CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10243/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
scale 01388480582 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente allavvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - cod. fisc. 00355870221 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallAvvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Comm. Tributaria II Grado di Trento n. 41/2024 depositata il 10/10/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. Numero registro generale 27119/2024 Numero sezionale 1420/2026 Numero di raccolta generale 10243/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 Rilevato che: - con sentenza resa in data 7.10.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Trento ha confermato la decisione con la quale il giudice di I grado aveva respinto, dopo averli riuniti, i due ricorsi proposti dallIstituto il Comune di Trento aveva contestato il mancato pagamento di IMUP ed IMIS - rispettivamente per lanno 2014 e 2015 in relazione a diversi immobili siti in piazza [OSCURATO:PERSONA], Trento considerati dallIstituto, in virtù della destinazione degli stessi ad attività didattica esercitata senza scopo di lucro, esenti dallimposta; - a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha, tra laltro, affermato che - pacifica la sussistenza in capo allIstituto ricorrente del requisito soggettivo per invocare il diritto allesenzione - era invece oggetto di contestazione la sussistenza del requisito oggettivo (ossia se lattività didattica svolta nellimmobile di proprietà dellIstituto fosse erogata o meno con modalità non commerciali). Nel caso di specie, è stata richiamata, per rigettare lappello, la giurisprudenza di questa Corte relativa alla natura e ai contenuti dellaccertamento in fatto, avente ad oggetto lo svolgimento di attività non economica, ovvero di attività svolta a titolo gratuito o ancora svolta dietro il versamento di un corrispettivo simbolico da parte degli Istituti de quo; la Corte territoriale, ancora richiamando la giurisprudenza della S.C. sul punto, ha ricordato che «spetta al Comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente commerciale non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico » e che «la circostanza che la parte contribuente possa avere dichiarato un CM (corrispettivo medio) inferiore al CMS (costo medio per studente sopportato) non dà automaticamente diritto alla Numero registro generale 27119/2024 Numero sezionale 1420/2026 Numero di raccolta generale 10243/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 esenzione, perché essa non incide sul potere del Comune di eseguire un controllo e una valutazione, né sul potere del giudice di merito di operare un accertamento - che costituisce giudizio di fatto e quindi sottratto al controllo di legittimità - sulla effettiva sussistenza delle modalità non commerciali»; - la Corte di Giustizia Tributaria di II grado, nel rigettare lappello dellIstituto, ha inoltre ulteriormente richiamato la giurisprudenza di questa Corte, nella parte in cui ha affermato che «il mero fatto di costituire una frazione del costo effettivo di servizio di istruzione non ne determina automaticamente la natura simbolica»; - la CGT di II grado ha altresì richiamato gli altri precedenti di questa Corte, con i quali sono state confermate le motivazioni delle sentenze di merito che non hanno ritenuto costo simbolico: «la corresponsione di rette annuali che oscillavano tra 1080,00, 1.260,00 ( Cass. sez. 5, n. 3674/2024 ) e 1900,00 ( Cass. n. 6501 del 2024 )» e, dunque, non le hanno ritenute idonee a giustificare il presupposto dellesenzione dellIMU. Infine, la sentenza impugnata, per rigettare sul punto lappello dellIstituto, ha richiamato il seguente principio di diritto di questa Corte: «per corrispettivo simbolico, ai fini dellesenzione prevista dall art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 per lattività didattica ed in base ai criteri dettati dalla decisione della Commissione dellUnione Europea del 19 dicembre 2012, deve intendersi quello caratterizzato da un irrisorio, marginale, del tutto residuale ammontare, in termini tali da non potersi porre in relazione con il servizio reso, così presentandosi come corrispettivo di natura meramente formale, tale da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sotto remunerata rispetto agli standard medi». Il tutto, per affermare, nel caso di specie, lirrilevanza che le somme delle rette annuali richieste dall[OSCURATO:PERSONA] (euro 1.700,00 per la scuola primaria, euro 1.910,00 per la scuola media, euro 2.200,00 per la scuola superiore) fossero inferiori al costo effettivo del servizio reso (peraltro, mai Numero registro generale 27119/2024 Numero sezionale 1420/2026 Numero di raccolta generale 10243/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 documentato dallIstituto), risultando invece certo che «dette somme indicano che lattività non viene svolta né a titolo gratuito né a fronte di un corrispettivo meramente formale. Dette somme non sono irrisorie e, dunque, non si presentano di importo simbolico». Considerato che: - avverso la sentenza di appello, l[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. - il Comune di Trento si è difeso con controricorso, ha depositato sia memoria e sia due ordinanze di questa Corte, pronunciate tra le stesse parti, riferite ad altre annualità IMU. Anche il ricorrente ha depositato memoria. - in data 1.9.2025 è stata depositata proposta di definizione ex art. 380- bis c.p.c. , rilevando una improcedibilità del ricorso, non avendo il ricorrente tempestivamente depositato la relata di notificazione della sentenza impugnata, non superata la prova di resistenza; la ricorrente ha depositato la richiesta di decisione di cui al secondo comma dellart. 380 bis c.p.c. - con il primo motivo di ricorso, listituto delle Figlie del [OSCURATO:PERSONA] di Gesù deduce la violazione e/o falsa interpretazione degli articoli 7 lettera i) del d.lgs. 504/92 dell articolo 4 D.M. 200/2012 e del D.M. 26.6.2014 in relazione all' art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. per aver omesso la sentenza di considerare i parametri individuati dal Decreto MEF dettati allo scopo di verificare in concreto il rispetto dei requisiti CMS (costo medio studente) e CM (corrispettivo medio percepito dalla scuola); - con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa interpretazione degli articoli 2697 c.c. e 7 d.lgs. 546/92 in relazione all' art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. , in quanto avendo lIstituto dimostrato di avere i requisiti per beneficiare dellesenzione, non è stato considerato che viceversa il Comune di Trento ha negato lesenzione senza motivare in ordine alle ragioni di tale determinazione; - con il terzo motivo deduce violazione e/o falsa interpretazione degli articoli 132 cpc e 36 del d.lgs. 546/92 in relazione all' art. 360 , primo Numero registro generale 27119/2024 Numero sezionale 1420/2026 Numero di raccolta generale 10243/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 comma, num. 4, c.p.c. in quanto la sentenza ha affermato la debenza del tributo in considerazione dellattività svolta con modalità commerciali, senza motivare circa le ragioni per le quali la retta non è stata considerata irrisoria o formale; - con il quarto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa interpretazione delle regole sul contraddittorio preventivo in relazione all' art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. , formulando domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea. In particolare, il ricorrente lamenta che, nel caso di specie, non sia stata rispettata nella procedura che ha portato allaccertamento del tributo a carico dellIstituto il principio di rilevanza costituzionale e eurounitaria del contraddittorio preventivo con il contribuente, chiedendo di rimettere la questione alla CGE. - nelle more del giudizio è intervenuto l art. 1, comma 856 della l. n. 199/2025 che ha stabilito che «L' articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , si interpreta, per gli effetti di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate»); - detta sopravvenuta disposizione impone la trattazione del presente procedimento in pubblica udienza, in considerazione della motivazione della sentenza appellata e della rilevanza nomofilattica della questione di diritto, tenuto conto delle ricadute della norma sopra riportata nella presente controversia, in cui si discute appunto della sussistenza o meno dei Numero registro generale 27119/2024 Numero sezionale 1420/2026 Numero di raccolta generale 10243/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 presupposti per lesenzione, in relazione agli anni 2014 e 2105, derivante dallesercizio, da parte dellIstituto religioso, di attività didattica; - eguale rilievo assume la questione dellimprocedibilità del ricorso, prospettata nella proposta di definizione accelerata, derivante dal mancato deposito da parte del ricorrente, nei termini di cui all art. 369, secondo comma, c.p.c. , della sentenza oggetto di impugnazione di cui si è assunto la notificazione, anche qualora detta sentenza dovesse risultare acquisita agli atti, tenuto conto del disposto dell art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 , che prevede il deposito in segreteria della notificazione della sentenza impugnata, nonchè dell art. 137-bis disp. att. c.p.c. P.Q.M la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]