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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 aprile 1986

Cassazione n. 44645/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/04/1986 avverso l'ordinanza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1.Con ordinanza in data 7.12.2022, la Corte di appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale dal medesimo subita in quanto sottoposto alla custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di partecipazione all'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente per aver costituito il punto di riferimento mafioso nel commercio degli stupefacenti nell'interesse della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l'ipotesi accusatoria, lo stesso si sarebbe incontrato con altri esponenti mafiosi (quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) al fine di trattare gli affari illeciti mettendo a disposizione per tali incontri la trattoria "Osteria al Casareccio", da lui gestita, e svolgendo l'attività di mediatore per la composizione di contrasti tra privati quale esponente di [OSCURATO:PERSONA] (quale quello insorto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Quanto al merito, con sentenza del 3.12.2020, all'esito di giudizio abbreviato, il Mirabella era stato assolto per insussistenza del fatto, ritenendosi del tutto assente la prova del ruolo di partecipe che„ secondo l'accusa, avrebbe avuto all'interno della consorteria mafiosa di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con unico articolato motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125, comma 3, c:od.proc.pen., 292, 192, comma 2 e 3, e 314 e ss. cod.proc.pen. relativamente all'art. 416 cod.pen Si assume che l'ordinanza impugnata merita censura in quanto il giudice della riparazione ha compiuto una rivalutazione distorta e travisata del comportamento assunto dal Mirabella, malgrado sia stata esclusa la responsabilità penale del medesimo in ordine alle accuse originariamente contestate.

Inoltre l'ordinanza impugnata non indica quale sarebbe l'effettivo elemento ostativo al riconoscimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria tempestivamente depositata, ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é manifestamente infondato.

Ed invero la Corte territoriale, dopo aver ripercorso gli argomenti espressi dal giudice della cautela a fondamento della gravità indiziaria circa l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che tali elementi fattuali non sono stati smentiti nella sentenza assolutoria.

In particolare dall'attività di intercettazione emergeva che il Mirabelli operava nel settore degli stupefacenti, che aveva messo a disposizione i locali della propria trattoria, denominata "Osteria al Casareccio”, da lui gestita, previa bonifica dei luoghi, per gli incontri, almeno quattro, degli associati di indiscusso rango quali [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che intratteneva plurimi contatti con il D'Agostino interloquendo con questo di questioni riguardanti altri soggetti.

Inoltre lo stesso mostrava di essere a conoscenza della struttura gerarchica dell'associazione e dei ruoli rivestiti dagli associati ed era intervenuto come mediatore per risolvere una questione riguardante un debito tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che aveva visto l'interessamento di diversi soggetti di rango mafioso.

Ebbene il giudice della riparazione ha ritenuto che tali condotte, pur se ritenute insufficienti dal giudice di merito a fondare la contestata partecipazione al sodalizio criminoso, ritenendosi al più manifestazione di una "contiguità compiacente", abbiano concorso ad esplicare efficacia sinergica nell'instaurazione e nel mantenimento della detenzione.

2. L'ordinanza risulta pienamente rispettosa di quell'orientamento interpretativo della Corte di legittimità secondo il quale la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé un comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801); nella maggior parte dei casi, si trattava pertro di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in c:ui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo.

Dall'esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato può, comunque, desumersi che la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite sia condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, se e in quanto (secondo il tenore letterale dell'art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) sia da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv, 24807401; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 22098401).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, conformemente al dictum di Sez.

U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv, 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello in esame; vedasi anche Sez.

U, n. 34559 dei 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/04/1986 avverso l'ordinanza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1.Con ordinanza in data 7.12.2022, la Corte di appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale dal medesimo subita in quanto sottoposto alla custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di partecipazione all'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente per aver costituito il punto di riferimento mafioso nel commercio degli stupefacenti nell'interesse della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'ipotesi accusatoria, lo stesso si sarebbe incontrato con altri esponenti mafiosi (quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) al fine di trattare gli affari illeciti mettendo a disposizione per tali incontri la trattoria "Osteria al Casareccio", da lui gestita, e svolgendo l'attività di mediatore per la composizione di contrasti tra privati quale esponente di [OSCURATO:PERSONA] (quale quello insorto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Quanto al merito, con sentenza del 3.12.2020, all'esito di giudizio abbreviato, il Mirabella era stato assolto per insussistenza del fatto, ritenendosi del tutto assente la prova del ruolo di partecipe che„ secondo l'accusa, avrebbe avuto all'interno della consorteria mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con unico articolato motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125, comma 3, c:od.proc.pen., 292, 192, comma 2 e 3, e 314 e ss. cod.proc.pen. relativamente all'art. 416 cod.pen Si assume che l'ordinanza impugnata merita censura in quanto il giudice della riparazione ha compiuto una rivalutazione distorta e travisata del comportamento assunto dal Mirabella, malgrado sia stata esclusa la responsabilità penale del medesimo in ordine alle accuse originariamente contestate. Inoltre l'ordinanza impugnata non indica quale sarebbe l'effettivo elemento ostativo al riconoscimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria tempestivamente depositata, ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato. Ed invero la Corte territoriale, dopo aver ripercorso gli argomenti espressi dal giudice della cautela a fondamento della gravità indiziaria circa l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che tali elementi fattuali non sono stati smentiti nella sentenza assolutoria. In particolare dall'attività di intercettazione emergeva che il Mirabelli operava nel settore degli stupefacenti, che aveva messo a disposizione i locali della propria trattoria, denominata "Osteria al Casareccio”, da lui gestita, previa bonifica dei luoghi, per gli incontri, almeno quattro, degli associati di indiscusso rango quali [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che intratteneva plurimi contatti con il D'Agostino interloquendo con questo di questioni riguardanti altri soggetti. Inoltre lo stesso mostrava di essere a conoscenza della struttura gerarchica dell'associazione e dei ruoli rivestiti dagli associati ed era intervenuto come mediatore per risolvere una questione riguardante un debito tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che aveva visto l'interessamento di diversi soggetti di rango mafioso. Ebbene il giudice della riparazione ha ritenuto che tali condotte, pur se ritenute insufficienti dal giudice di merito a fondare la contestata partecipazione al sodalizio criminoso, ritenendosi al più manifestazione di una "contiguità compiacente", abbiano concorso ad esplicare efficacia sinergica nell'instaurazione e nel mantenimento della detenzione. 2. L'ordinanza risulta pienamente rispettosa di quell'orientamento interpretativo della Corte di legittimità secondo il quale la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé un comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801); nella maggior parte dei casi, si trattava pertro di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in c:ui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo. Dall'esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato può, comunque, desumersi che la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite sia condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, se e in quanto (secondo il tenore letterale dell'art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) sia da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv, 24807401; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 22098401). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, conformemente al dictum di Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv, 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello in esame; vedasi anche Sez. U, n. 34559 dei 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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