CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
022 della CORTE D'APPELLO di1470 ROMA, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 4262/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27871/2022Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 13976/2026Data pubblicazione 13/05/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma,in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] sentenza del Tribunale di Viterbo del 13/6/2019, dichiarava ildiritto di questa a percepire dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,dal 1/12/2015, un assegno ad personam via via assorbibile pari alladifferenza tra la posizione economica F4 e la posizione economica F2,con conseguente condanna.2. La lavoratrice, assunta a tempo indeterminato dalla Provincia diRoma come ragioniere il 20/12/2002, il 22/9/2009 era statareinquadrata nella Categoria D, posizione economica D1, profiloprofessionale di “funzionario servizi amministrativi”; quindi eratransitata, per progressione orizzontale, nella posizione economica D3;il 1/12/2015 era transitata al Ministero dell’Economia e delle Finanze –[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Viterbo-Rieti, presso il quale eragià in comando, per cessione del contratto, ex art. 30 d.lgs. n.165/2001; dove era stata inquadrata nel profilo professionale di“collaboratore amministrativo contabile”, Area terza, posizioneeconomica F2.3. Aveva lamentato l’erroneità dell’inquadramento, in base al fattoche alla tabella 5 del DPCM del 26/6/2015 alla posizione economica D3secondo il CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Regioni corrispondeva, nelcomparto Ministeri, la posizione economica F4; non essendo rilevantela mancanza del titolo di laurea, richiesto per lo stesso accesso all’AreaTerza; né il fatto di aver stipulato contratto individuale, trattandosi dicondizione impostale per la cessione.4. Il Ministero si era difeso sulla base del rilievo che l’art. 2 del DPCMprevedeva che «La fascia economica derivante da progressioneeconomica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogoNumero registro generale 27871/2022Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 13976/2026Data pubblicazione 13/05/2026all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionaleper i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridicoiniziale»; e che il relativo terzo comma prevedeva che «Lacorrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi comparti dicontrattazione è individuata anche sulla base del criterio dellaprossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto diprovenienza secondo le corrispondenze di cui alle tabelle allegate alpresente decreto, fermo restando, comunque, il prioritario rispetto deicriteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo». [OSCURATO:PERSONA] F4 avrebbe inoltre implicato l’inquadramento nelprofilo professionale di “Direttore amministrativo” per il quale eraprevisto un inquadramento iniziale (ex 9^ qualifica funzionale) e unsuperiore contenuto professionale rispetto al profilo rivestito presso laProvincia.5. Nelle note autorizzate la lavoratrice aveva altresì (secondo lasentenza impugnata) contestato l’erroneità dell’attribuzione del profiloprofessionale di “collaboratore amministrativo contabile”, ex Q.F. 7^,rispetto a quello rivestito presso la Provincia (“funzionarioamministrativo”, ex Q.F. 8^), assumendo la spettanza del profiloprofessionale di “funzionario amministrativo”, sulla base dell’assuntoche la Q.F. 8^ era prima confluita nella posizione economica C2, e poiinserita, dal CCNL 2006/2009, nell’Area Terza, posizione economica F4.6. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, accogliendo la tesi delMinistero.7. La lavoratrice aveva proposto appello, lamentando che:a) il Tribunale aveva omesso di tener conto del fatto che il CCNLMinisteri 2006/2009 aveva rivisto il sistema di classificazioneripartendo il personale per Aree all’interno delle quali tutte le mansioniNumero registro generale 27871/2022Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 13976/2026Data pubblicazione 13/05/2026erano considerate professionalmente equivalenti e come tali esigibili,quali fossero i profili professionali individuati dalla contrattazioneprecedente. Di conseguenza, l’unico raffronto possibile era quello percategorie, alla luce del quale alla Categoria D secondo il CCNLAutonomie Locali corrispondeva l’Area Terza nel comparto Ministeri;dopo di che, in applicazione del criterio dell’equivalenza economicaposto dall’art.2 del DPCM, spettava la fascia economica F4, senza alcunaccesso a profilo superiore, stante l’omogeneità professionale dellesette fasce.b) il Tribunale aveva dato una applicazione dell’art. 2 del DPCM inconflitto con le tabelle allegate e della finalità di riduzione e deflazionedi conflitto che queste esprimevano, stabilendo, semplicemente, nellaspecie, che alla posizione D3 corrispondesse la posizione F4.c) il Tribunale avesse comunque violato l’art. 30 del d.lgs. n.165/2001,non essendole nemmeno stata garantita la conservazione deltrattamento economico acquisito presso la Provincia.8. La Corte di Appello disattendeva la doglianza sub a), sul rilievoche la costituzione, da parte del CCNL 2006/2009, di un’unica Areaterza non aveva fatto venir meno la distinzione all’interno della stessadi diversi profili professionali, come palesato dal relativo articolo 7, chene prevedeva la definizione da parte della contrattazione integrativa;malgrado detta definizione non fosse mai intervenuta.9. Disattendeva la censura sub b), sul rilievo che il DPCM andavainterpretato nel suo complesso, ed in particolare tenendo conto dei vari“considerando”, alla luce dei quali doveva ritenersi che l’applicazionedelle tabelle era condizionata dalla previa positiva verifica dellacorrispondenza tra il profilo professionale di provenienza e quello didestinazione. Richiamava, a fondamento dell’assunto, i precedenti diNumero registro generale 27871/2022Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 13976/2026Data pubblicazione 13/05/2026questa Corte nella materia delle tabelle di equiparazione poste dalDPCM n.446/2000 (Cass. SS.UU. n. 503/2001; Cass. nn. 14124/2015,3064/2016, 21889/2016, 9663/2019); e che non era contestato che ilprofilo professionale più prossimo era quello di collaboratoreamministrativo contabile.10. Accoglieva invece la censura sub c), giudicando tale pretesacompresa nelle altre, e fondata in ragione della natura della cessionedel contratto di lavoro e del principio di irriducibilità della retribuzione;e da tutelare mediante l’attribuzione di un assegno differenziale adpersonam pari alla differenza, e via via riassorbibile.11. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a quattro motivi, assistiti da memoria.12. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dei CCNL Ministeri eRegioni e [OSCURATO:PERSONA] vigenti pro tempore.Sotto un primo profilo, si assume che la Corte territoriale, confondendoprofili professionali e fasce economiche, avrebbe ignorato che lalavoratrice rivendicava solo la fascia economica F4, e non un superioreprofilo professionale.Sotto il secondo, si reitera la tesi dell’irrilevanza dei profili nel CCNLMinisteri 2006/2009. Se anche fossero rimasti i previgenti profili,l’equivalenza di tutte le mansioni infra area ne neutralizzerebbe larilevanza. In particolare, il collaboratore amministrativo contabilepotrebbe appartenere a qualsiasi fascia, compresa la quarta, nienteaffatto riservata al direttore amministrativo. La stessa equivalenzadelle mansioni ascrivibili alla stessa categoria era prevista dal CCNLNumero registro generale 27871/2022Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 13976/2026Data pubblicazione 13/05/2026Enti Locali del 31/3/99. L’art 17 del CCNL Ministeri 2006/2009, nelprevedere la progressione orizzontale nell’Area. non fa alcunriferimento ai profili.2. Il motivo, sotto il primo profilo sopra richiamato, è inammissibile,perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, che non si basa sul prospettato fraintendimento delladomanda attorea, ma sull’assunto che l’individuazione della posizioneequivalente nel CCNL Ministeri dovesse essere operata, prima che sulcriterio della maggiore prossimità economica, su quello della maggiorecorrispondenza tra profili professionali.3. Sotto il secondo profilo, il motivo è infondato.4. Questa Corte ha di recente affermato che «In tema di mobilitàintercompartimentale, le amministrazioni pubbliche operano, all’attodell’inquadramento del personale in mobilità e in assenza di un piùspecifico criterio previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva,l’equiparazione tra le aree funzionali e le posizioni economiche diinquadramento del personale appartenente ai diversi comparti dicontrattazione confrontando, innanzitutto, i pertinenti contratticollettivi nazionali di lavoro, sulla base delle mansioni, delleresponsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profiliprofessionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionalie categorie; nel rispetto della regola generale per la quale vi deveessere una corrispondenza di area funzionale e posizione economica,l’individuazione della posizione economica adeguata può avvenire,successivamente, anche valutando la prossimità degli importi deltrattamento tabellare del comparto di provenienza a quelli del compartodi destinazione” (Cass. n. 19912/2025).Numero registro generale 27871/2022Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 13976/2026Data pubblicazione 13/05/20265. L’arresto ha peraltro rilevato, in motivazione, che «Il giudice,peraltro, non avrebbe dovuto subito prendere in considerazione lasemplice similitudine dei trattamenti economici in esame, maaccertare, prima, se vi fosse una ragionevole similitudine fra le (aree ele) posizioni economiche individuate». Il criterio primario è quindiquello di corrispondenza delle mansioni, delle responsabilità e dei titolidi accesso, mentre quello della prossimità di trattamento economicoassume carattere suppletivo.Analogamente, peraltro, già Cass.30875/2017, richiamata da Cass.5086/2024, aveva affermato, in riferimento al superamento delsistema delle qualifiche funzionali, che «la inapplicabilità dellequalifiche funzionali a seguito della stipulazione dei CCNL di comparto,che questa Corte ha affermato per escludere che le anzidette qualifichepossano avere ancora rilievo nelle controversie nelle quali occorreaccertare la corrispondenza o meno fra mansioni e livello diinquadramento (cfr. Cass. 19.12.2008 n. 29827), non comporta chedette qualifiche non possano essere valutate, ai fini del giudizio dicorrispondenza ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nei casi in cui idue sistemi attuali di classificazione a confronto diverganoprofondamente fra loro e solo il richiamo al precedente sistemaconsenta di individuare la posizione maggiormente corrispondente aquella di provenienza nel quadro della disciplina legale e contrattualeapplicabile nell'amministrazione di destinazione»; ed ancor prima, chela verifica deve essere volta al fine di individuare quale sia la qualificamaggiormente corrispondente a quella posseduta dal lavoratoreprecedentemente al trasferimento (cfr., Sez.Un.n.503 del 2001; Cass.n.14124 del 2015; n.3064 del 2016; n.21889 del 2016).Numero registro generale 27871/2022Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 13976/2026Data pubblicazione 13/05/2026Tali princìpi generali trovano espressione anche nel DPCM 26 giugno2015, emesso in esecuzione dell’art. 29-bis del d.lgs. n.165/2001, ilquale DPCM, sebbene non propriamente recante una disciplinaregolamentare della fattispecie, data la premessa, ribadita nell’art.1,della mera finalità di «favorire i processi di mobilità fra i comparti dicontrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni»,prevedeva, all’art. 2, che «1. Le amministrazioni pubblicheoperano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità,l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramentodel personale appartenente ai diversi comparti di contrattazionemediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dairispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto dellemansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativialle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie dellemedesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispettoal requisito del titolo di studio, le progressioni di carrieralegittimamente acquisite. La fascia economica derivante daprogressione economica nel profilo di appartenenza non può comunquedare luogo all’accesso a profili professionali con superiore contenutoprofessionale per i quali è previsto un più elevato livello diinquadramento giuridico iniziale.2. L'individuazione della posizione di inquadramento giuridico deldipendente trasferito in mobilità intercompartimentale deve tenereconto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profiloprofessionale di provenienza e di destinazione.3. La corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi compartidi contrattazione è individuata anche sulla base del criterio dellaprossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto diNumero registro generale 27871/2022Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 13976/2026Data pubblicazione 13/05/2026provenienza secondo le corrispondenze di cui alle tabelle allegate alpresente decreto, fermo restando, comunque, il prioritario rispetto deicriteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo».5. I princìpi sopra richiamati non trovano motivo di non applicazionenel fatto che il CCNL Ministeri 2006/2009 avesse superato, all’art.6, edal relativo allegato A, il previgente sistema di classificazione delpersonale quale caratterizzato da mansionari differenziati anche perprofilo e posizione economica (art. 13 CCNL 98/2001 e relativo AllegatoA), introducendo un sistema prevedente all’art.6, comma 5, che «Aisensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenutoa svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalentiall’interno dell’area, fatte salve quelle per il cui espletamento sianorichieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto,altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelleinerenti allo specifico profilo attribuito».Ed invero, la così realizzata possibilità di piena mobilità delle mansioniinfra area non ha soppresso ogni rilevanza ai profili professionali, postoche:a) l’art.6, ai commi 3 e 4, continuava a prevedere che «3. All’interno diogni singola area, sono collocati i profili professionali che, in quantoriconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesimatipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogeneio affini.4. I profili professionali, secondo i settori di attività, definiscono icontenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni propriedel dipendente, attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva dellemansioni svolte, dei requisiti e del livello di professionalità richiesto».Numero registro generale 27871/2022Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 13976/2026Data pubblicazione 13/05/2026b) il relativo comma 6 prevedeva che «L’accesso dall’esterno nelle areeè previsto nella posizione retributiva iniziale di ciascun profiloprofessionale in relazione a quanto stabilito nell’allegato A, anche alfine di garantire un assetto classificatorio omogeneo tra le diverseamministrazioni del comparto»;c) l’art. 7 prevedeva che «Ai sensi dell’art. 6 (classificazione) i profiliprofessionali sono collocati all’interno di ciascuna area, secondo i settoriAmministrazioni, le diverse tipologie professionali esistenti. Ciascunprofilo è unico e si caratterizza per il titolo di studio necessario perl’accesso dall’esterno, nonché per il livello di complessità,responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle mansioniin esso ricomprese»;d) l’art. 16 prevedeva che «All'interno dell'area è consentito ilpassaggio tra profili diversi, a parità di livello di accesso ed a condizioneche i richiedenti siano in possesso dei requisiti culturali e professionaliprevisti per l'accesso al profilo in base all'Allegato A. Il passaggio deldipendente avviene nei limiti della percentuale di dotazione organicadel profilo di destinazione riservata all'accesso dall'interno el'interessato conserva la fascia retributiva acquisita, che rimane acarico del fondo».e) l’art. 12 del CCNL (progressione all’interno del sistema diclassificazione) prevedeva che «In relazione al sistema diclassificazione previsto dal presente contratto, le progressioni deidipendenti all’interno del nuovo ordinamento professionale siconfigurano come.... b) Sviluppi economici all’interno delle aree:si configurano come progressione economica, di ogni profilo, all’internodelle aree che si realizza mediante la previsione, dopo la posizione diNumero registro generale 27871/2022Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 13976/2026Data pubblicazione 13/05/2026accesso al profilo medesimo, di successive fasce retributive secondo ladisciplina di cui agli artt. 17 (sviluppi economici all’interno delle aree)e 18 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economicoall’interno dell’area)». Dato normativo che dà evidenza del fatto cheanche nel nuovo sistema la progressione economica orizzontale sisvolgeva nell’ambito del profilo di inquadramento e non sulla mera basedella fascia retributiva;f) l’art. 17 (Sviluppi economici all’interno delle Aree) prevedeva, aconferma del fatto che le progressioni economiche si fanno per profilo,ed in linea di principio partendo dal livello iniziale, che «1. Le parti sidanno atto che alla maggiore flessibilità del sistema di classificazionedel personale, disciplinata dall’art. 6 (classificazione), devecorrispondere, nelle singole aree, all’interno di ciascun profilo, unarticolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado diabilità professionale progressivamente acquisito dei dipendenti nellosvolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo diappartenenza. Ai sensi del comma 1, fermo restando l’inquadramentodel dipendente nella posizione di accesso del profilo, lo sviluppoeconomico si realizza mediante la previsione, dopo il trattamentoeconomico iniziale, di successive fasce retributive il cui numero ed ivalori economici annui sono stabiliti nella allegata Tabella E (sviluppieconomici all’interno delle aree)»;g) le “Norme finali” del CCNL prevedevano che «1. Sino all’applicazionedell’art. 7 (profili professionali), i dipendenti rimangono inquadrati neiprofili professionali previsti dalla contrattazione integrativa ai sensidell’art. 13 del CCNL del 16 febbraio 1999, oppure, qualora lacontrattazione integrativa non vi abbia ancora provveduto, quelli di cuial DPR del 29 dicembre 1984, n. 1219 e dal DPR 17 gennaio 1990, n.Numero registro generale 27871/2022Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 13976/2026Data pubblicazione 13/05/202644, allegati 1, 2 e 3. 2. [OSCURATO:PERSONA] le fasce retributive iniziali di accessoai profili sono quelle attualmente previste dal precedente sistemaclassificatorio in relazione ai titoli di studio e requisiti professionalirichiesti al personale ivi inquadrato»; sicché anche in assenza di nuovaregolamentazione i profili professionali precedenti restavano vigenti;h) il meccanismo di trasposizione degli inquadramenti stabilito dallaTabella B del CCNL Ministeri 2006/2009 attribuiva forte rilevanza aiprecedenti inquadramenti, nei quali le posizioni economicheriflettevano contenuti mansionistici differenziati. In particolare, quantoal passaggio dalla ex Area C alla nuova Terza Area, i dipendentiministeriali già inquadrati in C1 furono reinquadrati in F1; i C1S in F2;i C2 in F3; i C3 in F4; i CS in F5.Alla stregua di tali dati, è del tutto evidente che una trasposizione dalComparto [OSCURATO:PERSONA], nel quale già prima non esistevanodeclaratorie mansionistiche differenziate per fascia economica o profilodi inquadramento, e quindi, a totale parità di mansioni, era possibileprogredire orizzontalmente all’interno dell’area di appartenenza senzalimiti, che tenesse conto solo della fascia retributiva acquisita, e nonanche della qualifica, avrebbe determinato ingiustificate disparità ditrattamento, se non rispetto al personale ministeriale portatore di unaprofessionalità equivalente, rispetto al quale poteva porsi laprogressione orizzontale acquisita a fattore di merito obiettivamentevalutabile, rispetto al personale ministeriale portatore di unaprofessionalità superiore, che in ragione di ciò era già reinquadrato iningresso in una fascia retributiva superiore a quella iniziale, e chesarebbe risultato equiparato a personale meno qualificato e di profiloinferiore, con irragionevole alterazione della coerenza degli assettiordinamentali.Numero registro generale 27871/2022Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 13976/2026Data pubblicazione 13/05/20266. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 29 bis e30 del d.lgs n.165/2001, del d.l. n. 78/2015 conv. in legge n.125/2015e del DPCM 26 giugno 2015 e relative tabelle.Si censura il fatto che la Corte territoriale, pur prendendo atto che latabella 5 del DPCM equiparava D3 a III-F4, e che l‘art. 2 facevariferimento al trattamento economico, abbia tratto dai “considerando”del DPCM un condizionamento alla verifica di corrispondenza tra i profiliprofessionali di provenienza e di destinazione. L’assunto sarebbe viziatodalla sopra mostrata irrilevanza dei profili, e della finalità espressa daglistessi “considerando” di semplificare i meccanismi di corrispondenza.Si evidenzia che le tabelle erano state redatte “ad hoc” in relazione allostato dei contratti, e che il richiamo al fatto che esse non potesseromodificare gli ordinamenti era neutro in ragione di quanto premesso. Ariprova, nei comparti nei quali la predefinizione delle corrispondenzeera stata giudicata impossibile, il DPCM se ne era astenuto.7. Il motivo è infondato per le ragioni già sopra svolte. Come si èsopra mostrato, non solo i “considerando” del DPCM, ma le disposizionidello stesso privilegiano la corrispondenza dei profili al criterio diprossimità economica, che è criterio che peraltro appartiene in viagenerale al diritto vivente in materia.8. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.2907 c.c., e 99, 112 e 414 c.p.c.La censura si volge, “per quanto di necessità”, al passaggio motivo nelquale la sentenza impugnata, nel fare riferimento alla sopraggiuntapretesa al reinquadramento come funzionario amministrativo, qualeformulata dalla ricorrente nella conclusionale di primo grado, sembraNumero registro generale 27871/2022Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 13976/2026Data pubblicazione 13/05/2026professionale, assumendone l’inesistenza.Il motivo è inammissibile perché la decisione impugnata non si basa suun’erronea ricognizione del contenuto della domanda nei terminirappresentati, ma sul disconoscimento del carattere prioritario delcriterio della prossimità economica, e sulla (incontestata) affermazionedella inconciliabilità della qualifica posseduta con qualifiche inquadrabiliin F4 per contenuto mansionistico secondo il [OSCURATO:PERSONA].9. Il quarto motivo denuncia infine, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 30 del d.lgs n.165/2001, del DPCM 26 giugno 2015 e dei CCNLin raffronto.La censura si volge sul capo che riconosce alla lavoratrice «un assegnoad personam pari alla differenza tra la posizione economica F4 e laposizione economica F2 dal 1/12/2015 via via riassorbibile», perché,per quanto sopra premesso, la posizione economica F4 andavariconosciuta come tale e non in forma di assegno ad personamriassorbibile, come la sentenza pare riconoscere nel motivare che èfondata la doglianza «Secondo cui al dipendente deve essere garantitonon solo un inquadramento nell'area funzionale ma anche unaposizione economica corrispondente a quella posseduta pressol'amministrazione di provenienza»; affermazione contraddittoriarispetto al dispositivo, confondendo diritto alla posizione economica epreservazione del trattamento economico, con pregiudizio rispetto allefuture progressioni di carriera. La pronuncia era peraltro errata anchesupponendo che la Corte di merito avesse inteso meramente“cristallizzare” l’ultimo trattamento economico di provenienza, senzaNumero registro generale 27871/2022Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 13976/2026Data pubblicazione 13/05/2026che per questo la statuizione potesse essere intaccata dal motivo,mirante ad un beneficio ulteriore.10. Anche tale motivo è infondato, per le ragioni già sopra svolte.11. La sentenza impugnata presenta un chiaro contrasto tramotivazione e dispositivo, posto che dalla motivazione risulta in modoevidente (tanto che la stessa ricorrente ne fa motivo di censura) che laCorte di merito ha negato che Fratoni avesse diritto ad esserereinquadrata nella fascia retributiva F4 e riconosciuto corretto il suoreinquadramento in F2; ed ha invece giudicata violata la regola dimantenimento del trattamento economico acquisito pressol’Amministrazione di provenienza, quale posto dall’art. 30 del d.lgsn.165/2001, come reso palese dal riferimento motivo al «trattamentoeconomico corrispondente a quello goduto presso l’Ente di provenienza(principio di irriducibilità della retribuzione raggiunta)» ed ai precedentidi legittimità conferenti con tale principio richiamati nella sentenza.Naturale ricaduta di tale principio era, con chiara evidenza, ilriconoscimento, a favore della ricorrente, del differenziale tra iltrattamento economico di F2 secondo il [OSCURATO:PERSONA], ed iltrattamento fruito presso l’Ente di provenienza, e non il differenzialetra F4 ed F2 «dal 1/12/2015 via via riassorbibile».Il trattamento riconosciuto in dispositivo è tuttavia chiaramente piùfavorevole di quello al quale la ricorrente avrebbe avuto diritto secondola motivazione della sentenza, sicchè questa non ha interesse adolersene se non sulla base dell’assunto di aver diritto, non solo aldifferenziale rispetto al trattamento di F4, specie se “cristallizzato” alladata del 1/12/2015, ma all’inquadramento definitivo in tale fasciaretributiva. Tale assunto è stato però già sopra disatteso.12. In conclusione, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 27871/2022Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 13976/2026Data pubblicazione 13/05/202613. Nulla sulle spese, stante che il Ministero è rimasto intimato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026.La PresidenteIrene Tricomi