CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00999/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15742/2021 R.G. proposto da Comune di Monsampolo del Tronto, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, viale M edaglie d’Oro n. 266, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatoe dife so dall’avv. Ma ssim o Ortenzi -ricorrente - contro -controricorrente - avverso l’ordinanza n. rep. 1171/2020 de l la Corte d’Appello di Ancona, depositatail 1° . 1 2 . 20 2 0 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.12.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAIl Comune di Monsampolo del Tronto ricorre contro l’ordinanzacon cui la Corte d’Appello di Ancona ha determinato l’indennità dovuta al proprietari o di una porzione di terreno acquisitacon decreto sanante del 22 . 3 .201 8 , dopo essere stata utilizzata per la realizzazione di un’opera pubblica (impiantodi depurazione). Si tratta di una porzione di terreno occupata in via d’urgenza nel 1978 e irreversibilmente trasformata con la realizzazione dell’opera pubblica, ma senza che venisse poi portato a termine il procedimento di espropriazione. Il Comune aveva a suo tempo versato l’indennità provvisoria di L. 4.465.000, liquidata secondo il criterio del valore agricolo medio, che venne ritenuta sufficiente e satisfattiva al momento della definitiva acquisizione del bene. La Corte d’Appello, adita dall’attuale controricorrente,ha invece liquidato l’indennità totale in € 195 . 43 ,77 , comprensiva di pregiudizio non patrimoniale, danno alla porzione residua e risarcimento del danno per occupazione senza titolo. Ilricorso per cassazione è articolato in tre motiv i . Il proprietario del bene acquisito si è difes o con controricorso. Entrambe le parti hanno inoltre depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso sidenuncia « Violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 , c.p.c., degli artt. 32, 37, 40 e 42-bis d.P . R . n. 327 /200 1 e dell’art. 14 delle NTA relative alla variante generale al [OSCURATO:PERSONA] delle Aree di Sviluppo industriale dell’agglomerato di Monsampolo del Tronto -Monteprandone».Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello , a derendo acriticamente alle conclusioni raggiunte dal c.t.u., non avrebbe tenuto conto, nella stima del valore dell’area acquisita, delfatto che, in base al vigente strumento urbanistico, si trattava di area assolutamente non edificabile da parte dei privati, essendo destinata a interventi soltanto per impianti tecnologici pubblici. 1.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendidell’ordinanza impugnata. La Corte d’Appello non ha, infatti, considerato edificabile, o parzialmente edificabile, l’areadi cui si discute, ma ha invece tenuto fermo –quale base per la stima – il dato della sua totale inedificabilità da parte dei privati. Tuttavia, ha rilevato che l’area sarebbe stata«utilizzabile quantomeno come scoperto cortilizio di pertinenza degli insediamenti produttivi, commerciali, terziari». E ciò ha fatto, non in termini astratti (e contraddicendosi con la rilevata inedificabilità), bensìdando atto dell’effettiva esistenza «del contiguo impianto produttivo di proprietà dello stesso sig. [OSCURATO:PERSONA]», così «facendo concreta applicazione delcriterio del valore venale». Nel ricorso per cassazione questo dato di fattoessenziale nel ragionamento del giudice del merito sulla stima del valore dell’area non viene preso in considerazione, il che rende la critica del tutto avulsarispetto alla motivazione della ordinanza impugnata, senzanemmeno la possibilità di scendere all’esame, nel merito, del modo in cui quel dato di fatto è statotradotto in un valore di stima (la Corte territoriale ha attribuito all’area scoperta un valore pari al 10% del valore attribuibile ai terreni della stessa zona con destinazioni produttive; valore che è stato poi ulteriormente ridotto del 30% per tenere conto della non edificabilità per usi privatidelle aree circostanti, come si legge a pag. 11 del ricorso per cassazione). Tutti i richiami del ricorrente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il vincolo all’uso esclusiv o pubb l icistico preclude ai privati qualsiasi trasformazione edificatoria del suolo, sebbene corretti(Cass. nn. 7454/2020; 5803/2021), non sono pertanto pertinentinel caso di specie, perché la decisione qui impugnata non ha affatto ipotizzato che quella acquisita fosse un’area in qualche modo edificabile, ma ha doverosamente tenuto conto – nella stima dell’area non edificabile –delle effettive e concrete possibilità di suo utilizzo , comunque alternativo rispetto alla trasformazione edificatoria del suolo. 2.Il secondo motivo di ricorso è rubricato « Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c., dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 per aver recepito la determinazione dell’indennizzo fatta dal c.t.u.comprensiva del valoredell’opera pubblica realizzata sull’area». Il ricorrente si duole in questo caso che l’indennizzo sia stato determinato dalla Corte territoriale tenendo conto anche del valore dell’opera pubblica realizzatasull’area acquisita. A tal fine si riporta nel ricorso lo stralcio della relazione in cui il c.t.u. indicava due ipotesi sul valore di indennizzo: un a senza tenere conto delle opere realizzatee l’altra tenendone invece conto. In questa seconda ipotesi l’indennizzo totale venivadeterminato in € 195.437,77, che è appunto l’importo totale liquidato nell’ordinanza. 2.1. Ilmotivo è fondato,alla luce del condivisibile principio affermato nella più recente giurisprudenza di questa Corte.«In tema di indennizzo exart.42-bis DPR 327/2001, ai fini della determinazione del valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d. acquisizione sanante, alla data della adozione dello stesso, non deve computarsi, alla luce del tenore della citata disposizione, nonché del richiamo all’art.37, comma 4, DPR 327/2001, che fa salva la disposizione dell’art.32, comma 1, anche il valore dell’opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dalla pubblica amministrazione» (Cass. n. 9871/2023, alla cui motivazione si rinvia,ai sensi dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.; conf., successivamente, Cass. n n . 16214/2023; 20354/2023; 25707/2024). 3.Il terzo motivo censura «Violazione e falsa applicazione dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 , in relazione all’ art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c. , per aver recepito la determinazione dell’indennizzo fatta dal c.t.u. comprensiva del valore della porzione residua». Secondo il ricorrente l’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ne l determinare il criterio per la determinazione dell’indennizzo per l’acquisizione sanante non prende in considerazione l’eventuale diminuzione di valore della porzione residua rimasta in proprietà de i privati. Al contrario, la Corte d’Appello ha riconosciuto all’attuale controricorrente anche un importo pari allo stimato conseguente minor valore de lla porzione di area rimasta in sua proprietà. 3.1.Il motivo è infondato. 3.1.1. L’art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 dispone che, nella determinazione dell’indennizzo per l’«espropriazione parziale di un bene unitario», si deve tenere conto degli effetti che l’espropriazione stessae la realizzazione dell’opera pubblica determinano sul valore della porzione di bene rimast a in proprietà privata. Ciò, sia nel caso che la porzione residua subisca un deprezzamento (comma 1), sia nel caso in cui, invece, per la realizzazione dell’operasi verifichi un incremento di valore (comma 2).Nel primo caso l’indennizzo deve essere aumentato in misura pari al deprezzamento del bene residu o , mentre,nel secondo caso, l’indennizzo deve essere diminuito in misura pari all’incremento di valore del bene residuo. Coerentemente con tale disposizione, è stato affermato che l’indennizzo deve comprendere la diminuzione di valore della parte di bene rimasta in proprietà del privato, escludendosi che quest’ultimo sia invece onerato dell’instaurazione di un separato processo per il risarcimento del relativo danno (Cass.n. 27555/2021). 3.1.2. Il ricorrente osserva, però , che l’art. 33 non è richiamato dall’art. 42-bisdel d.P.R. n. 327 del 2001; e ne trae la conclusione che esso non sia applicabile all’indennizzo dovuto dalla pubblica amministrazione per l’acquisizione sanante. Tale tesi non può essere condivisa, perché le regole contenute nell’art. 33 non sono altro che un corollario del principio del valore venalequale criterio per la determinazione dell’indennizzo. Si tratta di indennizzare l’effettivo pregiudizio patrimoniale subito dal soggetto che perde la proprietà dell’immobile, il che comporta la necessità di tenere conto, in aumentodell’indennizzo, della perdita di valore del bene residuo e, in diminuzione, del vantaggio compensativo eventualmente indotto dalla realizzazione dell’opera pubblica.3.1.3. Un cenno coerente con tale prospettiva lo si rinviene anche nella motivazione della sentenza interpretativa di rigetto n. 71/2015 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis. Infatti, la Corte ha obiettato ai giudici rimettenti cheessi, «basandosi sul solo dato letteralee trascurando una visione di sistema», e quindi omettendo di adottareun’interpretazione che facesse « riferimento genericamente al “ valore venale del bene”», avevano prospettato l’illegittimità della disposizione di legge perché « non contemplerebbe l’ipotesi di espropriazione parziale e non consentirebbe, perquesto motivo, di tener conto della diminuzione di valore del fondo residuo, invece indennizzata fin dalla legge25 giugno 1865, n. 2359, recante “Espropriazioni per causa di utilità pubblica” (art. 40, ora trasfuso nell’art.33 del T.U. sulle espropriazioni)» (v. il punto 6.6.4. della motivazione della Corte costituzionale). A tale interpretazione sistematica –che, in base al cenno contenuto nella motivazione della Consulta, va considerata anche costituzionalmente orientata – la Corte territoriale ha correttamente improntato la sua decisione in parte qua. 3.1.4. In proposito, trattandosi di decisione che, quantunque di rigetto in parte qua, è pronunciata su «ricorso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3», è utile pronunciare il seguente principio di diritto:«Anche nel caso di provvedimento di c.d. acquisizione sanante,l’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 42 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001, comprende –in applicazione del principio generale desumibile dall’art. 33 del medesimo d.P.R. in materia di “Espropriazione parziale di un bene unitario” – la diminuzione del valore economico della porzione di bene rimasta al privato che subisce la perdita del dirittosulla porzione acquisita dalla pubblica amministrazione». 4. In definitiva, accolto il secondo motivo di ricorso, dichiaratoinammissibile il primo e rigettato il terzo, la ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto , con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità, attenendosi al principio di diritto sopra riportato, come già espresso da Cass. n. 9871/2023. Non è invece possibile definire il processo direttamente in questa sede, essendo compito riservato al giudice del merito la rideterminazione dell’indennizzo applicando l’indicato principio di dirittoalle risultanze istruttorie e alle valutazioni da effettuare con l’ausilio della svolta c.t.u. P.Q.M. La Corte: accoglie il secondo motivo di ricorso , dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta ilterzo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia a