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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 03217/2024

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eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23666/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], anche in veste di incorporante [OSCURATO:PERSONA] C; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rel.

Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 - controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA,

V. CICERONE, N. 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GIANLUCABUCCI; - - controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 44, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, elettivamente domiciliatain MILANO, [OSCURATO:PERSONA] , N. 14 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 920/2021 depositata il 03/08/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] CELENTANOche ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi del ricorso principale così come d ell’unico motivo d i quello incidentale con assorbimento del ricorsoincidentale condizionato; Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 uditi gli avvocati delle parti che hanno concluso tutti come da rispettivi atti; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Campanelli C. (fusa per incorporazione nella prima), [OSCURATO:SOCIETA]. e Edilgruppos.r.l. convenivano in giudizio il Comune di Pesaro, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] s p a , per sentirle condannare, la prima a titolo di responsabilità contrattuale "e/o" extracontrattuale, e le seconde solo a titolo extracontrattuale , al risarcimento dei danni patiti dalle Società stesse a seguito del rinvenimento, in un lotto di terreno loro ceduto dal Comune di Pesaro in forza di tre atti di permuta del 1999 (costituenti esecuzione di un più ampio accordo urbanistico sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della Legge n. 241del 1990, allo scopo di realizzarvi un intervento edificatorio residenziale), di sostanze inquinanti riconducibili agli scarti di lavorazione del processo produttivo delgas ad uso civile estratto dal carbone fossile, ivi svolto dal volgere dal XIX secolo sino al 1974 negli impianti di proprietà comunale, staccati nel tempo in vasche sotterranee e rilasciati nel terrenocircostante.

2. Il Comune di Pesaro, costituendosi in giudizio , eccepi v a il difetto di giurisdizione e l'intervenuta prescrizione sia dell'azione contrattuale ex artt.1495, comma 3, c.c. decorrente dalla consegna del bene compravenduto, avvenutaall'inizio del 2003, che di quella extracontrattuale, oltre che la decadenza delle Società attrici dall'azione contrattuale ex artt. 1495, per non avere denunciato il vizio, scoperto il 2 aprile 2010, entro l'annosuccessivo 3.[OSCURATO:SOCIETA], costituendosi, eccepi va il difetto di legittimazione passiva in merito all'azione proposta.

Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024

4. [OSCURATO:PERSONA] spa, costituendosi , eccepiva il difetto di legittimazione attiva delle Societàattrici (appellanti) sia in relazione all'azione contrattuale riguardante le qualità del bene oggetto di compravendita cui la stessa era estranea, che in ordine all'azione extracontrattuale.

La medesima società eccepiva anche il proprio difetto di legittimazione passiva.

Infine,[OSCURATO:PERSONA] sp a , dando atto di essere assicurata con la Fondiaria SAI spaper i danni a terzi in ordine al periodo in cui si presumevaavvenuto il sinistro, nonché di essere assicurata "per la responsabilità civile professionale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Funzionari, con la Soc. [OSCURATO:PERSONA] S.A. (ora AIG Europe S.A.) chiedeva la chiamata in causa delle compagnie per essere manlevata.

5. AIG Europe S.A. costituendosi eccepiva l 'inoperatività della garanzia dato che la polizza eralimitata alla responsabilità personale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Marche MultiserviziSpA per i fatti di gestione.

6. Unipolsai, costituendosi eccepiva la mancanza di copertura, o in subordine che questa fosse limitataai massimali.

7. Il Tribunale di Pesaro rigettavale domande degli attori

8. Le società attrici proponevano appello avverso la suddetta sentenza.

9. Resistevano al gravameil Comune di Pesaro, Aspes e [OSCURATO:PERSONA], proponendo anche appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale.

10. Si costituiva AIG Europe chiedendo il rigetto dell'appello.

11. Si costituiva Unipolsai preliminarmente chiedendo l'estromissione dal giudizio per non avere [OSCURATO:PERSONA] ribadito la domanda di manleva, nonché ribadendo le contestazioni Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 circa l'operatività della polizza e l'infondatezza delledomande degli appellanti.

12. La Corte d’Appello di Ancona rigettava l’impugnazione evidenziando che imotivi di gravame po teva no sintetizzarsi in due specifiche critiche, una in diritto una in fatto.

La prima per avere il primo giudice erroneamente qualificato l'azione degli appellanti, come volta a sentire accertare una responsabilità precontrattuale del Comune, quando erano state azionate in modo concorrente la responsabilità contrattuale per aliud pro alio ed extracontrattuale dell'ente (equest'ultima anche delle municipalizzate).

La seconda, per avere il primo giudice male interpretato le risultanze istruttorie.

Quanto alla qualificazione dell'azione , secondo la Corte d'Appello il fatto dedotto dall e società appellanti era che, se il Comune non avesse loro sottaciuto le condizioni dei terreni, non avrebbero proceduto all'acquisto (quantomeno nei termini effettivamente convenuti) e conseguentemente non avrebbero patito i danni (ingiusti) di cui chied eva no il risarcimento .

C iò fonderebbe unaresponsabilità extracontrattuale.

In secondo luogo, gli appellanti avevano dedotto che, nel caso di specie, a cagione dell'inquinamento, i terreni ceduti come edificabili, tali non erano , configurando quindi la consegna di un bene diverso e , quindi , ricadente nella disciplina dell'aliud pro alio, che legittima il compratore all'azione dirisoluzione del contratto (non esercitata) ed al risarcimento del danno. 12.1 Ciò premesso , secondo il giudice del gravame , la qualificazione dell'azione quale responsabilità precontrattuale era esatta.

La norma di riferimento eral'art 1337 c.c., che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nella fase di formazione del Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 contratto.

La buona fede cui richiama detta norma doveva intendersi insenso oggettivo, ovvero come sinonimo di correttezza e regola di condotta, da valutarsi, da un lato, in un'accezione negativa come dovere di astenersi da qualsiasi condotta lesiva dell'interesse altrui e, dall'altro lato, in un'accezione positiva, come dovere di collaborazione volto alla promozione o alla soddisfazione delle reciproche aspettative.

L'art. 1337 c.c.,dunque, impone va alle parti di adempiere a doveri di informazione e chiarezza in merito a tutto quanto potesseinvolgere l'interesse della controparte ed a porre in essere ogni atto necessario per assicurare la validità edefficacia del contratto e del regolamento negoziale, evitando inerzie o reticenze.

L’inquadramento della responsabilità precontrattuale nell’ambito della responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, tuttavia,rendeva il motivo di doglianza privo di effettivo interesse per l'appellante,posto che la disciplina applicabile era più favorevole sia in materia di prescrizione, con la applicabilità del termine decennale (art. 2946 c.c.) e non quinquennale (art. 2947 c.c.), sia in materia di ripartizione dell'onere della prova, posto che in materia contrattuale il danneggiato può limitarsi a provare la fonte da cui scaturisce il proprio diritto e allegare l'inadempimento di controparte, senza richiedere una verifica sull'elemento soggettivo della colpa come invece richiesto per la responsabilità extracontrattuale.

Dunque, qualificando la responsabilità evocata come precontrattuale, all'appellante era riconosciuta una tutela più incisiva ed efficace rispetto a quella garantita dalla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..

Anche l’ area del danno risarcibile, conseguente alla suddettaqualificazione, coincideva.

Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 12.2 Quanto alla doglianza circa l'aliud pro alio, era del pari infondata, posto che, in virtù dell'inquinamento, iterreni erano solo temporaneamente inedificabili, potendo darsi luogo all’attività edificatoria a bonifica ultimata.

Vi eran o alcuni fatti incontestati ovvero che i terreni in questione erano utilizzati, da prima della Seconda guerra mondiale, dall'A.M.G.A.-dal 1995 divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., ed oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:PERSONA] operante nel settore della lavorazione del carbon - fossile, per la produzione del gas combustibile.

I re sidui di tali lavorazioni consistevano in catrami e gli stabilimenti erano stati distrutti dall'esercito tedesco in ritirata nel 1 944 .

N el 2002 , adempiendo all’obbligo di censimento dei siti inquinati, il Comune, non più proprietario delsito, anziché richiedere all'appellante di provvedere in proprio, aveva invia to il relativo questionario alla R egione, indicando il sito solo come potenzialmente pericoloso (invece che effettivamente inquinato, come poi si era rivelato).

Con una scrittura privata datata 3 giugno 2008, le società riunite nella parte appellante si erano accordate , nel caso nel suolo fossero presenti rifiuti e scorie industriali, pattuendo che " tutte le spese che dovevano essere sostenute per la bonifica e lo smaltimento di eventuali rifiuti e/o scorie industriali, da trattare come materiale inquinante, eventualmente emergenti dagli scavi di sbancamento, ovunquefossero rinvenuti, dovevano essere a carico dei lottizzanti in proporzione ai millesimi".

Questa scrittura era stata scoperta e sequestrata dalla Procura di Ancona nell'anno 2012, in virtù di intercettazioni dalle quali era emerso che i legali rappresentanti dell'appellante si erano accordatiper non diffonderla.

Il 7 aprile 2010, su segnalazione di alcuni residenti che lamentavano forti "emanazioni odorigene"provenienti dal cantiere, Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 il [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri aveva eseguito un sopralluogo accertando che nel corso dei lavori le ditte avevano portato alla luce alcune cisterne interrate, il cui contenuto di idrocarburi era fuoriuscito,inquinando il terreno circostante.

Risultava dimostrata la consapevolezza del potenziale inquinamento del sito e, quindi , del rischio connesso alle spese da sostenere per la bonifica f in dalla conclusione del contratto, sulla base della scrittura privata del 2008, del la reticenza circa la medesima mantenuta dagli appellanti, del l'inerzia degli appellanti nel contestare al Comune l'inquinamento del sito alle prime avvisaglie. 12.3 Secondo la Corte d’Appello nessuna delle parti in causa potevaavere la consapevolezza precisa delle condizioni del terreno in questione (lo stesso Comune affermava essere ignaro della gravità dell'inquinamento al momento della cessione, ed anche dopo) e,quindi, neppure gli appellanti .

N ondimeno era indiscutibile che questi ultimi avessero acquistato il terreno con la piena coscienza che questo avrebbe potuto manifestare le criticità poi manifestate, né valeva a diminuire il significato di questa consapevolezza, affermare che l'appellante si erarappresentato (o avesse confidato in) una situazione meno problematica.

Ciò escludeva che potesse riscontrarsi una negligenza, in capo al Comune, consistente nellaviolazione dell'obbligo di informazione e, dunque, ven ivano a mancare i presupposti dell'azione (pre)contrattuale così come quelli dell'azione extracontrattuale. 12.4 Quanto alla richiesta di accertamento di responsabilità extracontrattuale (e conseguente condanna al risarcimento) di [OSCURATO:PERSONA] ed Aspes, la domanda era inammissibile.

In disparte il fatto che il primo giudice non aveva statuito sulla Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 medesima, ciò che rilevava era che l'appellante , nell'atto introduttivo di primo grado, a veva dedotto la responsabilità extracontrattuale di [OSCURATO:PERSONA] ed Aspes per avere negligentemente omesso di informare il Comune di Pesaroriguardo allo stato di contaminazione del sito.Solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c . p . c . , gli appellanti avevano dedotto la responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] ed Aspes in quanto detentrici e custodi dell'area stessa, per poi, in sede di conclusionale, modificare ancora la domanda deducendone la responsabilità per omessa bonifica, inviolazione dell'art. 17, comma 13 bis , d.lgs. n. 22 / 97 .

La tardività e la inammissibilità delle domande era stata eccepita dall'appellata [OSCURATO:PERSONA], sia con la terza memoria istruttoria ex art. 183,comma 6, c.p.c . , che in sede di conclusionale e memoria di replica e ribadita in appello. 12.5 L'appello incidentale proposto dal Comune sulla questione di giurisdizione era palesemente infondato , in quanto non era invocata la sua responsabilità quale soggetto agente in virtù dei poteri e delle funzioni attribuitigli per il perseguimento del pubblico interessein posizione di supremazia rispetto al privato, ma la sua negligenza nell'azione in una sfera completamente regolata dal diritto privato, questione pacificamente rimessa all'autorità giudiziaria ordinaria.

13. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Campanelli C. (fusa per incorporazione nella prima), [OSCURATO:SOCIETA]. e Edilgruppos.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi.

14. Il Comune di Pesaro ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale.

Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024

15. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e d ha proposto ricorso incidentale,da ritenersi condizionato solo quanto ai primi due dei tre motivi proposti.

16. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

17. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art.2909 c.c. e(quindi) violazione degli art. 1337 , 1218 e 1223 c.c. e dell'art. 1 del protocollo addizionale 1) della CEDU.

La censura ha ad oggetto la parte della sentenza che ha escluso in capo al Comune la violazione dell'obbligo di cui all'art. 1337 c.c. di comportarsi secondo buona fede nella fase di formazione del contratto, non sussistendo alcuna negligenza in quanto ignaro della gravità dell'inquinamento al momento della cessione mentre all'opposto viene considerata "dirimente" una scrittura privata del 2008 dalla quale si dovrebbe ricavare che le Ditte fossero consapevoli "fino dalla conclusione del contratto" del possibile inquinamento e dellasua gravità e si sarebbero assunte il rischio dell'operazione.

La Corte anconetana nell'affermare ciò non a vrebbe tenuto conto della sussistenza del presuppostoprocessuale negativo del ne bis in idem, stante l'esistenza del giudicato amministrativodi cui alla sentenza n. 1785/2016 della V Sezione del Consiglio di Stato formatosi sul punto.

Da tale sentenza risult erebbe , sulla base dell'esame delle stesse circostanze, un accertamento contrariointer partes quanto alla "violazione dell'obbligo di informazione".

Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 Il giudicato attiene al rigetto del ricorso del Comune contro la determina della Provincia di Pesaro - Urbino n. 2972/9.10.201 O (prodotta in causa dal Comune come doc. 33 in primogrado - doc. 30 fascicoletto Cass), che individuava la responsabilità del Comune di Pesaro in quanto figura inadempiente nei confronti delle acquirenti del sito per la mancanza dell'informazione attinente alla presenza dell'inquinamento sotterraneo ed alla suafonte.

Se il giudice d'appello non avesse violato il giudicato e avesse deciso, conformandosi ad esso, che il Comune aveva violato l'obbligo di informazione in quanto a conoscenza delle effettive condizioni del terreno venuto, avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità (pre) contrattuale del Comune per comportamento negligente in fase di conclusione delle permute; e quindi il suo inadempimento all'obbligo di cui all'art. 1337c.c.

L'inadempimento del Comune avrebbealtresì violato l'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] 1) della CEDU in quanto l'omessa informazione avrebbe profondamente alterato il sinallagma contrattuale,causando un danno gravissimo alle stipulanti per aver ricevuto un bene (dato inpermuta) come edificabile mentre non lo era.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 1 del protocollo addizionale 1) della CEDU.

La sentenza impugnata nella parte in cui disattende la censura dell'aliud pro alio, conl'affermare che il sito potrà tornare edificabile dopo la bonifica incorre in una plateale violazione del giudicato derivante dal processo penale che ha visto coinvolti i legali rappresentanti delle Ditte([OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - Adriatica C ostruzioni ), Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 processo nelquale il Comune di Pesaro era costituito parte civile.

Sulla domanda civile la Corte d'Appello di Perugia in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione penale avrebbe accertato la consolidata, ingravescente, permanente e preesistente situazione di inquinamento ambientale derivante dall'attività industriale di produzione del gas cittadino operata dallaMunicipalizzata per conto del Comune di Pesaro, e la totale estraneità delle Ditte private ad essa, non dichiarata con le permute del1999.

La Corte d'Appello se avesse pronunciato sulla domanda di responsabilitàdel Comune per "aliud pro alio" tenendo conto di tale accertamento, oramai irretrattabile, avrebbe logicamente dovuto riconoscere la responsabilità del Comune perché risultava indubbiamente alterato gravemente il sinallagma contrattuale: infatti non aveva alcunrilievo se il sito avesse potuto e meno tornare edificabile a seguito di onerosi interventi di bonifica, perché questi non erano stati previsti nelle permute, mentre la presenza della "consolidata, ingravescente e persistente situazione di inquinamento ambientale" – non dichiarata - ex se era tale da alterare il sinallagma contrattuale, senza che avessealcun rilievo un eventuale, presunto, possibile (in un futuro non precisato) ripristino dell'edificabilità.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c., dell'art. 1337 c.c. e dell'art. 1 del protocolloaddizionale 1) della CEDU.

La censura investe le seguenti due affermazioni della Corte d’Appello: "nessuna delle parti poteva avere la consapevolezza precisadelle condizioni del terreno ....

" ; " l o stesso Comune afferma essere ignaro della gravità dell'inquinamento al momento della cessione".

Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 La prima affermazione sarebbe, per quanto attiene al Comune, contrastante, oltre che con i giudicatiamministrativo e penale, con le prove documentali e testimoniali dedotte in causa cheoneravano il Giudice a decidere (art. 115 c.p.c.) sulla base delle prove dedotte nonchédei fatti non specificamente contestati.

La seconda sarebbe irrispettosa del principio dell'onus probandi (art. 2697 c.c.) in quanto la mera affermazione di una parte non poteva portare a nulla se non provata e contrastata dagli elementi probatori opposti.Secondo i ricorrenti, solo loro non potevano avere la consapevolezza precisa delle condizioni della "consolidata, ingravescente e persistente" condizione del terreno nel sottosuolo all'atto degli atti di permuta, mentre di contro la conoscenza del Comune doveva essere approfondita, come dimostra to dagli appellanti nell'istruttoria e quindi il medesimo Comune avrebbe dovuto informare le acquirenti.

I ricorrenti richiamano tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria che a loro modo di vedere proverebbero la consapevolezza solo in capo al Comune e non alle ditte della situazione di inquinamento.

T ale imponente apparato probatorio, non sarebbe stato considerato dalla Corte d'Appello, in viola zione dell'art. 115 c.p.c. che impone al Giudice di porre afondamento della sua decisione le prove proposte dalle parti.

La Corte , inoltre , avrebbe dato ingiustamente prevalenza al fatto che il Comune si affermasse "ignaro" delle condizioni del sito, senza minimamente provare ciò secondo l'art. 2697 c.c., del resto non pote va essere ignaro delle condizioni del terreno sul quale era stata svolta una produzione nel suo interesse, da a ziende che avevano operato in suo nome e per conto.

Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 In tal modo la Corte d'Appello a vrebbe finito per "non considerare", laresponsabilità del Comune da omessa informazione, informazione che viceversa gli siimponeva in base all'art. 1337 c.c. all'atto delle permute con un affidamento in capo alle Ditte acquirenti, che avevano stipula to senza sapere che i terreni loro ceduti dovevano essere bonificati per essere idonei all'edificazione dedotta in contratto.Il comportamento del Comune sarebbe altresì violativo dell'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] 1) alla CEDU per ingiusta e ingiustificata violazione dell'affidamento prestato dall'acquirente sulle qualità del bene venduto: e neppure di questo si sarebbetenuto conto da parte della Corte d'Appello .

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 1337 c.c., degli artt. 1362, 1363, 1372,secondo comma, 1411 c.c., artt. 242 e 245 d.lgs. n. 152 del 2006 e art. 17, comma 2,d.lgs. n. 22 del 1997.

La censura ha sempre ad oggetto la negligenza, quanto all'obbligo di informazione delComune, negata dalla Corte d’Appello sulla base di un asserita consapevolezza in capo alle acquirenti “fino dallaconclusione del contratto” del potenziale inquinamento del sito e, quindi , dell'assunzione del rischio connesso alle spese da sostenere per la bonifica.

Secondo i ricorrenti la volontà contrattuale così ricostruita sarebbe inesistente e divergente da quella risultante dagli atti di permuta del 1999.

La Corte d'Appello sarebbe incorsa in un evidentissimo "travisamento delle prove" che contraddice una corretta attività di valutazione logico-giuridica del materiale probatorio.

Il giudice prima di tutto avrebbetravisato la portata della prova assunta come dirimente, violando gli artt. 115 e 116 c.p.c. , nella Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 parte in cui ha fatto retroagirel'efficacia della scrittura del 2008 alla data della conclusione dei contratti (1999), non risultando da tale documentoalcun dato che potesse far presumere che quanto in esso affermato provasse una consapevolezza pregressa, prima dell'inizio dei lavori.

Il documento, infatti, attiene alla regolamentazione delle spese per la realizzazione delle opere che dovevano servire i 2 Sottocomparti e che quindi necessitavano di preventiva individuazione e ripartizione. .

Il quinto motivo di ricorso è articolato in plurime censure: 5.a) violazione dell'art. 132,n. 4, c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per apparente motivazione contenuta nella apparente affermazione che il bene tornerà edificabile dopo la bonifica; violazione degli art. 1453 e 1476, n. 1, c.c. per vendita e consegna di un beneinedificabile; La Corte ritiene non sussistente la responsabilità contrattuale del Comune per l'aliud proalio in quanto - si afferma in sentenza - il sito tornerà edificabile dopo la bonifica.

Fin dall'atto di citazione (pag. 31 ultimo capoverso) parti attrici avevano dedotto che il Comune di Pesaro, tramite le proprie Municipalizzate, avrebbe dovuto procedere allabonifica, prima della permuta.

Questo non è avvenuto: il terreno venduto come immediatamente edificabile, in virtù delle previsioni urbanistiche preesistenti alla permuta, non si è rilevato tale perché né ilComune né le Municipalizzate hanno provveduto alle obbligatorie (art. 17, comma 2, d . l gs. n. 22 del 1997 preesistente alla permuta poi confermato dall'art. 242 del successivo d . l gs. n. 152 del 2006) messa in sicurezza,caratterizzazione e bonifica.

Il Comune, a seguito della distruzione dell'impianto (1974) , avrebbe dovuto farsi carico prima delle permute della bonifica del Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 sito di sua proprietà, in quanto responsabile.

Di qui l'azione di risarcimento danni nei confronti del permutante contraente Comune diPesaro, derivante dal suo inadempimento contrattuale, sulla base dell'azione generale dicui all'art. 1453 c.c. ed all'art. 1476, n. 1 , c.c ..La Corte d'Appello ritiene erroneamente che non sia configurabile l'inadempimento perl'al iud pro a l io (pag. 5, 3° capoverso sentenza Corte Appello) soltanto perché secondo lasua affermazione "in virtù dell'inquinamento i terreni di che trattasi sono solo temporaneamente inedificabili, potendo darsi luogo all'attività edificatoria a bonifica ultimata", mentre non sarebbe per nulla motivata in violazione dell'art. 132, n. 4 , c.p.c. la ragione per la quale la Corte nonha ritenuto dirimente che con il contratto è stato ceduto un bene immediatamente edificabile e secondo precise quantità e destinazioni, mentre l'edificazione è stata impedita dall’inquinamento riscontrato .

L a circostanza addotta dalla Corte per cui una bonifica avrebbe condizionato l'edificazione, rendendo "temporaneamente" inedificabili i terreni,non era prevista negli atti di permuta (all. 2 e 3 in primo grado, docc. 5 e 6 fascicoletto Cass), la cui portata non è stata considerata dalla Corte d'Appello che ha così travisato la prova documentale in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c . 5.b violazionedell'art. 101, secondo comma, c.p.c., violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 111, primo comma, cost., violazione delle regole del giusto processo -violazione dell'art. 6 della CEDU e quindi violazione degli artt. 1453 e 1476, n. 1, c.c. e violazione dell'art. 17 d.lgs. n. 22del 1997 e dell'art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006: motivazione "a sorpresa" quanto alla circostanza che si potrà tornare ad edificare a bonifica ultimata .

La suddetta questione (si potràtornare ad edificare a bonifica ultimata) è stata Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 rilevata d'ufficio "a sorpresa", ossia senza assegna re alle parti "a pena di nullità" in corrispondenza del precetto di cuiall'art. 101, 2° comma, c.p.c., un termine per il deposito di memorie costituenti osservazioni sulla medesima questione. 5.c difetto di giurisdizione del giudice ordinario (quanto alla motivazione per cui si tornerà adedificare a bonifica ultimata, e che l'edificazione è solo temporaneamente interdetta): violazione degli artt. 1453 e 1476, n. 1, c.c.; La sentenza nell'affermare che il terreno tornerà edificabile dopo la bonifica e,quindi, negando l'inadempimento per tale motivo del Comune, esorbiterebbedalla giurisdizione del Giudice ordinario .

Di conseguenza la Corte d'Appello non avrebbe potuto decidere la questione dell'aliudpro alio, utilizzando un argomento precluso alla sua giurisdizione. 5.d violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 132 , n. 4 , c.p.c., violazione degli artt. 1453, 1476, n. 1, c.c. e violazione dell'art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 e dell'art. 242 d.lgs. n. 152 del 2006 (quanto all'inidoneità e/o insufficienza ed apparenza della motivazione quanto alla temporaneità dell'inedificabilità ad escludere l'aliud proalio); La sentenza non avrebbe considerato, ed anzi avrebbe travisato, la portata dei documenti prodotti, giungendo a ritenere solo temporaneamente interdetta l'edificazione, con una insufficiente e/o apparente e contraddittoria motivazione sul punto.

Infatti, non sarebbe vero il fatto che la temporaneità dell'impedimento era senza conseguenze quanto al bene venduto , invece tali conseguenze esistevano perché la convenzione e i titoli edilizi prevedevano l'attuazione in tempi determinati.

Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 5.e violazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4), c.p.c., degli artt. 1453 e 1476, n. 1, c.c. (assenza di prova nel processo quanto alla circostanza che si potrà tornare ad edificare a bonificaultimata e comunque motivazione apparente e/o insufficiente sul punto); Mancherebbe la motivazione anche su quale elemento probatorio dimostri che si potrà dar luogo all'attività edificatoria a bonifica ultimata, né sarebbe chiaro di quale bonifica si tratti, con qualeoggetto e di quale durata. 5.f violazione dell'art. 111, primo comma, cost., dell'art. 132, n. 4), c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 6 CEDU (principi regolatori del giusto processo) nonchéviolazione degli artt. 1453 e 1476 n. 1 c.c. violazione dell'art. 1 del protocollo addizionale 1) della CEDU.

Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024

6. Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024

8. L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato:violazione degli artt. 112, 113 e 132 n. 4, 163 c.p.c.; dell'art. 2043 c.c., dell'art.1494 c.c. nonché dell'art. 17,comma 2, del d.lgs. n.22 del 1997 ed Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 all'art. 242 del d.lgs. n.152 del 2006 e dell'art. 1 del protocollo addizionale 1) della CEDU.

Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024

9. Il nono motivo di ricorso attiene alla riproposizione della domanda di danni che configurerebbe"questione non decisa".

Ricorso incidentale del Comune di Pesaro

10. L’unico motivo del ricorso incidentale del Comune è così rubricato: violazione dell’art. 30 , comma 6, e d ell’art. 133 comma 1, lett. a), n.2, e lett. f ) , d.lgs. n. 104 del 2010 .

La censura ha ad oggetto il capo della sentenza che ha ritenuto infondato l’appello incidentale del Comune volto all’accoglimento della eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario , trattandosi di accordi ex art. 11 legge n. 241 del 1990, eccezione che il Comune aveva formulato in primo grado e che il Tribunale aveva rigettato.

Il ricorrente incidentale evidenzia che gli atti negoziali che hanno portato alla cessione dell’area fanno parte di un complesso accordo urbanistico per la pianificazione negoziata di alcune zone di territorio comunale.Il Comune fa riferimento ai protocolli di intesa del 1994 e del 1999 che hanno integrato e parzialmente modificato la convenzione urbanistica del 25 luglio 1994 relativa al piano particolareggiato di esecuzione denominato “Mirafiore”.Sulla base di tali atti si è stabilito che le ditte cedevano terreni destinati a verde pubblico e in cambio ricevevano un terreno da rendere edificabile ad uso residenziale.

Si tratterebbe pertanto di accordi pubblici integrativi e sostitutivi di provvedimento ex art. 11 l. n. 241 del 1990 e di atti di pianificazione del territorio che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativoanche quanto alle domande risarcitorie o per responsabilità precontrattuale.

Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 Ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA]

11. Preliminarmente la ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] precisa di impugnare in via incidentale lasentenza dalla Corte di Appello di Ancona nella parte in cui assume come fatto incontestato la circostanza per cui vi sarebbe continuità soggettiva tra l’ex Municipalizzata del Comune di Pesaro “AMGA” e la [OSCURATO:PERSONA] e nella parte in cui, riscontrando la richiesta di estromissione formulata dalle Compagnie terze chiamate in causa in primo grado, afferma che, in appello, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe riproposto le domande di manleva ex art. 346 c.p.c., condannandola alle spese di soccombenza in favore delle terze chiamate.

12. I l p rimo motivo di ricorso incidentale, subordinato e condizionato alla denegata ipotesi di accoglimento del settimo motivo di ricorso principale è così ru bricato: Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c.

La censura ha ad oggetto l’affermata continuità soggettiva tra la società ricorrente incidentale e la società ASPES (e prima ancora la società del gas) senza che la Corte d’Appello abbia tenuto conto di tutte le deduzioni difensive che la escludevano.

13. Il secondo motivo di ricorso incidentale, subordinato e condizionato è così rubricato: Vizio di extrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – error in procedendo, nullità in parte qua della sentenza.

La censura è in parte ripetitiva di quella formulata con il primo motivo del ricorso incidentale ed è formulata in relazione alla ritenuta non contestazione della suddetta continuità tra i diversi soggetti giuridici che utilizzavano i terreni in esame.

Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024

14. Il terzo motivo di ricorso incidentale è cosi rubricato: Vizio di extra petizione in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – error in procedendo , nullità in parte qua della sentenza.

La sentenza sul punto sarebbe viziata posto che la Corte territoriale, nel riscontrare le eccezioni formulate dalla Compagnia terza chiamata avrebbe completamente omesso di esaminare e pronunciarsi in merito alle domande di manleva che la ricorrente incidentale ha riproposto ex art. 346 c.p.c. ( al Capo 4 della comparsa di costituzione in appello, rubricato “Riproposizione delle eccezioni svolte in primo grado ex art. 346 cpc. e non accolte dal Giudice di primo grado in quanto assorbite”, pag. 27, par. 4.3 “Sulle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate da [OSCURATO:PERSONA] S.A” (all. 8 fascicolo Cassazione doc. 8.22 pag. da 31 a 33) e par. 4.4 “Sulle eccezioni di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla garanzia RCT” (da pag. 33 a 34).

Dal tenore testuale delle domande, come riproposte nei paragrafi 4.3 e 4.4 della comparsa in appello, si comprenderebbe chiaramente la volontà di MMS di volersi avvalere della manleva assicurativa.

Dunque, la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui oblitera totalmente di valutare e considerare tali domande nel corso della disamina della richiesta di estromissione formulata dalle terze chiamate e, conseguentemente, nella parte in cui qualifica come “arbitraria” la chiamata in causa delle stesse condannando alle spese di soccombenza la resistente.

15. Il Procuratore Generale ha evidenziato che in via preliminare deve esaminarsi il ricorso incidentale del Comune di Pesaroche attiene al difetto di giurisdizione del giudice ordinario .

Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 In ordine a tale questionel’Ufficio di Procura ha concluso per l a sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla scorta della giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie di cui all’articolo 133, primo comma, lettera a), numero 2, del codice del processo amministrativo, concernenti «formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni» va scrutinata esaminando il petitumsostanziale, al fine di verificare se si controverta o meno dell’adozione di strumenti negoziali che siano sostitutivi dell’esercizio, di un potere autoritativo, e se la giurisdizione del giudice amministrativo si radichi nel quadro di un rapporto ormai paritario collocato «a valle» dello strumento negoziale adottato in sostituzione del potere autoritativo.

Si è esclusa pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo allorché la controversia tra P.A. ed imprenditore si sia focalizzata «su un profilo che non concerne la esecuzione in sé» dell’accordo negoziale, che in quel caso era un «patto territoriale, cioè la conformazione più o meno corretta degli atti del privato rispetto alle disposizioni attuative della programmazione negoziata con cui l’attività della P.A. si era declinata attraverso detto strumento» (Cass., Sez.

Un., 28 luglio 2021, n. 21652; Ordinanza n. 20464 del 24/06/2022).

Nella specie sarebbe evidente che la giurisdizione sulla controversia in discorso appartenga al giudice ordinario dal momento che tale controversia ha ad oggetto questioni meramente patrimoniali tra le parti, connesse non all’eventuale attività provvedimentale, ma al comportamento in fatto consistente nell’asserito deliberato occultamento dell’esistenza dei residui Ric. 2021n.23666sez.

S2 - ud. 23 /01/2024 tossici, in violazione del principio del neminem ledere, applicabile alla fase precontrattuale.

Quanto, invece, alla ritenuta sussistenza di una controversia che atteneva ai protocolli stipulati in materia urbanistica, è sufficiente osservare come gli atti di permuta dedotti in giudizio non potrebbero essere considerati come modifica della pregressa convenzione urbanistica, essendo essi frutto di autonoma negoziazione fra la PA ed il privato in posizione paritetica.

16. Il collegio rilevache la questione di giurisdizione sottoposta all’esame della Corte con il ricorso incidentale del Comune di Pesaro non rientri tra quelle che possono essere decise dalle Sezioni semplici ed evochi la potestà decisionale delle Sezioni Unite, ai sensi degli artt. 360, n. 1, e 374 cod. proc. civ..

Non ricorrono nella specie, infatti, i presupposti perché la decisione in ordine alla questione di giurisdizione possa essere presa dalla sezione semplice.

Deve richiamarsi quantochiarito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui: «L'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23666/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], anche in veste di incorporante [OSCURATO:PERSONA] C; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 - controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, V. CICERONE, N. 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GIANLUCABUCCI; - - controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 44, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, elettivamente domiciliatain MILANO, [OSCURATO:PERSONA] , N. 14 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 920/2021 depositata il 03/08/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] CELENTANOche ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi del ricorso principale così come d ell’unico motivo d i quello incidentale con assorbimento del ricorsoincidentale condizionato; Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 uditi gli avvocati delle parti che hanno concluso tutti come da rispettivi atti; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Campanelli C. (fusa per incorporazione nella prima), [OSCURATO:SOCIETA]. e Edilgruppos.r.l. convenivano in giudizio il Comune di Pesaro, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] s p a , per sentirle condannare, la prima a titolo di responsabilità contrattuale "e/o" extracontrattuale, e le seconde solo a titolo extracontrattuale , al risarcimento dei danni patiti dalle Società stesse a seguito del rinvenimento, in un lotto di terreno loro ceduto dal Comune di Pesaro in forza di tre atti di permuta del 1999 (costituenti esecuzione di un più ampio accordo urbanistico sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della Legge n. 241del 1990, allo scopo di realizzarvi un intervento edificatorio residenziale), di sostanze inquinanti riconducibili agli scarti di lavorazione del processo produttivo delgas ad uso civile estratto dal carbone fossile, ivi svolto dal volgere dal XIX secolo sino al 1974 negli impianti di proprietà comunale, staccati nel tempo in vasche sotterranee e rilasciati nel terrenocircostante. 2. Il Comune di Pesaro, costituendosi in giudizio , eccepi v a il difetto di giurisdizione e l'intervenuta prescrizione sia dell'azione contrattuale ex artt.1495, comma 3, c.c. decorrente dalla consegna del bene compravenduto, avvenutaall'inizio del 2003, che di quella extracontrattuale, oltre che la decadenza delle Società attrici dall'azione contrattuale ex artt. 1495, per non avere denunciato il vizio, scoperto il 2 aprile 2010, entro l'annosuccessivo 3.[OSCURATO:SOCIETA], costituendosi, eccepi va il difetto di legittimazione passiva in merito all'azione proposta. Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 4. [OSCURATO:PERSONA] spa, costituendosi , eccepiva il difetto di legittimazione attiva delle Societàattrici (appellanti) sia in relazione all'azione contrattuale riguardante le qualità del bene oggetto di compravendita cui la stessa era estranea, che in ordine all'azione extracontrattuale. La medesima società eccepiva anche il proprio difetto di legittimazione passiva. Infine,[OSCURATO:PERSONA] sp a , dando atto di essere assicurata con la Fondiaria SAI spaper i danni a terzi in ordine al periodo in cui si presumevaavvenuto il sinistro, nonché di essere assicurata "per la responsabilità civile professionale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Funzionari, con la Soc. [OSCURATO:PERSONA] S.A. (ora AIG Europe S.A.) chiedeva la chiamata in causa delle compagnie per essere manlevata. 5. AIG Europe S.A. costituendosi eccepiva l 'inoperatività della garanzia dato che la polizza eralimitata alla responsabilità personale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Marche MultiserviziSpA per i fatti di gestione. 6. Unipolsai, costituendosi eccepiva la mancanza di copertura, o in subordine che questa fosse limitataai massimali. 7. Il Tribunale di Pesaro rigettavale domande degli attori 8. Le società attrici proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 9. Resistevano al gravameil Comune di Pesaro, Aspes e [OSCURATO:PERSONA], proponendo anche appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale. 10. Si costituiva AIG Europe chiedendo il rigetto dell'appello. 11. Si costituiva Unipolsai preliminarmente chiedendo l'estromissione dal giudizio per non avere [OSCURATO:PERSONA] ribadito la domanda di manleva, nonché ribadendo le contestazioni Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 circa l'operatività della polizza e l'infondatezza delledomande degli appellanti. 12. La Corte d’Appello di Ancona rigettava l’impugnazione evidenziando che imotivi di gravame po teva no sintetizzarsi in due specifiche critiche, una in diritto una in fatto. La prima per avere il primo giudice erroneamente qualificato l'azione degli appellanti, come volta a sentire accertare una responsabilità precontrattuale del Comune, quando erano state azionate in modo concorrente la responsabilità contrattuale per aliud pro alio ed extracontrattuale dell'ente (equest'ultima anche delle municipalizzate). La seconda, per avere il primo giudice male interpretato le risultanze istruttorie. Quanto alla qualificazione dell'azione , secondo la Corte d'Appello il fatto dedotto dall e società appellanti era che, se il Comune non avesse loro sottaciuto le condizioni dei terreni, non avrebbero proceduto all'acquisto (quantomeno nei termini effettivamente convenuti) e conseguentemente non avrebbero patito i danni (ingiusti) di cui chied eva no il risarcimento . C iò fonderebbe unaresponsabilità extracontrattuale. In secondo luogo, gli appellanti avevano dedotto che, nel caso di specie, a cagione dell'inquinamento, i terreni ceduti come edificabili, tali non erano , configurando quindi la consegna di un bene diverso e , quindi , ricadente nella disciplina dell'aliud pro alio, che legittima il compratore all'azione dirisoluzione del contratto (non esercitata) ed al risarcimento del danno. 12.1 Ciò premesso , secondo il giudice del gravame , la qualificazione dell'azione quale responsabilità precontrattuale era esatta. La norma di riferimento eral'art 1337 c.c., che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nella fase di formazione del Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 contratto. La buona fede cui richiama detta norma doveva intendersi insenso oggettivo, ovvero come sinonimo di correttezza e regola di condotta, da valutarsi, da un lato, in un'accezione negativa come dovere di astenersi da qualsiasi condotta lesiva dell'interesse altrui e, dall'altro lato, in un'accezione positiva, come dovere di collaborazione volto alla promozione o alla soddisfazione delle reciproche aspettative. L'art. 1337 c.c.,dunque, impone va alle parti di adempiere a doveri di informazione e chiarezza in merito a tutto quanto potesseinvolgere l'interesse della controparte ed a porre in essere ogni atto necessario per assicurare la validità edefficacia del contratto e del regolamento negoziale, evitando inerzie o reticenze. L’inquadramento della responsabilità precontrattuale nell’ambito della responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, tuttavia,rendeva il motivo di doglianza privo di effettivo interesse per l'appellante,posto che la disciplina applicabile era più favorevole sia in materia di prescrizione, con la applicabilità del termine decennale (art. 2946 c.c.) e non quinquennale (art. 2947 c.c.), sia in materia di ripartizione dell'onere della prova, posto che in materia contrattuale il danneggiato può limitarsi a provare la fonte da cui scaturisce il proprio diritto e allegare l'inadempimento di controparte, senza richiedere una verifica sull'elemento soggettivo della colpa come invece richiesto per la responsabilità extracontrattuale. Dunque, qualificando la responsabilità evocata come precontrattuale, all'appellante era riconosciuta una tutela più incisiva ed efficace rispetto a quella garantita dalla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Anche l’ area del danno risarcibile, conseguente alla suddettaqualificazione, coincideva. Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 12.2 Quanto alla doglianza circa l'aliud pro alio, era del pari infondata, posto che, in virtù dell'inquinamento, iterreni erano solo temporaneamente inedificabili, potendo darsi luogo all’attività edificatoria a bonifica ultimata. Vi eran o alcuni fatti incontestati ovvero che i terreni in questione erano utilizzati, da prima della Seconda guerra mondiale, dall'A.M.G.A.-dal 1995 divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., ed oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:PERSONA] operante nel settore della lavorazione del carbon - fossile, per la produzione del gas combustibile. I re sidui di tali lavorazioni consistevano in catrami e gli stabilimenti erano stati distrutti dall'esercito tedesco in ritirata nel 1 944 . N el 2002 , adempiendo all’obbligo di censimento dei siti inquinati, il Comune, non più proprietario delsito, anziché richiedere all'appellante di provvedere in proprio, aveva invia to il relativo questionario alla R egione, indicando il sito solo come potenzialmente pericoloso (invece che effettivamente inquinato, come poi si era rivelato). Con una scrittura privata datata 3 giugno 2008, le società riunite nella parte appellante si erano accordate , nel caso nel suolo fossero presenti rifiuti e scorie industriali, pattuendo che " tutte le spese che dovevano essere sostenute per la bonifica e lo smaltimento di eventuali rifiuti e/o scorie industriali, da trattare come materiale inquinante, eventualmente emergenti dagli scavi di sbancamento, ovunquefossero rinvenuti, dovevano essere a carico dei lottizzanti in proporzione ai millesimi". Questa scrittura era stata scoperta e sequestrata dalla Procura di Ancona nell'anno 2012, in virtù di intercettazioni dalle quali era emerso che i legali rappresentanti dell'appellante si erano accordatiper non diffonderla. Il 7 aprile 2010, su segnalazione di alcuni residenti che lamentavano forti "emanazioni odorigene"provenienti dal cantiere, Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 il [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri aveva eseguito un sopralluogo accertando che nel corso dei lavori le ditte avevano portato alla luce alcune cisterne interrate, il cui contenuto di idrocarburi era fuoriuscito,inquinando il terreno circostante. Risultava dimostrata la consapevolezza del potenziale inquinamento del sito e, quindi , del rischio connesso alle spese da sostenere per la bonifica f in dalla conclusione del contratto, sulla base della scrittura privata del 2008, del la reticenza circa la medesima mantenuta dagli appellanti, del l'inerzia degli appellanti nel contestare al Comune l'inquinamento del sito alle prime avvisaglie. 12.3 Secondo la Corte d’Appello nessuna delle parti in causa potevaavere la consapevolezza precisa delle condizioni del terreno in questione (lo stesso Comune affermava essere ignaro della gravità dell'inquinamento al momento della cessione, ed anche dopo) e,quindi, neppure gli appellanti . N ondimeno era indiscutibile che questi ultimi avessero acquistato il terreno con la piena coscienza che questo avrebbe potuto manifestare le criticità poi manifestate, né valeva a diminuire il significato di questa consapevolezza, affermare che l'appellante si erarappresentato (o avesse confidato in) una situazione meno problematica. Ciò escludeva che potesse riscontrarsi una negligenza, in capo al Comune, consistente nellaviolazione dell'obbligo di informazione e, dunque, ven ivano a mancare i presupposti dell'azione (pre)contrattuale così come quelli dell'azione extracontrattuale. 12.4 Quanto alla richiesta di accertamento di responsabilità extracontrattuale (e conseguente condanna al risarcimento) di [OSCURATO:PERSONA] ed Aspes, la domanda era inammissibile. In disparte il fatto che il primo giudice non aveva statuito sulla Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 medesima, ciò che rilevava era che l'appellante , nell'atto introduttivo di primo grado, a veva dedotto la responsabilità extracontrattuale di [OSCURATO:PERSONA] ed Aspes per avere negligentemente omesso di informare il Comune di Pesaroriguardo allo stato di contaminazione del sito.Solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c . p . c . , gli appellanti avevano dedotto la responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] ed Aspes in quanto detentrici e custodi dell'area stessa, per poi, in sede di conclusionale, modificare ancora la domanda deducendone la responsabilità per omessa bonifica, inviolazione dell'art. 17, comma 13 bis , d.lgs. n. 22 / 97 . La tardività e la inammissibilità delle domande era stata eccepita dall'appellata [OSCURATO:PERSONA], sia con la terza memoria istruttoria ex art. 183,comma 6, c.p.c . , che in sede di conclusionale e memoria di replica e ribadita in appello. 12.5 L'appello incidentale proposto dal Comune sulla questione di giurisdizione era palesemente infondato , in quanto non era invocata la sua responsabilità quale soggetto agente in virtù dei poteri e delle funzioni attribuitigli per il perseguimento del pubblico interessein posizione di supremazia rispetto al privato, ma la sua negligenza nell'azione in una sfera completamente regolata dal diritto privato, questione pacificamente rimessa all'autorità giudiziaria ordinaria. 13. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Campanelli C. (fusa per incorporazione nella prima), [OSCURATO:SOCIETA]. e Edilgruppos.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi. 14. Il Comune di Pesaro ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale. Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 15. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e d ha proposto ricorso incidentale,da ritenersi condizionato solo quanto ai primi due dei tre motivi proposti. 16. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. 17. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art.2909 c.c. e(quindi) violazione degli art. 1337 , 1218 e 1223 c.c. e dell'art. 1 del protocollo addizionale 1) della CEDU. La censura ha ad oggetto la parte della sentenza che ha escluso in capo al Comune la violazione dell'obbligo di cui all'art. 1337 c.c. di comportarsi secondo buona fede nella fase di formazione del contratto, non sussistendo alcuna negligenza in quanto ignaro della gravità dell'inquinamento al momento della cessione mentre all'opposto viene considerata "dirimente" una scrittura privata del 2008 dalla quale si dovrebbe ricavare che le Ditte fossero consapevoli "fino dalla conclusione del contratto" del possibile inquinamento e dellasua gravità e si sarebbero assunte il rischio dell'operazione. La Corte anconetana nell'affermare ciò non a vrebbe tenuto conto della sussistenza del presuppostoprocessuale negativo del ne bis in idem, stante l'esistenza del giudicato amministrativodi cui alla sentenza n. 1785/2016 della V Sezione del Consiglio di Stato formatosi sul punto. Da tale sentenza risult erebbe , sulla base dell'esame delle stesse circostanze, un accertamento contrariointer partes quanto alla "violazione dell'obbligo di informazione". Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 Il giudicato attiene al rigetto del ricorso del Comune contro la determina della Provincia di Pesaro - Urbino n. 2972/9.10.201 O (prodotta in causa dal Comune come doc. 33 in primogrado - doc. 30 fascicoletto Cass), che individuava la responsabilità del Comune di Pesaro in quanto figura inadempiente nei confronti delle acquirenti del sito per la mancanza dell'informazione attinente alla presenza dell'inquinamento sotterraneo ed alla suafonte. Se il giudice d'appello non avesse violato il giudicato e avesse deciso, conformandosi ad esso, che il Comune aveva violato l'obbligo di informazione in quanto a conoscenza delle effettive condizioni del terreno venuto, avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità (pre) contrattuale del Comune per comportamento negligente in fase di conclusione delle permute; e quindi il suo inadempimento all'obbligo di cui all'art. 1337c.c. L'inadempimento del Comune avrebbealtresì violato l'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] 1) della CEDU in quanto l'omessa informazione avrebbe profondamente alterato il sinallagma contrattuale,causando un danno gravissimo alle stipulanti per aver ricevuto un bene (dato inpermuta) come edificabile mentre non lo era. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 1 del protocollo addizionale 1) della CEDU. La sentenza impugnata nella parte in cui disattende la censura dell'aliud pro alio, conl'affermare che il sito potrà tornare edificabile dopo la bonifica incorre in una plateale violazione del giudicato derivante dal processo penale che ha visto coinvolti i legali rappresentanti delle Ditte([OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - Adriatica C ostruzioni ), Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 processo nelquale il Comune di Pesaro era costituito parte civile. Sulla domanda civile la Corte d'Appello di Perugia in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione penale avrebbe accertato la consolidata, ingravescente, permanente e preesistente situazione di inquinamento ambientale derivante dall'attività industriale di produzione del gas cittadino operata dallaMunicipalizzata per conto del Comune di Pesaro, e la totale estraneità delle Ditte private ad essa, non dichiarata con le permute del1999. La Corte d'Appello se avesse pronunciato sulla domanda di responsabilitàdel Comune per "aliud pro alio" tenendo conto di tale accertamento, oramai irretrattabile, avrebbe logicamente dovuto riconoscere la responsabilità del Comune perché risultava indubbiamente alterato gravemente il sinallagma contrattuale: infatti non aveva alcunrilievo se il sito avesse potuto e meno tornare edificabile a seguito di onerosi interventi di bonifica, perché questi non erano stati previsti nelle permute, mentre la presenza della "consolidata, ingravescente e persistente situazione di inquinamento ambientale" – non dichiarata - ex se era tale da alterare il sinallagma contrattuale, senza che avessealcun rilievo un eventuale, presunto, possibile (in un futuro non precisato) ripristino dell'edificabilità. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c., dell'art. 1337 c.c. e dell'art. 1 del protocolloaddizionale 1) della CEDU. La censura investe le seguenti due affermazioni della Corte d’Appello: "nessuna delle parti poteva avere la consapevolezza precisadelle condizioni del terreno .... " ; " l o stesso Comune afferma essere ignaro della gravità dell'inquinamento al momento della cessione". Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 La prima affermazione sarebbe, per quanto attiene al Comune, contrastante, oltre che con i giudicatiamministrativo e penale, con le prove documentali e testimoniali dedotte in causa cheoneravano il Giudice a decidere (art. 115 c.p.c.) sulla base delle prove dedotte nonchédei fatti non specificamente contestati. La seconda sarebbe irrispettosa del principio dell'onus probandi (art. 2697 c.c.) in quanto la mera affermazione di una parte non poteva portare a nulla se non provata e contrastata dagli elementi probatori opposti.Secondo i ricorrenti, solo loro non potevano avere la consapevolezza precisa delle condizioni della "consolidata, ingravescente e persistente" condizione del terreno nel sottosuolo all'atto degli atti di permuta, mentre di contro la conoscenza del Comune doveva essere approfondita, come dimostra to dagli appellanti nell'istruttoria e quindi il medesimo Comune avrebbe dovuto informare le acquirenti. I ricorrenti richiamano tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria che a loro modo di vedere proverebbero la consapevolezza solo in capo al Comune e non alle ditte della situazione di inquinamento. T ale imponente apparato probatorio, non sarebbe stato considerato dalla Corte d'Appello, in viola zione dell'art. 115 c.p.c. che impone al Giudice di porre afondamento della sua decisione le prove proposte dalle parti. La Corte , inoltre , avrebbe dato ingiustamente prevalenza al fatto che il Comune si affermasse "ignaro" delle condizioni del sito, senza minimamente provare ciò secondo l'art. 2697 c.c., del resto non pote va essere ignaro delle condizioni del terreno sul quale era stata svolta una produzione nel suo interesse, da a ziende che avevano operato in suo nome e per conto. Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 In tal modo la Corte d'Appello a vrebbe finito per "non considerare", laresponsabilità del Comune da omessa informazione, informazione che viceversa gli siimponeva in base all'art. 1337 c.c. all'atto delle permute con un affidamento in capo alle Ditte acquirenti, che avevano stipula to senza sapere che i terreni loro ceduti dovevano essere bonificati per essere idonei all'edificazione dedotta in contratto.Il comportamento del Comune sarebbe altresì violativo dell'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] 1) alla CEDU per ingiusta e ingiustificata violazione dell'affidamento prestato dall'acquirente sulle qualità del bene venduto: e neppure di questo si sarebbetenuto conto da parte della Corte d'Appello . 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 1337 c.c., degli artt. 1362, 1363, 1372,secondo comma, 1411 c.c., artt. 242 e 245 d.lgs. n. 152 del 2006 e art. 17, comma 2,d.lgs. n. 22 del 1997. La censura ha sempre ad oggetto la negligenza, quanto all'obbligo di informazione delComune, negata dalla Corte d’Appello sulla base di un asserita consapevolezza in capo alle acquirenti “fino dallaconclusione del contratto” del potenziale inquinamento del sito e, quindi , dell'assunzione del rischio connesso alle spese da sostenere per la bonifica. Secondo i ricorrenti la volontà contrattuale così ricostruita sarebbe inesistente e divergente da quella risultante dagli atti di permuta del 1999. La Corte d'Appello sarebbe incorsa in un evidentissimo "travisamento delle prove" che contraddice una corretta attività di valutazione logico-giuridica del materiale probatorio. Il giudice prima di tutto avrebbetravisato la portata della prova assunta come dirimente, violando gli artt. 115 e 116 c.p.c. , nella Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 parte in cui ha fatto retroagirel'efficacia della scrittura del 2008 alla data della conclusione dei contratti (1999), non risultando da tale documentoalcun dato che potesse far presumere che quanto in esso affermato provasse una consapevolezza pregressa, prima dell'inizio dei lavori. Il documento, infatti, attiene alla regolamentazione delle spese per la realizzazione delle opere che dovevano servire i 2 Sottocomparti e che quindi necessitavano di preventiva individuazione e ripartizione. . Il quinto motivo di ricorso è articolato in plurime censure: 5.a) violazione dell'art. 132,n. 4, c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per apparente motivazione contenuta nella apparente affermazione che il bene tornerà edificabile dopo la bonifica; violazione degli art. 1453 e 1476, n. 1, c.c. per vendita e consegna di un beneinedificabile; La Corte ritiene non sussistente la responsabilità contrattuale del Comune per l'aliud proalio in quanto - si afferma in sentenza - il sito tornerà edificabile dopo la bonifica. Fin dall'atto di citazione (pag. 31 ultimo capoverso) parti attrici avevano dedotto che il Comune di Pesaro, tramite le proprie Municipalizzate, avrebbe dovuto procedere allabonifica, prima della permuta. Questo non è avvenuto: il terreno venduto come immediatamente edificabile, in virtù delle previsioni urbanistiche preesistenti alla permuta, non si è rilevato tale perché né ilComune né le Municipalizzate hanno provveduto alle obbligatorie (art. 17, comma 2, d . l gs. n. 22 del 1997 preesistente alla permuta poi confermato dall'art. 242 del successivo d . l gs. n. 152 del 2006) messa in sicurezza,caratterizzazione e bonifica. Il Comune, a seguito della distruzione dell'impianto (1974) , avrebbe dovuto farsi carico prima delle permute della bonifica del Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 sito di sua proprietà, in quanto responsabile. Di qui l'azione di risarcimento danni nei confronti del permutante contraente Comune diPesaro, derivante dal suo inadempimento contrattuale, sulla base dell'azione generale dicui all'art. 1453 c.c. ed all'art. 1476, n. 1 , c.c ..La Corte d'Appello ritiene erroneamente che non sia configurabile l'inadempimento perl'al iud pro a l io (pag. 5, 3° capoverso sentenza Corte Appello) soltanto perché secondo lasua affermazione "in virtù dell'inquinamento i terreni di che trattasi sono solo temporaneamente inedificabili, potendo darsi luogo all'attività edificatoria a bonifica ultimata", mentre non sarebbe per nulla motivata in violazione dell'art. 132, n. 4 , c.p.c. la ragione per la quale la Corte nonha ritenuto dirimente che con il contratto è stato ceduto un bene immediatamente edificabile e secondo precise quantità e destinazioni, mentre l'edificazione è stata impedita dall’inquinamento riscontrato . L a circostanza addotta dalla Corte per cui una bonifica avrebbe condizionato l'edificazione, rendendo "temporaneamente" inedificabili i terreni,non era prevista negli atti di permuta (all. 2 e 3 in primo grado, docc. 5 e 6 fascicoletto Cass), la cui portata non è stata considerata dalla Corte d'Appello che ha così travisato la prova documentale in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c . 5.b violazionedell'art. 101, secondo comma, c.p.c., violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 111, primo comma, cost., violazione delle regole del giusto processo -violazione dell'art. 6 della CEDU e quindi violazione degli artt. 1453 e 1476, n. 1, c.c. e violazione dell'art. 17 d.lgs. n. 22del 1997 e dell'art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006: motivazione "a sorpresa" quanto alla circostanza che si potrà tornare ad edificare a bonifica ultimata . La suddetta questione (si potràtornare ad edificare a bonifica ultimata) è stata Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 rilevata d'ufficio "a sorpresa", ossia senza assegna re alle parti "a pena di nullità" in corrispondenza del precetto di cuiall'art. 101, 2° comma, c.p.c., un termine per il deposito di memorie costituenti osservazioni sulla medesima questione. 5.c difetto di giurisdizione del giudice ordinario (quanto alla motivazione per cui si tornerà adedificare a bonifica ultimata, e che l'edificazione è solo temporaneamente interdetta): violazione degli artt. 1453 e 1476, n. 1, c.c.; La sentenza nell'affermare che il terreno tornerà edificabile dopo la bonifica e,quindi, negando l'inadempimento per tale motivo del Comune, esorbiterebbedalla giurisdizione del Giudice ordinario . Di conseguenza la Corte d'Appello non avrebbe potuto decidere la questione dell'aliudpro alio, utilizzando un argomento precluso alla sua giurisdizione. 5.d violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 132 , n. 4 , c.p.c., violazione degli artt. 1453, 1476, n. 1, c.c. e violazione dell'art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 e dell'art. 242 d.lgs. n. 152 del 2006 (quanto all'inidoneità e/o insufficienza ed apparenza della motivazione quanto alla temporaneità dell'inedificabilità ad escludere l'aliud proalio); La sentenza non avrebbe considerato, ed anzi avrebbe travisato, la portata dei documenti prodotti, giungendo a ritenere solo temporaneamente interdetta l'edificazione, con una insufficiente e/o apparente e contraddittoria motivazione sul punto. Infatti, non sarebbe vero il fatto che la temporaneità dell'impedimento era senza conseguenze quanto al bene venduto , invece tali conseguenze esistevano perché la convenzione e i titoli edilizi prevedevano l'attuazione in tempi determinati. Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 5.e violazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4), c.p.c., degli artt. 1453 e 1476, n. 1, c.c. (assenza di prova nel processo quanto alla circostanza che si potrà tornare ad edificare a bonificaultimata e comunque motivazione apparente e/o insufficiente sul punto); Mancherebbe la motivazione anche su quale elemento probatorio dimostri che si potrà dar luogo all'attività edificatoria a bonifica ultimata, né sarebbe chiaro di quale bonifica si tratti, con qualeoggetto e di quale durata. 5.f violazione dell'art. 111, primo comma, cost., dell'art. 132, n. 4), c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 6 CEDU (principi regolatori del giusto processo) nonchéviolazione degli artt. 1453 e 1476 n. 1 c.c. violazione dell'art. 1 del protocollo addizionale 1) della CEDU. Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 6. Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 8. L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato:violazione degli artt. 112, 113 e 132 n. 4, 163 c.p.c.; dell'art. 2043 c.c., dell'art.1494 c.c. nonché dell'art. 17,comma 2, del d.lgs. n.22 del 1997 ed Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 all'art. 242 del d.lgs. n.152 del 2006 e dell'art. 1 del protocollo addizionale 1) della CEDU. Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 9. Il nono motivo di ricorso attiene alla riproposizione della domanda di danni che configurerebbe"questione non decisa". Ricorso incidentale del Comune di Pesaro 10. L’unico motivo del ricorso incidentale del Comune è così rubricato: violazione dell’art. 30 , comma 6, e d ell’art. 133 comma 1, lett. a), n.2, e lett. f ) , d.lgs. n. 104 del 2010 . La censura ha ad oggetto il capo della sentenza che ha ritenuto infondato l’appello incidentale del Comune volto all’accoglimento della eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario , trattandosi di accordi ex art. 11 legge n. 241 del 1990, eccezione che il Comune aveva formulato in primo grado e che il Tribunale aveva rigettato. Il ricorrente incidentale evidenzia che gli atti negoziali che hanno portato alla cessione dell’area fanno parte di un complesso accordo urbanistico per la pianificazione negoziata di alcune zone di territorio comunale.Il Comune fa riferimento ai protocolli di intesa del 1994 e del 1999 che hanno integrato e parzialmente modificato la convenzione urbanistica del 25 luglio 1994 relativa al piano particolareggiato di esecuzione denominato “Mirafiore”.Sulla base di tali atti si è stabilito che le ditte cedevano terreni destinati a verde pubblico e in cambio ricevevano un terreno da rendere edificabile ad uso residenziale. Si tratterebbe pertanto di accordi pubblici integrativi e sostitutivi di provvedimento ex art. 11 l. n. 241 del 1990 e di atti di pianificazione del territorio che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativoanche quanto alle domande risarcitorie o per responsabilità precontrattuale. Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 Ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] 11. Preliminarmente la ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] precisa di impugnare in via incidentale lasentenza dalla Corte di Appello di Ancona nella parte in cui assume come fatto incontestato la circostanza per cui vi sarebbe continuità soggettiva tra l’ex Municipalizzata del Comune di Pesaro “AMGA” e la [OSCURATO:PERSONA] e nella parte in cui, riscontrando la richiesta di estromissione formulata dalle Compagnie terze chiamate in causa in primo grado, afferma che, in appello, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe riproposto le domande di manleva ex art. 346 c.p.c., condannandola alle spese di soccombenza in favore delle terze chiamate. 12. I l p rimo motivo di ricorso incidentale, subordinato e condizionato alla denegata ipotesi di accoglimento del settimo motivo di ricorso principale è così ru bricato: Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c. La censura ha ad oggetto l’affermata continuità soggettiva tra la società ricorrente incidentale e la società ASPES (e prima ancora la società del gas) senza che la Corte d’Appello abbia tenuto conto di tutte le deduzioni difensive che la escludevano. 13. Il secondo motivo di ricorso incidentale, subordinato e condizionato è così rubricato: Vizio di extrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – error in procedendo, nullità in parte qua della sentenza. La censura è in parte ripetitiva di quella formulata con il primo motivo del ricorso incidentale ed è formulata in relazione alla ritenuta non contestazione della suddetta continuità tra i diversi soggetti giuridici che utilizzavano i terreni in esame. Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 14. Il terzo motivo di ricorso incidentale è cosi rubricato: Vizio di extra petizione in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – error in procedendo , nullità in parte qua della sentenza. La sentenza sul punto sarebbe viziata posto che la Corte territoriale, nel riscontrare le eccezioni formulate dalla Compagnia terza chiamata avrebbe completamente omesso di esaminare e pronunciarsi in merito alle domande di manleva che la ricorrente incidentale ha riproposto ex art. 346 c.p.c. ( al Capo 4 della comparsa di costituzione in appello, rubricato “Riproposizione delle eccezioni svolte in primo grado ex art. 346 cpc. e non accolte dal Giudice di primo grado in quanto assorbite”, pag. 27, par. 4.3 “Sulle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate da [OSCURATO:PERSONA] S.A” (all. 8 fascicolo Cassazione doc. 8.22 pag. da 31 a 33) e par. 4.4 “Sulle eccezioni di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla garanzia RCT” (da pag. 33 a 34). Dal tenore testuale delle domande, come riproposte nei paragrafi 4.3 e 4.4 della comparsa in appello, si comprenderebbe chiaramente la volontà di MMS di volersi avvalere della manleva assicurativa. Dunque, la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui oblitera totalmente di valutare e considerare tali domande nel corso della disamina della richiesta di estromissione formulata dalle terze chiamate e, conseguentemente, nella parte in cui qualifica come “arbitraria” la chiamata in causa delle stesse condannando alle spese di soccombenza la resistente. 15. Il Procuratore Generale ha evidenziato che in via preliminare deve esaminarsi il ricorso incidentale del Comune di Pesaroche attiene al difetto di giurisdizione del giudice ordinario . Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 In ordine a tale questionel’Ufficio di Procura ha concluso per l a sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla scorta della giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie di cui all’articolo 133, primo comma, lettera a), numero 2, del codice del processo amministrativo, concernenti «formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni» va scrutinata esaminando il petitumsostanziale, al fine di verificare se si controverta o meno dell’adozione di strumenti negoziali che siano sostitutivi dell’esercizio, di un potere autoritativo, e se la giurisdizione del giudice amministrativo si radichi nel quadro di un rapporto ormai paritario collocato «a valle» dello strumento negoziale adottato in sostituzione del potere autoritativo. Si è esclusa pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo allorché la controversia tra P.A. ed imprenditore si sia focalizzata «su un profilo che non concerne la esecuzione in sé» dell’accordo negoziale, che in quel caso era un «patto territoriale, cioè la conformazione più o meno corretta degli atti del privato rispetto alle disposizioni attuative della programmazione negoziata con cui l’attività della P.A. si era declinata attraverso detto strumento» (Cass., Sez. Un., 28 luglio 2021, n. 21652; Ordinanza n. 20464 del 24/06/2022). Nella specie sarebbe evidente che la giurisdizione sulla controversia in discorso appartenga al giudice ordinario dal momento che tale controversia ha ad oggetto questioni meramente patrimoniali tra le parti, connesse non all’eventuale attività provvedimentale, ma al comportamento in fatto consistente nell’asserito deliberato occultamento dell’esistenza dei residui Ric. 2021n.23666sez. S2 - ud. 23 /01/2024 tossici, in violazione del principio del neminem ledere, applicabile alla fase precontrattuale. Quanto, invece, alla ritenuta sussistenza di una controversia che atteneva ai protocolli stipulati in materia urbanistica, è sufficiente osservare come gli atti di permuta dedotti in giudizio non potrebbero essere considerati come modifica della pregressa convenzione urbanistica, essendo essi frutto di autonoma negoziazione fra la PA ed il privato in posizione paritetica. 16. Il collegio rilevache la questione di giurisdizione sottoposta all’esame della Corte con il ricorso incidentale del Comune di Pesaro non rientri tra quelle che possono essere decise dalle Sezioni semplici ed evochi la potestà decisionale delle Sezioni Unite, ai sensi degli artt. 360, n. 1, e 374 cod. proc. civ.. Non ricorrono nella specie, infatti, i presupposti perché la decisione in ordine alla questione di giurisdizione possa essere presa dalla sezione semplice. Deve richiamarsi quantochiarito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui: «L'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per i
Sentenza Cassazione n. 03217/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris