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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38367/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Vercelli ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché, in sede di istanza di ammissione al patrocinio spese dello Stato (nell'ambito del procedimento penale 5407/2015 RGNR Mod. 21), dichiarava, contrariamente al vero, di aver percepito nell'anno di imposta 2014, un reddito pari ad euro 1.429, inferiore rispetto al totale dei redditi percepiti, pari invero ad euro 18.568; con l'aggravante dell'avvenuta ammissione al patrocinio (in Vercelli, il 22/12/2015).

2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore che solleva i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 76 e 95 d.P.R. 115/ 2002 e alla mancata assoluzione, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo del reato.

In particolare, diversamente da quanto assume la Corte di appello, il reddito da prendersi in considerazione è quello imponibile e non il lordo, conseguendone che l'imputato sarebbe rientrato nella soglia dell'importo previsto, determinata dal Giudice di appello in euro 16.533,79 annui.

Né si è tenuto conto che la compagna dell'imputato aveva avuto copia della documentazione fiscale del marito dal commercialista solo in un secondo momento, allorché era già stato revocato il beneficio.

Si ribadisce la sussistenza di una condotta non dolosa dell'imputato, fondata sulle sue condizioni personali e sociali, tant'è che a farsi carico delle incombenze economiche e fiscali dell'uomo era la compagna.

La Corte di appello fraintende sulla questione dell'importanza della certificazione ISEE, che si era richiamata in appello unicamente per dimostrare l'assenza del dolo del delitto contestato in capo al ricorrente; e non prende, sul punto, in considerazione le dichiarazioni testimoniali rese da soggetti terzi.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131- bis e 99 cod. pen.

La difesa ribadisce che le gravi condanne citate dal Giudice di primo grado riguardano fatti pregressi, privi di comunanza con il delitto di cui si tratta, tant'è che l'imputato ha sempre usufruito del beneficio per difendersi nei vari procedimenti.

La decisione impugnata, infine, ha omesso qualsiasi puntuale motivazione sulla ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., previa esclusione della recidiva contestata.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 08/06/23, è pervenuta memoria di replica alle predette conclusioni a firma del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], corredate da un allegato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di analoga censura sollevata in appello, disattesa con motivazione puntale e immune da vizi logici e giuridici.

Per consolidata giurisprudenza, integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez.

U, n. 6591 del 27/11/2008, Infanti, Rv. 242152).

La Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrato l'elemento oggettivo del reato dalla indicazione, nell'autocertificazione depositata il 22/12/2015 in relazione al procedimento penale RG 5407/2015, pendente innanzi al Tribunale di Vercelli, di un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare pari ad euro 1.429,00 per l'anno 2014, in luogo di quello effettivo pari ad euro 18.568,00, cui era conseguita l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Invero, con decreto del 01/04/2014, la soglia prevista dall'art. 76, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ammontava ad euro 11.369,24 annui e, ai sensi dell'art. 95 d.P.R. cit., i limiti di reddito di cui all'art. 76 comma 1 erano pari ad euro 1.032,91, con la conseguenza che per l'imputato, nel 2014, la soglia reddituale per l'ammissione al beneficio era di euro 16.533,79 annui; ciò che esclude, comunque, che egli avesse i requisiti per l'accesso al beneficio.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, per consolidata giurisprudenza, le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192).

Nella specie, con motivazione immune dai prospettati vizi di legittimità, la Corte di appello ha inferito il dolo del reato contestato dalla macroscopica divergenza tra i redditi lordi dichiarati, pari ad euro 1.429,00 annui lordi, e quelli effettivi.

In particolare, la "buona fede" è stata esclusa in forza della logica considerazione secondo la quale "rasenta l'assurdo logico" che l'imputato, che pure aveva ammesso di avere utilizzato il denaro che il datore di lavoro gli bonificava mensilmente sul conto corrente per mantenere la propria famiglia, nel redigere l'istanza si fosse dimenticato di avere lavorato per quasi tutto il 2014 alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. e di avere percepito uno stipendio mensile di circa euro 1.000,00.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la dedotta disapplicazione della recidiva non è stata devoluta, con specifico motivo, nel giudizio di appello.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Vercelli ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché, in sede di istanza di ammissione al patrocinio spese dello Stato (nell'ambito del procedimento penale 5407/2015 RGNR Mod. 21), dichiarava, contrariamente al vero, di aver percepito nell'anno di imposta 2014, un reddito pari ad euro 1.429, inferiore rispetto al totale dei redditi percepiti, pari invero ad euro 18.568; con l'aggravante dell'avvenuta ammissione al patrocinio (in Vercelli, il 22/12/2015). 2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore che solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 76 e 95 d.P.R. 115/ 2002 e alla mancata assoluzione, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo del reato. In particolare, diversamente da quanto assume la Corte di appello, il reddito da prendersi in considerazione è quello imponibile e non il lordo, conseguendone che l'imputato sarebbe rientrato nella soglia dell'importo previsto, determinata dal Giudice di appello in euro 16.533,79 annui. Né si è tenuto conto che la compagna dell'imputato aveva avuto copia della documentazione fiscale del marito dal commercialista solo in un secondo momento, allorché era già stato revocato il beneficio. Si ribadisce la sussistenza di una condotta non dolosa dell'imputato, fondata sulle sue condizioni personali e sociali, tant'è che a farsi carico delle incombenze economiche e fiscali dell'uomo era la compagna. La Corte di appello fraintende sulla questione dell'importanza della certificazione ISEE, che si era richiamata in appello unicamente per dimostrare l'assenza del dolo del delitto contestato in capo al ricorrente; e non prende, sul punto, in considerazione le dichiarazioni testimoniali rese da soggetti terzi. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131- bis e 99 cod. pen. La difesa ribadisce che le gravi condanne citate dal Giudice di primo grado riguardano fatti pregressi, privi di comunanza con il delitto di cui si tratta, tant'è che l'imputato ha sempre usufruito del beneficio per difendersi nei vari procedimenti. La decisione impugnata, infine, ha omesso qualsiasi puntuale motivazione sulla ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., previa esclusione della recidiva contestata.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 08/06/23, è pervenuta memoria di replica alle predette conclusioni a firma del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], corredate da un allegato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di analoga censura sollevata in appello, disattesa con motivazione puntale e immune da vizi logici e giuridici. Per consolidata giurisprudenza, integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, Infanti, Rv. 242152). La Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrato l'elemento oggettivo del reato dalla indicazione, nell'autocertificazione depositata il 22/12/2015 in relazione al procedimento penale RG 5407/2015, pendente innanzi al Tribunale di Vercelli, di un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare pari ad euro 1.429,00 per l'anno 2014, in luogo di quello effettivo pari ad euro 18.568,00, cui era conseguita l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Invero, con decreto del 01/04/2014, la soglia prevista dall'art. 76, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ammontava ad euro 11.369,24 annui e, ai sensi dell'art. 95 d.P.R. cit., i limiti di reddito di cui all'art. 76 comma 1 erano pari ad euro 1.032,91, con la conseguenza che per l'imputato, nel 2014, la soglia reddituale per l'ammissione al beneficio era di euro 16.533,79 annui; ciò che esclude, comunque, che egli avesse i requisiti per l'accesso al beneficio. Quanto all'elemento soggettivo del reato, per consolidata giurisprudenza, le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192). Nella specie, con motivazione immune dai prospettati vizi di legittimità, la Corte di appello ha inferito il dolo del reato contestato dalla macroscopica divergenza tra i redditi lordi dichiarati, pari ad euro 1.429,00 annui lordi, e quelli effettivi. In particolare, la "buona fede" è stata esclusa in forza della logica considerazione secondo la quale "rasenta l'assurdo logico" che l'imputato, che pure aveva ammesso di avere utilizzato il denaro che il datore di lavoro gli bonificava mensilmente sul conto corrente per mantenere la propria famiglia, nel redigere l'istanza si fosse dimenticato di avere lavorato per quasi tutto il 2014 alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. e di avere percepito uno stipendio mensile di circa euro 1.000,00. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la dedotta disapplicazione della recidiva non è stata devoluta, con specifico motivo, nel giudizio di appello. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 38367/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris