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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 08278/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11347-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso - controricorrente – F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11347/2017 Numero sezionale 768/2022 Numero di raccolta generale 8278/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 avverso la sentenza n. 2690/27/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 1766/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di liquidazione con il quale erano stati revocati i benefici relativi alla piccola proprietà contadina di cui all’art. 2, comma 4, DL 194/2009 conv. con richiesta di pagamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale; il contribuente resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unico mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 2, comma 4 bis, DL 194/2009 conv., art. 1, comma 5 ter, D.Lgs. n. 99/2004) per avere la [OSCURATO:PERSONA] accolto le doglianze del contribuente senza rilevare che egli non aveva mai richiesto l’agevolazione citata in sentenza (disciplinata dall’art. 1, comma 5 ter, cit.), avendo unicamente richiesto l’agevolazione di cui all’art. 2, comma 4 bis, cit, in base alla quale l’iscrizione alla gestione assistenziale e previdenziale deve sussistere già alla data dell’atto di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), e non avendo dunque il contribuente dato prova della suddetta iscrizione;

1.2. la censura è fondata;

1.3. la [OSCURATO:PERSONA] ha annullato la maggior pretesa tributaria affermando che il contribuente aveva diritto all’agevolazione avendo dichiarato, nell’atto, di essere allevatore in F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11347/2017 Numero sezionale 768/2022 Numero di raccolta generale 8278/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la qualifica di coltivatore diretto o IAP e di doversi iscrivere alla gestione previdenziale e assistenziale, ed avendo poi a tanto provveduto entro trenta giorni dalla stipula dell’atto;

1.4. in punto di diritto si osserva che l’agevolazione per favorire la piccola proprietà contadina è contenuta nell’art. 2, comma 4-bis, d.l. 194/2009, il quale prevede: <<Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1%>>;

1.5. il possesso dei prescritti requisiti soggettivi (per le persone fisiche la qualifica di coltivatori diretti o I.A.P. iscritti nella gestione agricola previdenziale e assistenziale) deve essere accertato innanzi al notaio al momento della stipula dell’atto di acquisto, e pertanto: a) se l’acquirente è già in possesso dei requisiti, al momento dell’atto dovrà produrre il certificato rilasciato dalla Regione attestante la qualifica di I.A.P. e il certificato attestante l’iscrizione all’INPS; b) se non è ancora in possesso dei requisiti, prima dell’atto è tenuto presentare istanza alla Regione di riconoscimento della qualifica di I.A.P. e ottenere l’iscrizione provvisoria all’INPS, mentre alla stipula dell’atto dovrà esibire la domanda di riconoscimento alla Regione della qualifica di I.A.P. e il certificato attestante l’iscrizione all’INPS con riserva, dovendo poi risultare, nei ventiquattro mesi, in possesso dei requisiti IAP;

1.6. come già rilevato da questa Corte (cfr. Cass. 22485/2020 in motiv.) con riguardo alla suddetta iscrizione con riserva alla gestione previdenziale va menzionata la circolare INPS 24 marzo 2006 n. n. 48 che, giustappunto, prevede l'iscrizione con riserva alla gestione previdenziale F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11347/2017 Numero sezionale 768/2022 Numero di raccolta generale 8278/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 Inps dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari) e degli imprenditori agricoli professionali (cfr., peraltro, anche la circolare INPS, n. 100 del 1° luglio 2004);

1.7. va, pertanto, affermato il principio di diritto che l'iscrizione alla gestione previdenziale INPS, richiesta al fine di ottenere l’agevolazione per favorire la piccola proprietà contadina di cui all’art. 2, comma 4-bis, d.l. 194/2009 in sede di stipula dell’atto, non può che conseguire da una domanda presentata dal soggetto interessato (d.p.r. n. 476 del 2001, artt. 2 e 3) e l’eventuale retrodatazione dell'obbligazione contributiva (che, di quella iscrizione, costituisce l'effetto giuridico principale) implica che la richiesta di iscrizione (accolta con riserva) sia stata effettivamente presentata;

1.8. poste tali premesse, la gravata pronuncia, che ha attribuito alla disposizione in esame una portata che prescinde dal possesso del prescritto requisito dell’iscrizione (anche con riserva) alla gestione previdenziale ed assistenziale INPS alla data di stipula dell’atto va, pertanto, cassata;

1.9. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

2. la novità della questione di fondo controversa giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 2.3.2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11347-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso - controricorrente – F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11347/2017 Numero sezionale 768/2022 Numero di raccolta generale 8278/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 avverso la sentenza n. 2690/27/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 1766/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di liquidazione con il quale erano stati revocati i benefici relativi alla piccola proprietà contadina di cui all’art. 2, comma 4, DL 194/2009 conv. con richiesta di pagamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale; il contribuente resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 2, comma 4 bis, DL 194/2009 conv., art. 1, comma 5 ter, D.Lgs. n. 99/2004) per avere la [OSCURATO:PERSONA] accolto le doglianze del contribuente senza rilevare che egli non aveva mai richiesto l’agevolazione citata in sentenza (disciplinata dall’art. 1, comma 5 ter, cit.), avendo unicamente richiesto l’agevolazione di cui all’art. 2, comma 4 bis, cit, in base alla quale l’iscrizione alla gestione assistenziale e previdenziale deve sussistere già alla data dell’atto di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), e non avendo dunque il contribuente dato prova della suddetta iscrizione; 1.2. la censura è fondata; 1.3. la [OSCURATO:PERSONA] ha annullato la maggior pretesa tributaria affermando che il contribuente aveva diritto all’agevolazione avendo dichiarato, nell’atto, di essere allevatore in F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Cass. 22485/2020 in motiv.) con riguardo alla suddetta iscrizione con riserva alla gestione previdenziale va menzionata la circolare INPS 24 marzo 2006 n. n. 48 che, giustappunto, prevede l'iscrizione con riserva alla gestione previdenziale F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 2.3.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A
Sentenza Cassazione n. 08278/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris