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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17809/2026

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n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell.r.p.t.- intimata –nonchéZERMIANI MONICA, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonchéNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026SORIO ALESSIO, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonchéCOTTINI FLAVA, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1042/02/2022, resa dalla CommissioneTributaria Regionale del Veneto, depositata il 12/09/2022, nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/05/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso diaccertamento per Ires, Irap e Iva, per costi non documentati e nondetraibili, per l’anno 2012, mentre i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMonica [OSCURATO:PERSONA] impugnarono gli avvisi di accertamento a fini Irpefemessi nei loro confronti in conseguenza dell’accertamento societarioe in considerazione della sussistenza di una società a ristretta base.Più precisamente, infatti, nell’anno 2012 i soci di SGS ServiziAssicurativi erano [OSCURATO:PERSONA], con una quota di partecipazione del30%, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con quota di partecipazionedel 70%; a sua volta, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era partecipatain pari misura da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Verona rigettò il ricorsodella società e accolse in parte i ricorsi dei soci.

In particolare, perquanto concerne questi ultimi ritenne che i costi di cui ai rilievi ai nn.1, 2 e 7 erano comunque documentati e quindi, dovendo ritenersieffettivamente sostenuti dalla società, non potevano costituire motivodi presunzione di distribuzione di maggiori utili, in sintesi ritenendoNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026inapplicabile la presunzione di distribuzione di maggiori utili ove lacontestazione nei confronti della società riguardasse costi nondeducibili nel periodo di competenza.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto accolse in partel’appello della società, annullando i rilievi di cui ai nn. 3 e 4 dell’avvisodi accertamento nei suoi confronti, e lo rigettò quanto ai residui rilievi(1, 2, 5, 6, 7); respinse l’appello erariale relativo agli avvisi neiconfronti dei soci, nella parte in cui erano stati annullati; in particolareevidenziò che «Nel caso in cui al contribuente vengano contestati deicosti dedotti non perché questi costi non sono stati effettivamentesostenuti, ma perché si sono ritenuti non inerenti o per difetto dicompetenza, risulta evidente che detti costi non possono essereconsiderati generatori di utili extra-bilancio, e quindi a loro volta tassaticome redditi occulti per i singoli soci.

In tale caso infatti si avrebbe unadoppia imposizione ed un indebito arricchimento dell’Amministrazione,poiché tali costi sono stati effettivamente sostenuti.

L’Ufficio nell’avvisosocietario non contesta l’effettività del costo, né lo fa in sede di appelloincidentale, limitandosi ad una panoramica di sentenze che in punto didiritto confermerebbero la sua presunzione di una distribuzione di utiliextra-bilancio ai soci anche nel presente caso»; respinse infine anchel’appello dei soci.4.

Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un motivo.Hanno spiegato separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMonica [OSCURATO:PERSONA] mentre non ha svolto attività difensiva la società.In particolare [OSCURATO:PERSONA] ha esposto di aver presentato domandadi definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 186 e ss. della leggen. 197 del 2022 versando quanto dovuto, chiedendo quindipreliminarmente l’estinzione del processo, e in subordine eccependo lainammissibilità del ricorso e resistendo nel merito.Numero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026Alessio [OSCURATO:PERSONA] invece ha esposto di aver «presentato dichiarazionedi adesione alla definizione agevolata, c.d.

“rottamazione quater” (doc.11), relativa, tra le altre, alle cartelle nn. 72220016518402009000(doc. 12), 72218015111761001000 (doc. 13) e42220190003978582000 (doc. 14), emesse con riferimento allapretesa impositiva di cui all’avviso di accertamento sub iudice.

2. Lecartelle di cui sopra sono state emesse dall’Agenzia delle EntrateRiscossione al fine di procedere al recupero delle somme di cuiall’Avviso dovute dal dott. [OSCURATO:PERSONA] giusta sua soccombenza, in primo esecondo grado, rispetto ai rilievi nn. 3-5-6 recati nell’Avviso».

Hachiesto il rigetto del ricorso, «salva la declaratoria di estinzione parzialedel giudizio, anche per intervenuta cessazione della materia delcontendere e carenza di interesse dell’avverso ricorso, stante laintervenuta adesione del dott. [OSCURATO:PERSONA] alla definizione agevolata della lite(c.d.

“rottamazione quater”, di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, L.197/2022) in relazione alle cartelle individuate in narrativa e relativeai rilievi nn. 3, 5 e 6 di cui all’Avviso», all’esito dell’integrale pagamentodelle rate ancora in corso.[OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che «In data 20marzo 2023, giusta quanto previsto dall’art. 1, commi da 231 a 252,L. 197/2022, la contribuente - pur convinta della legittimità delleproprie ragioni - ha presentato dichiarazione di adesione alladefinizione agevolata, c.d.

“rottamazione quater” (doc. 11), relativa,tra le altre, alle cartelle nn. 72218015111598007000 e72220016518419003000 - cui ha fatto seguito l’intimazione dipagamento n. 12220229002796121000 (doc. 12) - emesse conriferimento all’avviso di accertamento sub iudice. … Le cartelle di cuisopra erano state emesse con riferimento ai rilievi nn. 3, 5 e 6 di cuiall’Avviso, in relazione ai quali la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] era risultatasoccombente sia in primo che in secondo grado di giudizio; unicamenteNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026tali rilievi, dunque, sono stati oggetto di rottamazione», e ha chiesto ilrigetto del ricorso previa estinzione parziale.5.

Con decreto n. 34761/2025 depositato il 30/12/2025 laPresidente titolare della sezione tributaria ha dichiarato estinto ilprocesso in considerazione del deposito da parte della parte privata di«documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichiaffidati all’Agente della Riscossione prevista dall’art. 1 della l. n. 197del 2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosil’impegno di rinunciare ai giudizi pendenti».In data 8/01/2016 le parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eAlessio [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato istanza di fissazione di udienza,sull’assunto di aver fatto ricorso alla rottamazione unicamente inriferimento ai rilievi 3, 5 e 6 di cui agli avvisi rimanendo invece subiudice i rilievi residui (di cui ai nn. 1, 2, 7 ) degli avvisi di accertamento.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, lett. d), del d.P.R. n.600/1973 e dell’art. 83 del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento alla ritenuta irrilevanza deicosti indeducibili ai fini della successiva imputazione di utili extra-bilancio ai soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa.L’Ufficio premette di aver prestato acquiescenza sia al capo disentenza che ha ritenuto integro il contraddittorio nel giudizio di appellosia al capo di sentenza che ha accolto il ricorso della società conriferimento ai rilievi 3 e 4 (incidenti esclusivamente sulle imposte IRESe IRAP, per un totale di € 6.599, ma irrilevanti sull’IVA e sul maggiorreddito accertato in capo ai soci).Numero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026Poi, la difesa erariale ripercorre i principi elaborati in tema didistribuzione di utili in società a ristretta base ed evidenzia che essanon subordina la possibilità di attribuire pro quota ai soci gli utili alprevio riscontro che essi provengano da una certa fonte (omessacontabilizzazione di componenti positivi, ovvero indebita deduzione dicomponenti negativi).

In particolare, anche i costi non documentati(siano essi non inerenti o non di competenza), dopo essere statiindebitamente dedotti dalla società, producono un indebitoabbattimento dell’utile di bilancio e di conseguenza del redditod’impresa fiscalmente rilevante (nel caso di specie, per l’annod’imposta 2012).

Né l’Ufficio sarebbe stato tenuto ad esplicitare unaqualche «contestazione sull’effettività del costo», posto che nel caso dispecie, fin dalla sentenza di primo grado, era pacifico che i componentinegativi di cui si discute fossero «indeducibili nell’anno 2012».2.

Appare opportuna una ricostruzione della vicenda processuale.2.1.

La causa in origine aveva ad oggetto l’avviso di accertamentonei confronti della società (per plurimi rilievi per costi non riconosciuti)e gli avvisi nei confronti dei tre soci, cui erano imputati redditi dipartecipazione a fini Irpef.La CTP respinse il ricorso della società e accolse in parte i ricorsidei soci, in relazione ad alcune riprese (di cui ai nn. 1, 2 e 7) che quindiannullò (confermando invece le riprese di cui ai nn. 3, 5, 6).La CTR accolse in parte l’appello della società (annullando le ripresedi cui ai nn. 3 e 4 del relativo avviso); in relazione alla posizione deisoci, rigettò l’appello dell’ufficio e quello dei contribuenti, confermandoquindi in relazione a questi ultimi, l’annullamento dei rilievi di cui ai nn.1, 2 e 7 e al tempo stesso la validità dei rilievi di cui ai nn. 3, 5 e 6.Il ricorso per cassazione è proposto solo dall’ufficio ed in manieradel tutto esplicita esso attiene solo alla posizione dei soci; esso non puòNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026che riferirsi ai rilievi che erano stati annullati dai giudici di merito e sucui l’ufficio era risultato quindi soccombente.La società, cui pure il ricorso è stato notificato, non svolge attivitàdifensiva.I soci resistono ma non propongono ricorso incidentale.Oggetto di lite non è più l’avviso societario né i rilievi di cui ai nn.3, 5 e 6 degli avvisi nei confronti dei soci, sui quali i soci eranosoccombenti e non hanno proposto ricorso.

Pertanto, oggetto delricorso per cassazione sono solo i residui rilievi (di cui ai nn. 1, 2 e 7)degli avvisi di accertamento nei confronti dei soci.Con decreto presidenziale del 29/12/2025 (comunicato il30/12/2025) è stata dichiarata estinta la lite per intervenutarottamazione dei ruoli.In data 8/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 391, terzocomma, c.p.c.3.

Cass. Sez.

U. n. 19980/2014 ha evidenziato che di fronte ad unprocesso di cassazione che realizza un cumulo di cause sotto il profilosoggettivo ed oggettivo, si può sempre valutare l’effettivo contenutodel provvedimento presidenziale di estinzione, e quindi, ritenere che ladichiarazione di estinzione abbia riguardato solo quella parte delcumulo che doveva riguardare, cioè, secondo l'obiettivo tenore delprovvedimento, solo una parte dell'atto-ricorso.Sul punto questa Corte ha espresso il principio per cui in caso dideclaratoria di estinzione di un giudizio di legittimità oggettivamentecomplesso, disposta con decreto ex art. 391 c.p.c. per condono fiscale,va indagata l'effettiva portata del provvedimento, alla luce deldispositivo e della motivazione: qualora esso richiami espressamenteuna pratica di condono riferita ad una frazione soltanto del themadisputatum, deve ritenersi che, per la natura scindibile dellaNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026controversia, l'estinzione sia limitata solo a detta frazione e nonproduca effetti estintivi dell'ulteriore (o delle ulteriori) questione (oquestioni) estranea (o estranee) alla sanatoria; in tal caso, l'istanza ditrattazione nel termine ex art. 391, terzo comma, c.p.c. non risultanecessaria, poiché, per la limitazione oggettiva dell'estinzione, ilgiudizio di legittimità va comunque ripreso, d'ufficio o su richiesta degliinteressati, per il prosieguo e la definizione della frazione non sanata(Cass. n. 4829/2025, estendendo al caso di giudizio oggettivamentecomplesso il principio espresso già da Cass. n. 29794/2023 per il casodi giudizio soggettivamente complesso).4.

Nel caso di specie, il decreto di estinzione rinvia alladocumentazione depositata dalle parti che è inequivocamente estintivadella intera lite per [OSCURATO:PERSONA] e solo parzialmente incidente sullaposizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno rottamato lasola parte di contenzioso conclusosi con esito sfavorevole davanti aigiudici di merito e peraltro non più riproposta.5. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti proposto domanda di definizioneagevolata ai sensi dell’art. 1, comma 186 e ss. della legge n. 197 del2022, in data 20/09/2022, dopo la sentenza di appello e prima delricorso per cassazione, versando la prima rata.

Nel ricorso l’Agenziadelle entrate nulla dice e non oppone il diniego.In casi siffatti questa Corte ha ritenuto che il ricorso per cassazionedell’amministrazione è ammissibile in forza del principio per cui«qualora, in pendenza del termine per l'impugnazione della sentenzad'appello, il contribuente presenti istanza di definizione agevolata exart. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022, il ricorso per cassazionedell'Agenzia delle entrate, ancorché successivo all'istanza stessa, devereputarsi ammissibile, permanendo in capo all'Amministrazione ilrelativo interesse, in virtù della divaricazione temporale fra il termineNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026finale per l'impugnazione di legittimità e quello fissato per lavalutazione del cd.

"condono”» (Cass. n. 16642/2025).Ciò premesso, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], inmancanza di allegazione di diniego da parte dell’amministrazione o diistanza di trattazione, la lite deve ritenersi effettivamente estinta.E ciò ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del2022, come modificati dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023,per cui il contribuente che intende aderire alla definizione agevolatadelle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre2023, «presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende lacontroversia, copia della domanda di definizione e del versamento degliimporti dovuti o della prima rata» e, in tal caso, «il processo èdichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o conordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data delladecisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le haanticipate».In parte qua, la socia non ha presentato istanza di decisione quantoalla sua posizione, scindibile dalle altre, e del resto l’estinzione apparepacifica.6.

Gli altri due contribuenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hannopresentato invece domanda di rottamazione dei carichi iscritti a ruolo,le cui rate sono in corso di pagamento; per loro stessa ammissione ladomanda di rottamazione riguarda i rilievi di cui ai nn. 3, 5 e 6 deirispettivi avvisi di accertamento, cioè quelli confermati dalla CTP e dallaCTR, e sui quali evidentemente non verte il ricorso erariale e quindi indefinitiva neanche ancora oggetto di causa.In data 8/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 391, terzocomma, c.p.c. a seguito del decreto presidenziale di estinzione dellalite, sul dichiarato interesse di evitare che il decreto di estinzioneNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026prevalga anche sugli effetti della sentenza nella parte in cui avevaannullato i rilievi poi rottamati.Pertanto, il ricorso va esaminato in parte qua in relazione ad AlessioSorio e a [OSCURATO:PERSONA] e in riferimento ai rilievi ancora sub judice.7.

Nel merito, il ricorso erariale è ammissibile e fondato.7.1.

Il ricorso è ammissibile poiché deduce una chiara questione didiritto in maniera del tutto legittima ed espone i fatti processuali nellamisura idonea a far comprendere l’oggetto della lite e il motivo dicensura.Il ricorso è anche fondato, alla luce di un costante orientamento dilegittimità.E' opportuno rammentare, anche alla luce di quanto dedotto neicontroricorsi, che, in caso di società a ristretta base partecipativa, perquesta Corte è legittima la presunzione di attribuzione ai soci deglieventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà delcontribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sonostati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti(Cass. n. 5076/2011; Cass. n. 9519/2009; Cass. n. 24534/2017; Cass.n. 27778/2017; Cass. n. 32959/2018; Cass. n. 1947/2019; Cass. n.16913/2020).Il fondamento logico della costruzione giurisprudenziale si rinvienenella «complicità» che normalmente avvince un gruppo societariocomposto da poche persone, sicché vi è la presunzione che gli utiliextracontabili siano stati distribuiti ai soci, nel corso dello stessoesercizio annuale, salva la prova contraria a carico del contribuente(Cass. n. 13485/2008).Si è evidenziato che nella presunzione di distribuzione ai soci degliutili extracontabili il fatto noto, che sorregge la distribuzione degli utiliextracontabili, non è costituito dalla sussistenza di questi ultimi, madalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e diNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizzala gestione sociale (Cass. n. 5581/2018).Ciò premesso, secondo la CTR la ripresa di costi, ritenuti noninerenti o non deducibili anche per motivi di imputazione, non sarebbedi per sé idonea a determinare l'esistenza di maggiori utili distribuibilie non consentirebbe, di conseguenza, l'applicazione della presunzionedi riparto, tra i soci, degli utili occultati.L’affermazione appare però in contrasto con plurime decisioni diquesta Corte.Le voci recuperate a tassazione avevano un loro diretta incidenzasull'imponibile della società, considerato che l'indeducibilità di costifatturati comporta un inevitabile incremento dell'imponibile e generaun maggior utile, non contabilizzato, al quale non può che applicarsi lapresunzione di distribuzione degli utili, in virtù della ristretta compaginesociale.A tal fine è utile richiamare il principio di diritto, già enunciato daquesta Corte (Cass. n. 1906/2008), secondo cui «il reddito imponibiledi una società di capitali aumenta del valore dei costi fittizi ecorrisponde a ricavi extrabilancio», principio che è stato esteso ancheai casi di costi indeducibili.

Questa Sezione (Cass. n. 17959 e n. 17960del 2012) ha sul punto affermato che i costi costituiscono un elementorilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sicchéquando essi siano «fittizi» o anche «indeducibili», scatta la presunzioneche il medesimo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio,con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra lapercezione di maggiori ricavi e l'indeducibilità o inesistenza di costi.Tale principio, invero, trova applicazione nelle società a ristrettabase partecipativa quando la società abbia indicato in bilancio dei costiinesistenti, quindi indeducibili perché non documentati.

Ma ad analogaconclusione deve pervenirsi nel caso in cui il costo è indeducibile, perNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026le più variegate ragioni, ma è stato effettivamente sostenuto, consomme erogate in concreto dalla società.

Anche in tali casi la societàmatura un reddito di impresa di importo maggiore a quello dichiarato,con presunzione di distribuzione dello stesso ai soci in proporzione dellaquota posseduta.

In tali ipotesi, infatti, la società eroga tutte le sommepresenti nel passivo del conto economico tra i costi, ma si tratta di costiindeducibili che vanno ad alterare il conto economico, che, una voltaemendato da tale errore, comporta inevitabilmente ricavi maggiori e,quindi, un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato.

Anche inquesto caso si genera un maggiore reddito che si presume distribuitoai soci delle società a ristretta partecipazione.In tal senso Cass. n. 15895/2020; Cass. n. 3980/2020; Cass. n.2224/2021; Cass. n. 10679/2022; Cass. n. 21813/2022; Cass. n.15274/2025.8.

Concludendo, fermo il decreto di estinzione totale della lite peril ricorso va accolto in riferimento agli avvisi di accertamento emessinei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ed in relazione aisoli rilievi annullati nei loro confronti, sopra indicati.

Ne segue lacassazione della sentenza impugnata in relazione a tali posizioni e ilrinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto, in diversa composizione.Le spese relative alle posizioni definite con il condono sono a caricodelle parti che le hanno anticipate mentre le residue spese sonodemandate al giudice del merito.

P.Q.MLa Corte, fermo il decreto di estinzione totale della lite per [OSCURATO:PERSONA] parziale per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accoglie il ricorsodell’Agenzia delle entrate, in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenzaNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026impugnata, in relazione alla decisione sui rapporti relativi ai medesimi;rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere in meritoalle spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.Il PresidenteValentino Lenoci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell.r.p.t.- intimata –nonchéZERMIANI MONICA, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonchéNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026SORIO ALESSIO, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonchéCOTTINI FLAVA, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1042/02/2022, resa dalla CommissioneTributaria Regionale del Veneto, depositata il 12/09/2022, nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/05/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso diaccertamento per Ires, Irap e Iva, per costi non documentati e nondetraibili, per l’anno 2012, mentre i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMonica [OSCURATO:PERSONA] impugnarono gli avvisi di accertamento a fini Irpefemessi nei loro confronti in conseguenza dell’accertamento societarioe in considerazione della sussistenza di una società a ristretta base.Più precisamente, infatti, nell’anno 2012 i soci di SGS ServiziAssicurativi erano [OSCURATO:PERSONA], con una quota di partecipazione del30%, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con quota di partecipazionedel 70%; a sua volta, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era partecipatain pari misura da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Verona rigettò il ricorsodella società e accolse in parte i ricorsi dei soci. In particolare, perquanto concerne questi ultimi ritenne che i costi di cui ai rilievi ai nn.1, 2 e 7 erano comunque documentati e quindi, dovendo ritenersieffettivamente sostenuti dalla società, non potevano costituire motivodi presunzione di distribuzione di maggiori utili, in sintesi ritenendoNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026inapplicabile la presunzione di distribuzione di maggiori utili ove lacontestazione nei confronti della società riguardasse costi nondeducibili nel periodo di competenza.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto accolse in partel’appello della società, annullando i rilievi di cui ai nn. 3 e 4 dell’avvisodi accertamento nei suoi confronti, e lo rigettò quanto ai residui rilievi(1, 2, 5, 6, 7); respinse l’appello erariale relativo agli avvisi neiconfronti dei soci, nella parte in cui erano stati annullati; in particolareevidenziò che «Nel caso in cui al contribuente vengano contestati deicosti dedotti non perché questi costi non sono stati effettivamentesostenuti, ma perché si sono ritenuti non inerenti o per difetto dicompetenza, risulta evidente che detti costi non possono essereconsiderati generatori di utili extra-bilancio, e quindi a loro volta tassaticome redditi occulti per i singoli soci. In tale caso infatti si avrebbe unadoppia imposizione ed un indebito arricchimento dell’Amministrazione,poiché tali costi sono stati effettivamente sostenuti. L’Ufficio nell’avvisosocietario non contesta l’effettività del costo, né lo fa in sede di appelloincidentale, limitandosi ad una panoramica di sentenze che in punto didiritto confermerebbero la sua presunzione di una distribuzione di utiliextra-bilancio ai soci anche nel presente caso»; respinse infine anchel’appello dei soci.4. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un motivo.Hanno spiegato separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMonica [OSCURATO:PERSONA] mentre non ha svolto attività difensiva la società.In particolare [OSCURATO:PERSONA] ha esposto di aver presentato domandadi definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 186 e ss. della leggen. 197 del 2022 versando quanto dovuto, chiedendo quindipreliminarmente l’estinzione del processo, e in subordine eccependo lainammissibilità del ricorso e resistendo nel merito.Numero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026Alessio [OSCURATO:PERSONA] invece ha esposto di aver «presentato dichiarazionedi adesione alla definizione agevolata, c.d. “rottamazione quater” (doc.11), relativa, tra le altre, alle cartelle nn. 72220016518402009000(doc. 12), 72218015111761001000 (doc. 13) e42220190003978582000 (doc. 14), emesse con riferimento allapretesa impositiva di cui all’avviso di accertamento sub iudice. 2. Lecartelle di cui sopra sono state emesse dall’Agenzia delle EntrateRiscossione al fine di procedere al recupero delle somme di cuiall’Avviso dovute dal dott. [OSCURATO:PERSONA] giusta sua soccombenza, in primo esecondo grado, rispetto ai rilievi nn. 3-5-6 recati nell’Avviso». Hachiesto il rigetto del ricorso, «salva la declaratoria di estinzione parzialedel giudizio, anche per intervenuta cessazione della materia delcontendere e carenza di interesse dell’avverso ricorso, stante laintervenuta adesione del dott. [OSCURATO:PERSONA] alla definizione agevolata della lite(c.d. “rottamazione quater”, di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, L.197/2022) in relazione alle cartelle individuate in narrativa e relativeai rilievi nn. 3, 5 e 6 di cui all’Avviso», all’esito dell’integrale pagamentodelle rate ancora in corso.[OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che «In data 20marzo 2023, giusta quanto previsto dall’art. 1, commi da 231 a 252,L. 197/2022, la contribuente - pur convinta della legittimità delleproprie ragioni - ha presentato dichiarazione di adesione alladefinizione agevolata, c.d. “rottamazione quater” (doc. 11), relativa,tra le altre, alle cartelle nn. 72218015111598007000 e72220016518419003000 - cui ha fatto seguito l’intimazione dipagamento n. 12220229002796121000 (doc. 12) - emesse conriferimento all’avviso di accertamento sub iudice. … Le cartelle di cuisopra erano state emesse con riferimento ai rilievi nn. 3, 5 e 6 di cuiall’Avviso, in relazione ai quali la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] era risultatasoccombente sia in primo che in secondo grado di giudizio; unicamenteNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026tali rilievi, dunque, sono stati oggetto di rottamazione», e ha chiesto ilrigetto del ricorso previa estinzione parziale.5. Con decreto n. 34761/2025 depositato il 30/12/2025 laPresidente titolare della sezione tributaria ha dichiarato estinto ilprocesso in considerazione del deposito da parte della parte privata di«documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichiaffidati all’Agente della Riscossione prevista dall’art. 1 della l. n. 197del 2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosil’impegno di rinunciare ai giudizi pendenti».In data 8/01/2016 le parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eAlessio [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato istanza di fissazione di udienza,sull’assunto di aver fatto ricorso alla rottamazione unicamente inriferimento ai rilievi 3, 5 e 6 di cui agli avvisi rimanendo invece subiudice i rilievi residui (di cui ai nn. 1, 2, 7 ) degli avvisi di accertamento.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, lett. d), del d.P.R. n.600/1973 e dell’art. 83 del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento alla ritenuta irrilevanza deicosti indeducibili ai fini della successiva imputazione di utili extra-bilancio ai soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa.L’Ufficio premette di aver prestato acquiescenza sia al capo disentenza che ha ritenuto integro il contraddittorio nel giudizio di appellosia al capo di sentenza che ha accolto il ricorso della società conriferimento ai rilievi 3 e 4 (incidenti esclusivamente sulle imposte IRESe IRAP, per un totale di € 6.599, ma irrilevanti sull’IVA e sul maggiorreddito accertato in capo ai soci).Numero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026Poi, la difesa erariale ripercorre i principi elaborati in tema didistribuzione di utili in società a ristretta base ed evidenzia che essanon subordina la possibilità di attribuire pro quota ai soci gli utili alprevio riscontro che essi provengano da una certa fonte (omessacontabilizzazione di componenti positivi, ovvero indebita deduzione dicomponenti negativi). In particolare, anche i costi non documentati(siano essi non inerenti o non di competenza), dopo essere statiindebitamente dedotti dalla società, producono un indebitoabbattimento dell’utile di bilancio e di conseguenza del redditod’impresa fiscalmente rilevante (nel caso di specie, per l’annod’imposta 2012). Né l’Ufficio sarebbe stato tenuto ad esplicitare unaqualche «contestazione sull’effettività del costo», posto che nel caso dispecie, fin dalla sentenza di primo grado, era pacifico che i componentinegativi di cui si discute fossero «indeducibili nell’anno 2012».2. Appare opportuna una ricostruzione della vicenda processuale.2.1. La causa in origine aveva ad oggetto l’avviso di accertamentonei confronti della società (per plurimi rilievi per costi non riconosciuti)e gli avvisi nei confronti dei tre soci, cui erano imputati redditi dipartecipazione a fini Irpef.La CTP respinse il ricorso della società e accolse in parte i ricorsidei soci, in relazione ad alcune riprese (di cui ai nn. 1, 2 e 7) che quindiannullò (confermando invece le riprese di cui ai nn. 3, 5, 6).La CTR accolse in parte l’appello della società (annullando le ripresedi cui ai nn. 3 e 4 del relativo avviso); in relazione alla posizione deisoci, rigettò l’appello dell’ufficio e quello dei contribuenti, confermandoquindi in relazione a questi ultimi, l’annullamento dei rilievi di cui ai nn.1, 2 e 7 e al tempo stesso la validità dei rilievi di cui ai nn. 3, 5 e 6.Il ricorso per cassazione è proposto solo dall’ufficio ed in manieradel tutto esplicita esso attiene solo alla posizione dei soci; esso non puòNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026che riferirsi ai rilievi che erano stati annullati dai giudici di merito e sucui l’ufficio era risultato quindi soccombente.La società, cui pure il ricorso è stato notificato, non svolge attivitàdifensiva.I soci resistono ma non propongono ricorso incidentale.Oggetto di lite non è più l’avviso societario né i rilievi di cui ai nn.3, 5 e 6 degli avvisi nei confronti dei soci, sui quali i soci eranosoccombenti e non hanno proposto ricorso. Pertanto, oggetto delricorso per cassazione sono solo i residui rilievi (di cui ai nn. 1, 2 e 7)degli avvisi di accertamento nei confronti dei soci.Con decreto presidenziale del 29/12/2025 (comunicato il30/12/2025) è stata dichiarata estinta la lite per intervenutarottamazione dei ruoli.In data 8/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 391, terzocomma, c.p.c.3. Cass. Sez. U. n. 19980/2014 ha evidenziato che di fronte ad unprocesso di cassazione che realizza un cumulo di cause sotto il profilosoggettivo ed oggettivo, si può sempre valutare l’effettivo contenutodel provvedimento presidenziale di estinzione, e quindi, ritenere che ladichiarazione di estinzione abbia riguardato solo quella parte delcumulo che doveva riguardare, cioè, secondo l'obiettivo tenore delprovvedimento, solo una parte dell'atto-ricorso.Sul punto questa Corte ha espresso il principio per cui in caso dideclaratoria di estinzione di un giudizio di legittimità oggettivamentecomplesso, disposta con decreto ex art. 391 c.p.c. per condono fiscale,va indagata l'effettiva portata del provvedimento, alla luce deldispositivo e della motivazione: qualora esso richiami espressamenteuna pratica di condono riferita ad una frazione soltanto del themadisputatum, deve ritenersi che, per la natura scindibile dellaNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026controversia, l'estinzione sia limitata solo a detta frazione e nonproduca effetti estintivi dell'ulteriore (o delle ulteriori) questione (oquestioni) estranea (o estranee) alla sanatoria; in tal caso, l'istanza ditrattazione nel termine ex art. 391, terzo comma, c.p.c. non risultanecessaria, poiché, per la limitazione oggettiva dell'estinzione, ilgiudizio di legittimità va comunque ripreso, d'ufficio o su richiesta degliinteressati, per il prosieguo e la definizione della frazione non sanata(Cass. n. 4829/2025, estendendo al caso di giudizio oggettivamentecomplesso il principio espresso già da Cass. n. 29794/2023 per il casodi giudizio soggettivamente complesso).4. Nel caso di specie, il decreto di estinzione rinvia alladocumentazione depositata dalle parti che è inequivocamente estintivadella intera lite per [OSCURATO:PERSONA] e solo parzialmente incidente sullaposizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno rottamato lasola parte di contenzioso conclusosi con esito sfavorevole davanti aigiudici di merito e peraltro non più riproposta.5. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti proposto domanda di definizioneagevolata ai sensi dell’art. 1, comma 186 e ss. della legge n. 197 del2022, in data 20/09/2022, dopo la sentenza di appello e prima delricorso per cassazione, versando la prima rata. Nel ricorso l’Agenziadelle entrate nulla dice e non oppone il diniego.In casi siffatti questa Corte ha ritenuto che il ricorso per cassazionedell’amministrazione è ammissibile in forza del principio per cui«qualora, in pendenza del termine per l'impugnazione della sentenzad'appello, il contribuente presenti istanza di definizione agevolata exart. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022, il ricorso per cassazionedell'Agenzia delle entrate, ancorché successivo all'istanza stessa, devereputarsi ammissibile, permanendo in capo all'Amministrazione ilrelativo interesse, in virtù della divaricazione temporale fra il termineNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026finale per l'impugnazione di legittimità e quello fissato per lavalutazione del cd. "condono”» (Cass. n. 16642/2025).Ciò premesso, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], inmancanza di allegazione di diniego da parte dell’amministrazione o diistanza di trattazione, la lite deve ritenersi effettivamente estinta.E ciò ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del2022, come modificati dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023,per cui il contribuente che intende aderire alla definizione agevolatadelle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre2023, «presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende lacontroversia, copia della domanda di definizione e del versamento degliimporti dovuti o della prima rata» e, in tal caso, «il processo èdichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o conordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data delladecisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le haanticipate».In parte qua, la socia non ha presentato istanza di decisione quantoalla sua posizione, scindibile dalle altre, e del resto l’estinzione apparepacifica.6. Gli altri due contribuenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hannopresentato invece domanda di rottamazione dei carichi iscritti a ruolo,le cui rate sono in corso di pagamento; per loro stessa ammissione ladomanda di rottamazione riguarda i rilievi di cui ai nn. 3, 5 e 6 deirispettivi avvisi di accertamento, cioè quelli confermati dalla CTP e dallaCTR, e sui quali evidentemente non verte il ricorso erariale e quindi indefinitiva neanche ancora oggetto di causa.In data 8/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 391, terzocomma, c.p.c. a seguito del decreto presidenziale di estinzione dellalite, sul dichiarato interesse di evitare che il decreto di estinzioneNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026prevalga anche sugli effetti della sentenza nella parte in cui avevaannullato i rilievi poi rottamati.Pertanto, il ricorso va esaminato in parte qua in relazione ad AlessioSorio e a [OSCURATO:PERSONA] e in riferimento ai rilievi ancora sub judice.7. Nel merito, il ricorso erariale è ammissibile e fondato.7.1. Il ricorso è ammissibile poiché deduce una chiara questione didiritto in maniera del tutto legittima ed espone i fatti processuali nellamisura idonea a far comprendere l’oggetto della lite e il motivo dicensura.Il ricorso è anche fondato, alla luce di un costante orientamento dilegittimità.E' opportuno rammentare, anche alla luce di quanto dedotto neicontroricorsi, che, in caso di società a ristretta base partecipativa, perquesta Corte è legittima la presunzione di attribuzione ai soci deglieventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà delcontribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sonostati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti(Cass. n. 5076/2011; Cass. n. 9519/2009; Cass. n. 24534/2017; Cass.n. 27778/2017; Cass. n. 32959/2018; Cass. n. 1947/2019; Cass. n.16913/2020).Il fondamento logico della costruzione giurisprudenziale si rinvienenella «complicità» che normalmente avvince un gruppo societariocomposto da poche persone, sicché vi è la presunzione che gli utiliextracontabili siano stati distribuiti ai soci, nel corso dello stessoesercizio annuale, salva la prova contraria a carico del contribuente(Cass. n. 13485/2008).Si è evidenziato che nella presunzione di distribuzione ai soci degliutili extracontabili il fatto noto, che sorregge la distribuzione degli utiliextracontabili, non è costituito dalla sussistenza di questi ultimi, madalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e diNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizzala gestione sociale (Cass. n. 5581/2018).Ciò premesso, secondo la CTR la ripresa di costi, ritenuti noninerenti o non deducibili anche per motivi di imputazione, non sarebbedi per sé idonea a determinare l'esistenza di maggiori utili distribuibilie non consentirebbe, di conseguenza, l'applicazione della presunzionedi riparto, tra i soci, degli utili occultati.L’affermazione appare però in contrasto con plurime decisioni diquesta Corte.Le voci recuperate a tassazione avevano un loro diretta incidenzasull'imponibile della società, considerato che l'indeducibilità di costifatturati comporta un inevitabile incremento dell'imponibile e generaun maggior utile, non contabilizzato, al quale non può che applicarsi lapresunzione di distribuzione degli utili, in virtù della ristretta compaginesociale.A tal fine è utile richiamare il principio di diritto, già enunciato daquesta Corte (Cass. n. 1906/2008), secondo cui «il reddito imponibiledi una società di capitali aumenta del valore dei costi fittizi ecorrisponde a ricavi extrabilancio», principio che è stato esteso ancheai casi di costi indeducibili. Questa Sezione (Cass. n. 17959 e n. 17960del 2012) ha sul punto affermato che i costi costituiscono un elementorilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sicchéquando essi siano «fittizi» o anche «indeducibili», scatta la presunzioneche il medesimo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio,con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra lapercezione di maggiori ricavi e l'indeducibilità o inesistenza di costi.Tale principio, invero, trova applicazione nelle società a ristrettabase partecipativa quando la società abbia indicato in bilancio dei costiinesistenti, quindi indeducibili perché non documentati. Ma ad analogaconclusione deve pervenirsi nel caso in cui il costo è indeducibile, perNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026le più variegate ragioni, ma è stato effettivamente sostenuto, consomme erogate in concreto dalla società. Anche in tali casi la societàmatura un reddito di impresa di importo maggiore a quello dichiarato,con presunzione di distribuzione dello stesso ai soci in proporzione dellaquota posseduta. In tali ipotesi, infatti, la società eroga tutte le sommepresenti nel passivo del conto economico tra i costi, ma si tratta di costiindeducibili che vanno ad alterare il conto economico, che, una voltaemendato da tale errore, comporta inevitabilmente ricavi maggiori e,quindi, un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato. Anche inquesto caso si genera un maggiore reddito che si presume distribuitoai soci delle società a ristretta partecipazione.In tal senso Cass. n. 15895/2020; Cass. n. 3980/2020; Cass. n.2224/2021; Cass. n. 10679/2022; Cass. n. 21813/2022; Cass. n.15274/2025.8. Concludendo, fermo il decreto di estinzione totale della lite peril ricorso va accolto in riferimento agli avvisi di accertamento emessinei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ed in relazione aisoli rilievi annullati nei loro confronti, sopra indicati. Ne segue lacassazione della sentenza impugnata in relazione a tali posizioni e ilrinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto, in diversa composizione.Le spese relative alle posizioni definite con il condono sono a caricodelle parti che le hanno anticipate mentre le residue spese sonodemandate al giudice del merito. P.Q.MLa Corte, fermo il decreto di estinzione totale della lite per [OSCURATO:PERSONA] parziale per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accoglie il ricorsodell’Agenzia delle entrate, in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenzaNumero registro generale 3637/2024Numero sezionale 3897/2026Numero di raccolta generale 17809/2026Data pubblicazione 04/06/2026impugnata, in relazione alla decisione sui rapporti relativi ai medesimi;rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere in meritoalle spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.Il PresidenteValentino Lenoci