, con riferimento alla medesima violazione del compossesso del tetto, parte condominiale oggettivamente comune, sia opponibile l'eccezione "feci sed ;Lire feci" finalizzata a dimostrare che l'attività materiale del condomino costituisca esercizio della facoltà di sopraelevare attribuita al proprietario dell'edificio dell'ultimo piano ai sensi dell'articolo 1127 c.c., ovvero se possa configurarsi sopraelevazione nei casi in cui il medesimo proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale intervenga con opere di trasformazione e di appropriazione delle parti comuni, senza peraltro occupare la colonna d'aria soprastante il fabbricato (Cass. Sez. 2, 07/02/2008, n. 2865; Cass. Sez. 2, 07/09/2009, n. 19281; Cass. Sez. 2, 15/06/2020, n. 11490). 6. La questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare in relazione al terzo motivo di ricorso attiene, poi, al seguente punto: 6.1. se, nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni rese da un informatore assunto nella fase sommaria, in difetto delle forme di cui agli artt. 244 e seguenti c.p.c., senza tener conto della successiva deposizione testimoniale prestata da quello sotto giuramento sulle medesime circostanze. Ric. 2017 n. 14780 sez. 52 - ud. 15-02-2022 -6- 7. La particolare rilevanza delle indicate questioni di diritto rende perciò opportuna la trattazione in pubblica udienza, analogamente a quanto previsto dall'art. 380-bis, icomma 3, c.p.c. P. Q. M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo
Sentenza Cassazione n. 19939/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris