CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 30017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3735-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I.P.I. - Riconoscimento rapporto a tempo indeterminato - Passaggio al M.I.S.E. - Esclusione. R.G.N. 3735/2018 Cron. Rep. Ud. 17/10/2023 CC 4311 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 113, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2965/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2017 R.G.N. 7367/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda dell’epigrafata ricorrente volta ad ottenere, in via principale, la declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’Istituto di programmazione industriale (di seguito I.P.I.) e, per l’effetto, il trasferimento del predetto rapporto in capo al Ministero dello Sviluppo economico, a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in forza del d.l. n. 78 del 2010; respingeva altresì la domanda subordinata , volta ad ottenere dal Ministero, quale successore a titolo universale di I.P.I. il pagamento delle differenze retributive maturate, a vario titolo , in costanza del rapporto di lavoro con detto Istituto ovvero il risarcimento del danno da precariato.2. Avverso la sentenza di primo grado veniva interposto appello da parte della lavoratrice che insisteva nell’accoglimento di tutte le domande proposte nel ricorso ex art. 414 c.p.c. 3. La Corte territoriale , in accoglimento dell’appello: a) dichiarava che tra la lavoratrice e il Ministero appellato intercorreva a far tempo dal 1.6.2010 e all’attualità un rapporto di impiego, con diritto della Cappello di prendere servizio e di percepire la retribuzione corrispondente al livello B c.c.n.l. I.P.I., giusta tabella di corrispondenza di cui al d.l. n. 78 del 2010, come modificato dalla l. n. 122 del 2010; b) condannava il Ministero appellato al risarcimento del danno in favore dell’appellante in misura pari alle retribuzioni scadute dal 27.2.2012 all’attualità, con gli interessi legali dalla scadenza al saldo oltre al pagamento delle spese di lite. 3. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro p.t., con un solo motivo 4. Resiste con controricorso la lavoratrice. 5. Entrambe le parti depositano memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo di ricorso il Ministero dello Sviluppo economico, in persona del Ministro p.t. (di seguito: M.I.S.E.), denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 97 della Costituzione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., con riferimento alla statuizione per cui la ricorrente sarebbe da considerare dipendente a tempo indeterminato dell’ex I.P.I. alla data della sua cessazione e, conseguentemente , avrebbe diritto a prendere servizio nella stessa posizione presso il M.I.S.E. 2. Si sostiene nel mezzo la natura pubblicistica dell’I.P.I. e si denunzia la non condivisione della ricostruzione della Corte territoriale “sul piano della qualificazione della natura dell’ente soppresso, con specifico riferimento alla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro ad esso facenti capo, per come individuati dal Legislatore nella soppressione” (cfr. ricorso pag. 12). 2.1. Si insiste che il citato art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010 cit. si applica , per ragioni di copertura finanziaria ai soli dipendenti in servizio all’atto dell’entrata in vigore della norma e aggiunge che nessun rapporto a tempo indeterminato può essere sorto con l’I.P.I. (perché l’I.P.I. era estinto). Insiste sulla violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001. 3. Il motivo è fondato e va accolto, per quanto di ragione. 3.1. Sul piano logico giova partire dal rilievo che è compito del giudice, anche di legittimità, anche in via officiosa, procedere alla qualificazione di un ente quale pubblico o privato, laddove la natura dell’ente fondi la propria essenza in disposizioni di legge, mentre, per converso, detto compito è circoscritto alle allegazioni ed alle prove offerte in giudizio laddove la natura, nello specifico, quella privata, affondi le radici in atti dell’autonomia (cfr. sul punto Cass. Sez. Lav. n. 28060 del 2020, non massi m ata in parte qua ) . 3.2. Va a tal proposito ricordata tutta l’opera ricostruttiva compiuta da Cass. Sez. Lav. n. 28060 del 2020 che, nel ripercorrere le vicende evolutive dell’I.P.I. sin dalla sua nascita , ne ha affermato la natura pubblica all’atto della soppressione essendo inimmaginabile che il legislatore abbia inteso, con il medesimo atto normativo, costituire un ente pubblico e contestualmente sopprimerlo (cfr. art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010), osservando altresì che se l’I.P.I. fosse stato un ente privato la disposizione di cui innanzi - che ne ha previsto la soppressione con contestuale passaggio del personale nei ruoli del Ministero per lo sviluppo economico - si esporrebbe a profili di incostituzionalità in relazione sia all’art. 97 che 42 della Carta fondamentale. 3.3. Nel percorso motivazionale della decisione viene indagata la natura dell’ente a far tempo dalla sua costituzione (tutto il percorso ricostruttivo è contenuto dal punto 6 al punto 6.24 della decisione innanzi ricordata al quale si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). 3.4. Va quindi ribadito che, nel prisma dell’art. 97, comma 2, della Costituzione, un ente può essere ritenuto pubblico “solo se istituito o riconosciuto per legge” (cfr. art. 4 della l. n. 70 del 1975). L’istituzione si definisce, in concreto, in presenza di una diretta istituzione per legge, in astratto, allorquando l’istituzione di desuma dal quadro normativo (cd. istituzione in base alla legge), precisato che va esclusa, in ogni caso , l’ istituzione “di fatto” dell’ente pubblico. 3.5. Il processo legislativo che ha interessato l’I.P.I. è cominciato con l’art. 19 del d.lgs. n. 9 del 1993 (norma sostituita dall’art. 3 del d.l. n. 32 del 1995 che prendeva atto della nuova denominazione dello I.A.S.M., divenuto I.P.I.); è proseguito con il d.lgs. n. 1 del 1999 operante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della [OSCURATO:PERSONA] (con detto decreto le quote dell’I.P.I. appartenenti allo Stato sono state trasferite alla predetta [OSCURATO:PERSONA]); ha subito nuovo e fondamentale impulso con l’art. 19, comma 2, della l. n. 340 del 2000 con il quale l’I.P.I. è stato sganciato dalla [OSCURATO:PERSONA] per divenire struttura ancorata al Ministero e con il successivo art. 14 della l. n. 57 del 2001 con il quale è stato indi previsto,all’art. 14, comma 3, che a decorrere dal 2001 gli oneri per il finanziamento delle attività di promozione industriale svolte dall’I . P . I . sul territorio nazionale fossero posti a carico del Fondo unico per gli incentivi alle imprese del Ministero dell’Industria; nello stesso segno vanno altresì ricordati i successivi interventi normativi ( art. 60, comma 3, l. n. 289 del 2002; l’art. 1, comma 234, della l. n. 311 del 2004; dell’art. 4 del d.P.R. n. 225 del 2007 e dell’art. 4 del d.P.R. n. 197 del 2006). 3.6. Nel quadro normativo innanzi ricostruito l’I.P.I. non aveva, quindi, di mira, nello svolgimento della propria attività, i criteri di redditività e rendimento, né assumeva su di sé i rischi della propria attività che, invece, ricadevano sul Ministero vigilante che provvedeva anche al finanziamento dei relativi costi. Insomma, pur astrattamente possibile una diversa originaria configurazione, con il tempo e per scelta legislativa, l’I.P.I. è divenuto una struttura parallela a quella ministeriale, un’Agenzia tecnica del dicastero, avente non solo propri compiti operativi (nell’alveo degli indirizzi del dicastero e sotto il suo controllo), ma anche attribuzioni e compiti strettamente istituzionali, del pari conferitagli dall’Amministrazione. 3.7. Alla luce dell’innanzi ricordato quadro normativo è evidente che alla data del 19.9.2007 (data del primo dei contrattiqui in rilievo) l’I.P.I. aveva già assunto natura pubblicistica. 3.8. La riaffermata natura pubblica dell’I.P.I. anche alla data del 19.9.2007 , comporta quale conseguenza l’impossibilità di conversione del rapporto di lavoro precario connotato da illegittimità in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in applicazione, come dedotto da parte ricorrente, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001. 3.8.1. Né le conclusioni di cui innanzi restano intaccate dai rilievi contenuti nel controricorso, reiterati in memoria, in ordine alla natura meramente dichiarativa e non costitutiva della sentenza di appello, quanto alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in quanto proprio detto accertamento è erroneo per le ragioni innanzi esposte. 3.9. Alla luce di quanto innanzi evidentemente erronea - come sottolineato nel motivo di ricorso - è anche l’ applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 78 del 2010, conv.. con l. n. 122 del 2010 che presuppone appunto l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’I.P.I. ai fini del trasferimento al Ministero. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato qui non configurabile per le ragioni innanzi indicate. 4. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che valuterà le ulteriori conseguenze (in tema di risarcimento del danno). 5. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese dei presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa