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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 21408/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n.2460/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] 289, rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivament e domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])in [OSCURATO:PERSONA] 42che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -intimato- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- per la correzione di errore materiale della ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 16359/2021 depositata i l 10/06/2021 sul ricorso iscritto al n. 11079/2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che - che con ricorso iscritto al n.

R.G. 2460/2022 l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore del [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, formula istanza per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’Ordinanza della Corte di cassazione n. 16359 del 10 giugno 2021, pronunciata sul ricorso iscritto al n.

R.G. 11079/2018,con la quale, rigettato il ricorso, la Corte condannava il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica a Sud di Agnani al pagamento delle spese di lite ‘in favore del [OSCURATO:PERSONA] resistente’ liquidandole in euro ‘millesettecento per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge’, senza provvedere, né nella parte motiva, né in quella dispositiva, alla distrazione delle spese di lite ‘in favore del procuratore del [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario’; -che la medesima istanza è stata formulata con ricorso iscritto al n.

R.G. 15517/2021; -che con Ordinanza n. 2252 del 20 gennaio 2022 la Sez. 6- 5 di questa Corte ha provveduto alla correzione dell’Ordinanza n. 16539 del 10 giugno 2021 disponendo ‘la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 16539 del 2021, nel senso che nella parte motiva e in quella dispositiva, dopo l’espressione ‘accessori di legge’ si aggiunga quanto segue ‘con distrazione in favore dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario’, ed ordinando ‘la conseguente annotazione sull’originale’. - che essendosi provveduto alla correzione richiesta con Ordinanza n. 2252 del 20 gennaio 2022, il presente ricorso deve essere rigettato, non essendo richiesta alcuna diversa correzione.

P.Q.M L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n.2460/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] 289, rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivament e domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])in [OSCURATO:PERSONA] 42che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -intimato- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- per la correzione di errore materiale della ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 16359/2021 depositata i l 10/06/2021 sul ricorso iscritto al n. 11079/2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che - che con ricorso iscritto al n. R.G. 2460/2022 l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore del [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, formula istanza per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’Ordinanza della Corte di cassazione n. 16359 del 10 giugno 2021, pronunciata sul ricorso iscritto al n. R.G. 11079/2018,con la quale, rigettato il ricorso, la Corte condannava il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica a Sud di Agnani al pagamento delle spese di lite ‘in favore del [OSCURATO:PERSONA] resistente’ liquidandole in euro ‘millesettecento per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge’, senza provvedere, né nella parte motiva, né in quella dispositiva, alla distrazione delle spese di lite ‘in favore del procuratore del [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario’; -che la medesima istanza è stata formulata con ricorso iscritto al n. R.G. 15517/2021; -che con Ordinanza n. 2252 del 20 gennaio 2022 la Sez. 6- 5 di questa Corte ha provveduto alla correzione dell’Ordinanza n. 16539 del 10 giugno 2021 disponendo ‘la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 16539 del 2021, nel senso che nella parte motiva e in quella dispositiva, dopo l’espressione ‘accessori di legge’ si aggiunga quanto segue ‘con distrazione in favore dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario’, ed ordinando ‘la conseguente annotazione sull’originale’. - che essendosi provveduto alla correzione richiesta con Ordinanza n. 2252 del 20 gennaio 2022, il presente ricorso deve essere rigettato, non essendo richiesta alcuna diversa correzione. P.Q.M L
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