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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21605/2026

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8), consede in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], 23, in persona del suo Presidente e legalerappresentante pro tempore Ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife-so, in virtù di procura speciale in calce all'originale del ricorso, dall'Avv.Prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

COD.

PROC.

PEN.

BRN 57M11 H501A; pec [OSCURATO:EMAIL]), dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 65D19 G964C, pec [OSCURATO:EMAIL]) e dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL] ), con i quali è elettivamente domiciliato presso lo studio deiprimi due in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 4.RicorrentecontroPresidenza del Consiglio dei Ministri ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) - [OSCURATO:PERSONA] di Governo per il Coordinamento delle attivitàex titolo VIII Legge 219/1981, in persona dei rispettivi legali rappre-sentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura GeneraleNumero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026dello Stato (cod. fiscale 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via deiPortoghesi n. 12 sono domiciliati (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzoPEC [OSCURATO:EMAIL]).Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n° 4705 depositata il 6novembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] n° 13 del 3 giugno 1982 il Presidente dellaGiunta Regionale – Commissario straordinario del Governo di cui al titoloVIII della legge 14 maggio 1981 n° 219 (“Conversione in legge, con modi-ficazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in fa-vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e delfebbraio 1981.

Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo deiterritori colpiti”) – affidava al Co.Re.Ca. – [OSCURATO:PERSONA] ‒la realizzazione di parte del [OSCURATO:PERSONA] di cui al citato titoloVIII della legge n° 219, tra cui la realizzazione di cento alloggi nel com-parto del comune di Striano, le opere di urbanizzazione primaria relative alpredetto Comune, la costruzione dell'asse stradale denominato [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], la costruzione dell'emissario [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] la costruzione di una palazzina spogliatoio a servizio delle attività sporti-Sorte contestazioni tra Commissario e Consorzio, quest'ultimo condomanda dell'11 maggio 1998 convenne davanti al Collegio arbitrale pre-visto dalla Convenzione l'Amministrazione statale, onde ottenerne, in no-me e per conto della propria consorziata Fintecna (già Infrasud), la con-danna al pagamento di vari importi.Numero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/20262.- [OSCURATO:PERSONA] arbitrale accolse la domanda e condannò l'Ammini-strazione statale al pagamento di euro 4.447.120,00, ma la Corte d'appel-lo di Napoli, adita dalla soccombente, annullò il lodo, accertando la caren-za di legittimazione attiva del Consorzio, che, infatti, avrebbe dovuto agirein nome e per conto proprio e non della propria consorziata.Questa Corte, con sentenza n° 7650/2007, adita dal Co.Re.Ca., con-fermava la decisione della Corte territoriale.Quindi il Consorzio, essendo nel frattempo entrato in vigore il divietodi arbitrato per le cause tra appaltatori e Stazioni appaltanti, notificavanuova citazione davanti al Tribunale di Napoli, convenendo il CommissarioStraordinario per il Contenzioso e il Trasferimento delle Opere di cui al Ti-tolo VIII della legge n° 219/1981 (d.P.C.m. 20 dicembre 2005), il [OSCURATO:PERSONA] di Governo per il Completamento delle Opere di cuial Titolo VIII della legge predetta e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.Disposta c.t.u. nel corso di tale giudizio, il consulente liquidava infavore del Consorzio euro 3.305.698,57 così ripartiti: (a) euro 357.552,31per i cento alloggi; (b) euro 794.091,69 per le urbanizzazioni primarie in-terne; (c) euro 25.284,90 per la palazzina spogliatoio; d) euro 253.729,88per l'emissario [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]; (e) euro 535.400,39 per l'asseviario [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]; (f) euro 1.241.720,42 per revisioneprezzi; (g) euro 97.909,98 per l'impianto di depurazione provvisorio.Nondimeno, il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione pas-siva delle convenute e prescritto il danno relativo al depuratore provviso-rio.3.- L'appello formulato dal Consorzio veniva respinto con la senten-za qui gravata.Osservava la Corte, esaminando il primo motivo di appello, che, inbase all'art. 22, commi primo, secondo e 9-bis, del d.l. n° 244/1995, non-ché in base all'art. 42 della legge n° 144/1999, gli immobili per cui eracausa erano stati trasferiti in proprietà al Comune di Striano.Numero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026Si era dunque verificata una successione a titolo particolare nel dirit-to controverso, con la conseguenza che, essendo tale trasferimento inter-venuto prima della citazione introduttiva della lite, il Consorzio avrebbedovuto convenire in giudizio il successore a titolo particolare.Privo di peso era l'art. 8 del d.lgs. n° 354/1999, che riconosce alCommissario straordinario il potere di definire transattivamente il conten-zioso avente titolo immediato e diretto in atti o fatti verificatisi anterior-mente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari, nonpotendosi far discendere da tale norma la legittimazione passiva, ancheprocessuale, dello Stato; come pure non invocabile nella fattispecie eraCass. n. 19911/2023, indicata dal Consorzio, riguardando una lite tra Sta-to ed enti assegnatari dei beni e non tra Stato e concessionari.Quanto al secondo motivo di appello, col quale il Co.Re.Ca. censura-va la prescrizione pronunciata dal Tribunale in ordine al corrispettivo per ildepuratore provvisorio, riteneva la Corte che effettivamente non potevadirsi maturato il termine prescrizionale decennale al momento della cita-zione.Tuttavia, la domanda non poteva essere accolta, in quanto la realiz-zazione del depuratore provvisorio si era resa necessaria per le difficoltà dicompletamento della realizzazione dei cento alloggi.La proposta di realizzazione del collettore provvisorio era stata ap-provata, ma l'opera non era stata costruita, a causa della mancanza deipermessi che spettava a Co.Re.Ca. acquisire.4.- Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione ilConsorzio, affidando il gravame ad un unico motivo illustrato da memoria.Resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri – Commissariostraordinario di governo per il coordinamento delle attività ex titolo VIIIdella legge n° 219/1981 con controricorso, concludendo per l'inammissibi-lità e, comunque, per l'infondatezza dell'impugnazione.Numero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo ed unico motivo il ricorrente deduce violazione e/ofalsa applicazione della legge n° 559/1993, del d.m. 4 novembre 1994,dell'art. 22 del d.l. n° 244/1995, dell'art. 42 della legge n° 144/1999, de-gli artt. 2 e 8 del d.lgs. n° 354/1999, in relazione all'art. 360 n° 3, delcod. proc. civ., nonché violazione dell'art. 111, sesto comma, della Costi-tuzione e dell'art. 132 del codice di rito, in relazione all'art. 360 n° 4; infi-ne, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360n° 5.Dopo aver riassunto il percorso motivazionale della sentenza gravata(ricorso paragrafo 1.1) e le norme rilevanti ai fini della decisione (paragra-fo 1.2), Co.Re.Ca. deduce che alla luce del chiaro disposto normativo sa-rebbe evidente come nel generale piano di dismissione degli interventistatali per la realizzazione delle opere di cui al titolo VIII della legge n°219/1981, il legislatore abbia inteso mantenere a carico dello Stato glioneri del contenzioso per “tutte” le controversie aventi titolo in eventi ve-rificatisi prima del trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti desti-natari, sancendone pertanto, in riferimento a tali controversie, la legitti-mazione passiva.Superando una iniziale incertezza giurisprudenziale, questa Corte(Cass. 12381/2017) avrebbe precisato che l'accollo statale per gli eventiante trasferimento riguarderebbe tutte le opere di cui al Titolo VIII dellalegge n° 219/1981, comprese quelle infrastrutturali (paragrafo 1.4).Sarebbe, dunque, erroneo l'assunto della Corte territoriale, secondoil quale, se il giudizio viene introdotto dopo il trasferimento dei cespiti, lalegittimazione passiva spetterebbe al successore a titolo particolare.Numero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026Al contrario, la legge distinguerebbe tra controversie aventi titolo ineventi anteriori al trasferimento e controversie aventi titolo in eventi suc-cessivi ad esso, non essendovi alcuna disposizione normativa che faccia ri-ferimento, quale elemento di discrimine, alla notificazione della domandaintroduttiva (paragrafo 1.4, numero [i]).Del resto, anche l'art. 8, lettere d) ed e), del d.lgs. n° 354/1999demanderebbe al Commissario straordinario di transigere le controversieinsorte per fatti anteriori al trasferimento prendendo in esame i giudizi(ordinari o arbitrali) in corso ed iniziati prima del d.l. n° 180/1998 e, co-munque, le richieste dei concessionari non ancora azionate, ma formal-mente avanzate alla stessa data: ipotesi nella quale rientrerebbe il caso diCo.Re.Ca., avendo proposto domanda davanti agli arbitri e quindi davantial giudice ordinario (paragrafo 1.4, numero [ii]).Infine, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, Cass.19911/2023 avrebbe chiaramente affermato la legittimazione passiva del-lo Stato per tutte le controversie.6.- Preliminarmente va ricordato che un ampio indirizzo della giu-risprudenza di questa Corte non ritiene consentito proporre cumulativa-mente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e viziomotivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e river-sando impropriamente, con tale tecnica espositiva, sul Giudice di legittimi-tà il compito di isolare le singole censure.Tuttavia, si è anche ritenuto che l'inammissibilità in linea di principiodella eterogeneità e della sovrapposizione dei mezzi d'impugnazione, fa-centi riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primocomma, n° 3 e n° 5, cod. proc. civ., può essere superata se la formulazio-ne del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate,di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente neglistessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state artico-Numero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026late in motivi diversi, singolarmente numerati (così, ex multis, Cass., sez.I, 9 dicembre 2021, n° 39169).Ora, nel motivo del ricorrente, benché l'intestazione faccia riferimen-to ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., sono comunque individuabilile censure mosse, che consistono nella erronea interpretazione della legge(in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, le pre-tese dei concessionari dovrebbero essere dirette verso lo Stato o verso glienti assegnatari dei beni, a seconda che traggano origine da fatti anteriorio successivi al trasferimento e non a seconda della notificazione dell'attointroduttivo della lite) e nell'omessa considerazione che la domanda delConsorzio era già stata avanzata con domanda arbitrale del 1998.In conclusione, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevatadalla difesa erariale (paragrafo 1 e 1.1 del controricorso) appare infonda-7.- Nel merito.È noto che a seguito degli eventi sismici che colpirono l'Italia meri-dionale negli anni 1980 e 1981 si provvide alla gestione dell'emergenza edalla ricostruzione mediante il d.l. n° 26 novembre 1980 n° 776 (“Interven-ti urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre1980”), il quale istituì un Commissario nominato ai sensi della legge 8 di-cembre 1970 n° 996 (“Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazionicolpite da calamità - Protezione civile”) ed un fondo fuori bilancio ai sensidell'art. 9 della legge 25 novembre 1971 n° 1041 (“Gestioni fuori bilancionell'ambito delle Amministrazioni dello Stato”), successivamente incre-mentato dall'art. 1 del d.l. 19 marzo 1981 n° 75.Intervenne poi la legge 14 maggio 1981 n° 219, che al titolo VIIIprevide la nomina del Sindaco del Comune di Napoli a Commissariostraordinario di Governo per la realizzazione di un programma straordina-rio di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli (art. 80) e lanomina del Presidente della Giunta regionale a Commissario straordinarioNumero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026per la costruzione di altre unità abitative nei Comuni limitrofi (art. 82),prevedendo poi, per il finanziamento di tali programmi ricostruttivi, duefondi con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio (art. 85).Esigenze di chiusura di tali programmi ricostruttivi indussero poi illegislatore ad emanare la legge 23 dicembre 1993 n° 559 (“Disciplina del-la soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministra-zioni dello Stato”), con la quale (specificamente in relazione al Programmastraordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio1981, n. 219) si previde che il funzionario incaricato delle predette gestio-ni fuori bilancio predisponesse un elenco analitico dei lavori in corso e diquelli da effettuare e che il Ministro del bilancio e della programmazioneeconomica con proprio decreto trasferisse “all'amministrazione ordinaria”le opere da ultimare (art. 2).In attuazione di tale legge, il Ministero del bilancio e della program-mazione economica ha quindi emesso il d.m. 4 novembre 1994, il qualestabilisce che “[l]e opere di cui agli elenchi allegati, A, B e C sono trasferi-te entro il 30 giugno 1995 ai comuni, agli enti ed alle altre amministrazionia fianco di ciascuna opera indicati, i quali subentrano, in tutti i rapportigiuridici attivi e passivi, al funzionario incaricato delle gestioni fuori bilan-cio, di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 559” (art. 1).In particolare, per quello che concerne la presente lite, nell'allegaton° 2 al predetto Decreto sono specificamente indicate nel comparto R2Adel Comune di Striano le opere realizzate da Co.Re.Ca., tra le quali sonomenzionate le “residenze”, le “urbanizzazioni primarie” (comprensive dello”impianto depurazione provvisorio” e dell'”emissario via Farricelle – via Ri-volta”), le “urbanizzazioni secondarie” e la “palazzina spogliatoio”.A seguito di ritardi nel trasferimento delle opere così individuate,venne poi emesso il d.l. 23 giugno 1995 n° 244 (“Misure dirette ad accele-rare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuoviinterventi nelle aree depresse”), che all'art. 22, primo e secondo comma,Numero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026previde che “[g]li alloggi realizzati in Napoli e nei comuni contermini aisensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel de-creto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 no-vembre 1994”, nonché “[l]e opere di urbanizzazione primaria e secondariae le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto”sono acquisiti, rispettivamente, al patrimonio disponibile, al demanio ed alpatrimonio indisponibile del Comune di Napoli e dell'Istituto autonomo ca-se popolari (IACP) della Provincia di Napoli, con l'ulteriore previsione che“le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi indel titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifica-zioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995”, termine poi prorogato al31 marzo 1996, “restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato cheagisce in difesa degli enti proprietari”.Nel frattempo, con d.l. 11 giugno 1998 n° 180 venne introdotto ildivieto di devoluzione ad arbitri delle controversie relative all'esecuzione diopere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpitida calamità naturali (art. 3, secondo comma, del d.l. predetto).Successivamente, con legge 17 maggio 1999 n° 144 (art. 42), sem-pre a causa di ritardi nella definizione dei programmi di ricostruzione, siprevide ancora una volta il trasferimento a ciascun Comune delle opereedilizie indicate nel d.m. 4 novembre 1994 e che il Commissario straordi-nario avrebbe provveduto alla redazione di un piano “per la definizione echiusura del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981,n. 219” sulla base di un decreto legislativo che il Governo era delegato ademettere (art. 42, sesto comma), con la specificazione che “[g]li oneri delcontenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titoloin eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli al-loggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a)”.Numero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026Infine, in attuazione del citato art. 42, è stato emesso il d.lgs. 20settembre 1999 n° 354 (“Disposizioni per la definitiva chiusura del pro-gramma di ricostruzione di cui al titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n.219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, dellaL. 17 maggio 1999, n. 144”), col quale – per quello che qui interessa – èstato previsto che “[a]l fine della definizione transattiva delle controversiein corso fra concedente e concessionario derivanti dalla realizzazione degliinterventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (…) ilcommissario straordinario procede alla ricognizione del contenzioso aventetitolo immediato e diretto in atti o fatti verificatisi anteriormente al trasfe-rimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari” (art. 8).In particolare, nel contenzioso che il Commissario avrebbe dovutodefinire in via transattiva sono comprese, tra l'altro, le pretese avanzatecon domande di arbitrato notificate anteriormente al divieto di arbitratointrodotto col già citato d.l. 11 giugno 1998 n° 180 (art. 8, primo comma,lettera d) e, comunque, “le richieste dei concessionari che, seppure nonancora oggetto di atti introduttivi di giudizi alla data di entrata in vigoredel presente decreto, siano state formalmente avanzate alla stessa data”(art. 8, primo comma, lettera e).Ora, come si desume dalla lettura delle norme sopra riassunte, il pe-rimetro del contenzioso la cui gestione venne conservata in capo al Com-missario straordinario e, dunque, allo Stato, rispetto a quello che inveceavrebbe dovuto far capo agli Enti locali, venne delimitato in base a dueelementi: al Commissario spettava la gestione del contenzioso “avente ti-tolo immediato e diretto in atti o fatti verificatisi anteriormente al trasfe-rimento” degli immobili ai Comuni ai sensi dell'art. 22 del d.l. 23 giugno1995 n° 244 o ai sensi dell'art. 1 dello stesso d.lgs. n° 354/1999; talecontenzioso avrebbe dovuto essere rilevato almeno mediante la formula-zione di una “richiesta” del concessionario pervenuta anteriormente al 12giugno 1998 (data di entrata in vigore del d.l. n° 180/1998).Numero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026Nella sentenza gravata si legge (pagina 7) che il Tribunale accertòche il trasferimento delle opere oggetto della lite era stato completato indata 30 marzo 1996 con ordinanza CIPE n° 2234/Est, preceduta dall'ordi-nanza del Commissario per l'emergenza idrogeologica della Regione Cam-pania prot. n. 3736 del 13 dicembre 2004.Ebbene, la domanda arbitrale venne formulata da Co.Re.Ca. l'11maggio 1998, dunque per fatti aventi sicuro titolo anteriore (non solo al12 giugno 1998, ma anche) al 30 marzo 1996, come si desume dal tenorecomplessivo della sentenza gravata e, in particolare, dalla trascrizione del-la sentenza di primo grado (contenuta alle pagine 3-6), dalla quale si puònotare che le pretese del Consorzio avevano, almeno in parte, titolo in attie fatti anteriori al trasferimento.È, pertanto, evidente che la controversia iniziata dal Consorzio eracompresa perlomeno in parte nel perimetro di quelle che sarebbero rima-ste in capo al Commissario, a nulla rilevando che la domanda arbitralefosse stata avanzata dal Consorzio in difetto di legittimazione attiva, benpotendo essa essere considerata almeno come “richiesta” ai sensi dell'art.8, primo comma, lettera e), del d.lgs. n° 354/1999.In conclusione, vi era un'”istanza di accesso ad arbitrato” o, comun-que, una “richiesta” formulata anteriormente al 12 giugno 1998 ed aventetitolo in atti o fatti anteriori al trasferimento del 30 marzo 1996, che hadeterminato la permanenza della legittimazione passiva in capo al Com-missario straordinario.Non merita, dunque, adesione la motivazione della Corte a tenoredella quale, da un lato, si sarebbe verificata una successione a titolo parti-colare nel diritto controverso anteriore all'instaurazione della lite e, dall'al-tro, l'art. 8 del d.lgs. n° 354/1999, nel disciplinare la facoltà di transigeredel Commissario, non gli attribuirebbe la legittimazione passiva nelle pre-dette controversie (sentenza pagina 14).Numero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026Al contrario, deve ritenersi che l'attribuzione al Commissario del po-tere di disporre transattivamente del diritto in contesa col concessionario(nonché di disporre dei fondi statali funzionali alla definizione di tale con-tenzioso) implica anche che la presente pretesa, sebbene non fosse giàoggetto di lite, ma solo di “richiesta” veicolata in una domanda arbitrale,debba essere fatta valere nei confronti del soggetto al quale è stata ri-messa la definizione di tutto il contenzioso sorto dalle opere realizzate inbase al titolo VIII della legge n° 219/1981.Si assiste, pertanto, ad una particolare disciplina della successionenel diritto controverso dettata con la norma speciale dell'art. 8 del d.lgs.n° 354/1999, la quale, in deroga all'art. 111 cod. proc. civ., prevede che iltrasferimento del bene intorno al quale vi è controversia continui ad esse-re gestito dal dante causa, anche se la lite è iniziata dopo il trasferimento,purché vi sia stata almeno una “richiesta” anteriore al predetto passaggioed i fatti costitutivi della pretesa si collochino temporalmente in data ante-riore al trasferimento.La conclusione sopra esposta è perfettamente aderente all'orienta-mento di questa Corte, sebbene nessun precedente di legittimità sia statoemesso in fattispecie identica alla presente.Si è, infatti, più volte deciso che l'art. 22 del d.l. n° 244/1995 ha in-trodotto una correlazione tra il trasferimento delle opere di urbanizzazioneed infrastrutturali ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in at-to, che è però condizionato ad una previa attività amministrativa di rendi-contazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle operee formale consegna delle stesse, senza trasferimento immediato delleopere in questione ope legis (Cass., sez.

I, 25 maggio 2021, n° 14375 e,più recentemente, Cass., sez.

I, 12 luglio 2023, n° 19911).A tale orientamento può essere aggiunta la precisazione che la pe-rimetrazione del contenzioso rimasto in capo al Commissario straordinarioNumero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026va fatta con i criteri sopra indicati, previsti dall'art. 8, primo comma, deld.lgs. n° 354/1999.

P.Q.Mla Corte accoglie il motivo di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, e rin-via alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 9 aprile 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8), consede in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], 23, in persona del suo Presidente e legalerappresentante pro tempore Ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife-so, in virtù di procura speciale in calce all'originale del ricorso, dall'Avv.Prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. COD. PROC. PEN. BRN 57M11 H501A; pec [OSCURATO:EMAIL]), dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 65D19 G964C, pec [OSCURATO:EMAIL]) e dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL] ), con i quali è elettivamente domiciliato presso lo studio deiprimi due in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 4.RicorrentecontroPresidenza del Consiglio dei Ministri ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) - [OSCURATO:PERSONA] di Governo per il Coordinamento delle attivitàex titolo VIII Legge 219/1981, in persona dei rispettivi legali rappre-sentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura GeneraleNumero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026dello Stato (cod. fiscale 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via deiPortoghesi n. 12 sono domiciliati (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzoPEC [OSCURATO:EMAIL]).Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n° 4705 depositata il 6novembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] n° 13 del 3 giugno 1982 il Presidente dellaGiunta Regionale – Commissario straordinario del Governo di cui al titoloVIII della legge 14 maggio 1981 n° 219 (“Conversione in legge, con modi-ficazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in fa-vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e delfebbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo deiterritori colpiti”) – affidava al Co.Re.Ca. – [OSCURATO:PERSONA] ‒la realizzazione di parte del [OSCURATO:PERSONA] di cui al citato titoloVIII della legge n° 219, tra cui la realizzazione di cento alloggi nel com-parto del comune di Striano, le opere di urbanizzazione primaria relative alpredetto Comune, la costruzione dell'asse stradale denominato [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], la costruzione dell'emissario [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] la costruzione di una palazzina spogliatoio a servizio delle attività sporti-Sorte contestazioni tra Commissario e Consorzio, quest'ultimo condomanda dell'11 maggio 1998 convenne davanti al Collegio arbitrale pre-visto dalla Convenzione l'Amministrazione statale, onde ottenerne, in no-me e per conto della propria consorziata Fintecna (già Infrasud), la con-danna al pagamento di vari importi.Numero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/20262.- [OSCURATO:PERSONA] arbitrale accolse la domanda e condannò l'Ammini-strazione statale al pagamento di euro 4.447.120,00, ma la Corte d'appel-lo di Napoli, adita dalla soccombente, annullò il lodo, accertando la caren-za di legittimazione attiva del Consorzio, che, infatti, avrebbe dovuto agirein nome e per conto proprio e non della propria consorziata.Questa Corte, con sentenza n° 7650/2007, adita dal Co.Re.Ca., con-fermava la decisione della Corte territoriale.Quindi il Consorzio, essendo nel frattempo entrato in vigore il divietodi arbitrato per le cause tra appaltatori e Stazioni appaltanti, notificavanuova citazione davanti al Tribunale di Napoli, convenendo il CommissarioStraordinario per il Contenzioso e il Trasferimento delle Opere di cui al Ti-tolo VIII della legge n° 219/1981 (d.P.C.m. 20 dicembre 2005), il [OSCURATO:PERSONA] di Governo per il Completamento delle Opere di cuial Titolo VIII della legge predetta e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.Disposta c.t.u. nel corso di tale giudizio, il consulente liquidava infavore del Consorzio euro 3.305.698,57 così ripartiti: (a) euro 357.552,31per i cento alloggi; (b) euro 794.091,69 per le urbanizzazioni primarie in-terne; (c) euro 25.284,90 per la palazzina spogliatoio; d) euro 253.729,88per l'emissario [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]; (e) euro 535.400,39 per l'asseviario [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]; (f) euro 1.241.720,42 per revisioneprezzi; (g) euro 97.909,98 per l'impianto di depurazione provvisorio.Nondimeno, il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione pas-siva delle convenute e prescritto il danno relativo al depuratore provviso-rio.3.- L'appello formulato dal Consorzio veniva respinto con la senten-za qui gravata.Osservava la Corte, esaminando il primo motivo di appello, che, inbase all'art. 22, commi primo, secondo e 9-bis, del d.l. n° 244/1995, non-ché in base all'art. 42 della legge n° 144/1999, gli immobili per cui eracausa erano stati trasferiti in proprietà al Comune di Striano.Numero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026Si era dunque verificata una successione a titolo particolare nel dirit-to controverso, con la conseguenza che, essendo tale trasferimento inter-venuto prima della citazione introduttiva della lite, il Consorzio avrebbedovuto convenire in giudizio il successore a titolo particolare.Privo di peso era l'art. 8 del d.lgs. n° 354/1999, che riconosce alCommissario straordinario il potere di definire transattivamente il conten-zioso avente titolo immediato e diretto in atti o fatti verificatisi anterior-mente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari, nonpotendosi far discendere da tale norma la legittimazione passiva, ancheprocessuale, dello Stato; come pure non invocabile nella fattispecie eraCass. n. 19911/2023, indicata dal Consorzio, riguardando una lite tra Sta-to ed enti assegnatari dei beni e non tra Stato e concessionari.Quanto al secondo motivo di appello, col quale il Co.Re.Ca. censura-va la prescrizione pronunciata dal Tribunale in ordine al corrispettivo per ildepuratore provvisorio, riteneva la Corte che effettivamente non potevadirsi maturato il termine prescrizionale decennale al momento della cita-zione.Tuttavia, la domanda non poteva essere accolta, in quanto la realiz-zazione del depuratore provvisorio si era resa necessaria per le difficoltà dicompletamento della realizzazione dei cento alloggi.La proposta di realizzazione del collettore provvisorio era stata ap-provata, ma l'opera non era stata costruita, a causa della mancanza deipermessi che spettava a Co.Re.Ca. acquisire.4.- Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione ilConsorzio, affidando il gravame ad un unico motivo illustrato da memoria.Resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri – Commissariostraordinario di governo per il coordinamento delle attività ex titolo VIIIdella legge n° 219/1981 con controricorso, concludendo per l'inammissibi-lità e, comunque, per l'infondatezza dell'impugnazione.Numero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo ed unico motivo il ricorrente deduce violazione e/ofalsa applicazione della legge n° 559/1993, del d.m. 4 novembre 1994,dell'art. 22 del d.l. n° 244/1995, dell'art. 42 della legge n° 144/1999, de-gli artt. 2 e 8 del d.lgs. n° 354/1999, in relazione all'art. 360 n° 3, delcod. proc. civ., nonché violazione dell'art. 111, sesto comma, della Costi-tuzione e dell'art. 132 del codice di rito, in relazione all'art. 360 n° 4; infi-ne, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360n° 5.Dopo aver riassunto il percorso motivazionale della sentenza gravata(ricorso paragrafo 1.1) e le norme rilevanti ai fini della decisione (paragra-fo 1.2), Co.Re.Ca. deduce che alla luce del chiaro disposto normativo sa-rebbe evidente come nel generale piano di dismissione degli interventistatali per la realizzazione delle opere di cui al titolo VIII della legge n°219/1981, il legislatore abbia inteso mantenere a carico dello Stato glioneri del contenzioso per “tutte” le controversie aventi titolo in eventi ve-rificatisi prima del trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti desti-natari, sancendone pertanto, in riferimento a tali controversie, la legitti-mazione passiva.Superando una iniziale incertezza giurisprudenziale, questa Corte(Cass. 12381/2017) avrebbe precisato che l'accollo statale per gli eventiante trasferimento riguarderebbe tutte le opere di cui al Titolo VIII dellalegge n° 219/1981, comprese quelle infrastrutturali (paragrafo 1.4).Sarebbe, dunque, erroneo l'assunto della Corte territoriale, secondoil quale, se il giudizio viene introdotto dopo il trasferimento dei cespiti, lalegittimazione passiva spetterebbe al successore a titolo particolare.Numero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026Al contrario, la legge distinguerebbe tra controversie aventi titolo ineventi anteriori al trasferimento e controversie aventi titolo in eventi suc-cessivi ad esso, non essendovi alcuna disposizione normativa che faccia ri-ferimento, quale elemento di discrimine, alla notificazione della domandaintroduttiva (paragrafo 1.4, numero [i]).Del resto, anche l'art. 8, lettere d) ed e), del d.lgs. n° 354/1999demanderebbe al Commissario straordinario di transigere le controversieinsorte per fatti anteriori al trasferimento prendendo in esame i giudizi(ordinari o arbitrali) in corso ed iniziati prima del d.l. n° 180/1998 e, co-munque, le richieste dei concessionari non ancora azionate, ma formal-mente avanzate alla stessa data: ipotesi nella quale rientrerebbe il caso diCo.Re.Ca., avendo proposto domanda davanti agli arbitri e quindi davantial giudice ordinario (paragrafo 1.4, numero [ii]).Infine, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, Cass.19911/2023 avrebbe chiaramente affermato la legittimazione passiva del-lo Stato per tutte le controversie.6.- Preliminarmente va ricordato che un ampio indirizzo della giu-risprudenza di questa Corte non ritiene consentito proporre cumulativa-mente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e viziomotivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e river-sando impropriamente, con tale tecnica espositiva, sul Giudice di legittimi-tà il compito di isolare le singole censure.Tuttavia, si è anche ritenuto che l'inammissibilità in linea di principiodella eterogeneità e della sovrapposizione dei mezzi d'impugnazione, fa-centi riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primocomma, n° 3 e n° 5, cod. proc. civ., può essere superata se la formulazio-ne del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate,di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente neglistessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state artico-Numero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026late in motivi diversi, singolarmente numerati (così, ex multis, Cass., sez.I, 9 dicembre 2021, n° 39169).Ora, nel motivo del ricorrente, benché l'intestazione faccia riferimen-to ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., sono comunque individuabilile censure mosse, che consistono nella erronea interpretazione della legge(in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, le pre-tese dei concessionari dovrebbero essere dirette verso lo Stato o verso glienti assegnatari dei beni, a seconda che traggano origine da fatti anteriorio successivi al trasferimento e non a seconda della notificazione dell'attointroduttivo della lite) e nell'omessa considerazione che la domanda delConsorzio era già stata avanzata con domanda arbitrale del 1998.In conclusione, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevatadalla difesa erariale (paragrafo 1 e 1.1 del controricorso) appare infonda-7.- Nel merito.È noto che a seguito degli eventi sismici che colpirono l'Italia meri-dionale negli anni 1980 e 1981 si provvide alla gestione dell'emergenza edalla ricostruzione mediante il d.l. n° 26 novembre 1980 n° 776 (“Interven-ti urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre1980”), il quale istituì un Commissario nominato ai sensi della legge 8 di-cembre 1970 n° 996 (“Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazionicolpite da calamità - Protezione civile”) ed un fondo fuori bilancio ai sensidell'art. 9 della legge 25 novembre 1971 n° 1041 (“Gestioni fuori bilancionell'ambito delle Amministrazioni dello Stato”), successivamente incre-mentato dall'art. 1 del d.l. 19 marzo 1981 n° 75.Intervenne poi la legge 14 maggio 1981 n° 219, che al titolo VIIIprevide la nomina del Sindaco del Comune di Napoli a Commissariostraordinario di Governo per la realizzazione di un programma straordina-rio di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli (art. 80) e lanomina del Presidente della Giunta regionale a Commissario straordinarioNumero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026per la costruzione di altre unità abitative nei Comuni limitrofi (art. 82),prevedendo poi, per il finanziamento di tali programmi ricostruttivi, duefondi con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio (art. 85).Esigenze di chiusura di tali programmi ricostruttivi indussero poi illegislatore ad emanare la legge 23 dicembre 1993 n° 559 (“Disciplina del-la soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministra-zioni dello Stato”), con la quale (specificamente in relazione al Programmastraordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio1981, n. 219) si previde che il funzionario incaricato delle predette gestio-ni fuori bilancio predisponesse un elenco analitico dei lavori in corso e diquelli da effettuare e che il Ministro del bilancio e della programmazioneeconomica con proprio decreto trasferisse “all'amministrazione ordinaria”le opere da ultimare (art. 2).In attuazione di tale legge, il Ministero del bilancio e della program-mazione economica ha quindi emesso il d.m. 4 novembre 1994, il qualestabilisce che “[l]e opere di cui agli elenchi allegati, A, B e C sono trasferi-te entro il 30 giugno 1995 ai comuni, agli enti ed alle altre amministrazionia fianco di ciascuna opera indicati, i quali subentrano, in tutti i rapportigiuridici attivi e passivi, al funzionario incaricato delle gestioni fuori bilan-cio, di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 559” (art. 1).In particolare, per quello che concerne la presente lite, nell'allegaton° 2 al predetto Decreto sono specificamente indicate nel comparto R2Adel Comune di Striano le opere realizzate da Co.Re.Ca., tra le quali sonomenzionate le “residenze”, le “urbanizzazioni primarie” (comprensive dello”impianto depurazione provvisorio” e dell'”emissario via Farricelle – via Ri-volta”), le “urbanizzazioni secondarie” e la “palazzina spogliatoio”.A seguito di ritardi nel trasferimento delle opere così individuate,venne poi emesso il d.l. 23 giugno 1995 n° 244 (“Misure dirette ad accele-rare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuoviinterventi nelle aree depresse”), che all'art. 22, primo e secondo comma,Numero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026previde che “[g]li alloggi realizzati in Napoli e nei comuni contermini aisensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel de-creto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 no-vembre 1994”, nonché “[l]e opere di urbanizzazione primaria e secondariae le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto”sono acquisiti, rispettivamente, al patrimonio disponibile, al demanio ed alpatrimonio indisponibile del Comune di Napoli e dell'Istituto autonomo ca-se popolari (IACP) della Provincia di Napoli, con l'ulteriore previsione che“le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi indel titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifica-zioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995”, termine poi prorogato al31 marzo 1996, “restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato cheagisce in difesa degli enti proprietari”.Nel frattempo, con d.l. 11 giugno 1998 n° 180 venne introdotto ildivieto di devoluzione ad arbitri delle controversie relative all'esecuzione diopere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpitida calamità naturali (art. 3, secondo comma, del d.l. predetto).Successivamente, con legge 17 maggio 1999 n° 144 (art. 42), sem-pre a causa di ritardi nella definizione dei programmi di ricostruzione, siprevide ancora una volta il trasferimento a ciascun Comune delle opereedilizie indicate nel d.m. 4 novembre 1994 e che il Commissario straordi-nario avrebbe provveduto alla redazione di un piano “per la definizione echiusura del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981,n. 219” sulla base di un decreto legislativo che il Governo era delegato ademettere (art. 42, sesto comma), con la specificazione che “[g]li oneri delcontenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titoloin eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli al-loggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a)”.Numero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026Infine, in attuazione del citato art. 42, è stato emesso il d.lgs. 20settembre 1999 n° 354 (“Disposizioni per la definitiva chiusura del pro-gramma di ricostruzione di cui al titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n.219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, dellaL. 17 maggio 1999, n. 144”), col quale – per quello che qui interessa – èstato previsto che “[a]l fine della definizione transattiva delle controversiein corso fra concedente e concessionario derivanti dalla realizzazione degliinterventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (…) ilcommissario straordinario procede alla ricognizione del contenzioso aventetitolo immediato e diretto in atti o fatti verificatisi anteriormente al trasfe-rimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari” (art. 8).In particolare, nel contenzioso che il Commissario avrebbe dovutodefinire in via transattiva sono comprese, tra l'altro, le pretese avanzatecon domande di arbitrato notificate anteriormente al divieto di arbitratointrodotto col già citato d.l. 11 giugno 1998 n° 180 (art. 8, primo comma,lettera d) e, comunque, “le richieste dei concessionari che, seppure nonancora oggetto di atti introduttivi di giudizi alla data di entrata in vigoredel presente decreto, siano state formalmente avanzate alla stessa data”(art. 8, primo comma, lettera e).Ora, come si desume dalla lettura delle norme sopra riassunte, il pe-rimetro del contenzioso la cui gestione venne conservata in capo al Com-missario straordinario e, dunque, allo Stato, rispetto a quello che inveceavrebbe dovuto far capo agli Enti locali, venne delimitato in base a dueelementi: al Commissario spettava la gestione del contenzioso “avente ti-tolo immediato e diretto in atti o fatti verificatisi anteriormente al trasfe-rimento” degli immobili ai Comuni ai sensi dell'art. 22 del d.l. 23 giugno1995 n° 244 o ai sensi dell'art. 1 dello stesso d.lgs. n° 354/1999; talecontenzioso avrebbe dovuto essere rilevato almeno mediante la formula-zione di una “richiesta” del concessionario pervenuta anteriormente al 12giugno 1998 (data di entrata in vigore del d.l. n° 180/1998).Numero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026Nella sentenza gravata si legge (pagina 7) che il Tribunale accertòche il trasferimento delle opere oggetto della lite era stato completato indata 30 marzo 1996 con ordinanza CIPE n° 2234/Est, preceduta dall'ordi-nanza del Commissario per l'emergenza idrogeologica della Regione Cam-pania prot. n. 3736 del 13 dicembre 2004.Ebbene, la domanda arbitrale venne formulata da Co.Re.Ca. l'11maggio 1998, dunque per fatti aventi sicuro titolo anteriore (non solo al12 giugno 1998, ma anche) al 30 marzo 1996, come si desume dal tenorecomplessivo della sentenza gravata e, in particolare, dalla trascrizione del-la sentenza di primo grado (contenuta alle pagine 3-6), dalla quale si puònotare che le pretese del Consorzio avevano, almeno in parte, titolo in attie fatti anteriori al trasferimento.È, pertanto, evidente che la controversia iniziata dal Consorzio eracompresa perlomeno in parte nel perimetro di quelle che sarebbero rima-ste in capo al Commissario, a nulla rilevando che la domanda arbitralefosse stata avanzata dal Consorzio in difetto di legittimazione attiva, benpotendo essa essere considerata almeno come “richiesta” ai sensi dell'art.8, primo comma, lettera e), del d.lgs. n° 354/1999.In conclusione, vi era un'”istanza di accesso ad arbitrato” o, comun-que, una “richiesta” formulata anteriormente al 12 giugno 1998 ed aventetitolo in atti o fatti anteriori al trasferimento del 30 marzo 1996, che hadeterminato la permanenza della legittimazione passiva in capo al Com-missario straordinario.Non merita, dunque, adesione la motivazione della Corte a tenoredella quale, da un lato, si sarebbe verificata una successione a titolo parti-colare nel diritto controverso anteriore all'instaurazione della lite e, dall'al-tro, l'art. 8 del d.lgs. n° 354/1999, nel disciplinare la facoltà di transigeredel Commissario, non gli attribuirebbe la legittimazione passiva nelle pre-dette controversie (sentenza pagina 14).Numero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026Al contrario, deve ritenersi che l'attribuzione al Commissario del po-tere di disporre transattivamente del diritto in contesa col concessionario(nonché di disporre dei fondi statali funzionali alla definizione di tale con-tenzioso) implica anche che la presente pretesa, sebbene non fosse giàoggetto di lite, ma solo di “richiesta” veicolata in una domanda arbitrale,debba essere fatta valere nei confronti del soggetto al quale è stata ri-messa la definizione di tutto il contenzioso sorto dalle opere realizzate inbase al titolo VIII della legge n° 219/1981.Si assiste, pertanto, ad una particolare disciplina della successionenel diritto controverso dettata con la norma speciale dell'art. 8 del d.lgs.n° 354/1999, la quale, in deroga all'art. 111 cod. proc. civ., prevede che iltrasferimento del bene intorno al quale vi è controversia continui ad esse-re gestito dal dante causa, anche se la lite è iniziata dopo il trasferimento,purché vi sia stata almeno una “richiesta” anteriore al predetto passaggioed i fatti costitutivi della pretesa si collochino temporalmente in data ante-riore al trasferimento.La conclusione sopra esposta è perfettamente aderente all'orienta-mento di questa Corte, sebbene nessun precedente di legittimità sia statoemesso in fattispecie identica alla presente.Si è, infatti, più volte deciso che l'art. 22 del d.l. n° 244/1995 ha in-trodotto una correlazione tra il trasferimento delle opere di urbanizzazioneed infrastrutturali ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in at-to, che è però condizionato ad una previa attività amministrativa di rendi-contazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle operee formale consegna delle stesse, senza trasferimento immediato delleopere in questione ope legis (Cass., sez. I, 25 maggio 2021, n° 14375 e,più recentemente, Cass., sez. I, 12 luglio 2023, n° 19911).A tale orientamento può essere aggiunta la precisazione che la pe-rimetrazione del contenzioso rimasto in capo al Commissario straordinarioNumero registro generale 7546/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21605/2026Data pubblicazione 24/06/2026va fatta con i criteri sopra indicati, previsti dall'art. 8, primo comma, deld.lgs. n° 354/1999. P.Q.Mla Corte accoglie il motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata, e rin-via alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 9 aprile 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 21605/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris