CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 30343/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19190/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 42 presso lo studio PIACCI-PETRACCA, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall ’ AVVOCATURA GENERALE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto:Natura giuridica I.P.I. - Soppressione e passaggio del personale al MISE - conversione contratti a termine RGN 19190/2022 Pag.DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6122/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2022 R.G.N. 1566/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’odierno ricorrente, lavoratore dipendente dell’I.P.I. fin dal 1999 in forza di contratti a termine con scadenza il 31/03/2002 e con ulteriore contratto del 15/07/2002 ripetutamente prorogato, ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli il soppresso I.P.I. nonché il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro subordinato senza soluzione di continuità con l’I.P.I., a seguito della declaratoria di nullità dei contratti di somministrazione e la declaratoria d’illegittimità dei contratti a termine stipulati inter partes; per l’effetto, la declaratoria circa l’immediato inserimento del ricorrente nella pianta organica dell’I.P.I. alla data di soppressione dell’Ente, con le conseguenze di legge nei confronti del Mise, disponendo anche la riammissione del lavoratore con la qualifica corrispondente a quella riconosciuta per livello professionale di quadro ovvero di livello “A”. 2. Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra le parti affermando che tra il ricorrente e l’I.P.I. era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione con ordine al Ministero di ripristinare i rapporti e condanna dello stesso al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni maturate dalla cessazione dell’ultimo dei contratti a termine del 20.12.2010. 3. La Corte d’appello di Napoli ha accolto l’impugnazione del Ministero e ha rigettato le domande del ricorrente proposte in primo grado, precisando che la natura pubblica dell’Istituto era ostativa alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale effetto della RGN 19190/2022 Pag.declaratoria di illegittimità dei termini apposti a contratti stipulati quando l’Istituto aveva già acquisito natura pubblica. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. Il Ministero per lo [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in violazione dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Censura la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Napoli, in riforma di quella del Giudice di prime cure, perché non ha tenuto conto della documentazione prodotta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], giacché indispensabile ai fini dell’accertamento della verità (CASS. 26257/2021) e precisamente: l’ordinanza del Tribunale di Roma per la nomina dei liquidatori in vista della soppressione dell’I.P.I.; la relazione 2010-2011 del Parlamento italiano sullo stato della P.A., ove è affermata la natura privatistica dell’Istituto; e lo Statuto dell’I.P.I.; 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115, 421 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Sostiene che la Corte territoriale ha anche operato in dispregio del principio cosiddetto di “prossimità della prova”, non considerando che tutta la documentazione riguardante le varie trasformazioni intervenute, la nomina dei liquidatori, e lo svolgimento della fase di liquidazione, fosse in possesso del Ministero, e che dunque la prova della sussistenza della natura dell’Ente al momento della stipula dei contratti, dovesse essere fornita dal Ministero stesso che ne aveva la completa disponibilità, contrariamente al ricorrente. RGN 19190/2022 Pag.Aggiunge che la Corte territoriale, tenuto conto che l’accertamento della natura pubblicistica o meno dell’I.P.I. aveva carattere decisivo, e che erano allegate al giudizio numerose pronunce dei Giudici di merito al riguardo, ed ancora che gli apporti documentali erano nella disponibilità del Ministero, avrebbe dovuto operare, nella ricerca della cosiddetta “verità materiale”, dando luogo ai poteri di cui all’art. 421 e 437 cod. proc. civ. 3. Il primo motivo è inammissibile. Come è noto l’omesso esame non può riguardare risultanze istruttorie. In tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (cfr. ex multisCass. n. 15276/2021; Cass. n. 9097/2017; Cass. n. 7921/2011). È, in ogni caso, devoluta al giudice di merito non solo la valutazione delle risultanze delle prove ma anche la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione (v. tra le più recenti Cass. n. 1234/2019; Cass. n. 30908/2021). 4. Anche il secondo motivo è inammissibile perché, al di là delle denunciate violazioni di legge, attiene al governo delle prove. La Corte d ’ appello ha dato conto delle fonti di prova utilizzate, specificamente esaminate, ed il relativo apprezzamento non è affetto da alcun vizio logico, mentre il ricorso in esame sollecita, nella forma apparente della denuncia di error in iudicando, un riesame dei fatti, inammissibile in questa sede. RGN 19190/2022 Pag.5. I rilievi sono anche inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ. nella parte in cui, attraverso la dedotta violazione del potere - dovere del giudice di integrazione probatoria al fine della ricerca della verità materiale, si sostiene che la documentazione pretermessa avrebbe deposto, quanto alla natura dell’I.P.I., in senso opposto a quello ritenuto dai giudici di merito. La Corte territoriale si è pronunciata in conformità all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 28060/2020; Cass. n. 33802/2021; Cass. 39695/2021; si vedano anche le più recenti Cass. n. 30017/2023 e Cass. 20028/2023). 6. In detti precedenti è stato innanzitutto affermato che è compito del giudice, anche di legittimità, anche in via officiosa, procedere alla qualificazione di un ente quale pubblico o privato, laddove la natura dell’ente fondi la propria essenza in disposizioni di legge, mentre, per converso, detto compito è circoscritto alle allegazioni ed alle prove offerte in giudizio laddove la natura, nello specifico, quella privata, abbia le radici in atti dell’autonomia (cfr. in particolare Cass. n. 28060/2020 cit. non massimata in parte qua). Nel ripercorrere le vicende evolutive dell’I.P.I. sin dalla sua nascita, questa Corte ha affermato che esso aveva natura pubblica all’atto della soppressione essendo inimmaginabile che il legislatore abbia inteso, con il medesimo atto normativo, costituire un ente pubblico e contestualmente sopprimerlo (cfr. art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010), osservando altresì che se l’I.P.I. fosse stato un ente privato la disposizione di cui innanzi - che ne ha previsto la soppressione con contestuale passaggio del personale nei ruoli del Ministero per lo sviluppo economico - si esporrebbe a profili di incostituzionalità in relazione sia all’art. 97 che 42 della Carta fondamentale. Nel percorso motivazionale della ricordata decisione di questa Corte è stata altresì indagata la natura dell’ente a far tempo dalla sua costituzione RGN 19190/2022 Pag.(tutto il percorso ricostruttivo è contenuto dal punto 6 al punto 6.24 della decisione innanzi richiamata al quale si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.). Agli insegnamenti di detta pronunzia la Corte territoriale si è correttamente attenuta e convintamente questo Collegio ritiene di dar seguito non essendo emersi dalle questioni proposte nei motivi ragioni che ne impongano una rimeditazione. Nel prisma dell’art. 97, comma 2, della Costituzione, quindi, esclusa la possibilità di una “istituzione “di fatto” dell’ente pubblico, esso può essere ritenuto pubblico “solo se istituito o riconosciuto per legge” (cfr. art. 4 della l. n. 70 del 1975), attraverso una istituzione cd. in concreto (diretta istituzione per legge) o in astratto (istituzione in base alla legge). Nel caso di specie è dall’esame di tutti gli interventi legislativi che negli anni hanno riguardato l’I.P.I. che emerge la natura pubblicistica dello stesso (cd. istituzione in base alla legge). Il processo legislativo che ha interessato l’I.P.I. è cominciato con l’art. 19 del d.lgs. n. 9 del 1993 (norma sostituita dall’art. 3 del d.l. n. 32 del 1995 che prendeva atto della nuova denominazione dello I.A.S.M., divenuto I.P.I.); è proseguito con il d.lgs. n. 1 del 1999 operante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della [OSCURATO:PERSONA] (con detto decreto le quote dell’I.P.I. appartenenti allo Stato sono state trasferite alla predetta [OSCURATO:PERSONA]); ha subito nuovo e fondamentale impulso con l’art. 19, comma 2, della l. n. 340 del 2000 con il quale l’I.P.I. è stato sganciato dalla [OSCURATO:PERSONA] per divenire struttura ancorata al Ministero e con il successivo art. 14 della l. n. 57 del 2001 con il quale è stato indi previsto, all’art. 14, comma 3, che a decorrere dal 2001 gli oneri per il finanziamento delle attività di promozione industriale svolte dall’I.P.I. sul territorio nazionale fossero posti a carico del Fondo unico per gli incentivi alle imprese del Ministero dell’Industria; nello stesso segno vanno altresì ricordati i successivi interventi normativi ( art. 60, comma 3, l. n. 289 del 2002; l’art. 1, comma RGN 19190/2022 Pag.234, della l. n. 311 del 2004; dell’art. 4 del d.P.R. n. 225 del 2007 e dell’art. 4 del d.P.R. n. 197 del 2006). Non può essere allora posto in dubbio che la conformazione pubblicistica dell’ente fosse già avvenuta con l’art. 19, comma 2, della l. n. 340 del 2000 con il quale l’I.P.I. è stato sganciato dalla [OSCURATO:PERSONA] per divenire struttura ancorata al Ministero, ulteriormente specificata con la legge n. 57 del 2001 e confermata dai successivi intervenuti normativi. Nel quadro normativo innanzi ricostruito l’I.P.I. non aveva, infatti, di mira, nello svolgimento della propria attività, i criteri di redditività e rendimento, né assumeva su di sé i rischi della propria attività che, invece, ricadevano sul Ministero vigilante che provvedeva anche al finanziamento dei relativi costi. Insomma, pur astrattamente possibile una diversa originaria configurazione, con il tempo e per scelta legislativa, l’I.P.I. è divenuto una struttura parallela a quella Ministeriale, una Agenzia tecnica del dicastero, avente non solo propri compiti operativi (nell’alveo degli indirizzi del dicastero e sotto il suo controllo), ma anche attribuzioni e compiti strettamente istituzionali, del pari conferitagli dall’Amministrazione. 7. Alla luce dell’innanzi ricordato quadro normativo è evidente che alla data della conversione come disposta da Tribunale (15.07.2002 v. sentenza impugnata pag. 1) l’I.P.I. aveva già natura pubblicistica per scelta del legislatore con conseguente impossibilità di conversione del rapporto di lavoro ed irrilevanza delle deduzioni attoree in punto di accertamento in fatto. 5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con la precisazione che la condanna al rimborso delle spese vive in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitato al rimborso di quelle prenotate a debito (cfr. Cass. n. 22014/2018). 7. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. RGN 19190/2022 Pag. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribu