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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13556/2026

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nerale dello Stato-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] C., CAMILLIROLAMO, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoGuglielmo Santarelli- controricorrenti -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]’UMBRIA n. 5/2024, depositata il 9/1/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 5/2024, depositata il 9/1/2024, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado dell’Umbria, in accoglimento dell’appelloproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.,Numero registro generale 6806/2024Numero sezionale 3694/2026Numero di raccolta generale 13556/2026Data pubblicazione 10/05/2026nonché dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha annullato gliavvisi di liquidazione n. 2016-1T-013432000, n. 2016-1T-002880000 e n.2017-1T-021460000, con cui l’ufficio, revocate le agevolazioni fiscali di cuiall’art. 2, comma 4-bis, d.l. 194/2009 richieste dalla società negli atti dicompravendita del 25/1/2016, del 7/6/2016 e del 25/9/2017 aventi adoggetto terreni agricoli, aveva liquidato la maggiore imposta di registrodovuta in relazione ai suddetti atti, non ritenendo applicabile il beneficiofiscale per carenza - in capo al socio amministratore [OSCURATO:PERSONA] - dellaqualità di imprenditore agricolo professionale e, per l’ultimo atto, ancheper effetto della decadenza ex art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009,avendo l’acquirente cessato di coltivare i terreni prima del quinquenniodalla stipula dell’atto.

Alla base della decisione la ritenuta sussistenza delrichiesto requisito soggettivo, sul presupposto che, sebbene ilriconoscimento definitivo della qualifica richiesta ai fini dell’agevolazionesia “avvenuto da parte del Comune soltanto il 21 settembre 2021 vaevidenziato che per effetto della normativa sopra riportata il termine di 24mesi per la conferma dell'iscrizione provvisoria è suscettibile di essereampliato dalla Regione nell'esercizio delle proprie competenze legislativespettanti in "subiecta materia" in base all'art. 117 co. 2 Cost.”, “inmancanza di un formale provvedimento di diniego”.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, sulla base di due motivi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] SocietàSemplice di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante controricorso, illustrato con successiva memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 5-ter, d.lgs. n. 99/2004, nonché dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc.civ., per aver la Corte distrettuale riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] SocietàSemplice di [OSCURATO:PERSONA] C. l’agevolazione ex art. 2, comma 4-bis, d.l.Numero registro generale 6806/2024Numero sezionale 3694/2026Numero di raccolta generale 13556/2026Data pubblicazione 10/05/2026n. 194/2009, nonostante la carenza in capo al socio amministratoreRolamo Camilli della qualità di imprenditore agricolo professionale alladata di stipula dell’atto oggetto di tassazione.2.

Col secondo motivo di ricorso si denunciano sia l’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., sia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009(convertito, con modificazioni, in legge n. 25/2010), in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

In particolare, secondo laricorrente, la CGT non avrebbe esaminato il fatto decisivo e controversoche, quanto all’avviso di liquidazione relativo all’atto di acquisto del[OSCURATO:DATA_NASCITA], la società acquirente fosse decaduta dall’agevolazione ai sensidel citato art. 2, comma 4 bis, per aver cessato di coltivare i terreni primadel quinquennio dalla stipula dell’atto, avendoli concessi in affitto concontratto registrato il 4/2/2019 (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2023).3.

Il primo motivo è fondato, assorbito il secondo.3.1.

L'agevolazione per favorire la piccola proprietà contadina ècontemplata nel d.l. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis, il quale disponeche “gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relativepertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, postiin essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoliprofessionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale,nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per ilmercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte diregistro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nellamisura dell’1 per cento”.3.2.

La norma richiede, quindi, ai fini dell’agevolazione, che l’atto dicompravendita sia posto in essere da “coltivatori diretti ed imprenditoriagricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale edassistenziale”, e, nel caso di specie, la Corte distrettuale ha accertato che,Numero registro generale 6806/2024Numero sezionale 3694/2026Numero di raccolta generale 13556/2026Data pubblicazione 10/05/2026all’atto dell’acquisto, il socio [OSCURATO:PERSONA] era iscritto “con riserva” neglielenchi degli imprenditori agricoli professionali tenuto dal Comune diAcquapendente, in base ad una richiesta presentata il 5/8/2015, né taleaccertamento risulta messo in discussione dalle parti.3.3.

Ciò posto, in base alla disciplina richiamata nella stessa sentenzaimpugnata, e segnatamente ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter, d.lgs. n.99/2004 “Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale siapplicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non inpossesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza diriconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilasciaapposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestionedell'[OSCURATO:PERSONA].

Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanzadi riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggettointeressato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti”.3.4.

La legge prevede, dunque, la figura dell’imprenditore agricoloprofessionale (IAP) “provvisorio”, ovvero di colui che, alla data di stipuladell’atto di acquisto, non sia ancora in possesso dei requisiti richiesti ai finidella qualifica di IAP, ma che abbia “presentato istanza di riconoscimentodella qualifica alla Regione competente” e si sia iscritto all'appositagestione dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale, però, entro due anni o il diverso terminestabilito dalla Regione, deve risultare in possesso di tutti i requisitinecessari per il possesso di tale qualifica, pena la decadenza daglieventuali benefici fiscali ottenuti.3.5.

Il possesso dei prescritti requisiti soggettivi (la qualifica dicoltivatori diretti o I.A.P. iscritti nella gestione agricola previdenziale eassistenziale) deve essere accertato innanzi al notaio al momento dellastipula dell'atto di acquisto, e pertanto: a) se l'acquirente è già inpossesso dei requisiti, al momento dell'atto dovrà produrre il certificatorilasciato dalla Regione attestante la qualifica di I.A.P. e il certificatoNumero registro generale 6806/2024Numero sezionale 3694/2026Numero di raccolta generale 13556/2026Data pubblicazione 10/05/2026requisiti, prima dell'atto è tenuto a presentare alla Regione istanza diriconoscimento della qualifica di I.A.P. ed ottenere l'iscrizione provvisoriaall'[OSCURATO:PERSONA], mentre alla stipula dell'atto dovrà esibire la domanda diriconoscimento alla Regione della qualifica di I.A.P. e il certificatoventiquattro mesi o nel diverso termine stabilito dalla legge regionale, ilpossesso dei requisiti IAP.3.6.

Come già rilevato da questa Corte (cfr. Cass. 8278/2022, cherichiama 22485/2020, in motiv.), “l'iscrizione alla gestione previdenzialeINPS, richiesta al fine di ottenere l'agevolazione per favorire la piccolaproprietà contadina di cui al D.L. n. 194 del 2009 , art. 2, comma 4-bis, insede di stipula dell'atto, non può che conseguire da una domandapresentata dal soggetto interessato ( D.P.R. n. 476 del 2001, artt. 2 e 3) el'eventuale retrodatazione dell'obbligazione contributiva (che, di quellaiscrizione, costituisce l'effetto giuridico principale) implica che la richiestadi iscrizione (accolta con riserva) sia stata effettivamente presentata”.3.7.

Tornando al caso di specie, è la stessa CGT ad affermare che ilriconoscimento definitivo della qualifica di imprenditore agricoloprofessionale in capo al Camilli si ebbe soltanto il 21/9/2021, sulla base diuna istanza dell’interessato sempre del 2021, mentre la richiesta diiscrizione provvisoria era stata presentata il 5/8/2015.3.8.

Ebbene, pure a voler presumere (in assenza di dimostrazione daparte della contribuente, sulla quale gravava l’onere probatorio, vertendosiin materia di agevolazione fiscale) che l’istanza di riconoscimento dellaqualifica di imprenditore agricolo professionale fosse stata presentatacontestualmente alla richiesta di iscrizione con riserva all’I.N.P.S.(ovverosia, in data 5/8/2015), l’istante non ha adempiuto all’onere dirichiedere l’accertamento dell’avvenuto raggiungimento dei requisiti per ilNumero registro generale 6806/2024Numero sezionale 3694/2026Numero di raccolta generale 13556/2026Data pubblicazione 10/05/2026rilascio della certificazione di I.A.P.– al più tardi - entro il termine di 5 anni(stabilito dalla Regione Lazio) dal 5/8/2015.3.9.

Non risulta, quindi, soddisfatta la condizione prevista - a pena didecadenza – dal citato art. 1, comma 5-ter, d.lgs. n. 99/2004 per fruiredelle agevolazioni previste dalle “disposizioni relative all'imprenditoreagricolo professionale”, non essendo la conferma dell’iscrizione provvisoriaavvenuta entro il termine di 24 mesi e neanche in quello maggiore di 5anni (stabilito dalla Regione Lazio) dal 5/8/2015, sicché la contribuentedeve dichiararsi decaduta dal beneficio.3.10.

Erra, pertanto, la CGT, laddove riconosce l’agevolazione previstadall’art. 2, comma 4-bis, cit., pur avendo accertato che il riconoscimentodefinitivo della qualifica di imprenditore agricolo professionale in capo alCamilli fosse avvenuto oltre il termine previsto dall’art. 1, comma 5-ter,cit., anche tenuto conto del più lungo termine previsto dalla Regione.3.11.

Né rileva, in senso contrario, ai fini del possesso del requisitosoggettivo propedeutico all’agevolazione fiscale, che sia mancato “unformale provvedimento di diniego” dell’iscrizione, essendo, invece,decisivo che, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazionedell'istanza di riconoscimento o quello maggiore stabilito dalla Regione, ilCamilli risultasse in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 1 e 3,d.lgs. n. 99/2004, pena la decadenza dai benefici conseguiti.3.12.

Evidente, dunque, l’errore di diritto contenuto nella sentenzaimpugnata, che va, perciò, cassata.3.13.

Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultimaparte, cod. proc. civ., col rigetto del ricorso originario per intervenutadecadenza ex art. 1, comma 5-ter, d.lgs. n. 99/2004.4.

La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo,segue la soccombenza.

P.Q.MNumero registro generale 6806/2024Numero sezionale 3694/2026Numero di raccolta generale 13556/2026Data pubblicazione 10/05/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, rigetta l'originario ricorso e condanna i controricorrenti, in solido,alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese giudiziali,liquidate per il primo grado in euro 6.000,00, in euro 6.500,00 per ilgrado d’appello e per il presente giudizio legittimità in euro 7.600,00, oltrespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 29 aprile 2026.Il PresidenteMILENA BALSAMO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale dello Stato-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] C., CAMILLIROLAMO, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoGuglielmo Santarelli- controricorrenti -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]’UMBRIA n. 5/2024, depositata il 9/1/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 5/2024, depositata il 9/1/2024, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado dell’Umbria, in accoglimento dell’appelloproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.,Numero registro generale 6806/2024Numero sezionale 3694/2026Numero di raccolta generale 13556/2026Data pubblicazione 10/05/2026nonché dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha annullato gliavvisi di liquidazione n. 2016-1T-013432000, n. 2016-1T-002880000 e n.2017-1T-021460000, con cui l’ufficio, revocate le agevolazioni fiscali di cuiall’art. 2, comma 4-bis, d.l. 194/2009 richieste dalla società negli atti dicompravendita del 25/1/2016, del 7/6/2016 e del 25/9/2017 aventi adoggetto terreni agricoli, aveva liquidato la maggiore imposta di registrodovuta in relazione ai suddetti atti, non ritenendo applicabile il beneficiofiscale per carenza - in capo al socio amministratore [OSCURATO:PERSONA] - dellaqualità di imprenditore agricolo professionale e, per l’ultimo atto, ancheper effetto della decadenza ex art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009,avendo l’acquirente cessato di coltivare i terreni prima del quinquenniodalla stipula dell’atto. Alla base della decisione la ritenuta sussistenza delrichiesto requisito soggettivo, sul presupposto che, sebbene ilriconoscimento definitivo della qualifica richiesta ai fini dell’agevolazionesia “avvenuto da parte del Comune soltanto il 21 settembre 2021 vaevidenziato che per effetto della normativa sopra riportata il termine di 24mesi per la conferma dell'iscrizione provvisoria è suscettibile di essereampliato dalla Regione nell'esercizio delle proprie competenze legislativespettanti in "subiecta materia" in base all'art. 117 co. 2 Cost.”, “inmancanza di un formale provvedimento di diniego”.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, sulla base di due motivi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] SocietàSemplice di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante controricorso, illustrato con successiva memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 5-ter, d.lgs. n. 99/2004, nonché dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc.civ., per aver la Corte distrettuale riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] SocietàSemplice di [OSCURATO:PERSONA] C. l’agevolazione ex art. 2, comma 4-bis, d.l.Numero registro generale 6806/2024Numero sezionale 3694/2026Numero di raccolta generale 13556/2026Data pubblicazione 10/05/2026n. 194/2009, nonostante la carenza in capo al socio amministratoreRolamo Camilli della qualità di imprenditore agricolo professionale alladata di stipula dell’atto oggetto di tassazione.2. Col secondo motivo di ricorso si denunciano sia l’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., sia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009(convertito, con modificazioni, in legge n. 25/2010), in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. In particolare, secondo laricorrente, la CGT non avrebbe esaminato il fatto decisivo e controversoche, quanto all’avviso di liquidazione relativo all’atto di acquisto del[OSCURATO:DATA_NASCITA], la società acquirente fosse decaduta dall’agevolazione ai sensidel citato art. 2, comma 4 bis, per aver cessato di coltivare i terreni primadel quinquennio dalla stipula dell’atto, avendoli concessi in affitto concontratto registrato il 4/2/2019 (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2023).3. Il primo motivo è fondato, assorbito il secondo.3.1. L'agevolazione per favorire la piccola proprietà contadina ècontemplata nel d.l. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis, il quale disponeche “gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relativepertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, postiin essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoliprofessionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale,nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per ilmercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte diregistro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nellamisura dell’1 per cento”.3.2. La norma richiede, quindi, ai fini dell’agevolazione, che l’atto dicompravendita sia posto in essere da “coltivatori diretti ed imprenditoriagricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale edassistenziale”, e, nel caso di specie, la Corte distrettuale ha accertato che,Numero registro generale 6806/2024Numero sezionale 3694/2026Numero di raccolta generale 13556/2026Data pubblicazione 10/05/2026all’atto dell’acquisto, il socio [OSCURATO:PERSONA] era iscritto “con riserva” neglielenchi degli imprenditori agricoli professionali tenuto dal Comune diAcquapendente, in base ad una richiesta presentata il 5/8/2015, né taleaccertamento risulta messo in discussione dalle parti.3.3. Ciò posto, in base alla disciplina richiamata nella stessa sentenzaimpugnata, e segnatamente ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter, d.lgs. n.99/2004 “Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale siapplicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non inpossesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza diriconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilasciaapposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestionedell'[OSCURATO:PERSONA]. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanzadi riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggettointeressato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti”.3.4. La legge prevede, dunque, la figura dell’imprenditore agricoloprofessionale (IAP) “provvisorio”, ovvero di colui che, alla data di stipuladell’atto di acquisto, non sia ancora in possesso dei requisiti richiesti ai finidella qualifica di IAP, ma che abbia “presentato istanza di riconoscimentodella qualifica alla Regione competente” e si sia iscritto all'appositagestione dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale, però, entro due anni o il diverso terminestabilito dalla Regione, deve risultare in possesso di tutti i requisitinecessari per il possesso di tale qualifica, pena la decadenza daglieventuali benefici fiscali ottenuti.3.5. Il possesso dei prescritti requisiti soggettivi (la qualifica dicoltivatori diretti o I.A.P. iscritti nella gestione agricola previdenziale eassistenziale) deve essere accertato innanzi al notaio al momento dellastipula dell'atto di acquisto, e pertanto: a) se l'acquirente è già inpossesso dei requisiti, al momento dell'atto dovrà produrre il certificatorilasciato dalla Regione attestante la qualifica di I.A.P. e il certificatoNumero registro generale 6806/2024Numero sezionale 3694/2026Numero di raccolta generale 13556/2026Data pubblicazione 10/05/2026requisiti, prima dell'atto è tenuto a presentare alla Regione istanza diriconoscimento della qualifica di I.A.P. ed ottenere l'iscrizione provvisoriaall'[OSCURATO:PERSONA], mentre alla stipula dell'atto dovrà esibire la domanda diriconoscimento alla Regione della qualifica di I.A.P. e il certificatoventiquattro mesi o nel diverso termine stabilito dalla legge regionale, ilpossesso dei requisiti IAP.3.6. Come già rilevato da questa Corte (cfr. Cass. 8278/2022, cherichiama 22485/2020, in motiv.), “l'iscrizione alla gestione previdenzialeINPS, richiesta al fine di ottenere l'agevolazione per favorire la piccolaproprietà contadina di cui al D.L. n. 194 del 2009 , art. 2, comma 4-bis, insede di stipula dell'atto, non può che conseguire da una domandapresentata dal soggetto interessato ( D.P.R. n. 476 del 2001, artt. 2 e 3) el'eventuale retrodatazione dell'obbligazione contributiva (che, di quellaiscrizione, costituisce l'effetto giuridico principale) implica che la richiestadi iscrizione (accolta con riserva) sia stata effettivamente presentata”.3.7. Tornando al caso di specie, è la stessa CGT ad affermare che ilriconoscimento definitivo della qualifica di imprenditore agricoloprofessionale in capo al Camilli si ebbe soltanto il 21/9/2021, sulla base diuna istanza dell’interessato sempre del 2021, mentre la richiesta diiscrizione provvisoria era stata presentata il 5/8/2015.3.8. Ebbene, pure a voler presumere (in assenza di dimostrazione daparte della contribuente, sulla quale gravava l’onere probatorio, vertendosiin materia di agevolazione fiscale) che l’istanza di riconoscimento dellaqualifica di imprenditore agricolo professionale fosse stata presentatacontestualmente alla richiesta di iscrizione con riserva all’I.N.P.S.(ovverosia, in data 5/8/2015), l’istante non ha adempiuto all’onere dirichiedere l’accertamento dell’avvenuto raggiungimento dei requisiti per ilNumero registro generale 6806/2024Numero sezionale 3694/2026Numero di raccolta generale 13556/2026Data pubblicazione 10/05/2026rilascio della certificazione di I.A.P.– al più tardi - entro il termine di 5 anni(stabilito dalla Regione Lazio) dal 5/8/2015.3.9. Non risulta, quindi, soddisfatta la condizione prevista - a pena didecadenza – dal citato art. 1, comma 5-ter, d.lgs. n. 99/2004 per fruiredelle agevolazioni previste dalle “disposizioni relative all'imprenditoreagricolo professionale”, non essendo la conferma dell’iscrizione provvisoriaavvenuta entro il termine di 24 mesi e neanche in quello maggiore di 5anni (stabilito dalla Regione Lazio) dal 5/8/2015, sicché la contribuentedeve dichiararsi decaduta dal beneficio.3.10. Erra, pertanto, la CGT, laddove riconosce l’agevolazione previstadall’art. 2, comma 4-bis, cit., pur avendo accertato che il riconoscimentodefinitivo della qualifica di imprenditore agricolo professionale in capo alCamilli fosse avvenuto oltre il termine previsto dall’art. 1, comma 5-ter,cit., anche tenuto conto del più lungo termine previsto dalla Regione.3.11. Né rileva, in senso contrario, ai fini del possesso del requisitosoggettivo propedeutico all’agevolazione fiscale, che sia mancato “unformale provvedimento di diniego” dell’iscrizione, essendo, invece,decisivo che, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazionedell'istanza di riconoscimento o quello maggiore stabilito dalla Regione, ilCamilli risultasse in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 1 e 3,d.lgs. n. 99/2004, pena la decadenza dai benefici conseguiti.3.12. Evidente, dunque, l’errore di diritto contenuto nella sentenzaimpugnata, che va, perciò, cassata.3.13. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultimaparte, cod. proc. civ., col rigetto del ricorso originario per intervenutadecadenza ex art. 1, comma 5-ter, d.lgs. n. 99/2004.4. La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo,segue la soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 6806/2024Numero sezionale 3694/2026Numero di raccolta generale 13556/2026Data pubblicazione 10/05/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, rigetta l'originario ricorso e condanna i controricorrenti, in solido,alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese giudiziali,liquidate per il primo grado in euro 6.000,00, in euro 6.500,00 per ilgrado d’appello e per il presente giudizio legittimità in euro 7.600,00, oltrespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 29 aprile 2026.Il PresidenteMILENA BALSAMO