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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04081/2023

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2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15148/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BARI n. 3794/2019 depositata il27/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la sentenza n. 1534/17/17 della CTP di Bari di accoglimento del ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] srl avverso cartella di pagamento per IRPEF, IRAP, IVA per il 2007, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, a seguito di decadenza dalla rateizzazione del pagamento.

La contribuente aveva contestato la debenza delle sanzioni, attesa l’inesigibilità del credito una volta che la stessa società aveva presentato domanda di concordato preventivo omologato dal Tribunale di Trani in data 19.11.2012, e la CTP aveva accolto il ricorso, dichiarando l’inesigibilità delle rate in questione e la non debenza delle sanzioni.

Con la sentenza n. 3794/19 la CTR Puglia ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate osservando che correttamente la contribuente, una volta depositata la domanda di concordato preventivo, aveva sospeso la rateizzazione.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

E’ rimasta intimata la società. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 3 bis d.lgs. n. 462 del 1997, dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 168 R.D. n. 267 del 1942, perché la cartella di pagamento non è atto esecutivo ma atto prodromico all’esecuzione e vale quale atto di precetto che ben poteva essere notificato alla società intimata in costanza di procedura di concordato preventivo; addirittura, nel caso in esame, si tratta di cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, che riveste anche natura di atto impositivo, validamente e legittimamente emesso stante la necessità per l’Ufficio di costituirsi nei termini di legge un valido titolo giuridico.

Il motivo èinammissibile. 1.1.La doglianza non c oglie la ratio decidendi della pronuncia, in quanto la CTR, che ha individuato l’oggetto della controversia nella «legittimità della sospensione, a seguito dell’istanza di ammissione al concordato preventivo, del pagamento delle rate relative ad imposte dovute», non entra nel merito della natura giuridica della cartella di pagamento e della possibilità di emetterla nel corso del concordato preventivo, ma afferma la legittimità della sospensione, a seguito del deposito della domanda di concordato preventivo, che, in sostanza, rendeva ingiustificata e infondata l’emissione della cartelladi pagamento.

In particolare, i Giudici d’appello hanno osservato che presentata la domanda, il debitore può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione mentre per quelli di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del Tribunale (art. 161 comma 7R.D. n. 267 del 1942), che gli atti di pagamento di debiti scaduti rientrano negli atti di natura straordinaria, essendo suscettibili di ridurre il patrimonio, mentre quelli ordinari attengono alla gestione e alle finalità aziendali, nonché al miglioramento e alla conservazione del patrimonio, e che tra questi ultimi non vi rientra il pagamento di debiti tributari pregressi.

1.2. Il motivo non si confronta con questa argomentazione e risulta inconferente.

In disparte la contrarietà del motivo all’orientamento di questa Corte che fa comunque rientrare la cartella nel divieto di cui all’art.168 comma 1 legge fall.(Cass. n. 24427 del 20 08 ; Cass. sez. un.n. 33408 del 2021; Cass. n. 13831 del 2022 ) , l’adesione all’opposto orientamento, che ammette l’ emissione della cartella dopo la "presentazione" della domanda di concordato preventivo, non costituendo essa l'inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento, ed essendo finalizzata a portare a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva (Cass. n. 3560 del 2022; Cass. 22211 del 2019), non consente comunque di cassare la decisione della CTR che, ritenut a la legittimità della sospensione del pagamento rateale, ha conclu s o per un vizio proprio della cartella di pagamento, emessa ingiustificatamente perché il contribuente non poteva considerarsi decaduto dalla rateazione del debito tributario.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 3 bis d.lgs. n. 462 del 1997, dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 168 R.D. n. 267 del 1942, in quanto era legittima la richiesta di pagamento delle sanzioni per intero una volta che il contribuente era decaduto dal beneficiodella rateizzazione.

Il motivo è infondato.

2.1. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, «Posto che l'art. 168 del r.d.14 marzo 1942, n. 267, in materia diconcordato preventivo, richiamato dal successivo art. 188, comma 2, relativo all'amministrazione controllata, stabilisce che dalla data di presentazione del ricorso ai creditori della società ammessa alla procedura è impedito l'esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore, quest'ultimo non può eseguire, per idebiti pregressi, alcun pagamento fino al termine della procedura con la conseguenza che dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, ancorché previsti da norme di diritto pubblico» (Cass. n. 18078 del 2008; v. anche Cass. n. 8118 del 2001; Cass.n. 4234 del 2006; Cass. n. 24071 del 2006).

Il principio è stato affermato in particolare con riguardo all’IVA, escludendosi l’illegittimità del comportamento dell'imprenditore che abbia omesso il pagamento dell'IVA dovuta per cessioni effettuate nell'esercizio dell'impresa, successivamente sottoposta a procedura concorsuale minore, non potendo egli eseguire pagamenti al di fuori del concorso di tutti i creditori, con la conseguenza che egli resta indenne dalle sanzioni inflittegli in via amministrativa.

2.2. L’ ammissione alla procedura di concordato è stata considerata anche «ostacolo all'eventuale esercizio, da parte del medesimo contribuente e negli stessi limiti temporali, della facoltà di definizione agevolata dell'atto di irrogazione della sanzione, quale prevista nella specie dall'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, da ciò conseguendo, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., il differimento di detto possibile esercizio - e la co rrispondente decorrenza del termine decadenziale previsto dalla norma -solo dal passaggio in giudicato (ed ora definitività) dell'omologazione» (Cass. n. 24427 del 2008).

2.3. Data l’ampia latitudine della regola concorsuale, che «ha riguardo a tutti i creditori e dunque anche all'Ufficio fiscale» e prevale sulla normativa di diritto pubblico, deve concludersi che anche in caso di rateazione ai sensi dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462/97 si verifichi il medesimo fenomeno sospensivo, cosicché, aperta la procedura di concordato, il debitore, che non p uò eseguire i pagamenti rateali - perché ciò costituirebbe una violazione del concorso - non incorre nella decadenza dalla rateazione né può subire l’irrogazione delle conse

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15148/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 3794/2019 depositata il27/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la sentenza n. 1534/17/17 della CTP di Bari di accoglimento del ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] srl avverso cartella di pagamento per IRPEF, IRAP, IVA per il 2007, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, a seguito di decadenza dalla rateizzazione del pagamento. La contribuente aveva contestato la debenza delle sanzioni, attesa l’inesigibilità del credito una volta che la stessa società aveva presentato domanda di concordato preventivo omologato dal Tribunale di Trani in data 19.11.2012, e la CTP aveva accolto il ricorso, dichiarando l’inesigibilità delle rate in questione e la non debenza delle sanzioni. Con la sentenza n. 3794/19 la CTR Puglia ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate osservando che correttamente la contribuente, una volta depositata la domanda di concordato preventivo, aveva sospeso la rateizzazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. E’ rimasta intimata la società. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 3 bis d.lgs. n. 462 del 1997, dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 168 R.D. n. 267 del 1942, perché la cartella di pagamento non è atto esecutivo ma atto prodromico all’esecuzione e vale quale atto di precetto che ben poteva essere notificato alla società intimata in costanza di procedura di concordato preventivo; addirittura, nel caso in esame, si tratta di cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, che riveste anche natura di atto impositivo, validamente e legittimamente emesso stante la necessità per l’Ufficio di costituirsi nei termini di legge un valido titolo giuridico. Il motivo èinammissibile. 1.1.La doglianza non c oglie la ratio decidendi della pronuncia, in quanto la CTR, che ha individuato l’oggetto della controversia nella «legittimità della sospensione, a seguito dell’istanza di ammissione al concordato preventivo, del pagamento delle rate relative ad imposte dovute», non entra nel merito della natura giuridica della cartella di pagamento e della possibilità di emetterla nel corso del concordato preventivo, ma afferma la legittimità della sospensione, a seguito del deposito della domanda di concordato preventivo, che, in sostanza, rendeva ingiustificata e infondata l’emissione della cartelladi pagamento. In particolare, i Giudici d’appello hanno osservato che presentata la domanda, il debitore può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione mentre per quelli di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del Tribunale (art. 161 comma 7R.D. n. 267 del 1942), che gli atti di pagamento di debiti scaduti rientrano negli atti di natura straordinaria, essendo suscettibili di ridurre il patrimonio, mentre quelli ordinari attengono alla gestione e alle finalità aziendali, nonché al miglioramento e alla conservazione del patrimonio, e che tra questi ultimi non vi rientra il pagamento di debiti tributari pregressi. 1.2. Il motivo non si confronta con questa argomentazione e risulta inconferente. In disparte la contrarietà del motivo all’orientamento di questa Corte che fa comunque rientrare la cartella nel divieto di cui all’art.168 comma 1 legge fall.(Cass. n. 24427 del 20 08 ; Cass. sez. un.n. 33408 del 2021; Cass. n. 13831 del 2022 ) , l’adesione all’opposto orientamento, che ammette l’ emissione della cartella dopo la "presentazione" della domanda di concordato preventivo, non costituendo essa l'inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento, ed essendo finalizzata a portare a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva (Cass. n. 3560 del 2022; Cass. 22211 del 2019), non consente comunque di cassare la decisione della CTR che, ritenut a la legittimità della sospensione del pagamento rateale, ha conclu s o per un vizio proprio della cartella di pagamento, emessa ingiustificatamente perché il contribuente non poteva considerarsi decaduto dalla rateazione del debito tributario. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 3 bis d.lgs. n. 462 del 1997, dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 168 R.D. n. 267 del 1942, in quanto era legittima la richiesta di pagamento delle sanzioni per intero una volta che il contribuente era decaduto dal beneficiodella rateizzazione. Il motivo è infondato. 2.1. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, «Posto che l'art. 168 del r.d.14 marzo 1942, n. 267, in materia diconcordato preventivo, richiamato dal successivo art. 188, comma 2, relativo all'amministrazione controllata, stabilisce che dalla data di presentazione del ricorso ai creditori della società ammessa alla procedura è impedito l'esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore, quest'ultimo non può eseguire, per idebiti pregressi, alcun pagamento fino al termine della procedura con la conseguenza che dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, ancorché previsti da norme di diritto pubblico» (Cass. n. 18078 del 2008; v. anche Cass. n. 8118 del 2001; Cass.n. 4234 del 2006; Cass. n. 24071 del 2006). Il principio è stato affermato in particolare con riguardo all’IVA, escludendosi l’illegittimità del comportamento dell'imprenditore che abbia omesso il pagamento dell'IVA dovuta per cessioni effettuate nell'esercizio dell'impresa, successivamente sottoposta a procedura concorsuale minore, non potendo egli eseguire pagamenti al di fuori del concorso di tutti i creditori, con la conseguenza che egli resta indenne dalle sanzioni inflittegli in via amministrativa. 2.2. L’ ammissione alla procedura di concordato è stata considerata anche «ostacolo all'eventuale esercizio, da parte del medesimo contribuente e negli stessi limiti temporali, della facoltà di definizione agevolata dell'atto di irrogazione della sanzione, quale prevista nella specie dall'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, da ciò conseguendo, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., il differimento di detto possibile esercizio - e la co rrispondente decorrenza del termine decadenziale previsto dalla norma -solo dal passaggio in giudicato (ed ora definitività) dell'omologazione» (Cass. n. 24427 del 2008). 2.3. Data l’ampia latitudine della regola concorsuale, che «ha riguardo a tutti i creditori e dunque anche all'Ufficio fiscale» e prevale sulla normativa di diritto pubblico, deve concludersi che anche in caso di rateazione ai sensi dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462/97 si verifichi il medesimo fenomeno sospensivo, cosicché, aperta la procedura di concordato, il debitore, che non p uò eseguire i pagamenti rateali - perché ciò costituirebbe una violazione del concorso - non incorre nella decadenza dalla rateazione né può subire l’irrogazione delle conse
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