Risultati per «Ambiente»
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1137/2024

ECLI:EU:C:2024:864
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0268_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 ottobre 2024 – Commissione / Francia (Scarico delle acque reflue urbane) (causa C‑268/23) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articolo 4 – Obbligo di provvedere al trattamento secondario o a un trattamento equivalente delle acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie – Articolo 5 – Aree sensibili – Articolo 10 – Obbligo di provvedere alla progettazione, alla costruzione, alla gestione e alla manutenzione degli impianti di trattamento in modo da garantire prestazioni sufficienti – Articolo 15 – Obbligo di esercitare controlli – Allegato I, sezioni B e D – Controllo degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento»

1. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Sottoposizione a un trattamento secondario delle acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie – Obbligo degli Stati membri di effettuare prelievi di campioni rappresentativi degli scarichi di acque reflue urbane provenienti dagli impianti di trattamento – Inosservanza – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, art. 4 e allegato I, sezione B) (v. punti 42, 45, 46, 52‑57, 65, dispositivo 1, primo, secondo e terzo trattino)

2. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Trattamento più spinto delle acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10000 abitanti equivalenti – Scarichi di agglomerati rilasciati, senza essere stati oggetto di un trattamento più spinto, in una zona designata come sensibile all’epoca dei fatti – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, art. 5, e allegato I, sezione B) (v. punti 42, 45, 46, 52‑57, 65, dispositivo 1, quarto trattino)

3. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Impianti di trattamento delle acque reflue urbane – Requisiti per la loro progettazione, costruzione, gestione e manutenzione – Inosservanza – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, artt. 4, 5 e 10) (v. punti 60, 61, 65, dispositivo 1, quinto trattino)

4. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Controllo adeguato degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane – Assenza – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, artt. 4, 5 e 15, § 1, primo trattino, e allegato I, sezioni B e D) (v. punti 62, 63, 65, dispositivo 1, sesto trattino) Dispositivo 1) Non avendo adottato le misure necessarie destinate a provvedere, per quanto riguarda i seguenti 78 agglomerati: Romans-sur-Isère, Auchy-les-Mines, Neufchâtel-en-Bray, Hayange, Villefranche-sur-Saône, Fumel, [OSCURATO:PERSONA]Combe, Uzein, [OSCURATO:PERSONA]Charpillates, Gan, Fontaine-Notre-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] bourg e [OSCURATO:PERSONA]‑Étienne-de-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Privat‑des-Vieux, Terrasson-Lavilledieu, Arcangues-Bassussarry, Hauteville-Lompnes-Chef-lieu, Larche, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Outréaux, Roquebillière, Nogaro, Maubourguet, Charleval, Albens, Cilaos, Galéria, Châteauneuf-sur-Isère, Fort‑de-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Gilles-Croix-de-Vie, Cavaillon, Feurs, Chef-du-Pont, Villeparisis, Rambouillet‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cernay, Tignes-[OSCURATO:PERSONA], Pontcharra, Sainte-Livrade-sur-Lot, Idron-Ousse-Sendets, Arudy, Veynes, Bians-les-Usiers, Pont‑à-Marcq, Ambazac, Bollwiller, Maisons-du-Bois-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Esprit, Tignes-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Poche, Izernore-Chef-lieu, Beaujeu, Trois-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Jean-De-Luz-[OSCURATO:PERSONA], Die, Giromagny, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Licharre, Notre-[OSCURATO:PERSONA]-de-Riez-Chemin de l’étang, Chabris, Pouilly-sous-Charlieu-Bourg, Culoz, Condé-sur-Vire, Sentheim, Waldighofen, Masevaux, Maulevrier, Castetnau-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Jean-de-Bournay, Abos-Tarsacq, Villié-Morgon, Afa, Connerré, [OSCURATO:PERSONA]Puy du Fou e Patrimonio, – affinché, al più tardi il 31 dicembre 2000, nei 20 dei suddetti agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15000, le acque reflue urbane raccolte siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario conforme all’articolo 4 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, rispettando i parametri enunciati all’allegato I, sezione B, di tale direttiva, come modificata, o a un trattamento equivalente; – affinché, al più tardi il 31 dicembre 2005, nei cinque dei suddetti agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10000 e 15000, le acque reflue urbane raccolte siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario conforme all’articolo 4 della direttiva 91/271, come modificata, rispettando i parametri enunciati all’allegato I, sezione B, di tale direttiva, come modificata, o a un trattamento equivalente; – affinché, al più tardi il 31 dicembre 2005, nei 53 dei suddetti agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2000 e 10000, le acque reflue urbane raccolte siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario conforme all’articolo 4 della direttiva 91/271, come modificata, rispettando i parametri enunciati all’allegato I, sezione B, di tale direttiva o a un trattamento equivalente; – affinché, al più tardi il 31 dicembre 1998, nei dieci dei suddetti agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10000 nei quali le acque reflue urbane sono scaricate in «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, come modificata, tali acque reflue urbane siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o di un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 5 di tale direttiva, come modificata, rispettando i parametri enunciati all’allegato I, sezione B, di tale direttiva; – affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dei suddetti 78 agglomerati siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la loro progettazione tenga conto delle variazioni stagionali di carico, conformemente all’articolo 10 della direttiva 91/271, come modificata; e – affinché le autorità competenti o gli organismi abilitati esercitino controlli sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dei suddetti 78 agglomerati al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271, come modificata, secondo le procedure di controllo stabilite all’allegato I, sezione D, della stessa, come prescritto dall’articolo 15, paragrafo 1, primo trattino, di tale direttiva, come modificata; la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, della stessa, dell’articolo 10 di tale direttiva, come modificata, nonché dell’articolo 15 di detta direttiva, come modificata, in combinato disposto con l’allegato I, sezioni B e D della stessa. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 252 del 17.7.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0268_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 ottobre 2024 – Commissione / Francia (Scarico delle acque reflue urbane) (causa C‑268/23) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articolo 4 – Obbligo di provvedere al trattamento secondario o a un trattamento equivalente delle acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie – Articolo 5 – Aree sensibili – Articolo 10 – Obbligo di provvedere alla progettazione, alla costruzione, alla gestione e alla manutenzione degli impianti di trattamento in modo da garantire prestazioni sufficienti – Articolo 15 – Obbligo di esercitare controlli – Allegato I, sezioni B e D – Controllo degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento» 1. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Sottoposizione a un trattamento secondario delle acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie – Obbligo degli Stati membri di effettuare prelievi di campioni rappresentativi degli scarichi di acque reflue urbane provenienti dagli impianti di trattamento – Inosservanza – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, art. 4 e allegato I, sezione B) (v. punti 42, 45, 46, 52‑57, 65, dispositivo 1, primo, secondo e terzo trattino) 2. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Trattamento più spinto delle acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10000 abitanti equivalenti – Scarichi di agglomerati rilasciati, senza essere stati oggetto di un trattamento più spinto, in una zona designata come sensibile all’epoca dei fatti – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, art. 5, e allegato I, sezione B) (v. punti 42, 45, 46, 52‑57, 65, dispositivo 1, quarto trattino) 3. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Impianti di trattamento delle acque reflue urbane – Requisiti per la loro progettazione, costruzione, gestione e manutenzione – Inosservanza – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, artt. 4, 5 e 10) (v. punti 60, 61, 65, dispositivo 1, quinto trattino) 4. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Controllo adeguato degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane – Assenza – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, artt. 4, 5 e 15, § 1, primo trattino, e allegato I, sezioni B e D) (v. punti 62, 63, 65, dispositivo 1, sesto trattino) Dispositivo 1) Non avendo adottato le misure necessarie destinate a provvedere, per quanto riguarda i seguenti 78 agglomerati: Romans-sur-Isère, Auchy-les-Mines, Neufchâtel-en-Bray, Hayange, Villefranche-sur-Saône, Fumel, [OSCURATO:PERSONA]Combe, Uzein, [OSCURATO:PERSONA]Charpillates, Gan, Fontaine-Notre-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] bourg e [OSCURATO:PERSONA]‑Étienne-de-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Privat‑des-Vieux, Terrasson-Lavilledieu, Arcangues-Bassussarry, Hauteville-Lompnes-Chef-lieu, Larche, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Outréaux, Roquebillière, Nogaro, Maubourguet, Charleval, Albens, Cilaos, Galéria, Châteauneuf-sur-Isère, Fort‑de-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Gilles-Croix-de-Vie, Cavaillon, Feurs, Chef-du-Pont, Villeparisis, Rambouillet‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cernay, Tignes-[OSCURATO:PERSONA], Pontcharra, Sainte-Livrade-sur-Lot, Idron-Ousse-Sendets, Arudy, Veynes, Bians-les-Usiers, Pont‑à-Marcq, Ambazac, Bollwiller, Maisons-du-Bois-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Esprit, Tignes-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Poche, Izernore-Chef-lieu, Beaujeu, Trois-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Jean-De-Luz-[OSCURATO:PERSONA], Die, Giromagny, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Licharre, Notre-[OSCURATO:PERSONA]-de-Riez-Chemin de l’étang, Chabris, Pouilly-sous-Charlieu-Bourg, Culoz, Condé-sur-Vire, Sentheim, Waldighofen, Masevaux, Maulevrier, Castetnau-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Jean-de-Bournay, Abos-Tarsacq, Villié-Morgon, Afa, Connerré, [OSCURATO:PERSONA]Puy du Fou e Patrimonio, – affinché, al più tardi il 31 dicembre 2000, nei 20 dei suddetti agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15000, le acque reflue urbane raccolte siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario conforme all’articolo 4 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, rispettando i parametri enunciati all’allegato I, sezione B, di tale direttiva, come modificata, o a un trattamento equivalente; – affinché, al più tardi il 31 dicembre 2005, nei cinque dei suddetti agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10000 e 15000, le acque reflue urbane raccolte siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario conforme all’articolo 4 della direttiva 91/271, come modificata, rispettando i parametri enunciati all’allegato I, sezione B, di tale direttiva, come modificata, o a un trattamento equivalente; – affinché, al più tardi il 31 dicembre 2005, nei 53 dei suddetti agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2000 e 10000, le acque reflue urbane raccolte siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario conforme all’articolo 4 della direttiva 91/271, come modificata, rispettando i parametri enunciati all’allegato I, sezione B, di tale direttiva o a un trattamento equivalente; – affinché, al più tardi il 31 dicembre 1998, nei dieci dei suddetti agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10000 nei quali le acque reflue urbane sono scaricate in «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, come modificata, tali acque reflue urbane siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o di un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 5 di tale direttiva, come modificata, rispettando i parametri enunciati all’allegato I, sezione B, di tale direttiva; – affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dei suddetti 78 agglomerati siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la loro progettazione tenga conto delle variazioni stagionali di carico, conformemente all’articolo 10 della direttiva 91/271, come modificata; e – affinché le autorità competenti o gli organismi abilitati esercitino controlli sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dei suddetti 78 agglomerati al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271, come modificata, secondo le procedure di controllo stabilite all’allegato I, sezione D, della stessa, come prescritto dall’articolo 15, paragrafo 1, primo trattino, di tale direttiva, come modificata; la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, della stessa, dell’articolo 10 di tale direttiva, come modificata, nonché dell’articolo 15 di detta direttiva, come modificata, in combinato disposto con l’allegato I, sezioni B e D della stessa. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 252 del 17.7.2023 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1137/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris