CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15274/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4962/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. P . A ., in persona del legale rappresentantep.t., [OSCURATO:PERSONA], entrambi difesi congiun- tamente e disgiuntamente dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma presso la Cancelleriadella Corte di cassazione e agli indirizzi pec: –ricorrenti – contro Oggetto:società parteci- pata da società –ristretta base sociale –sussistenza –principiodi diritto AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania , n. 4357 / 20 /20 2 3 , depositata il 1 4 . 7 .20 2 3 e nonnotificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 7 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, n. 4357/20/2023, depositata il 14.7.2023 veniva no riunitie rigettati gli appell i principali e incidentali propost i dalla so- cietà [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , [OSCURATO:PERSONA]- nuzzie da ll’Agenzia delle Entrate avverso l e sentenz e della Commis- sione t ributaria provinciale di Benevento . Tali decisioni aveva no ri- gettatosia il ricorso proposto da lla società avverso l’avviso di accer- tamento emesso nei suoi confronti per l’anno di imposta 201 4 con cuivenivano riprese ad imposizione maggiori II.DD. e IVA e irrogate lerelative sanzioni , sia i ricorsi proposti dalla società e da [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento emesso per maggiore IR- PEFe per mancato pagamento di ritenuta d’acconto in relazione agli utiliasseritamente distribuiti dalla società al socio . L’avviso nei con- frontidella società t raeva origine dal processo verbale di constata- zioneredatto nei confronti della società NEA.CHEM S .r.l. , società de- ditaall’attività di commercio all’ingrosso di gomma greggia e plasti- che. Emergeva il ruolo della NEA.CHEM quale broker di secondo li- vello,nelle compravendite di materie plastiche da operatori nazionali ed esteri, costituita al lo scopo di vendere la merce sottocosto ed omettendodi versare l’IVA e, tra i cessionari, figurava la società con- tribuente. Previa interlocuzione a mezzo questionario e sulla base delle risultanze del p.v.c., l’Ufficio disconosceva il costo relativo all’operazione ritenuta inesistente. In conseguenza del primo atto impositivo, con il secondo avviso veniva contestata la mancata ef- fettuazione di ritenute alla fonte, nonché per la mancata presenta- zionedel modello 770 ordinario, con liquidazione della maggiore im- postadi riferimento. 2.Il giudice di secondo grado, riuniti gli appelli de lle parti , rigettava innanzituttoquello i ncidentale proposto dall’Agenzia con cui veniva chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado propostodalla società perché indirizzato avverso l’invito al contrad- dittorio e l’avviso di accertamento recante la ripresa IRPEF. Riget- tava,inoltre, gli appelli principali dei contribuenti affermando la sus- sistenza dei presupposti per l’applicazione della presunzione di di- stribuzioneutili e per difetto di motivazione. 3.Avverso la sentenza d’appello ha nno proposto ricorso per Cassa- zionei contribuent i con due distinti ricorsi deducendo la società quat- tromotivi e il socio tre motivi ; il secondo motivo è a sua volta scom- postoin tre sub - motivi . R eplica l’Agenzia delle Entrate con controri- corso.A seguito di rinuncia al mandato da parte dell’originario difen- soredei contribuenti, si sono costituiti i difensori riportati in epigrafe. Da ultimo, la difesa della società contribuent e deposita memoria il- lustrativa ex art.380 - bis.1. cod. proc. civ. e ulteriore nota del 25 marzo2025 con indicazione del numero di iscrizione a ruolo del giu- dizioper revocazione pendente avverso la sentenza d’appello . [OSCURATO:PERSONA] 1.In via pregiudiziale, il Collegio prende atto della nota di deposito del 1 7.3.2025 in cui la difesa della società ricorrent e ha chiesto il rinvioa nuovo ruolo della controversia in quanto, nelle more dell’im- pugnazione in Cassazione, la contribuente ha proposto ricorso per revocazionestraordinaria ex artt.395 n.3 cod. proc. civ. e 64 d.lgs. n.546/1992 nei confronti della sentenza CGT2 Campania n.4357/20/2023,attualmente pendente avanti alla CGT di secondo grado. 2.[OSCURATO:PERSONA] osserva che, n el diritto tributario , la materia della re- vocazione è disciplinata essenzialmente dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546, il quale all'art. 64, rubricato "Sentenze revocabili e motivi di revocazione"il cui primo comma è stato sostituito dall'art. 9 comma 1lett. cc ) del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 10 gennaio 2016, per effetto dell'art. 12 comma 1 del citato d.lgs. n. 156 del 2015 e, dalla data indicata, prevede ora: «1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributariepossono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del co- dicedi procedura civile». 2.1.La revocazione straordinaria avverso le sentenze delle Commis- sioniTributarie è regolata dall'art. 64 del d.lgs. 31.12.1992 n. 546 aicommi 2 e 3 il quale dispone: «2. Le sentenze per le quali è sca- dutoil termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi dicui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purchéla scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documentoo il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6dell'art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla sca- denzadel termine suddetto. 3. Se i fatti menzionati nel comma pre- cedenteavvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessantagiorni da esso.». Questaformulazione non è stata interessata dalla riforma del comma 1di detto art. 64 - disposta dall'art. 9, comma 1, lett. cc ), d.lgs. 24 settembre2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016 - e, a sua volta,riproduce nel processo tributario esattamente quanto previsto dal codice di rito ordinario nei due commi dell'art. 396 cod. proc. civ., a conferma della perfetta simmetria su l punto dei due sistemi processuali. Infatti,la disciplina della revocazione dettata dal codice di rito pre- vede,per i "Casi di revocazione" all'art. 395 cod. proc. civ., che: «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1. se sono l'effetto del dolo di unadelle parti in danno dell'altra; 2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o di- chiaratetali prima della sentenza; 3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrrein giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'av- versario;4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagliatti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la de- cisioneè fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incon- trastabilmenteesclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fattola cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altrocaso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare; 5. se la sentenza è contraria ad altra precedenteavente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbiapronunciato sulla relativa eccezione; 6. se la sentenza è effetto deldolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato». 2.2.Orbene, a sostegno dell'impugnazione ex artt. 395, comma 1, n.3, cod. proc. civ. e 64 d.lgs. n. 546 del 1992, la società ha dedotto davantial giudice d'appello di aver scoperto, dopo la scadenza del termine per proporre ricorso per Cassazione della sentenza revo- canda,nuovi documenti emergenti da un parallelo processo penale eidonei a dimostrare la fondatezza delle proprie difese . Pertanto, nel caso di specie, poiché era scaduto il termine per la proposizionedel ricorso per Cassazione allorquando a gennaio 2025 èemerso il recupero dei documenti ritenuti decisivi dalla parte, con conseguenteproposizione del ricorso per revocazione avanti al giu- dice d'appello, si verte in un'ipotesi di revocazione straordinaria e nonordinaria. Sussisteuna pregiudizial ità non tecnica bensì meramente logica tra idue processi, pendenti in due gradi di giudizio diversi, perché se il ricorsoper revocazione fosse accolto dal giudice del merito , la pro- nuncia sarebbe suscettibile di incidere sulla sentenza oggetto del presente ricorso per Cassazione e , dunque , sull’esito del presente giudizio. Tuttavia,l'art. 398, comma 4, cod. proc. civ. sancisce la tendenziale noninterferenza tra giudizio di revocazione in sede di merito e pro- cessoper Cassazione, principio temperato dalla previsione che il solo giudicedavanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, possasospendere o il ricorso per Cassazione o il procedimento rela- tivo, entro un limite temporale preciso, costituito dalla comunica- zionedella sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, e sem- preche ritenga non manifestamente infondata la revocazione pro- posta (cfr. Cass. n. 21169 del 2022 , Cass. Sez. U. 9776 del 2020, Cass.n.15926 del 2024). La previsione del codice ordinario di rito è applicabile, a norma dell'art.1 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale al comma 2 detta: «I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codicedi procedura civile.». Orbene,il ricorso per revocazione allegato alla memoria, non fa nep- puremenzione di aver indirizzato la richiesta alla CGT2, giudice della revocazione, di sospendere il processo di Cassazione pendente av- versola sentenza revocanda. Pertanto, la richiesta di rinvio a nuovo ruolo è priva di giustificazione e non può essere accolta dovendo provvedersiad esaminare le censure . 3. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., viene dedotta l’i llegittimità della sen- tenzaimpugnata nella parte in cui ha respinto la doglianza di nullità dell’avvisodi accertamento ai fini IRES, IRAP ed IVA - e di conse- guenza,del correlato avviso di accertamento ai fini delle ritenute /IR- PEF - per illegittima duplicazione della azione accertativa. La sen- tenzasarebbe in parte qua viziata per violazione e falsa applicazione degliartt. 40, primo comma, 41 - bis, e 43, terzo comma, d.P.R. n. 600, citato, e degli artt. 54, quinto comma, e 57, quarto comma, d.P.R.n. 633, citato, in ragione della notifica, avvenuta nel corso del 2018e, dunque , anteriormente alla data di notifica dell’avviso di ac- certamentoavvenuta nel 2019, del primo avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA, a mezzo del quale è stata contestata, per il medesimoperiodo d’imposta 2014 l’indeducibilità di taluni costi so- stenutidalla società , e l’indetraibilità della relativa IVA, per carenza didocumentazione probatoria, nonché la violazione delle norme sulla tenutadella contabilità che , quind i, sarebbe stata necessariamente esaminatanel suo complesso . 4.Il motivo è inammissibile . 4.1.L'avviso di accertamento parziale ex artt. 41 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, e 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, non impedisce all'Ufficiodi procedere ad un ulteriore accertamento, per il medesimo periodo di imposta, nei termini di decadenza previsti dalla legge, purchéquesto sia fondato su fonti diverse da quelle poste a base del primoo comunque su dati la cui conoscenza, da parte dell'ente im- positore,sia ad esso sopravvenuta, non già in applicazione degli artt. 43,comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, e 57, comma 4, d.P.R. n. 633 del1972, in tema di accertamento integrativo, stante la non sovrap- ponibilità dei due istituti, ma in applicazione del generale principio dellatendenziale unicità degli accertamenti, di cui gli strumenti pre- vistida queste due disposizioni costituiscono deroga, altrimenti pre- giudicandosiil diritto del contribuente ad una difesa unitaria e com- plessivache tale principio garantisce (cfr. Cass. 27788 del 2020). Lasentenza di primo grado, riportata nel corpo della decisione im- pugnata, ha qualificato l’avviso del 2019 come integrativo e lo ha ritenuto pienamente legittimo , in quanto i l P.V.C. d el [OSCURATO:PERSONA]- frode della G.D.F. a carico della NE.A.CHEM S.R.L. realizza piena- mentequella sopravvenuta conoscenza , rispetto all’avviso del 2018, dinuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate richiesta dagli artt. 43 co mma 3 del d .P.R. n. 600/73 e 57 co mma 4 d .P.R. n. 633/72per l a sua emissione . Ha anche espressamente escluso che insede di precedente avviso l’Agenzia ave sse già controllato tutti gli elementirelativi a quella fattura e al relativo pagamento, chiarendo che,in sede di accertamento con adesione (risultano due verbali) a seguitodi questionario il difensore ha esibito ulteriore documenta- zionecontabile e fiscale relativa alle operazioni tra le due società, siain acquisto che in vendita. Asua volta, il giudice d’appello ha stabilito che « L’ avviso di accerta- mento[del 2018] è stato emesso su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate,[OSCURATO:PERSONA], a conclusione una verifica fiscale nei confronti della MARANGONI S.r.l., ( … ) all’esito della quale era emersoche la società verificata, per gli anni d’imposta 2013 e 2014, siera resa responsabile dell’emissione di fatture per operazioni ine- sistenti in quanto aveva ricoperto, nell’ambito di frode all’I.V.A. in- tracomunitaria,il ruolo di buffer e cross invoicer. La I.M.B. è risul- tata,di fatto, fornitore e cliente della MARANGONI S.r.l. e, in ragione diciò, l’Ufficio, ai sensi dell’art. 41 - bis D.p.r. 600/73 ( avviso d’ac- certamentoparziale) ha recuperato a tassazione una maggiore IVA (…)Il successivo avviso di accertamento (…) [oggetto del presente giudizio],trae invece origine dalla nota del 22.03.2019 dei funzionari dell’antifrode della [OSCURATO:PERSONA] contenente il Pvc elevato nei confronti della società NE.A.CHEM. Dal documento emergeva il ruolodella NEA.CHEM srl quale broker di secondo livello, nelle com- pravenditedi materie plastiche da operatori nazionali ed esteri, co- stituitaal precipuo scopo di vendere la merce sottocosto omettendo di versare l’I VA . (…) Contrariamente a quanto assunto dalla parte appellante,l’avviso di accertamento [del 2019] non ha natura di ac- certamentointegrativo del precedente avviso di accertamento [del 2018].Trattasi, infatti, di avvisi di accertamento parziali, emessi ex articolo41 - bis d.P.R. n. 600 del 1973, a seguito di due diverse se- gnalazioni». Dunque,il giudice attraverso una motivazione logica ha innanzitutto qualificatoi due avvisi come parziali e non integrativi, salvo poi ag- giungere: « Del resto, anche a voler qualificare l’Avviso d’accerta- mento n. TFM030402192 - 2019 quale avviso di accertamento inte- grativo,nelle motivazioni dell’avviso di accertamento è bene eviden- ziato che il primo avviso di accertamento relativo al 2014 è stato notificatoin data 09.10.2018 sulla scorta di precedente segnalazione eche solo in data 22.03.2019, invece, perveniva all’Ufficio di Bene- vento il verbale redatto dai funzionari dell’antifrode nei confronti dellasocietà Ne.A.Chem srl che ha legittimato l’adozione del secondo avvisodi accertamento emesso ex art. 41 - bis. Dunque è solo a par- tire da tale data, o, al più, da quella di redazione del PVC, che gli elementiin esso riscontrati sono diventati conoscibili all’ente impo- sitoree dunque rappresentano i fatti nuovi che consentono, a norma dell’art.43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, di integrare l’av- viso di accertamento già notificato. » . I ricorrenti non impugnano specificamentetali accertamenti fattuali, limitandosi a riproporre ar- gomentazionidi merito già vagliate e disattese dal giudice. La censura è perciò inammissibile, come eccepito in controricorso, perché chiede la rivalutazione di questioni di fatto circa la portata dell’avvisodel 201 9 e della sua qualificazione che esulano dal la sin- dacabilitàin sede di legittimità nei termini proposti, avendo il giudice esaustivamentee logicamente motivato innanzitutto circa la legitti- mità dell’accertamento parziale, adottato dall’Amministrazione senzaviolazione del principio di unicità dell’accertamento poiché ori- ginato da segnalazione distinta da quella che ha originato l’avviso del 2018 . Inoltre, il giudice motiva logicamente anche con riferi- mentoalla qualificazione alternativa di legittimo accertamento inte- grativoe, sotto il profilo , ha svol t o una motivazione doppia conforme rispettoa quella del giudice di primo grado. 5.Con il secondo motivo i ricorrenti, in relazione all’art.360, primo comma,nn.3 e 4 , cod. proc. civ., prospettano l’illegittimità della sen- tenza impugnata, nella parte in cui ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA - e di conse- guenza,del correlato avviso di accertamento ai fini delle ritenute /IR- PEF- ritenendo insussistenti i presupposti per la deduzione del costo el’indetraibilità dell’IVA, in ragione della affermata oggettiva inesi- stenza dell’operazione di compravendita in giudizio e del mancato assolvimento dell’onere della prova. I ricorrenti scompongono il mezzodi impugnazione in tre sub - motivi: 5.1. Il giudice d’appello avrebbe omesso di rilevare il giudicato in- terno formatosi, per effetto della cd. acquiescenza impropria, sul capodi sentenza in cui i l giudice di prime cure , avendo, seppur er- roneamente,qualificato l’operazione di acquisto di materiale plastico da NEA.CHEM come soggettivamente esistente, ne hanno ricono- sciutola concreta effettuazione , in violazione del combinato disposto degliartt. 112 e 324, cod. proc. civ. e in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ. ; 5.2.Il giudice d’appello avrebbe erroneamente imputato in capo alla societàl’onere di provare la sussistenza dei presupposti per dedurre ilcosto sostenuto per l’acquisto di materiale plastico da NEA.CHEM eper detrarre la relativa IVA , in violazione e falsa applicazione degli artt.2697, cod. civ., 7, comma 5 - bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ . Per effetto della erronea qualificazione dell’operazione in giudizio come oggettivamenteinesistente, i l g iudic e del gravame avrebbe reso una sentenzanon conforme a diritto anche in ragione dell’errata indivi- duazionedel soggetto in capo al quale grava l’onere della prova ; 5.3. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto idonei gli elementi(indiziari) adotti dall’Agenzia a supporto della ripresa fiscale e, specularmente, avrebbe erroneamente ritenuto insufficienti gli elementi addotti da lla società a supporto della deduzione del co- sto/detrazionedell’IVA, in violazione e falsa applicazione degli artt. 109, quinto comma, d.P.R. n. 917, citato, 19, primo comma, e 21, secondocomma, d.P.R. n. 633, citato, e 5, d.lgs. n. 446, citato, art. 1, terzo comma, primo periodo, d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, e 2729, primo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ. 6.Il motivo è inammissibile. 6.1. Innanzitutto, quanto alla tecnica di formulazione, va reit e rato cheper costante interpretazione giurisprudenziale (già Cass. 22 set- tembre2014 n. 19959) il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata,delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono unafunzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tec- nicacon riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possederei caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorielogiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inam- missibilela critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmentecombinati, non collegabili ad alcuna delle fattispe- ciedi vizio enucleata dal codice di rito. L a macro - censura in disamina compendiaprofili di doglianza tra loro eterogenei, anche sotto l’an- golo di differenti paradigmi processuali dell’art.360, primo comma, cod.proc. civ. 6.2.Inoltre, all’evidenza non sussiste alcun giudicato interno con ri- ferimento alla qualificazione delle operazioni rilevanti, operata dal giudice di prime cure e, all’interno di questa, tanto meno del seg- mento dell’effettiva realizzazione dell’operazione in questione , poi- ché il pertinente motivo di appello dell’Agenzia ha investito intera- mente la ripresa per deduzione del costo e detraibilità dell’IVA in relazione alle contestate operazioni economiche di compravendita . Diconseguenza, l’appello devolutivo ha dato al giudice di secondo grado– in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – il potere di qualificare l’operazione da cui dipende la ripresa,operata nel senso di oggettivamente inesistente, con conse- guenteapplicazione di diverso canone di riparto della prova anche con riferimento alla dimostrazione dell’esistenza o meno della sin- golaoperazione contestata . 6.3.Quanto poi al riparto dell’onere della prova, la difesa dei ricor- renti non tiene conto della consolidata giurisprudenza della Corte (Cass.Sez. 5, o rdinanza n. 17619 del 05/07/2018; conforme , Cass. Sez.5, o rdinanza n. 27554 del 30/10/2018) secondo cui, in tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova(ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera"o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni,spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazionicontestate. T uttavia, tale onere non può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità for- male delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Parallelamente, quanto alla ripresa per imposte dirette, si veda anche Cass. Sez. 5, Sentenza n.7896 del 20/04/2016. La sentenza impugnata si è attenuta a tale insegna- mento. 6.4. Infine, con riferimento alla valutazione degli elementi indiziari raccoltinel processo e pesati dal giudice nel senso dell’idoneità alla dimostrazione dell’oggettiva inesistenza delle operazioni sul ver- santedell’Agenzia e, in risulta, della inadeguatezza della prova libe- ratoria da parte contribuente, va riaffermato anche in questa sede checon la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'ap- prezzamentoin fatto dei giudici del merito ( cfr. Cass. 7 aprile 2017 n.9097). L’accertamento è stato tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento deifatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal mo- mento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminaree valutare il merito della causa, ma solo quello di con- trollare,sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esamee la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riser- vatodi individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e sce- gliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimo- strarei fatti in discussione. Inoltre, nella parte in cui la sotto - censura prospetta la violazione di legge, non si tiene conto del principio di diritto condiviso (cfr. ad es. Cass. 30 dicembre 2015 n. 26110) i n temadi ricorso per cassazione, secondo il quale il vizio di violazione dilegge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedi- mento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa.I ricorrenti , viceversa, allega no un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta, mediante le risultanze di causa, e tale opera- zioneinerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui cen- suraé possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motiva- zione,nei limiti in cui è consentito, e ciò non è stato neppure artico- lato. 7. Con il terzo motivo i ricorrenti, in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., prospettano l’i llegittimità della sentenza impugnata,nella parte in cui ha confermato la legittimità dell’avviso diaccertamento ai fini delle ritenute /IRPEF , ritenendo sussistente in capoalla società l’obbligo di effettuazione delle ritenute sulla quota del maggior reddito accertato con l’avviso di accertamento IRES, IRAPed IVA, imputato per trasparenza a l soci o detentor e di parteci- pazioni non qualificate, in violazione e falsa applicazione degli artt. 1,5, 67, primo comma, lett. c - bis), d.P.R. n. 917, citato, 27, d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, e 53 Cost.. 8.Il motivo è infondato. 8.1.I ricorrenti censurano la statuizione del g iudice che ha ritenuto la IMB “società a ristretta base sociale”, innanzitutto sotto il profilo soggettivo,poiché la compagine sociale non è direttamente compo- stada un numero ristretto di persone fisiche. Sotto un secondo pro- filo,oggettivo, contestano l’operatività della presunzione di distribu- zione degli utili in quanto l’avviso non recherebbe alcun accerta- mentodi utili extra - bilancio , ma la sola contestazione dei presuppo- stiper dedurre a fini fiscali i costi la cui contabilizzazione è inconte- stata. 9.Quanto al primo profilo i l Collegio, in diritto, rammenta innanzi- tutto che per giurisprudenza consolidata della Corte (v. Cass. Sez. 5,ordinanza n. 4861 del 23/02/2024; conforme a Sez. 5 , sentenza n.13338 del 10/06/2009) l a presunzione di riparto degli utili extra- bilanciotra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipa- tivanon è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estendela sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per iquali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principiogenerale del divieto dell'abuso del diritto, che trova fonda- mento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di egua- glianza,nonché nella tendenza all'oggettivazione del diritto commer- cialeed all'attribuzione di rilevanza giuridica all'impresa, indipenden- tementedalla forma giuridica assunta dal suo titolare . Perciò,è stato anche più volte affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cass.Sez. 6 - 5 , ordinanza n. 1947 del 24/01/2019, conforme a Cass. Sez. 5, sentenza n. 15824 del 29/07/2016) , che nell'ipotesi di so- cietàdi capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzioneai soci degli utili extracontabili, la quale non si pone in contrastocon il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fattonoto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assettosocietario, che implica un vincolo di solidarietà e di reci- proco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuentefornire la prova contraria. 9.1.L’operatività della presunzione investe dunque la società di ca- pitali, sul presupposto che la ristretta base partecipativa consenta un controllo effettivo dei soci nella gestione sociale, mentre non contala modalità di accertamento (ragionando da Cass. 20/12/2018, n.32959), e l'imputazione ai soci del maggior reddito accertato in capoalla società prescinde dall'eventuale natura adesiva dell'accer- tamentonei confronti dell'ente . Per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ri- strettabase partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegaregenericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili (Cass.Sez. 5, ordinanza n. 33976 del 19/12/2019). 9.2. In questo schema, non fa differenza il fatto che partecipe della società di capitali sia una persona fisica o una società, e che quest’ul- tima sia società di persone o società di capitali. Non è condivisibile la difesa della ricorrente secondo cui i soci - persone fisiche indicati dalprovvedimento impugnato e dalla sentenza di merito sarebbero, meri soci “di secondo livello”, per i quali non sarebbe configurabile alcunvincolo di solidarietà. Il fatto che tali persone fisiche non siano direttamente socie della IMB, bensì delle società che costituiscono la compagine sociale di quest’ultima,è un profilo meramente formale ai fini della valutazione dellaristretta base azionaria (ragionando da Cass., Sez. 5. n. 13338 del2009; v. anche Cass. n. 20840/2023 ) e , dunque , della operatività della presunzione connessa. Infatti, l a valutazione va condotta se- condo criteri sostanzial i e non meramente formal i , poiché ciò che contaè la sostanza del fenomeno economico sottostante alle forme giuridichee, dunque , stabilire se tali società, siano indifferentemente dipersone o di capitali, sono o meno un mero schermo rispetto alle personefisiche, valido civilisticamente ma non opponibile al fisco . 9.3. Il profilo dirimenteè se il ristretto numero di partecipi consenta un effettivo controllo della società a ristretta base sociale e nessun dubbio sussiste nel caso di specie, in cui lasentenza impugnata ha accertatoche la compagine sociale della IMB si compone di appena due società, la società di persone [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. per il 50,50% delle quote e la società di capitali [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il restante49,50%; quest’ultima è a sua volta partecipata dalla Ian- nuzziper il 95,76% e , per i l resto , d a membri della famiglia Iannuzzi aconferma che il controllo dell’attività sociale della società ricorrente siconcentra in pochissime mani . 10.Destituito di fondamento è del pari il secondo profilo di censura, con cui erroneamente si afferma che la presunzione applicata dall’Amministrazionefinanziaria sarebbe invocabile solo per gli utili extrabilancio, mentre nel caso di specie l’operazione economica in questione risulterebbe dalle scritture contabili e, perciò , il maggior reddito non sarebbe espressivo di una disponibilità finanziaria oc- culta. Indisparte dal fatto che le scritture di bilancio in questione non sono neppureriprodotte in ricorso ai fini della dimostrazione della decisi- vità della questione, è in diritto che la tesi di parte ricorrente non convince. Su di un piano logico , un costo non adeguatamente documentato dallasocietà e, per tale ragione , disconosciuto dall’Amministrazione finanziaria, è un componente negativo di reddito che non è stato sostenuto dalla contribuente . Come tale, costituisce una maggiore disponibilità di risorse a disposizione della società a ristretta base sociale, manifestazione di capacità contributiva ai fini dell’art.53 Cost.per cui opera la presunzione di distribuzione anche in tale caso. Inaltri termini, la presunzione di distribuzione degli utili nella società aristretta base sociale non opera solo per le componenti positive di reddito accertate , ma anche per le componenti negative discono- sciute.Ne discende , n ell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale,che ai fini della presunzione di attribuzione ai soci la nozione di“utili extracontabili ” comprende non solo maggiori componenti po- sitividi reddito accertati, ma anche i l disconoscimento di componenti negativi,che fa emergere la presenza di maggiori risorse non dichia- rate e che vanno considerat e distribuit e tra i soci e assoggettat e a tassazione, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contrariarispetto alla pretesa erariale . Dev’esserecosì affermato il seguente principio di diritto: «In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitalia ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione aisoci di maggiori utili opera anche nel caso in cui la compa- gine sociale si componga esclusivamente di società, sia di personesia di capitali, senza che ciò si ponga in contrasto con ildivieto di presunzione di secondo grado, allorquando il fatto notoè dato dalla ristrettezza dell'assetto societario che im- plicaun reciproco controllo dei soci nella gestione sociale con conseguente vincolo di solidarietà. (Nella specie, società di capitali partecipata da due società, una S.a.s. per il 50,50% dellequote e una S.r.l. per il restante 49,50%, quest’u l tim a a suavolta partecipata dalla prima per il 95,76% e, per il resto, amembri della medesima famiglia) » . Pertanto,correttamente il giudice ha ritenuto che la presenza di so- cietà,anche di persone, a comporre la base sociale non è un impe- dimentoalla presunzione di distribuzione di maggiori utili e , altret- tantologicamente, il costo disconosciuto in capo alla società è stato assoggettatoa imposizione come per legge , dal momento che non è stataallegata e fornita la prova della mancata distribuzione tra i soci dell’utilecorrispondente. 11. Con un quarto motivo la sola società contribuente, in relazione all’art.360,primo comma, n.3, cod. proc. civ., lamenta l’i llegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenutocorretto imputare ai soci il maggior reddito accertato in capo allaSocietà al lordo delle imposte accertate in capo a quest’ultima, inviolazione e falsa applicazione degli artt. 2425, cod. civ., 27, primo comma, d.P.R. n. 600, citato, 67, primo comma, lett. c - bis), 163, d.P.R.n. 917, 67, primo comma, d.P.R. n. 600, citato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. 12.La censura non può trovare ingresso. La sentenza impugnata ha stabilito che , c ontrariamente a quanto assunto dalla società contribuente , la quota attribuita al socio non puòessere valutata al netto delle imposte gravanti sulla società poi- chénon è ipotizzabile al rigua