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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06695/2024

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 238 / 20 16 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del sindaco p.t., rap- presentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. : france- [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domici- liatapresso lo Studio legale del difensore in Roma, via Po n. 9 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo Oggetto:cartella paga- mento-omesso deposito dichiarazioneIVA fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370comma 1 cod. proc. civ. ; –resistente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del La- zio,n.3588/22/2015 depositata il 1 7 giugno 20 1 5 , e che non notifi- cata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevatoche:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l’appello proposto da l C omune di Soriano nel Cimino av- versola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo n.88/1/2012 di parziale accoglimento del ricorso proposto dall ’Ente territoriale,avente ad oggetto la cartell a di pagamento n. 125 2010 0005940365per IVA 2006 . 2.A seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633del 1972 sulla dichiarazione, [OSCURATO:PERSONA] 2007, presentata dalComune per il periodo di imposta 2006, l'Agenzia delle Entrate iscrivevaa ruolo la somma complessiva di Euro 95.918,26 per Iva, interessi e sanzioni .

L’Amministrazione finanziaria chie deva al Co- muneil pagamento di euro 65.937 previo disconoscimento del « cre- ditorisultante dalla dichiarazione dell'anno 2005 » e riportato nella dichiarazione dell'anno 2006 , poiché l'Agenzia non aveva acquisito nei termini la dichiarazione Iva relativa all'anno 2005, avendone il Comuneomesso la presentazione.

Il credito di euro 65.937 attineva all'annualità2005 per l'importo di euro 17.672 e all'annualità 2004 perl'importo di euro 48.265 . 3.Il giudice di prime cure annullava la cartella nella parte afferente laripresa a tassazione del credito I VA riportato a nuovo nella dichia- razione relativa al 2006 per la parte di credito riportata dall'anno 2005,ritenendo invece legittima l'iscrizione a ruolo per la parte del creditoIVA riferibile all'anno 2004 , pur sussistendo il credito di euro 48.265 sulla base delle liquidazioni periodiche sebbene non fosse statoesposto nella dichiarazione annuale . 4.Il Comune proponeva appello e, parallelamente , il Comune incar- dinavaun’impugnazione anche contro l'iscrizione a ruolo e la conse- guentecartella di pagamento scaturente dal controllo formale della dichiarazione annuale I VA relativa all'anno 2004 , annualità da cui scaturiva il credito contestato .

P oiché al momento della presenta- zionedell’appello alla base del presente giudizio pendeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla CTR di Roma n. 246/10/11 del

21.7. 2011 nell'ambito del giudizio ritenuto dal Co- mune pregiudiziale, l’Ente territoriale chiedeva la sospensione del processo.La CTR non sospendeva il processo e rigettava l’appello. 5.Avverso tale sentenza d’appello propone ricorso il Comune , affi- dato a sei motiv i , mentre l ’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di di- scussioneex art. 370 comma 1 cod. proc. civ. .

Consideratoche: 6.Con il primo motivo il Comune ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comman.4 cod. proc. civ. – lamenta l’o messa applicazione dell'art.295cod. proc. civ. da parte del giudice d’appello e la c ontradditto- rietà della motivazione .

Ritiene l’Ente territoriale che la sentenza dellaCTR sia nulla per non aver il giudice disposto la sospensione delgiudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto l'iscrizioneruolo per l'anno 2004 , annualità da cui è scaturito il cre- ditocontestato, giudizio a l momento della proposizione del ricorso a suavolta pendente avanti alla Corte di Cassazione .

Sussisterebbe ancheil profilo di doglianza della motivazione contraddittoria perché ilgiudice, pur riconoscendo effetti decisivi alla pendenza del giudizio sull'iscrizionea ruolo relativa all'annualità 2004, anzich é sospendere haritenuto di pronunciarsi comunque sull'appello rigettandolo .7.Con il secondo motivo di censura – in relazione a ll’art.360 primo comman.4 cod. proc. civ. – si deduce la v iolazione dell'art. 112 cod. proc.civ. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sui profili di diritto chehanno formato oggetto del motivo di appello, afferenti l’emen- dabilitàdella dichiarazione in sede contenziosa e la presenza di un credito di imposta IVA infrabiennale , con conseguente illegittimità dell’iscrizione ruolo in contestazione per violazione e falsa applica- zionedell'art. 54 bis del Dpr n. 633/1972 .

Nello specifico, il Comune haevidenziato che l’Agenzia ha errato a prendere in esame la di- chiarazione trasmessa dall'intermediario riportante dati inesatti e nonreali, perché non collimanti con quelli risultanti dalle liquida- zioniperiodiche I VA , e a negare al Comune il diritto di fare valere il propriocredito in sede contenziosa, attraverso l'impugnazione della iscrizionea ruolo , procedendo illegittimamente a recuperare il cre- ditoIva del 2004 attraverso una iscrizione a ruolo effettuata sulla dichiarazionerelativa al periodo di imposta 2006. 8.Il terzo motivo censura – ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ.– la v iolazione dell'art. 112 cod. proc. civ. da par t e del giudice d’appelloper aver omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame concernentela suppost a la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 6331972 in connessione con gli articoli 8 del d.P.R. 322del 1998 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Comune con tale motivo di appello ha invoca to il fatto che il credito I VA maturato nell'anno2004 ha trovato comunque esposizione nella seconda di- chiarazionesuccessiva, relativa all'anno 2006, e in applicazione delle richiamate previsioni di legge, avrebbe comunque dovuto esser gli riconosciuto,senza ottenere una pronuncia da parte della CTR .

9. Con il quarto motivo – in relazione a ll’art.360 primo comma n.4 cod.proc. civ. – si deduce la v iolazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4 del d . l gs. 31 dicembre 1992 n.546, in connessione con l'art. 111, comma 6, della Costituzione peravere i l giudic e di appello omesso di spiegare le ragioni per le qualiha ritenuto legittima e fondata l'iscrizione a ruolo ex art. 54 bisdel d.P.R. n. 633/72 e, per l’ effett o , negato il diritto al ricono- scimentodel credito I VA maturato dal Comune nell'anno 2004. 10.Con il quinto motivo – agli effetti de ll’art.360 primo comma n .3 . cod.proc. civ. – si censura la v iolazione dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972in connessione con gli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. , peravere la CTR omesso di valutare gli elementi di prova addotti dal Comunein ordine all'esistenza e alla fondatezza del credito Iva del 2004,di cui si è invocato il riconoscimento. 11.Il sesto motivo , in relazione de ll’art.360 primo comma n .3 . cod. proc.civ., prospetta la v iolazione dell'art. 57 del d.l gs . n. 546/1992.

Secondo il ricorrente l 'iscrizione a ruolo in contestazione sarebbe stata effettuata dall'Ufficio in carenza di potere , con conseguente inesistenzadell'atto, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e ha erratola CTR a rigettare la parte dell’appello in cui il profilo veniva portato all’attenzione del giudice ritenendo che la questione fosse inammissibileperché non presente nel ricorso introduttivo. 12.E’ fondato il secondo motivo, più liquido, con assorbimento dei restanti. 12.1.Il giudice d’appello, nella sua ellittica motivazione non si è pro- nunciato sull’emendabilità della dichiarazione o meno in sede con- tenziosa, questione effettivamente fatta valere in appello come emergedai brani dello stesso riprodotti nel corpo del motivo, né la questione dell’emendab i lità della dichiarazione è stata esplicita- menteesposta dalla CTR. nella sintesi dei motivi di appello reperibile nello“svolgimento del processo” o nella esposizione dei “motivi della decisione”. 12.2.La censura su cui il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi èinoltre fondata in diritto .

Più volte la Corte ha ribadito (si veda ad es. l’ordinanza n.18405/2021) che la dichiarazione dei redditi e quella IVA posta in essere dal contribuente ha natura di dichiara- zionedi scienza, ed è quindi emendabile, ritrattabile e contestabile anchein sede giudiziaria d a l ricorrente che vi ha interesse .12.3.

A l contribuente è sempre consentito , in sede contenziosa, diprovare che l'originaria dichiarazione è viziata da un errore di fatto odi diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente , prin- cipio affermato dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza n. 13378/2016.

Insintesi, in tale decisione è stato stabilito (e al principio di diritto si èconformata la successiva giurisprudenza di legittimità, cfr. ad es.

Cass.n. 30796/2018) che, i n caso di errori od omissioni nella dichia- razionedei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se direttaad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n.322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontrail termine per la presentazione della dichiarazione per il pe- riodod'imposta successivo, con compensazione del credito eventual- menterisultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazionefinanziaria.

12.4. Va data ulteriore continuità anche nel caso di specie a tale principiodi diritto e la decisione del giudice d’appello dev’essere cas- satacon rinvio, in relazione al profilo suddetto, e per l’accertamento dell’esistenza o meno del credito fatto valere dell’Amministrazione nellacornice biennale dal momento in cui è asseritamente sorto. 13.In accoglimento del secondo motivo, assorbiti i restanti, la sen- tenzaimpugnata va cassata con rinvio al giudice del merito, in di- versacomposizione, per il suddetto profilo e quelli rima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 238 / 20 16 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del sindaco p.t., rap- presentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. : france- [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domici- liatapresso lo Studio legale del difensore in Roma, via Po n. 9 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo Oggetto:cartella paga- mento-omesso deposito dichiarazioneIVA fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370comma 1 cod. proc. civ. ; –resistente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del La- zio,n.3588/22/2015 depositata il 1 7 giugno 20 1 5 , e che non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l’appello proposto da l C omune di Soriano nel Cimino av- versola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo n.88/1/2012 di parziale accoglimento del ricorso proposto dall ’Ente territoriale,avente ad oggetto la cartell a di pagamento n. 125 2010 0005940365per IVA 2006 . 2.A seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633del 1972 sulla dichiarazione, [OSCURATO:PERSONA] 2007, presentata dalComune per il periodo di imposta 2006, l'Agenzia delle Entrate iscrivevaa ruolo la somma complessiva di Euro 95.918,26 per Iva, interessi e sanzioni . L’Amministrazione finanziaria chie deva al Co- muneil pagamento di euro 65.937 previo disconoscimento del « cre- ditorisultante dalla dichiarazione dell'anno 2005 » e riportato nella dichiarazione dell'anno 2006 , poiché l'Agenzia non aveva acquisito nei termini la dichiarazione Iva relativa all'anno 2005, avendone il Comuneomesso la presentazione. Il credito di euro 65.937 attineva all'annualità2005 per l'importo di euro 17.672 e all'annualità 2004 perl'importo di euro 48.265 . 3.Il giudice di prime cure annullava la cartella nella parte afferente laripresa a tassazione del credito I VA riportato a nuovo nella dichia- razione relativa al 2006 per la parte di credito riportata dall'anno 2005,ritenendo invece legittima l'iscrizione a ruolo per la parte del creditoIVA riferibile all'anno 2004 , pur sussistendo il credito di euro 48.265 sulla base delle liquidazioni periodiche sebbene non fosse statoesposto nella dichiarazione annuale . 4.Il Comune proponeva appello e, parallelamente , il Comune incar- dinavaun’impugnazione anche contro l'iscrizione a ruolo e la conse- guentecartella di pagamento scaturente dal controllo formale della dichiarazione annuale I VA relativa all'anno 2004 , annualità da cui scaturiva il credito contestato . P oiché al momento della presenta- zionedell’appello alla base del presente giudizio pendeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla CTR di Roma n. 246/10/11 del 21.7. 2011 nell'ambito del giudizio ritenuto dal Co- mune pregiudiziale, l’Ente territoriale chiedeva la sospensione del processo.La CTR non sospendeva il processo e rigettava l’appello. 5.Avverso tale sentenza d’appello propone ricorso il Comune , affi- dato a sei motiv i , mentre l ’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di di- scussioneex art. 370 comma 1 cod. proc. civ. . Consideratoche: 6.Con il primo motivo il Comune ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comman.4 cod. proc. civ. – lamenta l’o messa applicazione dell'art.295cod. proc. civ. da parte del giudice d’appello e la c ontradditto- rietà della motivazione . Ritiene l’Ente territoriale che la sentenza dellaCTR sia nulla per non aver il giudice disposto la sospensione delgiudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto l'iscrizioneruolo per l'anno 2004 , annualità da cui è scaturito il cre- ditocontestato, giudizio a l momento della proposizione del ricorso a suavolta pendente avanti alla Corte di Cassazione . Sussisterebbe ancheil profilo di doglianza della motivazione contraddittoria perché ilgiudice, pur riconoscendo effetti decisivi alla pendenza del giudizio sull'iscrizionea ruolo relativa all'annualità 2004, anzich é sospendere haritenuto di pronunciarsi comunque sull'appello rigettandolo .7.Con il secondo motivo di censura – in relazione a ll’art.360 primo comman.4 cod. proc. civ. – si deduce la v iolazione dell'art. 112 cod. proc.civ. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sui profili di diritto chehanno formato oggetto del motivo di appello, afferenti l’emen- dabilitàdella dichiarazione in sede contenziosa e la presenza di un credito di imposta IVA infrabiennale , con conseguente illegittimità dell’iscrizione ruolo in contestazione per violazione e falsa applica- zionedell'art. 54 bis del Dpr n. 633/1972 . Nello specifico, il Comune haevidenziato che l’Agenzia ha errato a prendere in esame la di- chiarazione trasmessa dall'intermediario riportante dati inesatti e nonreali, perché non collimanti con quelli risultanti dalle liquida- zioniperiodiche I VA , e a negare al Comune il diritto di fare valere il propriocredito in sede contenziosa, attraverso l'impugnazione della iscrizionea ruolo , procedendo illegittimamente a recuperare il cre- ditoIva del 2004 attraverso una iscrizione a ruolo effettuata sulla dichiarazionerelativa al periodo di imposta 2006. 8.Il terzo motivo censura – ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ.– la v iolazione dell'art. 112 cod. proc. civ. da par t e del giudice d’appelloper aver omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame concernentela suppost a la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 6331972 in connessione con gli articoli 8 del d.P.R. 322del 1998 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972. Il Comune con tale motivo di appello ha invoca to il fatto che il credito I VA maturato nell'anno2004 ha trovato comunque esposizione nella seconda di- chiarazionesuccessiva, relativa all'anno 2006, e in applicazione delle richiamate previsioni di legge, avrebbe comunque dovuto esser gli riconosciuto,senza ottenere una pronuncia da parte della CTR . 9. Con il quarto motivo – in relazione a ll’art.360 primo comma n.4 cod.proc. civ. – si deduce la v iolazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4 del d . l gs. 31 dicembre 1992 n.546, in connessione con l'art. 111, comma 6, della Costituzione peravere i l giudic e di appello omesso di spiegare le ragioni per le qualiha ritenuto legittima e fondata l'iscrizione a ruolo ex art. 54 bisdel d.P.R. n. 633/72 e, per l’ effett o , negato il diritto al ricono- scimentodel credito I VA maturato dal Comune nell'anno 2004. 10.Con il quinto motivo – agli effetti de ll’art.360 primo comma n .3 . cod.proc. civ. – si censura la v iolazione dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972in connessione con gli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. , peravere la CTR omesso di valutare gli elementi di prova addotti dal Comunein ordine all'esistenza e alla fondatezza del credito Iva del 2004,di cui si è invocato il riconoscimento. 11.Il sesto motivo , in relazione de ll’art.360 primo comma n .3 . cod. proc.civ., prospetta la v iolazione dell'art. 57 del d.l gs . n. 546/1992. Secondo il ricorrente l 'iscrizione a ruolo in contestazione sarebbe stata effettuata dall'Ufficio in carenza di potere , con conseguente inesistenzadell'atto, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e ha erratola CTR a rigettare la parte dell’appello in cui il profilo veniva portato all’attenzione del giudice ritenendo che la questione fosse inammissibileperché non presente nel ricorso introduttivo. 12.E’ fondato il secondo motivo, più liquido, con assorbimento dei restanti. 12.1.Il giudice d’appello, nella sua ellittica motivazione non si è pro- nunciato sull’emendabilità della dichiarazione o meno in sede con- tenziosa, questione effettivamente fatta valere in appello come emergedai brani dello stesso riprodotti nel corpo del motivo, né la questione dell’emendab i lità della dichiarazione è stata esplicita- menteesposta dalla CTR. nella sintesi dei motivi di appello reperibile nello“svolgimento del processo” o nella esposizione dei “motivi della decisione”. 12.2.La censura su cui il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi èinoltre fondata in diritto . Più volte la Corte ha ribadito (si veda ad es. l’ordinanza n.18405/2021) che la dichiarazione dei redditi e quella IVA posta in essere dal contribuente ha natura di dichiara- zionedi scienza, ed è quindi emendabile, ritrattabile e contestabile anchein sede giudiziaria d a l ricorrente che vi ha interesse .12.3. A l contribuente è sempre consentito , in sede contenziosa, diprovare che l'originaria dichiarazione è viziata da un errore di fatto odi diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente , prin- cipio affermato dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza n. 13378/2016. Insintesi, in tale decisione è stato stabilito (e al principio di diritto si èconformata la successiva giurisprudenza di legittimità, cfr. ad es. Cass.n. 30796/2018) che, i n caso di errori od omissioni nella dichia- razionedei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se direttaad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n.322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontrail termine per la presentazione della dichiarazione per il pe- riodod'imposta successivo, con compensazione del credito eventual- menterisultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazionefinanziaria. 12.4. Va data ulteriore continuità anche nel caso di specie a tale principiodi diritto e la decisione del giudice d’appello dev’essere cas- satacon rinvio, in relazione al profilo suddetto, e per l’accertamento dell’esistenza o meno del credito fatto valere dell’Amministrazione nellacornice biennale dal momento in cui è asseritamente sorto. 13.In accoglimento del secondo motivo, assorbiti i restanti, la sen- tenzaimpugnata va cassata con rinvio al giudice del merito, in di- versacomposizione, per il suddetto profilo e quelli rima
Sentenza Cassazione n. 06695/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris