CassazionesentenzaSezione UDecisione del 17 maggio 2026
Cassazione n. 14571/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa,per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliatapresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Roma, al [OSCURATO:PERSONA]Oro, 48;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12993/2025Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 14571/2026Data pubblicazione 17/05/2026ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.137568810028), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudiziopendente dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado diVercelli, iscritto al n. 14/2025 R.G.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:- con ricorso proposto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado di Vercelli, iscritto al n. 14/2025 R.G., la [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria, effettuata ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n.602 del 1973, nonché la successiva comunicazione di iscrizioneipotecaria notificatele dall’Agenzia delle entrate – Riscossione per ilpagamento degli importi risultanti da diverse cartelle di pagamentoprecedentemente notificate alla predetta società contribuente;- costituendosi nel giudizio tributario l’agente della riscossioneeccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito dalla societàcontribuente, ritenendo che la stessa spettasse al giudice ordinario «inquanto, pur a prescindere dalla natura dei titoli di credito posti afondamento della comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria percui si discute […], la società ricorrente nulla ha eccepito o contestatoin merito alla legittimità e/o fondatezza dei medesimi, limitandosiesclusivamente a contestare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria chesarebbe avvenuta, a suo dire, su beni sottoposti a parziale vincolodemaniale»; precisava che, in ogni caso, «dai titoli oggetto dellacomunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, non tutti fannoriferimento a crediti di spettanza della [OSCURATO:PERSONA] di VercelliNumero registro generale 12993/2025Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 14571/2026Data pubblicazione 17/05/2026- Ufficio territoriale di Vercelli - sussistendone, infatti, altri dicompetenza di altri Enti e, precisamente: INAIL, Ministero delleImprese e del Made in Italy ed INPS»;- nella pendenza del giudizio la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevatoregolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi lagiurisdizione del giudice tributario;- si è costituita con controricorso l’ADER che ha chiesto il rigettodel ricorso precisando, comunque, che la giurisdizione andava ripartitatra giudice ordinario e giudice tributario in ragione della natura deicrediti posti a fondamento delle comunicazioni impugnate;- il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scrittechiedendo affermarsi l’esistenza della giurisdizione del giudicetributario per i crediti di natura tributaria e quella del giudice ordinarioper i crediti di natura extratributaria.Considerato che:- è ammissibile la proposizione del regolamento di giurisdizioneancorché il giudizio al quale si riferisce (R.G. n. 14/2025 iscritto pressola CGT di secondo grado di Vercelli) sia stato promosso dalla stessaodierna ricorrente, la cui iniziativa trova plausibile giustificazione neidubbi insorti in ordine alla correttezza della scelta da essa compiutamediante la proposizione della domanda dinanzi al giudice tributariostante l’eccezione di difetto di giurisdizione di quest’ultimo in quellasede sollevata dall’ADER (cfr. Cass. Sez. U n. 20088/2024, n.15122/2022, n. 32727/2018);- come ricorda Cass. Sez. U n. 29686/2025 (in motivazione, p. 8),ove il conflitto si ponga, come nel caso di specie, tra giurisdizioneordinaria e giurisdizione tributaria, al fine di individuare se unacontroversia avente ad oggetto una opposizione proposta da un privatoavverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico in cuil'intimazione di pagamento sia contenuta in una cartella esattorialeNumero registro generale 12993/2025Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 14571/2026Data pubblicazione 17/05/2026appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudicetributario non si deve guardare allo strumento utilizzato per procederealla riscossione ma alla natura del credito fatto valere ed in particolare,ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e tributario,occorre verificare se esso scaturisca da una pretesa impositiva dellaP.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogatada un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico (Cass.Sez. U. n. 18635/2024; Cass. Sez. U. n. 11293/2021; v. anche, inprecedenza, con riguardo all'avviso di iscrizione ipotecaria Cass. Sez.U. n. 17111/2017) e il fatto che il soggetto pubblico possa disporre,perché attribuitigli dalla legge, per la riscossione dei propri crediti, distrumenti privilegiati di riscossione, non altera la natura del credito percui si agisce e di conseguenza non incide sulla giurisdizione (Cass. Sez.U. n. 11293/2021; Cass. n. 13775 del 2002);- va al riguardo ribadito il principio già affermato da questa Cortesecondo cui «con riferimento alle controversie aventi per oggettol’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anchea seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis,del d.lgs. n. 546 del 1992, dall’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l.n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248,applicabile “ratione temporis”, ai fini della giurisdizione rileva la naturadei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta,con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario oal giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, deicrediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito comeappena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a credititributari ed in parte a crediti non tributari» (Cass. Sez. U n.17111/2017; conf. Cass. n. 2090/2020, n. 748/2022, n. 18481/2023e n. 12397/2024);- va, quindi, ricordato che queste Sezioni Unite, quando sonochiamate ad occuparsi di questioni di giurisdizione, sono giudice ancheNumero registro generale 12993/2025Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 14571/2026Data pubblicazione 17/05/2026del fatto ed hanno, perciò, il potere di procedere direttamenteall'apprezzamento delle risultanze istruttorie, con una valutazione cheè del tutto autonoma da quella del giudice di merito (v., ex plurimis,Cass. Sez. U n. 26339/2017 nonché Cass. Sez. U n. 21650/2021 e n.29686/2025, in motivazione);- dall’esame del “dettaglio delle somme da pagare” riportate incalce all’allegata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sievince chiaramente che le somme richieste dall’agente dellariscossione attengono a crediti in parte di natura tributaria e in partedi natura extratributaria («di competenza di altri Enti e, precisamente:INAIL, Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed INPS»);- in particolare, i crediti portati dalle cartelle di pagamento n.12120230000444923000, n. 12120230000675403000, n.12120230001227133000, n. 12120230002612429000, n.12120230002684708000 e n. 12120230002956731000 sono di naturaerariale e, quindi, ricadono nella giurisdizione del giudice tributario,mentre i crediti portati dalle restanti cartelle, n.12120230002956832000, n. 12120230003288501000, n.42120220000574222000, n. 42120230000021760000 e n.42120230000098584000, sono di natura extratributaria e, quindi,ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario;- le spese processuali, stante l’esito del giudizio, vannointegralmente compensate tra le parti; P.Q.Mdichiara la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai creditiportati dalle cartelle di pagamento n. 12120230002956832000, n.12120230003288501000, n. 42120220000574222000, n.42120230000021760000 e n. 42120230000098584000, e lagiurisdizione del giudice tributario in relazione ai crediti portati dallecartelle di pagamento n. 12120230000444923000, n.12120230000675403000, n. 12120230001227133000, n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12993/2025Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 14571/2026Data pubblicazione 17/05/202612120230002612429000, n. 12120230002684708000 e n.12120230002956731000.Dichiara compensate le spese processuali.Così deciso in Roma in data 12 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FRASCA