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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11475/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10406/2023 promosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede 97, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] de’ Medici, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti resistente per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2899/2023 del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata in data 11/04/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], depositate in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milano ha emesso il decreto ingiuntivo n. 3848/2022 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il Mereu era stato componente del Consiglio di Amministrazione dal 1985 fino all’8 maggio 2019, da ultimo con la carica di Presidente, per il pagamento della somma di € 6.600.000,00, a titolo di (residuo) compenso straordinario deliberato dall’assemblea dei soci dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in riferimento all’operazione di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla locazione di un importante immobile sito in Milano, via Montenapoleone, di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA].

Il decreto ingiuntivo è stato opposto da [OSCURATO:SOCIETA]., che ha eccepito in via preliminare l’incompetenza del giudice adito in virtù della clausola compromissoria prevista dall’art 30 del proprio Statuto del seguente contenuto: «Salvo che la legge disponga diversamente, tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere oggetto di preliminare tentativo di conciliazione ad opera di conciliatore nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] di Milano.

Nel caso di mancato buon fine della conciliazione entro sessanta giorni dall’instaurazione della procedura, le controversie saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzione di presidente, nominati direttamente dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] di Milano.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

L’arbitrato si svolgerà in lingua italiana e avrà sede a Milano.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell’accettazione dell’incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti».

La società ha contestato anche nel merito il diritto di credito azionato. [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi, ha replicato all’eccezione di incompetenza deducendo che la causa, coinvolgendo un rapporto tra amministratore e società, non poteva essere ricompresa tra quelle devolute dallo Statuto agli arbitri, poiché un’attenta lettura del testo della clausola portava ad individuare il perimetro della medesima riferito solo alle controversie che hanno come soggetto attivo o passivo i soci.

Ha, poi, eccepito (i) l’inammissibilità dell’eccezione di compromesso sollevata dall’opponente per non avere quest’ultima indicato in modo preciso e puntuale il soggetto terzo deputato alla nomina del [OSCURATO:PERSONA] e (ii) l’invalidità della clausola compromissoria per insufficiente determinatezza del soggetto chiamato a nominare il collegio arbitrale, identificato nella “Camera Arbitrale e di Conciliazione dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] di Milano”, poiché a Milano hanno sede due camere Arbitrali, ovvero la Camera Arbitrale e di Conciliazione, riconducibile alla Fondazione dei [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con sede in via Fontana 1, e la Camera Arbitrale della Fondazione ODCEC, riferibile alla Fondazione dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con sede in via Pattari

6. Infine, l’opposto ha dedotto l’indisponibilità del diritto controverso, trattandosi di compenso deliberato alla unanimità dalla assemblea dei soci e quindi non compromettibile dalla società.

Nel merito ha insistito per l’accoglimento della domanda introdotta in via monitoria.

Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, il Tribunale ha statuito come segue: «1.

Accoglie l’eccezione di compromesso sollevata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3848/2022 emesso dal Tribunale di Milano incompetente rientrando la controversia nella competenza del collegio Arbitrale.

2. Condanna l’opposto [OSCURATO:PERSONA] a rifondere all’opponente [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di opposizione liquidate in euro 17.200 per compensi, euro 870 per spese non ripetibili, oltre al rimborso delle spese generali, CPA e IVA come per legge.» Secondo il Tribunale, il rapporto dedotto in giudizio rientrava nell’ambito di operatività della clausola statutaria di compromesso, evidenziando che il diritto dell’amministratore di società al compenso per la carica svolta è un diritto patrimoniale disponibile e, dunque, compromettibile.

La clausola doveva ritenersi valida, non rinvenendosi alcuna indeterminatezza nella individuazione dell’ente chiamato alla nomina dei componenti del Collegio degli arbitri, poiché nella versione approvata il 20/04/2011 individuava il soggetto terzo nella Camera Arbitrale e di Conciliazione dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] di Milano e la medesima formula era stata mantenuta nella versione dello Statuto approvato il 19/04/2019, ma alla data del 20/04/2011 esisteva solo la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei [OSCURATO:PERSONA] di Milano, quindi nessun dubbio poteva sussistere sul fatto che lo Statuto si riferisse e continuasse a riferirsi alla Camera Arbitrale dei [OSCURATO:PERSONA] di Milano, come per altro la denominazione della clausola lasciava intendere.

Secondo il medesimo giudice di merito, inoltre, l’eccezione di compromesso era stata ritualmente sollevata dalla difesa dell’opponente con la citazione in opposizione e nessun elemento di indeterminatezza era ravvisabile.

Lo stesso Tribunale ha, infine, ritenuto che la clausola compromissoria era idonea a ricomprendere la controversia de quo, poiché, dalla lettera della clausola, valutata nel suo complesso, si evinceva che lo Statuto aveva inteso devolvere alla competenza degli arbitri tutte le controversie inerenti il rapporto sociale ivi comprese quelle che gli amministratori, i sindaci e i liquidatori intendevano promuovere a qualsiasi titolo verso la società o quelle che la società intendeva azionare contro di loro.

La clausola compromissoria andava, dunque, riferita a tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, fondati sul rapporto sociale che potevano sorgere tra i soci, tra i soci e la società, tra la società e gli amministratori, i sindaci e i liquidatori.

Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano a statuire sulla causa introdotta con il menzionato ricorso monitorio. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47, comma 5, c.p.c.

Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dei canoni interpretativi in materia di contratti, i quali, se correttamente applicati, avrebbero condotto a ritenere non operante la clausola compromissoria sotto il profilo soggettivo.

Secondo il ricorrente, l’interpretazione della clausola nel suo complesso, secondo il senso letterale, avrebbe dovuto condurre a conclusioni diverse da quelle raggiunte dal Tribunale, applicandosi il patto, in base al primo comma della norma statutaria, esclusivamente alle liti «fra i soci» ovvero a quelle «tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci», mentre la controversia definita con la sentenza impugnata coinvolgeva la società, da un lato, e l’ex amministratore dall’altro.

Il secondo comma della medesima norma statutaria specificava, poi, che la clausola è vincolante, dopo l’accettazione dell’incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci «relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti», ma, evidentemente, nei limiti della portata generale di cui al primo comma e cioè esclusivamente per le liti che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci.

Ciò in ragione della chiara circostanza secondo la quale gli amministratori, i sindaci e i liquidatori sono estranei alla compagine sociale, che ha la “paternità” dello statuto societario, ed è necessario, quindi, che la clausola compromissoria specifichi che tali soggetti terzi – una volta accettata la carica – siano vincolati dalla clausola stessa ma ciò non potrà che avvenire entro i limiti soggettivi di portata generale delineati dal primo comma.

Anche tenendo a mente la comune intenzione dei contraenti, ai sensi dell’art. 1362 c.c., il Tribunale di Milano, secondo il ricorrente, non ha individuato alcun criterio né alcun indice esterno rivelatore di una diversa volontà dei contraenti, salvo invocare la circostanza secondo la quale l’interpretazione offerta dal Mereu comporterebbe di fatto la inapplicabilità della clausola quanto agli amministratori, sindaci, liquidatori posto che sono solo marginali le controversie che possono sorgere tra amministratori, liquidatori, sindaci e i singoli soci non ravvisandosi un rapporto sociale diretto tra l’amministratore o il liquidatore o il sindaco e il socio.

A riprova di quanto categoricamente affermato, il ricorrente ha rilevato che l’azionista unico di [OSCURATO:SOCIETA] è [OSCURATO:PERSONA] s.a., una società costituita nei [OSCURATO:PERSONA], poi incorporata in Lussemburgo, sicché l’interesse prioritario perseguito con la clausola compromissoria era soprattutto quello del socio unico di non vedersi evocato innanzi all’autorità giudiziaria italiana, preferendo la devoluzione di ogni controversia che li riguardasse innanzi ad un Collegio arbitrale.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’inoperatività, nella specie, della clausola compromissoria sotto il profilo oggettivo, poiché il compenso straordinario deliberato dall’assemblea dei soci e oggetto del ricorso monitorio trovava causa non tanto nell’incarico di amministratore svolto dal Mereu ma per l’importante operazione di [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo ideata, attivata e condotta nel rinegoziare la contrattualistica del più importante cespite societario, posseduto in [OSCURATO:PERSONA], Milano.

Trattandosi di compenso straordinario, la controversia non poteva rientrare nella previsione della clausola compromissoria.

La lite aveva ad oggetto il pagamento di un compenso “straordinario” attribuito a Mereu non per aver amministrato [OSCURATO:SOCIETA], bensì per aver ideato, attivato e condotto con plurimi interlocutori, una importante, specifica e complessa operazione di negoziazione locativa, di ristrutturazione immobiliare e valorizzazione patrimoniale relativamente al cespite di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., sito in via Montenapoleone a Milano, estranea al rapporto sociale.

Con il terzo motivo di ricorso è censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha rilevato d’ufficio l’invalidità della clausola compromissoria, nella parte in cui ha previsto che l’arbitrato potesse avere ingresso solo a seguito di obbligatorio ma «preliminare tentativo di conciliazione ad opera di conciliatore nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] di Milano», poiché con il d.lgs. n. 28 del 2010 il legislatore ha chiarito – nelle sue definizioni - che la conciliazione altro non è che il positivo risultato del procedimento di mediazione (art. 11 d.lgs. cit.) e il primo comma dell’art. 23 d.lgs. cit. ha abrogato gli articoli da 38 a 40 d.lgs. n. 5 del 2003, disciplinanti gli organismi di conciliazione ed il relativo procedimento di conciliazione, così disponendo che, nelle cause endosocietarie, in luogo della conciliazione dovesse aver luogo la mediazione, prescrivendone ambito, requisiti e modalità esecutive da parte degli organismi appositamente abilitati. 2.Il primo motivo di ricorso è fondato.

2.1. Occorre prima di tutto precisare che l'indagine sulla portata di una clausola compromissoria, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri del giudice di legittimità, che in tale materia è anche giudice del fatto (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 28468 del 02/10/2023; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 20996 del 02/10/2020; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19546 del 30/09/2015). 2.2.Questa Corte ha, inoltre, già avuto occasione di affermare che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto.

Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere, però, verificato alla luce dell'intero contesto negoziale, della correlazione tra le singole clausole, ai sensi dell'art.1363 c.c., dovendosi intendere per “senso letterale delle parole” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Sez. 1, Sentenza n. 4176 del 22/02/2007; Cass. 28468/2023).

2.3. Occorre, pertanto, esaminare il contenuto dell’intera clausola compromissoria, ove è stabilito quanto segue: «1.

Salvo che la legge disponga diversamente, tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere oggetto di preliminare tentativo di conciliazione … Nel caso di mancato buon fine della conciliazione entro sessanta giorni dall’instaurazione della procedura, le controversie saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un collegio di tre arbitri … Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

L’arbitrato si svolgerà in lingua italiana e avrà sede a Milano.

2. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell’accettazione dell’incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti» 2.4.Nella specie, è evidente che il primo comma della clausola intende devolvere alla competenza arbitrale solo le controversie che dovessero insorgere ‒ fallito il tentativo di conciliazione ‒ tra i soci e la società, ovvero tra i soci e gli amministratori, o tra i primi e i liquidatori o i sindaci (delimitazione dell’ambito soggettivo), che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (delimitazione dell’ambito oggettivo).

Si deve trattare, cioè, di controversie inerenti al rapporto che si instaura per effetto del contratto di società(art. 2247 c.c.).

Il secondo comma si limita a specificare, con riguardo ai soggetti indicati al comma precedente, che la clausola compromissoria, e cioè quella indicata nel primo comma, si applica a tutti i soggetti ivi menzionati, specificando, per i soci, che opera anche se è controversa la qualità di socio, e, per gli amministratori, che si applica per il solo fatto che abbiano accettato l’incarico.

Non è operata alcuna estensione dell’ambito oggettivo della clausola che, dunque, resta sempre limitata, in base a quanto stabilito al primo comma, alle controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Alla previsione del primo comma è estraneo il rapporto tra società ed amministratori, ricorrente nella specie, il quale, pur rientrando nell’ambito dei rapporti “societari” (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017), non attiene ai rapporti “sociali” in senso proprio, che si riferiscono al contratto di società, definito dall’art. 2247 c.c.

Il rapporto tra amministratore e società è, in effetti, un rapporto organico avente carattere fiduciario, che esula dall'ambito di applicazione dell’art. 36 Cost. (può essere, infatti, anche gratuito), ove i compiti attribuiti riguardano la gestione stessa dell'impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse, compiuti in virtù della immedesimazione organica che viene ad instaurarsi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 285 del 09/01/2019).

3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri che devono ritenersi assorbiti. 4.In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, assorbiti gli altri, deve essere cassata la sentenza n. 2899/2023 del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata in data 11/04/2023, dovendo essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa.

5. La statuizione sulle spese è demandata al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza n. 2899/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10406/2023 promosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede 97, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] de’ Medici, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti resistente per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2899/2023 del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata in data 11/04/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], depositate in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milano ha emesso il decreto ingiuntivo n. 3848/2022 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il Mereu era stato componente del Consiglio di Amministrazione dal 1985 fino all’8 maggio 2019, da ultimo con la carica di Presidente, per il pagamento della somma di € 6.600.000,00, a titolo di (residuo) compenso straordinario deliberato dall’assemblea dei soci dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in riferimento all’operazione di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla locazione di un importante immobile sito in Milano, via Montenapoleone, di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. Il decreto ingiuntivo è stato opposto da [OSCURATO:SOCIETA]., che ha eccepito in via preliminare l’incompetenza del giudice adito in virtù della clausola compromissoria prevista dall’art 30 del proprio Statuto del seguente contenuto: «Salvo che la legge disponga diversamente, tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere oggetto di preliminare tentativo di conciliazione ad opera di conciliatore nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] di Milano. Nel caso di mancato buon fine della conciliazione entro sessanta giorni dall’instaurazione della procedura, le controversie saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzione di presidente, nominati direttamente dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] di Milano. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. L’arbitrato si svolgerà in lingua italiana e avrà sede a Milano. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell’accettazione dell’incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti». La società ha contestato anche nel merito il diritto di credito azionato. [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi, ha replicato all’eccezione di incompetenza deducendo che la causa, coinvolgendo un rapporto tra amministratore e società, non poteva essere ricompresa tra quelle devolute dallo Statuto agli arbitri, poiché un’attenta lettura del testo della clausola portava ad individuare il perimetro della medesima riferito solo alle controversie che hanno come soggetto attivo o passivo i soci. Ha, poi, eccepito (i) l’inammissibilità dell’eccezione di compromesso sollevata dall’opponente per non avere quest’ultima indicato in modo preciso e puntuale il soggetto terzo deputato alla nomina del [OSCURATO:PERSONA] e (ii) l’invalidità della clausola compromissoria per insufficiente determinatezza del soggetto chiamato a nominare il collegio arbitrale, identificato nella “Camera Arbitrale e di Conciliazione dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] di Milano”, poiché a Milano hanno sede due camere Arbitrali, ovvero la Camera Arbitrale e di Conciliazione, riconducibile alla Fondazione dei [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con sede in via Fontana 1, e la Camera Arbitrale della Fondazione ODCEC, riferibile alla Fondazione dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con sede in via Pattari 6. Infine, l’opposto ha dedotto l’indisponibilità del diritto controverso, trattandosi di compenso deliberato alla unanimità dalla assemblea dei soci e quindi non compromettibile dalla società. Nel merito ha insistito per l’accoglimento della domanda introdotta in via monitoria. Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, il Tribunale ha statuito come segue: «1. Accoglie l’eccezione di compromesso sollevata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3848/2022 emesso dal Tribunale di Milano incompetente rientrando la controversia nella competenza del collegio Arbitrale. 2. Condanna l’opposto [OSCURATO:PERSONA] a rifondere all’opponente [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di opposizione liquidate in euro 17.200 per compensi, euro 870 per spese non ripetibili, oltre al rimborso delle spese generali, CPA e IVA come per legge.» Secondo il Tribunale, il rapporto dedotto in giudizio rientrava nell’ambito di operatività della clausola statutaria di compromesso, evidenziando che il diritto dell’amministratore di società al compenso per la carica svolta è un diritto patrimoniale disponibile e, dunque, compromettibile. La clausola doveva ritenersi valida, non rinvenendosi alcuna indeterminatezza nella individuazione dell’ente chiamato alla nomina dei componenti del Collegio degli arbitri, poiché nella versione approvata il 20/04/2011 individuava il soggetto terzo nella Camera Arbitrale e di Conciliazione dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] di Milano e la medesima formula era stata mantenuta nella versione dello Statuto approvato il 19/04/2019, ma alla data del 20/04/2011 esisteva solo la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei [OSCURATO:PERSONA] di Milano, quindi nessun dubbio poteva sussistere sul fatto che lo Statuto si riferisse e continuasse a riferirsi alla Camera Arbitrale dei [OSCURATO:PERSONA] di Milano, come per altro la denominazione della clausola lasciava intendere. Secondo il medesimo giudice di merito, inoltre, l’eccezione di compromesso era stata ritualmente sollevata dalla difesa dell’opponente con la citazione in opposizione e nessun elemento di indeterminatezza era ravvisabile. Lo stesso Tribunale ha, infine, ritenuto che la clausola compromissoria era idonea a ricomprendere la controversia de quo, poiché, dalla lettera della clausola, valutata nel suo complesso, si evinceva che lo Statuto aveva inteso devolvere alla competenza degli arbitri tutte le controversie inerenti il rapporto sociale ivi comprese quelle che gli amministratori, i sindaci e i liquidatori intendevano promuovere a qualsiasi titolo verso la società o quelle che la società intendeva azionare contro di loro. La clausola compromissoria andava, dunque, riferita a tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, fondati sul rapporto sociale che potevano sorgere tra i soci, tra i soci e la società, tra la società e gli amministratori, i sindaci e i liquidatori. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano a statuire sulla causa introdotta con il menzionato ricorso monitorio. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47, comma 5, c.p.c. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dei canoni interpretativi in materia di contratti, i quali, se correttamente applicati, avrebbero condotto a ritenere non operante la clausola compromissoria sotto il profilo soggettivo. Secondo il ricorrente, l’interpretazione della clausola nel suo complesso, secondo il senso letterale, avrebbe dovuto condurre a conclusioni diverse da quelle raggiunte dal Tribunale, applicandosi il patto, in base al primo comma della norma statutaria, esclusivamente alle liti «fra i soci» ovvero a quelle «tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci», mentre la controversia definita con la sentenza impugnata coinvolgeva la società, da un lato, e l’ex amministratore dall’altro. Il secondo comma della medesima norma statutaria specificava, poi, che la clausola è vincolante, dopo l’accettazione dell’incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci «relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti», ma, evidentemente, nei limiti della portata generale di cui al primo comma e cioè esclusivamente per le liti che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci. Ciò in ragione della chiara circostanza secondo la quale gli amministratori, i sindaci e i liquidatori sono estranei alla compagine sociale, che ha la “paternità” dello statuto societario, ed è necessario, quindi, che la clausola compromissoria specifichi che tali soggetti terzi – una volta accettata la carica – siano vincolati dalla clausola stessa ma ciò non potrà che avvenire entro i limiti soggettivi di portata generale delineati dal primo comma. Anche tenendo a mente la comune intenzione dei contraenti, ai sensi dell’art. 1362 c.c., il Tribunale di Milano, secondo il ricorrente, non ha individuato alcun criterio né alcun indice esterno rivelatore di una diversa volontà dei contraenti, salvo invocare la circostanza secondo la quale l’interpretazione offerta dal Mereu comporterebbe di fatto la inapplicabilità della clausola quanto agli amministratori, sindaci, liquidatori posto che sono solo marginali le controversie che possono sorgere tra amministratori, liquidatori, sindaci e i singoli soci non ravvisandosi un rapporto sociale diretto tra l’amministratore o il liquidatore o il sindaco e il socio. A riprova di quanto categoricamente affermato, il ricorrente ha rilevato che l’azionista unico di [OSCURATO:SOCIETA] è [OSCURATO:PERSONA] s.a., una società costituita nei [OSCURATO:PERSONA], poi incorporata in Lussemburgo, sicché l’interesse prioritario perseguito con la clausola compromissoria era soprattutto quello del socio unico di non vedersi evocato innanzi all’autorità giudiziaria italiana, preferendo la devoluzione di ogni controversia che li riguardasse innanzi ad un Collegio arbitrale. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’inoperatività, nella specie, della clausola compromissoria sotto il profilo oggettivo, poiché il compenso straordinario deliberato dall’assemblea dei soci e oggetto del ricorso monitorio trovava causa non tanto nell’incarico di amministratore svolto dal Mereu ma per l’importante operazione di [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo ideata, attivata e condotta nel rinegoziare la contrattualistica del più importante cespite societario, posseduto in [OSCURATO:PERSONA], Milano. Trattandosi di compenso straordinario, la controversia non poteva rientrare nella previsione della clausola compromissoria. La lite aveva ad oggetto il pagamento di un compenso “straordinario” attribuito a Mereu non per aver amministrato [OSCURATO:SOCIETA], bensì per aver ideato, attivato e condotto con plurimi interlocutori, una importante, specifica e complessa operazione di negoziazione locativa, di ristrutturazione immobiliare e valorizzazione patrimoniale relativamente al cespite di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., sito in via Montenapoleone a Milano, estranea al rapporto sociale. Con il terzo motivo di ricorso è censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha rilevato d’ufficio l’invalidità della clausola compromissoria, nella parte in cui ha previsto che l’arbitrato potesse avere ingresso solo a seguito di obbligatorio ma «preliminare tentativo di conciliazione ad opera di conciliatore nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] di Milano», poiché con il d.lgs. n. 28 del 2010 il legislatore ha chiarito – nelle sue definizioni - che la conciliazione altro non è che il positivo risultato del procedimento di mediazione (art. 11 d.lgs. cit.) e il primo comma dell’art. 23 d.lgs. cit. ha abrogato gli articoli da 38 a 40 d.lgs. n. 5 del 2003, disciplinanti gli organismi di conciliazione ed il relativo procedimento di conciliazione, così disponendo che, nelle cause endosocietarie, in luogo della conciliazione dovesse aver luogo la mediazione, prescrivendone ambito, requisiti e modalità esecutive da parte degli organismi appositamente abilitati. 2.Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1. Occorre prima di tutto precisare che l'indagine sulla portata di una clausola compromissoria, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri del giudice di legittimità, che in tale materia è anche giudice del fatto (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 28468 del 02/10/2023; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 20996 del 02/10/2020; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19546 del 30/09/2015). 2.2.Questa Corte ha, inoltre, già avuto occasione di affermare che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere, però, verificato alla luce dell'intero contesto negoziale, della correlazione tra le singole clausole, ai sensi dell'art.1363 c.c., dovendosi intendere per “senso letterale delle parole” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Sez. 1, Sentenza n. 4176 del 22/02/2007; Cass. 28468/2023). 2.3. Occorre, pertanto, esaminare il contenuto dell’intera clausola compromissoria, ove è stabilito quanto segue: «1. Salvo che la legge disponga diversamente, tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere oggetto di preliminare tentativo di conciliazione … Nel caso di mancato buon fine della conciliazione entro sessanta giorni dall’instaurazione della procedura, le controversie saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un collegio di tre arbitri … Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. L’arbitrato si svolgerà in lingua italiana e avrà sede a Milano. 2. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell’accettazione dell’incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti» 2.4.Nella specie, è evidente che il primo comma della clausola intende devolvere alla competenza arbitrale solo le controversie che dovessero insorgere ‒ fallito il tentativo di conciliazione ‒ tra i soci e la società, ovvero tra i soci e gli amministratori, o tra i primi e i liquidatori o i sindaci (delimitazione dell’ambito soggettivo), che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (delimitazione dell’ambito oggettivo). Si deve trattare, cioè, di controversie inerenti al rapporto che si instaura per effetto del contratto di società(art. 2247 c.c.). Il secondo comma si limita a specificare, con riguardo ai soggetti indicati al comma precedente, che la clausola compromissoria, e cioè quella indicata nel primo comma, si applica a tutti i soggetti ivi menzionati, specificando, per i soci, che opera anche se è controversa la qualità di socio, e, per gli amministratori, che si applica per il solo fatto che abbiano accettato l’incarico. Non è operata alcuna estensione dell’ambito oggettivo della clausola che, dunque, resta sempre limitata, in base a quanto stabilito al primo comma, alle controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Alla previsione del primo comma è estraneo il rapporto tra società ed amministratori, ricorrente nella specie, il quale, pur rientrando nell’ambito dei rapporti “societari” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017), non attiene ai rapporti “sociali” in senso proprio, che si riferiscono al contratto di società, definito dall’art. 2247 c.c. Il rapporto tra amministratore e società è, in effetti, un rapporto organico avente carattere fiduciario, che esula dall'ambito di applicazione dell’art. 36 Cost. (può essere, infatti, anche gratuito), ove i compiti attribuiti riguardano la gestione stessa dell'impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse, compiuti in virtù della immedesimazione organica che viene ad instaurarsi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 285 del 09/01/2019). 3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri che devono ritenersi assorbiti. 4.In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, assorbiti gli altri, deve essere cassata la sentenza n. 2899/2023 del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata in data 11/04/2023, dovendo essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa. 5. La statuizione sulle spese è demandata al merito. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza n. 2899/2023
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