CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 marzo 2019
Cassazione n. 26564/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Rep. ORDINANZA 01,31, C\ sul ricorso iscritto al n. 24066/2019 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il "Consorzio di Bonifica e Irrigazione del [OSCURATO:PERSONA]", con sede in Sarzana (SP), in persona del presidente della deputazione amministrativa pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in forza di deliberazione adottata dalla deputazione amministrativa il 5 settembre 2019 n. 41, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICOEtRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il 25 gennaio 2019 n. 127/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 7 luglio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il 25 gennaio 2019 n. 127/03/2019, che, in controversia su impugnazione di "avviso di notifica' per il pagamento di contributi di bonifica in ordine all'anno 2013 con riguardo a terreni ubicati nel Comune di Sarzana (SP), ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti del "Consorzio di Bonifica e Irrigazione del [OSCURATO:PERSONA]" avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il 28 dicembre 2016 n. 827/03/2016, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto che l'ente impositore avesse prodotto in giudizio il "piano di classifica" ed il "piano di riparto", provando che i terreni appartenenti al contribuente avevano beneficiato di un vantaggio idrogeologico. Il ricorso è affidato a tre motivi. Il "Consorzio di Bonifica e Irrigazione del [OSCURATO:PERSONA]" si è costituito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione dell'ente impositore. 2. Con il secondo motivo, si denunzia violazione deglii artt. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, 32 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, 860 cod. civ., 3, 10 e 11 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado della tardiva produzione di documenti da parte dell'ente impositore (perizia stragiudiziale di parte e piano di classifica) e della carenza motivazionale dell'atto impositivo in relazione ai presupposti del tributo (piano di classifica, area di contribuenza, piano di riparto, opere di bonifica). 3. Con il terzo motivo, si denuncia omessa, errata ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2712 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione palesemente errata, illogica e contraddittoria in relazione alla tempestività della documentazione prodotta dall'ente impositore, al conseguimento da parte del terreno appartenente al contribuente di un beneficio idrogeologico, alla correttezza della ripartizione delle spese sulla base del piano di classifica ed alla valutazione della perizia stragiudiziale di parte. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo è infondato 1.1 Invero, ad un sommario esame del testo della sentenza impugnata, è evidente che il giudice di appello ha puntualmente esaminato le questioni dedotte dal contribuente sub specie del difetto di legittimazione dell'ente impositore (con riguardo alla mancata delimitazione del comprensorio di bonifica ed alla mancata trascrizione del perimetro di contribuenza nei registri immobiliari, secondo lo stralcio riportato in ricorso, in ossequio al canone dell'autosufficienza) in relazione al merito della pretesa impositiva, per cui non si può ravvisare un'omessa pronunzia sul punto controverso, sussistendo una risposta implicita all'eccezione preliminare del contribuente. 1.2 In proposito va, quindi, ribadito che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (tra le tante: Cass., Sez. 5", 6 dicembre 2017, n. 2919; Cass., Sez. 2", 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., Sez. 5", 26 febbraio 2019, n. 5551; Cass., Sez. 5", 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 6"-5, 23 dicembre 2021, n. 41332; Cass., Sez. 5", Cass., Sez. 5", 7 luglio 2022, n. 21646). 1.3 Nel caso di specie, difatti, la sentenza impugnata, nel confermare quella di primo grado, ha affermato la sussistenza di tutti i presupposti impositivi e, in questo modo, ha implicitamente superato la prospettazione difensiva della carenza del potere impositivo del consorzio di bonifica nei confronti del contribuente. 2. Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 2.1 Anzitutto, il mezzo è carente di autosufficienza in relazione alla motivazione dell'atto impositivo, di cui si lamenta l'inadeguatezza in ordine ai «necessari riferimenti agli atti propedeutici dovuti all'applicazione dei tributi (piano di classifica, area di con tribuenza, piano di riparto, opere di bonifica), legittimanti il provvedimento impositivo». Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905). Ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell'atto impositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570). 2.2 Aggiungasi che, in tema di contenzioso tribul:ario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza: tuttavia, l'inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte resi:ano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione (tra le tante: Cass. Sez. 5^, 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2019, n. 947; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26115; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29328; Cass,., Sez. 6"-5, 5 novembre 2021, n. 32046; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34540; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156). 2.3 Per cui, nulla ostava alla rituale acquisizione nel giudizio di appello anche dei documenti tardivamente prodotti nel giudizio di prime cure (come la perizia stragiudiziale di parte). Come è stato rilevato sul punto dalla sentenza impugnata: «Di nessun pregio può essere l'invocata nullità della documentazione prodotta. (...). Occorre, inoltre tener conto che la stessa Cassazione ha ormai statuito che sia sempre ammesso produrre nuovi documenti nell'appello del processo tributario, anche qualora si volesse considerare come tale la produzione della perizia tecnica». 2.4 Per il resto, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contríbuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale [o l'atto ad essa prodromico] dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazmone del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (da ultime: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079). 2.5 Secondo l'accertamento fattone dal giudice di appello, però, i fondi appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] erano ricompresi - oltre che nel perimetro di contribuenza - nel piano di classifica, che era stato regolarmente approvato con deliberazione adottata dal Consiglio dei Delegati del "Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del [OSCURATO:PERSONA]" il 5 maggio 2003 n. 1 e, comunque, non era stato mai contestato da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai benefici arrecati sotto l'aspetto idrogeologico dalle opere di bonifica ai fondi di sua proprietà (secondo le risultanze della perizia stragiudiziale di parte). 2.6 Né la ripartizione dell'onere probatorio sulla debenza dei contributi consortili è connessa alla trascrizione nei registri immobiliari del perimetro di contribuenza. Difatti, è pacifico che, in tema di pianificazione territoriale degli interventi in materia di bonifica, la trascrizione del provvedimento di "perimetrazione della contribuenza" prevista dall'art. 10, comma 2, del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità — notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l'esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza (ex plurimis: Cass., Sez. 5", 18 gennaio 2012, n. 654, nn. 660 e 661; Cass., Sez. 5", 31 ottobre 2014, n. 23220; Cass., Sez. 5", 11 giugno 2014, n. 13617; Cass., Sez. 6"-5, 2 settembre 2016, nn. 17558, 1:7559 e 17660; Cass., Sez. 6"-5, 5 ottobre 2018, n. 24644; Cass., Sez. 5", 11 marzo 2020, n. 6837; Cass., Sez. 6"-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098). Per cui, per il solo fatto della mancata trascrizione, il consorzio di bonifica non può essere onerato della prova di aver apportato, con la realizzazione delle opere di sua spettanza, un beneficio diretto al fondo, discendendo, invece, detto effetto dalla contestazione specifica da parte del consorziato del piano di classifica adottato dall'assemblea dei delegati dei consorziati e regolarmente approvato, o anche del piano generale di bonifica (così: Cass., Sez. 6A-5, 5 ottobre 2018, n. 24644; Cass., Sez. 6A-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098). 3. Il terzo motivo è inammissibile. 3.1 Nella specie, la doglianza motivazionale è formulata in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel 1:esto previgente ratione temporis (cioè, nella versione antecedente alla novella del 2012). In proposito, è pacifico che, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2012 n. 143, la nuova formulazione l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire alle sentenze pubblicate dall'Il settembre 2012 (in termini: Cass., Sez. 3^, 18 dicembre 2014, n. 26654). Invero, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54, comma 1, lett. b, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 201.2 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014,, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431). L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6"-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l'omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285). 3.2 Ne discende che la deduzione del vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 1, lett. b, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto :2012 n. 143) non è più idonea a censurare l'omissione o l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione a fatti controversi. Secondo questa Corte, infatti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc, civ., nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dall'art. 54, comma 1, lett. b, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2012 n. 143, applicabile ratione temporis al caso in esame, il vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non è più deducibile quale vizio di legittimità (tra le più recenti: Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2022, n. 11719).4. Dunque, considerando l'infondatezza (per il primo ed il secondo) e l'inammissibilità (per il secondo e per il terzo) dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi e di C 4.100,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad al