Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1367/2022

ECLI:EU:C:2022:1003
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0212

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

del 15 dicembre 2022 ( 1 ) Cause riunite C‑212/21 P e C‑223/21 P [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (BEI) (C‑212/21 P). e [OSCURATO:PERSONA] europea (C‑223/21 P) contro [OSCURATO:PERSONA]Earth «Impugnazione – Ambiente – Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n. 1367/2006 – Riesame degli atti amministrativi ai sensi del diritto ambientale – [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti – Concessione di crediti – Poteri dei giudici dell’Unione»

I. Introduzione

1. La presente impugnazione concerne la questione se le organizzazioni per la tutela dell’ambiente possano contestare la concessione di crediti da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (in prosieguo: la «BEI» o la «[OSCURATO:PERSONA]») in ragione della violazione di disposizioni in materia di protezione dell’ambiente.

2. Al fine di attuare la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), l’Unione ha istituito, con il cosiddetto regolamento [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), un procedimento di riesame che consente in particolare alle organizzazioni per la tutela dell’ambiente di invocare la violazione, da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione, delle norme di diritto ambientale dell’Unione.

3. Su tale base, la ClientEarth, una ONG operante nel settore ambientale, ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di riconsiderare la delibera del consiglio di amministrazione della BEI che approva il finanziamento di una centrale a biomassa in Spagna (in prosieguo: la «delibera controversa»). [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia rigettato la richiesta di riesame in quanto la delibera controversa non avrebbe riguardato un atto amministrativo in materia di diritto ambientale avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti (in prosieguo: la «lettera impugnata»).

4. Nella sentenza del 27 gennaio 2021, ClientEarth/BEI ( T‑9/19 , EU:T:2021:42 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), il Tribunale si è limitato all’esame della motivazione della lettera impugnata.

L’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la richiesta di riesame interno della delibera controversa sarebbe irricevibile anche in quanto incompatibile con l’indipendenza cui la BEI godrebbe nell’ambito delle sue operazioni finanziarie, per contro, è stato respinto dal Tribunale senza procedere ad un esame di merito, in quanto non incluso nella motivazione.

5. Quest’ultimo argomento della [OSCURATO:PERSONA] deve peraltro essere esaminato d’ufficio, dal momento che riguarda la competenza dei giudici dell’Unione nella presente controversia.

Inoltre, occorre esaminare le obiezioni alle conclusioni del Tribunale relative alla motivazione della lettera impugnata.

II. Contesto normativo A. Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]

6. L’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], prevede che le parti contraenti provvedano affinché i membri del pubblico possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, queste procedure devono offrire rimedi adeguati ed effettivi e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose.

B.

[OSCURATO:PERSONA]

7. Il regolamento [OSCURATO:PERSONA] dà attuazione, tra l’altro, all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] per le istituzioni o gli organi dell’Unione europea.

8. L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] definisce diverse nozioni: «Ai fini del presente regolamento si intende per: a) (…) c) "istituzioni o organi [dell’Unione]": le istituzioni, gli organi, le agenzie o gli uffici pubblici istituiti dal trattato o sulla base del medesimo, (…) f) "diritto ambientale": la normativa [dell’Unione] che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica [dell’Unione] in materia ambientale, stabiliti nel trattato: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale; g) "atto amministrativo": qualsiasi provvedimento di portata individuale nell’ambito del diritto ambientale adottato da un’istituzione o da un organo [dell’Unione] e avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti; h) (…)».

9. L’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] prevede una procedura di riesame interno: «1.

Qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui all’articolo 11 può presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo [dell’Unione] che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo. (…) La richiesta deve contenere una motivazione del riesame.

2. L’istituzione o l’organo comunitario di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta (…), l’istituzione o l’organo [dell’Unione] risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.

3. (...)».

10. L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla possibilità di proporre ricorso dinanzi ai giudici dell’Unione: «L’organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato».

11. Il procedimento di riesame è illustrato nei considerando da 19 a 21 del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

«(19) Per assicurare mezzi di impugnazione adeguati e efficaci, compresi quelli esperibili dinanzi alla Corte di giustizia [dell’Unione europea] ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato, è opportuno che l’istituzione o l’organo [dell’Unione] che ha emanato l’atto oggetto di impugnazione o, in caso di presunta omissione, che avrebbe dovuto emanarlo, abbia la possibilità di riconsiderare la propria decisione o, nel caso di un comportamento omissivo, di adottare il provvedimento richiesto. (20) Le organizzazioni non governative attive nel campo della tutela dell’ambiente che soddisfino determinati criteri, (…) dovrebbero essere legittimate a richiedere una revisione interna a livello [dell’Unione] di atti adottati nel quadro della legislazione ambientale o di omissioni da parte di un’istituzione o organo [dell’Unione] di deliberare in materia di legislazione ambientale nella prospettiva di un riesame da parte dell’istituzione o organo in questione. (21) Nel caso in cui una richiesta di riesame interno non sia stata accolta, le organizzazioni non governative interessate dovrebbero avere la possibilità di proporre ricorsi in materia ambientale dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato».

C. Disposizioni specifiche concernenti la BEI

12. L’articolo 271 del TFUE prevede disposizioni specifiche concernenti le competenze della Corte in relazione alla BEI: «La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di: a) (…) c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti.

I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall’articolo 263, soltanto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri o dalla [OSCURATO:PERSONA] e unicamente per violazione delle norme di cui all’articolo 19, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della [OSCURATO:PERSONA]; d) (…)».

13. Ai sensi dell’articolo 308 TFUE, la BEI è dotata di una personalità giuridica distinta da quella dell’Unione.

Essa è amministrata e gestita dai propri organi, ed è dotata di risorse proprie e di un proprio bilancio.

14. L’articolo 309 TFUE definisce il compito della BEI nei seguenti termini: «[OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell’interesse dell’Unione.

A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell’economia: a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate; b) progetti contemplanti l’ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività indotte dall’instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri; c) progetti di interesse comune per più [OSCURATO:PERSONA] membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Nello svolgimento dei suoi compiti la [OSCURATO:PERSONA] facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari dell’Unione».

15. Lo statuto della BEI è definito nel Protocollo n. 5 del TUE e del TFUE.

16. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, dello statuto della BEI, il consiglio di amministrazione della BEI controlla la sana gestione di quest’ultima e assicura la conformità della sua gestione alle disposizioni dei Trattati e dello statuto e alle direttive generali fissate dal consiglio dei governatori.

Esso decide in merito alla concessione di finanziamenti e fissa i tassi di interesse per i prestiti.

17. L’articolo 19 dello statuto della BEI contiene diversi requisiti procedurali: «2.

Quando le domande siano inoltrate per il tramite della [OSCURATO:PERSONA], vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l’investimento.

Quando siano inoltrate per il tramite dello Stato stesso, sono sottoposte al parere della [OSCURATO:PERSONA].

Qualora siano presentate direttamente da un’impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] membri interessati e la [OSCURATO:PERSONA] devono esprimere il loro parere nel termine massimo di due mesi.

In caso di mancata risposta entro tale termine, la [OSCURATO:PERSONA] può ritenere che l’investimento di cui trattasi non sollevi obiezioni.

3. Il consiglio d’amministrazione delibera in merito alle operazioni di finanziamento a lui sottoposte dal comitato direttivo.

4. (...). 5) In caso di parere negativo del comitato direttivo, il consiglio d’amministrazione può accordare il finanziamento in questione soltanto all’unanimità. 6) In caso di parere negativo della [OSCURATO:PERSONA], il consiglio d’amministrazione può accordare il finanziamento in questione soltanto all’unanimità e l’amministratore nominato su designazione della [OSCURATO:PERSONA] si astiene dal partecipare alla votazione. 7) In caso di parere negativo del comitato direttivo e della [OSCURATO:PERSONA], il consiglio d’amministrazione non può accordare il prestito o la garanzia in questione.

8. (...)».

18. L’articolo 27, paragrafo 1, dello statuto della BEI disciplina la competenza giurisdizionale: «Le controversie tra la [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall’altra, sono decise dagli organi giurisdizionali nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell’Unione europea. (…)».

19. La dichiarazione dei principi e delle norme in materia sociale e ambientale della BEI, approvata dal consiglio di amministrazione il 3 febbraio 2009 (in prosieguo: la «dichiarazione del 2009»), e la strategia in materia di azione per il clima, intesa a mobilizzare finanziamenti a sostegno della transizione verso un’economia a basse emissioni di CO 2 e in grado di resistere ai cambiamenti climatici, adottata dalla BEI il 22 settembre 2015 (in prosieguo: la «strategia per il clima»), definiscono gli obiettivi dell’attività di prestito e i criteri di ammissibilità per i progetti riguardanti l’ambiente.

Questi includono, in particolare, la conformità dei progetti finanziati con la normativa dell’Unione in materia ambientale.

III. Fatti

20. Il finanziamento controverso riguarda un progetto di costruzione, nel comune di Curtis (Teixeiro), nella provincia di A Coruña, in Galizia (Spagna), di una centrale a biomassa di produzione di elettricità di una capacità di circa 50 megawatt elettrici alimentata dai rifiuti forestali raccolti in un raggio di 100 km (in prosieguo: il «progetto Curtis»).

21. Dopo varie fasi procedurali, con la delibera controversa del 12 aprile 2018, il consiglio di amministrazione della BEI ha approvato la proposta di finanziamento, sotto forma di prestito.

22. Con lettera del 13 aprile 2018 la BEI ha informato il promotore della delibera controversa, affermando che l’approvazione preliminare del finanziamento del progetto Curtis non creava alcun obbligo a carico della BEI di concedere il prestito, ma consentiva al promotore di adottare le misure necessarie per formalizzare detto prestito.

23. Il 28 giugno 2018 la delibera controversa è stata pubblicata sul sito Internet della BEI.

24. Il dettaglio delle modalità e delle condizioni di finanziamento del progetto Curtis è stato negoziato tra il promotore e i vari locatori, che comprendevano, oltre alla BEI, una banca commerciale, un organismo di credito all’esportazione, una banca nazionale di promozione economica e un mutuante di finanziamento mezzanino.

Una volta convenute le modalità definitive tra tutte le parti e concluse le varie relazioni di valutazione, l’esito dei negoziati e della procedura di valutazione è stato presentato al comitato direttivo della BEI in una nota finale approvata da quest’ultimo il 16 luglio 2018.

25. Il 23 luglio 2018 i servizi della BEI hanno firmato un accordo interno sulle modalità del contratto di finanziamento del progetto Curtis.

La documentazione contrattuale ad esso relativa è stata firmata il 25 luglio 2018.

26. Il primo esborso connesso al finanziamento della BEI è stato effettuato il 29 agosto 2018.

Era previsto che la costruzione del progetto Curtis fosse completata entro la fine del 2019.

Come indicato dalla BEI in udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, l’esecuzione del progetto Curtis si svolge normalmente da allora.

27. Il 9 agosto 2018 la ClientEarth ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di riesame interno della delibera controversa, conformemente all’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

28. Con la lettera impugnata del 30 ottobre 2018, firmata dalla segretaria generale della BEI e dalla vice capo del suo servizio giuridico, la BEI ha informato la ClientEarth del rigetto della richiesta.

Quest’ultima sarebbe irricevibile, poiché non riguarderebbe un atto che poteva formare oggetto di un riesame interno, vale a dire un «atto amministrativo», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

29. Nella lettera impugnata, in primo luogo, la BEI fa valere che la delibera controversa non produceva effetti esterni giuridicamente vincolanti e non poteva creare diritti per un terzo.

Essa avrebbe costituito soltanto un atto interno, ai sensi degli articoli 9 e 19 dello statuto della BEI, indispensabile per poter firmare il corrispondente contratto di finanziamento; essa non condurrebbe tuttavia necessariamente a una siffatta firma, né creerebbe, per la contropartita, il diritto di esigere una firma del genere.

La delibera controversa non sarebbe stata paragonabile ad una decisione di aggiudicazione in materia di appalti pubblici, poiché essa non sarebbe stata il risultato di una procedura disciplinata dal diritto degli appalti pubblici o ad essa paragonabile.

Essa rientrerebbe piuttosto nel potere commerciale e politico discrezionale di cui la BEI beneficerebbe in forza dei Trattati e del suo statuto.

30. In secondo luogo, la delibera controversa non sarebbe stata adottata «nell’ambito del diritto ambientale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

31. In terzo luogo, la lettera impugnata riguarda l’argomento relativo al fatto che la BEI si sarebbe impegnata a promuovere gli obiettivi ambientali nell’ambito dell’impiego delle proprie risorse.

Tale impegno non sarebbe sufficiente per concludere che il finanziamento del progetto Curtis o qualsiasi altro finanziamento di progetto fossero, ipso facto, approvati dalla BEI sul fondamento della normativa ambientale dell’Unione.

Un siffatto argomento estenderebbe artificiosamente i limiti della «normativa dell’Unione» al di là dell’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] e in modo incompatibile con il ruolo istituzionale e la missione statutaria della BEI.

IV. Il procedimento giurisdizionale

32. La ClientEarth ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale avverso la lettera impugnata.

La BEI, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], si è opposta tale ricorso.

33. Con la sentenza impugnata del 27 gennaio 2021, ClientEarth/BEI ( T‑9/19 , EU:T:2021:42 ), il Tribunale ha annullato la lettera impugnata.

34. Al riguardo, il Tribunale ha innanzitutto respinto in quanto irricevibile l’argomento a difesa secondo il quale la richiesta di riesame interno della delibera controversa sarebbe stata irricevibile anche in quanto incompatibile con l’indipendenza di cui godrebbe la BEI nel settore delle sue operazioni finanziarie.

Tale argomento sarebbe stato invocato nella lettera impugnata solo in modo «vago e generico», come sottomotivo per cui la delibera controversa non sarebbe un atto amministrativo (in particolare, punti da 90 a 92 della sentenza impugnata).

35. Il Tribunale ha infine concluso che la BEI avrebbe erroneamente negato alla delibera controversa il suo carattere ambientale (punto 117 e segg. della sentenza impugnata) e l’effetto esterno e giuridicamente vincolante (punto 149 e segg. della sentenza impugnata).

36. La BEI (causa C‑212/21 P) e la [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑223/21 P) hanno presentato ricorso.

37. La BEI chiede che la Corte voglia: 1) dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata; 2) annullare integralmente la sentenza impugnata, come essa risulta dal suo dispositivo; 3) ove la Corte ritenga che lo stato degli atti lo consenta, respingere il ricorso in primo grado; 4) condannare la ClientEarth alle spese sostenute da entrambe le parti nel procedimento di impugnazione nonché a quelle relative al giudizio di primo grado.

38. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: 1) annullare la sentenza impugnata; 2) condannare la ClientEarth alle spese.

39. La ClientEarth chiede, per contro, che la Corte voglia: 1) respingere le due impugnazioni, e 2) condannare la [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti e la [OSCURATO:PERSONA] europea al pagamento delle spese di ClientEarth.

40. Le parti hanno preso posizione nella fase scritta e all’udienza svoltasi il 20 ottobre 2022.

V. Valutazione giuridica

41. Occorre in primo luogo esaminare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui un riesame delle delibere del consiglio di amministrazione della BEI relative alla concessione di crediti sarebbe quasi interamente sottratto al controllo giurisdizionale e non rientrerebbe quindi in questo caso nella competenza della Corte di giustizia (v., sul punto, sub A).

In seguito verificherò se il Tribunale abbia correttamente considerato la delibera controversa del consiglio di amministrazione della BEI un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale (v., sul punto, sub B).

A. Competenza della Corte di giustizia

42. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si oppongono fermamente al rigetto da parte del Tribunale, ai punti da 86 a 92 della sentenza impugnata, dei loro argomenti relativi alla funzione e al ruolo della BEI ai sensi del diritto primario, in quanto estensione inammissibile della motivazione della lettera impugnata.

43. In proposito, il Tribunale ha giustamente constatato, ai punti 89 e 90 della sentenza impugnata, che la motivazione contenuta nella lettera impugnata non invoca tali argomenti in modo autonomo.

Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] aveva menzionato tale idea solo marginalmente, per dimostrare che la delibera controversa non è un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale.

Di conseguenza, il Tribunale ha comprensibilmente affermato, al punto 91, che considerare tale argomento una motivazione autonoma della lettera impugnata costituirebbe un’inammissibile ( 4 ) sostituzione a posteriori della motivazione.

44. Ciò non significa, tuttavia, che tale argomento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sia superfluo nell’ambito del presente procedimento.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], è vero che i giudici dell’Unione non sono legittimati a sollevare d’ufficio ogni violazione del diritto primario ( 5 ), tuttavia, l’argomento relativo al ruolo della BEI solleva dubbi circa il potere dei giudici dell’Unione di statuire sulla presente controversia.

Siffatti dubbi possono, o devono, essere sollevati d’ufficio da tali giudici, conformemente all’articolo 150 del regolamento di procedura della Corte e all’articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale ( 6 ).

45. Nella causa di cui trattasi, il Tribunale non si è pronunciato su tale questione ed è quindi possibile che esso ritenga che la sua competenza derivi dall’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 7 ), dal momento che ClientEarth è la destinataria della lettera impugnata.

46. Nella fattispecie, tuttavia, l’esame della competenza dei giudici dell’Unione è necessario in quanto l’articolo 271 TFUE prevede disposizioni specifiche circa la loro competenza a conoscere di determinati procedimenti che coinvolgono la BEI.

Pertanto, occorre innanzitutto esaminare se la lettera impugnata sia un atto impugnabile nel contesto normativo del regolamento [OSCURATO:PERSONA] e, in seguito, se le sopracitate norme specifiche alla BEI cambino la situazione.

Tale questione deve essere distinta da quella, che esaminerò in seguito al punto sub B, se la delibera controversa costituisca un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale.

1. Impugnabilità della lettera impugnata

47. Con il ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE sono impugnabili tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dagli organi e dalle istituzioni dell’Unione e intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti ( 8 ) e idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo ( 9 ).

A tal fine, gli effetti dell’atto in questione devono essere valutati in funzione di criteri obiettivi quali, ad esempio, il suo contenuto, tenendo conto, eventualmente, del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato nonché dei poteri dell’istituzione che emana l’atto ( 10 ).

48. La lettera impugnata ha respinto una richiesta di riesame, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi di tale disposizione, determinate ONG sono legittimate a presentare una richiesta motivata di riesame interno di un atto amministrativo all’istituzione o all’organo dell’Unione che lo ha adottato ai sensi del diritto ambientale.

49. Dal considerando 19 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] risulta che tale revisione è volta ad assicurare mezzi d’impugnazione adeguati ed efficaci, compresi quelli esperibili dinanzi alla Corte di giustizia.

Il diritto al riesame spetta a determinate ONG conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, e del considerando 20 del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso in cui la richiesta non venga accolta, la ONG interessata dovrebbe avere la possibilità di proporre ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell’articolo 12 e del considerando 21, conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato TFUE.

50. Pertanto, la procedura di riesame prevista dagli articoli 10 e 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] consente di superare gli ostacoli a un’azione collettiva ambientale contro l’atto controllato, derivanti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.

51. Ai sensi di detta disposizione, qualsiasi persona fisica o giuridica può infatti proporre un ricorso solo contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

Orbene, un’organizzazione a tutela dell’ambiente non è in genere direttamente e individualmente interessata dall’atto di cui chiede la revisione e non potrebbe quindi soddisfare i requisiti di dell’articolo 263, quarto comma. 52.

Tuttavia, sulla base della richiesta di riesame, l’organismo competente dell’Unione trasmette una decisione alla richiedente organizzazione a tutela dell’ambiente, la quale potrà in seguito contestare tale decisione dinanzi ai giudici dell’Unione.

Il procedimento di riesame di cui agli articoli da 10 a 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] stabilisce quindi i requisiti procedurali che consentono alle organizzazioni per la tutela dell’ambiente di impugnare indirettamente gli atti amministrativi ai sensi del diritto ambientale.

53. La Corte ha espressamente confermato tale modalità di azione del procedimento di riesame e non ha sollevato dubbi in merito alla sua compatibilità con le disposizioni dell’articolo 263 TFUE ( 11 ).

Nel frattempo, il legislatore ha addirittura significativamente esteso l’applicazione di tale procedimento facendo riferimento a tale giurisprudenza ( 12 ).

54. Mediante tale procedura di riesame interno e l’opzione di ricorso a posteriori, l’Unione attua l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA].

Tale disposizione stabilisce che ciascuna parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.

55. Con la lettera impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto una richiesta della ClientEarth diretta al riesame della delibera controversa del consiglio di amministrazione della BEI.

La banca non ha ritenuto il ricorso infondato, bensì irricevibile, poiché la delibera controversa non sarebbe un atto amministrativo nell’ambito del diritto ambientale ai sensi dell’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

Orbene un siffatto rigetto della domanda, in quanto irricevibile, deve in linea di principio poter essere impugnato allo stesso modo che un rigetto infondato.

56. Infatti, se l’istituzione o l’organismo in questione rifiuta a torto di procedere al riesame, il diritto delle NGO al riesame sancito dall’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] verrebbe compromesso.

Ai sensi della giurisprudenza relativa agli atti impugnabili, gli interessi della ONG sarebbero violati in maniera rilevante da una modifica del suo status giuridico, segnatamente, dal rigetto del suo diritto a un riesame interno.

57. Di conseguenza, la lettera impugnata della [OSCURATO:PERSONA], è in linea di principio, un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 del TFUE.

2. La limitazione imposta dall’articolo 271 TFUE ai poteri dei giudici dell’Unione

58. Tuttavia, l’articolo 271, lettera c), TFUE modifica il regime di tutela giurisdizionale avverso le deliberazioni del consiglio di amministrazione della BEI.

In base a tale disposizione, i ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall’articolo 263, TFUE, soltanto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri o dalla [OSCURATO:PERSONA] e unicamente per violazione delle norme di cui all’articolo 19, paragrafi 2 e da 5 a 7, dello statuto della [OSCURATO:PERSONA] ( 13 ).

59. Di seguito mostrerò che tale limitazione osta al controllo giurisdizionale di un ricorso fondato sull’articolo 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto un riesame nel merito di una delibera del consiglio di amministrazione della BEI (v., sul punto, sub a).

Orbene, l’oggetto del presente ricorso è unicamente la qualificazione giuridica della delibera controversa ai fini del suo riesame interno da parte della [OSCURATO:PERSONA].

L’articolo 271, lettera b), TFUE non osta a una revisione interna (v., sul punto, sub b). a) Assenza di controllo nel merito della delibera controversa da parte dei giudici dell’Unione

60. Sebbene formalmente il ricorso non sia diretto contro una delibera del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 271, lettera c), TFUE, esso incide tuttavia indirettamente su tale delibera, dal momento che la lettera impugnata respinge la richiesta della ClientEarth diretta al riesame della delibera controversa del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], l’oggetto della domanda di riesame si riferisce alla rivalutazione dell’atto di cui si chiede il riesame ( 14 ).

La domanda è quindi diretta, per riprendere la formulazione della Corte, a far accertare l’asserita illegittimità o l’infondatezza dell’atto considerato ( 15 ).

61. Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse fondato il rigetto della domanda per mezzo della lettera impugnata sulla legittimità e la fondatezza della delibera controversa, il presente ricorso mirerebbe quindi indirettamente ad un controllo giurisdizionale su tali constatazioni e, di conseguenza, sulla legittimità o sulla fondatezza della delibera controversa.

62. Un siffatto controllo indiretto del merito delle delibere del consiglio di amministrazione della BEI da parte dei giudici dell’Unione sarebbe incompatibile con l’articolo 271, lettera c), TFUE ( 16 ), in quanto, nei casi previsti da tale disposizione, le competenze dei giudici dell’Unione sono chiaramente limitate rispetto all’articolo 263.

63. Tali limitazioni riguardano innanzitutto la cerchia dei potenziali ricorrenti.

Mentre l’articolo 263, quarto comma, TFUE autorizza i ricorsi proposti da qualsiasi persona fisica o giuridica che soddisfi i requisiti, le deliberazioni del consiglio di amministrazione della BEI possono essere impugnate, in forza dell’articolo 271, lettera c), TFUE, soltanto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri o dalla [OSCURATO:PERSONA].

La possibilità di ricorso da parte di altre persone è così esclusa.

64. Inoltre, l’articolo 271, lettera c), TFUE limita i poteri di controllo del merito dei giudici dell’Unione anche nel caso dei ricorsi presentati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalla [OSCURATO:PERSONA].

65. L’articolo 263, secondo comma, TFUE, ammette ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere.

66. Per contro, ai sensi dell’articolo 271, lettera c), TFUE, avverso le deliberazioni del consiglio di amministrazione della BEI possono essere proposti ricorsi unicamente per inosservanza delle norme sulla forma di cui all’articolo 19, paragrafi 2 e da 5 a 7, dello statuto della BEI.

In forza di tali disposizioni, la [OSCURATO:PERSONA] deve informare gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA] delle domande di finanziamento.

In caso di parere negativo della [OSCURATO:PERSONA] o del comitato direttivo della BEI, il consiglio di amministrazione può accordare il finanziamento soltanto all’unanimità, in caso di parere negativo di entrambi, il prestito non può essere accordato.

Trattandosi di diritti procedurali della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri rappresentati nel consiglio di amministrazione, è peraltro anche logico che siano solo loro a poter presentare un ricorso.

67. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la limitazione del controllo giurisdizionale della BEI sui finanziamenti si spiega con il fatto che essa interviene nei finanziamenti alla stregua di qualsiasi altra banca operante sul mercato ( 17 ).

Orbene, tali altre banche non sarebbero soggette a sindacato giurisdizionale nelle loro decisioni sui finanziamenti.

68. Le limitazioni al controllo giurisdizionale devono comprendere anche il diritto di ricorso previsto dall’articolo 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

Tale normativa consente di proporre ricorsi ai sensi delle disposizioni pertinenti del Trattato, vale a dire, segnatamente, un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea tuttavia a giusto titolo che anche l’articolo 271, lettera c), è una disposizione pertinente.

Poiché esclude un controllo giurisdizionale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione su iniziativa di organizzazioni a tutela dell’ambiente e vieta, inoltre, anche un controllo nel merito di tali deliberazioni da parte dei giudici dell’Unione, anche l’articolo 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] non può consentire indirettamente siffatti controlli.

69. Tale interpretazione dell’articolo 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] non può essere contrastata nemmeno dall’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione [OSCURATO:PERSONA], che la prima norma mira ad attuare ( 18 ).

È vero che l’articolo 9, paragrafo 3, non prevede un’eccezione per la BEI.

Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], tale obbligo di diritto internazionale dell’Unione deve essere, in linea di principio, tenuto in considerazione nell’interpretazione del diritto derivato, segnatamente nell’interpretazione di una disposizione che, come l’articolo 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], mira ad attuare un siffatto obbligo ( 19 ).

Orbene, i requisiti di cui all’articolo 271, lettera c), TFUE fanno parte del diritto primario e prevalgono dunque sugli obblighi di diritto internazionale dell’Unione ( 20 ), come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA].

70. Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse respinto la domanda di riesame ritenendo la delibera controversa legittima e fondata, i giudici dell’Unione non sarebbero quindi competenti a conoscere di un ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Earth avverso tale delibera. b) Controllo della qualificazione giuridica della delibera controversa da parte dei giudici dell’Unione

71. La competenza dei giudici dell’Unione a conoscere del presente ricorso non è tuttavia esclusa dall’articolo 271, lettera c), TFUE.

72. Il ricorso non è infatti indirettamente diretto contro la delibera controversa, dal momento che non occorre pronunciarsi sulla legittimità o sulla fondatezza di quest’ultima.

Al contrario, il suo oggetto è unicamente la qualificazione giuridica della delibera controversa da parte della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire la constatazione che non si tratterebbe di un atto amministrativo di diritto ambientale ai sensi del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

73. Il fatto che non si tratti di un’impugnazione indiretta della delibera controversa è già dimostrato dal fatto che essa resta valida indipendentemente dall’esito del presente ricorso e che non è messa in dubbio, neppure indirettamente, nell’ambito del presente procedimento.

L’accoglimento del presente ricorso potrebbe solo indurre la [OSCURATO:PERSONA] a svolgere un riesame interno della delibera controversa.

Ciò non pregiudica la questione se il risultato di tale riesame sia impugnabile.

74. Peraltro, sottrarre il presente ricorso all’ambito di applicazione dell’articolo 271, lettera c), TFUE, è conforme al diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47, primo comma, della Carta.

Infatti, il diritto a un riesame interno previsto dall’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] è un diritto garantito dal diritto dell’Unione, per cui il presente ricorso rientra nell’ambito di tutela di tale diritto fondamentale.

È vero che l’articolo 47 della Carta non può fondare la competenza della Corte se i trattati la escludono ( 21 ).

Tuttavia, una limitazione della tutela giurisdizionale come quella di cui all’articolo 271, lettera c), TFUE, deve essere interpretata in maniera restrittiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta ( 22 ).

75. Un siffatto riesame interno è inoltre compatibile con la funzione e il ruolo della [OSCURATO:PERSONA].

76. Per quanto riguarda l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il rischio di un riesame e i ritardi che ne deriverebbero ostacolerebbero, o addirittura renderebbero impossibile, la sua attività di finanziamento, ClientEarth fa giustamente valere il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce sufficienti elementi di prova al riguardo.

Al contrario, lo stesso svolgimento del procedimento tra la delibera controversa e la convenzione di finanziamento ( 23 ) dimostra che, in caso di tempestiva pubblicazione della delibera, sarebbero stati disponibili circa due mesi per un riesame interno.

77. Tale affermazione è altresì contraddetta dalla prassi della [OSCURATO:PERSONA], dal momento che, di fatto, essa riesamina già i propri finanziamenti sulla base di denunce, anche per quanto riguarda aspetti attinenti al diritto ambientale.

Lo ha dichiarato al Mediatore europeo nel 2008 ( 24 ).

Sono già state oggetto di una siffatta revisione perfino obiezioni ambientali al finanziamento di cui trattasi ( 25 ).

L’applicazione di tale procedimento può peraltro essere controllata dal Mediatore ( 26 ).

Anche il comitato di vigilanza per osservanza della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: il «comitato di vigilanza di [OSCURATO:PERSONA]) ( 27 ) può controllare l’attività finanziaria della BEI ( 28 ).

78. Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la revisione interna ha valore di per sé, anche in assenza di controllo giurisdizionale successivo.

Infatti, secondo il considerando 19 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], le istituzioni e gli organi dovrebbero avere la possibilità di riconsiderare la propria decisione, e il considerando 20 riconosce il diritto delle organizzazioni per la tutela dell’ambiente di richiedere una revisione interna.

79. Il diritto al riesame interno è, inoltre, una forma particolare del principio di partecipazione del pubblico che è alla base della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ( 29 ) e del diritto ambientale dell’Unione.

Infatti, tale procedura permette a una parte del pubblico, segnatamente le organizzazioni a tutela dell’ambiente, di sollevare obiezioni alla misura in questione motivando la richiesta e contribuendo così a suo miglioramento.

In tal modo, un riesame interno può perfino presentare un vantaggio per la [OSCURATO:PERSONA], dal momento che le problematiche di diritto ambientale legate ai finanziamenti riguardano regolarmente anche gli aspetti economici di un progetto.

80. Inoltre, si deve ritenere che il fatto di essere a conoscenza del rischio di una revisione successiva contribuirà ad un esame ancora più attento degli aspetti di diritto ambientale di ciascun progetto prima che sia adottata una decisione di finanziamento.

Un siffatto esame più attento può, a sua volta, ridurre il rischio imprevisto di censure legate ad una richiesta di riesame e facilitare una rapida elaborazione delle richieste.

81. Infine, tale interpretazione dell’articolo 271, lettera c), TFUE avvicina quantomeno il controllo della banca ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA].

Certamente, appare dubbio che il riesame interno dei finanziamenti possa raggiungere il livello di tutela giurisdizionale effettiva richiesto dall’articolo 9, paragrafo 4, nell’ambito di applicazione della convenzione e che pertanto possa essere riconosciuto come procedimento di ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3 ( 30 ).

Tuttavia, una revisione interna è comunque preferibile all’assenza di controllo.

82. Pertanto, l’articolo 271, lettera c), TFUE non impedisce ai giudici dell’Unione l’esercizio di un eventuale diritto ai sensi dell’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], ad un riesame interno delle delibere del consiglio di amministrazione della BEI.

83. Di conseguenza, in tal misura, il presente ricorso è ricevibile ed il Tribunale ha giustamente dichiarato la propria competenza.

Occorre quindi stabilire se la BEI abbia respinto a giusto titolo o meno la domanda di riesame in quanto irricevibile.

B. Sulle impugnazioni

84. Le impugnazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] vertono non solo sulla possibilità di riesaminare le delibere del consiglio di amministrazione della BEI, ma anche sulla questione se la delibera controversa costituisca un atto amministrativo ai sensi del diritto dell’ambiente, conformemente all’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

Se si trattasse di un atto amministrativo, la procedura di riesame interno di cui all’articolo 10 si applicherebbe secondo le considerazioni che precedono, anche se il risultato di tale riesame non può; essere oggetto di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 271, lettera c), TFUE, conformemente all’articolo 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

85. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], per atto amministrativo si intende qualsiasi provvedimento nell’ambito del diritto ambientale (v., sul punto, sub 2), di portata individuale, adottato da un’istituzione o da un organo dell’Unione (v., sul punto, sub 1), avente un effetto esterno e giuridicamente vincolante (v., sul punto, sub 3).

1. Azione di pubblica autorità della BEI?

86. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano, anzitutto, che la delibera controversa sia un atto amministrativo, in quanto la BEI avrebbe agito in qualità di banca e non in quanto pubblica autorità.

87. Nei limiti in cui tale argomento ribadisce che il ruolo e la funzione specifici della BEI ostano ad un controllo da parte dei giudici dell’Unione, occorre rimandare alle osservazioni sulla competenza dei giudici dell’Unione.

88. Peraltro, tale argomento sorprende poiché, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], non solo possono essere oggetto di ricorso gli atti e le omissioni delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale, ma anche gli atti e le omissioni dei privati.

89. Alla luce del considerando 18 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, le argomentazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] diventano più plausibili.

In base a tale disposizione, nel contesto dell’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione, il regolamento deve riguardare solo gli atti e le omissioni delle pubbliche autorità.

90. Tale idea si ritrova anche nella definizione degli organi i cui atti possono essere oggetto di un riesame interno.

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], si tratta delle istituzioni e degli organi dell’Unione, e vi rientrerebbe senza dubbio la BEI ( 31 ).

Orbene, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), intende per tali organismi tutte le istituzioni, gli organi, le agenzie di uffici pubblici istituiti dal trattato o sulla base del medesimo.

La qualifica degli organismi di cui trattasi come «pubblici» è stata ripresa dal legislatore nel considerando 7 del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi di tale disposizione, la nozione di «autorità pubblica» nella convenzione di [OSCURATO:PERSONA] è definita in modo ampio, essendo l’idea di fondo che ogni qualvolta viene esercitato il potere pubblico (public authority, autorité publique), gli individui e le loro organizzazioni dovrebbero godere di determinati diritti.

91. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono, a giusto titolo, che nell’ambito di un finanziamento definito contrattualmente, la BEI non eserciti un potere pubblico nel senso di poteri sovrani di coercizione.

92. Orbene, come in altri contesti ( 32 ), la BEI è ambivalente: essa agisce certo come soggetto privato, ma nel farlo svolge funzioni pubbliche.

Infatti, conformemente all’articolo 309 TFUE, essa ha il compito di contribuire allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell’interesse dell’Unione.

Anche questo è esercizio dei pubblici poteri.

93. Dal momento che, nell’ambito delle sue attività di finanziamento, la BEI esercita quindi funzioni di pubblico servizio ed esercita poteri pubblici, essa è un’istituzione pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

94. Tale interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] garantisce che detto regolamento attui correttamente l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la ClientEarth sottolinea giustamente che esso prevede che le istituzioni di organizzazioni regionali di integrazione economica che, come l’Unione, sono parte di tale convenzione, debbano essere considerate autorità pubbliche.

95. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato dinanzi al comitato di vigilanza di [OSCURATO:PERSONA] che la convenzione le sia applicabile ( 33 ) e, in una pubblicazione relativa alla propria procedura di ricorso, essa afferma che le sue azioni possono essere oggetto di un ricorso dinanzi a tale comitato ( 34 ).

96. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la BEI non avrebbe agito in qualità di pubblica autorità al momento dell’adozione della delibera controversa deve pertanto essere respinto.

2. Provvedimento nell’ambito del diritto ambientale

97. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano altresì il fatto che la delibera controversa costituisca un provvedimento rientrante nell’ambito del diritto ambientale.

98. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], solo i provvedimenti nell’ambito del diritto ambientale possono costituire atti amministrativi.

E l’articolo 10 consente di richiedere il riesame interno solo di atti amministrativi ai sensi del diritto ambientale.

99. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], definisce il diritto ambientale la normativa dell’Unione che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale.

100. Il consiglio di amministrazione della BEI ha adottato la delibera controversa basandosi sull’articolo 9, paragrafo 1, e sull’articolo 19, paragrafo 3, dello statuto della BEI, i quali non contengono alcuna indicazione secondo cui dovrebbero contribuire agli obiettivi della politica dell’Unione nel settore dell’ambiente.

101. Tuttavia, il Tribunale ha constatato, ai punti da 122 a 124 della sentenza impugnata, che la dichiarazione del 2009 e la strategia per il clima ( 35 ) dovrebbero essere assimilate alla normativa in materia ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, applicando tali criteri, la [OSCURATO:PERSONA] garantisce che le sue attività finanziarie contribuiscano agli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente.

102. Il Tribunale riassume quindi, al punto 140 della sentenza impugnata, la sua valutazione della delibera controversa al riguardo, nel senso che la constatazione, in essa contenuta, secondo cui il progetto Curtis soddisferebbe determinati criteri di ammissibilità di natura ambientale della BEI, dovrebbe essere considerata un provvedimento adottato nell’ambito del diritto ambientale.

103. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] obiettano che tali criteri non costituirebbero, non foss’altro che per la loro stessa forma, una normativa ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] (v., sul punto, lettera b); quantomeno, tali criteri non sarebbero giuridicamente vincolanti (v., sul punto, lettera c).

104. Tuttavia, ritengo che nella fattispecie non sia necessario risolvere tali delicate questioni, dal momento che la nozione di «provvedimento adottato nell’ambito del diritto ambientale» deve essere interpretata alla luce degli obiettivi ambientali del diritto dell’Unione e dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che essa comprende qualsiasi provvedimento suscettibile di violare il diritto ambientale (v., sul punto, lettera a). a) Violazione del diritto ambientale

105. Secondo il suo significato letterale, l’espressione «provvedimento adottato nell’ambito del diritto ambientale», sembra comprendere solo gli atti adottati sulla base del diritto ambientale o che danno attuazione a questi ultimi.

Così intesa, essa implica l’esistenza di provvedimenti relativi ad altri settori giuridici, che non costituiscono provvedimenti adottati nell’ambito del diritto ambientale.

In tale prospettiva, si pone la questione se i criteri decisionali sui quali si fonda la delibera controversa siano di natura ambientale.

106. Tuttavia, tale interpretazione condurrebbe al risultato paradossale che i provvedimenti che perseguono un obiettivo ambientale sarebbero soggetti ad un controllo più rigoroso dell’osservanza del diritto ambientale, rispetto ai provvedimenti che non hanno tale finalità.

In tale contesto, si deve temere che questi ultimi provvedimenti possano avere un impatto nettamente più importante sull’ambiente rispetto ai primi, dal momento che, in presenza di un obiettivo di diritto ambientale, è probabile che alla protezione dell’ambiente venga prestata maggiore attenzione che in assenza di tale obiettivo.

107. Pertanto, anche gli atti dell’Unione suscettibili di violare il diritto ambientale devono essere considerati provvedimenti adottati nell’ambito del diritto ambientale ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], vale a dire, provvedimenti che, a prescindere dal loro fondamento giuridico, contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale.

108. Interpretando in questo modo la nozione di «provvedimenti adottati nell’ambito del diritto ambientale», la procedura di riesame del regolamento [OSCURATO:PERSONA] si avvicina al suo obiettivo di attuare l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA].

Come anche riconosciuto dal considerando 18 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], tale disposizione impone non solo il controllo dei provvedimenti che contribuiscono agli obiettivi ambientali, ma piuttosto la possibilità di controllare gli atti suscettibili di violare il diritto ambientale ( 36 ).

109. Che l’espressione «provvedimento adottato nell’ambito del diritto ambientale» debba essere intesa in tal senso, è del resto stato precisato dal legislatore conformemente al considerando 9 del regolamento n. 2021/1767 ( 37 ), nell’articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento, ma solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata.

110. Tale interpretazione è peraltro in linea con la rilevanza che il diritto primario attribuisce alla protezione dell’ambiente.

Se è vero che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE obbliga l’Unione a un elevato livello di tutela nell’esercizio di competenze in materia di diritto ambientale, ai sensi dell’articolo 11 TFUE le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione.

L’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali, che l’Unione deve sempre rispettare, prevede che un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità siano integrati nelle politiche dell’Unione.

Pertanto, il rispetto del diritto dell’Unione in materia ambientale incombe a tutte le sue istituzioni e organi, indipendentemente dall’esercizio di competenze ambientali.

111. Certamente la [OSCURATO:PERSONA] sostiene a giusto titolo che, in linea generale, la legislazione ambientale dell’Unione non impone obblighi alle banche in materia di finanziamento dei progetti.

Infatti, tali obblighi incombono, in linea generale, ai gestori dei progetti.

112. Ciò non toglie che, in quanto organo dell’Unione, la BEI è soggetta a obblighi più rigorosi rispetto ad altre banche per quanto riguarda il rispetto del diritto dell’Unione ( 38 ).

Sarebbe incompatibile con il suo compito di contribuire agli obiettivi dell’Unione ( 39 ) se la sua attività finanziaria compromettesse tali fini, segnatamente finanziando progetti che violano il diritto dell’Unione in materia ambientale.

Nel caso di specie, non è necessario pronunciarsi sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] disponga di un margine di discrezionalità al riguardo o debba negare il finanziamento unicamente in caso di violazione manifesta.

Infatti, la delibera controversa è già un provvedimento nell’ambito del diritto ambientale, se è suscettibile di violare il diritto dell’Unione in materia di ambiente.

113. Non è invece convincente l’obiezione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la ONG in questione dovrebbe opporsi direttamente al progetto contestato, ad esempio, presentando un ricorso contro l’approvazione del progetto.

Infatti, malgrado la giurisprudenza della Corte in materia ( 40 ), non è garantito che un siffatto ricorso sia possibile ed effettivo dinanzi ai giudici nazionali competenti.

114. La questione relativa alla misura in cui le obiezioni concretamente formulate da ClientEarth vertano sul rispetto del diritto ambientale dell’Unione o su altri elementi non è oggetto del presente procedimento, dal momento che la lettera impugnata non contiene alcuna indicazione al riguardo.

Pertanto, non è neppure necessario stabilire se tali altri aspetti siano oggetto di una «normativa», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

115. A mio avviso, sarebbe quindi opportuno che la Corte sostituisse con le osservazioni di cui sopra le considerazioni del Tribunale sulla questione se i criteri di valutazione della dichiarazione del 2009 e della strategia per il clima debbano essere considerati legislazione ambientale.

116. Solo per l’ipotesi in cui la Corte non accogliesse tale approccio, esaminerò nel prosieguo le censure formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle suddette considerazioni del Tribunale. b) Il diritto ambientale unicamente sotto forma di legge

117. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che potrebbero essere considerati diritto ambientale solo gli atti legislativi ai sensi dell’articolo 289, paragrafo 3, TFUE, ossia le norme adottate mediante procedura legislativa.

118. La tesi della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] appare sostenibile sulla base di talune versioni linguistiche del regolamento [OSCURATO:PERSONA], poiché la versione inglese dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento utilizza il termine «legislation» per designare il termine tedesco «Rechtsvorschriften» [nella versione italiana «normativa»], e anche nella versione francese utilizza l’espressione «disposition législative».

Per contro, il termine «Rechtsvorschriften» [normativa] utilizzato nella versione tedesca non è limitato alle leggi formali.

Esso comprende, piuttosto, tutte le norme giuridicamente vincolanti e può quindi includere criteri della [OSCURATO:PERSONA] che non siano stati adottati come leggi formali.

119. Tenuto conto di tali differenze tra le versioni inglese, francese e tedesca dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che le varie versioni linguistiche delle disposizioni del diritto dell’Unione devono essere oggetto di un’interpretazione uniforme ( 41 ); non si può attribuire un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche ( 42 ) In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione deve quindi essere interpretata alla luce dell’economia generale e della finalità della normativa ( 43 ).

120. Come già menzionato ( 44 ), la procedura di riesame interno è volta ad attuare l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’articolo 22, tale convenzione fa fede nelle lingue inglese, francese e russa.

Contrariamente al regolamento [OSCURATO:PERSONA], nelle due lingue ufficiali dell’Unione citate non si parla di leggi formali, ma unicamente di «Rechtsvorschriften» ( 45 ) [normativa]; la versione russa, tuttavia, sembra piuttosto fare riferimento a disposizioni legislative formali ( 46 ).

121. Orbene, ciò che rileva è che l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], nel contesto globale della convenzione, deve contribuire all’efficace salvaguardia dell’ambiente.

Ai fini del raggiungimento di tale obiettivo è irrilevante che la normativa in materia di ambiente sia stabilita da leggi formali o da altri provvedimenti.

Di conseguenza, anche le versioni inglese e francese del considerando 18 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] fanno riferimento alle norme di diritto ambientale in generale ( 47 ).

122. Pertanto, ciò che rileva non è la modalità con la quale vengono fissati i criteri ecologici applicati dal consiglio di amministrazione nella delibera controversa, bensì il loro carattere giuridicamente vincolante. c) Carattere vincolante dei criteri di ammissibilità

123. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano altresì il carattere vincolante dei criteri di ammissibilità.

124. Ai punti 124 e 140 della sentenza impugnata, il Tribunale assimila i criteri applicati dalla BEI alla normativa ambientale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], in quanto disciplinerebbero l’attività della BEI in materia di concessione di prestiti ai fini della realizzazione degli obiettivi del diritto dell’Unione in materia ambientale.

125. I principi e le norme ambientali e sociali della BEI definiti nella dichiarazione del 2009 contengono obiettivi di portata molto ampia.

Ai sensi di tale dichiarazione, la BEI «applica norme adeguate per tutte le operazioni di finanziamento, garantendo così che tutti i progetti da essa finanziati siano accettabili sotto il profilo ecologico e sociale» ( 48 ).

Inoltre, essa «non finanzia progetti che non soddisfino i requisiti ambientali e sociali come definiti nel presente documento di indirizzo generale.

Ciò include anche i progetti non conformi alle attuali legislazioni ambientali e sociali vigenti a livello nazionale e dell’Unione europea» ( 49 ).

126. Se è vero che la BEI non qualifica la dichiarazione del 2009 come atto giuridico, ma come «documento di indirizzo generale» ( 50 ), resta il fatto che, a causa della formulazione imperativa dei criteri indicati, essa ha limitato il proprio potere discrezionale in materia di finanziamento per mezzo di un’autolimitazione.

In ragione dei principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento, essa deve accettare tale obbligo autoimposto, quantomeno fino a quando non modifichi o abbandoni espressamente tali criteri ( 51 ).

127. Ne consegue, quantomeno, che i criteri di ammissibilità che contengono obblighi sufficientemente precisi sono vincolanti e costituiscono quindi normativa applicabile nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

128. Di conseguenza, non è fondato, e deve pertanto essere respinto, anche l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i criteri di ammissibilità non sarebbero vincolanti.

3. Effetto esterno e giuridicamente vincolante della delibera controversa

129. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano l’effetto esterno e giuridicamente vincolante della delibera controversa.

130. Al riguardo, il Tribunale ha precisato, al punto 170 della sentenza impugnata, che sebbene la delibera controversa non costituisse un impegno giuridico a concedere un prestito poiché altri aspetti tecnici, economici e finanziari del progetto dovevano ancora essere valutati, essa ha comunque avuto alcuni effetti giuridici definitivi nei confronti di terzi, in particolare per quanto riguarda il promotore del progetto, nei limiti in cui ha stabilito l’ammissibilità di tale progetto al finanziamento da parte della BEI per quanto riguarda i suoi aspetti ambientali e sociali, consentendo così al promotore di adottare le seguenti misure necessarie per la formalizzazione del finanziamento di cui doveva beneficiare.

131. L’effetto esterno e giuridicamente vincolante rientrano nella definizione di atto amministrativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

Con questi due elementi, il legislatore si è ispirato alla demarcazione tra provvedimenti definitivi e preparatori nell’applicazione dell’articolo 263 TFUE.

In base a tale disposizione, costituiscono atti impugnabili i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione di cui trattasi al termine di un procedimento amministrativo e che sono intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati alla preparazione della decisione, che sono privi di tali effetti ( 52 ).

132. Poiché la delibera controversa si limitava a preparare l’accordo di finanziamento e non conferiva ancora un diritto alla concessione del finanziamento, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che si tratti di un provvedimento provvisorio non impugnabile.

133. Tale lettura della delibera controversa è tuttavia troppo superficiale.

134. In effetti, la ragione della distinzione tra decisioni definitive e provvedimenti provvisori risiede nel fatto che un ricorso di annullamento diretto contro atti che esprimono un parere provvisorio potrebbe costringere il giudice dell’Unione a pronunciarsi su questioni sulle quali l’organo interessato non ha ancora avuto modo di pronunciarsi.

Siffatti ricorsi comporterebbero un’anticipazione dell’esame del merito ed una confusione delle varie fasi dei due procedimenti, amministrativo e giudiziario.

Ammettere un siffatto ricorso sarebbe pertanto incompatibile con i sistemi di ripartizione delle competenze tra l’amministrazione e i giudici dell’Unione e dei mezzi di ricorso, contemplati dal diritto primario, oltre che con le esigenze della buona amministrazione della giustizia e del regolare svolgimento del procedimento amministrativo ( 53 ).

135. Orbene, in caso di contestazione della delibera controversa, tale rischio di confusione tra le diverse fasi non si produrrebbe, infatti, la delibera controversa ha definito la posizione del consiglio di amministrazione in modo definitivo.

Di conseguenza, essa rivestiva un carattere vincolante all’interno della [OSCURATO:PERSONA], vincolando gli organi della [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad ulteriori decisioni di finanziamento.

Una deroga avrebbe presupposto che il consiglio di amministrazione riprendesse il progetto e adottasse un’altra deliberazione.

136. Inoltre, contrariamente a quanto potesse sembrare a prima vista, la delibera controversa era, quanto meno, idonea incidere sugli interessi del promotore del progetto.

Infatti, essa imponeva al promotore il rispetto di determinate modalità di attuazione del progetto per quanto riguarda gli aspetti ambientali e sociali, limitando così la sua libertà di organizzazione.

137. Infine, all’impugnabilità della delibera controversa non si può neppure opporre il fatto che si potrebbe invece impugnare la convenzione di finanziamento.

È vero che, in determinati casi, il ricorso proposto avverso la decisione che conclude il procedimento assicura una tutela giurisdizionale ( 54 ).

Tuttavia, non è certo che il procedimento di riesame interno di cui all’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] consentirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di rimettere in discussione la sua convenzione di finanziamento, quindi un contratto, con il promotore del progetto.

È quindi più appropriato procedere al riesame prima della conclusione di tale accordo.

138. Per completezza, occorre osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 271, lettera c), TFUE non incide sulla questione del carattere giuridicamente vincolante e avente effetto esterno della delibera controversa.

Infatti, come giustamente fatto valere dalla ClientEarth, tali questioni devono essere distinte dalla misura in cui un provvedimento può essere oggetto di controllo giurisdizionale.

139. Il Tribunale ha quindi correttamente constatato che la delibera controversa costituisce un provvedimento giuridicamente vincolante e avente effetto esterno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

Le censure della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo devono, di conseguenza, essere respinte.

4. Conclusione

140. Riepilogando, si deve constatare che le impugnazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sono infondate e devono, pertanto, essere respinte.

VI. Spese

141. Se l’impugnazione è infondata, la Corte statuisce sulle spese (articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura).

142. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

143. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ClientEarth relative alle impugnazioni principali, conformemente alla domanda della ClientEarth.

VII. Conclusione

144. Propongo pertanto alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini: 1) Le impugnazioni sono respinte. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti e la [OSCURATO:PERSONA] europea sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla ClientEarth relative all’impugnazione. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Convenzione del 1988 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU 2005, L 124, pag. 4 ), adottata con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005, 2005/370/CE ( GU 2005, L 124, pag. 1 ). ( 3 ) [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU 2006, L 264, pag. 13 ). ( 4 ) Sentenze del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. ( C‑89/08 P , EU:C:2009:742 , punto 61 ) e del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑73/11 P , EU:C:2013:32 , punto 88 ). ( 5 ) Sentenze del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑367/95 P , EU:C:1998:154 , punto 67 ), e del 10 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. ( C‑272/12 P , EU:C:2013:812 , punto 28 ). ( 6 ) Cfr. sentenze dell’11 luglio 1990, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio ( C‑305/86 e C‑160/87 , EU:C:1990:295 , punto 18 ), del 2 maggio 2006, Regione Siciliana/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑417/04 P , EU:C:2006:282 , punto 36 ), del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑176/06 P , non pubblicata, EU:C:2007:730 , punto 18 ), e del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/ Spagna (piani di gestione dei rifiuti) ( C‑642/18 , EU:C:2019:1051 , punto 19 ). ( 7 ) Basandosi sulla sentenza del Tribunale del 20 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/BEI ( T‑461/08 , EU:T:2011:494 , punto 35 e segg.). ( 8 ) Sentenze del 12 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑131/03 P , EU:C:2006:541 , punto 54 ), e del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio ( C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 62 ). ( 9 ) Sentenze del 12 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑131/03 P , EU:C:2006:541 , punto 54 ), e del 26 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑362/08 P , EU:C:2010:40 , punto 51 ). ( 10 ) Sentenze del 9 luglio 2020, Repubblica Ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑575/18 P , EU:C:2020:530 , punto 47 ), e del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio ( C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 63 ). ( 11 ) Sentenze del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑82/17 P , EU:C:2019:719 , punti 37 e 38 ), nonché del 3 settembre 2020, Mellifera/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:630 , punti 63 e 64 ).

In tal senso anche sentenza del 6 ottobre 2021, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑458/19 P , EU:C:2021:802 ). ( 12 ) Note 13 e 14 ai considerando 14 e 15 del regolamento (UE) 2021/1767 ( GU 2021, L 356, pag. 1 ). ( 13 ) Se l’articolo 271, lettera c), TFUE, fosse applicabile alla presente controversia, la competenza del Tribunale ai sensi dell’articolo 256, primo comma, TFUE, non sussisterebbe; v. sentenza del 20 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/BEI ( T‑461/08 , EU:T:2011:494 , punto 39 ). ( 14 ) Sentenze del 12 novembre 2019, TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑82/17 P , EU:C:2019:719 , punto 37 ), e del 3 settembre 2020, Mellifera/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:630 , punto 63 ). ( 15 ) Sentenze del 12 novembre 2019, TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑82/17 P , EU:C:2019:719 , punto 38 ), e del 3 settembre 2020, Mellifera/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:630 , punto 64 ). ( 16 ) Peraltro, se l’articolo 271, lettera c), TFUE, fosse applicabile alla presente controversia, la competenza del Tribunale ai sensi dell’articolo 256, primo comma, TFUE, non sussisterebbe; v. sentenza del 20 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/BEI ( T‑461/08 , EU:T:2011:494 , punto 39 ). ( 17 ) In tal senso anche sentenze del 3 marzo 1988, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (imposta comunitaria) ( 85/86 , EU:C:1988:110 , punto 28 ), e del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (OLAF) ( C‑15/00 , EU:C:2003:396 , punto 101 ). ( 18 ) V., in particolare, considerando 3 e 18, nonché articolo 1, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] e sentenza del 3 settembre 2020, Mellifera/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:630 , punto 88 ). ( 19 ) Cfr. sentenze del 24 novembre 1992, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑286/90 , EU:C:1992:453 , punto 9 ), del 3 settembre 2008, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑402/05 P e C‑415/05 P , EU:C:2008:461 , punto 291 ), del 21 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] of America e a. ( C‑366/10 , EU:C:2011:864 , punto 123 ), dell’11 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑15/17 , EU:C:2018:557 , punto 44 ), e del 3 settembre 2020, Mellifera/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:630 , punto 77 ), nonché, in particolare sulla convenzione di [OSCURATO:PERSONA], sentenze dell’8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie ( C‑240/09 , EU:C:2011:125 , punto 50 ), del 12 maggio 2011, Bund für Umwelt und [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Westfalen ( C‑115/09 , EU:C:2011:289 , punto 41 ), e del 15 gennaio 2013, Križan e a. ( C‑416/10 , EU:C:2013:8 , punto 77 ). ( 20 ) Sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑402/05 P e C‑415/05 P , EU:C:2008:461 , punto 282 ). ( 21 ) Sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio ( C‑583/11 P , EU:C:2013:625 , punto 97 ). ( 22 ) In tal senso, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft ( C‑72/15 , EU:C:2017:236 , punto 74 ).

Cfr. anche sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]-, Arten- und [OSCURATO:PERSONA] ( C‑664/15 , EU:C:2017:987 , punto 45 ). ( 23 ) V., supra, paragrafi da 21 a

25. ( 24 ) Protocollo d’intesa tra il mediatore europeo nella [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti del 9 luglio 2008, relativo all’informazione in merito alle politiche, norme e procedure della [OSCURATO:PERSONA] ed al trattamento delle denunce, incluse quelle presentate da cittadini di [OSCURATO:PERSONA] terzi non riguardante le informazioni residenti al di fuori dell’Unione europea (https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/it/3809). ( 25 ) Relazione del 6 settembre 2021, Curtis biomass power generation plant (ricorso n.

SG/E/2019/04). ( 26 ) V., ad esempio, la decisione del Mediatore europeo del 18 febbraio 2013 nella causa 48/2012/MHZ – Presunta inadeguata gestione di una denuncia nei confronti della BEI e decisione del 27 aprile 2022, sul modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (BEI) ha tenuto conto dell’impatto ambientale del gasdotto Trans-Adriatico e del gasdotto Trans‑Anatolico prima di finanziare i progetti (caso 2030/2020/NH). ( 27 )

V. in proposito, mie conclusioni nella causa Edwards ( C‑260/11 , EU:C:2012:645 , paragrafo 8 ), nonché conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑72/12 , EU:C:2013:422 , paragrafo 101 ), dell’avvocato generale Jääskinen nelle cause riunite Consiglio e a./[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑401/12 P a C‑403/12 P , EU:C:2014:310 , paragrafo 114 ) e nelle cause riunite Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] en Milieu und [OSCURATO:PERSONA] ( C‑404/12 P e C‑405/12 P , EU:C:2014:309 , paragrafo 23 ) nonché dell’avvocato generale Bobek nella causa Folk ( C‑529/15 , EU:C:2017:1 , paragrafo 86 ) e nella causa [OSCURATO:PERSONA] in Nood e a. ( C‑826/18 , EU:C:2020:514 , punto 77 ). ( 28 ) BEI, Orientamenti del gruppo BEI sul meccanismo di ricorso (2018, pag. 5), v., ad esempio, le conclusioni e raccomandazioni del comitato di vigilanza del 3 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA] for the Protection of the Bay of Vlora (Albania)/Comunità europea (ACCC/C/2007/21, ECE/MP.PP/C.1/2009/2/Add.1, n. 26). ( 29 ) V., in particolare, paragrafi 8 e 9 del preambolo e articoli da 6 a 8 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. ( 30 )

V. Osservazioni e raccomandazioni del comitato di vigilanza di [OSCURATO:PERSONA] del 29 aprile 2008, Wium-Andersen/Danimarca (ACCC/C/2006/18, ECE/MP.PP/2008/5/Add.4, nn. 28 e 33). ( 31 ) Sentenze del 3 marzo 1988, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (imposta comunitaria) ( 85/86 , EU:C:1988:110 , punto 24 ), e del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (OLAF) ( C‑15/00 , EU:C:2003:396 , punto 75 ). ( 32 ) Sentenze del 3 marzo 1988, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (imposta comunitaria) ( 85/86 , EU:C:1988:110 , punti 29 e 30 ), nonché del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (OLAF) ( C‑15/00 , EU:C:2003:396 , punto 102 ). ( 33 ) Conclusioni e raccomandazioni del comitato di vigilanza del 3 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA] for the Protection of the Bay of Vlora (Albania)/Comunità europea (ACCC/C/2007/21, ECE/MP.PP/C.1/2009/2/Add.1, n. 26). ( 34 ) BEI, Orientamenti del gruppo BEI sul meccanismo di ricorso (2018, pag. 5). ( 35 )

V. supra, paragrafo

19. ( 36 ) In tal senso sentenze del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]-, Arten- und [OSCURATO:PERSONA] ( C‑664/15 , EU:C:2017:987 , punto 47 ), e dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Omologazione dei veicoli a motore) ( C‑873/19 , EU:C:2022:857 , punto 68 ). ( 37 ) Cit. alla nota

12. ( 38 ) V., supra, paragrafi 92 e

93. ( 39 ) Sentenze del 3 marzo 1988, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (imposta comunitaria) ( 85/86 , EU:C:1988:110 , punti 29 e 30 ), e del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (OLAF) ( C‑15/00 , EU:C:2003:396 , punto 102 ). ( 40 ) V., in particolare, sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]-, Arten- und [OSCURATO:PERSONA] ( C‑664/15 , EU:C:2017:987 ). ( 41 ) Sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau ( 30/77 , EU:C:1977:172 , punti 1 3/14), del 27 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑372/88 , EU:C:1990:140 , punto 19 ), e del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑561/19 , EU:C:2021:799 , punto 43 ). ( 42 ) Sentenze del 27 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑372/88 , EU:C:1990:140 , punto 18 ), e del 26 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑422/19 e C‑423/19 , EU:C:2021:63 , punto 65 ). ( 43 ) Sentenze del 1o marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑443/14 e C‑444/14 , EU:C:2016:127 , punto 27 ), e del 24 febbraio 2022, Tiketa ( C‑536/20 , EU:C:2022:112 , punto 27 ). ( 44 )

V. supra, paragrafo

69. ( 45 ) Inglese: «provisions of its national law», francese: «dispositions du droit national». ( 46 ) «положения национального законодательства». ( 47 ) Inglese: «law relating to the environment», francese: «droit de l’environnement». ( 48 ) Punto 1 del preambolo. ( 49 ) Punto 6 del preambolo. ( 50 ) Punto 6 del preambolo. ( 51 ) Cfr. sentenze del 26 giugno 1975, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 70/74 , EU:C:1975:93 , punti da 20 a 23 ), del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( da C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P , EU:C:2005:408 , punto 211 ), e del 16 febbraio 2017, H&R ChemPharm/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑95/15 P , non pubblicata, EU:C:2017:125 , punto 57 ). ( 52 ) Cfr. sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/[OSCURATO:PERSONA] ( 60/81 , EU:C:1981:264 , punto 10 ), del 22 giugno 2000, [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] ( C‑147/96 , EU:C:2000:335 , punti 26 e 27 ), e del 6 maggio 2021, ABLV Bank e a./EZB ( C‑551/19 P e C‑552/19 P , EU:C:2021:369 , punto 39 ). ( 53 ) Sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/[OSCURATO:PERSONA] ( 60/81 , EU:C:1981:264 , punto 20 ), del 13 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] ( C‑463/10 P e C‑475/10 P , EU:C:2011:656 , 51), e del 15 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑414/15 P , EU:C:2017:215 , punto 45 ) nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑415/15 P , EU:C:2017:216 , punto 45 ). ( 54 ) Sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/[OSCURATO:PERSONA] ( 60/81 , EU:C:1981:264 , punto 12 ), del 13 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] ( C‑463/10 P e C‑475/10 P , EU:C:2011:656 , 53), e del 15 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑414/15 P , EU:C:2017:215 , punto 46 ) nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑415/15 P , EU:C:2017:216 , punto 46 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0212 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] del 15 dicembre 2022 ( 1 ) Cause riunite C‑212/21 P e C‑223/21 P [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (BEI) (C‑212/21 P). e [OSCURATO:PERSONA] europea (C‑223/21 P) contro [OSCURATO:PERSONA]Earth «Impugnazione – Ambiente – Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n. 1367/2006 – Riesame degli atti amministrativi ai sensi del diritto ambientale – [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti – Concessione di crediti – Poteri dei giudici dell’Unione» I. Introduzione 1. La presente impugnazione concerne la questione se le organizzazioni per la tutela dell’ambiente possano contestare la concessione di crediti da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (in prosieguo: la «BEI» o la «[OSCURATO:PERSONA]») in ragione della violazione di disposizioni in materia di protezione dell’ambiente. 2. Al fine di attuare la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), l’Unione ha istituito, con il cosiddetto regolamento [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), un procedimento di riesame che consente in particolare alle organizzazioni per la tutela dell’ambiente di invocare la violazione, da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione, delle norme di diritto ambientale dell’Unione. 3. Su tale base, la ClientEarth, una ONG operante nel settore ambientale, ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di riconsiderare la delibera del consiglio di amministrazione della BEI che approva il finanziamento di una centrale a biomassa in Spagna (in prosieguo: la «delibera controversa»). [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia rigettato la richiesta di riesame in quanto la delibera controversa non avrebbe riguardato un atto amministrativo in materia di diritto ambientale avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti (in prosieguo: la «lettera impugnata»). 4. Nella sentenza del 27 gennaio 2021, ClientEarth/BEI ( T‑9/19 , EU:T:2021:42 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), il Tribunale si è limitato all’esame della motivazione della lettera impugnata. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la richiesta di riesame interno della delibera controversa sarebbe irricevibile anche in quanto incompatibile con l’indipendenza cui la BEI godrebbe nell’ambito delle sue operazioni finanziarie, per contro, è stato respinto dal Tribunale senza procedere ad un esame di merito, in quanto non incluso nella motivazione. 5. Quest’ultimo argomento della [OSCURATO:PERSONA] deve peraltro essere esaminato d’ufficio, dal momento che riguarda la competenza dei giudici dell’Unione nella presente controversia. Inoltre, occorre esaminare le obiezioni alle conclusioni del Tribunale relative alla motivazione della lettera impugnata. II. Contesto normativo A. Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] 6. L’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], prevede che le parti contraenti provvedano affinché i membri del pubblico possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, queste procedure devono offrire rimedi adeguati ed effettivi e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. B. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il regolamento [OSCURATO:PERSONA] dà attuazione, tra l’altro, all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] per le istituzioni o gli organi dell’Unione europea. 8. L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] definisce diverse nozioni: «Ai fini del presente regolamento si intende per: a) (…) c) "istituzioni o organi [dell’Unione]": le istituzioni, gli organi, le agenzie o gli uffici pubblici istituiti dal trattato o sulla base del medesimo, (…) f) "diritto ambientale": la normativa [dell’Unione] che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica [dell’Unione] in materia ambientale, stabiliti nel trattato: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale; g) "atto amministrativo": qualsiasi provvedimento di portata individuale nell’ambito del diritto ambientale adottato da un’istituzione o da un organo [dell’Unione] e avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti; h) (…)». 9. L’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] prevede una procedura di riesame interno: «1.   Qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui all’articolo 11 può presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo [dell’Unione] che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo. (…) La richiesta deve contenere una motivazione del riesame. 2.   L’istituzione o l’organo comunitario di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta (…), l’istituzione o l’organo [dell’Unione] risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni. 3.   (...)». 10. L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla possibilità di proporre ricorso dinanzi ai giudici dell’Unione: «L’organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato». 11. Il procedimento di riesame è illustrato nei considerando da 19 a 21 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. «(19) Per assicurare mezzi di impugnazione adeguati e efficaci, compresi quelli esperibili dinanzi alla Corte di giustizia [dell’Unione europea] ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato, è opportuno che l’istituzione o l’organo [dell’Unione] che ha emanato l’atto oggetto di impugnazione o, in caso di presunta omissione, che avrebbe dovuto emanarlo, abbia la possibilità di riconsiderare la propria decisione o, nel caso di un comportamento omissivo, di adottare il provvedimento richiesto. (20) Le organizzazioni non governative attive nel campo della tutela dell’ambiente che soddisfino determinati criteri, (…) dovrebbero essere legittimate a richiedere una revisione interna a livello [dell’Unione] di atti adottati nel quadro della legislazione ambientale o di omissioni da parte di un’istituzione o organo [dell’Unione] di deliberare in materia di legislazione ambientale nella prospettiva di un riesame da parte dell’istituzione o organo in questione. (21) Nel caso in cui una richiesta di riesame interno non sia stata accolta, le organizzazioni non governative interessate dovrebbero avere la possibilità di proporre ricorsi in materia ambientale dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato». C. Disposizioni specifiche concernenti la BEI 12. L’articolo 271 del TFUE prevede disposizioni specifiche concernenti le competenze della Corte in relazione alla BEI: «La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di: a) (…) c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall’articolo 263, soltanto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri o dalla [OSCURATO:PERSONA] e unicamente per violazione delle norme di cui all’articolo 19, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della [OSCURATO:PERSONA]; d) (…)». 13. Ai sensi dell’articolo 308 TFUE, la BEI è dotata di una personalità giuridica distinta da quella dell’Unione. Essa è amministrata e gestita dai propri organi, ed è dotata di risorse proprie e di un proprio bilancio. 14. L’articolo 309 TFUE definisce il compito della BEI nei seguenti termini: «[OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell’interesse dell’Unione. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell’economia: a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate; b) progetti contemplanti l’ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività indotte dall’instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri; c) progetti di interesse comune per più [OSCURATO:PERSONA] membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri. Nello svolgimento dei suoi compiti la [OSCURATO:PERSONA] facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari dell’Unione». 15. Lo statuto della BEI è definito nel Protocollo n. 5 del TUE e del TFUE. 16. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, dello statuto della BEI, il consiglio di amministrazione della BEI controlla la sana gestione di quest’ultima e assicura la conformità della sua gestione alle disposizioni dei Trattati e dello statuto e alle direttive generali fissate dal consiglio dei governatori. Esso decide in merito alla concessione di finanziamenti e fissa i tassi di interesse per i prestiti. 17. L’articolo 19 dello statuto della BEI contiene diversi requisiti procedurali: «2.   Quando le domande siano inoltrate per il tramite della [OSCURATO:PERSONA], vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l’investimento. Quando siano inoltrate per il tramite dello Stato stesso, sono sottoposte al parere della [OSCURATO:PERSONA]. Qualora siano presentate direttamente da un’impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] membri interessati e la [OSCURATO:PERSONA] devono esprimere il loro parere nel termine massimo di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la [OSCURATO:PERSONA] può ritenere che l’investimento di cui trattasi non sollevi obiezioni. 3.   Il consiglio d’amministrazione delibera in merito alle operazioni di finanziamento a lui sottoposte dal comitato direttivo. 4.   (...). 5)   In caso di parere negativo del comitato direttivo, il consiglio d’amministrazione può accordare il finanziamento in questione soltanto all’unanimità. 6)   In caso di parere negativo della [OSCURATO:PERSONA], il consiglio d’amministrazione può accordare il finanziamento in questione soltanto all’unanimità e l’amministratore nominato su designazione della [OSCURATO:PERSONA] si astiene dal partecipare alla votazione. 7)   In caso di parere negativo del comitato direttivo e della [OSCURATO:PERSONA], il consiglio d’amministrazione non può accordare il prestito o la garanzia in questione. 8.   (...)». 18. L’articolo 27, paragrafo 1, dello statuto della BEI disciplina la competenza giurisdizionale: «Le controversie tra la [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall’altra, sono decise dagli organi giurisdizionali nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell’Unione europea. (…)». 19. La dichiarazione dei principi e delle norme in materia sociale e ambientale della BEI, approvata dal consiglio di amministrazione il 3 febbraio 2009 (in prosieguo: la «dichiarazione del 2009»), e la strategia in materia di azione per il clima, intesa a mobilizzare finanziamenti a sostegno della transizione verso un’economia a basse emissioni di CO 2 e in grado di resistere ai cambiamenti climatici, adottata dalla BEI il 22 settembre 2015 (in prosieguo: la «strategia per il clima»), definiscono gli obiettivi dell’attività di prestito e i criteri di ammissibilità per i progetti riguardanti l’ambiente. Questi includono, in particolare, la conformità dei progetti finanziati con la normativa dell’Unione in materia ambientale. III. Fatti 20. Il finanziamento controverso riguarda un progetto di costruzione, nel comune di Curtis (Teixeiro), nella provincia di A Coruña, in Galizia (Spagna), di una centrale a biomassa di produzione di elettricità di una capacità di circa 50 megawatt elettrici alimentata dai rifiuti forestali raccolti in un raggio di 100 km (in prosieguo: il «progetto Curtis»). 21. Dopo varie fasi procedurali, con la delibera controversa del 12 aprile 2018, il consiglio di amministrazione della BEI ha approvato la proposta di finanziamento, sotto forma di prestito. 22. Con lettera del 13 aprile 2018 la BEI ha informato il promotore della delibera controversa, affermando che l’approvazione preliminare del finanziamento del progetto Curtis non creava alcun obbligo a carico della BEI di concedere il prestito, ma consentiva al promotore di adottare le misure necessarie per formalizzare detto prestito. 23. Il 28 giugno 2018 la delibera controversa è stata pubblicata sul sito Internet della BEI. 24. Il dettaglio delle modalità e delle condizioni di finanziamento del progetto Curtis è stato negoziato tra il promotore e i vari locatori, che comprendevano, oltre alla BEI, una banca commerciale, un organismo di credito all’esportazione, una banca nazionale di promozione economica e un mutuante di finanziamento mezzanino. Una volta convenute le modalità definitive tra tutte le parti e concluse le varie relazioni di valutazione, l’esito dei negoziati e della procedura di valutazione è stato presentato al comitato direttivo della BEI in una nota finale approvata da quest’ultimo il 16 luglio 2018. 25. Il 23 luglio 2018 i servizi della BEI hanno firmato un accordo interno sulle modalità del contratto di finanziamento del progetto Curtis. La documentazione contrattuale ad esso relativa è stata firmata il 25 luglio 2018. 26. Il primo esborso connesso al finanziamento della BEI è stato effettuato il 29 agosto 2018. Era previsto che la costruzione del progetto Curtis fosse completata entro la fine del 2019. Come indicato dalla BEI in udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, l’esecuzione del progetto Curtis si svolge normalmente da allora. 27. Il 9 agosto 2018 la ClientEarth ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di riesame interno della delibera controversa, conformemente all’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. 28. Con la lettera impugnata del 30 ottobre 2018, firmata dalla segretaria generale della BEI e dalla vice capo del suo servizio giuridico, la BEI ha informato la ClientEarth del rigetto della richiesta. Quest’ultima sarebbe irricevibile, poiché non riguarderebbe un atto che poteva formare oggetto di un riesame interno, vale a dire un «atto amministrativo», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. 29. Nella lettera impugnata, in primo luogo, la BEI fa valere che la delibera controversa non produceva effetti esterni giuridicamente vincolanti e non poteva creare diritti per un terzo. Essa avrebbe costituito soltanto un atto interno, ai sensi degli articoli 9 e 19 dello statuto della BEI, indispensabile per poter firmare il corrispondente contratto di finanziamento; essa non condurrebbe tuttavia necessariamente a una siffatta firma, né creerebbe, per la contropartita, il diritto di esigere una firma del genere. La delibera controversa non sarebbe stata paragonabile ad una decisione di aggiudicazione in materia di appalti pubblici, poiché essa non sarebbe stata il risultato di una procedura disciplinata dal diritto degli appalti pubblici o ad essa paragonabile. Essa rientrerebbe piuttosto nel potere commerciale e politico discrezionale di cui la BEI beneficerebbe in forza dei Trattati e del suo statuto. 30. In secondo luogo, la delibera controversa non sarebbe stata adottata «nell’ambito del diritto ambientale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. 31. In terzo luogo, la lettera impugnata riguarda l’argomento relativo al fatto che la BEI si sarebbe impegnata a promuovere gli obiettivi ambientali nell’ambito dell’impiego delle proprie risorse. Tale impegno non sarebbe sufficiente per concludere che il finanziamento del progetto Curtis o qualsiasi altro finanziamento di progetto fossero, ipso facto, approvati dalla BEI sul fondamento della normativa ambientale dell’Unione. Un siffatto argomento estenderebbe artificiosamente i limiti della «normativa dell’Unione» al di là dell’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] e in modo incompatibile con il ruolo istituzionale e la missione statutaria della BEI. IV. Il procedimento giurisdizionale 32. La ClientEarth ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale avverso la lettera impugnata. La BEI, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], si è opposta tale ricorso. 33. Con la sentenza impugnata del 27 gennaio 2021, ClientEarth/BEI ( T‑9/19 , EU:T:2021:42 ), il Tribunale ha annullato la lettera impugnata. 34. Al riguardo, il Tribunale ha innanzitutto respinto in quanto irricevibile l’argomento a difesa secondo il quale la richiesta di riesame interno della delibera controversa sarebbe stata irricevibile anche in quanto incompatibile con l’indipendenza di cui godrebbe la BEI nel settore delle sue operazioni finanziarie. Tale argomento sarebbe stato invocato nella lettera impugnata solo in modo «vago e generico», come sottomotivo per cui la delibera controversa non sarebbe un atto amministrativo (in particolare, punti da 90 a 92 della sentenza impugnata). 35. Il Tribunale ha infine concluso che la BEI avrebbe erroneamente negato alla delibera controversa il suo carattere ambientale (punto 117 e segg. della sentenza impugnata) e l’effetto esterno e giuridicamente vincolante (punto 149 e segg. della sentenza impugnata). 36. La BEI (causa C‑212/21 P) e la [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑223/21 P) hanno presentato ricorso. 37. La BEI chiede che la Corte voglia: 1) dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata; 2) annullare integralmente la sentenza impugnata, come essa risulta dal suo dispositivo; 3) ove la Corte ritenga che lo stato degli atti lo consenta, respingere il ricorso in primo grado; 4) condannare la ClientEarth alle spese sostenute da entrambe le parti nel procedimento di impugnazione nonché a quelle relative al giudizio di primo grado. 38. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: 1) annullare la sentenza impugnata; 2) condannare la ClientEarth alle spese. 39. La ClientEarth chiede, per contro, che la Corte voglia: 1) respingere le due impugnazioni, e 2) condannare la [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti e la [OSCURATO:PERSONA] europea al pagamento delle spese di ClientEarth. 40. Le parti hanno preso posizione nella fase scritta e all’udienza svoltasi il 20 ottobre 2022. V. Valutazione giuridica 41. Occorre in primo luogo esaminare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui un riesame delle delibere del consiglio di amministrazione della BEI relative alla concessione di crediti sarebbe quasi interamente sottratto al controllo giurisdizionale e non rientrerebbe quindi in questo caso nella competenza della Corte di giustizia (v., sul punto, sub A). In seguito verificherò se il Tribunale abbia correttamente considerato la delibera controversa del consiglio di amministrazione della BEI un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale (v., sul punto, sub B). A. Competenza della Corte di giustizia 42. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si oppongono fermamente al rigetto da parte del Tribunale, ai punti da 86 a 92 della sentenza impugnata, dei loro argomenti relativi alla funzione e al ruolo della BEI ai sensi del diritto primario, in quanto estensione inammissibile della motivazione della lettera impugnata. 43. In proposito, il Tribunale ha giustamente constatato, ai punti 89 e 90 della sentenza impugnata, che la motivazione contenuta nella lettera impugnata non invoca tali argomenti in modo autonomo. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] aveva menzionato tale idea solo marginalmente, per dimostrare che la delibera controversa non è un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale. Di conseguenza, il Tribunale ha comprensibilmente affermato, al punto 91, che considerare tale argomento una motivazione autonoma della lettera impugnata costituirebbe un’inammissibile ( 4 ) sostituzione a posteriori della motivazione. 44. Ciò non significa, tuttavia, che tale argomento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sia superfluo nell’ambito del presente procedimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], è vero che i giudici dell’Unione non sono legittimati a sollevare d’ufficio ogni violazione del diritto primario ( 5 ), tuttavia, l’argomento relativo al ruolo della BEI solleva dubbi circa il potere dei giudici dell’Unione di statuire sulla presente controversia. Siffatti dubbi possono, o devono, essere sollevati d’ufficio da tali giudici, conformemente all’articolo 150 del regolamento di procedura della Corte e all’articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale ( 6 ). 45. Nella causa di cui trattasi, il Tribunale non si è pronunciato su tale questione ed è quindi possibile che esso ritenga che la sua competenza derivi dall’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 7 ), dal momento che ClientEarth è la destinataria della lettera impugnata. 46. Nella fattispecie, tuttavia, l’esame della competenza dei giudici dell’Unione è necessario in quanto l’articolo 271 TFUE prevede disposizioni specifiche circa la loro competenza a conoscere di determinati procedimenti che coinvolgono la BEI. Pertanto, occorre innanzitutto esaminare se la lettera impugnata sia un atto impugnabile nel contesto normativo del regolamento [OSCURATO:PERSONA] e, in seguito, se le sopracitate norme specifiche alla BEI cambino la situazione. Tale questione deve essere distinta da quella, che esaminerò in seguito al punto sub B, se la delibera controversa costituisca un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale. 1. Impugnabilità della lettera impugnata 47. Con il ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE sono impugnabili tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dagli organi e dalle istituzioni dell’Unione e intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti ( 8 ) e idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo ( 9 ). A tal fine, gli effetti dell’atto in questione devono essere valutati in funzione di criteri obiettivi quali, ad esempio, il suo contenuto, tenendo conto, eventualmente, del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato nonché dei poteri dell’istituzione che emana l’atto ( 10 ). 48. La lettera impugnata ha respinto una richiesta di riesame, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi di tale disposizione, determinate ONG sono legittimate a presentare una richiesta motivata di riesame interno di un atto amministrativo all’istituzione o all’organo dell’Unione che lo ha adottato ai sensi del diritto ambientale. 49. Dal considerando 19 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] risulta che tale revisione è volta ad assicurare mezzi d’impugnazione adeguati ed efficaci, compresi quelli esperibili dinanzi alla Corte di giustizia. Il diritto al riesame spetta a determinate ONG conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, e del considerando 20 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso in cui la richiesta non venga accolta, la ONG interessata dovrebbe avere la possibilità di proporre ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell’articolo 12 e del considerando 21, conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato TFUE. 50. Pertanto, la procedura di riesame prevista dagli articoli 10 e 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] consente di superare gli ostacoli a un’azione collettiva ambientale contro l’atto controllato, derivanti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. 51. Ai sensi di detta disposizione, qualsiasi persona fisica o giuridica può infatti proporre un ricorso solo contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione. Orbene, un’organizzazione a tutela dell’ambiente non è in genere direttamente e individualmente interessata dall’atto di cui chiede la revisione e non potrebbe quindi soddisfare i requisiti di dell’articolo 263, quarto comma. 52. Tuttavia, sulla base della richiesta di riesame, l’organismo competente dell’Unione trasmette una decisione alla richiedente organizzazione a tutela dell’ambiente, la quale potrà in seguito contestare tale decisione dinanzi ai giudici dell’Unione. Il procedimento di riesame di cui agli articoli da 10 a 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] stabilisce quindi i requisiti procedurali che consentono alle organizzazioni per la tutela dell’ambiente di impugnare indirettamente gli atti amministrativi ai sensi del diritto ambientale. 53. La Corte ha espressamente confermato tale modalità di azione del procedimento di riesame e non ha sollevato dubbi in merito alla sua compatibilità con le disposizioni dell’articolo 263 TFUE ( 11 ). Nel frattempo, il legislatore ha addirittura significativamente esteso l’applicazione di tale procedimento facendo riferimento a tale giurisprudenza ( 12 ). 54. Mediante tale procedura di riesame interno e l’opzione di ricorso a posteriori, l’Unione attua l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. Tale disposizione stabilisce che ciascuna parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale. 55. Con la lettera impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto una richiesta della ClientEarth diretta al riesame della delibera controversa del consiglio di amministrazione della BEI. La banca non ha ritenuto il ricorso infondato, bensì irricevibile, poiché la delibera controversa non sarebbe un atto amministrativo nell’ambito del diritto ambientale ai sensi dell’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. Orbene un siffatto rigetto della domanda, in quanto irricevibile, deve in linea di principio poter essere impugnato allo stesso modo che un rigetto infondato. 56. Infatti, se l’istituzione o l’organismo in questione rifiuta a torto di procedere al riesame, il diritto delle NGO al riesame sancito dall’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] verrebbe compromesso. Ai sensi della giurisprudenza relativa agli atti impugnabili, gli interessi della ONG sarebbero violati in maniera rilevante da una modifica del suo status giuridico, segnatamente, dal rigetto del suo diritto a un riesame interno. 57. Di conseguenza, la lettera impugnata della [OSCURATO:PERSONA], è in linea di principio, un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 del TFUE. 2. La limitazione imposta dall’articolo 271 TFUE ai poteri dei giudici dell’Unione 58. Tuttavia, l’articolo 271, lettera c), TFUE modifica il regime di tutela giurisdizionale avverso le deliberazioni del consiglio di amministrazione della BEI. In base a tale disposizione, i ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall’articolo 263, TFUE, soltanto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri o dalla [OSCURATO:PERSONA] e unicamente per violazione delle norme di cui all’articolo 19, paragrafi 2 e da 5 a 7, dello statuto della [OSCURATO:PERSONA] ( 13 ). 59. Di seguito mostrerò che tale limitazione osta al controllo giurisdizionale di un ricorso fondato sull’articolo 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto un riesame nel merito di una delibera del consiglio di amministrazione della BEI (v., sul punto, sub a). Orbene, l’oggetto del presente ricorso è unicamente la qualificazione giuridica della delibera controversa ai fini del suo riesame interno da parte della [OSCURATO:PERSONA]. L’articolo 271, lettera b), TFUE non osta a una revisione interna (v., sul punto, sub b). a) Assenza di controllo nel merito della delibera controversa da parte dei giudici dell’Unione 60. Sebbene formalmente il ricorso non sia diretto contro una delibera del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 271, lettera c), TFUE, esso incide tuttavia indirettamente su tale delibera, dal momento che la lettera impugnata respinge la richiesta della ClientEarth diretta al riesame della delibera controversa del consiglio di amministrazione. Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], l’oggetto della domanda di riesame si riferisce alla rivalutazione dell’atto di cui si chiede il riesame ( 14 ). La domanda è quindi diretta, per riprendere la formulazione della Corte, a far accertare l’asserita illegittimità o l’infondatezza dell’atto considerato ( 15 ). 61. Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse fondato il rigetto della domanda per mezzo della lettera impugnata sulla legittimità e la fondatezza della delibera controversa, il presente ricorso mirerebbe quindi indirettamente ad un controllo giurisdizionale su tali constatazioni e, di conseguenza, sulla legittimità o sulla fondatezza della delibera controversa. 62. Un siffatto controllo indiretto del merito delle delibere del consiglio di amministrazione della BEI da parte dei giudici dell’Unione sarebbe incompatibile con l’articolo 271, lettera c), TFUE ( 16 ), in quanto, nei casi previsti da tale disposizione, le competenze dei giudici dell’Unione sono chiaramente limitate rispetto all’articolo 263. 63. Tali limitazioni riguardano innanzitutto la cerchia dei potenziali ricorrenti. Mentre l’articolo 263, quarto comma, TFUE autorizza i ricorsi proposti da qualsiasi persona fisica o giuridica che soddisfi i requisiti, le deliberazioni del consiglio di amministrazione della BEI possono essere impugnate, in forza dell’articolo 271, lettera c), TFUE, soltanto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri o dalla [OSCURATO:PERSONA]. La possibilità di ricorso da parte di altre persone è così esclusa. 64. Inoltre, l’articolo 271, lettera c), TFUE limita i poteri di controllo del merito dei giudici dell’Unione anche nel caso dei ricorsi presentati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 65. L’articolo 263, secondo comma, TFUE, ammette ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere. 66. Per contro, ai sensi dell’articolo 271, lettera c), TFUE, avverso le deliberazioni del consiglio di amministrazione della BEI possono essere proposti ricorsi unicamente per inosservanza delle norme sulla forma di cui all’articolo 19, paragrafi 2 e da 5 a 7, dello statuto della BEI. In forza di tali disposizioni, la [OSCURATO:PERSONA] deve informare gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA] delle domande di finanziamento. In caso di parere negativo della [OSCURATO:PERSONA] o del comitato direttivo della BEI, il consiglio di amministrazione può accordare il finanziamento soltanto all’unanimità, in caso di parere negativo di entrambi, il prestito non può essere accordato. Trattandosi di diritti procedurali della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri rappresentati nel consiglio di amministrazione, è peraltro anche logico che siano solo loro a poter presentare un ricorso. 67. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la limitazione del controllo giurisdizionale della BEI sui finanziamenti si spiega con il fatto che essa interviene nei finanziamenti alla stregua di qualsiasi altra banca operante sul mercato ( 17 ). Orbene, tali altre banche non sarebbero soggette a sindacato giurisdizionale nelle loro decisioni sui finanziamenti. 68. Le limitazioni al controllo giurisdizionale devono comprendere anche il diritto di ricorso previsto dall’articolo 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. Tale normativa consente di proporre ricorsi ai sensi delle disposizioni pertinenti del Trattato, vale a dire, segnatamente, un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea tuttavia a giusto titolo che anche l’articolo 271, lettera c), è una disposizione pertinente. Poiché esclude un controllo giurisdizionale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione su iniziativa di organizzazioni a tutela dell’ambiente e vieta, inoltre, anche un controllo nel merito di tali deliberazioni da parte dei giudici dell’Unione, anche l’articolo 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] non può consentire indirettamente siffatti controlli. 69. Tale interpretazione dell’articolo 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] non può essere contrastata nemmeno dall’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione [OSCURATO:PERSONA], che la prima norma mira ad attuare ( 18 ). È vero che l’articolo 9, paragrafo 3, non prevede un’eccezione per la BEI. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], tale obbligo di diritto internazionale dell’Unione deve essere, in linea di principio, tenuto in considerazione nell’interpretazione del diritto derivato, segnatamente nell’interpretazione di una disposizione che, come l’articolo 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], mira ad attuare un siffatto obbligo ( 19 ). Orbene, i requisiti di cui all’articolo 271, lettera c), TFUE fanno parte del diritto primario e prevalgono dunque sugli obblighi di diritto internazionale dell’Unione ( 20 ), come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 70. Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse respinto la domanda di riesame ritenendo la delibera controversa legittima e fondata, i giudici dell’Unione non sarebbero quindi competenti a conoscere di un ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Earth avverso tale delibera. b) Controllo della qualificazione giuridica della delibera controversa da parte dei giudici dell’Unione 71. La competenza dei giudici dell’Unione a conoscere del presente ricorso non è tuttavia esclusa dall’articolo 271, lettera c), TFUE. 72. Il ricorso non è infatti indirettamente diretto contro la delibera controversa, dal momento che non occorre pronunciarsi sulla legittimità o sulla fondatezza di quest’ultima. Al contrario, il suo oggetto è unicamente la qualificazione giuridica della delibera controversa da parte della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire la constatazione che non si tratterebbe di un atto amministrativo di diritto ambientale ai sensi del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. 73. Il fatto che non si tratti di un’impugnazione indiretta della delibera controversa è già dimostrato dal fatto che essa resta valida indipendentemente dall’esito del presente ricorso e che non è messa in dubbio, neppure indirettamente, nell’ambito del presente procedimento. L’accoglimento del presente ricorso potrebbe solo indurre la [OSCURATO:PERSONA] a svolgere un riesame interno della delibera controversa. Ciò non pregiudica la questione se il risultato di tale riesame sia impugnabile. 74. Peraltro, sottrarre il presente ricorso all’ambito di applicazione dell’articolo 271, lettera c), TFUE, è conforme al diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47, primo comma, della Carta. Infatti, il diritto a un riesame interno previsto dall’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] è un diritto garantito dal diritto dell’Unione, per cui il presente ricorso rientra nell’ambito di tutela di tale diritto fondamentale. È vero che l’articolo 47 della Carta non può fondare la competenza della Corte se i trattati la escludono ( 21 ). Tuttavia, una limitazione della tutela giurisdizionale come quella di cui all’articolo 271, lettera c), TFUE, deve essere interpretata in maniera restrittiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta ( 22 ). 75. Un siffatto riesame interno è inoltre compatibile con la funzione e il ruolo della [OSCURATO:PERSONA]. 76. Per quanto riguarda l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il rischio di un riesame e i ritardi che ne deriverebbero ostacolerebbero, o addirittura renderebbero impossibile, la sua attività di finanziamento, ClientEarth fa giustamente valere il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce sufficienti elementi di prova al riguardo. Al contrario, lo stesso svolgimento del procedimento tra la delibera controversa e la convenzione di finanziamento ( 23 ) dimostra che, in caso di tempestiva pubblicazione della delibera, sarebbero stati disponibili circa due mesi per un riesame interno. 77. Tale affermazione è altresì contraddetta dalla prassi della [OSCURATO:PERSONA], dal momento che, di fatto, essa riesamina già i propri finanziamenti sulla base di denunce, anche per quanto riguarda aspetti attinenti al diritto ambientale. Lo ha dichiarato al Mediatore europeo nel 2008 ( 24 ). Sono già state oggetto di una siffatta revisione perfino obiezioni ambientali al finanziamento di cui trattasi ( 25 ). L’applicazione di tale procedimento può peraltro essere controllata dal Mediatore ( 26 ). Anche il comitato di vigilanza per osservanza della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: il «comitato di vigilanza di [OSCURATO:PERSONA]) ( 27 ) può controllare l’attività finanziaria della BEI ( 28 ). 78. Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la revisione interna ha valore di per sé, anche in assenza di controllo giurisdizionale successivo. Infatti, secondo il considerando 19 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], le istituzioni e gli organi dovrebbero avere la possibilità di riconsiderare la propria decisione, e il considerando 20 riconosce il diritto delle organizzazioni per la tutela dell’ambiente di richiedere una revisione interna. 79. Il diritto al riesame interno è, inoltre, una forma particolare del principio di partecipazione del pubblico che è alla base della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ( 29 ) e del diritto ambientale dell’Unione. Infatti, tale procedura permette a una parte del pubblico, segnatamente le organizzazioni a tutela dell’ambiente, di sollevare obiezioni alla misura in questione motivando la richiesta e contribuendo così a suo miglioramento. In tal modo, un riesame interno può perfino presentare un vantaggio per la [OSCURATO:PERSONA], dal momento che le problematiche di diritto ambientale legate ai finanziamenti riguardano regolarmente anche gli aspetti economici di un progetto. 80. Inoltre, si deve ritenere che il fatto di essere a conoscenza del rischio di una revisione successiva contribuirà ad un esame ancora più attento degli aspetti di diritto ambientale di ciascun progetto prima che sia adottata una decisione di finanziamento. Un siffatto esame più attento può, a sua volta, ridurre il rischio imprevisto di censure legate ad una richiesta di riesame e facilitare una rapida elaborazione delle richieste. 81. Infine, tale interpretazione dell’articolo 271, lettera c), TFUE avvicina quantomeno il controllo della banca ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. Certamente, appare dubbio che il riesame interno dei finanziamenti possa raggiungere il livello di tutela giurisdizionale effettiva richiesto dall’articolo 9, paragrafo 4, nell’ambito di applicazione della convenzione e che pertanto possa essere riconosciuto come procedimento di ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3 ( 30 ). Tuttavia, una revisione interna è comunque preferibile all’assenza di controllo. 82. Pertanto, l’articolo 271, lettera c), TFUE non impedisce ai giudici dell’Unione l’esercizio di un eventuale diritto ai sensi dell’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], ad un riesame interno delle delibere del consiglio di amministrazione della BEI. 83. Di conseguenza, in tal misura, il presente ricorso è ricevibile ed il Tribunale ha giustamente dichiarato la propria competenza. Occorre quindi stabilire se la BEI abbia respinto a giusto titolo o meno la domanda di riesame in quanto irricevibile. B. Sulle impugnazioni 84. Le impugnazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] vertono non solo sulla possibilità di riesaminare le delibere del consiglio di amministrazione della BEI, ma anche sulla questione se la delibera controversa costituisca un atto amministrativo ai sensi del diritto dell’ambiente, conformemente all’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. Se si trattasse di un atto amministrativo, la procedura di riesame interno di cui all’articolo 10 si applicherebbe secondo le considerazioni che precedono, anche se il risultato di tale riesame non può; essere oggetto di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 271, lettera c), TFUE, conformemente all’articolo 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. 85. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], per atto amministrativo si intende qualsiasi provvedimento nell’ambito del diritto ambientale (v., sul punto, sub 2), di portata individuale, adottato da un’istituzione o da un organo dell’Unione (v., sul punto, sub 1), avente un effetto esterno e giuridicamente vincolante (v., sul punto, sub 3). 1. Azione di pubblica autorità della BEI? 86. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano, anzitutto, che la delibera controversa sia un atto amministrativo, in quanto la BEI avrebbe agito in qualità di banca e non in quanto pubblica autorità. 87. Nei limiti in cui tale argomento ribadisce che il ruolo e la funzione specifici della BEI ostano ad un controllo da parte dei giudici dell’Unione, occorre rimandare alle osservazioni sulla competenza dei giudici dell’Unione. 88. Peraltro, tale argomento sorprende poiché, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], non solo possono essere oggetto di ricorso gli atti e le omissioni delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale, ma anche gli atti e le omissioni dei privati. 89. Alla luce del considerando 18 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, le argomentazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] diventano più plausibili. In base a tale disposizione, nel contesto dell’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione, il regolamento deve riguardare solo gli atti e le omissioni delle pubbliche autorità. 90. Tale idea si ritrova anche nella definizione degli organi i cui atti possono essere oggetto di un riesame interno. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], si tratta delle istituzioni e degli organi dell’Unione, e vi rientrerebbe senza dubbio la BEI ( 31 ). Orbene, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), intende per tali organismi tutte le istituzioni, gli organi, le agenzie di uffici pubblici istituiti dal trattato o sulla base del medesimo. La qualifica degli organismi di cui trattasi come «pubblici» è stata ripresa dal legislatore nel considerando 7 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi di tale disposizione, la nozione di «autorità pubblica» nella convenzione di [OSCURATO:PERSONA] è definita in modo ampio, essendo l’idea di fondo che ogni qualvolta viene esercitato il potere pubblico (public authority, autorité publique), gli individui e le loro organizzazioni dovrebbero godere di determinati diritti. 91. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono, a giusto titolo, che nell’ambito di un finanziamento definito contrattualmente, la BEI non eserciti un potere pubblico nel senso di poteri sovrani di coercizione. 92. Orbene, come in altri contesti ( 32 ), la BEI è ambivalente: essa agisce certo come soggetto privato, ma nel farlo svolge funzioni pubbliche. Infatti, conformemente all’articolo 309 TFUE, essa ha il compito di contribuire allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell’interesse dell’Unione. Anche questo è esercizio dei pubblici poteri. 93. Dal momento che, nell’ambito delle sue attività di finanziamento, la BEI esercita quindi funzioni di pubblico servizio ed esercita poteri pubblici, essa è un’istituzione pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. 94. Tale interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] garantisce che detto regolamento attui correttamente l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la ClientEarth sottolinea giustamente che esso prevede che le istituzioni di organizzazioni regionali di integrazione economica che, come l’Unione, sono parte di tale convenzione, debbano essere considerate autorità pubbliche. 95. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato dinanzi al comitato di vigilanza di [OSCURATO:PERSONA] che la convenzione le sia applicabile ( 33 ) e, in una pubblicazione relativa alla propria procedura di ricorso, essa afferma che le sue azioni possono essere oggetto di un ricorso dinanzi a tale comitato ( 34 ). 96. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la BEI non avrebbe agito in qualità di pubblica autorità al momento dell’adozione della delibera controversa deve pertanto essere respinto. 2. Provvedimento nell’ambito del diritto ambientale 97. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano altresì il fatto che la delibera controversa costituisca un provvedimento rientrante nell’ambito del diritto ambientale. 98. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], solo i provvedimenti nell’ambito del diritto ambientale possono costituire atti amministrativi. E l’articolo 10 consente di richiedere il riesame interno solo di atti amministrativi ai sensi del diritto ambientale. 99. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], definisce il diritto ambientale la normativa dell’Unione che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale. 100. Il consiglio di amministrazione della BEI ha adottato la delibera controversa basandosi sull’articolo 9, paragrafo 1, e sull’articolo 19, paragrafo 3, dello statuto della BEI, i quali non contengono alcuna indicazione secondo cui dovrebbero contribuire agli obiettivi della politica dell’Unione nel settore dell’ambiente. 101. Tuttavia, il Tribunale ha constatato, ai punti da 122 a 124 della sentenza impugnata, che la dichiarazione del 2009 e la strategia per il clima ( 35 ) dovrebbero essere assimilate alla normativa in materia ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, applicando tali criteri, la [OSCURATO:PERSONA] garantisce che le sue attività finanziarie contribuiscano agli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente. 102. Il Tribunale riassume quindi, al punto 140 della sentenza impugnata, la sua valutazione della delibera controversa al riguardo, nel senso che la constatazione, in essa contenuta, secondo cui il progetto Curtis soddisferebbe determinati criteri di ammissibilità di natura ambientale della BEI, dovrebbe essere considerata un provvedimento adottato nell’ambito del diritto ambientale. 103. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] obiettano che tali criteri non costituirebbero, non foss’altro che per la loro stessa forma, una normativa ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] (v., sul punto, lettera b); quantomeno, tali criteri non sarebbero giuridicamente vincolanti (v., sul punto, lettera c). 104. Tuttavia, ritengo che nella fattispecie non sia necessario risolvere tali delicate questioni, dal momento che la nozione di «provvedimento adottato nell’ambito del diritto ambientale» deve essere interpretata alla luce degli obiettivi ambientali del diritto dell’Unione e dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che essa comprende qualsiasi provvedimento suscettibile di violare il diritto ambientale (v., sul punto, lettera a). a) Violazione del diritto ambientale 105. Secondo il suo significato letterale, l’espressione «provvedimento adottato nell’ambito del diritto ambientale», sembra comprendere solo gli atti adottati sulla base del diritto ambientale o che danno attuazione a questi ultimi. Così intesa, essa implica l’esistenza di provvedimenti relativi ad altri settori giuridici, che non costituiscono provvedimenti adottati nell’ambito del diritto ambientale. In tale prospettiva, si pone la questione se i criteri decisionali sui quali si fonda la delibera controversa siano di natura ambientale. 106. Tuttavia, tale interpretazione condurrebbe al risultato paradossale che i provvedimenti che perseguono un obiettivo ambientale sarebbero soggetti ad un controllo più rigoroso dell’osservanza del diritto ambientale, rispetto ai provvedimenti che non hanno tale finalità. In tale contesto, si deve temere che questi ultimi provvedimenti possano avere un impatto nettamente più importante sull’ambiente rispetto ai primi, dal momento che, in presenza di un obiettivo di diritto ambientale, è probabile che alla protezione dell’ambiente venga prestata maggiore attenzione che in assenza di tale obiettivo. 107. Pertanto, anche gli atti dell’Unione suscettibili di violare il diritto ambientale devono essere considerati provvedimenti adottati nell’ambito del diritto ambientale ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], vale a dire, provvedimenti che, a prescindere dal loro fondamento giuridico, contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale. 108. Interpretando in questo modo la nozione di «provvedimenti adottati nell’ambito del diritto ambientale», la procedura di riesame del regolamento [OSCURATO:PERSONA] si avvicina al suo obiettivo di attuare l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. Come anche riconosciuto dal considerando 18 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], tale disposizione impone non solo il controllo dei provvedimenti che contribuiscono agli obiettivi ambientali, ma piuttosto la possibilità di controllare gli atti suscettibili di violare il diritto ambientale ( 36 ). 109. Che l’espressione «provvedimento adottato nell’ambito del diritto ambientale» debba essere intesa in tal senso, è del resto stato precisato dal legislatore conformemente al considerando 9 del regolamento n. 2021/1767 ( 37 ), nell’articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento, ma solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata. 110. Tale interpretazione è peraltro in linea con la rilevanza che il diritto primario attribuisce alla protezione dell’ambiente. Se è vero che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE obbliga l’Unione a un elevato livello di tutela nell’esercizio di competenze in materia di diritto ambientale, ai sensi dell’articolo 11 TFUE le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione. L’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali, che l’Unione deve sempre rispettare, prevede che un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità siano integrati nelle politiche dell’Unione. Pertanto, il rispetto del diritto dell’Unione in materia ambientale incombe a tutte le sue istituzioni e organi, indipendentemente dall’esercizio di competenze ambientali. 111. Certamente la [OSCURATO:PERSONA] sostiene a giusto titolo che, in linea generale, la legislazione ambientale dell’Unione non impone obblighi alle banche in materia di finanziamento dei progetti. Infatti, tali obblighi incombono, in linea generale, ai gestori dei progetti. 112. Ciò non toglie che, in quanto organo dell’Unione, la BEI è soggetta a obblighi più rigorosi rispetto ad altre banche per quanto riguarda il rispetto del diritto dell’Unione ( 38 ). Sarebbe incompatibile con il suo compito di contribuire agli obiettivi dell’Unione ( 39 ) se la sua attività finanziaria compromettesse tali fini, segnatamente finanziando progetti che violano il diritto dell’Unione in materia ambientale. Nel caso di specie, non è necessario pronunciarsi sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] disponga di un margine di discrezionalità al riguardo o debba negare il finanziamento unicamente in caso di violazione manifesta. Infatti, la delibera controversa è già un provvedimento nell’ambito del diritto ambientale, se è suscettibile di violare il diritto dell’Unione in materia di ambiente. 113. Non è invece convincente l’obiezione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la ONG in questione dovrebbe opporsi direttamente al progetto contestato, ad esempio, presentando un ricorso contro l’approvazione del progetto. Infatti, malgrado la giurisprudenza della Corte in materia ( 40 ), non è garantito che un siffatto ricorso sia possibile ed effettivo dinanzi ai giudici nazionali competenti. 114. La questione relativa alla misura in cui le obiezioni concretamente formulate da ClientEarth vertano sul rispetto del diritto ambientale dell’Unione o su altri elementi non è oggetto del presente procedimento, dal momento che la lettera impugnata non contiene alcuna indicazione al riguardo. Pertanto, non è neppure necessario stabilire se tali altri aspetti siano oggetto di una «normativa», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. 115. A mio avviso, sarebbe quindi opportuno che la Corte sostituisse con le osservazioni di cui sopra le considerazioni del Tribunale sulla questione se i criteri di valutazione della dichiarazione del 2009 e della strategia per il clima debbano essere considerati legislazione ambientale. 116. Solo per l’ipotesi in cui la Corte non accogliesse tale approccio, esaminerò nel prosieguo le censure formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle suddette considerazioni del Tribunale. b) Il diritto ambientale unicamente sotto forma di legge 117. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che potrebbero essere considerati diritto ambientale solo gli atti legislativi ai sensi dell’articolo 289, paragrafo 3, TFUE, ossia le norme adottate mediante procedura legislativa. 118. La tesi della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] appare sostenibile sulla base di talune versioni linguistiche del regolamento [OSCURATO:PERSONA], poiché la versione inglese dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento utilizza il termine «legislation» per designare il termine tedesco «Rechtsvorschriften» [nella versione italiana «normativa»], e anche nella versione francese utilizza l’espressione «disposition législative». Per contro, il termine «Rechtsvorschriften» [normativa] utilizzato nella versione tedesca non è limitato alle leggi formali. Esso comprende, piuttosto, tutte le norme giuridicamente vincolanti e può quindi includere criteri della [OSCURATO:PERSONA] che non siano stati adottati come leggi formali. 119. Tenuto conto di tali differenze tra le versioni inglese, francese e tedesca dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che le varie versioni linguistiche delle disposizioni del diritto dell’Unione devono essere oggetto di un’interpretazione uniforme ( 41 ); non si può attribuire un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche ( 42 ) In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione deve quindi essere interpretata alla luce dell’economia generale e della finalità della normativa ( 43 ). 120. Come già menzionato ( 44 ), la procedura di riesame interno è volta ad attuare l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’articolo 22, tale convenzione fa fede nelle lingue inglese, francese e russa. Contrariamente al regolamento [OSCURATO:PERSONA], nelle due lingue ufficiali dell’Unione citate non si parla di leggi formali, ma unicamente di «Rechtsvorschriften» ( 45 ) [normativa]; la versione russa, tuttavia, sembra piuttosto fare riferimento a disposizioni legislative formali ( 46 ). 121. Orbene, ciò che rileva è che l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], nel contesto globale della convenzione, deve contribuire all’efficace salvaguardia dell’ambiente. Ai fini del raggiungimento di tale obiettivo è irrilevante che la normativa in materia di ambiente sia stabilita da leggi formali o da altri provvedimenti. Di conseguenza, anche le versioni inglese e francese del considerando 18 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] fanno riferimento alle norme di diritto ambientale in generale ( 47 ). 122. Pertanto, ciò che rileva non è la modalità con la quale vengono fissati i criteri ecologici applicati dal consiglio di amministrazione nella delibera controversa, bensì il loro carattere giuridicamente vincolante. c) Carattere vincolante dei criteri di ammissibilità 123. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano altresì il carattere vincolante dei criteri di ammissibilità. 124. Ai punti 124 e 140 della sentenza impugnata, il Tribunale assimila i criteri applicati dalla BEI alla normativa ambientale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], in quanto disciplinerebbero l’attività della BEI in materia di concessione di prestiti ai fini della realizzazione degli obiettivi del diritto dell’Unione in materia ambientale. 125. I principi e le norme ambientali e sociali della BEI definiti nella dichiarazione del 2009 contengono obiettivi di portata molto ampia. Ai sensi di tale dichiarazione, la BEI «applica norme adeguate per tutte le operazioni di finanziamento, garantendo così che tutti i progetti da essa finanziati siano accettabili sotto il profilo ecologico e sociale» ( 48 ). Inoltre, essa «non finanzia progetti che non soddisfino i requisiti ambientali e sociali come definiti nel presente documento di indirizzo generale. Ciò include anche i progetti non conformi alle attuali legislazioni ambientali e sociali vigenti a livello nazionale e dell’Unione europea» ( 49 ). 126. Se è vero che la BEI non qualifica la dichiarazione del 2009 come atto giuridico, ma come «documento di indirizzo generale» ( 50 ), resta il fatto che, a causa della formulazione imperativa dei criteri indicati, essa ha limitato il proprio potere discrezionale in materia di finanziamento per mezzo di un’autolimitazione. In ragione dei principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento, essa deve accettare tale obbligo autoimposto, quantomeno fino a quando non modifichi o abbandoni espressamente tali criteri ( 51 ). 127. Ne consegue, quantomeno, che i criteri di ammissibilità che contengono obblighi sufficientemente precisi sono vincolanti e costituiscono quindi normativa applicabile nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. 128. Di conseguenza, non è fondato, e deve pertanto essere respinto, anche l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i criteri di ammissibilità non sarebbero vincolanti. 3. Effetto esterno e giuridicamente vincolante della delibera controversa 129. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano l’effetto esterno e giuridicamente vincolante della delibera controversa. 130. Al riguardo, il Tribunale ha precisato, al punto 170 della sentenza impugnata, che sebbene la delibera controversa non costituisse un impegno giuridico a concedere un prestito poiché altri aspetti tecnici, economici e finanziari del progetto dovevano ancora essere valutati, essa ha comunque avuto alcuni effetti giuridici definitivi nei confronti di terzi, in particolare per quanto riguarda il promotore del progetto, nei limiti in cui ha stabilito l’ammissibilità di tale progetto al finanziamento da parte della BEI per quanto riguarda i suoi aspetti ambientali e sociali, consentendo così al promotore di adottare le seguenti misure necessarie per la formalizzazione del finanziamento di cui doveva beneficiare. 131. L’effetto esterno e giuridicamente vincolante rientrano nella definizione di atto amministrativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. Con questi due elementi, il legislatore si è ispirato alla demarcazione tra provvedimenti definitivi e preparatori nell’applicazione dell’articolo 263 TFUE. In base a tale disposizione, costituiscono atti impugnabili i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione di cui trattasi al termine di un procedimento amministrativo e che sono intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati alla preparazione della decisione, che sono privi di tali effetti ( 52 ). 132. Poiché la delibera controversa si limitava a preparare l’accordo di finanziamento e non conferiva ancora un diritto alla concessione del finanziamento, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che si tratti di un provvedimento provvisorio non impugnabile. 133. Tale lettura della delibera controversa è tuttavia troppo superficiale. 134. In effetti, la ragione della distinzione tra decisioni definitive e provvedimenti provvisori risiede nel fatto che un ricorso di annullamento diretto contro atti che esprimono un parere provvisorio potrebbe costringere il giudice dell’Unione a pronunciarsi su questioni sulle quali l’organo interessato non ha ancora avuto modo di pronunciarsi. Siffatti ricorsi comporterebbero un’anticipazione dell’esame del merito ed una confusione delle varie fasi dei due procedimenti, amministrativo e giudiziario. Ammettere un siffatto ricorso sarebbe pertanto incompatibile con i sistemi di ripartizione delle competenze tra l’amministrazione e i giudici dell’Unione e dei mezzi di ricorso, contemplati dal diritto primario, oltre che con le esigenze della buona amministrazione della giustizia e del regolare svolgimento del procedimento amministrativo ( 53 ). 135. Orbene, in caso di contestazione della delibera controversa, tale rischio di confusione tra le diverse fasi non si produrrebbe, infatti, la delibera controversa ha definito la posizione del consiglio di amministrazione in modo definitivo. Di conseguenza, essa rivestiva un carattere vincolante all’interno della [OSCURATO:PERSONA], vincolando gli organi della [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad ulteriori decisioni di finanziamento. Una deroga avrebbe presupposto che il consiglio di amministrazione riprendesse il progetto e adottasse un’altra deliberazione. 136. Inoltre, contrariamente a quanto potesse sembrare a prima vista, la delibera controversa era, quanto meno, idonea incidere sugli interessi del promotore del progetto. Infatti, essa imponeva al promotore il rispetto di determinate modalità di attuazione del progetto per quanto riguarda gli aspetti ambientali e sociali, limitando così la sua libertà di organizzazione. 137. Infine, all’impugnabilità della delibera controversa non si può neppure opporre il fatto che si potrebbe invece impugnare la convenzione di finanziamento. È vero che, in determinati casi, il ricorso proposto avverso la decisione che conclude il procedimento assicura una tutela giurisdizionale ( 54 ). Tuttavia, non è certo che il procedimento di riesame interno di cui all’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] consentirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di rimettere in discussione la sua convenzione di finanziamento, quindi un contratto, con il promotore del progetto. È quindi più appropriato procedere al riesame prima della conclusione di tale accordo. 138. Per completezza, occorre osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 271, lettera c), TFUE non incide sulla questione del carattere giuridicamente vincolante e avente effetto esterno della delibera controversa. Infatti, come giustamente fatto valere dalla ClientEarth, tali questioni devono essere distinte dalla misura in cui un provvedimento può essere oggetto di controllo giurisdizionale. 139. Il Tribunale ha quindi correttamente constatato che la delibera controversa costituisce un provvedimento giuridicamente vincolante e avente effetto esterno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. Le censure della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo devono, di conseguenza, essere respinte. 4. Conclusione 140. Riepilogando, si deve constatare che le impugnazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sono infondate e devono, pertanto, essere respinte. VI. Spese 141. Se l’impugnazione è infondata, la Corte statuisce sulle spese (articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura). 142. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 143. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ClientEarth relative alle impugnazioni principali, conformemente alla domanda della ClientEarth. VII. Conclusione 144. Propongo pertanto alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini: 1) Le impugnazioni sono respinte. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti e la [OSCURATO:PERSONA] europea sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla ClientEarth relative all’impugnazione. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Convenzione del 1988 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU 2005, L 124, pag. 4 ), adottata con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005, 2005/370/CE ( GU 2005, L 124, pag. 1 ). ( 3 ) [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU 2006, L 264, pag. 13 ). ( 4 ) Sentenze del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. ( C‑89/08 P , EU:C:2009:742 , punto 61 ) e del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑73/11 P , EU:C:2013:32 , punto 88 ). ( 5 ) Sentenze del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑367/95 P , EU:C:1998:154 , punto 67 ), e del 10 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. ( C‑272/12 P , EU:C:2013:812 , punto 28 ). ( 6 ) Cfr. sentenze dell’11 luglio 1990, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio ( C‑305/86 e C‑160/87 , EU:C:1990:295 , punto 18 ), del 2 maggio 2006, Regione Siciliana/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑417/04 P , EU:C:2006:282 , punto 36 ), del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑176/06 P , non pubblicata, EU:C:2007:730 , punto 18 ), e del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/ Spagna (piani di gestione dei rifiuti) ( C‑642/18 , EU:C:2019:1051 , punto 19 ). ( 7 ) Basandosi sulla sentenza del Tribunale del 20 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/BEI ( T‑461/08 , EU:T:2011:494 , punto 35 e segg.). ( 8 ) Sentenze del 12 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑131/03 P , EU:C:2006:541 , punto 54 ), e del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio ( C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 62 ). ( 9 ) Sentenze del 12 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑131/03 P , EU:C:2006:541 , punto 54 ), e del 26 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑362/08 P , EU:C:2010:40 , punto 51 ). ( 10 ) Sentenze del 9 luglio 2020, Repubblica Ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑575/18 P , EU:C:2020:530 , punto 47 ), e del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio ( C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 63 ). ( 11 ) Sentenze del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑82/17 P , EU:C:2019:719 , punti 37 e 38 ), nonché del 3 settembre 2020, Mellifera/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:630 , punti 63 e 64 ). In tal senso anche sentenza del 6 ottobre 2021, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑458/19 P , EU:C:2021:802 ). ( 12 ) Note 13 e 14 ai considerando 14 e 15 del regolamento (UE) 2021/1767 ( GU 2021, L 356, pag. 1 ). ( 13 ) Se l’articolo 271, lettera c), TFUE, fosse applicabile alla presente controversia, la competenza del Tribunale ai sensi dell’articolo 256, primo comma, TFUE, non sussisterebbe; v. sentenza del 20 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/BEI ( T‑461/08 , EU:T:2011:494 , punto 39 ). ( 14 ) Sentenze del 12 novembre 2019, TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑82/17 P , EU:C:2019:719 , punto 37 ), e del 3 settembre 2020, Mellifera/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:630 , punto 63 ). ( 15 ) Sentenze del 12 novembre 2019, TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑82/17 P , EU:C:2019:719 , punto 38 ), e del 3 settembre 2020, Mellifera/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:630 , punto 64 ). ( 16 ) Peraltro, se l’articolo 271, lettera c), TFUE, fosse applicabile alla presente controversia, la competenza del Tribunale ai sensi dell’articolo 256, primo comma, TFUE, non sussisterebbe; v. sentenza del 20 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/BEI ( T‑461/08 , EU:T:2011:494 , punto 39 ). ( 17 ) In tal senso anche sentenze del 3 marzo 1988, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (imposta comunitaria) ( 85/86 , EU:C:1988:110 , punto 28 ), e del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (OLAF) ( C‑15/00 , EU:C:2003:396 , punto 101 ). ( 18 ) V., in particolare, considerando 3 e 18, nonché articolo 1, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] e sentenza del 3 settembre 2020, Mellifera/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:630 , punto 88 ). ( 19 ) Cfr. sentenze del 24 novembre 1992, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑286/90 , EU:C:1992:453 , punto 9 ), del 3 settembre 2008, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑402/05 P e C‑415/05 P , EU:C:2008:461 , punto 291 ), del 21 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] of America e a. ( C‑366/10 , EU:C:2011:864 , punto 123 ), dell’11 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑15/17 , EU:C:2018:557 , punto 44 ), e del 3 settembre 2020, Mellifera/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:630 , punto 77 ), nonché, in particolare sulla convenzione di [OSCURATO:PERSONA], sentenze dell’8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie ( C‑240/09 , EU:C:2011:125 , punto 50 ), del 12 maggio 2011, Bund für Umwelt und [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Westfalen ( C‑115/09 , EU:C:2011:289 , punto 41 ), e del 15 gennaio 2013, Križan e a. ( C‑416/10 , EU:C:2013:8 , punto 77 ). ( 20 ) Sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑402/05 P e C‑415/05 P , EU:C:2008:461 , punto 282 ). ( 21 ) Sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio ( C‑583/11 P , EU:C:2013:625 , punto 97 ). ( 22 ) In tal senso, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft ( C‑72/15 , EU:C:2017:236 , punto 74 ). Cfr. anche sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]-, Arten- und [OSCURATO:PERSONA] ( C‑664/15 , EU:C:2017:987 , punto 45 ). ( 23 ) V., supra, paragrafi da 21 a 25. ( 24 ) Protocollo d’intesa tra il mediatore europeo nella [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti del 9 luglio 2008, relativo all’informazione in merito alle politiche, norme e procedure della [OSCURATO:PERSONA] ed al trattamento delle denunce, incluse quelle presentate da cittadini di [OSCURATO:PERSONA] terzi non riguardante le informazioni residenti al di fuori dell’Unione europea (https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/it/3809). ( 25 ) Relazione del 6 settembre 2021, Curtis biomass power generation plant (ricorso n. SG/E/2019/04). ( 26 ) V., ad esempio, la decisione del Mediatore europeo del 18 febbraio 2013 nella causa 48/2012/MHZ – Presunta inadeguata gestione di una denuncia nei confronti della BEI e decisione del 27 aprile 2022, sul modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (BEI) ha tenuto conto dell’impatto ambientale del gasdotto Trans-Adriatico e del gasdotto Trans‑Anatolico prima di finanziare i progetti (caso 2030/2020/NH). ( 27 ) V. in proposito, mie conclusioni nella causa Edwards ( C‑260/11 , EU:C:2012:645 , paragrafo 8 ), nonché conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑72/12 , EU:C:2013:422 , paragrafo 101 ), dell’avvocato generale Jääskinen nelle cause riunite Consiglio e a./[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑401/12 P a C‑403/12 P , EU:C:2014:310 , paragrafo 114 ) e nelle cause riunite Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] en Milieu und [OSCURATO:PERSONA] ( C‑404/12 P e C‑405/12 P , EU:C:2014:309 , paragrafo 23 ) nonché dell’avvocato generale Bobek nella causa Folk ( C‑529/15 , EU:C:2017:1 , paragrafo 86 ) e nella causa [OSCURATO:PERSONA] in Nood e a. ( C‑826/18 , EU:C:2020:514 , punto 77 ). ( 28 ) BEI, Orientamenti del gruppo BEI sul meccanismo di ricorso (2018, pag. 5), v., ad esempio, le conclusioni e raccomandazioni del comitato di vigilanza del 3 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA] for the Protection of the Bay of Vlora (Albania)/Comunità europea (ACCC/C/2007/21, ECE/MP.PP/C.1/2009/2/Add.1, n. 26). ( 29 ) V., in particolare, paragrafi 8 e 9 del preambolo e articoli da 6 a 8 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. ( 30 ) V. Osservazioni e raccomandazioni del comitato di vigilanza di [OSCURATO:PERSONA] del 29 aprile 2008, Wium-Andersen/Danimarca (ACCC/C/2006/18, ECE/MP.PP/2008/5/Add.4, nn. 28 e 33). ( 31 ) Sentenze del 3 marzo 1988, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (imposta comunitaria) ( 85/86 , EU:C:1988:110 , punto 24 ), e del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (OLAF) ( C‑15/00 , EU:C:2003:396 , punto 75 ). ( 32 ) Sentenze del 3 marzo 1988, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (imposta comunitaria) ( 85/86 , EU:C:1988:110 , punti 29 e 30 ), nonché del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (OLAF) ( C‑15/00 , EU:C:2003:396 , punto 102 ). ( 33 ) Conclusioni e raccomandazioni del comitato di vigilanza del 3 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA] for the Protection of the Bay of Vlora (Albania)/Comunità europea (ACCC/C/2007/21, ECE/MP.PP/C.1/2009/2/Add.1, n. 26). ( 34 ) BEI, Orientamenti del gruppo BEI sul meccanismo di ricorso (2018, pag. 5). ( 35 ) V. supra, paragrafo 19. ( 36 ) In tal senso sentenze del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]-, Arten- und [OSCURATO:PERSONA] ( C‑664/15 , EU:C:2017:987 , punto 47 ), e dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Omologazione dei veicoli a motore) ( C‑873/19 , EU:C:2022:857 , punto 68 ). ( 37 ) Cit. alla nota 12. ( 38 ) V., supra, paragrafi 92 e 93. ( 39 ) Sentenze del 3 marzo 1988, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (imposta comunitaria) ( 85/86 , EU:C:1988:110 , punti 29 e 30 ), e del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (OLAF) ( C‑15/00 , EU:C:2003:396 , punto 102 ). ( 40 ) V., in particolare, sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]-, Arten- und [OSCURATO:PERSONA] ( C‑664/15 , EU:C:2017:987 ). ( 41 ) Sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau ( 30/77 , EU:C:1977:172 , punti 1 3/14), del 27 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑372/88 , EU:C:1990:140 , punto 19 ), e del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑561/19 , EU:C:2021:799 , punto 43 ). ( 42 ) Sentenze del 27 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑372/88 , EU:C:1990:140 , punto 18 ), e del 26 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑422/19 e C‑423/19 , EU:C:2021:63 , punto 65 ). ( 43 ) Sentenze del 1o marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑443/14 e C‑444/14 , EU:C:2016:127 , punto 27 ), e del 24 febbraio 2022, Tiketa ( C‑536/20 , EU:C:2022:112 , punto 27 ). ( 44 ) V. supra, paragrafo 69. ( 45 ) Inglese: «provisions of its national law», francese: «dispositions du droit national». ( 46 ) «положения национального законодательства». ( 47 ) Inglese: «law relating to the environment», francese: «droit de l’environnement». ( 48 ) Punto 1 del preambolo. ( 49 ) Punto 6 del preambolo. ( 50 ) Punto 6 del preambolo. ( 51 ) Cfr. sentenze del 26 giugno 1975, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 70/74 , EU:C:1975:93 , punti da 20 a 23 ), del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( da C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P , EU:C:2005:408 , punto 211 ), e del 16 febbraio 2017, H&R ChemPharm/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑95/15 P , non pubblicata, EU:C:2017:125 , punto 57 ). ( 52 ) Cfr. sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/[OSCURATO:PERSONA] ( 60/81 , EU:C:1981:264 , punto 10 ), del 22 giugno 2000, [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] ( C‑147/96 , EU:C:2000:335 , punti 26 e 27 ), e del 6 maggio 2021, ABLV Bank e a./EZB ( C‑551/19 P e C‑552/19 P , EU:C:2021:369 , punto 39 ). ( 53 ) Sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/[OSCURATO:PERSONA] ( 60/81 , EU:C:1981:264 , punto 20 ), del 13 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] ( C‑463/10 P e C‑475/10 P , EU:C:2011:656 , 51), e del 15 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑414/15 P , EU:C:2017:215 , punto 45 ) nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑415/15 P , EU:C:2017:216 , punto 45 ). ( 54 ) Sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/[OSCURATO:PERSONA] ( 60/81 , EU:C:1981:264 , punto 12 ), del 13 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] ( C‑463/10 P e C‑475/10 P , EU:C:2011:656 , 53), e del 15 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑414/15 P , EU:C:2017:215 , punto 46 ) nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑415/15 P , EU:C:2017:216 , punto 46 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1367/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris