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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02579/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8502-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’AvvocatoANDREA MANZI, che la rappresenta e d ifende assieme giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione -controricorrente – avverso la sentenza n. 373/08/2015 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 260/1/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Pordenone, in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni per omesso versamento del tributo speciale per il deposito a discarica di rifiuti solidi ai sensi della legge n. 549/1995, emessi dalla Provincia di Pordenone; l’ente impositore (a cui è succeduta ex lege , in corso di causa, la [OSCURATO:PERSONA]Giulia)resiste con controricorso; le parti hanno, da ultimo, depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 183, lett. a), qq), 184 bis, 186 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 5 delle Direttive UD n. 1991/156 e n. 2008/98) e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente qualificato come rifiuti il materiale (terre e rocce di scavo) rinvenutonella cava di sua proprietà, addebitando inoltre alla contribuente anche la discarica non autorizzata dei suddetti materiali, trattandosi, al contrario, di stoccaggio temporaneo;

1.2. la doglianza va disattesa;

1.3. come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Pen. nn. 8088/2022, 4781/2021), secondo il consolidato orientamento, formatosi nella vigenza del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186, il quale, al comma 5, prevedeva che «le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto», l’eccezionale possibilità di non considerare (e di non gestire) come rifiuti tali materiali è sottoposta a stringenti requisiti;

1.3. si è dunque affermato che l'applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo quale prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria (cfr. Cass. Pen. n. 16078/2015; n. 37280/2008);

1.4. in particolare, si è sempre affermato che detti materiali sono sottratti alla disciplina sui rifiuti solo in presenza: a) di caratteristiche chimiche che escludano un’effettiva pericolosità per l'ambiente; b) di approvazione di un progetto che ne disciplini il reimpiego; c) di prova dell'avvenuto rispetto dell'obbligo di reimpiego secondo il progetto (cfr. Cass. Pen. n. 32797/2013);

1.5. i principi informatori della speciale disciplina che consente di sottrarre le rocce e terre da scavo alle regole in tema di gestione di rifiuti, pur dopo l'abrogazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186, hanno trovato sostanziale conferma, dapprima nel D.M. 6 ottobre 2012, n. 161 e, successivamente, nel D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, che attualmente regola la materia (cfr. Cass. Pen. n. 8026/2017);

1.6. quest'ultimo provvedimento, che ha carattere di regolamento delegato, rinviene la propria fonte nel D.L.12 settembre 2014, n. 133, art. 8, conv., con modif., dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, e tra i principi e criteri direttivi fissati nella disposizione legislativa di delega, al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, per quanto qui interessa vanno rammentati i seguenti: «a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo (...) d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento Europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 19 novembre 2008 (...) d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa Europea.

La previsione contenuta nel D.P.R. n. 120 del 2017, art. 4, - secondo cui, per poter essere considerate sottoprodotti, le terre e rocce da scavo devono, tra l'altro, essere gestite in modo «conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'art. 9 o della dichiarazione di cui all'art. 21» - era già contenu ta nella previgente disciplina (cfr.

D.M. n. 161 del 2012, artt. 4 e 5), emanata in aderenza alla normativa di matrice Eurounitaria;

1.7. attuando le indicazioni contenute nella legge-delega, il D.P.R. n. 120 del 2017 ha semplificato gli adempimenti, posto che, con riguardo ai cantieri di piccole dimensioni, l'art. 21, comma 1 consente allo stesso produttore di materiali, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da trasmettersi, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori scavo, di accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 ed il comma 2 del medesimo art. 21 prevede che «la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'art. 2, comma 1, lett. f»;

1.8. va inoltre evidenziato che per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Cass. Pen. n. 38676/2014);

1.9. in particolare, l'istituto del deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006, richiede la sussistenza dei seguenti requisiti: deve essere realizzato nello stesso luogo in cui i rifiuti sono prodotti (cfr. Cass. Pen. n. 38676/2014; n. 17184/2015); i rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee e non accatastati alla rinfusa (cfr. Cass. Pen. n. 11258/2010); l'onere della prova in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti imposti dall'art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 2006 grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione del fatto che si tratta di una disciplina derogatoria rispetto al regime ordinario del deposito dei rifiuti (cfr. Cass. Pen. n. 23497/2014);

1.10. è opportuno, altresì, evidenziare che è richiesto un «collegamento funzionale» per legittimare la realizzazione di un deposito temporaneo di rifiuti in una area diversa dal luogo di produzione, come nel caso in esame;

1.11. per integrare tale nozione è quindi necessario che vi sia «dal punto di vista spaziale la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti» (cfr. Cass. Pen. n. 34545/2017);

1.12. nella specie, i Giudici di merito hanno dunque correttamente escluso la sussistenza delle condizioni previste per l'operatività del più favorevole regime relativo ai «sottoprodotti» o del deposito temporaneo di rifiuti, non avendo la società contribuente dato prova circa gli elementi dianzi illustrati;

2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 184 ter del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 6 della Direttiva UE n. 2008/98), avendo la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente escluso che il materiale rinvenuto nella cava fosse qualificabile come «materia prima secondaria»;

2.2. la censura va parimenti disattesa;

2.3. come dianzi illustrato, tutti i materiali provenienti da escavazione o demolizione vanno qualificati come rifiuti speciali e non materie prime secondarie o sottoprodotti in assenza della dimostrazione che detti materiali siano destinati, sin dalla loro produzione, all’integrale riutilizzo per la riedificazione senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale (cfr. tra le tante, Cass. Pen. n. 16078/2015; n. 7374/2012);

2.4. gravando quindi sulla difesa della parte contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 186 d.lgs. 152/2006, non è sufficiente che le terre e rocce non siano inquinate perché si applichi la normativa ad esse inerenti, rientrando comunque nella nozione di rifiuto se non sussistono le condizioni previste in relazione al loro utilizzo dal 5° comma della norma in esame, ed avendo dunque la ricorrente del tutto omesso di fornire siffatta dimostrazione;

3.1. con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 3, commi 25 e 34 della L. n. 549/1995, 34 e 9, comma 4, della L.R. n. 5/1997, 16 del D.L.vo n. 472/1997) per avere i Giudici di merito erroneamente respinto le doglianze della contribuente circa la violazione dei principi e garanzie partecipative che avrebbero dovuto precedere il rilascio del contestato avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni;

3.2. la censura va parimenti disattesa;

3.3. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7620/2021) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'atto di contestazione avente ad oggetto sanzioni amministrative tributarie non deve essere preceduto dal contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, atteso che esso si inserisce nel procedimento di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, il quale ha disegnato, con norme speciali, uno specifico spazio di contraddittorio con il contribuente posteriore all'atto di contestazione, ma preventivo rispetto all'eventuale successivo atto di irrogazione della sanzione;

3.4. va inoltre evidenziato che sussiste l’obbligo di contraddittorio prima di emanare gli avvisi di accertamento solo per i tributi cosiddetti armonizzati, nel rispetto delle norme europee, e per imposte e tasse per le quali la legge lo prevede espressamente (cfr. Cass. n. 4752/2021), circostanza che non ricorre nel caso in esame;

4.1. da ultimo, con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s),e comma 6, Costituzione, in relazione al la L. n. 549/1995 circa la fissazione con legge regionale con riguardo alle misure del tributo da versare;

4.2. la doglianza è inammissibile quanto all'evocata violazione di norme costituzionali;

4.3. la violazione delle norme costituzionali non può essere, infatti, prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (cfr. Cass.

S.U. n. 25573/2020);

4.4. neppure sussistono ragioni che possano indurre questa Corte a ritenere che la sentenza impugnata abbia interpretato la legge n. 549/1995 ledendo i valori costituzionali indicati sotto il profilo dell’interpretazione non conforme a Costituzione, atteso che: ai sensi dell’art. 117, comma 2, Cost. la competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia pur in assenza della relativa disciplina statale; tale circostanza va esclusa nel caso in esame, atteso che l’art. 3, comma 29, della L. 549/1995 prevede che «l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti....», così come successivamente stabilito dalla L.R. n. 12/2006, applicabile nell’odierna fattispecie;

5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto

6. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8502-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’AvvocatoANDREA MANZI, che la rappresenta e d ifende assieme giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione -controricorrente – avverso la sentenza n. 373/08/2015 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 260/1/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Pordenone, in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni per omesso versamento del tributo speciale per il deposito a discarica di rifiuti solidi ai sensi della legge n. 549/1995, emessi dalla Provincia di Pordenone; l’ente impositore (a cui è succeduta ex lege , in corso di causa, la [OSCURATO:PERSONA]Giulia)resiste con controricorso; le parti hanno, da ultimo, depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 183, lett. a), qq), 184 bis, 186 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 5 delle Direttive UD n. 1991/156 e n. 2008/98) e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente qualificato come rifiuti il materiale (terre e rocce di scavo) rinvenutonella cava di sua proprietà, addebitando inoltre alla contribuente anche la discarica non autorizzata dei suddetti materiali, trattandosi, al contrario, di stoccaggio temporaneo; 1.2. la doglianza va disattesa; 1.3. come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Pen. nn. 8088/2022, 4781/2021), secondo il consolidato orientamento, formatosi nella vigenza del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186, il quale, al comma 5, prevedeva che «le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto», l’eccezionale possibilità di non considerare (e di non gestire) come rifiuti tali materiali è sottoposta a stringenti requisiti; 1.3. si è dunque affermato che l'applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo quale prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria (cfr. Cass. Pen. n. 16078/2015; n. 37280/2008); 1.4. in particolare, si è sempre affermato che detti materiali sono sottratti alla disciplina sui rifiuti solo in presenza: a) di caratteristiche chimiche che escludano un’effettiva pericolosità per l'ambiente; b) di approvazione di un progetto che ne disciplini il reimpiego; c) di prova dell'avvenuto rispetto dell'obbligo di reimpiego secondo il progetto (cfr. Cass. Pen. n. 32797/2013); 1.5. i principi informatori della speciale disciplina che consente di sottrarre le rocce e terre da scavo alle regole in tema di gestione di rifiuti, pur dopo l'abrogazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186, hanno trovato sostanziale conferma, dapprima nel D.M. 6 ottobre 2012, n. 161 e, successivamente, nel D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, che attualmente regola la materia (cfr. Cass. Pen. n. 8026/2017); 1.6. quest'ultimo provvedimento, che ha carattere di regolamento delegato, rinviene la propria fonte nel D.L.12 settembre 2014, n. 133, art. 8, conv., con modif., dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, e tra i principi e criteri direttivi fissati nella disposizione legislativa di delega, al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, per quanto qui interessa vanno rammentati i seguenti: «a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo (...) d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento Europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 19 novembre 2008 (...) d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa Europea. La previsione contenuta nel D.P.R. n. 120 del 2017, art. 4, - secondo cui, per poter essere considerate sottoprodotti, le terre e rocce da scavo devono, tra l'altro, essere gestite in modo «conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'art. 9 o della dichiarazione di cui all'art. 21» - era già contenu ta nella previgente disciplina (cfr. D.M. n. 161 del 2012, artt. 4 e 5), emanata in aderenza alla normativa di matrice Eurounitaria; 1.7. attuando le indicazioni contenute nella legge-delega, il D.P.R. n. 120 del 2017 ha semplificato gli adempimenti, posto che, con riguardo ai cantieri di piccole dimensioni, l'art. 21, comma 1 consente allo stesso produttore di materiali, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da trasmettersi, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori scavo, di accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 ed il comma 2 del medesimo art. 21 prevede che «la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'art. 2, comma 1, lett. f»; 1.8. va inoltre evidenziato che per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Cass. Pen. n. 38676/2014); 1.9. in particolare, l'istituto del deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006, richiede la sussistenza dei seguenti requisiti: deve essere realizzato nello stesso luogo in cui i rifiuti sono prodotti (cfr. Cass. Pen. n. 38676/2014; n. 17184/2015); i rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee e non accatastati alla rinfusa (cfr. Cass. Pen. n. 11258/2010); l'onere della prova in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti imposti dall'art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 2006 grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione del fatto che si tratta di una disciplina derogatoria rispetto al regime ordinario del deposito dei rifiuti (cfr. Cass. Pen. n. 23497/2014); 1.10. è opportuno, altresì, evidenziare che è richiesto un «collegamento funzionale» per legittimare la realizzazione di un deposito temporaneo di rifiuti in una area diversa dal luogo di produzione, come nel caso in esame; 1.11. per integrare tale nozione è quindi necessario che vi sia «dal punto di vista spaziale la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti» (cfr. Cass. Pen. n. 34545/2017); 1.12. nella specie, i Giudici di merito hanno dunque correttamente escluso la sussistenza delle condizioni previste per l'operatività del più favorevole regime relativo ai «sottoprodotti» o del deposito temporaneo di rifiuti, non avendo la società contribuente dato prova circa gli elementi dianzi illustrati; 2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 184 ter del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 6 della Direttiva UE n. 2008/98), avendo la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente escluso che il materiale rinvenuto nella cava fosse qualificabile come «materia prima secondaria»; 2.2. la censura va parimenti disattesa; 2.3. come dianzi illustrato, tutti i materiali provenienti da escavazione o demolizione vanno qualificati come rifiuti speciali e non materie prime secondarie o sottoprodotti in assenza della dimostrazione che detti materiali siano destinati, sin dalla loro produzione, all’integrale riutilizzo per la riedificazione senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale (cfr. tra le tante, Cass. Pen. n. 16078/2015; n. 7374/2012); 2.4. gravando quindi sulla difesa della parte contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 186 d.lgs. 152/2006, non è sufficiente che le terre e rocce non siano inquinate perché si applichi la normativa ad esse inerenti, rientrando comunque nella nozione di rifiuto se non sussistono le condizioni previste in relazione al loro utilizzo dal 5° comma della norma in esame, ed avendo dunque la ricorrente del tutto omesso di fornire siffatta dimostrazione; 3.1. con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 3, commi 25 e 34 della L. n. 549/1995, 34 e 9, comma 4, della L.R. n. 5/1997, 16 del D.L.vo n. 472/1997) per avere i Giudici di merito erroneamente respinto le doglianze della contribuente circa la violazione dei principi e garanzie partecipative che avrebbero dovuto precedere il rilascio del contestato avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni; 3.2. la censura va parimenti disattesa; 3.3. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7620/2021) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'atto di contestazione avente ad oggetto sanzioni amministrative tributarie non deve essere preceduto dal contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, atteso che esso si inserisce nel procedimento di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, il quale ha disegnato, con norme speciali, uno specifico spazio di contraddittorio con il contribuente posteriore all'atto di contestazione, ma preventivo rispetto all'eventuale successivo atto di irrogazione della sanzione; 3.4. va inoltre evidenziato che sussiste l’obbligo di contraddittorio prima di emanare gli avvisi di accertamento solo per i tributi cosiddetti armonizzati, nel rispetto delle norme europee, e per imposte e tasse per le quali la legge lo prevede espressamente (cfr. Cass. n. 4752/2021), circostanza che non ricorre nel caso in esame; 4.1. da ultimo, con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s),e comma 6, Costituzione, in relazione al la L. n. 549/1995 circa la fissazione con legge regionale con riguardo alle misure del tributo da versare; 4.2. la doglianza è inammissibile quanto all'evocata violazione di norme costituzionali; 4.3. la violazione delle norme costituzionali non può essere, infatti, prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (cfr. Cass. S.U. n. 25573/2020); 4.4. neppure sussistono ragioni che possano indurre questa Corte a ritenere che la sentenza impugnata abbia interpretato la legge n. 549/1995 ledendo i valori costituzionali indicati sotto il profilo dell’interpretazione non conforme a Costituzione, atteso che: ai sensi dell’art. 117, comma 2, Cost. la competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia pur in assenza della relativa disciplina statale; tale circostanza va esclusa nel caso in esame, atteso che l’art. 3, comma 29, della L. 549/1995 prevede che «l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti....», così come successivamente stabilito dalla L.R. n. 12/2006, applicabile nell’odierna fattispecie; 5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto 6. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove
Sentenza Cassazione n. 02579/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris