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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19826/2026

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eciale in calce alricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo diposta elettronica del difensore [OSCURATO:EMAIL];- ricorrente principale-ControAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e Agenziadelle Entrate–Riscossione, in persona del Presidente pro tempore,domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale delloStato che le rappresenta e difende;- controricorrenti e ricorrenti incidentali-Nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/2026Data pubblicazione 15/06/2026Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., Comune di [OSCURATO:PERSONA],in persona del sindaco p.t., e [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica, in personadel legale rappresentante pro tempore;-intimati-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 4744/2022, depositata in data 14 giugno 2022.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione provinciale diNapoli avverso avviso di intimazione notificatogli in data 27.2.2020, per lasomma di euro 53.363,57, stante il mancato pagamento di diverse cartelleesattoriali relative a Irpef, contributi sanitari nazionali, tassa di smaltimentorifiuti, canoni TV e bonifica e miglioramento fondiario, deducendo la carenza dimotivazione, la mancata notifica delle cartelle presupposte e l’intervenutodecorso della prescrizione.2.La CTP, con sentenza n. 1866/24/2021, rigettava il ricorso ritenendocorrettamente notificate le cartelle a persona irreperibile e non decorsa laeccepita prescrizione.3.Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] alla Commissione tributaria regionale della Campania che, con sentenzan. 4744/2022, depositata in data 14 giugno 2022, accoglieva parzialmentel’appello ritenendo: 1) irrituale la notifica delle cartelle relative ai tributi locali edecorso il relativo termine di prescrizione quinquennale con annullamento inparte qua dell’intimazione di pagamento; 2) rituale, come già statuito dalla CTP,la notifica della cartella n.07120010340107288000, concernente l’Irpef e icontributi SSN per il 1994, effettuata, oltre che in data 4.9.2001 al contribuente(in bonis), successivamente, in data 19.2.2004, al curatore del fallimento inpendenza della procedura concorsuale, con interruzione della prescrizione finoalla sentenza di fallimento, decorrenza ex novo dopo la chiusura della proceduraNumero registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/2026concorsuale e con successiva interruzione, entro dieci anni dalla chiusura delData pubblicazione 15/06/2026fallimento, per effetto della notifica in data 2.10.2015, di un nuovo attointerruttivo.

La CTR ha ritenuto, altresì, inammissibile la doglianza proposta dalcontribuente, soltanto in sede di gravame, di invalidità della notifica della dettacartella effettuata unicamente nei confronti del curatore e non anche neiconfronti del contribuente che, nel 2004, era stato già dichiarato fallito (essendolegale rappresentante e socio accomandatario di [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita in data 15.3.2000 con chiusura della procedurafallimentare con decreto del 22.3.2004).4.Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso affidato a unmotivo.5.Resistono l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate- Riscossione concontroricorso articolando ricorso incidentale articolato con un motivo.6.Sono rimasti intimati il Comune di Napoli, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], e ilConsorzio Aurunco di Bonifica.7.

Il ricorrente ha depositato memoria.8.

All’udienza del 24 gennaio 2024, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo inRAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazionesu un punto decisivo della controversia per avere la CTR - omettendo di valutareun elemento probatorio decisivo qual era l’irregolarità della notifica dellapresupposta cartella n.07120010340107288000 - qualificato erroneamentecome nuova la contestazione di irritualità della detta notifica in quanto effettuatasoltanto nei confronti del curatore e non anche del contribuente dichiarato fallitonel 2004 sebbene la stessa non costituisse domanda nuova essendo connessaalla originaria censura di prescrizione del credito tributario permancata/irregolare notifica delle cartelle al contribuente; inoltre, ad avviso delricorrente, la presunta notifica della detta cartella eseguita ex art. 140 c.p.c. indata 4.9.2001 al contribuente (in bonis) non si sarebbe perfezionata inNumero registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/2026mancanza della produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento dellaData pubblicazione 15/06/2026raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’Ufficiopostale (CAD) e, comunque, anche a volere ritenere perfezionata in data4.9.2001 tale notifica, il credito erariale sarebbe comunque estinto in quanto datale data al 1.10.2015 (anno di presunta notifica dell’atto interruttivo) sarebbecomunque decorso il termine quinquennale di prescrizione.

Peraltro, ad avvisodel ricorrente, la CTR non avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione(quinquennale) del credito erariale per essere decorso il termine di undici annidalla chiusura del fallimento (il 22 marzo 2004) alla presuntiva notifica dell’attointerruttivo (in data 1.10.2015).1.1.

Il motivo – nella parte in cui aggredisce, sotto il profilo della violazione dilegge, la statuizione del giudice di appello circa l’asserita inammissibilità pernovità della censura proposta dal contribuente in sede di gravame di invaliditàdella notifica della cartella n.07120010340107288000 in quanto effettuataesclusivamente nei confronti del curatore fallimentare e non del contribuenteche nel 2004 era stato dichiarato fallito – è fondato.1.2.

Va premesso che, nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi, opera ilgenerale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione dellastruttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione dellapretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motividi impugnazione dell'atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorsooriginario, non possono essere rilevate d'ufficio né fatte valere per la prima voltanel giudizio di legittimità. (Cass. 18/05/2018, n. 12313).1.3.Questa Corte ha tuttavia precisato che nel processo tributario, la parte[resistente] la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazionegenerica del ricorso può rendere specifica la stessa in sede di gravame poiché ildivieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche lemere difese, che non introducono nuovi temi di indagine(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12651 del 23/05/2018).

In altri termini, il divieto inquestione concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei viziNumero registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/2026d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi dellaData pubblicazione 15/06/2026pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difesee, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censuredel contribuente, che restano sempre deducibili (tra le tante:Sez. 5, Ordinanza n. 10127 del 2026; Cass. n. 25629/2022 cit., che richiamaCass. n. 14486/2013; Cass. n. 22105/2017; Cass. n. 31224/2017; Cass. n.12651/2018; Cass. n. 33115/2019; Cass. n. 5502/2020; Cass. n. 22004/2020;Cass. n. 2072/2021; Cass. n. 7434/2021).1.4.Al riguardo deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte consentenza n. 24121/2017 ha ribadito che si incorre in mutatio libelli «quando siavanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nelprocesso un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata susituazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fattocostitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovotema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto didisorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento delprocesso; si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi,in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridicadel fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo olimitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento dellapretesa fatta (Cass n. 12621 del 20/07/2012; Cass. n. 17457 del 27/07/2009)»La predetta pronuncia ha altresì chiarito che «si ha domanda nuova permodificazione della causa petendi, inammissibile in appello, quando i nuovielementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamentodei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanzialedell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, indefinitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fattavalere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio(Cass. n. 2201 del 16/02/2012; Cass. n. 10779 del 11/05/2007; Cass. n. 22010del 13/10/2006)» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14285 del 2021, non massimata,nella quale si è affermato che meritava censura la sentenza della CTR laddoveaveva rilevato che “la contestazione dell'appellante circa il mancato invio dellaNumero registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/2026raccomandata informativa costituisse eccezione nuova, mentre invece era benData pubblicazione 15/06/2026evidente che essa costituiva mera precisazione della contestazione di irregolaritàdella notifica dell'avviso di accertamento effettuata già con il ricorsointroduttivo”, concretando una mera emendatio, cosicché “il giudice tributario, afronte di tale contestazione e alla stregua della documentazione prodottadall'ufficio finanziario in primo grado, avrebbe dovuto verificare la regolarità ditutto il procedimento notificatorio).1.5.Ed invero, «in tema di giudizio tributario, il rilievo sulla validità dellanotificazione dell'atto impositivo o della cartella di pagamento, quand'anchegenericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare,comunque, la regolarità dell'intero procedimento notificatorio, sicchél'introduzione, per la prima volta in appello, della denunzia della invalidità di unospecifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova» (Cass.,sez. 5, Ordinanza n. 27349 del 2025; Cass. 29 aprile 2024, n. 11427; Cass. 28dicembre 2023, n. 36305; Cass. 25 maggio 2021, n. 14285).1.6.

Nella sentenza impugnata la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nelritenere - a fronte della eccezione nel ricorso introduttivo della inesistenza o,comunque, della estinzione della pretesa tributaria per non essere statanotificata al contribuente, per quanto di interesse, la cartella esattorialen.07120010340107288000 richiamata nell’intimazione opposta (“la pretesatributaria è da ritenersi inesistente in quanto all’istante non è stata notificata lacartella esattoriale ..” pag. 5 del ricorso introduttivo allegato) - inammissibile inquanto nuova la censura proposta in grado di appello di invalidità della notificafatta unicamente nei confronti del curatore e non anche del contribuente che nel2004 era stato già dichiarato fallito (“la notifica effettuata al curatorefallimentare non sana il vizio in considerazione della circostanza che, come dainsegnamento della Suprema Corte il perfezionamento della notifica si ha conla consegna in favore del curatore e del debitore” v. pag. 8 dell’atto di appelloallegato).

Invero, il fatto che, in primo grado fosse stata comunque contestata,sia pure in forma generica, la non rituale notificazione della sottesa cartella dipagamento comportava che concretasse una mera emendatio la precisazione insede di appello circa la assunta invalidità della detta notifica per essere stataNumero registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/2026effettuata esclusivamente al curatore fallimentare e non al contribuente giàData pubblicazione 15/06/2026fallito nel 2004.1.5.Il motivo è fondato – in parte per una ragione giuridica diversa da quellaprospettata dal ricorrente - anche nella parte in cui denuncia, sotto il profilo dellaviolazione di legge, il mancato rilievo da parte del giudice di appello dellaprescrizione del credito erariale anche a volere ritenere perfezionata in data4.9.2001 la notifica della sottesa cartella al contribuente (in bonis), consideratoil decorso del termine (quinquennale) da tale data alla notifica del presunto attointerruttivo in data 1.10.2015.Premesso che in tema di contenzioso tributario, l'ente impositore che decidadiscrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatorefallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallitotornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivoche abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezzaanche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del creditotributario nei suoi confronti (Sez. 5, Ordinanza n. 10760 del 22/04/2024), e chei diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se lalegge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento alle imposteIrpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanzadi un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termineordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendodetti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativipresupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr. Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 32308 del11/12/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez.

U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021;Cass. n. 20638/2021; Cass. n. 16395 del 2022), posto che, nella specie, comeaccertato in punto di fatto dal giudice di appello, la notifica della sottesa cartellaera avvenuta al contribuente (in bonis) in data 4.9.2001 (ex art. 60, comma 1,lett. e) del DPR n. 600/73, essendo il destinatario risultato sconosciuto, v. relatadi notifica riprodotta nel controricorso pag. 7) - non potendo essere opposta alNumero registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/2026Data pubblicazione 15/06/2026fallito tornato in bonis la notifica della sottesa cartella effettuata in data19.2.2004 soltanto al curatore, e, dunque, essendo quest’ultima inidonea adinterrompere la prescrizione nei confronti del contribuente e a fareconseguentemente decorrere ex novo il detto termine dalla data della chiusuradel fallimento – il giudice di appello non si è attenuto ai suddetti principi nel nonrilevare – come eccepito nell’atto di appello - l’avvenuto decorso del termine diprescrizione (decennale applicabile ai tributi erariali come nella specie) dallanotifica in data 4.9.2001 della sottesa cartella al contribuente (in bonis), alladata (1.10.2015) della notifica del successivo presunto atto interruttivo.L’accoglimento del motivo per le ragioni di cui in motivazione comportal’assorbimento di ogni altro profilo dedotto con il mezzo in esame.2.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, si denuncia in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c., per erronea ricostruzione della questio facti in ordine all’intervenutanotificazione delle cartelle esattoriali n.071201101458833039000, n.07120120120617785000, n. 07120130067624752000, n.07120140004701440000, n. 07120150060359390000, n.07120150087825833000, n. 07120150149428528000.

In particolare, ad avvisodelle ricorrenti incidentali, il giudice di appello avrebbe erroneamente dichiaratoil decorso del termine di prescrizione in ordine alle suddette cartelle relative atributi non erariali, sul presupposto della irritualità della loro notificazione (peressere mancato l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto depositotrattandosi di c.d. irreperibilità relativa) laddove, nella specie, emergessedocumentalmente - attraverso i referti di notifica prodotti sin dal primo grado -la notifica della cartella n.071201101458833039000 mediante raccomandata amani del contribuente, della cartella n. 07120140004701440000 ex art. 139c.p.c. nelle mani del contribuente e delle altre cartelle ai sensi dell’art. 60,comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/73, vertendosi in una situazione di c.d.irreperibilità assoluta senza necessità di invio della raccomandata informativa(CAD).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/20262.1.

Il motivo si profila inammissibile per difetto di specificità nella parte in cuiData pubblicazione 15/06/2026denuncia l’invalidità delle notifiche delle cartelle (n. 07120120120617785000, n.07120130067624752000, n. 07120150060359390000, n.07120150087825833000, n. 07120150149428528000) asseritamenteeffettuate ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/73.

Invero,con riferimento alla notifica degli atti è stato precisato che in tema di ricorso percassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio dispecificità del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, seomessa, determina l'inammissibilità del motivo (Cass.,sez. 5 - , Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025; Cass. n. 31038/2018; Cass.5185/2017), qualora, come nel caso di specie sia strettamente funzionale allasua comprensione (Cass. n.1150/2019), dal momento che l'adempimento deirequisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 cod. proc. civ. non è fine a séstesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di dettirequisiti.

Nella fattispecie l’Agenzia pur deducendo l’erroneità della statuizionedella CTR circa l’asserita irritualità della notifica delle suddette cartelle non hariportato nel ricorso incidentale o prodotto le relate di notifica, strettamentefunzionali alla comprensione del motivo.2.2.

Il motivo è fondato nella parte in cui aggredisce, sotto il profilo deltravisamento della prova, la statuizione della CTR in ordine all’asserita irritualitàdella notifica delle cartelle (n.071201101458833039000 e n.07120140004701440000).2.3.Componendo un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione deltravisamento del contenuto oggettivo della prova, le Sezioni unite di questaCorte hanno statuito il seguente principio di diritto: ≪Il travisamento delcontenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedionell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano ipresupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio hacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/2026se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleData pubblicazione 15/06/2026parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a secondache si tratti di fatto processuale o sostanziale≫(Sez.

U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024).

Nella detta pronuncia le Sezioniunite hanno precisato che “in una simile ipotesi nulla osti alla formulazione delmotivo di cui, a seconda dei casi, ai nn. 4 e 5, dell’articolo 360 c.p.c.,sussistendone di volta in volta i necessari presupposti, che qui è superfluoricapitolare.

Il punto è che, nella patologica ipotesi considerata, il giudice ha pursempre supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppurel'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita: il fatto posto asostegno della decisione, quantunque il giudice abbia deciso, non esiste neitermini in cui egli lo ha recepito; si tratta, diremmo, di un non-fatto, un fatto lacui considerazione, nella sua effettiva oggettività, è stata in fin dei conti omessa.Sicché, l’affermazione secondo cui, se l’errore è frutto di un'omessa percezionedel fatto, essa è censurabile ex articolo 360, n. 5, c.p.c., se si riferisca a fattisostanziali, ovvero ex articolo 360, n. 4, c.p.c., ove si tratti di omesso esame difatti processuali (v. in tali termini le già richiamate Cass., 26 maggio 2021, n.14610; Cass. 21 luglio 2010, n. 17110), va estesa al caso in cui il giudice dimerito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità è incontrastabilmenteesclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita,con la finale precisazione che un simile errore, che si è detto essere commissivo,è pur sempre omissivo dall’angolo visuale del risultato che determina nelgiudizio.”2.4.Nella sentenza impugnata la CTR nel ritenere irrituale la notifica delle sottesecartelle (n.071201101458833039000 e n. 07120140004701440000) hasupposto, incorrendo nel travisamento del contenuto oggettivo della prova,l’irritualità delle notifiche incontrastabilmente esclusa dalle relate di notifica-asseritamente prodotte da ADER sin dal giudizio di primo grado- riprodotte, inossequio al principio di specificità, nel ricorso incidentale (per la cartellan.071201101458833039000 relativa alla tassa di smaltimento rifiuti per gli anni2003 e 2009 raccomandata in data 26.9.2011 a mani del contribuente, per lacartella n. 07120140004701440000 relativa alla tassa smaltimento rifiuti per ilNumero registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/20262005, la relata di notifica in data 22 aprile 2014, ex art. 139 c.p.c. nelle maniData pubblicazione 15/06/2026del contribuente) con conseguente erronea declaratoria dell’avvenuto decorsodella prescrizione quinquennale in luogo di verificare la eccepita - da ADER sindalle controdeduzioni di primo grado, v. pagg. 2 e 13 del ricorso incidentale-interruzione del relativo termine per effetto della notificazione degli avvisi diintimazione n. 07120159048779874000 del 1.10.2015; n.07120169013617567000 del 27/04/2016 e 07120199050304602000 del29/10/2019.3.In conclusione, va accolto il ricorso principale e va accolto nei sensi di cui inmotivazione il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata- inrelazione ai ricorsi come accolti- e rinvio, anche per la determinazione dellespese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale e, nei sensi di cui in motivazione, quelloincidentale, cassa la sentenza impugnata- in relazione ai ricorsi come accolti- erinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione;Così deciso in Roma il 10 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eciale in calce alricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo diposta elettronica del difensore [OSCURATO:EMAIL];- ricorrente principale-ControAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e Agenziadelle Entrate–Riscossione, in persona del Presidente pro tempore,domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale delloStato che le rappresenta e difende;- controricorrenti e ricorrenti incidentali-Nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/2026Data pubblicazione 15/06/2026Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., Comune di [OSCURATO:PERSONA],in persona del sindaco p.t., e [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica, in personadel legale rappresentante pro tempore;-intimati-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 4744/2022, depositata in data 14 giugno 2022.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione provinciale diNapoli avverso avviso di intimazione notificatogli in data 27.2.2020, per lasomma di euro 53.363,57, stante il mancato pagamento di diverse cartelleesattoriali relative a Irpef, contributi sanitari nazionali, tassa di smaltimentorifiuti, canoni TV e bonifica e miglioramento fondiario, deducendo la carenza dimotivazione, la mancata notifica delle cartelle presupposte e l’intervenutodecorso della prescrizione.2.La CTP, con sentenza n. 1866/24/2021, rigettava il ricorso ritenendocorrettamente notificate le cartelle a persona irreperibile e non decorsa laeccepita prescrizione.3.Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] alla Commissione tributaria regionale della Campania che, con sentenzan. 4744/2022, depositata in data 14 giugno 2022, accoglieva parzialmentel’appello ritenendo: 1) irrituale la notifica delle cartelle relative ai tributi locali edecorso il relativo termine di prescrizione quinquennale con annullamento inparte qua dell’intimazione di pagamento; 2) rituale, come già statuito dalla CTP,la notifica della cartella n.07120010340107288000, concernente l’Irpef e icontributi SSN per il 1994, effettuata, oltre che in data 4.9.2001 al contribuente(in bonis), successivamente, in data 19.2.2004, al curatore del fallimento inpendenza della procedura concorsuale, con interruzione della prescrizione finoalla sentenza di fallimento, decorrenza ex novo dopo la chiusura della proceduraNumero registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/2026concorsuale e con successiva interruzione, entro dieci anni dalla chiusura delData pubblicazione 15/06/2026fallimento, per effetto della notifica in data 2.10.2015, di un nuovo attointerruttivo. La CTR ha ritenuto, altresì, inammissibile la doglianza proposta dalcontribuente, soltanto in sede di gravame, di invalidità della notifica della dettacartella effettuata unicamente nei confronti del curatore e non anche neiconfronti del contribuente che, nel 2004, era stato già dichiarato fallito (essendolegale rappresentante e socio accomandatario di [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita in data 15.3.2000 con chiusura della procedurafallimentare con decreto del 22.3.2004).4.Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso affidato a unmotivo.5.Resistono l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate- Riscossione concontroricorso articolando ricorso incidentale articolato con un motivo.6.Sono rimasti intimati il Comune di Napoli, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], e ilConsorzio Aurunco di Bonifica.7. Il ricorrente ha depositato memoria.8. All’udienza del 24 gennaio 2024, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo inRAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazionesu un punto decisivo della controversia per avere la CTR - omettendo di valutareun elemento probatorio decisivo qual era l’irregolarità della notifica dellapresupposta cartella n.07120010340107288000 - qualificato erroneamentecome nuova la contestazione di irritualità della detta notifica in quanto effettuatasoltanto nei confronti del curatore e non anche del contribuente dichiarato fallitonel 2004 sebbene la stessa non costituisse domanda nuova essendo connessaalla originaria censura di prescrizione del credito tributario permancata/irregolare notifica delle cartelle al contribuente; inoltre, ad avviso delricorrente, la presunta notifica della detta cartella eseguita ex art. 140 c.p.c. indata 4.9.2001 al contribuente (in bonis) non si sarebbe perfezionata inNumero registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/2026mancanza della produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento dellaData pubblicazione 15/06/2026raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’Ufficiopostale (CAD) e, comunque, anche a volere ritenere perfezionata in data4.9.2001 tale notifica, il credito erariale sarebbe comunque estinto in quanto datale data al 1.10.2015 (anno di presunta notifica dell’atto interruttivo) sarebbecomunque decorso il termine quinquennale di prescrizione. Peraltro, ad avvisodel ricorrente, la CTR non avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione(quinquennale) del credito erariale per essere decorso il termine di undici annidalla chiusura del fallimento (il 22 marzo 2004) alla presuntiva notifica dell’attointerruttivo (in data 1.10.2015).1.1. Il motivo – nella parte in cui aggredisce, sotto il profilo della violazione dilegge, la statuizione del giudice di appello circa l’asserita inammissibilità pernovità della censura proposta dal contribuente in sede di gravame di invaliditàdella notifica della cartella n.07120010340107288000 in quanto effettuataesclusivamente nei confronti del curatore fallimentare e non del contribuenteche nel 2004 era stato dichiarato fallito – è fondato.1.2. Va premesso che, nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi, opera ilgenerale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione dellastruttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione dellapretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motividi impugnazione dell'atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorsooriginario, non possono essere rilevate d'ufficio né fatte valere per la prima voltanel giudizio di legittimità. (Cass. 18/05/2018, n. 12313).1.3.Questa Corte ha tuttavia precisato che nel processo tributario, la parte[resistente] la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazionegenerica del ricorso può rendere specifica la stessa in sede di gravame poiché ildivieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche lemere difese, che non introducono nuovi temi di indagine(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12651 del 23/05/2018). In altri termini, il divieto inquestione concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei viziNumero registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/2026d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi dellaData pubblicazione 15/06/2026pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difesee, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censuredel contribuente, che restano sempre deducibili (tra le tante:Sez. 5, Ordinanza n. 10127 del 2026; Cass. n. 25629/2022 cit., che richiamaCass. n. 14486/2013; Cass. n. 22105/2017; Cass. n. 31224/2017; Cass. n.12651/2018; Cass. n. 33115/2019; Cass. n. 5502/2020; Cass. n. 22004/2020;Cass. n. 2072/2021; Cass. n. 7434/2021).1.4.Al riguardo deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte consentenza n. 24121/2017 ha ribadito che si incorre in mutatio libelli «quando siavanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nelprocesso un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata susituazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fattocostitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovotema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto didisorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento delprocesso; si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi,in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridicadel fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo olimitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento dellapretesa fatta (Cass n. 12621 del 20/07/2012; Cass. n. 17457 del 27/07/2009)»La predetta pronuncia ha altresì chiarito che «si ha domanda nuova permodificazione della causa petendi, inammissibile in appello, quando i nuovielementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamentodei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanzialedell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, indefinitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fattavalere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio(Cass. n. 2201 del 16/02/2012; Cass. n. 10779 del 11/05/2007; Cass. n. 22010del 13/10/2006)» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14285 del 2021, non massimata,nella quale si è affermato che meritava censura la sentenza della CTR laddoveaveva rilevato che “la contestazione dell'appellante circa il mancato invio dellaNumero registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/2026raccomandata informativa costituisse eccezione nuova, mentre invece era benData pubblicazione 15/06/2026evidente che essa costituiva mera precisazione della contestazione di irregolaritàdella notifica dell'avviso di accertamento effettuata già con il ricorsointroduttivo”, concretando una mera emendatio, cosicché “il giudice tributario, afronte di tale contestazione e alla stregua della documentazione prodottadall'ufficio finanziario in primo grado, avrebbe dovuto verificare la regolarità ditutto il procedimento notificatorio).1.5.Ed invero, «in tema di giudizio tributario, il rilievo sulla validità dellanotificazione dell'atto impositivo o della cartella di pagamento, quand'anchegenericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare,comunque, la regolarità dell'intero procedimento notificatorio, sicchél'introduzione, per la prima volta in appello, della denunzia della invalidità di unospecifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova» (Cass.,sez. 5, Ordinanza n. 27349 del 2025; Cass. 29 aprile 2024, n. 11427; Cass. 28dicembre 2023, n. 36305; Cass. 25 maggio 2021, n. 14285).1.6. Nella sentenza impugnata la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nelritenere - a fronte della eccezione nel ricorso introduttivo della inesistenza o,comunque, della estinzione della pretesa tributaria per non essere statanotificata al contribuente, per quanto di interesse, la cartella esattorialen.07120010340107288000 richiamata nell’intimazione opposta (“la pretesatributaria è da ritenersi inesistente in quanto all’istante non è stata notificata lacartella esattoriale ..” pag. 5 del ricorso introduttivo allegato) - inammissibile inquanto nuova la censura proposta in grado di appello di invalidità della notificafatta unicamente nei confronti del curatore e non anche del contribuente che nel2004 era stato già dichiarato fallito (“la notifica effettuata al curatorefallimentare non sana il vizio in considerazione della circostanza che, come dainsegnamento della Suprema Corte il perfezionamento della notifica si ha conla consegna in favore del curatore e del debitore” v. pag. 8 dell’atto di appelloallegato). Invero, il fatto che, in primo grado fosse stata comunque contestata,sia pure in forma generica, la non rituale notificazione della sottesa cartella dipagamento comportava che concretasse una mera emendatio la precisazione insede di appello circa la assunta invalidità della detta notifica per essere stataNumero registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/2026effettuata esclusivamente al curatore fallimentare e non al contribuente giàData pubblicazione 15/06/2026fallito nel 2004.1.5.Il motivo è fondato – in parte per una ragione giuridica diversa da quellaprospettata dal ricorrente - anche nella parte in cui denuncia, sotto il profilo dellaviolazione di legge, il mancato rilievo da parte del giudice di appello dellaprescrizione del credito erariale anche a volere ritenere perfezionata in data4.9.2001 la notifica della sottesa cartella al contribuente (in bonis), consideratoil decorso del termine (quinquennale) da tale data alla notifica del presunto attointerruttivo in data 1.10.2015.Premesso che in tema di contenzioso tributario, l'ente impositore che decidadiscrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatorefallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallitotornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivoche abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezzaanche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del creditotributario nei suoi confronti (Sez. 5, Ordinanza n. 10760 del 22/04/2024), e chei diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se lalegge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento alle imposteIrpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanzadi un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termineordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendodetti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativipresupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr. Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 32308 del11/12/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021;Cass. n. 20638/2021; Cass. n. 16395 del 2022), posto che, nella specie, comeaccertato in punto di fatto dal giudice di appello, la notifica della sottesa cartellaera avvenuta al contribuente (in bonis) in data 4.9.2001 (ex art. 60, comma 1,lett. e) del DPR n. 600/73, essendo il destinatario risultato sconosciuto, v. relatadi notifica riprodotta nel controricorso pag. 7) - non potendo essere opposta alNumero registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/2026Data pubblicazione 15/06/2026fallito tornato in bonis la notifica della sottesa cartella effettuata in data19.2.2004 soltanto al curatore, e, dunque, essendo quest’ultima inidonea adinterrompere la prescrizione nei confronti del contribuente e a fareconseguentemente decorrere ex novo il detto termine dalla data della chiusuradel fallimento – il giudice di appello non si è attenuto ai suddetti principi nel nonrilevare – come eccepito nell’atto di appello - l’avvenuto decorso del termine diprescrizione (decennale applicabile ai tributi erariali come nella specie) dallanotifica in data 4.9.2001 della sottesa cartella al contribuente (in bonis), alladata (1.10.2015) della notifica del successivo presunto atto interruttivo.L’accoglimento del motivo per le ragioni di cui in motivazione comportal’assorbimento di ogni altro profilo dedotto con il mezzo in esame.2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, si denuncia in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c., per erronea ricostruzione della questio facti in ordine all’intervenutanotificazione delle cartelle esattoriali n.071201101458833039000, n.07120120120617785000, n. 07120130067624752000, n.07120140004701440000, n. 07120150060359390000, n.07120150087825833000, n. 07120150149428528000. In particolare, ad avvisodelle ricorrenti incidentali, il giudice di appello avrebbe erroneamente dichiaratoil decorso del termine di prescrizione in ordine alle suddette cartelle relative atributi non erariali, sul presupposto della irritualità della loro notificazione (peressere mancato l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto depositotrattandosi di c.d. irreperibilità relativa) laddove, nella specie, emergessedocumentalmente - attraverso i referti di notifica prodotti sin dal primo grado -la notifica della cartella n.071201101458833039000 mediante raccomandata amani del contribuente, della cartella n. 07120140004701440000 ex art. 139c.p.c. nelle mani del contribuente e delle altre cartelle ai sensi dell’art. 60,comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/73, vertendosi in una situazione di c.d.irreperibilità assoluta senza necessità di invio della raccomandata informativa(CAD).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/20262.1. Il motivo si profila inammissibile per difetto di specificità nella parte in cuiData pubblicazione 15/06/2026denuncia l’invalidità delle notifiche delle cartelle (n. 07120120120617785000, n.07120130067624752000, n. 07120150060359390000, n.07120150087825833000, n. 07120150149428528000) asseritamenteeffettuate ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/73. Invero,con riferimento alla notifica degli atti è stato precisato che in tema di ricorso percassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio dispecificità del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, seomessa, determina l'inammissibilità del motivo (Cass.,sez. 5 - , Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025; Cass. n. 31038/2018; Cass.5185/2017), qualora, come nel caso di specie sia strettamente funzionale allasua comprensione (Cass. n.1150/2019), dal momento che l'adempimento deirequisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 cod. proc. civ. non è fine a séstesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di dettirequisiti. Nella fattispecie l’Agenzia pur deducendo l’erroneità della statuizionedella CTR circa l’asserita irritualità della notifica delle suddette cartelle non hariportato nel ricorso incidentale o prodotto le relate di notifica, strettamentefunzionali alla comprensione del motivo.2.2. Il motivo è fondato nella parte in cui aggredisce, sotto il profilo deltravisamento della prova, la statuizione della CTR in ordine all’asserita irritualitàdella notifica delle cartelle (n.071201101458833039000 e n.07120140004701440000).2.3.Componendo un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione deltravisamento del contenuto oggettivo della prova, le Sezioni unite di questaCorte hanno statuito il seguente principio di diritto: ≪Il travisamento delcontenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedionell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano ipresupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio hacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/2026se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleData pubblicazione 15/06/2026parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a secondache si tratti di fatto processuale o sostanziale≫(Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024). Nella detta pronuncia le Sezioniunite hanno precisato che “in una simile ipotesi nulla osti alla formulazione delmotivo di cui, a seconda dei casi, ai nn. 4 e 5, dell’articolo 360 c.p.c.,sussistendone di volta in volta i necessari presupposti, che qui è superfluoricapitolare. Il punto è che, nella patologica ipotesi considerata, il giudice ha pursempre supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppurel'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita: il fatto posto asostegno della decisione, quantunque il giudice abbia deciso, non esiste neitermini in cui egli lo ha recepito; si tratta, diremmo, di un non-fatto, un fatto lacui considerazione, nella sua effettiva oggettività, è stata in fin dei conti omessa.Sicché, l’affermazione secondo cui, se l’errore è frutto di un'omessa percezionedel fatto, essa è censurabile ex articolo 360, n. 5, c.p.c., se si riferisca a fattisostanziali, ovvero ex articolo 360, n. 4, c.p.c., ove si tratti di omesso esame difatti processuali (v. in tali termini le già richiamate Cass., 26 maggio 2021, n.14610; Cass. 21 luglio 2010, n. 17110), va estesa al caso in cui il giudice dimerito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità è incontrastabilmenteesclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita,con la finale precisazione che un simile errore, che si è detto essere commissivo,è pur sempre omissivo dall’angolo visuale del risultato che determina nelgiudizio.”2.4.Nella sentenza impugnata la CTR nel ritenere irrituale la notifica delle sottesecartelle (n.071201101458833039000 e n. 07120140004701440000) hasupposto, incorrendo nel travisamento del contenuto oggettivo della prova,l’irritualità delle notifiche incontrastabilmente esclusa dalle relate di notifica-asseritamente prodotte da ADER sin dal giudizio di primo grado- riprodotte, inossequio al principio di specificità, nel ricorso incidentale (per la cartellan.071201101458833039000 relativa alla tassa di smaltimento rifiuti per gli anni2003 e 2009 raccomandata in data 26.9.2011 a mani del contribuente, per lacartella n. 07120140004701440000 relativa alla tassa smaltimento rifiuti per ilNumero registro generale 30049/2022Numero sezionale 4854/2026Numero di raccolta generale 19826/20262005, la relata di notifica in data 22 aprile 2014, ex art. 139 c.p.c. nelle maniData pubblicazione 15/06/2026del contribuente) con conseguente erronea declaratoria dell’avvenuto decorsodella prescrizione quinquennale in luogo di verificare la eccepita - da ADER sindalle controdeduzioni di primo grado, v. pagg. 2 e 13 del ricorso incidentale-interruzione del relativo termine per effetto della notificazione degli avvisi diintimazione n. 07120159048779874000 del 1.10.2015; n.07120169013617567000 del 27/04/2016 e 07120199050304602000 del29/10/2019.3.In conclusione, va accolto il ricorso principale e va accolto nei sensi di cui inmotivazione il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata- inrelazione ai ricorsi come accolti- e rinvio, anche per la determinazione dellespese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale e, nei sensi di cui in motivazione, quelloincidentale, cassa la sentenza impugnata- in relazione ai ricorsi come accolti- erinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione;Così deciso in Roma il 10 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida