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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 1960

Cassazione n. 22596/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1960 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Tognozzi, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 18.09.2020, la Corte di appello di Firenze ha, in parziale riforma della decisione del Giudice dell'udienza preliminare in sede del 23.10.2015, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato transnazionale di bancarotta fraudolenta impropria in concorso in relazione al fallimento di F.C. s.r.I., ridotto fino alla concorrenza di euro I 105.000,00 l'ammontare della somma oggetto della confisca ai sensi dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006; ha rideterminato, in applicazione della sentenza n. 222 del 05.12.2018 della Consulta di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216

I. fall., in anni cinque la durata delle pene accessorie della inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa disposte a carico dell'imputato; ha revocato le statuizioni civili in favore della Curatela del fallimento di F.C. s.r.I., in liquidazione, confermando nel resto la decisione del giudice di prime cure.

Dalle sentenze di merito risulta che all'imputato è stato contestato il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, co. 2, n. 2 L. fall. e 3 lett. d) L. n. 146/2006, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in particolare [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico e [OSCURATO:PERSONA] quale coamministratore di fatto di F.C. s.r.l. in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., specializzata nel settore della produzione di materiali in plastica e dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze in data 20 marzo 2013 - cagionato con operazioni dolose il fallimento della società, trasferendo, tra l'altro, il marchio industriale e cospicue partite di merce alla controllata [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Bosnia.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a cinque motivi, ripresi dai motivi nuovi a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio in una duplice declinazione, prospettando la contraddittorietà dell'impianto giustificativo della sentenza impugnata e l'inesistenza della motivazione rispetto ai successi passaggi logico- argomentativi, posto che la Corte fiorentina avrebbe, da un canto, erroneamente anticipato, sul piano cronologico, il contributo causale offerto dall'imputato nell'orchestrazione del programma criminoso e, dall'altro, irrogato a costui, senza alcun sostegno dimostrativo, un trattamento sanzionatorio iniquo.

Quanto al primo profilo oggetto di critica, evidenzia come il ricorrente - in qualità di commercialista della società dal mese di aprile-maggio del 2012 - si sarebbe limitato a dare materiale esecuzione ad un già deliberato disegno di esecuzione delle operazioni distrattive e di contestuale trasferimento di beni e macchinari nelle varie società bosniache a tal fine costituite; complesso di attività, questo, formalmente ideato dai fratelli Dradi, come del resto emerge dai puntuali rilievi investigativi svolti dalla [OSCURATO:PERSONA], sin dalla fine dell'anno 2011, quando tra i due germani e l'odierno imputato neppure sussisteva un rapporto di conoscenza.

Con riferimento al secondo punto, si contesta che il giudice di secondo grado avrebbe, in maniera del tutto sbrigativa e richiamandosi alla sentenza di patteggiamento del coimputato Amadori, acquisita in sede di discussione orale, confermato l'irrogazione di una pena finale per il Francesconi (condanna ad anni tre di reclusione) ingiustificatamente sproporzionata e arbitraria rispetto a quella applicata all'Amadori (determinata nella misura di anni due e mesi sei), a fronte della pressoché totale sovrapposizione delle due posizioni processuali e del riconoscimento di omologhe circostanze attenuanti, violando in tal modo i principi fondamentali di eguaglianza sostanziale e di non discriminazione ex art. 3 Cost.

Si aggiunge, poi, che se è vero che il giudice di merito possa addivenire a sanzioni differenziate per i computati, anche in ragione della diversità di rito prescelto, tale opzione deve risultare debitamente suffragata da una motivazione che ne evidenzi la non irragionevolezza, anche sotto il piano della congruità, incorrendo altrimenti nella violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. nella calibrazione del quantum respondeatur e contravvenendosi così, in via derivata, al rispetto degli artt.27, co. 1 e 3, Cost. (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 14 aprile 1980 e, più nel dettaglio, il secondo nuovo motivo di cui alla memoria difensiva in allegato).

2.2. Con il secondo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione, per essere stato il ruolo effettivo assunto dall'odierno imputato nella realizzazione dei fatti di reato contestati, in violazione dell'art. 192, co. 3, del codice di rito.

Si sottolinea, al riguardo, come le dichiarazioni erga alios rese dal coimputato Amadori circa il coinvolgimento del Francesconi già nella fase ideativa del programma criminoso integrerebbero gli estremi di una chiamata in correità da parte di imputato in procedimento collegato o connesso, con conseguente necessità - in toto disattesa dalla Corte territoriale - di vagliarne l'attendibilità attraverso riscontri esterni, a nulla rilevando - ed anzi corroborando l'assunto difensivo - il contenuto della confessione resa dal Francesconi, che ha ammesso la propria responsabilità a titolo di concorso, limitandone tuttavia il contributo causale alla sola fase esecutiva.

2.3. Con il terzo motivo, si deduce l'erronea applicazione della legge penale ex art. 133 cod. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 63 cod. pen., laddove si è iniquamente circoscritto l'effetto attenuativo delle circostanze generiche; già il giudice di prime cure aveva operato una riduzione cumulativa di soli due anni di reclusione, pur potendo pervenire, invece, ad una sottrazione complessiva pari a tre anni e sette mesi di reclusione, erroneamente richiamando l'art. 63, ult. cod. pen, che trova, invece, applicazione alle sole attenuanti ad effetto speciale e non a quelle comuni, esclusivamente ricorrenti nel caso di specie.

La sentenza impugnata, da parte sua, oltre ad aver ripercorso pedissequamente e senza alcuna valutazione critica le argomentazioni addotte sul punto dal Giudice di primo grado, esclusivamente incentrate sulla ritenuta irrilevanza del comportamento processuale dell'imputato ex art. 62-bis cod. pen. ma senza valorizzare ulteriori rilevanti indicatori, ha omesso di esaminare ogni altra questione specificamente devoluta con l'atto di gravame.

Per altro verso, si sottolinea l'irragionevole neutralizzazione del contributo collaborativo reso dal ricorrente nella ricostruzione della dinamica dei fatti, e ciò in ragione del dato secondo cui anche prima e, a maggior ragione, dell'inizio del procedimento penale le dichiarazioni non conformi al vero sono coperte dal principio del nemo tenetur se detegere.

2.4. Con il quarto motivo, ulteriormente approfondito nel secondo nuovo motivo di cui alla memoria difensiva depositata il 21 febbraio 2022, viene denunciata l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett.

B) cod. proc. pen. in riferimento alla circostanza attenuante del ravvedimento c.d. attivo ex art. 62, n. 6, cod.pen..

A parere della difesa, se è vero, che la predetta attenuante attiene esclusivamente ai reati diversi da quelli che rechino un'offesa al patrimonio, la condotta contestata in epigrafe di "operazioni dolose causative del fallimento" non ricalcherebbe gli elementi costitutivi dell'attività distrattiva ex se, afferendo invece alla lesione di quell'ordine di interessi sotteso al buon andamento della procedura concorsuale, tale da giustificare l'applicazione dell'attenuante in rassegna.

Si precisa, inoltre, come la causazione del fallimento, espressamente richiesta dalla norma incriminatrice, assuma una portata generale e ad operatività residuale, potendosi tradurre nei più disparati contegni violativi dei doveri posti a carico dei titolari di cariche sociali, ovvero nell'abuso dei poteri correlati a tali status (es. violazione dell'obbligo di concorrenza; omessa redazione del bilancio; adempimento sistematico delle obbligazioni fiscali e previdenziali), ed essendo idonea ad intaccare in concreto non solo il patrimonio societario.

In maniera del tutto illogica, inoltre, la Corte territoriale - pur riconducendo il delitto in contestazione all'alveo dei reati lesivi del patrimonio - avrebbe applicato l'attenuante del ravvedimento operoso circoscrivendone al massimo la portata estensiva e non attribuendo significato positivo alcuno a comportamenti dell'imputato funzionali ad attenuare ed elidere le conseguenze dannose derivante dall'attività fraudolenta.

Più precisamente, la Corte territoriale avrebbe dovuto apprezzare non solo il conferimento, da parte del commercialista Francesconi, della procura speciale per la cessione delle quote, ma anche il successivo atto di alienazione delle predette quote, l'indicazione del trasferimento all'estero di somme riferibili alla società fallita, la personalità sostanzialmente "virtuosa" dell'imputato, il pagamento in via transattiva di quanto richiesto dalla procedura fallimentare e la conseguente revoca della costituzione di parte civile nella persona del curatore; tutte evidenze che palesano l'assoluta arbitrarietà della diminuzione operata, in via cumulativa ed in misura inferiore ad 1/3 della pena base, posto che sarebbe stata addirittura ben più vantaggiosa la eventuale riduzione effettuata sulla base del riconoscimento di una sola circostanza attenuante.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso, ripreso ed integrato dal primo nuovo motivo di cui alla memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] supra richiamata, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla qualifica di transnazionalità attribuita al reato contestato ex art. 3

I. 146/2006 in relazione agli artt. 2, lett. a) e c) e 3, lett. d), della Convenzione delle Nazioni Unite contro la [OSCURATO:PERSONA], sottoscritta nell'ambito della Conferenza di Palermo.

Si premette la distinzione intercorrente tra reato transnazionale, contestato nel capo di imputazione e legittimante la confisca per equivalente disposta ex art. 11

I. 146/2006, e aggravante della transnazionalità, che si basa sull'esistenza nel primo caso di un rapporto di vera e propria immedesimazione organica dei gruppi criminali, immedesimazione per contro incompatibile con l'ipotesi della sussistenza di un contributo causale esterno alla consorteria, richiesto, invece, per la configurazione dell'aggravante e non riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 3 citato.

Si evidenzia come, nella fattispecie concreta, non si configuri il requisito strutturale-ontologico del gruppo criminale organizzato, così come definito dall'art. 2 punto a) e c) della Convenzione di Palermo, né tantomeno l'elemento degli effetti sostanziali del reato prodottisi in un altro Stato aderente ex art. 3 lett. d)

I. 146/2006.

Detti effetti sostanziali, a mente delle note interpretative della Convenzione, sarebbero quelli comportanti conseguenze negative particolarmente rilevanti per uno Stato parte della Convenzione e non qualsiasi effetto prodotto dall'agire umano (nel primo motivo nuovo si richiamano, a titolo esemplificativo, l'inquinamento dei mari ovvero la contraffazione di monete).

Nel caso in esame, la Corte d'appello avrebbe inferito la sussistenza di un gruppo c.d. strutturato sol facendo perno sull'avvenuta costituzione di una serie di più società, accompagnata da un complesso di operazioni volte a raggiungere lo scopo pianificato ex ante, essendo, invece, ravvisabile piuttosto una compartecipazione delittuosa ex art. 110 cod. pen., con conseguente illegittimità della misura ablativa irrogata.

Una lettura del genere dovrebbe essere, del resto, suffragata dal ricorso al criterio ermeneutico storico-psicologico, a mente del quale, qualora sussista un dubbio interpretativo su una determinata nozione, è d'uopo servirsi dei lavori preparatori delle convenzioni internazionali, in conformità ai principi di natura consuetudinaria, rilevanti ex artt. 10 e 117 Cost, di cui agli art. 31 e 32 della Convenzione di Vienna del 1969 sull'interpretazione dei trattati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei limiti in fra specificati.

1. Alla disamina del ricorso va premesso che l'impugnazione, limitata ai punti del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] ed alla statuizione di confisca, devolve a questa Corte, in conseguenza della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame, esclusivamente le questioni relative alle statuizioni sanzionatorie e patrimoniali, con conseguente esclusione dei profili afferenti la responsabilità dell'imputato, l'accertamento dei fatti e la formazione della prova, ormai irretrattabili.

1.1. Nel solco dei principi espressi dalla elaborazione ermeneutica di questa Corte (Sez.

U, n. 373 del 23/11/1990, Agnese, Rv. 186164; Sez.

U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418; Sez.

U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196886; Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 20617; Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640; Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239; Sez.

U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935; Sez.

U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235700), ancora recentemente ribaditi e sistematicamente ricomposti da Sez.

U., n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261), il giudicato progressivo va tenuto distinto dalla preclusione correlata al mero effetto devolutivo delle impugnazioni e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni stesse: in caso di condanna, la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, ma fa sorgere la preclusione su tale punto

1.2. In linea con la giurisprudenza di legittimità, anche la Corte costituzionale ha sottolineato come, ai fini del giudicato parziale, assuma rilievo la parte di sentenza che abbia acquistato definitività a seguito dell'integrale percorso dell'iter processuale consentito dall'ordinamento e concluso con la definitiva pronuncia della Corte di cassazione: (ord. n. 367 del 1996) «con l'espressione giudicato la legge non intende, certo, riferirsi all'intrinseca idoneità della decisione ad essere posta in esecuzione», rimarcando come l'istituto del giudicato parziale sia «strettamente collegato all'esercizio del potere di annullamento da parte della Corte di cassazione ed ai conseguenti limiti del giudizio di rinvio, quale diretta ed ineludibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia in relazione alle parti non annullate ed a queste non necessariamente connesse».

Tale conclusione viene tratta dal tenore letterale dell'art. 624 cod. proc. pen., che utilizza l'espressione "autorità di cosa giudicata" rispetto a una vicenda ancora sub iudice solo in relazione alle parti della sentenza vagliate e non annullate dalla Corte di cassazione; all'infuori del giudizio di rinvio, vale il principio secondo cui «non si è in presenza di una condanna allorché è stata accertata soltanto la responsabilità dell'imputato, ma non è ancora stata applicata la pena relativa» (ord. n. 367 del 1996).

1.3. Al giudicato progressivo è, dunque, associata una definitività decisoria relativa all'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e alla conclusione dell'iter processuale su tale parte, benché la regiudicata possa non essere ancora connotata dall'esaustività per il permanere del residuo potere cognitivo del giudice in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta.

L'irrevocabilità dei punti della decisione afferenti al giudizio di colpevolezza dell'imputato - nell'interpretazione della nozione di "parte" della sentenza ex art. 624 cod. proc. pen. accolta dal diritto vivente - offre il fondamento giustificativo degli effetti correlati al giudicato progressivo, effetti non limitati alla definizione (o, meglio, alla riduzione) dell'ambito cognitivo e decisorio del giudizio di rinvio, ma comprensivi anche della "barriera" alla deduzione di questioni ormai esaurite e non impugnate.

1.4. Per altro verso, la Corte europea dei diritti dell'uomo esclude, di regola, l'applicabilità dell'art. 6, § 2, Cedu al procedimento volto esclusivamente alla commisurazione della sanzione dopo la condanna, in base alla considerazione che la norma convenzionale restringe la portata della presunzione di innocenza al mero accertamento legale della colpevolezza (Corte EDU, IV sez., sent.

Phillips vs [OSCURATO:PERSONA], 05/07/2001, § 3; Corte EDU, III sez., dec. [OSCURATO:PERSONA] vs Olanda, 05/07/2005; Corte EDU, II sez., dec.

Previti vs Italia, 08/12/2009, § 267), a differenza dell'art. 27, secondo comma, Cost., che richiede un accertamento definitivo collegato, almeno, alla proponibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge.

E' dunque alla luce della ricostruzione sistematica del giudicato progressivo fin qui delineata che occorre esaminare le questioni proposte con il ricorso.

2. Nella delineata prospettiva, va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.2.1.

Nel contestare la violazione della regola di giudizio declinata dall'art. 192, co. 3, del codice di rito, in riferimento alle dichiarazioni erga alios rese dal coimputato Amadori quanto alla misura della partecipazione concorsuale del Francesconi alle operazioni dolose determinanti il fallimento della società, il ricorrente prospetta un profilo di violazione della legge processuale del tutto eccentrico rispetto alla latitudine delle questioni devolute con l'impugnazione e, peraltro, non introdotto con l'appello.

La violazione di legge denunciata non afferisce alla misura della pena, ma si estende, a ritroso, sino ad invadere il campo riservato alle regole probatorie poste a fondamento della affermazione di responsabilità, e che restano precluse in conseguenza della mancata impugnazione del relativo capo.

Il sindacato sulla predetta fonte di prova resta, pertanto, intangibile, mentre è devoluta al presente scrutinio la ragionevolezza del relativo apprezzamento nei termini delineati dall'art. 133 cod. pen..

2.2. Sul punto, l'impegno argomentativo del ricorrente - che ritorna in tutti i motivi di ricorso - è tutto proteso a circoscrivere temporalmente l'intervento del Francesconi in un'operazione, intenzionalmente proiettata al fallimento di SAD Plastic s.r.l. e già dai Dradi deliberata, al fine di evidenziare la pretesa sopravvalutazione del contributo causale del ricorrente, intervenuto solo nella fase conclusiva.

Ferme restando le considerazioni già svolte riguardo il contributo dichiarativo del coimputato Amadori, rileva il Collegio - ed il punto è decisivo - come il ricorrente non si confronti con la qualità della partecipazione concorsuale del Francesconi che, quale che sia l'esatta collocazione temporale del suo intervento, risulta essere stato coinvolto in virtù delle specifiche competenze professionali, reputate utili ad agevolare l'esecuzione del disegno illecito attraverso la delocalizzazione all'estero delle attività e la segregazione di flussi finanziari, sottratti alle azioni recuperatorie del programmato fallimento; e con tale contributo, qualificato ed infungibile, il ricorrente non si confronta, insistendo sul solo dato temporale della partecipazione che non evidenzia, ex se, alcuna disarticolazione del discorso giustificativo sull'indice- parametro delle modalità dell'azione.

A tanto aggiungasi che, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, Bonacina, Rv. 269317).

3. Il primo motivo è, per le stesse ragioni, infondato.3.1.

Il ricorrente richiama un primo profilo - asseritamente trascurato dal giudice del merito - che, censurando la misura irrogata in correlazione alle "sanzioni adottate da altre autorità giudiziarie in note vicende processuali" rivela ex se l'aspecificità della censura rispetto alla cornice edittale delineata dall'art. 216

I. fall..

Nel resto, il motivo si risolve nella ricostruzione storica dei fatti e dell'epoca di intervento del Francesconi che - come già rilevato - risulta elemento argomentativamente neutro ai fini della connotazione della condotta.

3.2. Quanto al punto di censura relativo all'asserita ingiustificata disparità di trattamento con la pena (pari ad anni due e mesi sei di reclusione) applicata all'Amadori, va qui richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente riaffermato (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Paladino), secondo cui il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta in comparazione, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali; e tanto a fortiori nel caso in cui sia evocata in comparazione una pena concordata, perché tale modulo definitorio risponde ad una finalità deflattiva di cui non è irragionevole tener conto nella modulazione del trattamento punitivo (Sez. 6, n. 21019 del 18/05/2021, P., Rv. 281508).

La determinazione della pena base nella misura, superiore alla media edittale, di anni sei e mesi sei di reclusione è stata, invece, giustificata attraverso il richiamo ad indicatori obiettivi e, segnatamente, alle modalità del fatto, al danno ingente per la massa, alla transnazionalità della condotta; dati che non subiscono flessioni ed adattamenti personalistici nell'ambito dell'imputazione concorsuale, in tal modo dando ragione dell'esercizio della discrezionalità sanzionatoria (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932).

La determinazione della pena entro la cornice edittale delimitata dalla norma incriminatrice è, pertanto, insindacabile.

4. Sono, invece, fondate le censure svolte sul punto delle circostanze attenuanti.

4.1. L'estensione quantitativa delle attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., concesse all'imputato in primo grado, ed il conseguente impatto sulla determinazione della pena finale, sono stati irrimediabilmente condizionati dall'erroneo riferimento, nella sentenza del Giudice dell'udienza preliminare, all'art. 63, comma quarto, cod. pen..La norma citata si riferisce, all'evidenza, ai limiti derivanti dal concorso di circostanze attenuanti ad effetto speciale, menzionate nel comma secondo della medesima disposizione, sicchè l'improprio richiamo al caso di specie - in cui vengono in rilievo plurime attenuanti comuni - rimasto irrisolto nella sentenza impugnata, ha, con valenza assorbente, viziato la corretta applicazione degli indici-parametri di cui all'art. 133 cod. pen., nella loro valenza subprocedimentale, sul punto dell'effettiva incidenza attenuatrice.

4.2. Non sfuggono a censure neppure i profili, posti in risalto dalla difesa, inerenti la sottovalutazione della condotta post delictum, effettivamente apprezzata reiterando il mero richiamo agli indici già evocati nella determinazione della pena base oltre la media e censurando i tempi della collaborazione processuale, senza disaminarne l'incidenza sull'accertamento dei fatti.

Per altro verso, va qui richiamato il principio per cui, in tema di circostanze attenuanti generiche, se la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate - o limitate nella portata applicativa - all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778).

4.3. Allo stesso modo, il punto di motivazione riferito all'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. si rivela contraddittorio e parziale, non foss'altro perché esclude - senza affrontarne il fondamento di ragione - autonomo rilievo alla collaborazione alla ricostruzione del patrimonio della fallita, articolata nelle diverse iniziative assunte dal Francesconi, svalutando l'iniziativa spontanea che ha giustificato la predetta aggravante.

La Corte territoriale, peraltro, finisce per giustificare la misura della riduzione richiamando l'orientamento giurisprudenziale che non ritiene l'attenuante in parola compatibile con i reati fallimentari, in tal modo applicando un correttivo quantitativo in malam parte ad una statuizione di favore non impugnata.

Non è, invero, condivisibile la prospettiva difensiva che, valorizzando la natura senz'altro plurioffensiva del reato di bancarotta impropria contestato, censura per tal via la diminuzione effettuata.

Pur valorizzando la natura plurioffensiva del reato di bancarotta - e, a fortiori, della bancarotta impropria causata da operazioni dolose - che affianca alla salvaguardia delle ragioni patrimoniali dei creditori la tutela della concorsualità e persino del mercato, non vi è dubbio che la componente patrimoniale concorrente fonda la ratio della ritenuta esclusione (Sez. 5, n. 33188 del 08/04/2019, Bradanini, Rv. 276774).

Né il ricorrente ha interesse alla relativa deduzione in diritto.

Va, invero, qui ribadito che le due circostanze attenuanti del reato contenute nell'art. 62, n. 6, cod. pen. (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) hanno sfere di applicazione generalmente autonome: l'una è, infatti, correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile; l'altra si collega, invece, al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata.

Ne consegue che le due fattispecie, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio, nei quali la condotta del colpevole, successiva ctw, alla mfnissione del reato, abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili né possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il parziale risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la prima previsione, non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi (Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C:, Rv. 260290).

Cionondimeno - ed in questi termini il rilievo difensivo è fondato - la concessione all'imputato della attenuante in parola, statuita dal giudice di primo grado e non impugnata, lascia del tutto impregiudicata la determinazione dell'effettiva incidenza attenuatrice, di cui il giudice deve dare conto secondo le ordinarie regole.

4.4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata sul punto relativo alla determinazione della diminuzione della pena per effetto delle circostanze attenuanti perché il giudice del merito, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame.

5. Sono, invece, infondate le deduzioni svolte nel quinto motivo e nei motivi nuovi sul punto dell'attributo di transnazionalità al reato contestato e, in conseguenza, sulla statuizione di confisca.

5.1. I lineamenti della connotazione in parola sono stati tracciati dal Supremo consesso di questa Corte (Sez.

U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255038), che ha precisato come la transnazionalità, prevista dall'art. 3 della legge n. 146 del 2006, recante l'intestazione «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, non integra un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, bensì un predicato riferibile a qualsiasi delitto, a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato.

Il riconoscimento del carattere transnazionale non comporta, come è noto, alcun aggravamento di pena, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla legge n. 146 del 2006 agli articoli 10, 11, 12 e 13.

5.2. Nel caso in esame, la predetta connotazione è stata ravvisata in riferimento allo specifico criterio sub c), individuando un gruppo criminale organizzato (composto, oltre al ricorrente, dai fratelli Dradi e dall'Amadori,ed anche dal legale Falcinelli, separatamente giudicato), impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

Siffatta argomentazione è stata censurata, nel quinto motivo di ricorso, sotto il versante della stabilità, asseritamente conformata al modello di incriminazione nazionale delineato dall'art. 416 cod. pen., ed invece insussistente nella specie; è stato, altresì, contestato l'omesso esame della produzione di effetti sostanziali in un altro Stato.

Il tema è stato ripreso nel primo motivo nuovo, peraltro in correlazione alla statuizione di confisca - rimasta non esplicitamente contestata nel ricorso - con ulteriori argomenti.

Trattasi di deduzioni non conducenti.

5.3. Va, in primo luogo, rilevato come il riferimento alla produzione di effetti sostanziali in un altro Stato sia stato - ed a prescindere dall'interpretazione causalmente orientata che la difesa attribuisce alla predetta locuzione - nel caso in esame impropriamente evocato, avendo il giudice del merito ravvisato l'attributo della transnazionalità esclusivamente in relazione al criterio, alternativo ed autosufficiente, che postula che il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; il che rende non pertinenti le relative deduzioni.5.4.

In riferimento ai tratti caratteristici del "gruppo organizzato" - che il ricorso pretende di sovrapporre al modello di cui all'art. 416 cod. pen. - va qui richiamata l'ampia disamina riservata al tema nella sentenza Adami già citata: «quanto alla nozione "gruppo criminale organizzato" - che il legislatore non ha ritenuto definire - non può che farsi riferimento alla definizione offerta dalla stessa Convenzione, che, del resto, proprio in forza della legge di ratifica ed esecuzione n. 146 del 2006, è stata recepita, nella sua interezza, nel nostro ordinamento giuridico.

Orbene, a mente dell'art. 2, punto a) della detta TOC Con vention, "gruppo criminale organizzato" è «un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».

Il punto e dello stesso art. 2, reca, poi, la definizione di "gruppo strutturato", da intendere come gruppo «che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata».

Da tali premesse, le Sezioni unite traggono la conclusione della nozione composita di gruppo criminale organizzato, caratterizzato da tratti descrittivi ben distinti da quelli che connotano le nozioni di concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 cod. pen. e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen.: «"Gruppo organizzato" è, certamente, un quid pluris rispetto al mero concorso di persone (Sez. 6, n. 7470 del 21/01/2009, Colombu, Rv. 243038), ma è - con pari certezza - un minus rispetto alla associazione per delinquere.

Per la sua configurazione è, infatti, richiesta soltanto una certa stabilità dei rapporti, un minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale».

5.5. A tali direttrici ermeneutiche le conformi sentenze di merito si sono incensurabilmente conformate, sottolineando: la stabilità dei rapporti, resa palese dalla elaborata pianificazione ed esecuzione del reato; l'organizzazione, strutturata attraverso la ripartizione di ruoli, con specifico riferimento al contributo tecnico dei professionisti coinvolti; la non occasionalità ed estemporaneità del gruppo, nella specie impegnato per un tempo apprezzabile alla creazione di società all'estero cui dirottare le risorse della società avviata al fallimento ed alla destinazione di ingenti flussi finanziari sottratti alle conseguenze della decozione; la costituzione del gruppo per un solo reato, ma che presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un • fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071) che, come tale, implica ex se uno stabile sostrato organizzativo; il fine di conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale, comune agli agenti.

Ne deriva che la motivazione resa sul punto s'appalesa incensurabile, atteso che al fine della applicazione della confisca per equivalente prevista dall'art. 11 della legge n. 146 de 2006, è sufficiente che sia contestata e configurabile la condizione di transnazionalità del delitto per cui si procede, proprio perché la transnazionalità non rappresenta un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto che abbia i requisiti indicati dal richiamato art. 3.

Il ricorso è, pertanto, in pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1960 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Tognozzi, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 18.09.2020, la Corte di appello di Firenze ha, in parziale riforma della decisione del Giudice dell'udienza preliminare in sede del 23.10.2015, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato transnazionale di bancarotta fraudolenta impropria in concorso in relazione al fallimento di F.C. s.r.I., ridotto fino alla concorrenza di euro I 105.000,00 l'ammontare della somma oggetto della confisca ai sensi dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006; ha rideterminato, in applicazione della sentenza n. 222 del 05.12.2018 della Consulta di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., in anni cinque la durata delle pene accessorie della inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa disposte a carico dell'imputato; ha revocato le statuizioni civili in favore della Curatela del fallimento di F.C. s.r.I., in liquidazione, confermando nel resto la decisione del giudice di prime cure. Dalle sentenze di merito risulta che all'imputato è stato contestato il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, co. 2, n. 2 L. fall. e 3 lett. d) L. n. 146/2006, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in particolare [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico e [OSCURATO:PERSONA] quale coamministratore di fatto di F.C. s.r.l. in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., specializzata nel settore della produzione di materiali in plastica e dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze in data 20 marzo 2013 - cagionato con operazioni dolose il fallimento della società, trasferendo, tra l'altro, il marchio industriale e cospicue partite di merce alla controllata [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Bosnia. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a cinque motivi, ripresi dai motivi nuovi a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio in una duplice declinazione, prospettando la contraddittorietà dell'impianto giustificativo della sentenza impugnata e l'inesistenza della motivazione rispetto ai successi passaggi logico- argomentativi, posto che la Corte fiorentina avrebbe, da un canto, erroneamente anticipato, sul piano cronologico, il contributo causale offerto dall'imputato nell'orchestrazione del programma criminoso e, dall'altro, irrogato a costui, senza alcun sostegno dimostrativo, un trattamento sanzionatorio iniquo. Quanto al primo profilo oggetto di critica, evidenzia come il ricorrente - in qualità di commercialista della società dal mese di aprile-maggio del 2012 - si sarebbe limitato a dare materiale esecuzione ad un già deliberato disegno di esecuzione delle operazioni distrattive e di contestuale trasferimento di beni e macchinari nelle varie società bosniache a tal fine costituite; complesso di attività, questo, formalmente ideato dai fratelli Dradi, come del resto emerge dai puntuali rilievi investigativi svolti dalla [OSCURATO:PERSONA], sin dalla fine dell'anno 2011, quando tra i due germani e l'odierno imputato neppure sussisteva un rapporto di conoscenza. Con riferimento al secondo punto, si contesta che il giudice di secondo grado avrebbe, in maniera del tutto sbrigativa e richiamandosi alla sentenza di patteggiamento del coimputato Amadori, acquisita in sede di discussione orale, confermato l'irrogazione di una pena finale per il Francesconi (condanna ad anni tre di reclusione) ingiustificatamente sproporzionata e arbitraria rispetto a quella applicata all'Amadori (determinata nella misura di anni due e mesi sei), a fronte della pressoché totale sovrapposizione delle due posizioni processuali e del riconoscimento di omologhe circostanze attenuanti, violando in tal modo i principi fondamentali di eguaglianza sostanziale e di non discriminazione ex art. 3 Cost. Si aggiunge, poi, che se è vero che il giudice di merito possa addivenire a sanzioni differenziate per i computati, anche in ragione della diversità di rito prescelto, tale opzione deve risultare debitamente suffragata da una motivazione che ne evidenzi la non irragionevolezza, anche sotto il piano della congruità, incorrendo altrimenti nella violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. nella calibrazione del quantum respondeatur e contravvenendosi così, in via derivata, al rispetto degli artt.27, co. 1 e 3, Cost. (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 14 aprile 1980 e, più nel dettaglio, il secondo nuovo motivo di cui alla memoria difensiva in allegato). 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione, per essere stato il ruolo effettivo assunto dall'odierno imputato nella realizzazione dei fatti di reato contestati, in violazione dell'art. 192, co. 3, del codice di rito. Si sottolinea, al riguardo, come le dichiarazioni erga alios rese dal coimputato Amadori circa il coinvolgimento del Francesconi già nella fase ideativa del programma criminoso integrerebbero gli estremi di una chiamata in correità da parte di imputato in procedimento collegato o connesso, con conseguente necessità - in toto disattesa dalla Corte territoriale - di vagliarne l'attendibilità attraverso riscontri esterni, a nulla rilevando - ed anzi corroborando l'assunto difensivo - il contenuto della confessione resa dal Francesconi, che ha ammesso la propria responsabilità a titolo di concorso, limitandone tuttavia il contributo causale alla sola fase esecutiva. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce l'erronea applicazione della legge penale ex art. 133 cod. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 63 cod. pen., laddove si è iniquamente circoscritto l'effetto attenuativo delle circostanze generiche; già il giudice di prime cure aveva operato una riduzione cumulativa di soli due anni di reclusione, pur potendo pervenire, invece, ad una sottrazione complessiva pari a tre anni e sette mesi di reclusione, erroneamente richiamando l'art. 63, ult. cod. pen, che trova, invece, applicazione alle sole attenuanti ad effetto speciale e non a quelle comuni, esclusivamente ricorrenti nel caso di specie. La sentenza impugnata, da parte sua, oltre ad aver ripercorso pedissequamente e senza alcuna valutazione critica le argomentazioni addotte sul punto dal Giudice di primo grado, esclusivamente incentrate sulla ritenuta irrilevanza del comportamento processuale dell'imputato ex art. 62-bis cod. pen. ma senza valorizzare ulteriori rilevanti indicatori, ha omesso di esaminare ogni altra questione specificamente devoluta con l'atto di gravame. Per altro verso, si sottolinea l'irragionevole neutralizzazione del contributo collaborativo reso dal ricorrente nella ricostruzione della dinamica dei fatti, e ciò in ragione del dato secondo cui anche prima e, a maggior ragione, dell'inizio del procedimento penale le dichiarazioni non conformi al vero sono coperte dal principio del nemo tenetur se detegere. 2.4. Con il quarto motivo, ulteriormente approfondito nel secondo nuovo motivo di cui alla memoria difensiva depositata il 21 febbraio 2022, viene denunciata l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. B) cod. proc. pen. in riferimento alla circostanza attenuante del ravvedimento c.d. attivo ex art. 62, n. 6, cod.pen.. A parere della difesa, se è vero, che la predetta attenuante attiene esclusivamente ai reati diversi da quelli che rechino un'offesa al patrimonio, la condotta contestata in epigrafe di "operazioni dolose causative del fallimento" non ricalcherebbe gli elementi costitutivi dell'attività distrattiva ex se, afferendo invece alla lesione di quell'ordine di interessi sotteso al buon andamento della procedura concorsuale, tale da giustificare l'applicazione dell'attenuante in rassegna. Si precisa, inoltre, come la causazione del fallimento, espressamente richiesta dalla norma incriminatrice, assuma una portata generale e ad operatività residuale, potendosi tradurre nei più disparati contegni violativi dei doveri posti a carico dei titolari di cariche sociali, ovvero nell'abuso dei poteri correlati a tali status (es. violazione dell'obbligo di concorrenza; omessa redazione del bilancio; adempimento sistematico delle obbligazioni fiscali e previdenziali), ed essendo idonea ad intaccare in concreto non solo il patrimonio societario. In maniera del tutto illogica, inoltre, la Corte territoriale - pur riconducendo il delitto in contestazione all'alveo dei reati lesivi del patrimonio - avrebbe applicato l'attenuante del ravvedimento operoso circoscrivendone al massimo la portata estensiva e non attribuendo significato positivo alcuno a comportamenti dell'imputato funzionali ad attenuare ed elidere le conseguenze dannose derivante dall'attività fraudolenta. Più precisamente, la Corte territoriale avrebbe dovuto apprezzare non solo il conferimento, da parte del commercialista Francesconi, della procura speciale per la cessione delle quote, ma anche il successivo atto di alienazione delle predette quote, l'indicazione del trasferimento all'estero di somme riferibili alla società fallita, la personalità sostanzialmente "virtuosa" dell'imputato, il pagamento in via transattiva di quanto richiesto dalla procedura fallimentare e la conseguente revoca della costituzione di parte civile nella persona del curatore; tutte evidenze che palesano l'assoluta arbitrarietà della diminuzione operata, in via cumulativa ed in misura inferiore ad 1/3 della pena base, posto che sarebbe stata addirittura ben più vantaggiosa la eventuale riduzione effettuata sulla base del riconoscimento di una sola circostanza attenuante. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso, ripreso ed integrato dal primo nuovo motivo di cui alla memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] supra richiamata, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla qualifica di transnazionalità attribuita al reato contestato ex art. 3 I. 146/2006 in relazione agli artt. 2, lett. a) e c) e 3, lett. d), della Convenzione delle Nazioni Unite contro la [OSCURATO:PERSONA], sottoscritta nell'ambito della Conferenza di Palermo. Si premette la distinzione intercorrente tra reato transnazionale, contestato nel capo di imputazione e legittimante la confisca per equivalente disposta ex art. 11 I. 146/2006, e aggravante della transnazionalità, che si basa sull'esistenza nel primo caso di un rapporto di vera e propria immedesimazione organica dei gruppi criminali, immedesimazione per contro incompatibile con l'ipotesi della sussistenza di un contributo causale esterno alla consorteria, richiesto, invece, per la configurazione dell'aggravante e non riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 3 citato. Si evidenzia come, nella fattispecie concreta, non si configuri il requisito strutturale-ontologico del gruppo criminale organizzato, così come definito dall'art. 2 punto a) e c) della Convenzione di Palermo, né tantomeno l'elemento degli effetti sostanziali del reato prodottisi in un altro Stato aderente ex art. 3 lett. d) I. 146/2006. Detti effetti sostanziali, a mente delle note interpretative della Convenzione, sarebbero quelli comportanti conseguenze negative particolarmente rilevanti per uno Stato parte della Convenzione e non qualsiasi effetto prodotto dall'agire umano (nel primo motivo nuovo si richiamano, a titolo esemplificativo, l'inquinamento dei mari ovvero la contraffazione di monete). Nel caso in esame, la Corte d'appello avrebbe inferito la sussistenza di un gruppo c.d. strutturato sol facendo perno sull'avvenuta costituzione di una serie di più società, accompagnata da un complesso di operazioni volte a raggiungere lo scopo pianificato ex ante, essendo, invece, ravvisabile piuttosto una compartecipazione delittuosa ex art. 110 cod. pen., con conseguente illegittimità della misura ablativa irrogata. Una lettura del genere dovrebbe essere, del resto, suffragata dal ricorso al criterio ermeneutico storico-psicologico, a mente del quale, qualora sussista un dubbio interpretativo su una determinata nozione, è d'uopo servirsi dei lavori preparatori delle convenzioni internazionali, in conformità ai principi di natura consuetudinaria, rilevanti ex artt. 10 e 117 Cost, di cui agli art. 31 e 32 della Convenzione di Vienna del 1969 sull'interpretazione dei trattati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei limiti in fra specificati. 1. Alla disamina del ricorso va premesso che l'impugnazione, limitata ai punti del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] ed alla statuizione di confisca, devolve a questa Corte, in conseguenza della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame, esclusivamente le questioni relative alle statuizioni sanzionatorie e patrimoniali, con conseguente esclusione dei profili afferenti la responsabilità dell'imputato, l'accertamento dei fatti e la formazione della prova, ormai irretrattabili. 1.1. Nel solco dei principi espressi dalla elaborazione ermeneutica di questa Corte (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, Agnese, Rv. 186164; Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418; Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196886; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 20617; Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640; Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239; Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935; Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235700), ancora recentemente ribaditi e sistematicamente ricomposti da Sez. U., n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261), il giudicato progressivo va tenuto distinto dalla preclusione correlata al mero effetto devolutivo delle impugnazioni e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni stesse: in caso di condanna, la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, ma fa sorgere la preclusione su tale punto 1.2. In linea con la giurisprudenza di legittimità, anche la Corte costituzionale ha sottolineato come, ai fini del giudicato parziale, assuma rilievo la parte di sentenza che abbia acquistato definitività a seguito dell'integrale percorso dell'iter processuale consentito dall'ordinamento e concluso con la definitiva pronuncia della Corte di cassazione: (ord. n. 367 del 1996) «con l'espressione giudicato la legge non intende, certo, riferirsi all'intrinseca idoneità della decisione ad essere posta in esecuzione», rimarcando come l'istituto del giudicato parziale sia «strettamente collegato all'esercizio del potere di annullamento da parte della Corte di cassazione ed ai conseguenti limiti del giudizio di rinvio, quale diretta ed ineludibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia in relazione alle parti non annullate ed a queste non necessariamente connesse». Tale conclusione viene tratta dal tenore letterale dell'art. 624 cod. proc. pen., che utilizza l'espressione "autorità di cosa giudicata" rispetto a una vicenda ancora sub iudice solo in relazione alle parti della sentenza vagliate e non annullate dalla Corte di cassazione; all'infuori del giudizio di rinvio, vale il principio secondo cui «non si è in presenza di una condanna allorché è stata accertata soltanto la responsabilità dell'imputato, ma non è ancora stata applicata la pena relativa» (ord. n. 367 del 1996). 1.3. Al giudicato progressivo è, dunque, associata una definitività decisoria relativa all'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e alla conclusione dell'iter processuale su tale parte, benché la regiudicata possa non essere ancora connotata dall'esaustività per il permanere del residuo potere cognitivo del giudice in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta. L'irrevocabilità dei punti della decisione afferenti al giudizio di colpevolezza dell'imputato - nell'interpretazione della nozione di "parte" della sentenza ex art. 624 cod. proc. pen. accolta dal diritto vivente - offre il fondamento giustificativo degli effetti correlati al giudicato progressivo, effetti non limitati alla definizione (o, meglio, alla riduzione) dell'ambito cognitivo e decisorio del giudizio di rinvio, ma comprensivi anche della "barriera" alla deduzione di questioni ormai esaurite e non impugnate. 1.4. Per altro verso, la Corte europea dei diritti dell'uomo esclude, di regola, l'applicabilità dell'art. 6, § 2, Cedu al procedimento volto esclusivamente alla commisurazione della sanzione dopo la condanna, in base alla considerazione che la norma convenzionale restringe la portata della presunzione di innocenza al mero accertamento legale della colpevolezza (Corte EDU, IV sez., sent. Phillips vs [OSCURATO:PERSONA], 05/07/2001, § 3; Corte EDU, III sez., dec. [OSCURATO:PERSONA] vs Olanda, 05/07/2005; Corte EDU, II sez., dec. Previti vs Italia, 08/12/2009, § 267), a differenza dell'art. 27, secondo comma, Cost., che richiede un accertamento definitivo collegato, almeno, alla proponibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge. E' dunque alla luce della ricostruzione sistematica del giudicato progressivo fin qui delineata che occorre esaminare le questioni proposte con il ricorso. 2. Nella delineata prospettiva, va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.2.1. Nel contestare la violazione della regola di giudizio declinata dall'art. 192, co. 3, del codice di rito, in riferimento alle dichiarazioni erga alios rese dal coimputato Amadori quanto alla misura della partecipazione concorsuale del Francesconi alle operazioni dolose determinanti il fallimento della società, il ricorrente prospetta un profilo di violazione della legge processuale del tutto eccentrico rispetto alla latitudine delle questioni devolute con l'impugnazione e, peraltro, non introdotto con l'appello. La violazione di legge denunciata non afferisce alla misura della pena, ma si estende, a ritroso, sino ad invadere il campo riservato alle regole probatorie poste a fondamento della affermazione di responsabilità, e che restano precluse in conseguenza della mancata impugnazione del relativo capo. Il sindacato sulla predetta fonte di prova resta, pertanto, intangibile, mentre è devoluta al presente scrutinio la ragionevolezza del relativo apprezzamento nei termini delineati dall'art. 133 cod. pen.. 2.2. Sul punto, l'impegno argomentativo del ricorrente - che ritorna in tutti i motivi di ricorso - è tutto proteso a circoscrivere temporalmente l'intervento del Francesconi in un'operazione, intenzionalmente proiettata al fallimento di SAD Plastic s.r.l. e già dai Dradi deliberata, al fine di evidenziare la pretesa sopravvalutazione del contributo causale del ricorrente, intervenuto solo nella fase conclusiva. Ferme restando le considerazioni già svolte riguardo il contributo dichiarativo del coimputato Amadori, rileva il Collegio - ed il punto è decisivo - come il ricorrente non si confronti con la qualità della partecipazione concorsuale del Francesconi che, quale che sia l'esatta collocazione temporale del suo intervento, risulta essere stato coinvolto in virtù delle specifiche competenze professionali, reputate utili ad agevolare l'esecuzione del disegno illecito attraverso la delocalizzazione all'estero delle attività e la segregazione di flussi finanziari, sottratti alle azioni recuperatorie del programmato fallimento; e con tale contributo, qualificato ed infungibile, il ricorrente non si confronta, insistendo sul solo dato temporale della partecipazione che non evidenzia, ex se, alcuna disarticolazione del discorso giustificativo sull'indice- parametro delle modalità dell'azione. A tanto aggiungasi che, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, Bonacina, Rv. 269317). 3. Il primo motivo è, per le stesse ragioni, infondato.3.1. Il ricorrente richiama un primo profilo - asseritamente trascurato dal giudice del merito - che, censurando la misura irrogata in correlazione alle "sanzioni adottate da altre autorità giudiziarie in note vicende processuali" rivela ex se l'aspecificità della censura rispetto alla cornice edittale delineata dall'art. 216 I. fall.. Nel resto, il motivo si risolve nella ricostruzione storica dei fatti e dell'epoca di intervento del Francesconi che - come già rilevato - risulta elemento argomentativamente neutro ai fini della connotazione della condotta. 3.2. Quanto al punto di censura relativo all'asserita ingiustificata disparità di trattamento con la pena (pari ad anni due e mesi sei di reclusione) applicata all'Amadori, va qui richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente riaffermato (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Paladino), secondo cui il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta in comparazione, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali; e tanto a fortiori nel caso in cui sia evocata in comparazione una pena concordata, perché tale modulo definitorio risponde ad una finalità deflattiva di cui non è irragionevole tener conto nella modulazione del trattamento punitivo (Sez. 6, n. 21019 del 18/05/2021, P., Rv. 281508). La determinazione della pena base nella misura, superiore alla media edittale, di anni sei e mesi sei di reclusione è stata, invece, giustificata attraverso il richiamo ad indicatori obiettivi e, segnatamente, alle modalità del fatto, al danno ingente per la massa, alla transnazionalità della condotta; dati che non subiscono flessioni ed adattamenti personalistici nell'ambito dell'imputazione concorsuale, in tal modo dando ragione dell'esercizio della discrezionalità sanzionatoria (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). La determinazione della pena entro la cornice edittale delimitata dalla norma incriminatrice è, pertanto, insindacabile. 4. Sono, invece, fondate le censure svolte sul punto delle circostanze attenuanti. 4.1. L'estensione quantitativa delle attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., concesse all'imputato in primo grado, ed il conseguente impatto sulla determinazione della pena finale, sono stati irrimediabilmente condizionati dall'erroneo riferimento, nella sentenza del Giudice dell'udienza preliminare, all'art. 63, comma quarto, cod. pen..La norma citata si riferisce, all'evidenza, ai limiti derivanti dal concorso di circostanze attenuanti ad effetto speciale, menzionate nel comma secondo della medesima disposizione, sicchè l'improprio richiamo al caso di specie - in cui vengono in rilievo plurime attenuanti comuni - rimasto irrisolto nella sentenza impugnata, ha, con valenza assorbente, viziato la corretta applicazione degli indici-parametri di cui all'art. 133 cod. pen., nella loro valenza subprocedimentale, sul punto dell'effettiva incidenza attenuatrice. 4.2. Non sfuggono a censure neppure i profili, posti in risalto dalla difesa, inerenti la sottovalutazione della condotta post delictum, effettivamente apprezzata reiterando il mero richiamo agli indici già evocati nella determinazione della pena base oltre la media e censurando i tempi della collaborazione processuale, senza disaminarne l'incidenza sull'accertamento dei fatti. Per altro verso, va qui richiamato il principio per cui, in tema di circostanze attenuanti generiche, se la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate - o limitate nella portata applicativa - all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778). 4.3. Allo stesso modo, il punto di motivazione riferito all'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. si rivela contraddittorio e parziale, non foss'altro perché esclude - senza affrontarne il fondamento di ragione - autonomo rilievo alla collaborazione alla ricostruzione del patrimonio della fallita, articolata nelle diverse iniziative assunte dal Francesconi, svalutando l'iniziativa spontanea che ha giustificato la predetta aggravante. La Corte territoriale, peraltro, finisce per giustificare la misura della riduzione richiamando l'orientamento giurisprudenziale che non ritiene l'attenuante in parola compatibile con i reati fallimentari, in tal modo applicando un correttivo quantitativo in malam parte ad una statuizione di favore non impugnata. Non è, invero, condivisibile la prospettiva difensiva che, valorizzando la natura senz'altro plurioffensiva del reato di bancarotta impropria contestato, censura per tal via la diminuzione effettuata. Pur valorizzando la natura plurioffensiva del reato di bancarotta - e, a fortiori, della bancarotta impropria causata da operazioni dolose - che affianca alla salvaguardia delle ragioni patrimoniali dei creditori la tutela della concorsualità e persino del mercato, non vi è dubbio che la componente patrimoniale concorrente fonda la ratio della ritenuta esclusione (Sez. 5, n. 33188 del 08/04/2019, Bradanini, Rv. 276774). Né il ricorrente ha interesse alla relativa deduzione in diritto. Va, invero, qui ribadito che le due circostanze attenuanti del reato contenute nell'art. 62, n. 6, cod. pen. (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) hanno sfere di applicazione generalmente autonome: l'una è, infatti, correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile; l'altra si collega, invece, al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che le due fattispecie, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio, nei quali la condotta del colpevole, successiva ctw, alla mfnissione del reato, abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili né possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il parziale risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la prima previsione, non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi (Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C:, Rv. 260290). Cionondimeno - ed in questi termini il rilievo difensivo è fondato - la concessione all'imputato della attenuante in parola, statuita dal giudice di primo grado e non impugnata, lascia del tutto impregiudicata la determinazione dell'effettiva incidenza attenuatrice, di cui il giudice deve dare conto secondo le ordinarie regole. 4.4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata sul punto relativo alla determinazione della diminuzione della pena per effetto delle circostanze attenuanti perché il giudice del merito, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame. 5. Sono, invece, infondate le deduzioni svolte nel quinto motivo e nei motivi nuovi sul punto dell'attributo di transnazionalità al reato contestato e, in conseguenza, sulla statuizione di confisca. 5.1. I lineamenti della connotazione in parola sono stati tracciati dal Supremo consesso di questa Corte (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255038), che ha precisato come la transnazionalità, prevista dall'art. 3 della legge n. 146 del 2006, recante l'intestazione «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, non integra un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, bensì un predicato riferibile a qualsiasi delitto, a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato. Il riconoscimento del carattere transnazionale non comporta, come è noto, alcun aggravamento di pena, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla legge n. 146 del 2006 agli articoli 10, 11, 12 e 13. 5.2. Nel caso in esame, la predetta connotazione è stata ravvisata in riferimento allo specifico criterio sub c), individuando un gruppo criminale organizzato (composto, oltre al ricorrente, dai fratelli Dradi e dall'Amadori,ed anche dal legale Falcinelli, separatamente giudicato), impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Siffatta argomentazione è stata censurata, nel quinto motivo di ricorso, sotto il versante della stabilità, asseritamente conformata al modello di incriminazione nazionale delineato dall'art. 416 cod. pen., ed invece insussistente nella specie; è stato, altresì, contestato l'omesso esame della produzione di effetti sostanziali in un altro Stato. Il tema è stato ripreso nel primo motivo nuovo, peraltro in correlazione alla statuizione di confisca - rimasta non esplicitamente contestata nel ricorso - con ulteriori argomenti. Trattasi di deduzioni non conducenti. 5.3. Va, in primo luogo, rilevato come il riferimento alla produzione di effetti sostanziali in un altro Stato sia stato - ed a prescindere dall'interpretazione causalmente orientata che la difesa attribuisce alla predetta locuzione - nel caso in esame impropriamente evocato, avendo il giudice del merito ravvisato l'attributo della transnazionalità esclusivamente in relazione al criterio, alternativo ed autosufficiente, che postula che il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; il che rende non pertinenti le relative deduzioni.5.4. In riferimento ai tratti caratteristici del "gruppo organizzato" - che il ricorso pretende di sovrapporre al modello di cui all'art. 416 cod. pen. - va qui richiamata l'ampia disamina riservata al tema nella sentenza Adami già citata: «quanto alla nozione "gruppo criminale organizzato" - che il legislatore non ha ritenuto definire - non può che farsi riferimento alla definizione offerta dalla stessa Convenzione, che, del resto, proprio in forza della legge di ratifica ed esecuzione n. 146 del 2006, è stata recepita, nella sua interezza, nel nostro ordinamento giuridico. Orbene, a mente dell'art. 2, punto a) della detta TOC Con vention, "gruppo criminale organizzato" è «un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale». Il punto e dello stesso art. 2, reca, poi, la definizione di "gruppo strutturato", da intendere come gruppo «che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata». Da tali premesse, le Sezioni unite traggono la conclusione della nozione composita di gruppo criminale organizzato, caratterizzato da tratti descrittivi ben distinti da quelli che connotano le nozioni di concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 cod. pen. e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen.: «"Gruppo organizzato" è, certamente, un quid pluris rispetto al mero concorso di persone (Sez. 6, n. 7470 del 21/01/2009, Colombu, Rv. 243038), ma è - con pari certezza - un minus rispetto alla associazione per delinquere. Per la sua configurazione è, infatti, richiesta soltanto una certa stabilità dei rapporti, un minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale». 5.5. A tali direttrici ermeneutiche le conformi sentenze di merito si sono incensurabilmente conformate, sottolineando: la stabilità dei rapporti, resa palese dalla elaborata pianificazione ed esecuzione del reato; l'organizzazione, strutturata attraverso la ripartizione di ruoli, con specifico riferimento al contributo tecnico dei professionisti coinvolti; la non occasionalità ed estemporaneità del gruppo, nella specie impegnato per un tempo apprezzabile alla creazione di società all'estero cui dirottare le risorse della società avviata al fallimento ed alla destinazione di ingenti flussi finanziari sottratti alle conseguenze della decozione; la costituzione del gruppo per un solo reato, ma che presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un • fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071) che, come tale, implica ex se uno stabile sostrato organizzativo; il fine di conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale, comune agli agenti. Ne deriva che la motivazione resa sul punto s'appalesa incensurabile, atteso che al fine della applicazione della confisca per equivalente prevista dall'art. 11 della legge n. 146 de 2006, è sufficiente che sia contestata e configurabile la condizione di transnazionalità del delitto per cui si procede, proprio perché la transnazionalità non rappresenta un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto che abbia i requisiti indicati dal richiamato art. 3. Il ricorso è, pertanto, in pa
Sentenza Cassazione n. 22596/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris