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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20356/2026

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l Riesame di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiestodi accogliere il ricorso e di annullare l’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 26 settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Catanzaro aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelaredella custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione di stampomafioso (capo 1) e di tentata estorsione pluriaggravata (capi 20, 21 e 22).Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal Giudice per leindagini preliminari, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intraneo alla locale di Strongoli e sarebbestato responsabile di più episodi di tentata estorsione.Il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame presentatadall’indagato, con provvedimento del 4 novembre 2025, ha annullato l’ordinanzaapplicativa della misura, limitatamente al reato di cui al capo 1, confermandola nelresto.2.

Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del propriodifensore.2.1.

Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 275 cod. proc. pen.Sostiene che il Tribunale, pur avendo «correttamente escluso la gravitàindiziaria per il più grave delitto associativo, circostanza che avrebbe dovutoimporre una riconsiderazione complessiva del quadro cautelare», si sarebbelimitato a «un’apodittica conferma della misura cautelare in atto, senza spendereuna sola parola sulla possibilità di applicare misure diverse e meno gravose».Rappresenta che «il Tribunale del Riesame di Catanzaro, per i medesimi capidi imputazione e le medesime condotte, al co-indagato figlio [OSCURATO:PERSONA],aveva modificato la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari,in virtù dell'esclusione della partecipazione al sodalizio mafioso-criminale di cui alcapo 1».Il ricorrente deduce «l’assenza delle condizioni soggettive e oggettive delpericolo di fuga e di inquinamento probatorio, ex art. 274 cod. proc. pen.»,sostenendo che l’indagato non sarebbe «stato mai coinvolto in procedimenti penaliaventi ad oggetto reati di tipologia mafiosa».

Lamenta, infine, «la mancanza diproporzionalità della misura cautelare».2.2.

Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art.274 cod. proc. pen.Sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato, nella parterelativa alla sussistenza del pericolo di recidiva, sarebbe carente e illogica.Il Tribunale non avrebbe considerato che, tra i precedenti penali dell’indagato,non vi sarebbero condanne relative a «condotte delittuose riconducibiliall'appartenenza ad associazioni mafiose o di rilevante pericolosità sociale».Contesta, poi, la rilevanza attribuita dal Tribunale «agli esiti intercettivicompendiati nella nota di p.g. del 25 ottobre 2025, dai quali emergerebbe che ilTesoriere» continuerebbe «a tenere condotte di prevaricazione nei confronti diprivati, analoghe a quelle per le quali si procede», atteso che, «dalle intercettazioniriportate nella richiesta di ordinanza di applicazione della custodia cautelare»,emergerebbe che l’indagato si sarebbe limitato a «sfogarsi in merito alla condottadi terze persone».

Il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe indicato néadeguatamente valutato il contenuto di tali conversazioni.2.3.

Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen.Sostiene che l’indagato non sarebbe stato «mai presente negli atti relativi aiprocedimenti penali della consorteria mafiosa del Comune di Strongoli» e che lasua condotta non corrisponderebbe «ai principi sanciti dal reato di associazione dimafiosa, in quanto non percorre le finalità previste dai canoni di legge».2.4.

Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56, 81, 110, 628 e 629 cod.pen.Sostiene, con particolare riferimento al reato di cui al capo 20, che l’indagatosi sarebbe limitato a recarsi presso l'azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di NigroGiuseppe, «per chiedere, esclusivamente e in maniera lecita, lavoro per il figlioTesoriere [OSCURATO:PERSONA]».

Secondo il ricorrente, dovrebbe ritenersi «a priori infondatala possibilità di eventuali condotte delittuose o danneggiamenti posti in essere dalricorrente», atteso che il [OSCURATO:PERSONA], «alla data del 16 febbraio 2024, si trovava inregime di affidamento in prova al servizio sociale».La parte sostiene che, nonostante a seguito della denuncia sporta dal [OSCURATO:PERSONA] leconversazioni tenute dall'indagato e dal figlio [OSCURATO:PERSONA] fossero state sottoposte aintercettazione, non sarebbe emersa alcuna condotta estorsiva nei confronti dellapersona offesa.

Quanto alle conversazioni in relazione alle quali si era ipotizzatoche l'interlocutore fosse [OSCURATO:PERSONA], presunto affiliato alla cosca Giglio, ilricorrente sostiene che, per quattro di esse, non vi sarebbe alcuna certezza su taleidentificazione e che le restanti sarebbero prive di rilevanza.Quanto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], relative «a lamentele di altri imprenditoriagricoli», il ricorrente sostiene che non vi sarebbe «nessun riscontro, nessunadenuncia, in merito alle stesse»; risultava, invece, che «il figlio TesoriereSalvatore, lavorava a decorrere dal 15 febbraio 2025, presso l'azienda di PodellaAdolfo (imprenditore citato dal [OSCURATO:PERSONA])».2.5.

Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56, 81, 110, 628 e 629 cod.pen.Rappresenta, con particolare riferimento al reato di cui al capo 21, che ilPodella non aveva mai denunciato l’indagato e che [OSCURATO:PERSONA] e altrifamiliari lavoravano presso l'azienda del Podella.

Dalle intercettazioniemergerebbe solo che [OSCURATO:PERSONA] si sfogherebbe «esclusivamente con ilfiglio, [OSCURATO:PERSONA]».

Le conversazioni avrebbero «a oggetto solo richiestelecite, che venivano assecondate qualora ci fossero i presupposti».2.6.

Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56, 81, 110, 628 e 629 cod.pen.Sostiene, con particolare riferimento al reato di cui al capo 22, che «nellarichiesta di applicazione della misura cautelare, il contenuto del progressivo n. 683del 12/04/2024 - RIT 228/2024 del 23/02/2024» sarebbe stato «travisato, datoche a pagina 385 della richiesta, in merito al capo di imputazione 20 della rubricasi dà un significato diverso rispetto a quello previsto al capo di imputazione 22)della rubrica».Sostiene, inoltre, che la presunta parte offesa, non avrebbe mai denunciatoTesoriere [OSCURATO:PERSONA] e non lo avrebbe neppure identificato «con certezza neifotogrammi esibiti a s.i.t. dai Carabinieri».Il ricorrente, infine, sostiene che «relativamente alla presente contestazione,bisognerebbe accertare, analizzare e capire, fino a che punto vi siano i presuppostidi cui all'art. 629 cod. pen., in quanto dalle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] el'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Crotone», emergerebbe che vi sarebbe un«contenzioso civile in atti».3.

Il Procuratore generale ha presentato una memoria scritta, con la quale hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.4.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha presentato memoria, con laquale ha replicato alla memoria del Procuratore generale e ha chiesto di accogliereil ricorso e annullare la sentenza impugnata.

Il ricorrente, nella memoria, tral’altro, sostiene che il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione nel ritenere chel’indagato avesse commesso i reati avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa,nonostante avesse escluso la sua intraneità al sodalizio.

Sostiene ancora che nonopererebbe la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,avendo il Tribunale escluso la partecipazione all'associazione mafiosa.

L’ordinanzaimpugnata sarebbe priva di motivazione sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezzadella misura e palese sarebbe la disparità di trattamento rispetto a TesoriereSalvatore, al quale era stata applicata la misura meno afflittiva degli arrestidomiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.1.1.

Il primo motivo e il secondo motivo (e le argomentazioni relativa alleesigenze cautelari contenute nella memoria difensiva) – che, essendostrettamente correlati, possono essere trattati congiuntamente – sono infondati.Il Tribunale invero ha reso, con riferimento alla specifica posizione di TesoriereAmedeo, una motivazione ampia e congrua in ordine alle esigenze cautelari,ritenendo, sulla base di argomentazioni prive di vizi logici, che, nonostantel’annullamento per il reato associativo, «solo la massima misura cautelare possaassicurare l'effettivo contenimento del ricorrente, arginando l’elevata possibilitàche ponga in essere analoghe condotte di reato e imponendo la cessione deicontatti vantati con i contesti criminali del territorio».Ha, in particolare, evidenziato che «le vicende illecite descritte sicaratterizzano per gravità concreta e per intenso allarme sociale, lasciandoemergere l'inclinazione criminale e l'indole prevaricatrice del ricorrente, il qualeassumeva la regia delle dinamiche estorsive, compulsando la perpetrazione disistematiche pretese nei confronti di una pluralità di soggetti ed evocando ladisponibilità all'uso di metodiche violente per fini di profitto personale».

IlTribunale ha evidenziato che «gli elementi fattuali delineati si saldavano con iprecedenti vantati dal ricorrente, già condannato per gravi e recenti delitti inmateria di armi e contro il patrimonio».

Ha, poi, ritenuto che, «al fine di certificarela pericolosità sociale attuale del ricorrente», risultassero particolarmentesignificativi «gli esiti intercettivi compendiati nella nota di polizia giudiziaria del 25ottobre 2025, i quali offrivano plastica conferma che … il [OSCURATO:PERSONA] proseguiva atenere condotte di prevaricazione nei confronti di privati analoghe a quelle per lequali si procede».

Si trattava, in particolare, «di conversazioni censite nell'ottobre2025», dalle quali emergeva che l’indagato tentava di «imporre a un imprenditorelocale, [OSCURATO:PERSONA], di assumerlo come trattorista».

Conversazione che,contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stata (in parte) riportatanell’ordinanza dal Tribunale, che ne ha evidenziato il contenuto «eloquente» (cfr.pagina 13 dell’ordinanza impugnata).Il Tribunale ha rilevato «l’inconferenza delle argomentazioni difensive tese aescludere la sussistenza dei pericula libertatis di cui all'art. 274, lett. a) e b), cod.proc. pen., poiché esigenze neppure riconosciute dal Giudice per le indaginipreliminari, in sede di emissione del titolo genetico».Quanto al raffronto con la misura applicata a [OSCURATO:PERSONA], va rilevatoche le esigenze cautelari relative a ciascun indagato vanno valutate in manieraspecifica e personale, non bastando la mera esclusione per entrambi gli indagatidel reato associativo, per ritenerle perfettamente equiparate.Quanto alla “doppia presunzione”, va rilevato che essa rimane applicabile,tentata estorsione, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.

Alriguardo, deve essere ricordato che, «in tema di applicazione di misure cautelaripersonali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari edi adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51,comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati,aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.» (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022,Alcamo, Rv. 283176).Va, peraltro, rilevato che il Tribunale ha motivato in maniera ampia sullasussistenza delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della custodia in carcere,al punto da rendere non determinante l’applicazione della “doppia presunzione”.Le restanti deduzioni contenute nel primo motivo di ricorso si presentano deltutto generiche e assertive.1.2.

Il terzo motivo è inammissibile.Il ricorrente si limita a formulare delle deduzioni intrinsecamente generiche,in quanto prive di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti ilricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.1.3.

Il quarto, il quinto e il sesto motivo, che, essendo tutti versati in fatto,possono essere tratti congiuntamente, sono inammissibili.Con essi, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendostate da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, aisensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione dilegge né travisamenti di prova (l’unico presunto travisamento dedotto, oltre aessere formulato in maniera generica e confusa, non riguarda l’ordinanzaimpugnata, ma la richiesta della misura cautelare) o vizi di manifesta logicitàemergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una nonconsentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sullaricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez.

U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017,Patalano).Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllodi legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettivedell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudiceper le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscrittoall'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza diillogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv.269438).

Deve essere ribadito che esula «dai poteri della Corte di cassazionequello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n.22242 del 27/01/2011, Scibè).Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza deigravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha motivato in maniera adeguatae coerente, con specifico riferimento a ciascuno dei reati contestati ai capi 20, 21e 22 (cfr. pagine 5 e ss. dell’ordinanza impugnata).Va, peraltro, rilevato che la gran parte delle deduzioni difensive sonomeramente reiterative.

Il Tribunale su esse ha già risposto, evidenziando, adesempio, che sussistevano gli estremi dell’estorsione tentata e che non era«affatto comprovato e documentato che [OSCURATO:PERSONA] vantasse una pretesaazionabile in giudizio nei confronti dei coniugi Fazio-Germinara».

Invero, «lescarne e generiche frasi scambiate con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e confluite nel compendiointercettivo nulla rivelano sul punto, riguardando non meglio precisatecomunicazioni che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indirizzato al Fazio».

Non si ravvisavano,pertanto, «elementi obiettivi o allegazioni, quali titoli di fonte contrattuale ogiudiziaria, che consentivano di ritenere che le condotte contestate fosserofinalizzate all'esercizio di un diritto tutelabile in giudizio».Alcuna contraddizione vi è con riferimento all’annullamento per il 416-bis,416-bis.1 cod. pen., nell'accezione dell'impiego del metodo mafioso, che sussistequando il reo, pur senza essere partecipe o concorrente in reati associativi,delinque con metodo mafioso, ponendo in essere una condotta idonea a esercitareuna particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazionederivante dall'organizzazione criminale.

Il Tribunale ha posto in rilievo che, dalla«analisi delle vicende delittuose passate in rassegna», emergeva «l'impiego dimodalità di realizzazione delle condotte, connotate dall'impiego di logiche disopraffazione, tipiche dell'agire mafioso, palesate in un contesto di chiarapercezione delle vittime del potere imposto sul territorio dalle organizzazionimafiose ivi operanti» (cfr. pagina 10 dell’ordinanza impugnata).Generica e poco rilevante è la circostanza che l’indagato, «alla data del16/02/2024, si trovava in regime di affidamento in prova al servizio sociale»,commettere i delitti in questione.Quanto alla deduzioni relative al significato da attribuire alle conversazioniintercettate, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, quando lasentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione delcontesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti,onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle qualiabbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio dimerito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteriinaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto» (Sez. 1, n. 25939 del29/04/2024, L., Rv. 286599; Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone, Rv.263270).Nel caso in esame, il Tribunale ha riportato le conversazioni ritenuteparticolarmente significative, analizzandone il contenuto in maniera congrua eponendo in risalto come esse fossero coerenti con il grave quadro indiziario.Ebbene, a fronte di tale motivazione, il ricorrente si è limitato ad affermare che leconversazioni sarebbero prive di rilevanza, che non vi sarebbe certezzasull’identificazione degli interlocutori, che i colloqui intercettati avrebbero «aoggetto solo richieste lecite, che venivano assecondate qualora ci fossero ipresupposti».

Si tratta di deduzioni inammissibili, non solo perché generiche emeramente assertive, ma in quanto non rientranti nell’ambito del perimetro dellecensure sollevabili in sede di legittimità, come sopra delineato.2.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Riesame di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiestodi accogliere il ricorso e di annullare l’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 26 settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Catanzaro aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelaredella custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione di stampomafioso (capo 1) e di tentata estorsione pluriaggravata (capi 20, 21 e 22).Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal Giudice per leindagini preliminari, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intraneo alla locale di Strongoli e sarebbestato responsabile di più episodi di tentata estorsione.Il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame presentatadall’indagato, con provvedimento del 4 novembre 2025, ha annullato l’ordinanzaapplicativa della misura, limitatamente al reato di cui al capo 1, confermandola nelresto.2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del propriodifensore.2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 275 cod. proc. pen.Sostiene che il Tribunale, pur avendo «correttamente escluso la gravitàindiziaria per il più grave delitto associativo, circostanza che avrebbe dovutoimporre una riconsiderazione complessiva del quadro cautelare», si sarebbelimitato a «un’apodittica conferma della misura cautelare in atto, senza spendereuna sola parola sulla possibilità di applicare misure diverse e meno gravose».Rappresenta che «il Tribunale del Riesame di Catanzaro, per i medesimi capidi imputazione e le medesime condotte, al co-indagato figlio [OSCURATO:PERSONA],aveva modificato la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari,in virtù dell'esclusione della partecipazione al sodalizio mafioso-criminale di cui alcapo 1».Il ricorrente deduce «l’assenza delle condizioni soggettive e oggettive delpericolo di fuga e di inquinamento probatorio, ex art. 274 cod. proc. pen.»,sostenendo che l’indagato non sarebbe «stato mai coinvolto in procedimenti penaliaventi ad oggetto reati di tipologia mafiosa». Lamenta, infine, «la mancanza diproporzionalità della misura cautelare».2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art.274 cod. proc. pen.Sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato, nella parterelativa alla sussistenza del pericolo di recidiva, sarebbe carente e illogica.Il Tribunale non avrebbe considerato che, tra i precedenti penali dell’indagato,non vi sarebbero condanne relative a «condotte delittuose riconducibiliall'appartenenza ad associazioni mafiose o di rilevante pericolosità sociale».Contesta, poi, la rilevanza attribuita dal Tribunale «agli esiti intercettivicompendiati nella nota di p.g. del 25 ottobre 2025, dai quali emergerebbe che ilTesoriere» continuerebbe «a tenere condotte di prevaricazione nei confronti diprivati, analoghe a quelle per le quali si procede», atteso che, «dalle intercettazioniriportate nella richiesta di ordinanza di applicazione della custodia cautelare»,emergerebbe che l’indagato si sarebbe limitato a «sfogarsi in merito alla condottadi terze persone». Il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe indicato néadeguatamente valutato il contenuto di tali conversazioni.2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen.Sostiene che l’indagato non sarebbe stato «mai presente negli atti relativi aiprocedimenti penali della consorteria mafiosa del Comune di Strongoli» e che lasua condotta non corrisponderebbe «ai principi sanciti dal reato di associazione dimafiosa, in quanto non percorre le finalità previste dai canoni di legge».2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56, 81, 110, 628 e 629 cod.pen.Sostiene, con particolare riferimento al reato di cui al capo 20, che l’indagatosi sarebbe limitato a recarsi presso l'azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di NigroGiuseppe, «per chiedere, esclusivamente e in maniera lecita, lavoro per il figlioTesoriere [OSCURATO:PERSONA]». Secondo il ricorrente, dovrebbe ritenersi «a priori infondatala possibilità di eventuali condotte delittuose o danneggiamenti posti in essere dalricorrente», atteso che il [OSCURATO:PERSONA], «alla data del 16 febbraio 2024, si trovava inregime di affidamento in prova al servizio sociale».La parte sostiene che, nonostante a seguito della denuncia sporta dal [OSCURATO:PERSONA] leconversazioni tenute dall'indagato e dal figlio [OSCURATO:PERSONA] fossero state sottoposte aintercettazione, non sarebbe emersa alcuna condotta estorsiva nei confronti dellapersona offesa. Quanto alle conversazioni in relazione alle quali si era ipotizzatoche l'interlocutore fosse [OSCURATO:PERSONA], presunto affiliato alla cosca Giglio, ilricorrente sostiene che, per quattro di esse, non vi sarebbe alcuna certezza su taleidentificazione e che le restanti sarebbero prive di rilevanza.Quanto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], relative «a lamentele di altri imprenditoriagricoli», il ricorrente sostiene che non vi sarebbe «nessun riscontro, nessunadenuncia, in merito alle stesse»; risultava, invece, che «il figlio TesoriereSalvatore, lavorava a decorrere dal 15 febbraio 2025, presso l'azienda di PodellaAdolfo (imprenditore citato dal [OSCURATO:PERSONA])».2.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56, 81, 110, 628 e 629 cod.pen.Rappresenta, con particolare riferimento al reato di cui al capo 21, che ilPodella non aveva mai denunciato l’indagato e che [OSCURATO:PERSONA] e altrifamiliari lavoravano presso l'azienda del Podella. Dalle intercettazioniemergerebbe solo che [OSCURATO:PERSONA] si sfogherebbe «esclusivamente con ilfiglio, [OSCURATO:PERSONA]». Le conversazioni avrebbero «a oggetto solo richiestelecite, che venivano assecondate qualora ci fossero i presupposti».2.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56, 81, 110, 628 e 629 cod.pen.Sostiene, con particolare riferimento al reato di cui al capo 22, che «nellarichiesta di applicazione della misura cautelare, il contenuto del progressivo n. 683del 12/04/2024 - RIT 228/2024 del 23/02/2024» sarebbe stato «travisato, datoche a pagina 385 della richiesta, in merito al capo di imputazione 20 della rubricasi dà un significato diverso rispetto a quello previsto al capo di imputazione 22)della rubrica».Sostiene, inoltre, che la presunta parte offesa, non avrebbe mai denunciatoTesoriere [OSCURATO:PERSONA] e non lo avrebbe neppure identificato «con certezza neifotogrammi esibiti a s.i.t. dai Carabinieri».Il ricorrente, infine, sostiene che «relativamente alla presente contestazione,bisognerebbe accertare, analizzare e capire, fino a che punto vi siano i presuppostidi cui all'art. 629 cod. pen., in quanto dalle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] el'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Crotone», emergerebbe che vi sarebbe un«contenzioso civile in atti».3. Il Procuratore generale ha presentato una memoria scritta, con la quale hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha presentato memoria, con laquale ha replicato alla memoria del Procuratore generale e ha chiesto di accogliereil ricorso e annullare la sentenza impugnata. Il ricorrente, nella memoria, tral’altro, sostiene che il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione nel ritenere chel’indagato avesse commesso i reati avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa,nonostante avesse escluso la sua intraneità al sodalizio. Sostiene ancora che nonopererebbe la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,avendo il Tribunale escluso la partecipazione all'associazione mafiosa. L’ordinanzaimpugnata sarebbe priva di motivazione sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezzadella misura e palese sarebbe la disparità di trattamento rispetto a TesoriereSalvatore, al quale era stata applicata la misura meno afflittiva degli arrestidomiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1. Il primo motivo e il secondo motivo (e le argomentazioni relativa alleesigenze cautelari contenute nella memoria difensiva) – che, essendostrettamente correlati, possono essere trattati congiuntamente – sono infondati.Il Tribunale invero ha reso, con riferimento alla specifica posizione di TesoriereAmedeo, una motivazione ampia e congrua in ordine alle esigenze cautelari,ritenendo, sulla base di argomentazioni prive di vizi logici, che, nonostantel’annullamento per il reato associativo, «solo la massima misura cautelare possaassicurare l'effettivo contenimento del ricorrente, arginando l’elevata possibilitàche ponga in essere analoghe condotte di reato e imponendo la cessione deicontatti vantati con i contesti criminali del territorio».Ha, in particolare, evidenziato che «le vicende illecite descritte sicaratterizzano per gravità concreta e per intenso allarme sociale, lasciandoemergere l'inclinazione criminale e l'indole prevaricatrice del ricorrente, il qualeassumeva la regia delle dinamiche estorsive, compulsando la perpetrazione disistematiche pretese nei confronti di una pluralità di soggetti ed evocando ladisponibilità all'uso di metodiche violente per fini di profitto personale». IlTribunale ha evidenziato che «gli elementi fattuali delineati si saldavano con iprecedenti vantati dal ricorrente, già condannato per gravi e recenti delitti inmateria di armi e contro il patrimonio». Ha, poi, ritenuto che, «al fine di certificarela pericolosità sociale attuale del ricorrente», risultassero particolarmentesignificativi «gli esiti intercettivi compendiati nella nota di polizia giudiziaria del 25ottobre 2025, i quali offrivano plastica conferma che … il [OSCURATO:PERSONA] proseguiva atenere condotte di prevaricazione nei confronti di privati analoghe a quelle per lequali si procede». Si trattava, in particolare, «di conversazioni censite nell'ottobre2025», dalle quali emergeva che l’indagato tentava di «imporre a un imprenditorelocale, [OSCURATO:PERSONA], di assumerlo come trattorista». Conversazione che,contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stata (in parte) riportatanell’ordinanza dal Tribunale, che ne ha evidenziato il contenuto «eloquente» (cfr.pagina 13 dell’ordinanza impugnata).Il Tribunale ha rilevato «l’inconferenza delle argomentazioni difensive tese aescludere la sussistenza dei pericula libertatis di cui all'art. 274, lett. a) e b), cod.proc. pen., poiché esigenze neppure riconosciute dal Giudice per le indaginipreliminari, in sede di emissione del titolo genetico».Quanto al raffronto con la misura applicata a [OSCURATO:PERSONA], va rilevatoche le esigenze cautelari relative a ciascun indagato vanno valutate in manieraspecifica e personale, non bastando la mera esclusione per entrambi gli indagatidel reato associativo, per ritenerle perfettamente equiparate.Quanto alla “doppia presunzione”, va rilevato che essa rimane applicabile,tentata estorsione, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen. Alriguardo, deve essere ricordato che, «in tema di applicazione di misure cautelaripersonali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari edi adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51,comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati,aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.» (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022,Alcamo, Rv. 283176).Va, peraltro, rilevato che il Tribunale ha motivato in maniera ampia sullasussistenza delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della custodia in carcere,al punto da rendere non determinante l’applicazione della “doppia presunzione”.Le restanti deduzioni contenute nel primo motivo di ricorso si presentano deltutto generiche e assertive.1.2. Il terzo motivo è inammissibile.Il ricorrente si limita a formulare delle deduzioni intrinsecamente generiche,in quanto prive di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti ilricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.1.3. Il quarto, il quinto e il sesto motivo, che, essendo tutti versati in fatto,possono essere tratti congiuntamente, sono inammissibili.Con essi, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendostate da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, aisensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione dilegge né travisamenti di prova (l’unico presunto travisamento dedotto, oltre aessere formulato in maniera generica e confusa, non riguarda l’ordinanzaimpugnata, ma la richiesta della misura cautelare) o vizi di manifesta logicitàemergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una nonconsentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sullaricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017,Patalano).Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllodi legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettivedell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudiceper le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscrittoall'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza diillogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv.269438). Deve essere ribadito che esula «dai poteri della Corte di cassazionequello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n.22242 del 27/01/2011, Scibè).Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza deigravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha motivato in maniera adeguatae coerente, con specifico riferimento a ciascuno dei reati contestati ai capi 20, 21e 22 (cfr. pagine 5 e ss. dell’ordinanza impugnata).Va, peraltro, rilevato che la gran parte delle deduzioni difensive sonomeramente reiterative. Il Tribunale su esse ha già risposto, evidenziando, adesempio, che sussistevano gli estremi dell’estorsione tentata e che non era«affatto comprovato e documentato che [OSCURATO:PERSONA] vantasse una pretesaazionabile in giudizio nei confronti dei coniugi Fazio-Germinara». Invero, «lescarne e generiche frasi scambiate con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e confluite nel compendiointercettivo nulla rivelano sul punto, riguardando non meglio precisatecomunicazioni che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indirizzato al Fazio». Non si ravvisavano,pertanto, «elementi obiettivi o allegazioni, quali titoli di fonte contrattuale ogiudiziaria, che consentivano di ritenere che le condotte contestate fosserofinalizzate all'esercizio di un diritto tutelabile in giudizio».Alcuna contraddizione vi è con riferimento all’annullamento per il 416-bis,416-bis.1 cod. pen., nell'accezione dell'impiego del metodo mafioso, che sussistequando il reo, pur senza essere partecipe o concorrente in reati associativi,delinque con metodo mafioso, ponendo in essere una condotta idonea a esercitareuna particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazionederivante dall'organizzazione criminale. Il Tribunale ha posto in rilievo che, dalla«analisi delle vicende delittuose passate in rassegna», emergeva «l'impiego dimodalità di realizzazione delle condotte, connotate dall'impiego di logiche disopraffazione, tipiche dell'agire mafioso, palesate in un contesto di chiarapercezione delle vittime del potere imposto sul territorio dalle organizzazionimafiose ivi operanti» (cfr. pagina 10 dell’ordinanza impugnata).Generica e poco rilevante è la circostanza che l’indagato, «alla data del16/02/2024, si trovava in regime di affidamento in prova al servizio sociale»,commettere i delitti in questione.Quanto alla deduzioni relative al significato da attribuire alle conversazioniintercettate, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, quando lasentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione delcontesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti,onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle qualiabbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio dimerito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteriinaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto» (Sez. 1, n. 25939 del29/04/2024, L., Rv. 286599; Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone, Rv.263270).Nel caso in esame, il Tribunale ha riportato le conversazioni ritenuteparticolarmente significative, analizzandone il contenuto in maniera congrua eponendo in risalto come esse fossero coerenti con il grave quadro indiziario.Ebbene, a fronte di tale motivazione, il ricorrente si è limitato ad affermare che leconversazioni sarebbero prive di rilevanza, che non vi sarebbe certezzasull’identificazione degli interlocutori, che i colloqui intercettati avrebbero «aoggetto solo richieste lecite, che venivano assecondate qualora ci fossero ipresupposti». Si tratta di deduzioni inammissibili, non solo perché generiche emeramente assertive, ma in quanto non rientranti nell’ambito del perimetro dellecensure sollevabili in sede di legittimità, come sopra delineato.2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20356/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris