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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2023

Cassazione n. 22757/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3768/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42S04 F952W), in proprio e quale presidente dell’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica, e Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E BONIFICA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, hanno eletto domicilio; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di NOVARA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - Sanzioni amministrative – Derivazione acqua pubblica –Istanza di concessione R.G.N. 3768/21 C.C.12/07/2023 avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1080/2020, pubblicata il 25 novembre 2020, notificata il 18 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell’interesse delle parti, in vista dell’originaria adunanza camerale fissata per il 7 giugno 2022 davanti alle Sezioni unite, e l’ulteriore memoria depositata dai ricorrenti il 29 giugno 2023, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ordinanza n. 26/2018, emessa il 13 luglio 2018, la [OSCURATO:PERSONA] di Novara ingiungeva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di obbligato principale, e dell’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica, in qualità di obbligato solidale, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per l’importo di euro 12.434,00, a seguito di contestazione, ad opera della Polizia provinciale di Novara, della violazione dell’art. 96 del d.lgs. n. 152/2006, fattispecie sanzionata ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge regionale Piemonte n. 3/2009, essendo stato accertato che l’Associazione aveva concesso alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. una derivazione d’acqua dal canale “[OSCURATO:PERSONA]” ad uso industriale, benché fosse priva dell’originario titolo concessorio per tale uso. 2.– Con ricorso depositato il 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e l’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica proponevano opposizione contro tale ordinanza-ingiunzione, davanti al Tribunale di Novara. [OSCURATO:PERSONA] di Novara resisteva all’opposizione, chiedendo che l’ordinanza-ingiunzione fosse confermata.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 603/2019, depositata il 17 luglio 2019, notificata il 27 novembre 2019, respingeva l’opposizione e, per l’effetto, confermava l’ordinanza-ingiunzione opposta.

Al riguardo, la pronuncia di prime cure sosteneva: - che la domanda di concessione in sanatoria del 13 dicembre 1999 era “inappropriata”, in quanto volta a regolarizzare/sanare attività nuove (in tutto o in parte abusive), mentre [OSCURATO:PERSONA] era in possesso di concessione per usi irrigui da tempo risalente; - che, inoltre, l’istanza di sanatoria era stata rivolta al Ministero e ai Provveditorati e non già al soggetto per legge legittimato, ossia alla [OSCURATO:PERSONA] di Novara, sicché la comunicazione inoltrata da [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere alcuna valenza di sanatoria; - che la domanda non era corredata da un progetto di massima delle opere da realizzare; -che la permanenza dell’illecito contestato ad [OSCURATO:PERSONA] era cessata al momento in cui tale illecito si era consumato; - che la natura professionale di [OSCURATO:PERSONA] escludeva la sua assenza di colpa e la sua buona fede. 3.– Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e l’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica, i quali, mediante i motivi articolati, lamentavano: - che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto da tempo istanza di concessione in sanatoria per l’utilizzo a fini industriali dell’acqua concessa per scopi irrigui e che, dopo la domanda di sanatoria, era consentita la prosecuzione della derivazione già in essere, in pendenza del procedimento autorizzativo così introdotto; - che la legittimità degli usi diversi da quello irriguo doveva comunque ritenersi acquisita per silenzio- assenso; - che l’istanza di sanatoria era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] il 13 dicembre 1999 al Ministero dei lavori pubblici, all’epoca unico soggetto competente per le derivazioni d’acqua relative ad utilizzi in essere a quella data; - che il procedimento di san atoria era stato avviato quando la competenza in materia di concessioni di risorse idriche non era ancora transitata alla [OSCURATO:PERSONA]; -che nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere ravvisata la buona fede, tale da escludere l’elemento soggettivo dell’illecito; - che erronea era anche la determinazione della sanzione amministrativa irrogata, che avrebbe dovuto comunque essere ridotta al minimo edittale.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] di Novara, la quale chiedeva che l’appello fosse rigettato, facendo proprie le valutazioni già espresse dal Tribunale.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia di primo grado impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la [OSCURATO:PERSONA] fruiva di concessioni di derivazione di acque pubbliche, comprensive della “[OSCURATO:PERSONA]”, per uso irriguo, mentre, a fondamento dell’illecito amministrativo contestato, era stata posta la mancanza di titolo autorizzativo necessario per l’utilizzo anche a fini industriali delle acque; b) che nessuna valenza aveva la comunicazione inviata il 13 dicembre 1999 dai soggetti destinatari dell’ingiunzione al Ministero dei lavori pubblici e ai Provveditorati per le opere pubbliche di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Novara, volta ad ottenere una concessione in sanatoria, poiché – sebbene le province non avessero ancora competenze in materia di risorse idriche –, comunque, la gestione e l’utilizzo di tali risorse non facevano più capo allo Stato, ma erano state già trasferite alle regioni, salvo che per le grandi derivazioni non afferenti alla fattispecie; c) che comunque la domanda non era corredata da alcun tipo di documentazione, tantomeno da indicazioni riguardanti le opere eseguite per permettere l’utilizzo in sanatoria e la loro ubicazione, difettando alcun ragguaglio atto a permettere l’identificazione dell’impresa destinataria dell’utilizzo delle acque a scopi industriali, la chiara definizione di questi usi, la quantità di acqua utilizzata, i limiti e le modalità di attingimento e di restituzione della stessa, il corrispettivo ottenuto, sicché – quand’anche si fosse potuto ipotizzare che il Ministero destinatario della domanda fosse stato effettivamente competente – i termini della domanda sarebbero stati, in ogni caso, incomprensibili, mancando finanche un progetto di massima; d ) che neanche poteva configura rsi l’esimente della buona fede, in quanto la domanda di sanatoria indirizzata a soggetto incompetente era generica, sicché poteva desumersi la consapevolezza degli istanti in ordine alla carenza di titoli legittimanti effettivi, come era confermato dalla comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] di Novara del 22 agosto 2013; e) che anche la sentenza penale passata in giudicato di assoluzione per il reato di peculato, in relazione all’utilizzo delle acque della “[OSCURATO:PERSONA]”, si limitava ad escludere l’esistenza dell’elemento soggettivo del dolo, ma non comportava anche l’assenza di colpa; f) che non vi era alcun motivo idoneo a giustificare il ridimensionamento dell’entità della sanzione irrogata. 4.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA] e l’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica. [OSCURATO:PERSONA] di Novara ha resistito con controricorso. 5.–Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c. in vista dell’adunanza camerale del 7 giugno 2022. 6.– Con il primo motivo si censurava che la pronuncia del giudice ordinario fosse avvenuta in difetto di giurisdizione, allorché aveva affermato la non idoneità dell’istanza di concessione in sanatoria a produrre effetti, in quanto generica e priva di documenti di corredo, giungendo così a compiere una valutazione riservata all’Amministrazione procedente ovvero al giudice amministrativo, all’esito dell’impugnativa sulla legittimità dell’esercizio del potere amministrativo.

Le Sezioni unite, investite della prospettata questione di giurisdizione, la rigettavano, con ordinanza n. 20263 del 23 giugno 2022, e rimettevano la decisione sui restanti motivi a questa Sezione. 7.– Ulteriore memoria i llustrativa è stata depositata dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/1999, ratione temporis vigente, per avere la Corte di merito affermato la necessità che l’istanza di concessione in sanatoria fosse corredata da documenti quali il progetto di massima, laddove, al contrario, sarebbero mancate indicazioni su tale punto nella norma di settore, così peraltro compiendo valutazioni di natura procedimentale – ossia sulla completezza del procedimento amministrativo –, riservate alla pubblica amministrazione o, in via contenziosa, al giudice amministrativo. 2.– Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della legge n. 36/1994, dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/1999, dell’art. 96 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 4, primo comma, della legge n. 689/1981, dell’art. 7 della legge regionale Piemonte n. 3/2009 nonché dell’art. 36 della legge regionale Piemonte n. 44/2000 e del d.lgs. n. 112/1998, per avere la Corte territoriale ritenuto illecita la condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’approvvigionamento delle attività industriali, mediante l’utilizzo dell’acqua concessa a scopi irrigui, nonostante essa avesse da tempo presentato domanda di concessione in sanatoria, comprendente anche l’utilizzo extra-irriguo e l’approvvigionamento a terzi o a propri associati industriali e piscicoli, e nonostante il fatto che, in pendenza del relativo procedimento, fosse consentita la prosecuzione delle derivazioni già in essere.

In proposito, le parti istanti deducono che la pronuncia impugnata non avrebbe tenuto conto della circostanza che, alla data del 13 dicembre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna competenza in materia e che viceversa l’unico soggetto competente era il Ministero dei lavori pubblici, cui era stata inoltrata l’istanza di concessione in sanatoria. 3.– Con il quarto motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1, 3, 4 e 11 della legge n. 689/1981 nonché dell’art. 7 della legge regionale Piemonte n. 3/2009, con la conseguente violazione dei principi di affidamento nella legalità dell’azione amministrativa e di buona fede, per avere la Corte distrettuale reputato legittima l’applicazione della sanzione, nonostante vi fossero tutti gli elementi per configurare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] in termini di buona fede, in ragione dell’affidamento dalla medesima riposto nell’esercizio di una propria facoltà legittima.

In subordine, ad avviso dei ricorrenti, si sarebbe dovuta tenere in considerazione l’avvenuta presentazione dell’istanza di [OSCURATO:PERSONA] del 13 dicembre 1999, che l’autorizzava alla prosecuzione nell’utilizzo, nelle more del procedimento, quale ragione per la rimodulazione della sanzione entro i limiti minimi. 4.– Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso ogni pronuncia sulla domanda con cui gli istanti denunciavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione al d.m. n. 55/2014, in ordine alla sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative alla fase istruttoria e di trattazione, che invece non avrebbe avuto luogo. 5.– Il collegio ritiene di esaminare prioritariamente il terzo motivo, siccome attinente ad una questione di carattere preliminare, il quale è da ritenersi fondato per le ragioni che seguono. 5.1.– A tal proposito, infatti, deve trovare applicazione il principio a mente del quale, in tema di sanzioni amministrative, la domanda di concessione in sanatoria per l’estensione della derivazione d’acqua dal canale anche all’uso industriale, presentata all’ente ratione temporis competente, conserva validità ed efficacia anche nel caso in cui subentri un altro ente nella competenza ad emettere il provvedimento concessorio, sicché è illegittima la sanzione amministrativa irrogata al soggetto che non abbia presentato al nuovo ente, succeduto al primo, una nuova istanza di concessione in sanatoria, non potendo gravare sull’amministrato le conseguenze di una redistribuzione delle competenze all’interno dell’apparato amministrativo, a lui non imputabile né da lui prevedibile.

Tale principio è stato applicato con precipuo riguardo alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici, all’epoca competente, dell’istanza di concessione in sanatoria per la derivazione delle acque, presentazione che aveva comportato la regolarizzazione medio tempore di tale utilizzazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15365 del 13/05/2022). 5.2.– In primis , occorre sul punto osservare che la ratio decidendi della sentenza imp ugnata si fonda sul fatto che, al momento in cui l’infrazione è stata contestata, la competenza ad irrogare la sanzione spettava alla [OSCURATO:PERSONA], cui non è stata indirizzata alcuna istanza di autorizzazione atta ad estendere anche all’uso industriale la concessione ad uso irriguo per l’utilizzazione dell’acqua del canale “[OSCURATO:PERSONA]”.

La pronuncia della Corte d’appello di Torino ha altresì sostenuto che nessuna valenza avrebbe avuto la comunicazione del 13 dicembre 1999, inoltrata dall’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica al Ministero dei lavori pubblici e ai Provveditorati per le opere pubbliche del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Lombardia, ma non alla [OSCURATO:PERSONA], quanto alla proposizione della domanda di concessione in sanatoria. 5.3.–Tanto premesso, deve essere ricostruito sinteticamente il quadro normativo cui afferisce la fattispecie, secondo l’ordine cronologico delle leggi rilevanti che si sono succedute, alcune delle quali, nelle more, non sono più vigenti.

Con riferimento alla competenza all’epoca vigente, l’art. 7 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, che riporta il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, stabiliva che le domande per nuove concessioni e utilizzazioni, corredate dai progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, fossero dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all’Ufficio del Genio Civile alla cui circoscrizione appartenevano le opere di presa.

Il precedente art. 3 precisava che sulla domanda di riconoscimento si sarebbe provveduto, a spese dell’interessato nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non fossero sorte opposizioni, con decreto dell’ingegnere capo dell’Ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartenevano le opere di presa.

Negli altri casi, invece, si sarebbe provveduto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.

Con riguardo agli usi delle acque irrigue e di bonifica, l’art. 27, primo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (art. abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), recante norme in materia di risorse idriche e di ecologia, prevedeva che i consorzi di bonifica ed irrigazione, nell’ambito delle competenze definite dalla legge, avessero facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità, corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare, avessero facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportassero la restituzione delle acque e fossero compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive.

La norma aggiungeva che l’autorità competente dovesse esprimere entro sessanta giorni la propria determinazione, prevedendosi altrimenti una fattispecie di silenzio-assenso.

Quindi, l’art. 23, sesto comma, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, significativamente prevedeva che, in pendenza del procedimento istruttorio della domanda di concessione in sanatoria, l’utilizzazione potesse proseguire, fermo restando l’obbligo del pagamento del canone per l’uso effettuato e il potere dell’autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l’utilizzazione, qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.

Il decentramento amministrativo avviato – anche con riferimento al settore di specie ex art. 89, primo comma, lett. i), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in ordine al conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni relative alla “gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica” – non era stato ancora attuato nell’anno 1999.

Solo con l’art. 36, secondo comma, della legge regionale Piemonte 26 aprile 2000, n. 44 – in ordine alla regolazione delle funzioni delle Province, in attuazione delle leggi statali di riferimento sul decentramento di funzioni amministrative fino ad allora di esclusiva competenza statale – la competenza a provvedere, tra l’altro, sulle autorizzazioni afferenti alla materia idrica transitava agli enti intermedi, avendo espressamente previsto tale norma che, in campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato.

In ultimo, per quanto qui di interesse, l’art. 7 della legge regionale Piemonte 27 gennaio 2009, n. 3, norma applicata nel caso di specie a fondamento dell’infrazione contestata, regolando le sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque, individuava il seguente prospetto di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche: a) da 50,00 euro a 250,00 euro in caso di uso domestico eccedente i quantitativi previsti, come definiti dai regolamenti regionali vigenti; b) da 1.500,00 euro a 6.000,00 euro, in caso di violazione delle prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, o l’obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni; c) da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro per l’inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell’obbligo di rilascio a valle dell’opera di presa del deflusso minimo vitale; d) da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro per l’inosservanza delle prescrizioni sancite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento o dall’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee; e) da 3.000,00 euro a 10.000,00 euro in caso di inosservanza agli obblighi di ripristino dei luoghi e di rimozione delle opere della derivazione derivanti dalla cessazione dell’utenza; f) da 3.000,00 euro a 20.000,00 euro in caso di costruzione o variazione delle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell’acqua in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste; g) da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro, in caso di esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo, o concessorio dell’autorità concedente.

Nel caso in esame era fatta applicazione della sanzione stabilita dalla lett. f). 5.4.– Dal descritto plesso normativo si evince che, nel momento in cui è stata avanzata la domanda di concessione in sanatoria per l’estensione della derivazione d’acqua dal canale anche all’uso industriale (ossia alla data del 13 dicembre 1999), la competenza a decidere spettava al Ministero dei lavori pubblici e, nel rispetto di tale criterio di competenza, l’istanza è stata effettivamente inoltrata all’organo deputato a provvedere.

È, per l’effetto, dirimente il rilievo in forza del quale, all’esito della presentazione di detta domanda di concessione in sanatoria, ai sensi del citato art. 23, sesto comma, del d.lgs. n. 152/1999 (precetto poi ripreso dall’art. 96 del d.lgs. n. 152/2006), in pendenza del procedimento istruttorio, era nelle facoltà del richiedente proseguire nell’utilizzazione oggetto della domanda.

Per converso, solamente al tempo in cui l’illecito è stato accertato, la competenza a provvedere sulle relative autorizzazioni – e conseguentemente sull’irrogazione delle correlate sanzioni amministrative – apparteneva alla [OSCURATO:PERSONA] di Novara.

In questa prospettiva, contrasterebbe con il puntuale dettato normativo innanzi esposto sostenere che la riconosciuta facoltà di proseguire nell’utilizzazione, conseguente alla debita presentazione al Ministero dei lavori pubblici – all’epoca competente – dell’istanza di concessione in sanatoria per le derivazioni, in pendenza del procedimento istruttorio sulla domanda di concessione, abbia perduto effetti nel momento in cui la competenza a delibare sulla richiesta è transitata alla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, a fronte della natura permanente dell’infrazione rilevata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6310 del 05/03/2020; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 14592 del 29/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 18592 del 29/10/2012; Sez. 1, Sentenza n. 9056 del 05/07/2001), il sopravvenuto passaggio di competenze non ha determinato l’interruzione della permanenza, con l’integrazione di un nuovo illecito.

Cosicché il diritto di proseguire nell’attività, riconosciuto ex lege, in attesa della definizione della domanda di concessione in sanatoria, scrimina l’unitaria condotta proseguita.

Del resto, ove si aderisse a una diversa conclusione, si determinerebbe un onere eccessivamente gravoso e ingiustificato a carico dell’incolpato, che sarebbe indebitamente vessato dall’avvio di un’ulteriore pratica di autorizzazione, all’esito di un mutamento di competenze a sé non imputabile né all’epoca prevedibile.

Per contro, risponde ai principi generali dell’ordinamento – e in specie all’esigenza di tutelare l’affidamento incolpevole dell’utente che si raffronta con la [OSCURATO:PERSONA] – ritenere che la presentazione della domanda di concessione in sanatoria, prima dell’entrata in vigore del disegno organico di riforma sul decentramento delle funzioni amministrative, non implicasse né l’onere di presentazione di una nuova domanda, né la soggezione alla sanzione amministrativa prevista per il difetto di una tempestiva istanza di sanatoria.

Ne discende che, in difetto di una specifica previsione volta a disciplinare il regime intertemporale connesso al passaggio di competenze, la presentazione al Ministero dei lavori pubblici, all’epoca competente, dell’istanza di concessione in sanatoria per le derivazioni d’acqua, ha comportato la regolarizzazione medio temporedi tale utilizzazione, con la conseguenza che difettavano i presupposti affinché la sanzione fosse irrogata dall’ente divenuto in via sopravvenuta competente.

Il rilievo circa la carenza documentale dell’istanza di concessione in sanatoria non può giustificare una diversa soluzione in ordine al riparto di competenze, atteso che, in merito all’ipotizzata carenza documentale, avrebbe dovuto provvedere l’organo amministrativo destinatario dell’istanza, rigettando la richiesta ovvero ordinandone l’integrazione.

Sicché il profilo inerente al quomodo dell’istanza non può incidere sull’integrazione del presupposto relativo all’an della sua presentazione, ossia alla giustificazione dell’approvvigionamento a scopo industriale, alla stregua del referente normativo che autorizzava la prosecuzione dell’attività sino alla definizione del procedimento avviato con la richiesta di concessione in sanatoria, inoltrata al soggetto all’epoca competente. 6.–L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento delle rimanenti censure non ancora affrontate.

All’esito, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, seconda parte, c.p.c., e – per l’effetto – l’opposizione deve essere accolta, poiché all’attingimento di acqua a scopo industriale dal canale richiamato ha fatto seguito l’inoltro di istanza di concessione in sanatoria presso il soggetto giuridico all’epoca competente, con la conseguente legittimazione, dopola presentazione della domanda di sanatoria, a proseguire la derivazione già in essere, in pendenza del procedimento autorizzativo così introdotto.

In ragione dell’accoglimento dell’opposizione, l’ordinanza- ingiunzione opposta deve essere annullata. 7.–Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, alla stregua della novità delle questioni affrontate ex art. 92, secondo comma, c.p.c., per disporre la compensazione integrale delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3768/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42S04 F952W), in proprio e quale presidente dell’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica, e Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E BONIFICA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, hanno eletto domicilio; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di NOVARA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - Sanzioni amministrative – Derivazione acqua pubblica –Istanza di concessione R.G.N. 3768/21 C.C.12/07/2023 avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1080/2020, pubblicata il 25 novembre 2020, notificata il 18 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell’interesse delle parti, in vista dell’originaria adunanza camerale fissata per il 7 giugno 2022 davanti alle Sezioni unite, e l’ulteriore memoria depositata dai ricorrenti il 29 giugno 2023, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ordinanza n. 26/2018, emessa il 13 luglio 2018, la [OSCURATO:PERSONA] di Novara ingiungeva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di obbligato principale, e dell’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica, in qualità di obbligato solidale, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per l’importo di euro 12.434,00, a seguito di contestazione, ad opera della Polizia provinciale di Novara, della violazione dell’art. 96 del d.lgs. n. 152/2006, fattispecie sanzionata ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge regionale Piemonte n. 3/2009, essendo stato accertato che l’Associazione aveva concesso alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. una derivazione d’acqua dal canale “[OSCURATO:PERSONA]” ad uso industriale, benché fosse priva dell’originario titolo concessorio per tale uso. 2.– Con ricorso depositato il 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e l’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica proponevano opposizione contro tale ordinanza-ingiunzione, davanti al Tribunale di Novara. [OSCURATO:PERSONA] di Novara resisteva all’opposizione, chiedendo che l’ordinanza-ingiunzione fosse confermata. Il Tribunale adito, con sentenza n. 603/2019, depositata il 17 luglio 2019, notificata il 27 novembre 2019, respingeva l’opposizione e, per l’effetto, confermava l’ordinanza-ingiunzione opposta. Al riguardo, la pronuncia di prime cure sosteneva: - che la domanda di concessione in sanatoria del 13 dicembre 1999 era “inappropriata”, in quanto volta a regolarizzare/sanare attività nuove (in tutto o in parte abusive), mentre [OSCURATO:PERSONA] era in possesso di concessione per usi irrigui da tempo risalente; - che, inoltre, l’istanza di sanatoria era stata rivolta al Ministero e ai Provveditorati e non già al soggetto per legge legittimato, ossia alla [OSCURATO:PERSONA] di Novara, sicché la comunicazione inoltrata da [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere alcuna valenza di sanatoria; - che la domanda non era corredata da un progetto di massima delle opere da realizzare; -che la permanenza dell’illecito contestato ad [OSCURATO:PERSONA] era cessata al momento in cui tale illecito si era consumato; - che la natura professionale di [OSCURATO:PERSONA] escludeva la sua assenza di colpa e la sua buona fede. 3.– Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e l’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica, i quali, mediante i motivi articolati, lamentavano: - che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto da tempo istanza di concessione in sanatoria per l’utilizzo a fini industriali dell’acqua concessa per scopi irrigui e che, dopo la domanda di sanatoria, era consentita la prosecuzione della derivazione già in essere, in pendenza del procedimento autorizzativo così introdotto; - che la legittimità degli usi diversi da quello irriguo doveva comunque ritenersi acquisita per silenzio- assenso; - che l’istanza di sanatoria era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] il 13 dicembre 1999 al Ministero dei lavori pubblici, all’epoca unico soggetto competente per le derivazioni d’acqua relative ad utilizzi in essere a quella data; - che il procedimento di san atoria era stato avviato quando la competenza in materia di concessioni di risorse idriche non era ancora transitata alla [OSCURATO:PERSONA]; -che nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere ravvisata la buona fede, tale da escludere l’elemento soggettivo dell’illecito; - che erronea era anche la determinazione della sanzione amministrativa irrogata, che avrebbe dovuto comunque essere ridotta al minimo edittale. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] di Novara, la quale chiedeva che l’appello fosse rigettato, facendo proprie le valutazioni già espresse dal Tribunale. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia di primo grado impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la [OSCURATO:PERSONA] fruiva di concessioni di derivazione di acque pubbliche, comprensive della “[OSCURATO:PERSONA]”, per uso irriguo, mentre, a fondamento dell’illecito amministrativo contestato, era stata posta la mancanza di titolo autorizzativo necessario per l’utilizzo anche a fini industriali delle acque; b) che nessuna valenza aveva la comunicazione inviata il 13 dicembre 1999 dai soggetti destinatari dell’ingiunzione al Ministero dei lavori pubblici e ai Provveditorati per le opere pubbliche di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Novara, volta ad ottenere una concessione in sanatoria, poiché – sebbene le province non avessero ancora competenze in materia di risorse idriche –, comunque, la gestione e l’utilizzo di tali risorse non facevano più capo allo Stato, ma erano state già trasferite alle regioni, salvo che per le grandi derivazioni non afferenti alla fattispecie; c) che comunque la domanda non era corredata da alcun tipo di documentazione, tantomeno da indicazioni riguardanti le opere eseguite per permettere l’utilizzo in sanatoria e la loro ubicazione, difettando alcun ragguaglio atto a permettere l’identificazione dell’impresa destinataria dell’utilizzo delle acque a scopi industriali, la chiara definizione di questi usi, la quantità di acqua utilizzata, i limiti e le modalità di attingimento e di restituzione della stessa, il corrispettivo ottenuto, sicché – quand’anche si fosse potuto ipotizzare che il Ministero destinatario della domanda fosse stato effettivamente competente – i termini della domanda sarebbero stati, in ogni caso, incomprensibili, mancando finanche un progetto di massima; d ) che neanche poteva configura rsi l’esimente della buona fede, in quanto la domanda di sanatoria indirizzata a soggetto incompetente era generica, sicché poteva desumersi la consapevolezza degli istanti in ordine alla carenza di titoli legittimanti effettivi, come era confermato dalla comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] di Novara del 22 agosto 2013; e) che anche la sentenza penale passata in giudicato di assoluzione per il reato di peculato, in relazione all’utilizzo delle acque della “[OSCURATO:PERSONA]”, si limitava ad escludere l’esistenza dell’elemento soggettivo del dolo, ma non comportava anche l’assenza di colpa; f) che non vi era alcun motivo idoneo a giustificare il ridimensionamento dell’entità della sanzione irrogata. 4.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA] e l’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica. [OSCURATO:PERSONA] di Novara ha resistito con controricorso. 5.–Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c. in vista dell’adunanza camerale del 7 giugno 2022. 6.– Con il primo motivo si censurava che la pronuncia del giudice ordinario fosse avvenuta in difetto di giurisdizione, allorché aveva affermato la non idoneità dell’istanza di concessione in sanatoria a produrre effetti, in quanto generica e priva di documenti di corredo, giungendo così a compiere una valutazione riservata all’Amministrazione procedente ovvero al giudice amministrativo, all’esito dell’impugnativa sulla legittimità dell’esercizio del potere amministrativo. Le Sezioni unite, investite della prospettata questione di giurisdizione, la rigettavano, con ordinanza n. 20263 del 23 giugno 2022, e rimettevano la decisione sui restanti motivi a questa Sezione. 7.– Ulteriore memoria i llustrativa è stata depositata dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/1999, ratione temporis vigente, per avere la Corte di merito affermato la necessità che l’istanza di concessione in sanatoria fosse corredata da documenti quali il progetto di massima, laddove, al contrario, sarebbero mancate indicazioni su tale punto nella norma di settore, così peraltro compiendo valutazioni di natura procedimentale – ossia sulla completezza del procedimento amministrativo –, riservate alla pubblica amministrazione o, in via contenziosa, al giudice amministrativo. 2.– Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della legge n. 36/1994, dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/1999, dell’art. 96 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 4, primo comma, della legge n. 689/1981, dell’art. 7 della legge regionale Piemonte n. 3/2009 nonché dell’art. 36 della legge regionale Piemonte n. 44/2000 e del d.lgs. n. 112/1998, per avere la Corte territoriale ritenuto illecita la condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’approvvigionamento delle attività industriali, mediante l’utilizzo dell’acqua concessa a scopi irrigui, nonostante essa avesse da tempo presentato domanda di concessione in sanatoria, comprendente anche l’utilizzo extra-irriguo e l’approvvigionamento a terzi o a propri associati industriali e piscicoli, e nonostante il fatto che, in pendenza del relativo procedimento, fosse consentita la prosecuzione delle derivazioni già in essere. In proposito, le parti istanti deducono che la pronuncia impugnata non avrebbe tenuto conto della circostanza che, alla data del 13 dicembre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna competenza in materia e che viceversa l’unico soggetto competente era il Ministero dei lavori pubblici, cui era stata inoltrata l’istanza di concessione in sanatoria. 3.– Con il quarto motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1, 3, 4 e 11 della legge n. 689/1981 nonché dell’art. 7 della legge regionale Piemonte n. 3/2009, con la conseguente violazione dei principi di affidamento nella legalità dell’azione amministrativa e di buona fede, per avere la Corte distrettuale reputato legittima l’applicazione della sanzione, nonostante vi fossero tutti gli elementi per configurare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] in termini di buona fede, in ragione dell’affidamento dalla medesima riposto nell’esercizio di una propria facoltà legittima. In subordine, ad avviso dei ricorrenti, si sarebbe dovuta tenere in considerazione l’avvenuta presentazione dell’istanza di [OSCURATO:PERSONA] del 13 dicembre 1999, che l’autorizzava alla prosecuzione nell’utilizzo, nelle more del procedimento, quale ragione per la rimodulazione della sanzione entro i limiti minimi. 4.– Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso ogni pronuncia sulla domanda con cui gli istanti denunciavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione al d.m. n. 55/2014, in ordine alla sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative alla fase istruttoria e di trattazione, che invece non avrebbe avuto luogo. 5.– Il collegio ritiene di esaminare prioritariamente il terzo motivo, siccome attinente ad una questione di carattere preliminare, il quale è da ritenersi fondato per le ragioni che seguono. 5.1.– A tal proposito, infatti, deve trovare applicazione il principio a mente del quale, in tema di sanzioni amministrative, la domanda di concessione in sanatoria per l’estensione della derivazione d’acqua dal canale anche all’uso industriale, presentata all’ente ratione temporis competente, conserva validità ed efficacia anche nel caso in cui subentri un altro ente nella competenza ad emettere il provvedimento concessorio, sicché è illegittima la sanzione amministrativa irrogata al soggetto che non abbia presentato al nuovo ente, succeduto al primo, una nuova istanza di concessione in sanatoria, non potendo gravare sull’amministrato le conseguenze di una redistribuzione delle competenze all’interno dell’apparato amministrativo, a lui non imputabile né da lui prevedibile. Tale principio è stato applicato con precipuo riguardo alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici, all’epoca competente, dell’istanza di concessione in sanatoria per la derivazione delle acque, presentazione che aveva comportato la regolarizzazione medio tempore di tale utilizzazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15365 del 13/05/2022). 5.2.– In primis , occorre sul punto osservare che la ratio decidendi della sentenza imp ugnata si fonda sul fatto che, al momento in cui l’infrazione è stata contestata, la competenza ad irrogare la sanzione spettava alla [OSCURATO:PERSONA], cui non è stata indirizzata alcuna istanza di autorizzazione atta ad estendere anche all’uso industriale la concessione ad uso irriguo per l’utilizzazione dell’acqua del canale “[OSCURATO:PERSONA]”. La pronuncia della Corte d’appello di Torino ha altresì sostenuto che nessuna valenza avrebbe avuto la comunicazione del 13 dicembre 1999, inoltrata dall’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica al Ministero dei lavori pubblici e ai Provveditorati per le opere pubbliche del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Lombardia, ma non alla [OSCURATO:PERSONA], quanto alla proposizione della domanda di concessione in sanatoria. 5.3.–Tanto premesso, deve essere ricostruito sinteticamente il quadro normativo cui afferisce la fattispecie, secondo l’ordine cronologico delle leggi rilevanti che si sono succedute, alcune delle quali, nelle more, non sono più vigenti. Con riferimento alla competenza all’epoca vigente, l’art. 7 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, che riporta il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, stabiliva che le domande per nuove concessioni e utilizzazioni, corredate dai progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, fossero dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all’Ufficio del Genio Civile alla cui circoscrizione appartenevano le opere di presa. Il precedente art. 3 precisava che sulla domanda di riconoscimento si sarebbe provveduto, a spese dell’interessato nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non fossero sorte opposizioni, con decreto dell’ingegnere capo dell’Ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartenevano le opere di presa. Negli altri casi, invece, si sarebbe provveduto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore. Con riguardo agli usi delle acque irrigue e di bonifica, l’art. 27, primo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (art. abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), recante norme in materia di risorse idriche e di ecologia, prevedeva che i consorzi di bonifica ed irrigazione, nell’ambito delle competenze definite dalla legge, avessero facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità, corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare, avessero facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportassero la restituzione delle acque e fossero compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive. La norma aggiungeva che l’autorità competente dovesse esprimere entro sessanta giorni la propria determinazione, prevedendosi altrimenti una fattispecie di silenzio-assenso. Quindi, l’art. 23, sesto comma, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, significativamente prevedeva che, in pendenza del procedimento istruttorio della domanda di concessione in sanatoria, l’utilizzazione potesse proseguire, fermo restando l’obbligo del pagamento del canone per l’uso effettuato e il potere dell’autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l’utilizzazione, qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità. Il decentramento amministrativo avviato – anche con riferimento al settore di specie ex art. 89, primo comma, lett. i), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in ordine al conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni relative alla “gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica” – non era stato ancora attuato nell’anno 1999. Solo con l’art. 36, secondo comma, della legge regionale Piemonte 26 aprile 2000, n. 44 – in ordine alla regolazione delle funzioni delle Province, in attuazione delle leggi statali di riferimento sul decentramento di funzioni amministrative fino ad allora di esclusiva competenza statale – la competenza a provvedere, tra l’altro, sulle autorizzazioni afferenti alla materia idrica transitava agli enti intermedi, avendo espressamente previsto tale norma che, in campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato. In ultimo, per quanto qui di interesse, l’art. 7 della legge regionale Piemonte 27 gennaio 2009, n. 3, norma applicata nel caso di specie a fondamento dell’infrazione contestata, regolando le sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque, individuava il seguente prospetto di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche: a) da 50,00 euro a 250,00 euro in caso di uso domestico eccedente i quantitativi previsti, come definiti dai regolamenti regionali vigenti; b) da 1.500,00 euro a 6.000,00 euro, in caso di violazione delle prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, o l’obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni; c) da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro per l’inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell’obbligo di rilascio a valle dell’opera di presa del deflusso minimo vitale; d) da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro per l’inosservanza delle prescrizioni sancite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento o dall’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee; e) da 3.000,00 euro a 10.000,00 euro in caso di inosservanza agli obblighi di ripristino dei luoghi e di rimozione delle opere della derivazione derivanti dalla cessazione dell’utenza; f) da 3.000,00 euro a 20.000,00 euro in caso di costruzione o variazione delle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell’acqua in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste; g) da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro, in caso di esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo, o concessorio dell’autorità concedente. Nel caso in esame era fatta applicazione della sanzione stabilita dalla lett. f). 5.4.– Dal descritto plesso normativo si evince che, nel momento in cui è stata avanzata la domanda di concessione in sanatoria per l’estensione della derivazione d’acqua dal canale anche all’uso industriale (ossia alla data del 13 dicembre 1999), la competenza a decidere spettava al Ministero dei lavori pubblici e, nel rispetto di tale criterio di competenza, l’istanza è stata effettivamente inoltrata all’organo deputato a provvedere. È, per l’effetto, dirimente il rilievo in forza del quale, all’esito della presentazione di detta domanda di concessione in sanatoria, ai sensi del citato art. 23, sesto comma, del d.lgs. n. 152/1999 (precetto poi ripreso dall’art. 96 del d.lgs. n. 152/2006), in pendenza del procedimento istruttorio, era nelle facoltà del richiedente proseguire nell’utilizzazione oggetto della domanda. Per converso, solamente al tempo in cui l’illecito è stato accertato, la competenza a provvedere sulle relative autorizzazioni – e conseguentemente sull’irrogazione delle correlate sanzioni amministrative – apparteneva alla [OSCURATO:PERSONA] di Novara. In questa prospettiva, contrasterebbe con il puntuale dettato normativo innanzi esposto sostenere che la riconosciuta facoltà di proseguire nell’utilizzazione, conseguente alla debita presentazione al Ministero dei lavori pubblici – all’epoca competente – dell’istanza di concessione in sanatoria per le derivazioni, in pendenza del procedimento istruttorio sulla domanda di concessione, abbia perduto effetti nel momento in cui la competenza a delibare sulla richiesta è transitata alla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, a fronte della natura permanente dell’infrazione rilevata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6310 del 05/03/2020; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 14592 del 29/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 18592 del 29/10/2012; Sez. 1, Sentenza n. 9056 del 05/07/2001), il sopravvenuto passaggio di competenze non ha determinato l’interruzione della permanenza, con l’integrazione di un nuovo illecito. Cosicché il diritto di proseguire nell’attività, riconosciuto ex lege, in attesa della definizione della domanda di concessione in sanatoria, scrimina l’unitaria condotta proseguita. Del resto, ove si aderisse a una diversa conclusione, si determinerebbe un onere eccessivamente gravoso e ingiustificato a carico dell’incolpato, che sarebbe indebitamente vessato dall’avvio di un’ulteriore pratica di autorizzazione, all’esito di un mutamento di competenze a sé non imputabile né all’epoca prevedibile. Per contro, risponde ai principi generali dell’ordinamento – e in specie all’esigenza di tutelare l’affidamento incolpevole dell’utente che si raffronta con la [OSCURATO:PERSONA] – ritenere che la presentazione della domanda di concessione in sanatoria, prima dell’entrata in vigore del disegno organico di riforma sul decentramento delle funzioni amministrative, non implicasse né l’onere di presentazione di una nuova domanda, né la soggezione alla sanzione amministrativa prevista per il difetto di una tempestiva istanza di sanatoria. Ne discende che, in difetto di una specifica previsione volta a disciplinare il regime intertemporale connesso al passaggio di competenze, la presentazione al Ministero dei lavori pubblici, all’epoca competente, dell’istanza di concessione in sanatoria per le derivazioni d’acqua, ha comportato la regolarizzazione medio temporedi tale utilizzazione, con la conseguenza che difettavano i presupposti affinché la sanzione fosse irrogata dall’ente divenuto in via sopravvenuta competente. Il rilievo circa la carenza documentale dell’istanza di concessione in sanatoria non può giustificare una diversa soluzione in ordine al riparto di competenze, atteso che, in merito all’ipotizzata carenza documentale, avrebbe dovuto provvedere l’organo amministrativo destinatario dell’istanza, rigettando la richiesta ovvero ordinandone l’integrazione. Sicché il profilo inerente al quomodo dell’istanza non può incidere sull’integrazione del presupposto relativo all’an della sua presentazione, ossia alla giustificazione dell’approvvigionamento a scopo industriale, alla stregua del referente normativo che autorizzava la prosecuzione dell’attività sino alla definizione del procedimento avviato con la richiesta di concessione in sanatoria, inoltrata al soggetto all’epoca competente. 6.–L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento delle rimanenti censure non ancora affrontate. All’esito, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, seconda parte, c.p.c., e – per l’effetto – l’opposizione deve essere accolta, poiché all’attingimento di acqua a scopo industriale dal canale richiamato ha fatto seguito l’inoltro di istanza di concessione in sanatoria presso il soggetto giuridico all’epoca competente, con la conseguente legittimazione, dopola presentazione della domanda di sanatoria, a proseguire la derivazione già in essere, in pendenza del procedimento autorizzativo così introdotto. In ragione dell’accoglimento dell’opposizione, l’ordinanza- ingiunzione opposta deve essere annullata. 7.–Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, alla stregua della novità delle questioni affrontate ex art. 92, secondo comma, c.p.c., per disporre la compensazione integrale delle spes
Sentenza Cassazione n. 22757/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris