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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15062/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3206/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Genova alla via R. Ceccardi 4/34 presso lo studio dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] c he la rappresenta e difende ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14/4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Liguria n. 681/5/2015 depositata il 9.06.2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento ta.r.s.u. emesso dal Comune di Genova per le annualità di impo sta dal 2000 al 2004. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Genova rigettava il ricorso, ritenendoche l’area soggetta a tassazione, pari a circa mq. 876, in quanto destinata alla sosta a pagamento dei veicoli, non poteva considerarsi di natura pertinenziale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria accoglieva l'appello della contribuente, osservandoche: l'immobile non era un'area scoperta, ma un box adibito ad autorimessa, che non poteva produrre rifiuti; che l’autoveicolo non produce rifiuti, ma soltanto inquinamento, per il quale è già sottoposto a tassazione; trattandosi di tassa, e non d'imposta, era necessaria la fruizione di un servizio, per cui la denuncia va fatta solo nel momento in cui viene utilizzato il servizio di smaltimento; ad avviso dei giudici di appello, i concetti sopra esposti trovavano conferma nel diritto comunitario, nel quale vige il principio "chi inquina paga", alla stregua del quale la tassa deve essere commisurata all'effettiva capacità di produrre rifiuti.

Di conseguenza, disapplicava le norme nazionali contrastanticol suddetto principio unionale, quali quelle che prevedono l'obbligo del tributo nel caso di specie.

A vverso tale sentenza il Comune di Genova proponeva ricorso per cassazione, sulla base di quattro mez zi d'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] resistevacon controricorso. 2.La Corte, con sentenza n. 2202/2011 accoglieva il primo motivo di ricorso richiamandoil principio, affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui il presupposto impositivo della ta.r.s.u. è soltanto la detenzione o disponibilità di immobili, mentre la prova della non idoneità del bene immobile a produrre rifiuti o la sua sottoposizione a regimi impositivi più favorevoli incombe al contribuente.

Statuiva,in particolare, che la tassabilità delle aree destinate a parcheggio, non essendo sufficiente la stabile destinazione ad un uso determinato, dovendo l’uso non comportarela produzione di rifiuti.3.Il giudizio veniva riassunto dinanzi alla Commissione tributaria della Liguria che accoglieva il gravame dell’ente comunale, confermando la legittimità degli atti impositivi opposti.

Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Replica con controricorso l’amministrazione comunale. [OSCURATO:PERSONA]

4. Col primo motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione della circolare ministeriale n. 95/E del 22 giugno 1994 per la corretta lettura degli artt. 62 e 70 deld.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, n. 507, nonché del principio comunitario "chi inquinapaga" la ricorrente lamenta che la C ommissione tributaria regionale non ha considerato che la circolare ministeriale citata in rubrica trascrive il disposto dell’art. 62 menzionato,che al comma 2 indica i casi di eson ero o di esclusione della tassa per la sussistenza delle condizioni obiettive che impediscono la produzione di rifiuti riguardanti la natura o l’assetto delle superfici ovvero l’obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata, aggiungendo che trattandosi di cause di esclusione del tributo e non di cause di agevolazione, la mancata denuncia comporta solo l’inversione dell’onere della prova a carico dell’utente, che può produrla anche successivamente con diritto a sgravio o restituzione del tributo .

Lacommissione di appello non avrebbe affatto considerato le disposizioni di cui alla circolare menzionata, confermando la decisione di primo grado ed omettendo di disporre consulenza tecnica di ufficio per accertare la produzione dei rifiuti nell’area de qua.

Deduce che il Comune di Genova non ha mai opposto alcuna prova contraria rispetto alla perizia di parte da cui si desume che l’area in questione non produce in modo apprezzabile rifiuti urbani. 5.Col secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., laviolazione e falsa applicazione della circolare ministeriale n. 55/E del 14.04.1997 per la concreta valutazione delle categorie omogenee del regolamento sulle aree sottoposte alla T.A.R.S.U., anche alla luce del principio comunitario "che inquina paga".Secondo la difesa della contribuente, il Comune haprodotto unadocumentazione che riportauna gradualità delle tariffe previste dal regolamento comunale degli anni 200-2004, dalla medesima contestato , evidenziando l’erron eità dei parametri adottati dal Comuneladdove impone all’area destinata alla sosta dei veicoli un importo pari a quanto dovuto da dieci appartamenti .

Ad avviso della ricorrente, il giudicante avrebbe violato la circolare citata in rubrica nella parte incui stabilisce che i Comuni devono tenere conto, in base al disposto dell’art. 68 del cit. d.lgs. 507/93 del criterio di omogeneità e quindi comprendere in ciascuna di essi i locali e le aree che presentino analoga attitudine a produrre rifiuti con riferimento alle caratteristiche peculiari delle singole attività.

Si obietta ancora che la medesima circolare esclude dalla tassazione le aree destinate a parcheggio a rotazione gestite da società comunali, categoria alla quale il bene tassato può essere assimilato trattandosi di area destinata a sosta a pagamento dei veicoli. 6.Col terzo motivo, denunciando, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., concernente la contraddittoria pronuncia sulla richiesta giudiziale di ctu e violazione dell’onere probatorio , la ricorrente lamenta che il capo della decisione relativa alla reiezione dell’istanza di nomina del consulente d’ufficio è illogica e irrazionale.

7. Col quarto motivo la ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere confermato la decisione di primo grado n. 81/13/2005, ancorchè secondo il disposto dell’art. 336, secondo comma, cod.proc.civ., la riforma o la cassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli dipendenti dallasentenza riformata o cassata ; con la conseguenza che – come affermato da questa Corte – l’omessa riassunzione della causa nel termine ex lege del giudizio di rinvio non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la caducazione di tutte le sentenze.

8. L’ultimo strumento di ricorso deduce l’omesso esame, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. concernente la corretta interpretazione fornita dalle circolari in precedenza citate in merito alla distribuzione dell’onere probatorio.Assume che il decidente avrebbe omesso di esplicitare il percorso logico - giuridico che avrebbe dovuto determinare la disapplicazione delle circolari citate in relazione ai principi comunitari del chi inquina paga , dettato dalle Direttive CEE n. 2006/12 e n. 75/442 nonché richiamato dalle sentenze della Corte di giustizia Europea del 16 luglio 2009 in causa C- 254/08 [OSCURATO:PERSONA]/ Comune di Casoria.

9. In data 24 aprile 2023, il difensore del contribuente, munito di procura speciale, ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata di cui alla legge primo dicembre 2016, n. 225; tale atto è sottoscritto digitalmente dal difensore del ricorrente; devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 e ss cod.proc.civ..

Deve essere, dunque, rilevata la incidenza sul presente giudizio della rinuncia del contribuente, in quanto il legislatore di cui al d.lgs. del 2.02.2006, n. 40 inequivocamente volto al rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte di legittimità, a sua volta agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell'art. 391 secondo comma cod.proc.civ. - per il quale il ricorrente può (e non più deve) essere condannato alle spese - ha avallato l'ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione della rinuncia, che prevale quale manifestazione della volontà abdicativa rispetto ad altre forme decisionali (in termini Cass. 26.7.2008 n. 19154; Cass. 7.11.2008 n. 26850; Cass. 28.12.2009 n. 27425).

La fattispecie in esame, in relazione al suddetto profilo, è disciplinata dall'art. 390 cod.proc.civ., nella formulazione vigente, applicabile, ai sensi dell'art. 75 co. 2, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 69 ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge (legge n. 9.8.2013 n. 98, entrata in vigore il 21.8.2013).

Ai sensi della citata disposizione, la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse che vi appongono il visto.

Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 cod.proc.civ., la rinuncia al ricorso per cassazione, essendo atto unilaterale recettizio, produce quindi l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un. del 9.03.1990, n. 1923; Cass. del05/05/2011, n. 9857; Cass. del 21/06/2016 , n. 12743 ; Cass. del 22/05/2019 , n. 13923 ); l'accettazione rileva solo ai fini delle spese (Cass del 29.07.2014, n.17187).

Nel caso de quo, pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio.

Ricorrono le condizioni di cui all'art. 92 cpc, vigente ratione temporis, per compensare le spese processuali, in considerazione dell’intervenuta definizione agevolatadella controversia.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazionee non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ( vedi Cass. del 07/12/2018, n. 31732; Cass del27/04/2018, n. 10198; Cass. del 07/06/2018 , n. 14782).

P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Dichiara la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3206/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Genova alla via R. Ceccardi 4/34 presso lo studio dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] c he la rappresenta e difende ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14/4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Liguria n. 681/5/2015 depositata il 9.06.2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento ta.r.s.u. emesso dal Comune di Genova per le annualità di impo sta dal 2000 al 2004. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Genova rigettava il ricorso, ritenendoche l’area soggetta a tassazione, pari a circa mq. 876, in quanto destinata alla sosta a pagamento dei veicoli, non poteva considerarsi di natura pertinenziale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria accoglieva l'appello della contribuente, osservandoche: l'immobile non era un'area scoperta, ma un box adibito ad autorimessa, che non poteva produrre rifiuti; che l’autoveicolo non produce rifiuti, ma soltanto inquinamento, per il quale è già sottoposto a tassazione; trattandosi di tassa, e non d'imposta, era necessaria la fruizione di un servizio, per cui la denuncia va fatta solo nel momento in cui viene utilizzato il servizio di smaltimento; ad avviso dei giudici di appello, i concetti sopra esposti trovavano conferma nel diritto comunitario, nel quale vige il principio "chi inquina paga", alla stregua del quale la tassa deve essere commisurata all'effettiva capacità di produrre rifiuti. Di conseguenza, disapplicava le norme nazionali contrastanticol suddetto principio unionale, quali quelle che prevedono l'obbligo del tributo nel caso di specie. A vverso tale sentenza il Comune di Genova proponeva ricorso per cassazione, sulla base di quattro mez zi d'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] resistevacon controricorso. 2.La Corte, con sentenza n. 2202/2011 accoglieva il primo motivo di ricorso richiamandoil principio, affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui il presupposto impositivo della ta.r.s.u. è soltanto la detenzione o disponibilità di immobili, mentre la prova della non idoneità del bene immobile a produrre rifiuti o la sua sottoposizione a regimi impositivi più favorevoli incombe al contribuente. Statuiva,in particolare, che la tassabilità delle aree destinate a parcheggio, non essendo sufficiente la stabile destinazione ad un uso determinato, dovendo l’uso non comportarela produzione di rifiuti.3.Il giudizio veniva riassunto dinanzi alla Commissione tributaria della Liguria che accoglieva il gravame dell’ente comunale, confermando la legittimità degli atti impositivi opposti. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Replica con controricorso l’amministrazione comunale. [OSCURATO:PERSONA] 4. Col primo motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione della circolare ministeriale n. 95/E del 22 giugno 1994 per la corretta lettura degli artt. 62 e 70 deld.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, n. 507, nonché del principio comunitario "chi inquinapaga" la ricorrente lamenta che la C ommissione tributaria regionale non ha considerato che la circolare ministeriale citata in rubrica trascrive il disposto dell’art. 62 menzionato,che al comma 2 indica i casi di eson ero o di esclusione della tassa per la sussistenza delle condizioni obiettive che impediscono la produzione di rifiuti riguardanti la natura o l’assetto delle superfici ovvero l’obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata, aggiungendo che trattandosi di cause di esclusione del tributo e non di cause di agevolazione, la mancata denuncia comporta solo l’inversione dell’onere della prova a carico dell’utente, che può produrla anche successivamente con diritto a sgravio o restituzione del tributo . Lacommissione di appello non avrebbe affatto considerato le disposizioni di cui alla circolare menzionata, confermando la decisione di primo grado ed omettendo di disporre consulenza tecnica di ufficio per accertare la produzione dei rifiuti nell’area de qua. Deduce che il Comune di Genova non ha mai opposto alcuna prova contraria rispetto alla perizia di parte da cui si desume che l’area in questione non produce in modo apprezzabile rifiuti urbani. 5.Col secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., laviolazione e falsa applicazione della circolare ministeriale n. 55/E del 14.04.1997 per la concreta valutazione delle categorie omogenee del regolamento sulle aree sottoposte alla T.A.R.S.U., anche alla luce del principio comunitario "che inquina paga".Secondo la difesa della contribuente, il Comune haprodotto unadocumentazione che riportauna gradualità delle tariffe previste dal regolamento comunale degli anni 200-2004, dalla medesima contestato , evidenziando l’erron eità dei parametri adottati dal Comuneladdove impone all’area destinata alla sosta dei veicoli un importo pari a quanto dovuto da dieci appartamenti . Ad avviso della ricorrente, il giudicante avrebbe violato la circolare citata in rubrica nella parte incui stabilisce che i Comuni devono tenere conto, in base al disposto dell’art. 68 del cit. d.lgs. 507/93 del criterio di omogeneità e quindi comprendere in ciascuna di essi i locali e le aree che presentino analoga attitudine a produrre rifiuti con riferimento alle caratteristiche peculiari delle singole attività. Si obietta ancora che la medesima circolare esclude dalla tassazione le aree destinate a parcheggio a rotazione gestite da società comunali, categoria alla quale il bene tassato può essere assimilato trattandosi di area destinata a sosta a pagamento dei veicoli. 6.Col terzo motivo, denunciando, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., concernente la contraddittoria pronuncia sulla richiesta giudiziale di ctu e violazione dell’onere probatorio , la ricorrente lamenta che il capo della decisione relativa alla reiezione dell’istanza di nomina del consulente d’ufficio è illogica e irrazionale. 7. Col quarto motivo la ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere confermato la decisione di primo grado n. 81/13/2005, ancorchè secondo il disposto dell’art. 336, secondo comma, cod.proc.civ., la riforma o la cassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli dipendenti dallasentenza riformata o cassata ; con la conseguenza che – come affermato da questa Corte – l’omessa riassunzione della causa nel termine ex lege del giudizio di rinvio non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la caducazione di tutte le sentenze. 8. L’ultimo strumento di ricorso deduce l’omesso esame, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. concernente la corretta interpretazione fornita dalle circolari in precedenza citate in merito alla distribuzione dell’onere probatorio.Assume che il decidente avrebbe omesso di esplicitare il percorso logico - giuridico che avrebbe dovuto determinare la disapplicazione delle circolari citate in relazione ai principi comunitari del chi inquina paga , dettato dalle Direttive CEE n. 2006/12 e n. 75/442 nonché richiamato dalle sentenze della Corte di giustizia Europea del 16 luglio 2009 in causa C- 254/08 [OSCURATO:PERSONA]/ Comune di Casoria. 9. In data 24 aprile 2023, il difensore del contribuente, munito di procura speciale, ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata di cui alla legge primo dicembre 2016, n. 225; tale atto è sottoscritto digitalmente dal difensore del ricorrente; devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 e ss cod.proc.civ.. Deve essere, dunque, rilevata la incidenza sul presente giudizio della rinuncia del contribuente, in quanto il legislatore di cui al d.lgs. del 2.02.2006, n. 40 inequivocamente volto al rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte di legittimità, a sua volta agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell'art. 391 secondo comma cod.proc.civ. - per il quale il ricorrente può (e non più deve) essere condannato alle spese - ha avallato l'ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione della rinuncia, che prevale quale manifestazione della volontà abdicativa rispetto ad altre forme decisionali (in termini Cass. 26.7.2008 n. 19154; Cass. 7.11.2008 n. 26850; Cass. 28.12.2009 n. 27425). La fattispecie in esame, in relazione al suddetto profilo, è disciplinata dall'art. 390 cod.proc.civ., nella formulazione vigente, applicabile, ai sensi dell'art. 75 co. 2, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 69 ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge (legge n. 9.8.2013 n. 98, entrata in vigore il 21.8.2013). Ai sensi della citata disposizione, la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse che vi appongono il visto. Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 cod.proc.civ., la rinuncia al ricorso per cassazione, essendo atto unilaterale recettizio, produce quindi l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. del 9.03.1990, n. 1923; Cass. del05/05/2011, n. 9857; Cass. del 21/06/2016 , n. 12743 ; Cass. del 22/05/2019 , n. 13923 ); l'accettazione rileva solo ai fini delle spese (Cass del 29.07.2014, n.17187). Nel caso de quo, pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio. Ricorrono le condizioni di cui all'art. 92 cpc, vigente ratione temporis, per compensare le spese processuali, in considerazione dell’intervenuta definizione agevolatadella controversia. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazionee non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ( vedi Cass. del 07/12/2018, n. 31732; Cass del27/04/2018, n. 10198; Cass. del 07/06/2018 , n. 14782). P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dichiara la
Sentenza Cassazione n. 15062/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris