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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2025

ECLI:EU:T:2025:337
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0441_RES

Cause T‑441/21, T‑449/21, T‑453/21, T‑455/21, T‑456/21 e T‑462/21 (pubblicazione per estratto) UBS [OSCURATO:PERSONA] AG e a. contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 26 marzo 2025 «Concorrenza – Intese – Settore dei titoli di Stato europei – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi e delle attività di negoziazione di titoli – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Infrazione unica e continuata – Restrizione della concorrenza per oggetto – Interesse legittimo a procedere all’accertamento delle infrazioni – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Importo di base – Valore sostitutivo del valore delle vendite – Competenza estesa al merito» Procedimento giurisdizionale – Pubblicità delle decisioni – Obbligo del giudice dell’Unione di garantire un giusto equilibrio tra la pubblicità delle decisioni e il diritto alla tutela dei dati personali e del segreto commerciale – Richiesta di omissione di taluni dati nei confronti del pubblico – Criteri di valutazione (Art. 15 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 66 e 66 bis) (v. punti 68‑78) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Decisione non identica alla comunicazione degli addebiti – Riduzione della portata materiale della partecipazione di un’impresa all’infrazione constatata – Riduzione che non implica un’infrazione distinta da quella illustrata nella comunicazione degli addebiti – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1) (v. punti 116‑140, 1637) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Indicazione dei principali elementi in fatto e in diritto che possono condurre a un’ammenda – Indicazione sufficiente alla luce del diritto di essere ascoltato (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1) (v. punti 162‑187, 219‑242, 1663‑1675) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Comunicazione degli addebiti – Produzione di prove supplementari dopo l’invio della comunicazione degli addebiti – Invio di una lettera di esposizione dei fatti – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 773/2004, artt. 10-12; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2011/C 308/06, punto 111) (v. punti 196‑216) Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione e infligge un’ammenda (Artt. 101, § 1, e 296, comma 2, TFUE) (v. punti 248‑288, 299‑302, 2085‑2089) Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Conoscenza dei comportamenti illeciti o capacità di prevederli – Conoscenze acquisite da un dipendente prima del suo arrivo al servizio dell’impresa interessata – Elemento di valutazione pertinente (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 303‑329, 1294, 1295) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla [OSCURATO:PERSONA] – Portata dell’onere della prova – Infrazione unica e continuata – Unicità dell’infrazione – Esistenza di un piano complessivo che persegue un obiettivo anticoncorrenziale unico (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 332, 1044, 1127, 1128, 1132‑1141) Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo – Intenzione di contribuire agli obiettivi comuni perseguiti dall’insieme delle imprese interessate – Conoscenza dei comportamenti illeciti o capacità di prevederli – Elementi di valutazione (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 333‑338, 936‑945, 983, 984, 992, 995, 1013, 1090‑1097, 1161, 1244, 1245, 1247, 1289, 1293) Ricorso di annullamento – Decisione che constata un’infrazione alle regole di concorrenza – Decisione adottata nei confronti di più imprese – Decisione che deve essere considerata come un complesso di decisioni individuali – Conseguenze (Artt. 101 e 263 TFUE) (v. punti 355‑358) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla [OSCURATO:PERSONA] – Portata dell’onere della prova – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Coordinamento dei prezzi e delle attività di negoziazione di obbligazioni da parte di operatori di istituti finanziari – Scambi di informazioni commerciali sensibili (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 381, 382, 408, 429‑431, 498, 499, 506‑511, 537, 554, 557‑568, 593, 598, 599, 614, 619, 620, 642, 643, 647, 648, 653, 654, 663, 664, 669, 670, 676, 688, 692, 693, 709, 710, 736, 737, 749, 754, 760, 780, 789, 796, 798‑803, 818, 827, 832, 852, 862, 871, 883, 894, 899, 905, 907, 921) Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Atti allegati al ricorso – Ricevibilità – Presupposti [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 624‑627) Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo – Valutazione – Criteri – Contributo all’obiettivo unico dell’infrazione – Necessità di un nesso di complementarità tra le pratiche addebitate – Insussistenza (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 922‑926) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla [OSCURATO:PERSONA] – Portata dell’onere della prova – Infrazione unica e continuata – Carattere continuato dell’infrazione – Elementi di valutazione – Assenza di prova concernente taluni periodi determinati nell’ambito del periodo complessivo considerato – Irrilevanza (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 1169‑1171, 1188‑1190, 1217, 1218, 1340, 1372) Concorrenza – Ammende – Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa – Rilevanza della mancata adozione di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico – Insussistenza (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punto 1304) Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo – Valutazione – Criteri – Contributo all’obiettivo unico dell’infrazione – Conoscenza o prevedibilità del piano complessivo dell’intesa e dei suoi elementi principali – Presunzione di tale conoscenza in caso di partecipazione a riunioni volte alla conclusione di accordi di natura anticoncorrenziale – Onere di rovesciare tale presunzione gravante sull’impresa interessata (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 1357‑1362) Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetto – Restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Valutazione – 1Comportamenti che si inquadrano in un mercato complesso – Portata dell’analisi del contesto economico e giuridico di detti comportamenti (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 1405‑1417) Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetto – Restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Valutazione alla luce delle caratteristiche oggettive del comportamento in questione e senza tenere conto della situazione specifica di ciascuna impresa partecipante (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 1440‑1442) Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetto – Restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Valutazione – Scambi di informazioni commerciali sensibili tra operatori di istituti finanziari – Scambi diretti al coordinamento dei prezzi, alla divulgazione di informazioni sensibili e al coordinamento delle attività di negoziazione – Scambi integranti una restrizione della concorrenza per oggetto – Asseriti effetti proconcorrenziali degli scambi di informazioni – Irrilevanza (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 1506‑1515, 1539, 1540, 1545, 1546) Intese – Delimitazione del mercato – Oggetto – Accertamento del pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri – Obbligo di delimitare il mercato in questione – Portata (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 1555, 1556) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri della [OSCURATO:PERSONA] – Potere di adottare una decisione che constata un’infrazione una volta prescritto il potere di infliggere ammende ai sensi del regolamento n. 1/2003 – Presupposto – Esistenza di un interesse legittimo a procedere ad una simile constatazione (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 1573, 1580, 1593‑1608, 1620‑1631) Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata – Possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di discostarsi dagli orientamenti per il calcolo delle ammende – Requisiti di motivazione ancora più restrittivi (Artt. 101 e 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 37) (v. punti 1685‑1689) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Ricorso ad un valore sostitutivo – Obblighi della [OSCURATO:PERSONA] – Obbligo di giustificare il ricorso ad un valore sostitutivo in modo giuridicamente sufficiente – Obbligo di prendere in considerazione i migliori dati disponibili per il calcolo del valore sostitutivo – Sindacato giurisdizionale – Portata (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 1777‑1785, 1810‑1816, 1941‑1959) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Ricorso ad un valore sostitutivo – Obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione i migliori dati disponibili – Onere della prova del rispetto di tale obbligo (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 1843, 1844) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Ricorso a un valore sostitutivo – Valore che deve riflettere l’importanza economica dell’infrazione e il peso dell’impresa interessata nella medesima (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 1908‑1921) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Ricorso ad un valore sostitutivo – Periodo di riferimento per il calcolo del valore sostitutivo (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 1922‑1928) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3) (v. punti 1969‑1972, 1979‑1981) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Diritto d’ingresso – Infrazione molto grave – Inclusione di un importo supplementare ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Ammissibilità (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 25) (v. punti 2008‑2027) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Cessazione delle infrazioni – Potere della [OSCURATO:PERSONA] – Ingiunzioni rivolte alle imprese – Limiti (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 25) (v. punti 2098‑2102) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta – Criteri di valutazione (Artt. 101, 261 e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 2114, 2115) [OSCURATO:PERSONA], riunito in Sezione ampliata, conferma la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea ( 1 ) che constata che le banche UBS [OSCURATO:PERSONA] AG e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «UBS»), NatWest [OSCURATO:PERSONA] plc, NatWest Markets plc e NatWest Markets NV. (in prosieguo: la «NatWest»), Natixis, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»), [OSCURATO:PERSONA] plc e [OSCURATO:PERSONA], Inc. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] N. A. e [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «BofA») e la Portigon AG hanno partecipato a un cartello nel settore dei titoli di Stato europei (in prosieguo: gli «EGB»).

Tuttavia, a causa di errori da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione della durata della partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] a detta infrazione e nel calcolo dell’ammenda che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a versare, il Tribunale riduce l’importo delle ammende inflitte a dette banche.

Nel 2015, a seguito di una richiesta di trattamento favorevole presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] plc e dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: l’«RBS»), divenute la NatWest, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un’indagine al fine di esaminare l’esistenza di un cartello sul mercato degli EGB.

Gli EGB sono titoli di debito che consentono agli Stati membri della zona euro di raccogliere fondi per finanziare determinate spese o investimenti, in particolare per rifinanziare il debito esistente.

Essi sono offerti in vendita per la prima volta dall'emittente o per suo conto sul mercato primario e sono poi scambiati sul mercato secondario.

Su tale mercato secondario, le banche tentano di generare ricavi captando la differenza tra il corso di acquisto e il corso di vendita degli EGB.

A seguito della sua indagine, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli operatori di varie banche, tra cui figurano la UBS, la Natixis, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA], la BofA e la Portigon (in prosieguo: le «ricorrenti»), avessero collaborato e scambiato informazioni al fine di ottenere vantaggi concorrenziali nell’ambito dell’emissione, della collocazione o della negoziazione di EGB.

Ritenendo, inoltre, che tali comportamenti facessero parte di un piano complessivo che perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che le banche interessate avevano commesso un’infrazione unica e continuata all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE attraverso la conclusione di accordi o l’attuazione di pratiche concordate aventi per oggetto di restringere o falsare la concorrenza nel settore degli EGB nello Spazio economico europeo (SEE).

Per quanto concerne le ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che il suo potere di infliggere ammende alla BofA e alla Natixis era prescritto, poiché le loro rispettive partecipazioni all’infrazione accertata erano terminate oltre cinque anni prima dell’avvio dell’indagine.

Per contro, sono state inflitte ammende di importi pari a EUR 129573000, EUR 172378000 ed EUR 69442000 rispettivamente alla [OSCURATO:PERSONA], alla UBS e alla [OSCURATO:SOCIETA].

L’importo dell’ammenda inflitta alla Portigon è stato invece fissato a EUR 0, in applicazione della soglia massima del 10% del fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente, considerato che detta banca stava progressivamente esaurendo le sue attività e che il fatturato netto da essa realizzato nel 2020 era negativo.

Le ricorrenti hanno presentato al Tribunale sei ricorsi di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui le riguarda.

La UBS, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno inoltre chiesto al Tribunale di ridurre l’importo dell’ammenda che era stata loro inflitta, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito prevista all’articolo 261 TFUE e all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 ( 2 ).

Giudizio del Tribunale In via preliminare, il Tribunale esamina le richieste di omissione di taluni dati nei confronti del pubblico presentate dalla [OSCURATO:SOCIETA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla BofA e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Dette richieste vertevano, in particolare, sui nomi dei dipendenti coinvolti nei comportamenti contestati, sulle discussioni intrattenute dagli operatori di cui trattasi, su estratti da conversazioni non indicate nella decisione impugnata e su estratti da documenti contenuti nel fascicolo del Tribunale.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda che la riservatezza di un elemento non è giustificata nel caso di informazioni già pubbliche o alle quali il pubblico o taluni ambienti specializzati possano avere accesso.

Inoltre, informazioni che sono state segrete o riservate, ma che risalgono a cinque anni addietro o più, devono essere considerate, a causa del decorso del tempo, storiche e ormai prive, per tale motivo, del loro carattere segreto o riservato, salvo che la parte che invoca tale carattere non dimostri che tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della propria posizione commerciale o di quelle di terzi interessati.

Alla luce di tali principi, il Tribunale decide di procedere ad anonimizzare i nominativi delle persone fisiche menzionate nella decisione impugnata e degli esperti di cui le banche interessate si sono avvalse, oltre che delle società presso cui detti esperti lavorano.

Per contro, il contenuto delle discussioni tra gli operatori delle banche interessate non può essere occultato, poiché tali discussioni costituiscono la quasi totalità degli elementi di prova su cui la decisione impugnata si fonda e i messaggi ivi contenuti rivelano, a parere della [OSCURATO:PERSONA], il carattere anticoncorrenziale dei comportamenti delle suddette banche.

Inoltre, la quasi totalità di tali messaggi compaiono nella versione pubblica della decisione impugnata e non necessitano, pertanto, di alcuna protezione.

Lo stesso vale per il nome dei soggetti che hanno emesso le obbligazioni di cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’omissione.

Il Tribunale respinge altresì la richiesta di trattare come riservati taluni estratti da discussioni non indicate nella decisione impugnata e taluni estratti da documenti contenuti nel fascicolo, nella misura in cui essa verte su elementi la cui menzione è giustificata dall’esigenza di fornire una risposta intellegibile agli argomenti sollevati dalle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] essersi pronunciato sulle richieste di omissione di taluni dati nei confronti del pubblico, il Tribunale spiega che i motivi di annullamento delle ricorrenti, che in ampia misura si sovrappongono, concernono segnatamente:

1. la violazione dei loro diritti della difesa,

2. errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nel riconoscere la responsabilità delle ricorrenti per i comportamenti dei loro operatori,

3. errori della [OSCURATO:PERSONA] nella qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come violazione unica e continuata imputabile alle ricorrenti,

4. errori della [OSCURATO:PERSONA] nella qualificazione di detta infrazione come restrizione per oggetto,

5. errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nel riconoscere l’esistenza di un interesse legittimo a constatare l’infrazione nei confronti delle banche cui non sono state inflitte ammende, e

6. errori nella determinazione dell’importo delle ammende irrogate.

1. Sull’asserita violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti A sostegno del suo ricorso, la BofA deduceva, in particolare, una violazione dei suoi diritti della difesa poiché gli elementi considerati a suo carico nella decisione impugnata non coinciderebbero con quelli elencati nella comunicazione degli addebiti.

A tal proposito, il Tribunale osserva, tuttavia, che la portata materiale della partecipazione della BofA all’infrazione considerata nella decisione impugnata è stata ridotta rispetto a quella oggetto della comunicazione degli addebiti.

Orbene, dal momento che una siffatta riduzione della portata della sua partecipazione è favorevole alla BofA, essa non può, in via di principio, danneggiare i suoi interessi.

Per di più, detta riduzione della portata materiale della partecipazione della BofA all’infrazione non ha nemmeno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a constatare nei suoi confronti, nella decisione impugnata, un’infrazione a tal punto distinta da quella illustrata nella comunicazione degli addebiti da dover essere assimilata a un nuovo addebito su cui detta banca avrebbe dovuto poter far valere le proprie osservazioni scritte e orali al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti della difesa.

Il Tribunale respinge anche la censura della Portigon secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i suoi diritti della difesa modificando la comunicazione degli addebiti mediante l’invio di una semplice «lettera di esposizione dei fatti» in luogo di una comunicazione degli addebiti supplementare.

Su tale punto, il Tribunale osserva che, quando, nel corso del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] decide di aggiungere nuovi addebiti a quelli inizialmente contestati alle imprese o intende assumere fatti notevolmente diversi come prova delle infrazioni contestate, essa è tenuta a inviare una comunicazione degli addebiti supplementare alle imprese interessate.

Tuttavia, qualora detta istituzione intenda soltanto basarsi su nuovi elementi di prova che corroborano gli addebiti già suffragati nella comunicazione degli addebiti, essa può limitarsi a informarne le imprese interessate mediante una lettera di esposizione dei fatti, in risposta alla quale dette imprese possono presentate osservazioni scritte in un determinato termine.

Nel caso di specie, dalla decisione impugnata emerge che, il 12 novembre 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Portigon una lettera di esposizione dei fatti, con cui, a seguito delle risposte delle banche interessate alla comunicazione degli addebiti del 31 gennaio 2019, essa ha proceduto a «integrazioni e rettifiche di fatto riguardanti alcune discussioni che erano state presentate nella comunicazione degli addebiti (anche nell’allegato a detta comunicazione) a sostegno degli addebiti». [OSCURATO:PERSONA] ha quindi invitato la Portigon a far valere le proprie osservazioni scritte, che sono state trasmesse l’8 gennaio 2021.

Alla luce di tali precisazioni, il Tribunale constata che le rettifiche di fatto e le modifiche apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera di esposizione dei fatti non hanno né sensibilmente modificato gli elementi di prova dell’infrazione perseguita, né portato la [OSCURATO:PERSONA] ad ampliare la portata sostanziale, temporale o geografica dell’infrazione contestata, in particolare alla Portigon, nella comunicazione degli addebiti.

Pertanto, nessuna delle rettifiche o delle modifiche apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione della lettera di esposizione dei fatti imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di inviare alla Portigon una comunicazione degli addebiti supplementare.

2. Sulla responsabilità delle ricorrenti per i comportamenti dei loro operatori Per quanto attiene ai motivi vertenti su errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] per aver riconosciuto la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:PERSONA] e della Portigon per i comportamenti dei loro operatori, il Tribunale ricorda che un dipendente che adempie le proprie funzioni a favore e sotto la guida dell’impresa per la quale lavora si ritiene che si integri nell’unità economica che costituisce l’impresa stessa.

Ne consegue che, ai fini dell’accertamento delle violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, l’eventuale operato anticoncorrenziale di un dipendente è attribuibile all’impresa di cui fa parte.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente reputare la Portigon, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] responsabili del comportamento dei rispettivi operatori.

In tale contesto, dette banche non possono contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver tenuto conto della conoscenza dei comportamenti illeciti acquisita dai rispettivi dipendenti prima di entrare in servizio presso di loro, al fine di qualificare tali comportamenti come un’infrazione unica e continuata avente un oggetto anticoncorrenziale.

Infatti, quando un dipendente mette a disposizione del nuovo datore di lavoro tali conoscenze, esse possono essere considerate come conoscenze condivise dal suo nuovo datore di lavoro.

Inoltre, secondo costante giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] può basarsi su contatti precedenti o successivi al periodo dell’infrazione al fine di costruire un’immagine complessiva e mostrare le fasi preparatorie dell’intesa nonché per corroborare l’interpretazione di taluni elementi di prova.

Peraltro, la conclusione tratta dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla responsabilità delle ricorrenti per il comportamento dei loro operatori è ancor più giustificata in quanto dette banche non hanno né presentato denunce, né intentato azioni nei confronti dei propri operatori, pur ritenendo di essere state coinvolte nei comportamenti di cui trattasi a propria insaputa.

3. Sulla qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come violazione unica e continuata imputabile alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] aver confermato il carattere anticoncorrenziale della quasi totalità delle discussioni degli operatori intervenute tra il gennaio 2007 e il novembre 2011, il Tribunale esamina i motivi con cui viene contestata la loro qualificazione come infrazione unica e continuata imputabile alle ricorrenti.

In un primo momento, il Tribunale ricorda che solo i comportamenti rientranti in un «piano complessivo» che persegue un obiettivo anticoncorrenziale unico possono essere qualificati come infrazione unica e continuata.

Per quanto attiene al carattere unico dell’infrazione, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente considerato che l’obiettivo anticoncorrenziale unico perseguito dagli operatori delle banche interessate era di accordarsi o di coordinare le loro strategie di acquisto di EGB sul mercato primario o di negoziazione sul mercato secondario e di incrementare i ricavi.

Posto che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che i comportamenti adottati dagli operatori nelle due chat room si inserivano in un piano complessivo che perseguiva detto obiettivo anticoncorrenziale unico, il Tribunale precisa che né il fatto che l’operatore della BofA sia stato deliberatamente escluso da una delle due chat room e la BofA sia stata lesa dai comportamenti posti in essere, né la mancata prova degli scambi tra l’operatore della BofA ed altri ’operatori al di fuori delle chat room può mettere in discussione detta conclusione.

Inoltre, numerosi elementi oggettivi confermano che dette chat erano, per loro natura, collegate e complementari e miravano a raggiungere gli obiettivi perseguiti dal piano complessivo accertato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto concerne il carattere continuato dell’infrazione, il Tribunale conferma la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’infrazione unica ha presentato un carattere continuato tra il gennaio 2007 e il novembre 2011.

Infatti, benché siano state riscontrate interruzioni tra le manifestazioni dell’infrazione, ciò non toglie che gli operatori hanno portato avanti regolarmente le loro discussioni anticoncorrenziali.

Per quanto riguarda l’imputabilità alle ricorrenti dell’infrazione unica e continuata così accertata, il Tribunale ricorda, in un secondo momento, che tale imputabilità deve essere valutata alla luce di due elementi, ossia, in primo luogo, il contributo intenzionale delle ricorrenti agli obiettivi comuni perseguiti da tutte le banche interessate e, in secondo luogo, la loro conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da tali banche nel perseguire i medesimi obiettivi o il fatto che esse avevano potuto ragionevolmente prevederli ed erano pronte ad accettarne il rischio.

Ciò precisato, il Tribunale respinge la quasi totalità degli argomenti addotti dalle ricorrenti per contestare sia il loro contributo intenzionale agli obiettivi comuni, sia la loro conoscenza di tutti i comportamenti illeciti in questione o, eventualmente, la loro capacità di prevederli.

Tuttavia, per quanto attiene all’inizio della partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] all’infrazione unica e continuata, il Tribunale constata che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore nel fissare come data di inizio il primo collegamento dell’operatore della [OSCURATO:SOCIETA] alle chat room controverse con le credenziali di detta banca, avvenuto il 9 settembre 2011, benché nessuna discussione di carattere anticoncorrenziale sia intervenuta tra il 6 settembre e il 26 settembre 2011.

A tal riguardo, il Tribunale precisa che l’eventuale conoscenza, da parte di detto operatore, del fatto che gli scambi intervenuti in detta chat avrebbero potuto presentare un carattere anticoncorrenziale non consente da sola di ritenere che la [OSCURATO:SOCIETA] abbia iniziato a partecipare all’infrazione unica e continuata alla data di detto primo collegamento.

4. Sulla qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come «restrizione per oggetto» In via preliminare, il Tribunale osserva che, in fase di valutazione dell’oggetto anticoncorrenziale di un’infrazione unica e continuata, non soltanto il carattere anticoncorrenziale di detta infrazione e gli elementi che la compongono, ma anche l’esistenza di un «piano comune» o di un «piano complessivo» sono dimostrati.

In tale fase, occorre quindi unicamente stabilire se detta infrazione presenti un grado di dannosità per la concorrenza tale da esimere la [OSCURATO:PERSONA] dal ricercarne e, a fortiori , dimostrarne gli effetti sulla concorrenza.

A tal riguardo, dalla giurisprudenza si evince che la valutazione del grado di dannosità di un’infrazione unica e continuata deve essere effettuata alla luce delle sue caratteristiche oggettive, senza tener conto della situazione specifica di ciascuna impresa partecipante.

Devono pertanto essere respinte le censure delle ricorrenti che muovono dal presupposto che solo le discussioni intervenute nel corso dei loro rispettivi periodi di partecipazione all’infrazione controversa dovevano essere prese in considerazione per dimostrare l’oggetto anticoncorrenziale dei suddetti periodi.

Per quanto concerne la valutazione della dannosità dei comportamenti di cui trattasi, il Tribunale constata, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] ha, correttamente, evidenziato che le discussioni intervenute tra gli ’operatori delle banche interessate consistevano non soltanto nello scambio di informazioni commercialmente sensibili, ma anche in pratiche di fissazione dei prezzi e di ripartizione della clientela, sia sul mercato primario che sul mercato secondario degli EGB.

Posto che dette pratiche presentano un grado particolarmente elevato di dannosità per la concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore nell’accogliere la qualificazione come «restrizione per oggetto».

5. Sull’interesse legittimo della [OSCURATO:PERSONA] a constatare l’infrazione controversa nei confronti delle banche cui non sono state inflitte ammende Il Tribunale respinge i motivi che mettono in discussione l’interesse legittimo della [OSCURATO:PERSONA] a constatare l’infrazione controversa quanto alla Natixis e alla BofA, nei cui confronti il potere della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende era prescritto.

A tal riguardo, il Tribunale sottolinea che l’accertamento dell’infrazione controversa nei confronti della Natixis e della BofA era pertinente per dimostrare la frequenza delle discussioni collusive tra gli ’operatori di ciascuna banca, la natura delle loro relazioni e il carattere continuato di detta infrazione.

Così, la Natixis e la BofA non possono validamente sostenere che la loro identificazione nella decisione impugnata non aveva contribuito, in maniera sostanziale, a dimostrare l’infrazione controversa o a spiegare la portata dei comportamenti illeciti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, certamente, avvalersi degli elementi relativi alla partecipazione di dette banche mantenendone l’anonimato o astenendosi dal contestare l’infrazione controversa nei loro confronti.

Tuttavia, l’esistenza di una siffatta possibilità non esclude di per sé l’interesse legittimo dalla [OSCURATO:PERSONA] a constatare detta infrazione, tanto più che i comportamenti di dette banche rivestivano una particolare gravità tenuto conto del settore interessato e del contesto di crisi finanziaria in cui si sono inseriti.

In tale contesto, il Tribunale respinge altresì l’argomento della BofA secondo cui, alla luce del tempo trascorso tra la conclusione della sua partecipazione all’infrazione controversa alla fine del 2008 e l’adozione della decisione impugnata nel maggio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riconoscere l’assenza di interesse legittimo a constatare l’infrazione nei suoi confronti, salvo violare i principi della certezza del diritto e il rispetto dei suoi diritti della difesa.

Infatti, benché l’accertamento dell’esistenza di un interesse legittimo a constatare l’infrazione controversa debba essere effettuato nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione e, in particolare, non autorizzi la [OSCURATO:PERSONA] a ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri, ciò non toglie che tra la presentazione da parte della RBS della richiesta formale di concedere l’immunità dall’ammenda e l’invio della richiesta di informazioni riguardanti detta infrazione alla BofA è trascorso un periodo di soli cinque mesi.

Per quanto attiene al tempo intercorso tra il ricevimento di detta richiesta da parte della BofA, da una giurisprudenza consolidata risulta che incombe a ogni impresa l’onere di assicurare la buona conservazione degli elementi di prova che consentono di documentare le sue attività, al fine di disporre delle prove necessarie nell’eventualità di azioni giudiziarie o amministrative.

Orbene, la BofA ha omesso di indicare le circostanze che le avrebbero impedito di ottemperare al proprio obbligo di diligenza o che avrebbero complicato la raccolta di elementi di prova a propria difesa.

Parimenti, posto che la BofA non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che il decorso del tempo ha reso più gravosa la sua difesa, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto, senza commettere alcun errore, constatare l’infrazione controversa nei suoi confronti.

6. Sulla determinazione dell’importo delle ammende irrogate alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] determinare l’importo delle ammende irrogate alle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha, in sostanza, applicato il metodo previsto dagli orientamenti del 2006 ( 3 ).

Tuttavia, per quanto riguarda il calcolo degli importi di base, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di utilizzare un valore sostitutivo anziché il valore delle vendite previsto al punto 13 di detti orientamenti.

Come punto di partenza del calcolo di tale valore sostitutivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione i volumi e i valori nozionali annualizzati degli EGB (in prosieguo: gli «importi nozionali annualizzati») che le banche interessate hanno scambiato sul mercato secondario durante il loro periodo individuale di partecipazione all’infrazione controversa.

Tali importi nozionali annualizzati sono poi stati moltiplicati per un fattore di adeguamento che la [OSCURATO:PERSONA] ha costruito utilizzando 32 categorie di EGB rappresentativi, emessi da otto emittenti. [OSCURATO:PERSONA] aver respinto i motivi dedotti dalla UBS e dalla [OSCURATO:PERSONA] vertenti su una violazione dei loro diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo in quanto si sarebbero ritrovate nell’impossibilità di comprendere la metodologia impiegata dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare il valore sostitutivo, il Tribunale esamina i diversi motivi vertenti su errori commessi nella determinazione di detto valore.

Il Tribunale respinge anzitutto le censure sollevate dalla UBS, dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i valori sostitutivi considerati nei loro confronti sarebbero scollegati dalla loro attività economica, poiché gli importi nozionali annualizzati degli EGB presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] rappresentavano un indicatore di volume e non un indicatore di prezzo.

A tal proposito, il Tribunale ritiene che le modalità di calcolo del fattore di adeguamento applicate agli importi nozionali di ciascuna banca interessata abbiano consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di considerare, a titolo di valore sostitutivo, un importo che rispecchia l’attività delle banche interessate.

È altresì a torto che la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto conto nei suoi confronti di importi nozionali che eccedono l’ambito della sua partecipazione all’infrazione controversa e, per tale motivo, avrebbe scollegato il valore sostitutivo considerato nei suoi confronti dalla sua attività economica.

Infatti, il valore sostitutivo – in linea con il valore delle vendite – non può essere calcolato sulla base delle sole operazioni per le quali è accertata la loro effettiva connessione con detta intesa, ma può essere calcolato, come nel caso di specie, sulla base di tutte le operazioni rientranti nella sfera di applicazione di detta intesa.

Contrariamente a quanto dedotto dalla UBS, la direttiva 86/635 ( 4 ) non osta nemmeno al ricorso agli importi nozionali nel caso di specie, poiché detta direttiva non ha affatto per oggetto di imporre una particolare metodologia ai fini della determinazione del valore delle vendite nell’ambito del calcolo delle ammende inflitte per la violazione delle regole dell’Unione in materia di concorrenza.

Quanto alla metodologia di calcolo del valore sostitutivo, il Tribunale ricorda poi che, quando la [OSCURATO:PERSONA] si discosta dagli orientamenti del 2006 non nella loro interezza – come consentito dal loro punto 37 –, ma, come nella specie, unicamente dal loro punto 13, essa non può allontanarsi dai principi fondanti e dalla logica alla base di detti orientamenti.

Pertanto, nell’attuazione della metodologia da essa definita, le spetta, in particolare, assicurarsi di prendere in considerazione i migliori dati disponibili, sotto il controllo approfondito, in diritto e in fatto, del giudice dell’Unione.

Alla luce di tali precisazioni, il Tribunale osserva che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha motivato e giustificato in maniera giuridicamente sufficiente la sua scelta di discostarsi dalla metodologia prevista al punto 13 degli orientamenti del 2006 e di fondare il suo calcolo dell’importo di base sul valore sostitutivo considerato nel caso di specie.

In tale contesto, il Tribunale respinge gli argomenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare una metodologia fondata sui dati delle loro specifiche operazioni, calcolata sulla base del «valore netto negoziato» o, in subordine, sulla base del «valore netto negoziato corretto».

Infatti, tali metodologie non sono rappresentative dell’attività economica delle banche interessate in collegamento con l’infrazione controversa e, per tale ragione, non sono adeguate ai fini dell’applicazione degli orientamenti del 2006 al caso di specie.

Il Tribunale respinge anche le censure delle ricorrenti riguardanti il ricorso da parte della [OSCURATO:PERSONA] a una selezione di 32 categorie di EGB e l’uso dei dati pubblici forniti dalla piattaforma Bloomberg ai fini del calcolo del fattore di adeguamento.

Secondo il Tribunale, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] non possono nemmeno contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver annualizzato gli importi nozionali scambiati dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei loro rispettivi periodi di partecipazione all’infrazione, che erano inferiori a un anno.

A tal riguardo, il Tribunale osserva, da un lato, che tale annualizzazione si rendeva necessaria alla luce dei principi che disciplinano il calcolo delle ammende in applicazione degli orientamenti del 2006, poiché questi ultimi richiedono di determinare un valore sostitutivo su base annua.

Dall’altro, l’annualizzazione degli importi nozionali ha portato la [OSCURATO:PERSONA] a considerare un valore direttamente proporzionale all’attività reale di dette banche nel corso del loro periodo di partecipazione all’infrazione controversa, garantendo così il rispetto del peso relativo di ciascuna banca in detta infrazione e la portata del rispettivo coinvolgimento.

Per contro, per quanto attiene alla determinazione del fattore di adeguamento degli importi nozionali annualizzati fissati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale constata che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore rifiutandosi di considerare i dati esatti che detta banca le aveva fornito a tal fine. [OSCURATO:PERSONA] aver ricordato che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] assicurarsi di prendere in considerazione i migliori dati disponibili, il Tribunale osserva che i dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] costituivano valori completi e attendibili relativi alla ripartizione della sua attività di negoziazione tra le 32 categorie di EGB rappresentativi considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] per costruire il fattore di adeguamento.

Orbene, nella misura in cui, quantomeno per determinate categorie di EGB rappresentativi che costituivano una parte importante dell’attività della [OSCURATO:PERSONA], la ponderazione delle 32 categorie di EGB considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] si discostava in maniera sensibile da quella calcolata sulla base dell’effettiva attività di negoziazione di detta banca, la ponderazione utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] non poteva rappresentare i «migliori dati disponibili» per il calcolo del valore sostitutivo per la [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, l’utilizzo, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe né rimesso in discussione la metodologia elaborata per determinare il valore sostitutivo, né violato il principio della parità di trattamento, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] era la sola banca ad aver fornito alla [OSCURATO:PERSONA], spontaneamente e volontariamente, dati esatti relativi alla ponderazione delle 32 categorie di EGB rappresentativi considerati da detta istituzione. [OSCURATO:PERSONA] aver così accolto la censura della [OSCURATO:PERSONA] vertente su un errore di valutazione nell’ambito della determinazione del valore sostitutivo nei suoi confronti, il Tribunale respinge, per contro, quella della [OSCURATO:SOCIETA] vertente su una violazione del principio di personalità delle pene e delle sanzioni commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] fissando al 17% (e a EUR 59522445) la percentuale dell’importo supplementare applicata per detta banca.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda che, conformemente al punto 25 degli orientamenti del 2006, l’importo supplementare è calcolato indipendentemente dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, al fine, segnatamente, di dissuadere le imprese dal violare il diritto della concorrenza, anche solo per un breve periodo.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a considerare la brevità del periodo di partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] all’infrazione, che era inferiore a tre mesi.

Inoltre, posto che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] un importo supplementare specifico del 17% del valore sostitutivo e non del 18% come nei confronti di tutte le altre banche interessate, per tener conto del fatto che «gli operatori [della [OSCURATO:SOCIETA]] operavano soltanto sul mercato secondario», tale banca non poteva contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver preso in considerazione la sua situazione specifica e, quindi, di aver violato il principio di personalità delle pene e delle sanzioni.

È altresì a torto che la [OSCURATO:SOCIETA] deduce una violazione del principio di proporzionalità in ragione della percentuale specifica del 17% applicata nei suoi confronti per il calcolo dell’importo supplementare.

Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale respinge integralmente i ricorsi della Natixis, della BofA, della Portigon e della UBS.

Esso annulla, per contro, la decisione impugnata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] nella misura in cui essa constata che detta banca ha partecipato all’infrazione controversa dal 9 settembre al 28 novembre 2011 e non dal 26 settembre al 28 novembre 2011, e fissa l’importo dell’ammenda ad essa inflitta a EUR 69442000.

Nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale fissa l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] a EUR 65000000.

Il Tribunale annulla altresì la decisione impugnata nella misura in cui fissa l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] a EUR 129573000.

Posto che l’impiego dei dati esatti di ponderazione delle 32 categorie di EGB relativi alla [OSCURATO:PERSONA] comporta una riduzione del valore sostitutivo considerato nei suoi confronti, il Tribunale fissa l’importo dell’ammenda imposta a detta banca a EUR 125646000. ( 1 ) Decisione C(2021) 3489 final della [OSCURATO:PERSONA], del 20 maggio 2021, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40324 – [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 3 ) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»). ( 4 ) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ( GU 1986, L 372, pag. 1 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0441_RES Cause T‑441/21, T‑449/21, T‑453/21, T‑455/21, T‑456/21 e T‑462/21 (pubblicazione per estratto) UBS [OSCURATO:PERSONA] AG e a. contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 26 marzo 2025 «Concorrenza – Intese – Settore dei titoli di Stato europei – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi e delle attività di negoziazione di titoli – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Infrazione unica e continuata – Restrizione della concorrenza per oggetto – Interesse legittimo a procedere all’accertamento delle infrazioni – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Importo di base – Valore sostitutivo del valore delle vendite – Competenza estesa al merito» Procedimento giurisdizionale – Pubblicità delle decisioni – Obbligo del giudice dell’Unione di garantire un giusto equilibrio tra la pubblicità delle decisioni e il diritto alla tutela dei dati personali e del segreto commerciale – Richiesta di omissione di taluni dati nei confronti del pubblico – Criteri di valutazione (Art. 15 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 66 e 66 bis) (v. punti 68‑78) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Decisione non identica alla comunicazione degli addebiti – Riduzione della portata materiale della partecipazione di un’impresa all’infrazione constatata – Riduzione che non implica un’infrazione distinta da quella illustrata nella comunicazione degli addebiti – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1) (v. punti 116‑140, 1637) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Indicazione dei principali elementi in fatto e in diritto che possono condurre a un’ammenda – Indicazione sufficiente alla luce del diritto di essere ascoltato (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1) (v. punti 162‑187, 219‑242, 1663‑1675) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Comunicazione degli addebiti – Produzione di prove supplementari dopo l’invio della comunicazione degli addebiti – Invio di una lettera di esposizione dei fatti – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 773/2004, artt. 10-12; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2011/C 308/06, punto 111) (v. punti 196‑216) Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione e infligge un’ammenda (Artt. 101, § 1, e 296, comma 2, TFUE) (v. punti 248‑288, 299‑302, 2085‑2089) Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Conoscenza dei comportamenti illeciti o capacità di prevederli – Conoscenze acquisite da un dipendente prima del suo arrivo al servizio dell’impresa interessata – Elemento di valutazione pertinente (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 303‑329, 1294, 1295) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla [OSCURATO:PERSONA] – Portata dell’onere della prova – Infrazione unica e continuata – Unicità dell’infrazione – Esistenza di un piano complessivo che persegue un obiettivo anticoncorrenziale unico (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 332, 1044, 1127, 1128, 1132‑1141) Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo – Intenzione di contribuire agli obiettivi comuni perseguiti dall’insieme delle imprese interessate – Conoscenza dei comportamenti illeciti o capacità di prevederli – Elementi di valutazione (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 333‑338, 936‑945, 983, 984, 992, 995, 1013, 1090‑1097, 1161, 1244, 1245, 1247, 1289, 1293) Ricorso di annullamento – Decisione che constata un’infrazione alle regole di concorrenza – Decisione adottata nei confronti di più imprese – Decisione che deve essere considerata come un complesso di decisioni individuali – Conseguenze (Artt. 101 e 263 TFUE) (v. punti 355‑358) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla [OSCURATO:PERSONA] – Portata dell’onere della prova – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Coordinamento dei prezzi e delle attività di negoziazione di obbligazioni da parte di operatori di istituti finanziari – Scambi di informazioni commerciali sensibili (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 381, 382, 408, 429‑431, 498, 499, 506‑511, 537, 554, 557‑568, 593, 598, 599, 614, 619, 620, 642, 643, 647, 648, 653, 654, 663, 664, 669, 670, 676, 688, 692, 693, 709, 710, 736, 737, 749, 754, 760, 780, 789, 796, 798‑803, 818, 827, 832, 852, 862, 871, 883, 894, 899, 905, 907, 921) Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Atti allegati al ricorso – Ricevibilità – Presupposti [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 624‑627) Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo – Valutazione – Criteri – Contributo all’obiettivo unico dell’infrazione – Necessità di un nesso di complementarità tra le pratiche addebitate – Insussistenza (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 922‑926) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla [OSCURATO:PERSONA] – Portata dell’onere della prova – Infrazione unica e continuata – Carattere continuato dell’infrazione – Elementi di valutazione – Assenza di prova concernente taluni periodi determinati nell’ambito del periodo complessivo considerato – Irrilevanza (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 1169‑1171, 1188‑1190, 1217, 1218, 1340, 1372) Concorrenza – Ammende – Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa – Rilevanza della mancata adozione di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico – Insussistenza (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punto 1304) Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo – Valutazione – Criteri – Contributo all’obiettivo unico dell’infrazione – Conoscenza o prevedibilità del piano complessivo dell’intesa e dei suoi elementi principali – Presunzione di tale conoscenza in caso di partecipazione a riunioni volte alla conclusione di accordi di natura anticoncorrenziale – Onere di rovesciare tale presunzione gravante sull’impresa interessata (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 1357‑1362) Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetto – Restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Valutazione – 1Comportamenti che si inquadrano in un mercato complesso – Portata dell’analisi del contesto economico e giuridico di detti comportamenti (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 1405‑1417) Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetto – Restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Valutazione alla luce delle caratteristiche oggettive del comportamento in questione e senza tenere conto della situazione specifica di ciascuna impresa partecipante (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 1440‑1442) Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetto – Restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Valutazione – Scambi di informazioni commerciali sensibili tra operatori di istituti finanziari – Scambi diretti al coordinamento dei prezzi, alla divulgazione di informazioni sensibili e al coordinamento delle attività di negoziazione – Scambi integranti una restrizione della concorrenza per oggetto – Asseriti effetti proconcorrenziali degli scambi di informazioni – Irrilevanza (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 1506‑1515, 1539, 1540, 1545, 1546) Intese – Delimitazione del mercato – Oggetto – Accertamento del pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri – Obbligo di delimitare il mercato in questione – Portata (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 1555, 1556) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri della [OSCURATO:PERSONA] – Potere di adottare una decisione che constata un’infrazione una volta prescritto il potere di infliggere ammende ai sensi del regolamento n. 1/2003 – Presupposto – Esistenza di un interesse legittimo a procedere ad una simile constatazione (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 1573, 1580, 1593‑1608, 1620‑1631) Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata – Possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di discostarsi dagli orientamenti per il calcolo delle ammende – Requisiti di motivazione ancora più restrittivi (Artt. 101 e 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 37) (v. punti 1685‑1689) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Ricorso ad un valore sostitutivo – Obblighi della [OSCURATO:PERSONA] – Obbligo di giustificare il ricorso ad un valore sostitutivo in modo giuridicamente sufficiente – Obbligo di prendere in considerazione i migliori dati disponibili per il calcolo del valore sostitutivo – Sindacato giurisdizionale – Portata (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 1777‑1785, 1810‑1816, 1941‑1959) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Ricorso ad un valore sostitutivo – Obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione i migliori dati disponibili – Onere della prova del rispetto di tale obbligo (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 1843, 1844) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Ricorso a un valore sostitutivo – Valore che deve riflettere l’importanza economica dell’infrazione e il peso dell’impresa interessata nella medesima (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 1908‑1921) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Ricorso ad un valore sostitutivo – Periodo di riferimento per il calcolo del valore sostitutivo (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 1922‑1928) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3) (v. punti 1969‑1972, 1979‑1981) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Diritto d’ingresso – Infrazione molto grave – Inclusione di un importo supplementare ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Ammissibilità (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 25) (v. punti 2008‑2027) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Cessazione delle infrazioni – Potere della [OSCURATO:PERSONA] – Ingiunzioni rivolte alle imprese – Limiti (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 25) (v. punti 2098‑2102) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta – Criteri di valutazione (Artt. 101, 261 e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 2114, 2115) [OSCURATO:PERSONA], riunito in Sezione ampliata, conferma la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea ( 1 ) che constata che le banche UBS [OSCURATO:PERSONA] AG e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «UBS»), NatWest [OSCURATO:PERSONA] plc, NatWest Markets plc e NatWest Markets NV. (in prosieguo: la «NatWest»), Natixis, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»), [OSCURATO:PERSONA] plc e [OSCURATO:PERSONA], Inc. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] N. A. e [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «BofA») e la Portigon AG hanno partecipato a un cartello nel settore dei titoli di Stato europei (in prosieguo: gli «EGB»). Tuttavia, a causa di errori da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione della durata della partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] a detta infrazione e nel calcolo dell’ammenda che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a versare, il Tribunale riduce l’importo delle ammende inflitte a dette banche. Nel 2015, a seguito di una richiesta di trattamento favorevole presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] plc e dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: l’«RBS»), divenute la NatWest, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un’indagine al fine di esaminare l’esistenza di un cartello sul mercato degli EGB. Gli EGB sono titoli di debito che consentono agli Stati membri della zona euro di raccogliere fondi per finanziare determinate spese o investimenti, in particolare per rifinanziare il debito esistente. Essi sono offerti in vendita per la prima volta dall'emittente o per suo conto sul mercato primario e sono poi scambiati sul mercato secondario. Su tale mercato secondario, le banche tentano di generare ricavi captando la differenza tra il corso di acquisto e il corso di vendita degli EGB. A seguito della sua indagine, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli operatori di varie banche, tra cui figurano la UBS, la Natixis, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA], la BofA e la Portigon (in prosieguo: le «ricorrenti»), avessero collaborato e scambiato informazioni al fine di ottenere vantaggi concorrenziali nell’ambito dell’emissione, della collocazione o della negoziazione di EGB. Ritenendo, inoltre, che tali comportamenti facessero parte di un piano complessivo che perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che le banche interessate avevano commesso un’infrazione unica e continuata all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE attraverso la conclusione di accordi o l’attuazione di pratiche concordate aventi per oggetto di restringere o falsare la concorrenza nel settore degli EGB nello Spazio economico europeo (SEE). Per quanto concerne le ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che il suo potere di infliggere ammende alla BofA e alla Natixis era prescritto, poiché le loro rispettive partecipazioni all’infrazione accertata erano terminate oltre cinque anni prima dell’avvio dell’indagine. Per contro, sono state inflitte ammende di importi pari a EUR 129573000, EUR 172378000 ed EUR 69442000 rispettivamente alla [OSCURATO:PERSONA], alla UBS e alla [OSCURATO:SOCIETA]. L’importo dell’ammenda inflitta alla Portigon è stato invece fissato a EUR 0, in applicazione della soglia massima del 10% del fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente, considerato che detta banca stava progressivamente esaurendo le sue attività e che il fatturato netto da essa realizzato nel 2020 era negativo. Le ricorrenti hanno presentato al Tribunale sei ricorsi di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui le riguarda. La UBS, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno inoltre chiesto al Tribunale di ridurre l’importo dell’ammenda che era stata loro inflitta, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito prevista all’articolo 261 TFUE e all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 ( 2 ). Giudizio del Tribunale In via preliminare, il Tribunale esamina le richieste di omissione di taluni dati nei confronti del pubblico presentate dalla [OSCURATO:SOCIETA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla BofA e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Dette richieste vertevano, in particolare, sui nomi dei dipendenti coinvolti nei comportamenti contestati, sulle discussioni intrattenute dagli operatori di cui trattasi, su estratti da conversazioni non indicate nella decisione impugnata e su estratti da documenti contenuti nel fascicolo del Tribunale. A tal riguardo, il Tribunale ricorda che la riservatezza di un elemento non è giustificata nel caso di informazioni già pubbliche o alle quali il pubblico o taluni ambienti specializzati possano avere accesso. Inoltre, informazioni che sono state segrete o riservate, ma che risalgono a cinque anni addietro o più, devono essere considerate, a causa del decorso del tempo, storiche e ormai prive, per tale motivo, del loro carattere segreto o riservato, salvo che la parte che invoca tale carattere non dimostri che tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della propria posizione commerciale o di quelle di terzi interessati. Alla luce di tali principi, il Tribunale decide di procedere ad anonimizzare i nominativi delle persone fisiche menzionate nella decisione impugnata e degli esperti di cui le banche interessate si sono avvalse, oltre che delle società presso cui detti esperti lavorano. Per contro, il contenuto delle discussioni tra gli operatori delle banche interessate non può essere occultato, poiché tali discussioni costituiscono la quasi totalità degli elementi di prova su cui la decisione impugnata si fonda e i messaggi ivi contenuti rivelano, a parere della [OSCURATO:PERSONA], il carattere anticoncorrenziale dei comportamenti delle suddette banche. Inoltre, la quasi totalità di tali messaggi compaiono nella versione pubblica della decisione impugnata e non necessitano, pertanto, di alcuna protezione. Lo stesso vale per il nome dei soggetti che hanno emesso le obbligazioni di cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’omissione. Il Tribunale respinge altresì la richiesta di trattare come riservati taluni estratti da discussioni non indicate nella decisione impugnata e taluni estratti da documenti contenuti nel fascicolo, nella misura in cui essa verte su elementi la cui menzione è giustificata dall’esigenza di fornire una risposta intellegibile agli argomenti sollevati dalle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] essersi pronunciato sulle richieste di omissione di taluni dati nei confronti del pubblico, il Tribunale spiega che i motivi di annullamento delle ricorrenti, che in ampia misura si sovrappongono, concernono segnatamente: 1. la violazione dei loro diritti della difesa, 2. errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nel riconoscere la responsabilità delle ricorrenti per i comportamenti dei loro operatori, 3. errori della [OSCURATO:PERSONA] nella qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come violazione unica e continuata imputabile alle ricorrenti, 4. errori della [OSCURATO:PERSONA] nella qualificazione di detta infrazione come restrizione per oggetto, 5. errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nel riconoscere l’esistenza di un interesse legittimo a constatare l’infrazione nei confronti delle banche cui non sono state inflitte ammende, e 6. errori nella determinazione dell’importo delle ammende irrogate. 1. Sull’asserita violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti A sostegno del suo ricorso, la BofA deduceva, in particolare, una violazione dei suoi diritti della difesa poiché gli elementi considerati a suo carico nella decisione impugnata non coinciderebbero con quelli elencati nella comunicazione degli addebiti. A tal proposito, il Tribunale osserva, tuttavia, che la portata materiale della partecipazione della BofA all’infrazione considerata nella decisione impugnata è stata ridotta rispetto a quella oggetto della comunicazione degli addebiti. Orbene, dal momento che una siffatta riduzione della portata della sua partecipazione è favorevole alla BofA, essa non può, in via di principio, danneggiare i suoi interessi. Per di più, detta riduzione della portata materiale della partecipazione della BofA all’infrazione non ha nemmeno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a constatare nei suoi confronti, nella decisione impugnata, un’infrazione a tal punto distinta da quella illustrata nella comunicazione degli addebiti da dover essere assimilata a un nuovo addebito su cui detta banca avrebbe dovuto poter far valere le proprie osservazioni scritte e orali al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti della difesa. Il Tribunale respinge anche la censura della Portigon secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i suoi diritti della difesa modificando la comunicazione degli addebiti mediante l’invio di una semplice «lettera di esposizione dei fatti» in luogo di una comunicazione degli addebiti supplementare. Su tale punto, il Tribunale osserva che, quando, nel corso del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] decide di aggiungere nuovi addebiti a quelli inizialmente contestati alle imprese o intende assumere fatti notevolmente diversi come prova delle infrazioni contestate, essa è tenuta a inviare una comunicazione degli addebiti supplementare alle imprese interessate. Tuttavia, qualora detta istituzione intenda soltanto basarsi su nuovi elementi di prova che corroborano gli addebiti già suffragati nella comunicazione degli addebiti, essa può limitarsi a informarne le imprese interessate mediante una lettera di esposizione dei fatti, in risposta alla quale dette imprese possono presentate osservazioni scritte in un determinato termine. Nel caso di specie, dalla decisione impugnata emerge che, il 12 novembre 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Portigon una lettera di esposizione dei fatti, con cui, a seguito delle risposte delle banche interessate alla comunicazione degli addebiti del 31 gennaio 2019, essa ha proceduto a «integrazioni e rettifiche di fatto riguardanti alcune discussioni che erano state presentate nella comunicazione degli addebiti (anche nell’allegato a detta comunicazione) a sostegno degli addebiti». [OSCURATO:PERSONA] ha quindi invitato la Portigon a far valere le proprie osservazioni scritte, che sono state trasmesse l’8 gennaio 2021. Alla luce di tali precisazioni, il Tribunale constata che le rettifiche di fatto e le modifiche apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera di esposizione dei fatti non hanno né sensibilmente modificato gli elementi di prova dell’infrazione perseguita, né portato la [OSCURATO:PERSONA] ad ampliare la portata sostanziale, temporale o geografica dell’infrazione contestata, in particolare alla Portigon, nella comunicazione degli addebiti. Pertanto, nessuna delle rettifiche o delle modifiche apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione della lettera di esposizione dei fatti imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di inviare alla Portigon una comunicazione degli addebiti supplementare. 2. Sulla responsabilità delle ricorrenti per i comportamenti dei loro operatori Per quanto attiene ai motivi vertenti su errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] per aver riconosciuto la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:PERSONA] e della Portigon per i comportamenti dei loro operatori, il Tribunale ricorda che un dipendente che adempie le proprie funzioni a favore e sotto la guida dell’impresa per la quale lavora si ritiene che si integri nell’unità economica che costituisce l’impresa stessa. Ne consegue che, ai fini dell’accertamento delle violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, l’eventuale operato anticoncorrenziale di un dipendente è attribuibile all’impresa di cui fa parte. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente reputare la Portigon, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] responsabili del comportamento dei rispettivi operatori. In tale contesto, dette banche non possono contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver tenuto conto della conoscenza dei comportamenti illeciti acquisita dai rispettivi dipendenti prima di entrare in servizio presso di loro, al fine di qualificare tali comportamenti come un’infrazione unica e continuata avente un oggetto anticoncorrenziale. Infatti, quando un dipendente mette a disposizione del nuovo datore di lavoro tali conoscenze, esse possono essere considerate come conoscenze condivise dal suo nuovo datore di lavoro. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] può basarsi su contatti precedenti o successivi al periodo dell’infrazione al fine di costruire un’immagine complessiva e mostrare le fasi preparatorie dell’intesa nonché per corroborare l’interpretazione di taluni elementi di prova. Peraltro, la conclusione tratta dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla responsabilità delle ricorrenti per il comportamento dei loro operatori è ancor più giustificata in quanto dette banche non hanno né presentato denunce, né intentato azioni nei confronti dei propri operatori, pur ritenendo di essere state coinvolte nei comportamenti di cui trattasi a propria insaputa. 3. Sulla qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come violazione unica e continuata imputabile alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] aver confermato il carattere anticoncorrenziale della quasi totalità delle discussioni degli operatori intervenute tra il gennaio 2007 e il novembre 2011, il Tribunale esamina i motivi con cui viene contestata la loro qualificazione come infrazione unica e continuata imputabile alle ricorrenti. In un primo momento, il Tribunale ricorda che solo i comportamenti rientranti in un «piano complessivo» che persegue un obiettivo anticoncorrenziale unico possono essere qualificati come infrazione unica e continuata. Per quanto attiene al carattere unico dell’infrazione, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente considerato che l’obiettivo anticoncorrenziale unico perseguito dagli operatori delle banche interessate era di accordarsi o di coordinare le loro strategie di acquisto di EGB sul mercato primario o di negoziazione sul mercato secondario e di incrementare i ricavi. Posto che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che i comportamenti adottati dagli operatori nelle due chat room si inserivano in un piano complessivo che perseguiva detto obiettivo anticoncorrenziale unico, il Tribunale precisa che né il fatto che l’operatore della BofA sia stato deliberatamente escluso da una delle due chat room e la BofA sia stata lesa dai comportamenti posti in essere, né la mancata prova degli scambi tra l’operatore della BofA ed altri ’operatori al di fuori delle chat room può mettere in discussione detta conclusione. Inoltre, numerosi elementi oggettivi confermano che dette chat erano, per loro natura, collegate e complementari e miravano a raggiungere gli obiettivi perseguiti dal piano complessivo accertato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto concerne il carattere continuato dell’infrazione, il Tribunale conferma la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’infrazione unica ha presentato un carattere continuato tra il gennaio 2007 e il novembre 2011. Infatti, benché siano state riscontrate interruzioni tra le manifestazioni dell’infrazione, ciò non toglie che gli operatori hanno portato avanti regolarmente le loro discussioni anticoncorrenziali. Per quanto riguarda l’imputabilità alle ricorrenti dell’infrazione unica e continuata così accertata, il Tribunale ricorda, in un secondo momento, che tale imputabilità deve essere valutata alla luce di due elementi, ossia, in primo luogo, il contributo intenzionale delle ricorrenti agli obiettivi comuni perseguiti da tutte le banche interessate e, in secondo luogo, la loro conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da tali banche nel perseguire i medesimi obiettivi o il fatto che esse avevano potuto ragionevolmente prevederli ed erano pronte ad accettarne il rischio. Ciò precisato, il Tribunale respinge la quasi totalità degli argomenti addotti dalle ricorrenti per contestare sia il loro contributo intenzionale agli obiettivi comuni, sia la loro conoscenza di tutti i comportamenti illeciti in questione o, eventualmente, la loro capacità di prevederli. Tuttavia, per quanto attiene all’inizio della partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] all’infrazione unica e continuata, il Tribunale constata che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore nel fissare come data di inizio il primo collegamento dell’operatore della [OSCURATO:SOCIETA] alle chat room controverse con le credenziali di detta banca, avvenuto il 9 settembre 2011, benché nessuna discussione di carattere anticoncorrenziale sia intervenuta tra il 6 settembre e il 26 settembre 2011. A tal riguardo, il Tribunale precisa che l’eventuale conoscenza, da parte di detto operatore, del fatto che gli scambi intervenuti in detta chat avrebbero potuto presentare un carattere anticoncorrenziale non consente da sola di ritenere che la [OSCURATO:SOCIETA] abbia iniziato a partecipare all’infrazione unica e continuata alla data di detto primo collegamento. 4. Sulla qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come «restrizione per oggetto» In via preliminare, il Tribunale osserva che, in fase di valutazione dell’oggetto anticoncorrenziale di un’infrazione unica e continuata, non soltanto il carattere anticoncorrenziale di detta infrazione e gli elementi che la compongono, ma anche l’esistenza di un «piano comune» o di un «piano complessivo» sono dimostrati. In tale fase, occorre quindi unicamente stabilire se detta infrazione presenti un grado di dannosità per la concorrenza tale da esimere la [OSCURATO:PERSONA] dal ricercarne e, a fortiori , dimostrarne gli effetti sulla concorrenza. A tal riguardo, dalla giurisprudenza si evince che la valutazione del grado di dannosità di un’infrazione unica e continuata deve essere effettuata alla luce delle sue caratteristiche oggettive, senza tener conto della situazione specifica di ciascuna impresa partecipante. Devono pertanto essere respinte le censure delle ricorrenti che muovono dal presupposto che solo le discussioni intervenute nel corso dei loro rispettivi periodi di partecipazione all’infrazione controversa dovevano essere prese in considerazione per dimostrare l’oggetto anticoncorrenziale dei suddetti periodi. Per quanto concerne la valutazione della dannosità dei comportamenti di cui trattasi, il Tribunale constata, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] ha, correttamente, evidenziato che le discussioni intervenute tra gli ’operatori delle banche interessate consistevano non soltanto nello scambio di informazioni commercialmente sensibili, ma anche in pratiche di fissazione dei prezzi e di ripartizione della clientela, sia sul mercato primario che sul mercato secondario degli EGB. Posto che dette pratiche presentano un grado particolarmente elevato di dannosità per la concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore nell’accogliere la qualificazione come «restrizione per oggetto». 5. Sull’interesse legittimo della [OSCURATO:PERSONA] a constatare l’infrazione controversa nei confronti delle banche cui non sono state inflitte ammende Il Tribunale respinge i motivi che mettono in discussione l’interesse legittimo della [OSCURATO:PERSONA] a constatare l’infrazione controversa quanto alla Natixis e alla BofA, nei cui confronti il potere della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende era prescritto. A tal riguardo, il Tribunale sottolinea che l’accertamento dell’infrazione controversa nei confronti della Natixis e della BofA era pertinente per dimostrare la frequenza delle discussioni collusive tra gli ’operatori di ciascuna banca, la natura delle loro relazioni e il carattere continuato di detta infrazione. Così, la Natixis e la BofA non possono validamente sostenere che la loro identificazione nella decisione impugnata non aveva contribuito, in maniera sostanziale, a dimostrare l’infrazione controversa o a spiegare la portata dei comportamenti illeciti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, certamente, avvalersi degli elementi relativi alla partecipazione di dette banche mantenendone l’anonimato o astenendosi dal contestare l’infrazione controversa nei loro confronti. Tuttavia, l’esistenza di una siffatta possibilità non esclude di per sé l’interesse legittimo dalla [OSCURATO:PERSONA] a constatare detta infrazione, tanto più che i comportamenti di dette banche rivestivano una particolare gravità tenuto conto del settore interessato e del contesto di crisi finanziaria in cui si sono inseriti. In tale contesto, il Tribunale respinge altresì l’argomento della BofA secondo cui, alla luce del tempo trascorso tra la conclusione della sua partecipazione all’infrazione controversa alla fine del 2008 e l’adozione della decisione impugnata nel maggio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riconoscere l’assenza di interesse legittimo a constatare l’infrazione nei suoi confronti, salvo violare i principi della certezza del diritto e il rispetto dei suoi diritti della difesa. Infatti, benché l’accertamento dell’esistenza di un interesse legittimo a constatare l’infrazione controversa debba essere effettuato nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione e, in particolare, non autorizzi la [OSCURATO:PERSONA] a ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri, ciò non toglie che tra la presentazione da parte della RBS della richiesta formale di concedere l’immunità dall’ammenda e l’invio della richiesta di informazioni riguardanti detta infrazione alla BofA è trascorso un periodo di soli cinque mesi. Per quanto attiene al tempo intercorso tra il ricevimento di detta richiesta da parte della BofA, da una giurisprudenza consolidata risulta che incombe a ogni impresa l’onere di assicurare la buona conservazione degli elementi di prova che consentono di documentare le sue attività, al fine di disporre delle prove necessarie nell’eventualità di azioni giudiziarie o amministrative. Orbene, la BofA ha omesso di indicare le circostanze che le avrebbero impedito di ottemperare al proprio obbligo di diligenza o che avrebbero complicato la raccolta di elementi di prova a propria difesa. Parimenti, posto che la BofA non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che il decorso del tempo ha reso più gravosa la sua difesa, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto, senza commettere alcun errore, constatare l’infrazione controversa nei suoi confronti. 6. Sulla determinazione dell’importo delle ammende irrogate alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] determinare l’importo delle ammende irrogate alle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha, in sostanza, applicato il metodo previsto dagli orientamenti del 2006 ( 3 ). Tuttavia, per quanto riguarda il calcolo degli importi di base, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di utilizzare un valore sostitutivo anziché il valore delle vendite previsto al punto 13 di detti orientamenti. Come punto di partenza del calcolo di tale valore sostitutivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione i volumi e i valori nozionali annualizzati degli EGB (in prosieguo: gli «importi nozionali annualizzati») che le banche interessate hanno scambiato sul mercato secondario durante il loro periodo individuale di partecipazione all’infrazione controversa. Tali importi nozionali annualizzati sono poi stati moltiplicati per un fattore di adeguamento che la [OSCURATO:PERSONA] ha costruito utilizzando 32 categorie di EGB rappresentativi, emessi da otto emittenti. [OSCURATO:PERSONA] aver respinto i motivi dedotti dalla UBS e dalla [OSCURATO:PERSONA] vertenti su una violazione dei loro diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo in quanto si sarebbero ritrovate nell’impossibilità di comprendere la metodologia impiegata dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare il valore sostitutivo, il Tribunale esamina i diversi motivi vertenti su errori commessi nella determinazione di detto valore. Il Tribunale respinge anzitutto le censure sollevate dalla UBS, dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i valori sostitutivi considerati nei loro confronti sarebbero scollegati dalla loro attività economica, poiché gli importi nozionali annualizzati degli EGB presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] rappresentavano un indicatore di volume e non un indicatore di prezzo. A tal proposito, il Tribunale ritiene che le modalità di calcolo del fattore di adeguamento applicate agli importi nozionali di ciascuna banca interessata abbiano consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di considerare, a titolo di valore sostitutivo, un importo che rispecchia l’attività delle banche interessate. È altresì a torto che la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto conto nei suoi confronti di importi nozionali che eccedono l’ambito della sua partecipazione all’infrazione controversa e, per tale motivo, avrebbe scollegato il valore sostitutivo considerato nei suoi confronti dalla sua attività economica. Infatti, il valore sostitutivo – in linea con il valore delle vendite – non può essere calcolato sulla base delle sole operazioni per le quali è accertata la loro effettiva connessione con detta intesa, ma può essere calcolato, come nel caso di specie, sulla base di tutte le operazioni rientranti nella sfera di applicazione di detta intesa. Contrariamente a quanto dedotto dalla UBS, la direttiva 86/635 ( 4 ) non osta nemmeno al ricorso agli importi nozionali nel caso di specie, poiché detta direttiva non ha affatto per oggetto di imporre una particolare metodologia ai fini della determinazione del valore delle vendite nell’ambito del calcolo delle ammende inflitte per la violazione delle regole dell’Unione in materia di concorrenza. Quanto alla metodologia di calcolo del valore sostitutivo, il Tribunale ricorda poi che, quando la [OSCURATO:PERSONA] si discosta dagli orientamenti del 2006 non nella loro interezza – come consentito dal loro punto 37 –, ma, come nella specie, unicamente dal loro punto 13, essa non può allontanarsi dai principi fondanti e dalla logica alla base di detti orientamenti. Pertanto, nell’attuazione della metodologia da essa definita, le spetta, in particolare, assicurarsi di prendere in considerazione i migliori dati disponibili, sotto il controllo approfondito, in diritto e in fatto, del giudice dell’Unione. Alla luce di tali precisazioni, il Tribunale osserva che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha motivato e giustificato in maniera giuridicamente sufficiente la sua scelta di discostarsi dalla metodologia prevista al punto 13 degli orientamenti del 2006 e di fondare il suo calcolo dell’importo di base sul valore sostitutivo considerato nel caso di specie. In tale contesto, il Tribunale respinge gli argomenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare una metodologia fondata sui dati delle loro specifiche operazioni, calcolata sulla base del «valore netto negoziato» o, in subordine, sulla base del «valore netto negoziato corretto». Infatti, tali metodologie non sono rappresentative dell’attività economica delle banche interessate in collegamento con l’infrazione controversa e, per tale ragione, non sono adeguate ai fini dell’applicazione degli orientamenti del 2006 al caso di specie. Il Tribunale respinge anche le censure delle ricorrenti riguardanti il ricorso da parte della [OSCURATO:PERSONA] a una selezione di 32 categorie di EGB e l’uso dei dati pubblici forniti dalla piattaforma Bloomberg ai fini del calcolo del fattore di adeguamento. Secondo il Tribunale, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] non possono nemmeno contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver annualizzato gli importi nozionali scambiati dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei loro rispettivi periodi di partecipazione all’infrazione, che erano inferiori a un anno. A tal riguardo, il Tribunale osserva, da un lato, che tale annualizzazione si rendeva necessaria alla luce dei principi che disciplinano il calcolo delle ammende in applicazione degli orientamenti del 2006, poiché questi ultimi richiedono di determinare un valore sostitutivo su base annua. Dall’altro, l’annualizzazione degli importi nozionali ha portato la [OSCURATO:PERSONA] a considerare un valore direttamente proporzionale all’attività reale di dette banche nel corso del loro periodo di partecipazione all’infrazione controversa, garantendo così il rispetto del peso relativo di ciascuna banca in detta infrazione e la portata del rispettivo coinvolgimento. Per contro, per quanto attiene alla determinazione del fattore di adeguamento degli importi nozionali annualizzati fissati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale constata che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore rifiutandosi di considerare i dati esatti che detta banca le aveva fornito a tal fine. [OSCURATO:PERSONA] aver ricordato che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] assicurarsi di prendere in considerazione i migliori dati disponibili, il Tribunale osserva che i dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] costituivano valori completi e attendibili relativi alla ripartizione della sua attività di negoziazione tra le 32 categorie di EGB rappresentativi considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] per costruire il fattore di adeguamento. Orbene, nella misura in cui, quantomeno per determinate categorie di EGB rappresentativi che costituivano una parte importante dell’attività della [OSCURATO:PERSONA], la ponderazione delle 32 categorie di EGB considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] si discostava in maniera sensibile da quella calcolata sulla base dell’effettiva attività di negoziazione di detta banca, la ponderazione utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] non poteva rappresentare i «migliori dati disponibili» per il calcolo del valore sostitutivo per la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l’utilizzo, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe né rimesso in discussione la metodologia elaborata per determinare il valore sostitutivo, né violato il principio della parità di trattamento, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] era la sola banca ad aver fornito alla [OSCURATO:PERSONA], spontaneamente e volontariamente, dati esatti relativi alla ponderazione delle 32 categorie di EGB rappresentativi considerati da detta istituzione. [OSCURATO:PERSONA] aver così accolto la censura della [OSCURATO:PERSONA] vertente su un errore di valutazione nell’ambito della determinazione del valore sostitutivo nei suoi confronti, il Tribunale respinge, per contro, quella della [OSCURATO:SOCIETA] vertente su una violazione del principio di personalità delle pene e delle sanzioni commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] fissando al 17% (e a EUR 59522445) la percentuale dell’importo supplementare applicata per detta banca. A tal riguardo, il Tribunale ricorda che, conformemente al punto 25 degli orientamenti del 2006, l’importo supplementare è calcolato indipendentemente dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, al fine, segnatamente, di dissuadere le imprese dal violare il diritto della concorrenza, anche solo per un breve periodo. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a considerare la brevità del periodo di partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] all’infrazione, che era inferiore a tre mesi. Inoltre, posto che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] un importo supplementare specifico del 17% del valore sostitutivo e non del 18% come nei confronti di tutte le altre banche interessate, per tener conto del fatto che «gli operatori [della [OSCURATO:SOCIETA]] operavano soltanto sul mercato secondario», tale banca non poteva contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver preso in considerazione la sua situazione specifica e, quindi, di aver violato il principio di personalità delle pene e delle sanzioni. È altresì a torto che la [OSCURATO:SOCIETA] deduce una violazione del principio di proporzionalità in ragione della percentuale specifica del 17% applicata nei suoi confronti per il calcolo dell’importo supplementare. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale respinge integralmente i ricorsi della Natixis, della BofA, della Portigon e della UBS. Esso annulla, per contro, la decisione impugnata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] nella misura in cui essa constata che detta banca ha partecipato all’infrazione controversa dal 9 settembre al 28 novembre 2011 e non dal 26 settembre al 28 novembre 2011, e fissa l’importo dell’ammenda ad essa inflitta a EUR 69442000. Nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale fissa l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] a EUR 65000000. Il Tribunale annulla altresì la decisione impugnata nella misura in cui fissa l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] a EUR 129573000. Posto che l’impiego dei dati esatti di ponderazione delle 32 categorie di EGB relativi alla [OSCURATO:PERSONA] comporta una riduzione del valore sostitutivo considerato nei suoi confronti, il Tribunale fissa l’importo dell’ammenda imposta a detta banca a EUR 125646000. ( 1 ) Decisione C(2021) 3489 final della [OSCURATO:PERSONA], del 20 maggio 2021, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40324 – [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 3 ) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»). ( 4 ) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ( GU 1986, L 372, pag. 1 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris