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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:427
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

del 21 marzo 2026 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]189/25

Umweltorganisation VIRUS – [OSCURATO:PERSONA] für Umwelt und Soziales e a. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Ambito di applicazione – Piano o programma nel settore dei trasporti – Quadro di riferimento per la futura autorizzazione di progetti – Primo atto preparatorio formale – Autorizzazione di un progetto stradale in più fasi – Conseguenze dell’assenza di valutazione ambientale del piano o programma sulle autorizzazioni successive – Elenco delle strade federali – S 1 Wiener Außenring (Circonvallazione S 1 di Vienna) »

I. Introduzione

1. Poco tempo dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva VAS (intendendosi per «VAS» la «valutazione ambientale strategica»)( 2 ), l’[OSCURATO:PERSONA] modificava i punti di percorso (detti anche punti dell’asse stradale) nel progetto di una strada a scorrimento veloce destinata alla circonvallazione orientale di Vienna.

Nell’ambito di una controversia relativa alle autorizzazioni in materia di diritto delle acque concernenti un tratto di detta circonvallazione, è sorta la questione se tale modifica dei punti del percorso dovesse essere assoggettata a una valutazione ambientale. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) austriaco ha pertanto sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni, ossia – se tale modifica dovesse essere, di per sé, sottoposta a valutazione ambientale, – se tale obbligo fosse applicabile ratione temporis, – se un’eventuale violazione dell’obbligo di valutazione possa incidere sulla legittimità dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di acque.

2. Soprattutto l’ultima questione può rivestire una notevole importanza pratica, trattandosi di stabilire se l’omessa valutazione ambientale possa inficiare, anche dopo il decorso di un lungo lasso di tempo, la validità di decisioni successive adottate sulla base dell’atto originario.

II. Quadro normativo

3. Gli obiettivi della direttiva VAS risultano, in particolare, dal suo articolo 1: «La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente».

4. I piani e programmi sono definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS: «Ai fini della presente direttiva

a) per ‘piani e programmi’ s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche, – che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e – che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative».

5. L’obbligo di procedere a una valutazione ambientale strategica è disciplinato dall’articolo 3 della direttiva VAS: «(1) I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a

9. (2) Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva [direttiva VIA( 3 )] o

b) (…)».

6. La «costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione» richiede una valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’allegato I, punto 7, lettera b), della direttiva VIA.

7. L’articolo 4 della direttiva VAS stabilisce gli obblighi generali connessi allo svolgimento della valutazione ambientale: «(1) La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa. (2) (…) (3) Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia.

Al fine, tra l'altro, di evitare duplicazioni della valutazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano l'articolo 5, paragrafi 2 e 3».

8. L’articolo 13, paragrafi 1 e 3, della direttiva VAS disciplina l’applicazione ratione temporis di quest’ultima: «(1) [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 21 luglio 2004.

Essi ne informano immediatamente la Commissione. (2) (…) (3) L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo

1. I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione».

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

9. La rete nazionale austriaca delle strade federali è costituita dai tracciati stradali descritti negli allegati 1 (autostrade) e 2 (superstrade) del Bundesstraßengesetz 1971 (legge federale sulle strade del 1971; in prosieguo: il «BStG»).

Tali tracciati sono descritti sotto forma di punti topografici fissi, i cosiddetti «punti di percorso», tra i quali la strada federale realizza un collegamento.

I due allegati del BStG costituiscono un piano la cui adozione è obbligatoria nel settore dei trasporti.

10. Anteriormente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva VAS, il 29 marzo 2002, la strada a scorrimento veloce S 1, denominata «Wiener Außenring Schnellstraße» (Circonvallazione a scorrimento veloce di Vienna; in prosieguo: la «Circonvallazione S 1»), veniva inserita nell’allegato 2 del BStG con la seguente descrizione del percorso: «Svincolo di Vösendorf (A 2, A 21) – svincolo di Schwechat (A 4) – Vienna [Albern – Lobau/Ölhafen (A 22)] – Großebersdorf (A 5) – Korneuburg (A 22)».

11. Successivamente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva VAS, il 9 maggio 2006, il percorso della Circonvallazione S 1 veniva ridefinito nell’allegato 2 del BStG come segue: «Svincolo di Vösendorf (A 2, A 21) – svincolo di Rothneusiedl (A 24) – svincolo di Rustenfeld – svincolo di Schwechat (A 4) – svincolo presso Raasdorf (A 23) – svincolo presso Raasdorf (S 8) – svincolo Vienna/Süßenbrunn (S 2) – svincolo Eibesbrunn (A 5) – svincolo Korneuburg/Ovest (A 22), compreso lo svincolo Rustenfeld – Leopoldsdorf (B 16)».

Tuttavia, tali modifiche del BStG non erano oggetto né di una valutazione ambientale né di uno screening , vale a dire di una verifica preliminare della necessità di una valutazione ambientale.

12. Il 26 marzo 2009, il promotore del progetto, la società Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG, così in prosieguo), presentava all’(allora) Ministro federale dei trasporti, dell’innovazione e della tecnologia il progetto «S 1 Wiener Außenring Schnellstraße, tratto Schwechat – Süßenbrunn», nei Länder di Vienna e della [OSCURATO:PERSONA].

Con riguardo a tale progetto il Ministro federale dei trasporti, dell’innovazione e della tecnologia avviava una valutazione di impatto ambientale (VIA) e un procedimento di autorizzazione.

Con decisione del 26 marzo 2015 esso rilasciava l’autorizzazione ai sensi dell’Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (legge federale sulla valutazione di impatto ambientale del 2000; in prosieguo: l’«UVP-G 2000») nonché del Forstgesetz 1975 (legge forestale del 1975).

In tale decisione veniva definito il percorso stradale conformemente al BStG, approvato il progetto preliminare della galleria ai sensi dello Straßentunnel-Sicherheitsgesetz (legge sulla sicurezza delle gallerie stradali) e rilasciata un’autorizzazione ai sensi del Luftfahrtgesetz (legge sulla navigazione aerea) (in prosieguo: l’«autorizzazione VIA»).

13. Con decisione del 18 maggio 2018, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) riformava l’autorizzazione VIA, imponendo nuove prescrizioni accessorie e riformulando talune prescrizioni già esistenti.

Nell’ambito di tale decisione relativa all’autorizzazione VIA, il giudice escludeva che le variazioni del percorso del 9 maggio 2006 dovessero essere sottoposte a una valutazione ambientale strategica o a uno «screening» (verifica preliminare) ai sensi della direttiva VAS e, conseguentemente, che un’eventuale omissione potesse incidere sull’autorizzazione, in base al rilievo che si tratterebbe unicamente di modifiche redazionali ovvero che non sussisterebbero variazioni della rete stradale ai sensi della direttiva VAS.

L’autorizzazione VIA è divenuta definitiva.

14. Successivamente venivano rilasciate ulteriori autorizzazioni ai sensi della normativa in materia di acque e di tutela della natura per il primo lotto del progetto, da Süßenbrunn a Groß-Enzersdorf.

Anche tali autorizzazioni sono divenute definitive.

15. [OSCURATO:PERSONA] del Land di Vienna e la Governatrice del Land della [OSCURATO:PERSONA] rilasciavano le autorizzazioni ai sensi della normativa sulle acque, impugnate nel procedimento principale, relativamente al secondo lotto del progetto, da Schwechat a Groß-Enzersdorf.

16. Avverso tali autorizzazioni varie organizzazioni ambientaliste e persone fisiche (i ricorrenti) hanno proposto ricorso, oggetto del procedimento principale.

17. I ricorrenti contestano, inter alia , l’inserimento della Circonvallazione S 1 nell’Allegato 2 del BStG, nel testo risultante da tutte le relative modifiche, quale presupposto della decisione di autorizzazione del progetto.

Essi sostengono che, per tale piano, non sarebbe stata effettuata né una valutazione ambientale strategica né uno « screening » (verifica preliminare) ai sensi della direttiva VAS.

18. L’ASFINAG sostiene, per contro, che il primo atto preparatorio formale delle variazioni relative all’inserimento della Circonvallazione S 1 nel menzionato allegato sarebbe intervenuto anteriormente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2001/42/CE, cosicché quest’ultima non sarebbe applicabile.

Tali variazioni sarebbero state, infatti, oggetto, a partire dal 31 marzo 2003, di numerose consultazioni di esperti e sarebbero state deliberate in data 8 marzo 2004, nel corso di una riunione dei governi regionali interessati con un «Consiglio degli esperti».

Dal verbale di tale riunione risulterebbe espressamente che non sarebbe stato previsto alcuno svincolo Ölhafen.

Nel corso della medesima riunione sarebbe inoltre stato deciso, previa consultazione delle autorità e degli esperti, di proseguire l’ iter relativo alla variante in galleria, rinunciando a un collegamento con l’autostrada A

22. L’ASFINAG richiama, inoltre, l’autorizzazione VIA definitiva, come modificata dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale).

19. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) ha pertanto sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della [direttiva VAS] debba essere interpretato nel senso che un allegato a una disposizione legislativa nazionale (elenco) che dichiara tratti stradali quali «strade federali» mediante l’indicazione di determinati punti geografici (punti iniziali, intermedi e finali), indicazione in virtù della quale vengono stabilite in modo vincolante la legittimazione a presentare una domanda di determinazione del percorso della strada nell’ambito di un progetto specifico da sottoporre a futura autorizzazione nonché la competenza dell’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni, definisce un «quadro di riferimento per l’autorizzazione» di progetti elencati negli allegati I e II della [direttiva VIA], sebbene detta norma legislativa preveda specifiche condizioni per l’autorizzazione del progetto, tra le quali, in particolare, la sicurezza stradale, la rilevanza funzionale o l’impatto ambientale, ma tali condizioni non facciano più riferimento alla definizione del tratto stradale mediante punti geografici.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: 2) Se l’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva VAS debba essere interpretato nel senso che un primo atto preparatorio formale esiste già a norma di tale disposizione, qualora documenti da preparare prima di una modifica del piano ai sensi della pertinente normativa di settore applicabile nello Stato membro fossero in fase di elaborazione e, nel corso di tale fase, siano stati presentati più volte anche agli enti locali, ai Comuni coinvolti e alle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e un organo di esperti con poteri consultivi abbia espresso il proprio parere in merito. 3) Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un progetto specifico venga autorizzato in più fasi ai sensi della direttiva VIA, un piano i cui criteri e modalità costituiscano direttamente soltanto la base per la prima autorizzazione definisce altresì un quadro di riferimento per tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto,

20. La VIRUS, l’ASFINAG, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte.

Due ulteriori associazioni hanno depositato memorie aderendo alle argomentazioni della VIRUS, senza formulare autonome osservazioni nel merito.

La Corte, ritenendo di essere sufficientemente edotta per statuire, ha deciso di non procedere ad un’udienza di discussione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

IV. Analisi giuridica

21. I quesiti pregiudiziali vertono sulla questione se la determinazione dei punti di percorso ricada nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’obbligo di valutazione imposto dalla direttiva VAS in quanto stabilirebbe un quadro di riferimento per la futura autorizzazione di progetti (v. infra , sub A) e, in caso affermativo, se tale obbligo di valutazione fosse applicabile anche ratione temporis (v. infra , sub B).

Qualora sussistesse un obbligo di valutazione, si pone inoltre la questione consequenziale se l’assenza di tale valutazione osti al rilascio di ulteriori autorizzazioni connesse al progetto de quo (v. infra, sub C).

A. Prima questione: necessità di una valutazione ambientale strategica della determinazione dei punti di percorso

22. Con la prima questione il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) chiede se la modifica dei punti di percorso del 9 maggio 2006 rientrasse nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’obbligo di effettuazione di una valutazione ambientale strategica.

23. Ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE, l’espressione «piani e programmi» comprende anche le loro modifiche, predisposte da un'autorità per essere approvate, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

24. Pertanto, le modifiche di piani e programmi possono richiedere una valutazione ambientale ( 4 ).

Anche gli ulteriori presupposti previsti da tale disposizione risultano soddisfatti.

La modifica dei punti di percorso è stata elaborata da un’autorità ai fini della sua adozione da parte del Parlamento mediante procedimento legislativo.

Sebbene non emerga alcun obbligo di procedere a tale modifica, in base alla giurisprudenza della Corte è sufficiente che l’adozione dell’atto sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari nazionali che determinino le autorità competenti ad adottarli e la loro procedura di elaborazione ( 5 ), requisiti che ricorrono parimenti nel caso della modifica controversa.

25. A termini dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE, una valutazione ambientale deve essere effettuata per tutti i piani e programmi elaborati, tra l’altro, nel settore dei trasporti e che definiscono il quadro di riferimento per la futura autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA.

26. È pacifico che la superstrada controversa rientra nel settore dei trasporti e costituisce un progetto ai sensi dell’allegato I, punto 7, lettera b), della direttiva VIA.

27. I dubbi del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) riguardano, piuttosto, la questione se la determinazione di tali punti di percorso, isolatamente considerata, contenga già disposizioni sufficientemente dettagliate quanto al contenuto, all’elaborazione e all’attuazione di un progetto del genere, tali da poter essere qualificate come quadro di riferimento.

28. La Corte ha precisato le condizioni alle quali un atto normativo definisce un quadro di riferimento per la futura autorizzazione di progetti.

A tal fine, esso deve definire le norme e le procedure di controllo applicabili al settore interessato fissando, in tal modo, un insieme significativo di criteri e modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un notevole impatto sull’ambiente ( 6 ).

Tale interpretazione mira a garantire che prescrizioni che possono produrre effetti significativi sull’ambiente siano soggette ad una valutazione ambientale ( 7 ).

La nozione di «insieme significativo di criteri e modalità» deve pertanto essere intesa in maniera qualitativa e non quantitativa ( 8 ).

Di conseguenza, ciò che rileva non è il numero delle prescrizioni, bensì i loro potenziali effetti sull’ambiente.

29. La Corte ne ha dedotto che sussiste un quadro di riferimento quando la misura stabilisce, in particolare, criteri e modalità per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative di tali progetti, o la ripartizione delle risorse connesse ai progetti medesimi ( 9 ).

30. Per contro, secondo la Corte, l’obiettivo di tutela in termini generali di un’area protetta previsto dalla normativa nazionale, sostanzialmente corrispondente a una disposizione legislativa di protezione, non rispondeva, nella specie, a tali requisiti minimi, essendo atto ad esercitare una determinata influenza sull’ubicazione dei progetti, rendendo più difficile la scelta di siti all’interno dell’area protetta e, al contrario, agevolandola al di fuori dell’area stessa ( 10 ).

31. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) dubita, in particolare alla luce di queste ultime considerazioni relative alla designazione di un’area protetta, che la determinazione dei punti di percorso di una superstrada configuri un insieme sufficientemente significativo di criteri e modalità per l’autorizzazione e l’attuazione del progetto.

Infatti, i punti di percorso non determinerebbero, di per sé, requisiti concreti quanto all’autorizzazione e alla realizzazione del progetto stradale.

32. Secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, i suddetti punti definiscono, tuttavia, un corridoio entro il quale il percorso della strada deve svolgersi, il che costituisce una prescrizione essenziale attinente all’ubicazione.

L’ulteriore concretizzazione del progetto deve avvenire all’interno di tale corridoio e perseguire la realizzazione del progetto complessivo definito dai punti di percorso.

33. Orbene, nella scelta del percorso di una superstrada risiede il maggiore potenziale di effetti ambientali (pregiudizievoli) del progetto.

È vero che tali effetti si concretizzano in un momento successivo, ma assai più rilevanti sono il tipo di strada in questione, il luogo in cui essa si sviluppa e, conseguentemente, il luogo in cui si producono i relativi effetti ambientali.

34. Come rileva lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale), il progetto incide, tra l’altro, sulla biodiversità, sul suolo e sul consumo di territorio nell’area interessata dal percorso.

Inoltre, le strade generano, nelle aree circostanti, rumore e inquinamento atmosferico.

Trattandosi di una superstrada, ossia di un’infrastruttura di grande portata caratterizzata da un notevole volume di traffico, sono prevedibili gravi effetti negativi sull’ambiente.

35. Come riconosce anche la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], la determinazione di specifici punti di percorso di un progetto stradale, che consente la presentazione, in modo vincolante, di una domanda volta alla determinazione del percorso della strada nell’ambito di un progetto specifico da sottoporre a futura autorizzazione, stabilisce un quadro di riferimento per la futura autorizzazione di progetti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS.

36. Secondo quanto sostenuto dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e dell’ASFINAG, la variazione dei punti di percorso intervenuta nel marzo 2006 sarebbe stata, tuttavia, rispetto alla loro originaria definizione, di entità talmente limitata da non richiedere alcuna valutazione ambientale.

37. A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che tale questione non costituisce oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale.

Di conseguenza, la Corte è libera di valutare se esaminarla al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile ( 11 ).

38. La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene in termini convincenti che anche le modifiche richiedono una valutazione ambientale, ma soltanto laddove esse fissino, sotto il profilo qualitativo, un insieme significativo di criteri e modalità idonei a produrre effetti ambientali rilevanti ( 12 ).

Ciò si desume altresì, a contrario , dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE ( 13 ).

39. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non emerge, però, se i punti di percorso modificati possano comportare effetti ambientali rilevanti.

Da un lato, secondo la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e l’ASFINAG, si tratterebbe soltanto di modifiche redazionali.

Secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, una precedente decisione del giudice del rinvio sarebbe giunta ad analoga conclusione ( 14 ).

Dall’altro lato, non sono stati aggiunti soltanto punti di percorso, bensì anche snodi, vale a dire raccordi con altre strade.

Soprattutto, il punto di percorso soppresso «Wien [Albern – Lobau/Ölhafen (A 22)]», menzionato nella domanda di pronuncia pregiudiziale, riguarda un aspetto particolarmente sensibile dell’infrastruttura stradale.

In tale punto, infatti, il progetto attraversa il Danubio e il Parco nazionale Donau-Auen.

Sembra che la soppressione di tale punto di percorso sia connessa a modifiche sostanziali della pianificazione di tale attraversamento.

Spetta, pertanto, al giudice del rinvio verificare se tali modifiche siano idonee a produrre effetti ambientali rilevanti.

40. Solo a titolo complementare, va rilevato che proprio tale attraversamento del Danubio, nel corridoio compreso tra i punti di percorso «Svincolo di Schwechat (A 4) – Svincolo di Raasdorf (A 23)», potrebbe, prima facie , produrre effetti rilevanti su siti Natura 2000.

In tale area si trova infatti, come già ricordato, il Parco nazionale Donau-Auen (parte viennese) (AT1301000) e potrebbe essere altresì interessato il sito Donau-Auen ad est di Vienna (AT1204000 e AT1204V00).

Nel caso in cui la modifica dei punti di percorso avesse inciso sugli effetti di tale attraversamento, essa avrebbe dovuto essere pertanto sottoposta, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «Habitat» ( 15 ), ad una valutazione dell’incidenza rispetto agli obiettivi di conservazione stabiliti per tali siti.

In tal caso, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42/CE, sarebbe stato obbligatorio, di fronte alla modifica dei punti di percorso, effettuare una valutazione ambientale.

B. Seconda questione: primo atto preparatorio formale

41. Poiché la determinazione dei punti di percorso rientra forse nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’obbligo di effettuare una valutazione ambientale, occorre esaminare la seconda questione.

Essa riguarda l’applicazione ratione temporis dell’obbligo di valutazione ambientale.

42. Le modifiche alla determinazione dei punti di percorso sono state adottate il 9 maggio 2006, vale a dire successivamente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2001/42/CE, fissato al 21 luglio 2004.

43. L’ASFINAG si appella, tuttavia, al fatto che le modifiche dei punti di percorso sarebbero state discusse sin dalla riunione iniziale di avvio del progetto del 31 marzo 2003, nell’ambito di numerose consultazioni di esperti.

In particolare, determinate decisioni sarebbero state adottate nel corso di una riunione dei governi regionali interessati con un «Consiglio degli esperti» tenutasi l’8 marzo 2004.

44. Tale argomentazione potrebbe deporre in senso contrario alla sussistenza di un obbligo di valutazione ambientale, in quanto quest’ultimo non si applica a tutti i piani e programmi adottati successivamente alla scadenza del termine di recepimento.

Infatti, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, una valutazione ambientale è richiesta soltanto per i piani e programmi il cui primo atto preparatorio formale sia stato elaborato dopo la scadenza di tale termine.

Qualora il primo atto preparatorio formale sia anteriore a tale data, la misura è soggetta all’obbligo di valutazione soltanto se è stata adottata o presentata nell’ambito del procedimento legislativo oltre ventiquattro mesi dopo la scadenza stessa.

Orbene, nel caso di specie ciò non è avvenuto, considerato che le modifiche sono state introdotte già il 9 maggio 2006, vale a dire entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di recepimento.

45. Secondo quanto sostenuto dall’ASFINAG, sia la riunione iniziale di avvio del progetto sia le successive consultazioni di esperti e la riunione dell’8 marzo 2004 avrebbero preparato le modifiche dei punti di passaggio.

46. È tuttavia dubbio che tali attività costituissero «atti preparatori formali».

I ricorrenti nel procedimento principale ritengono, piuttosto, che un simile atto sia ravvisabile soltanto nel progetto ministeriale relativo alla modifica dei punti di percorso del 2005.

47. L’ASFINAG fonda la propria tesi sugli orientamenti della Commissione.

Secondo tale documento, il termine «formale» non significherebbe necessariamente che la preparazione dell’atto debba essere prescritta dalla normativa nazionale.

Esso non direbbe nulla quanto agli effetti giuridici dell’atto nel diritto nazionale.

Ogni caso dovrebbe essere valutato singolarmente, tenendo conto di fattori quali la natura dell’atto in questione, la natura delle misure preparatorie precedenti e la circostanza che la disposizione transitoria sia volta a garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione ( 16 ).

48. Tali orientamenti possono certamente essere presi in considerazione ai fini dell’interpretazione della direttiva 2001/42/CE, ma non possiedono carattere vincolante ( 17 ).

49. La posizione della Commissione va condivisa laddove attribuisce importanza decisiva alla certezza del diritto nell’interpretazione della nozione di «primo atto preparatorio formale» ( 18 ).

Lo indicano la genesi dell’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, l’impiego del termine «formale» nonché il contesto sistematico nel quale tale nozione è utilizzata.

50. L’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE recepisce la giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione di una disposizione transitoria analoga nella direttiva VIA originaria ( 19 ).

In tale occasione, la Corte ha dichiarato che non sussiste alcun obbligo di valutazione dell’impatto ambientale nell’ambito di un procedimento autorizzativo qualora la data della domanda formale sia anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva ( 20 ), in base al rilievo che la direttiva riguarda in gran parte progetti di una certa ampiezza, la cui realizzazione necessita molto spesso di un lungo periodo di tempo .

Non sarebbe opportuno che procedure, già complesse a livello nazionale e formalmente avviate prima della data di scadenza del termine di attuazione della direttiva, siano appesantite e ritardate dalle specifiche prescrizioni imposte dalla direttiva stessa.

In tal caso, l’applicazione della direttiva VIA potrebbe colpire situazioni giuridiche già consolidate ( 21 ).

Successivamente, il legislatore ha inserito disposizioni transitorie analoghe in talune,( 22 ) ma non in tutte ( 23 ) le successive modifiche della direttiva VIA.

51. Tuttavia, la medesima Corte ha escluso che contatti informali e colloqui tra l’autorità competente e il promotore del progetto, intervenuti prima della scadenza del termine di recepimento, possano essere riconosciuti quale inizio di un procedimento di autorizzazione.

Tali contatti non potrebbero essere considerati, ai fini dell’applicazione della direttiva, un criterio certo per determinare la data di inizio del procedimento.

Sebbene essi possano riguardare il contenuto e il previsto deposito di una domanda di autorizzazione di un progetto, la data di presentazione formale della domanda costituirebbe il solo criterio utilizzabile.

Tale criterio sarebbe conforme al principio della certezza del diritto ed è idoneo a salvaguardare l’effetto utile della direttiva ( 24 ).

52. Già in considerazione del fatto che l’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE si ispira manifestamente a tale giurisprudenza, un primo atto preparatorio formale ai sensi di tale disposizione deve presentare requisiti qualitativi comparabili a quelli di una domanda formale di avvio di un procedimento autorizzativo.

Anche riguardo al sorgere dell’obbligo di effettuare una valutazione ambientale devono valere criteri chiari, per ragioni di certezza del diritto e al fine di prevenire elusioni.

53. Gli altri criteri rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE – vale a dire, la scadenza del termine di recepimento, il periodo di ventiquattro mesi successivo, nonché l’adozione del piano o programma ovvero la sua presentazione nell’ambito del procedimento legislativo – hanno tutti tale carattere di certezza.

Si tratta, infatti, di momenti determinabili in modo certo e, di regola, resi pubblici.

Sarebbe pertanto incoerente accettare, quanto all’ultimo criterio, ossia l’atto preparatorio che deve espressamente avere natura «formale», requisiti meno rigorosi.

54. In tal senso depone altresì l’articolo 2, lettera a), secondo trattino, della direttiva 2001/42/CE.

Ai sensi di tale disposizione, i piani o programmi soggetti a valutazione sono elaborati sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

L’adozione della misura è pertanto disciplinata da disposizioni nazionali che determinano le autorità competenti e il procedimento di elaborazione ( 25 ).

In mancanza di una simile disciplina, non sussiste neppure un piano o programma soggetto a valutazione ( 26 ).

Peraltro, se il procedimento di elaborazione è definito, deve necessariamente esistere anche un atto preparatorio che avvii formalmente il procedimento stesso.

55. Ne consegue che il primo atto preparatorio formale deve inserirsi in un procedimento «formale».

Un simile procedimento comprende fasi determinate e definite nella loro forma, in particolare una prima fase che identifichi in modo inequivocabile l’avvio del procedimento medesimo.

56. Spetta al giudice del rinvio stabilire se una delle attività preparatorie menzionate nella seconda questione possa essere qualificata, alla luce di tali criteri, come primo atto preparatorio formale.

57. Al riguardo il giudice medesimo dovrà in particolare verificare se tali attività costituiscano, ai sensi della normativa nazionale applicabile, parte di un procedimento formale di elaborazione delle modifiche dei punti di percorso di un progetto stradale.

58. A tal fine non è sufficiente che gli organismi coinvolti trovino fondamento in una disposizione legislativa e che le attività preparatorie rientrino, in linea di principio, nelle loro competenze.

Infatti, anche organismi previsti dalla legge possono agire in maniera informale nell’esercizio delle proprie funzioni.

59. Al contrario, la circostanza che la modifica dei punti di percorso sia stata adottata mediante procedimento legislativo depone a favore della qualificazione della presentazione del progetto legislativo quale primo atto preparatorio formale, qualora il diritto interno non preveda atti preparatori formali anteriori per tale modifica.

60. Conseguentemente, un primo atto preparatorio formale ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva VAS deve avviare, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, il procedimento di elaborazione del piano o programma interessato previsto dalle disposizioni medesime.

C. Terza questione: conseguenze dell’assenza di una valutazione ambientale

61. Con la terza questione il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) chiede se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE, un piano i cui criteri e modalità costituiscano direttamente soltanto il fondamento della prima autorizzazione di un progetto, autorizzato in più fasi ai sensi della direttiva VIA, stabilisca altresì un quadro di riferimento per tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto stesso.

62. Tale questione è volta ad acclarare se eventuali vizi nell’applicazione della direttiva 2001/42/CE riguardo alla modifica dei punti di percorso incidano anche sulla legittimità delle autorizzazioni in materia di diritto delle acque controverse nel procedimento principale.

63. Tali autorizzazioni costituiscono l’ultima fase di una serie di decisioni, tutte necessarie per consentire la realizzazione della strada.

In un primo momento, il Parlamento austriaco ha definito, per mezzo di una legge, i punti di percorso ovvero li ha modificati; successivamente, il Ministro federale austriaco dei trasporti ha determinato, in particolare, il tracciato esatto mediante l’autorizzazione VIA del 26 marzo 2015, come modificata dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) con decisione del 18 maggio 2018; infine, due Länder austriaci hanno rilasciato le autorizzazioni in materia di diritto delle acque relative al progetto.

64. La questione pregiudiziale è pertanto volta a stabilire se un ricorso avverso tali ultime autorizzazioni, fondato su un vizio verificatosi nella prima fase del procedimento, possa produrre un «effetto domino» tale da impedire l’utilizzazione di tutte le decisioni sinora adottate a favore del progetto.

65. Punto di partenza per la soluzione di tale questione è il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

In forza di tale principio, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad eliminare le conseguenze di una violazione del diritto dell’Unione ( 27 ).

Se la direttiva 2001/42/CE è stata violata in quanto un piano o programma non è stato sottoposto alla necessaria valutazione ambientale strategica, tale piano o programma deve pertanto essere sospeso o annullato ( 28 ) affinché possa essere effettuata la valutazione richiesta ( 29 ).

66. Muovendo da tale premessa, la Corte ha conseguentemente dichiarato che i giudici nazionali devono adottare le misure previste dal proprio diritto nazionale idonee a impedire che un piano o programma siffatto, compresi i progetti da sviluppare nell’ambito di un tale piano o programma, possa essere messo in atto senza una valutazione ambientale ( 30 ).

La Corte ne ha dedotto che, di regola, un giudice nazionale è tenuto a revocare o sospendere un’autorizzazione rilasciata sulla base di un piano o programma adottato in violazione dell’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ( 31 ).

67. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) rileva che, in base al diritto austriaco, le autorizzazioni in materia di diritto delle acque non si fondano direttamente sulla determinazione dei punti di percorso.

Questi ultimi costituiscono soltanto il fondamento dell’autorizzazione VIA.

Su tale decisione definitiva le autorizzazioni in materia di diritto delle acque non potrebbero più incidere.

68. In tal senso si colloca altresì l’argomento dell’ASFINAG secondo cui la Corte, nella sentenza relativa al progetto di costruzione di impianti eolici ad Aalter e Nevele, avrebbe richiesto soltanto l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata sulla base del piano o programma in questione ( 32 ).

Tuttavia, le considerazioni svolte in tale sentenza si spiegano alla luce della fattispecie sottostante, che riguardava effettivamente un’autorizzazione concessa sulla base del piano o programma interessato.

69. L’approccio accolto dalla Corte si estende tuttavia ben oltre.

Essa non attribuisce rilievo decisivo al fatto che il piano o programma adottato in violazione della direttiva VAS costituisca, in base al diritto nazionale, il fondamento normativo della decisione che consente l’attuazione del piano o programma stesso.

La Corte richiede, piuttosto, che i giudici adottino misure idonee a impedire l’attuazione del piano o programma ( 33 ).

70. In tal modo si intende garantire efficacemente che le conseguenze del vizio verificatosi in sede di adozione del piano o programma siano effettivamente eliminate.

O alle autorità competenti viene impedito di dare attuazione al piano o programma, oppure esse eliminano il vizio, prima dell’attuazione, procedendo alla valutazione ambientale precedentemente omessa ( 34 ).

71. Le autorizzazioni in materia di diritto delle acque controverse nel procedimento principale sono necessarie per dare attuazione al piano insito nei punti di percorso, vale a dire per realizzare la superstrada.

Questo costituisce addirittura il loro unico scopo.

Un vizio nell’adozione di tale piano fa dunque venir meno il «fondamento normativo-funzionale» delle autorizzazioni in materia di diritto delle acque.

Al contempo, l’annullamento o la sospensione di tali autorizzazioni sarebbe idoneo a impedire l’attuazione del piano stesso.

72. Diversa potrebbe eventualmente essere la valutazione di decisioni che, pur rientrando nell’ambito di applicazione del piano o programma, non siano dirette alla sua attuazione.

Non occorre tuttavia risolvere tale questione nel caso di specie.

73. Contrariamente a quanto sostenuto dall’ASFINAG, la definitività dell’autorizzazione VIA non osta all’obbligo di annullamento o di sospensione delle autorizzazioni in materia di diritto delle acque.

Infatti, queste ultime autorizzazioni non sono ancora passate in giudicato e il loro annullamento o la loro sospensione non inciderebbe direttamente sull’autorizzazione VIA, divenuta definitiva.

74. Solo per completezza, si deve rilevare che l’obbligo di annullamento o di sospensione di successive decisioni di attuazione può venir meno.

A tal fine il vizio verificatosi in sede di adozione del piano o programma deve già essere stato sanato mediante una successiva valutazione, la quale riguardi tutti gli aspetti che avrebbero dovuto costituire oggetto della valutazione ambientale del piano o programma, ossia, nella specie, della modifica dei punti di percorso ( 35 ).

75. L’ASFINAG e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno informato la Corte che tale valutazione sarebbe stata, nel frattempo, effettivamente realizzata.

Inoltre, nel caso di specie potrebbe assumere rilievo la valutazione di impatto ambientale eseguita, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, nell’ambito dell’autorizzazione VIA del 26 marzo 2015 ( 36 ).

La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] menziona altresì una valutazione ambientale effettuata motu proprio dal Comune di Vienna tra il 2001 e il 2003 con riferimento alla direttiva 2001/42/CE.

Spetta al giudice del rinvio verificare se una di tali valutazioni rispondesse ai requisiti dettati dalla direttiva 2001/42/CE.

76. Fatta salva la possibilità di sanare il vizio, i giudici nazionali devono pertanto adottare le misure previste dal proprio diritto nazionale idonee a impedire efficacemente che un piano o programma, compresi i progetti da sviluppare nell’ambito del piano o programma stesso, possa essere attuato in assenza della valutazione ambientale richiesta dalla direttiva 2001/42/CE.

A tal fine essi devono, se del caso, procedere all’annullamento o alla sospensione di successive decisioni adottate per dare attuazione al piano o programma, sebbene il piano o programma non costituisse, in senso stretto, né il fondamento normativo né un presupposto per l’adozione delle decisioni medesime.

V. Conclusione

77. Suggerisco, pertanto, alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: 1) La determinazione di specifici punti di percorso di un progetto di costruzione di una strada, che consente la presentazione, in modo vincolante, di una domanda volta alla determinazione del percorso della strada nell’ambito di un progetto specifico da sottoporre a futura autorizzazione, stabilisce un quadro di riferimento per la futura autorizzazione di progetti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. 2) Un primo atto preparatorio formale ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE deve avviare, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, il procedimento di elaborazione del piano o programma interessato previsto dalle disposizioni medesime. 3) Fatta salva la possibilità di sanare il vizio, i giudici nazionali devono adottare le misure previste dal proprio diritto nazionale idonee a impedire efficacemente che un piano o programma, compresi i progetti da sviluppare nell’ambito del piano o programma stesso, possa essere attuato in assenza della valutazione ambientale richiesta dalla direttiva 2001/42/CE.

A tal fine essi devono, se del caso, procedere all’annullamento o alla sospensione di successive decisioni adottate per dare attuazione al piano o programma, sebbene il piano o programma non costituisse, in senso stretto, né il fondamento normativo né un presupposto per l’adozione delle decisioni medesime. 1 Lingua originale: il Tedesco. 2 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30). 3 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), come da ultimo modificata dalla direttiva 2014/52/UE (GU 2014, L 124, pag. 1). 4 Sentenze del 22 marzo 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C-567/10, EU:C:2012:159, punti da 36 a 43), del 10 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C-473/14, EU:C:2015:582, punto 44), e del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punto 43). 5 Sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punto 52). 6 Sentenze del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punti 67 e 68), e del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern (C-300/20, EU:C:2022:102, punto 60). 7 Sentenze del 25 giugno 2020, A e a . (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punto 68), e del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern (C-300/20, EU:C:2022:102, punti 60 e 61). 8 Sentenze del 7 giugno 2018, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C-671/16, EU:C:2018:403, punto 55), Thybaut e a. (C-160/17, EU:C:2018:401, punto 55), e del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punto 70). 9 Sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern (C-300/20, EU:C:2022:102, punto 62). 10 Sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern (C-300/20, EU:C:2022:102, punti da 66 a 69). 11

V. sentenze del 12 dicembre 1990, SARPP (C-241/89, EU:C:1990:459, punto 8), del 18 dicembre 2014, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve (C-562/13, EU:C:2014:2453, punto 37), e del 16 aprile 2026, Nitrogénművek (C-519/24, EU:C:2026:297, punto 20). 12 Sentenze dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (VAS) – [OSCURATO:PERSONA] e a. (C-305/18, EU:C:2019:384, punto 52), e del 12 giugno 2019, CFE (C-43/18, EU:C:2019:483, punto 71). 13 Sentenza del 9 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Sito di [OSCURATO:PERSONA]) (C-9/22, EU:C:2023:176, punto 40). 14 Secondo quanto indicato al punto 9 della domanda di pronuncia pregiudiziale, si tratta della decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) del 18 maggio 2018. 15 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7). 16 Orientamenti della Commissione europea sull’attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (2003), punto

3.65. 17

V. sentenza del 22 febbraio 2024, PO e [OSCURATO:PERSONA] 2012 (C-311/22, EU:C:2024:145, punto 55). 18

V. al riguardo le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a . (C-43/10, EU:C:2011:651, paragrafo 162). 19 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40). 20 Sentenza del 18 giugno 1998, [OSCURATO:PERSONA] van Noord-Holland (C-81/96, EU:C:1998:305, punto 23). 21 Sentenza del 18 giugno 1998, [OSCURATO:PERSONA] van Noord-Holland (C-81/96, EU:C:1998:305, punto 24). 22 Articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (GU 1997, L 73, pag. 5), e articolo 3 della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU 2014, L 124, pag. 1). 23 V., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C-72/12, EU:C:2013:712, punti da 21 a 31). 24 Sentenza dell’11 agosto 1995, Commissione/Germania (Großkrotzenburg) (C-431/92, EU:C:1995:260, punto 32). 25 Sentenze del 22 marzo 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C-567/10, EU:C:2012:159, punto 31), e del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punto 52). 26 Sentenza del 4 ottobre 2024, Friends of the [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 2040) (C-727/22, EU:C:2024:825, punti 29 e 32). 27 Sentenze del 28 febbraio 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103, punto 43), e del 25 giugno 2020, A e a . (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punto 83). 28 Sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103, punto 46). 29 Sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punto 83). 30 Sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103, punto 47). 31 Sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punti 83, 88 e 89). 32 Sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punto 88). 33 Sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103, punto 47). 34

V. sentenza del 25 giugno 2020, A e a . (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punto 83). 35 Sentenze del 22 settembre 2011, Valčiukienė e a. (C-295/10, EU:C:2011:608, punto 62), e del 10 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C-473/14, EU:C:2015:582, punto 58). 36

V. supra , paragrafo 12.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] del 21 marzo 2026 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]189/25 Umweltorganisation VIRUS – [OSCURATO:PERSONA] für Umwelt und Soziales e a. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Ambito di applicazione – Piano o programma nel settore dei trasporti – Quadro di riferimento per la futura autorizzazione di progetti – Primo atto preparatorio formale – Autorizzazione di un progetto stradale in più fasi – Conseguenze dell’assenza di valutazione ambientale del piano o programma sulle autorizzazioni successive – Elenco delle strade federali – S 1 Wiener Außenring (Circonvallazione S 1 di Vienna) » I. Introduzione 1. Poco tempo dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva VAS (intendendosi per «VAS» la «valutazione ambientale strategica»)( 2 ), l’[OSCURATO:PERSONA] modificava i punti di percorso (detti anche punti dell’asse stradale) nel progetto di una strada a scorrimento veloce destinata alla circonvallazione orientale di Vienna. Nell’ambito di una controversia relativa alle autorizzazioni in materia di diritto delle acque concernenti un tratto di detta circonvallazione, è sorta la questione se tale modifica dei punti del percorso dovesse essere assoggettata a una valutazione ambientale. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) austriaco ha pertanto sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni, ossia –        se tale modifica dovesse essere, di per sé, sottoposta a valutazione ambientale, –        se tale obbligo fosse applicabile ratione temporis, –        se un’eventuale violazione dell’obbligo di valutazione possa incidere sulla legittimità dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di acque. 2. Soprattutto l’ultima questione può rivestire una notevole importanza pratica, trattandosi di stabilire se l’omessa valutazione ambientale possa inficiare, anche dopo il decorso di un lungo lasso di tempo, la validità di decisioni successive adottate sulla base dell’atto originario. II. Quadro normativo 3. Gli obiettivi della direttiva VAS risultano, in particolare, dal suo articolo 1: «La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente». 4. I piani e programmi sono definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS: «Ai fini della presente direttiva a)      per ‘piani e programmi’ s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche, –        che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e –        che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative». 5. L’obbligo di procedere a una valutazione ambientale strategica è disciplinato dall’articolo 3 della direttiva VAS: «(1)      I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9. (2)      Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, a)      che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva [direttiva VIA( 3 )] o b)      (…)». 6. La «costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione» richiede una valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’allegato I, punto 7, lettera b), della direttiva VIA. 7. L’articolo 4 della direttiva VAS stabilisce gli obblighi generali connessi allo svolgimento della valutazione ambientale: «(1) La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa. (2)      (…) (3) Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia. Al fine, tra l'altro, di evitare duplicazioni della valutazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano l'articolo 5, paragrafi 2 e 3». 8. L’articolo 13, paragrafi 1 e 3, della direttiva VAS disciplina l’applicazione ratione temporis di quest’ultima: «(1) [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 21 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. (2)      (…) (3)      L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1. I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione». III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale 9. La rete nazionale austriaca delle strade federali è costituita dai tracciati stradali descritti negli allegati 1 (autostrade) e 2 (superstrade) del Bundesstraßengesetz 1971 (legge federale sulle strade del 1971; in prosieguo: il «BStG»). Tali tracciati sono descritti sotto forma di punti topografici fissi, i cosiddetti «punti di percorso», tra i quali la strada federale realizza un collegamento. I due allegati del BStG costituiscono un piano la cui adozione è obbligatoria nel settore dei trasporti. 10. Anteriormente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva VAS, il 29 marzo 2002, la strada a scorrimento veloce S 1, denominata «Wiener Außenring Schnellstraße» (Circonvallazione a scorrimento veloce di Vienna; in prosieguo: la «Circonvallazione S 1»), veniva inserita nell’allegato 2 del BStG con la seguente descrizione del percorso: «Svincolo di Vösendorf (A 2, A 21) – svincolo di Schwechat (A 4) – Vienna [Albern – Lobau/Ölhafen (A 22)] – Großebersdorf (A 5) – Korneuburg (A 22)». 11. Successivamente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva VAS, il 9 maggio 2006, il percorso della Circonvallazione S 1 veniva ridefinito nell’allegato 2 del BStG come segue: «Svincolo di Vösendorf (A 2, A 21) – svincolo di Rothneusiedl (A 24) – svincolo di Rustenfeld – svincolo di Schwechat (A 4) – svincolo presso Raasdorf (A 23) – svincolo presso Raasdorf (S 8) – svincolo Vienna/Süßenbrunn (S 2) – svincolo Eibesbrunn (A 5) – svincolo Korneuburg/Ovest (A 22), compreso lo svincolo Rustenfeld – Leopoldsdorf (B 16)». Tuttavia, tali modifiche del BStG non erano oggetto né di una valutazione ambientale né di uno screening , vale a dire di una verifica preliminare della necessità di una valutazione ambientale. 12. Il 26 marzo 2009, il promotore del progetto, la società Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG, così in prosieguo), presentava all’(allora) Ministro federale dei trasporti, dell’innovazione e della tecnologia il progetto «S 1 Wiener Außenring Schnellstraße, tratto Schwechat – Süßenbrunn», nei Länder di Vienna e della [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo a tale progetto il Ministro federale dei trasporti, dell’innovazione e della tecnologia avviava una valutazione di impatto ambientale (VIA) e un procedimento di autorizzazione. Con decisione del 26 marzo 2015 esso rilasciava l’autorizzazione ai sensi dell’Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (legge federale sulla valutazione di impatto ambientale del 2000; in prosieguo: l’«UVP-G 2000») nonché del Forstgesetz 1975 (legge forestale del 1975). In tale decisione veniva definito il percorso stradale conformemente al BStG, approvato il progetto preliminare della galleria ai sensi dello Straßentunnel-Sicherheitsgesetz (legge sulla sicurezza delle gallerie stradali) e rilasciata un’autorizzazione ai sensi del Luftfahrtgesetz (legge sulla navigazione aerea) (in prosieguo: l’«autorizzazione VIA»). 13. Con decisione del 18 maggio 2018, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) riformava l’autorizzazione VIA, imponendo nuove prescrizioni accessorie e riformulando talune prescrizioni già esistenti. Nell’ambito di tale decisione relativa all’autorizzazione VIA, il giudice escludeva che le variazioni del percorso del 9 maggio 2006 dovessero essere sottoposte a una valutazione ambientale strategica o a uno «screening» (verifica preliminare) ai sensi della direttiva VAS e, conseguentemente, che un’eventuale omissione potesse incidere sull’autorizzazione, in base al rilievo che si tratterebbe unicamente di modifiche redazionali ovvero che non sussisterebbero variazioni della rete stradale ai sensi della direttiva VAS. L’autorizzazione VIA è divenuta definitiva. 14. Successivamente venivano rilasciate ulteriori autorizzazioni ai sensi della normativa in materia di acque e di tutela della natura per il primo lotto del progetto, da Süßenbrunn a Groß-Enzersdorf. Anche tali autorizzazioni sono divenute definitive. 15. [OSCURATO:PERSONA] del Land di Vienna e la Governatrice del Land della [OSCURATO:PERSONA] rilasciavano le autorizzazioni ai sensi della normativa sulle acque, impugnate nel procedimento principale, relativamente al secondo lotto del progetto, da Schwechat a Groß-Enzersdorf. 16. Avverso tali autorizzazioni varie organizzazioni ambientaliste e persone fisiche (i ricorrenti) hanno proposto ricorso, oggetto del procedimento principale. 17. I ricorrenti contestano, inter alia , l’inserimento della Circonvallazione S 1 nell’Allegato 2 del BStG, nel testo risultante da tutte le relative modifiche, quale presupposto della decisione di autorizzazione del progetto. Essi sostengono che, per tale piano, non sarebbe stata effettuata né una valutazione ambientale strategica né uno « screening » (verifica preliminare) ai sensi della direttiva VAS. 18. L’ASFINAG sostiene, per contro, che il primo atto preparatorio formale delle variazioni relative all’inserimento della Circonvallazione S 1 nel menzionato allegato sarebbe intervenuto anteriormente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2001/42/CE, cosicché quest’ultima non sarebbe applicabile. Tali variazioni sarebbero state, infatti, oggetto, a partire dal 31 marzo 2003, di numerose consultazioni di esperti e sarebbero state deliberate in data 8 marzo 2004, nel corso di una riunione dei governi regionali interessati con un «Consiglio degli esperti». Dal verbale di tale riunione risulterebbe espressamente che non sarebbe stato previsto alcuno svincolo Ölhafen. Nel corso della medesima riunione sarebbe inoltre stato deciso, previa consultazione delle autorità e degli esperti, di proseguire l’ iter relativo alla variante in galleria, rinunciando a un collegamento con l’autostrada A 22. L’ASFINAG richiama, inoltre, l’autorizzazione VIA definitiva, come modificata dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale). 19. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) ha pertanto sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1)      Se il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della [direttiva VAS] debba essere interpretato nel senso che un allegato a una disposizione legislativa nazionale (elenco) che dichiara tratti stradali quali «strade federali» mediante l’indicazione di determinati punti geografici (punti iniziali, intermedi e finali), indicazione in virtù della quale vengono stabilite in modo vincolante la legittimazione a presentare una domanda di determinazione del percorso della strada nell’ambito di un progetto specifico da sottoporre a futura autorizzazione nonché la competenza dell’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni, definisce un «quadro di riferimento per l’autorizzazione» di progetti elencati negli allegati I e II della [direttiva VIA], sebbene detta norma legislativa preveda specifiche condizioni per l’autorizzazione del progetto, tra le quali, in particolare, la sicurezza stradale, la rilevanza funzionale o l’impatto ambientale, ma tali condizioni non facciano più riferimento alla definizione del tratto stradale mediante punti geografici. In caso di risposta affermativa alla prima questione: 2)      Se l’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva VAS debba essere interpretato nel senso che un primo atto preparatorio formale esiste già a norma di tale disposizione, qualora documenti da preparare prima di una modifica del piano ai sensi della pertinente normativa di settore applicabile nello Stato membro fossero in fase di elaborazione e, nel corso di tale fase, siano stati presentati più volte anche agli enti locali, ai Comuni coinvolti e alle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e un organo di esperti con poteri consultivi abbia espresso il proprio parere in merito. 3)      Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un progetto specifico venga autorizzato in più fasi ai sensi della direttiva VIA, un piano i cui criteri e modalità costituiscano direttamente soltanto la base per la prima autorizzazione definisce altresì un quadro di riferimento per tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto, 20. La VIRUS, l’ASFINAG, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte. Due ulteriori associazioni hanno depositato memorie aderendo alle argomentazioni della VIRUS, senza formulare autonome osservazioni nel merito. La Corte, ritenendo di essere sufficientemente edotta per statuire, ha deciso di non procedere ad un’udienza di discussione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura. IV. Analisi giuridica 21. I quesiti pregiudiziali vertono sulla questione se la determinazione dei punti di percorso ricada nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’obbligo di valutazione imposto dalla direttiva VAS in quanto stabilirebbe un quadro di riferimento per la futura autorizzazione di progetti (v. infra , sub A) e, in caso affermativo, se tale obbligo di valutazione fosse applicabile anche ratione temporis (v. infra , sub B). Qualora sussistesse un obbligo di valutazione, si pone inoltre la questione consequenziale se l’assenza di tale valutazione osti al rilascio di ulteriori autorizzazioni connesse al progetto de quo (v. infra, sub C). A. Prima questione: necessità di una valutazione ambientale strategica della determinazione dei punti di percorso 22. Con la prima questione il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) chiede se la modifica dei punti di percorso del 9 maggio 2006 rientrasse nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’obbligo di effettuazione di una valutazione ambientale strategica. 23. Ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE, l’espressione «piani e programmi» comprende anche le loro modifiche, predisposte da un'autorità per essere approvate, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. 24. Pertanto, le modifiche di piani e programmi possono richiedere una valutazione ambientale ( 4 ). Anche gli ulteriori presupposti previsti da tale disposizione risultano soddisfatti. La modifica dei punti di percorso è stata elaborata da un’autorità ai fini della sua adozione da parte del Parlamento mediante procedimento legislativo. Sebbene non emerga alcun obbligo di procedere a tale modifica, in base alla giurisprudenza della Corte è sufficiente che l’adozione dell’atto sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari nazionali che determinino le autorità competenti ad adottarli e la loro procedura di elaborazione ( 5 ), requisiti che ricorrono parimenti nel caso della modifica controversa. 25. A termini dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE, una valutazione ambientale deve essere effettuata per tutti i piani e programmi elaborati, tra l’altro, nel settore dei trasporti e che definiscono il quadro di riferimento per la futura autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA. 26. È pacifico che la superstrada controversa rientra nel settore dei trasporti e costituisce un progetto ai sensi dell’allegato I, punto 7, lettera b), della direttiva VIA. 27. I dubbi del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) riguardano, piuttosto, la questione se la determinazione di tali punti di percorso, isolatamente considerata, contenga già disposizioni sufficientemente dettagliate quanto al contenuto, all’elaborazione e all’attuazione di un progetto del genere, tali da poter essere qualificate come quadro di riferimento. 28. La Corte ha precisato le condizioni alle quali un atto normativo definisce un quadro di riferimento per la futura autorizzazione di progetti. A tal fine, esso deve definire le norme e le procedure di controllo applicabili al settore interessato fissando, in tal modo, un insieme significativo di criteri e modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un notevole impatto sull’ambiente ( 6 ). Tale interpretazione mira a garantire che prescrizioni che possono produrre effetti significativi sull’ambiente siano soggette ad una valutazione ambientale ( 7 ). La nozione di «insieme significativo di criteri e modalità» deve pertanto essere intesa in maniera qualitativa e non quantitativa ( 8 ). Di conseguenza, ciò che rileva non è il numero delle prescrizioni, bensì i loro potenziali effetti sull’ambiente. 29. La Corte ne ha dedotto che sussiste un quadro di riferimento quando la misura stabilisce, in particolare, criteri e modalità per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative di tali progetti, o la ripartizione delle risorse connesse ai progetti medesimi ( 9 ). 30. Per contro, secondo la Corte, l’obiettivo di tutela in termini generali di un’area protetta previsto dalla normativa nazionale, sostanzialmente corrispondente a una disposizione legislativa di protezione, non rispondeva, nella specie, a tali requisiti minimi, essendo atto ad esercitare una determinata influenza sull’ubicazione dei progetti, rendendo più difficile la scelta di siti all’interno dell’area protetta e, al contrario, agevolandola al di fuori dell’area stessa ( 10 ). 31. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) dubita, in particolare alla luce di queste ultime considerazioni relative alla designazione di un’area protetta, che la determinazione dei punti di percorso di una superstrada configuri un insieme sufficientemente significativo di criteri e modalità per l’autorizzazione e l’attuazione del progetto. Infatti, i punti di percorso non determinerebbero, di per sé, requisiti concreti quanto all’autorizzazione e alla realizzazione del progetto stradale. 32. Secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, i suddetti punti definiscono, tuttavia, un corridoio entro il quale il percorso della strada deve svolgersi, il che costituisce una prescrizione essenziale attinente all’ubicazione. L’ulteriore concretizzazione del progetto deve avvenire all’interno di tale corridoio e perseguire la realizzazione del progetto complessivo definito dai punti di percorso. 33. Orbene, nella scelta del percorso di una superstrada risiede il maggiore potenziale di effetti ambientali (pregiudizievoli) del progetto. È vero che tali effetti si concretizzano in un momento successivo, ma assai più rilevanti sono il tipo di strada in questione, il luogo in cui essa si sviluppa e, conseguentemente, il luogo in cui si producono i relativi effetti ambientali. 34. Come rileva lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale), il progetto incide, tra l’altro, sulla biodiversità, sul suolo e sul consumo di territorio nell’area interessata dal percorso. Inoltre, le strade generano, nelle aree circostanti, rumore e inquinamento atmosferico. Trattandosi di una superstrada, ossia di un’infrastruttura di grande portata caratterizzata da un notevole volume di traffico, sono prevedibili gravi effetti negativi sull’ambiente. 35. Come riconosce anche la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], la determinazione di specifici punti di percorso di un progetto stradale, che consente la presentazione, in modo vincolante, di una domanda volta alla determinazione del percorso della strada nell’ambito di un progetto specifico da sottoporre a futura autorizzazione, stabilisce un quadro di riferimento per la futura autorizzazione di progetti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS. 36. Secondo quanto sostenuto dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e dell’ASFINAG, la variazione dei punti di percorso intervenuta nel marzo 2006 sarebbe stata, tuttavia, rispetto alla loro originaria definizione, di entità talmente limitata da non richiedere alcuna valutazione ambientale. 37. A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che tale questione non costituisce oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale. Di conseguenza, la Corte è libera di valutare se esaminarla al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile ( 11 ). 38. La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene in termini convincenti che anche le modifiche richiedono una valutazione ambientale, ma soltanto laddove esse fissino, sotto il profilo qualitativo, un insieme significativo di criteri e modalità idonei a produrre effetti ambientali rilevanti ( 12 ). Ciò si desume altresì, a contrario , dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE ( 13 ). 39. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non emerge, però, se i punti di percorso modificati possano comportare effetti ambientali rilevanti. Da un lato, secondo la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e l’ASFINAG, si tratterebbe soltanto di modifiche redazionali. Secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, una precedente decisione del giudice del rinvio sarebbe giunta ad analoga conclusione ( 14 ). Dall’altro lato, non sono stati aggiunti soltanto punti di percorso, bensì anche snodi, vale a dire raccordi con altre strade. Soprattutto, il punto di percorso soppresso «Wien [Albern – Lobau/Ölhafen (A 22)]», menzionato nella domanda di pronuncia pregiudiziale, riguarda un aspetto particolarmente sensibile dell’infrastruttura stradale. In tale punto, infatti, il progetto attraversa il Danubio e il Parco nazionale Donau-Auen. Sembra che la soppressione di tale punto di percorso sia connessa a modifiche sostanziali della pianificazione di tale attraversamento. Spetta, pertanto, al giudice del rinvio verificare se tali modifiche siano idonee a produrre effetti ambientali rilevanti. 40. Solo a titolo complementare, va rilevato che proprio tale attraversamento del Danubio, nel corridoio compreso tra i punti di percorso «Svincolo di Schwechat (A 4) – Svincolo di Raasdorf (A 23)», potrebbe, prima facie , produrre effetti rilevanti su siti Natura 2000. In tale area si trova infatti, come già ricordato, il Parco nazionale Donau-Auen (parte viennese) (AT1301000) e potrebbe essere altresì interessato il sito Donau-Auen ad est di Vienna (AT1204000 e AT1204V00). Nel caso in cui la modifica dei punti di percorso avesse inciso sugli effetti di tale attraversamento, essa avrebbe dovuto essere pertanto sottoposta, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «Habitat» ( 15 ), ad una valutazione dell’incidenza rispetto agli obiettivi di conservazione stabiliti per tali siti. In tal caso, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42/CE, sarebbe stato obbligatorio, di fronte alla modifica dei punti di percorso, effettuare una valutazione ambientale. B. Seconda questione: primo atto preparatorio formale 41. Poiché la determinazione dei punti di percorso rientra forse nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’obbligo di effettuare una valutazione ambientale, occorre esaminare la seconda questione. Essa riguarda l’applicazione ratione temporis dell’obbligo di valutazione ambientale. 42. Le modifiche alla determinazione dei punti di percorso sono state adottate il 9 maggio 2006, vale a dire successivamente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2001/42/CE, fissato al 21 luglio 2004. 43. L’ASFINAG si appella, tuttavia, al fatto che le modifiche dei punti di percorso sarebbero state discusse sin dalla riunione iniziale di avvio del progetto del 31 marzo 2003, nell’ambito di numerose consultazioni di esperti. In particolare, determinate decisioni sarebbero state adottate nel corso di una riunione dei governi regionali interessati con un «Consiglio degli esperti» tenutasi l’8 marzo 2004. 44. Tale argomentazione potrebbe deporre in senso contrario alla sussistenza di un obbligo di valutazione ambientale, in quanto quest’ultimo non si applica a tutti i piani e programmi adottati successivamente alla scadenza del termine di recepimento. Infatti, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, una valutazione ambientale è richiesta soltanto per i piani e programmi il cui primo atto preparatorio formale sia stato elaborato dopo la scadenza di tale termine. Qualora il primo atto preparatorio formale sia anteriore a tale data, la misura è soggetta all’obbligo di valutazione soltanto se è stata adottata o presentata nell’ambito del procedimento legislativo oltre ventiquattro mesi dopo la scadenza stessa. Orbene, nel caso di specie ciò non è avvenuto, considerato che le modifiche sono state introdotte già il 9 maggio 2006, vale a dire entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di recepimento. 45. Secondo quanto sostenuto dall’ASFINAG, sia la riunione iniziale di avvio del progetto sia le successive consultazioni di esperti e la riunione dell’8 marzo 2004 avrebbero preparato le modifiche dei punti di passaggio. 46. È tuttavia dubbio che tali attività costituissero «atti preparatori formali». I ricorrenti nel procedimento principale ritengono, piuttosto, che un simile atto sia ravvisabile soltanto nel progetto ministeriale relativo alla modifica dei punti di percorso del 2005. 47. L’ASFINAG fonda la propria tesi sugli orientamenti della Commissione. Secondo tale documento, il termine «formale» non significherebbe necessariamente che la preparazione dell’atto debba essere prescritta dalla normativa nazionale. Esso non direbbe nulla quanto agli effetti giuridici dell’atto nel diritto nazionale. Ogni caso dovrebbe essere valutato singolarmente, tenendo conto di fattori quali la natura dell’atto in questione, la natura delle misure preparatorie precedenti e la circostanza che la disposizione transitoria sia volta a garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione ( 16 ). 48. Tali orientamenti possono certamente essere presi in considerazione ai fini dell’interpretazione della direttiva 2001/42/CE, ma non possiedono carattere vincolante ( 17 ). 49. La posizione della Commissione va condivisa laddove attribuisce importanza decisiva alla certezza del diritto nell’interpretazione della nozione di «primo atto preparatorio formale» ( 18 ). Lo indicano la genesi dell’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, l’impiego del termine «formale» nonché il contesto sistematico nel quale tale nozione è utilizzata. 50. L’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE recepisce la giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione di una disposizione transitoria analoga nella direttiva VIA originaria ( 19 ). In tale occasione, la Corte ha dichiarato che non sussiste alcun obbligo di valutazione dell’impatto ambientale nell’ambito di un procedimento autorizzativo qualora la data della domanda formale sia anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva ( 20 ), in base al rilievo che la direttiva riguarda in gran parte progetti di una certa ampiezza, la cui realizzazione necessita molto spesso di un lungo periodo di tempo . Non sarebbe opportuno che procedure, già complesse a livello nazionale e formalmente avviate prima della data di scadenza del termine di attuazione della direttiva, siano appesantite e ritardate dalle specifiche prescrizioni imposte dalla direttiva stessa. In tal caso, l’applicazione della direttiva VIA potrebbe colpire situazioni giuridiche già consolidate ( 21 ). Successivamente, il legislatore ha inserito disposizioni transitorie analoghe in talune,( 22 ) ma non in tutte ( 23 ) le successive modifiche della direttiva VIA. 51. Tuttavia, la medesima Corte ha escluso che contatti informali e colloqui tra l’autorità competente e il promotore del progetto, intervenuti prima della scadenza del termine di recepimento, possano essere riconosciuti quale inizio di un procedimento di autorizzazione. Tali contatti non potrebbero essere considerati, ai fini dell’applicazione della direttiva, un criterio certo per determinare la data di inizio del procedimento. Sebbene essi possano riguardare il contenuto e il previsto deposito di una domanda di autorizzazione di un progetto, la data di presentazione formale della domanda costituirebbe il solo criterio utilizzabile. Tale criterio sarebbe conforme al principio della certezza del diritto ed è idoneo a salvaguardare l’effetto utile della direttiva ( 24 ). 52. Già in considerazione del fatto che l’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE si ispira manifestamente a tale giurisprudenza, un primo atto preparatorio formale ai sensi di tale disposizione deve presentare requisiti qualitativi comparabili a quelli di una domanda formale di avvio di un procedimento autorizzativo. Anche riguardo al sorgere dell’obbligo di effettuare una valutazione ambientale devono valere criteri chiari, per ragioni di certezza del diritto e al fine di prevenire elusioni. 53. Gli altri criteri rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE – vale a dire, la scadenza del termine di recepimento, il periodo di ventiquattro mesi successivo, nonché l’adozione del piano o programma ovvero la sua presentazione nell’ambito del procedimento legislativo – hanno tutti tale carattere di certezza. Si tratta, infatti, di momenti determinabili in modo certo e, di regola, resi pubblici. Sarebbe pertanto incoerente accettare, quanto all’ultimo criterio, ossia l’atto preparatorio che deve espressamente avere natura «formale», requisiti meno rigorosi. 54. In tal senso depone altresì l’articolo 2, lettera a), secondo trattino, della direttiva 2001/42/CE. Ai sensi di tale disposizione, i piani o programmi soggetti a valutazione sono elaborati sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. L’adozione della misura è pertanto disciplinata da disposizioni nazionali che determinano le autorità competenti e il procedimento di elaborazione ( 25 ). In mancanza di una simile disciplina, non sussiste neppure un piano o programma soggetto a valutazione ( 26 ). Peraltro, se il procedimento di elaborazione è definito, deve necessariamente esistere anche un atto preparatorio che avvii formalmente il procedimento stesso. 55. Ne consegue che il primo atto preparatorio formale deve inserirsi in un procedimento «formale». Un simile procedimento comprende fasi determinate e definite nella loro forma, in particolare una prima fase che identifichi in modo inequivocabile l’avvio del procedimento medesimo. 56. Spetta al giudice del rinvio stabilire se una delle attività preparatorie menzionate nella seconda questione possa essere qualificata, alla luce di tali criteri, come primo atto preparatorio formale. 57. Al riguardo il giudice medesimo dovrà in particolare verificare se tali attività costituiscano, ai sensi della normativa nazionale applicabile, parte di un procedimento formale di elaborazione delle modifiche dei punti di percorso di un progetto stradale. 58. A tal fine non è sufficiente che gli organismi coinvolti trovino fondamento in una disposizione legislativa e che le attività preparatorie rientrino, in linea di principio, nelle loro competenze. Infatti, anche organismi previsti dalla legge possono agire in maniera informale nell’esercizio delle proprie funzioni. 59. Al contrario, la circostanza che la modifica dei punti di percorso sia stata adottata mediante procedimento legislativo depone a favore della qualificazione della presentazione del progetto legislativo quale primo atto preparatorio formale, qualora il diritto interno non preveda atti preparatori formali anteriori per tale modifica. 60. Conseguentemente, un primo atto preparatorio formale ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva VAS deve avviare, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, il procedimento di elaborazione del piano o programma interessato previsto dalle disposizioni medesime. C. Terza questione: conseguenze dell’assenza di una valutazione ambientale 61. Con la terza questione il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) chiede se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE, un piano i cui criteri e modalità costituiscano direttamente soltanto il fondamento della prima autorizzazione di un progetto, autorizzato in più fasi ai sensi della direttiva VIA, stabilisca altresì un quadro di riferimento per tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto stesso. 62. Tale questione è volta ad acclarare se eventuali vizi nell’applicazione della direttiva 2001/42/CE riguardo alla modifica dei punti di percorso incidano anche sulla legittimità delle autorizzazioni in materia di diritto delle acque controverse nel procedimento principale. 63. Tali autorizzazioni costituiscono l’ultima fase di una serie di decisioni, tutte necessarie per consentire la realizzazione della strada. In un primo momento, il Parlamento austriaco ha definito, per mezzo di una legge, i punti di percorso ovvero li ha modificati; successivamente, il Ministro federale austriaco dei trasporti ha determinato, in particolare, il tracciato esatto mediante l’autorizzazione VIA del 26 marzo 2015, come modificata dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) con decisione del 18 maggio 2018; infine, due Länder austriaci hanno rilasciato le autorizzazioni in materia di diritto delle acque relative al progetto. 64. La questione pregiudiziale è pertanto volta a stabilire se un ricorso avverso tali ultime autorizzazioni, fondato su un vizio verificatosi nella prima fase del procedimento, possa produrre un «effetto domino» tale da impedire l’utilizzazione di tutte le decisioni sinora adottate a favore del progetto. 65. Punto di partenza per la soluzione di tale questione è il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. In forza di tale principio, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad eliminare le conseguenze di una violazione del diritto dell’Unione ( 27 ). Se la direttiva 2001/42/CE è stata violata in quanto un piano o programma non è stato sottoposto alla necessaria valutazione ambientale strategica, tale piano o programma deve pertanto essere sospeso o annullato ( 28 ) affinché possa essere effettuata la valutazione richiesta ( 29 ). 66. Muovendo da tale premessa, la Corte ha conseguentemente dichiarato che i giudici nazionali devono adottare le misure previste dal proprio diritto nazionale idonee a impedire che un piano o programma siffatto, compresi i progetti da sviluppare nell’ambito di un tale piano o programma, possa essere messo in atto senza una valutazione ambientale ( 30 ). La Corte ne ha dedotto che, di regola, un giudice nazionale è tenuto a revocare o sospendere un’autorizzazione rilasciata sulla base di un piano o programma adottato in violazione dell’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ( 31 ). 67. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) rileva che, in base al diritto austriaco, le autorizzazioni in materia di diritto delle acque non si fondano direttamente sulla determinazione dei punti di percorso. Questi ultimi costituiscono soltanto il fondamento dell’autorizzazione VIA. Su tale decisione definitiva le autorizzazioni in materia di diritto delle acque non potrebbero più incidere. 68. In tal senso si colloca altresì l’argomento dell’ASFINAG secondo cui la Corte, nella sentenza relativa al progetto di costruzione di impianti eolici ad Aalter e Nevele, avrebbe richiesto soltanto l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata sulla base del piano o programma in questione ( 32 ). Tuttavia, le considerazioni svolte in tale sentenza si spiegano alla luce della fattispecie sottostante, che riguardava effettivamente un’autorizzazione concessa sulla base del piano o programma interessato. 69. L’approccio accolto dalla Corte si estende tuttavia ben oltre. Essa non attribuisce rilievo decisivo al fatto che il piano o programma adottato in violazione della direttiva VAS costituisca, in base al diritto nazionale, il fondamento normativo della decisione che consente l’attuazione del piano o programma stesso. La Corte richiede, piuttosto, che i giudici adottino misure idonee a impedire l’attuazione del piano o programma ( 33 ). 70. In tal modo si intende garantire efficacemente che le conseguenze del vizio verificatosi in sede di adozione del piano o programma siano effettivamente eliminate. O alle autorità competenti viene impedito di dare attuazione al piano o programma, oppure esse eliminano il vizio, prima dell’attuazione, procedendo alla valutazione ambientale precedentemente omessa ( 34 ). 71. Le autorizzazioni in materia di diritto delle acque controverse nel procedimento principale sono necessarie per dare attuazione al piano insito nei punti di percorso, vale a dire per realizzare la superstrada. Questo costituisce addirittura il loro unico scopo. Un vizio nell’adozione di tale piano fa dunque venir meno il «fondamento normativo-funzionale» delle autorizzazioni in materia di diritto delle acque. Al contempo, l’annullamento o la sospensione di tali autorizzazioni sarebbe idoneo a impedire l’attuazione del piano stesso. 72. Diversa potrebbe eventualmente essere la valutazione di decisioni che, pur rientrando nell’ambito di applicazione del piano o programma, non siano dirette alla sua attuazione. Non occorre tuttavia risolvere tale questione nel caso di specie. 73. Contrariamente a quanto sostenuto dall’ASFINAG, la definitività dell’autorizzazione VIA non osta all’obbligo di annullamento o di sospensione delle autorizzazioni in materia di diritto delle acque. Infatti, queste ultime autorizzazioni non sono ancora passate in giudicato e il loro annullamento o la loro sospensione non inciderebbe direttamente sull’autorizzazione VIA, divenuta definitiva. 74. Solo per completezza, si deve rilevare che l’obbligo di annullamento o di sospensione di successive decisioni di attuazione può venir meno. A tal fine il vizio verificatosi in sede di adozione del piano o programma deve già essere stato sanato mediante una successiva valutazione, la quale riguardi tutti gli aspetti che avrebbero dovuto costituire oggetto della valutazione ambientale del piano o programma, ossia, nella specie, della modifica dei punti di percorso ( 35 ). 75. L’ASFINAG e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno informato la Corte che tale valutazione sarebbe stata, nel frattempo, effettivamente realizzata. Inoltre, nel caso di specie potrebbe assumere rilievo la valutazione di impatto ambientale eseguita, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, nell’ambito dell’autorizzazione VIA del 26 marzo 2015 ( 36 ). La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] menziona altresì una valutazione ambientale effettuata motu proprio dal Comune di Vienna tra il 2001 e il 2003 con riferimento alla direttiva 2001/42/CE. Spetta al giudice del rinvio verificare se una di tali valutazioni rispondesse ai requisiti dettati dalla direttiva 2001/42/CE. 76. Fatta salva la possibilità di sanare il vizio, i giudici nazionali devono pertanto adottare le misure previste dal proprio diritto nazionale idonee a impedire efficacemente che un piano o programma, compresi i progetti da sviluppare nell’ambito del piano o programma stesso, possa essere attuato in assenza della valutazione ambientale richiesta dalla direttiva 2001/42/CE. A tal fine essi devono, se del caso, procedere all’annullamento o alla sospensione di successive decisioni adottate per dare attuazione al piano o programma, sebbene il piano o programma non costituisse, in senso stretto, né il fondamento normativo né un presupposto per l’adozione delle decisioni medesime. V. Conclusione 77. Suggerisco, pertanto, alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: 1)      La determinazione di specifici punti di percorso di un progetto di costruzione di una strada, che consente la presentazione, in modo vincolante, di una domanda volta alla determinazione del percorso della strada nell’ambito di un progetto specifico da sottoporre a futura autorizzazione, stabilisce un quadro di riferimento per la futura autorizzazione di progetti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. 2)      Un primo atto preparatorio formale ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE deve avviare, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, il procedimento di elaborazione del piano o programma interessato previsto dalle disposizioni medesime. 3)      Fatta salva la possibilità di sanare il vizio, i giudici nazionali devono adottare le misure previste dal proprio diritto nazionale idonee a impedire efficacemente che un piano o programma, compresi i progetti da sviluppare nell’ambito del piano o programma stesso, possa essere attuato in assenza della valutazione ambientale richiesta dalla direttiva 2001/42/CE. A tal fine essi devono, se del caso, procedere all’annullamento o alla sospensione di successive decisioni adottate per dare attuazione al piano o programma, sebbene il piano o programma non costituisse, in senso stretto, né il fondamento normativo né un presupposto per l’adozione delle decisioni medesime. 1 Lingua originale: il Tedesco. 2 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30). 3 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), come da ultimo modificata dalla direttiva 2014/52/UE (GU 2014, L 124, pag. 1). 4 Sentenze del 22 marzo 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C-567/10, EU:C:2012:159, punti da 36 a 43), del 10 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C-473/14, EU:C:2015:582, punto 44), e del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punto 43). 5 Sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punto 52). 6 Sentenze del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punti 67 e 68), e del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern (C-300/20, EU:C:2022:102, punto 60). 7 Sentenze del 25 giugno 2020, A e a . (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punto 68), e del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern (C-300/20, EU:C:2022:102, punti 60 e 61). 8 Sentenze del 7 giugno 2018, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C-671/16, EU:C:2018:403, punto 55), Thybaut e a. (C-160/17, EU:C:2018:401, punto 55), e del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punto 70). 9 Sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern (C-300/20, EU:C:2022:102, punto 62). 10 Sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern (C-300/20, EU:C:2022:102, punti da 66 a 69). 11 V. sentenze del 12 dicembre 1990, SARPP (C-241/89, EU:C:1990:459, punto 8), del 18 dicembre 2014, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve (C-562/13, EU:C:2014:2453, punto 37), e del 16 aprile 2026, Nitrogénművek (C-519/24, EU:C:2026:297, punto 20). 12 Sentenze dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (VAS) – [OSCURATO:PERSONA] e a. (C-305/18, EU:C:2019:384, punto 52), e del 12 giugno 2019, CFE (C-43/18, EU:C:2019:483, punto 71). 13 Sentenza del 9 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Sito di [OSCURATO:PERSONA]) (C-9/22, EU:C:2023:176, punto 40). 14 Secondo quanto indicato al punto 9 della domanda di pronuncia pregiudiziale, si tratta della decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo federale) del 18 maggio 2018. 15 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7). 16 Orientamenti della Commissione europea sull’attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (2003), punto 3.65. 17 V. sentenza del 22 febbraio 2024, PO e [OSCURATO:PERSONA] 2012 (C-311/22, EU:C:2024:145, punto 55). 18 V. al riguardo le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a . (C-43/10, EU:C:2011:651, paragrafo 162). 19 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40). 20 Sentenza del 18 giugno 1998, [OSCURATO:PERSONA] van Noord-Holland (C-81/96, EU:C:1998:305, punto 23). 21 Sentenza del 18 giugno 1998, [OSCURATO:PERSONA] van Noord-Holland (C-81/96, EU:C:1998:305, punto 24). 22 Articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (GU 1997, L 73, pag. 5), e articolo 3 della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU 2014, L 124, pag. 1). 23 V., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C-72/12, EU:C:2013:712, punti da 21 a 31). 24 Sentenza dell’11 agosto 1995, Commissione/Germania (Großkrotzenburg) (C-431/92, EU:C:1995:260, punto 32). 25 Sentenze del 22 marzo 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C-567/10, EU:C:2012:159, punto 31), e del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punto 52). 26 Sentenza del 4 ottobre 2024, Friends of the [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 2040) (C-727/22, EU:C:2024:825, punti 29 e 32). 27 Sentenze del 28 febbraio 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103, punto 43), e del 25 giugno 2020, A e a . (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punto 83). 28 Sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103, punto 46). 29 Sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punto 83). 30 Sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103, punto 47). 31 Sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punti 83, 88 e 89). 32 Sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punto 88). 33 Sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103, punto 47). 34 V. sentenza del 25 giugno 2020, A e a . (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503, punto 83). 35 Sentenze del 22 settembre 2011, Valčiukienė e a. (C-295/10, EU:C:2011:608, punto 62), e del 10 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C-473/14, EU:C:2015:582, punto 58). 36 V. supra , paragrafo 12.
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