Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15471/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 9 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (capo a), 110 cod. p ,256-bis, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo b) e 110 - 674 cod. pen. (capo c), unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione.

Con la sentenza confermata era stata ordinata anche la confisca dell'area di cui all'imputazione sub a) e di quant'altro in sequestro.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per tramite del difensore di fiducia, articolandolo in quattro motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, non più vigente a seguito di abrogazione, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Deduce che nelle more del presente giudizio è intervenuto il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, che ha abrogato l'art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006; che la motivazione della sentenza impugnata è illogica nella parte in cui ha sostenuto che la pena in concreto inflitta fosse contemporaneamente congrua e sub-legale; che il giudice di seconda istanza, stimando il fatto di reato in maniera ancora più severa rispetto al primo giudicante, alla luce della circostanza in argomento, con l'intento di infliggere all'imputato una pena più prossima a quella legale, confermava il trattamento sanzionatorio, ritenendo l'imputato neppure meritevole delle circostanze attenuanti generiche e che alla luce della recente abrogazione della suindicata circostanza aggravante la pena non possa più ritenersi congrua.

Deduce, poi, che anche la motivazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche appare illogica ed errata in considerazione del volume non determinato dei rifiuti, del mancato accertamento del danno ambientale, dell'estinzione del precedente penale dell'imputato e della bonifica dell'area da parte dell'imputato.

Deduce, inoltre, che in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la sentenza gravata risulta intrisa da formule di stile illogiche e contraddittorie. 2.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. difetto di motivazione in ordine all'aumento di pena per la continuazione ed erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena.

Deduce che il provvedimento impugnato, analogamente alla sentenza di primo grado, è affetto da grave vizio di motivazione in quanto non esplicita e quantifica l'aumento di pena applicato per ciascun reato satellite né chiarisce i criteri utilizzati per tale determinazione della pena. 2.3 Con il terzo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 256-bis, comma 5, d.lgs. n. 152 del 22006 e vizio di motivazione in ordine alla confisca.

Deduce che già dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge che al giudicante era noto che l'area sulla quale sono stati asseritamente incendiati i cumuli di rifiuti fosse di proprietà della società in nome collettivo di cui i fratelli [OSCURATO:PERSONA] era' óci; che la suindicata disposizione prevede la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato; che l'area teatro dei reati è stata acquistata dalla società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] nel 2002; che i soci erano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che nelle more la società ha visto l'integrale modifica della propria compagine societaria; che il bene è insuscettibile di essere confiscato in quanto appartenente a terzi estranei all'illecito; che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto nel corso del giudizio; che l'estinzione del reato per morte fa venir meno la possibilità di applicare nei confronti degli eredi la confisca e che la misura ablativa è comunque sproporzionata. 2.4 Con il quarto motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. omessa declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 674 cod. pen. per prescrizione nonché erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

Deduce che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria laddove, da un lato, afferma che essendo notorio che la combustione illecita di rifiuti genera emissioni dannose nell'atmosfera, non necessitandosi quindi l'intervento dell'ARPA per procedere alla misurazione e registrazione di eventuali emissioni nocive, e dall'altro, richiama un principio di diritto con cui si afferma la possibilità per il giudicante di fondare il convincimento su dichiarazioni testimoniali che però nel caso di specie mancano.

Deduce, inoltre, che i fatti risalgono al 10 giugno 2019 e che il termine di prescrizione di anni cinque è decorso prima della pronuncia della sentenza di appello (11 febbraio 2025). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Il primo e il secondo motivo possono trattarsi congiuntamente poiché relativi a doglianze tra loro connesse.

Occorre, in primo luogo, dare atto che il ricorrente non contesta la responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 di cui al capo a).

Quanto al reato di cui al capo b) deve rilevarsi che il Tribunale non ha applicato l'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 256-bis, 3comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, abrogata con il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla

I. 3 ottobre 2025, n. 147, avendo determinato la pena complessiva per i tre reati unificati dal vincolo della continuazione in anni tre e mesi quattro di reclusione e, quindi, in misura inferiore al limite minimo di anni quattro di reclusione previsto dai commi 1 e 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 (il menzionato comma 3 prevedeva l'aumento di un terzo della pena nel caso di commissione del delitto di cui al precedente comma 1 nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata).

La Corte di appello nel giudicare congrua la pena inflitta ha definito quest'ultima inferiore alla pena minima di anni quattro sopra indicata, così esprimendo una valutazione illogica perché presupponente un aumento di pena per la circostanza aggravante non applicato plal giudice di primo grado.

Inoltre, fondatamente il ricorrente ha lamentatownancata indicazione della pena base per il ritenuto più grave reato di cui al capo b) e degli aumenti per ciascun dei reati satellite.

Invero, entrambi i giudici di merito hanno indicato la sola pena finale in violazione del principio affermato da questa Corte secondo cui ti]ri tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).

Trattasi di omessa motivazione che non consente di valutare la congruità della pena inflitta per ciascuno dei reati né è possibile l'adozione di statuizioni sulla pena da parte di questa Corte trattandosi di valutazioni di competenza del giudice del merito.

È fondata anche la doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello ha fatto riferimento, tra gli altri elementi considerati per rigettare la richiesta di tali attenuanti, alla gravità del fatto e, come si desume dalle argomentazioni a sostegno della ritenuta congruità della pena, non può che essere stata considerata anche la commissione del fatto stesso nell'ambito dell'attività di impresa integrante la circostanza aggravante.

L'intervenuta abrogazione di quest'ultima, relativa al ritenuto più grave reato di cui al capo b), impone una rinnovata valutazione in ordine alla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio limitatamente a tali circostanze attenuanti e al trattamento sanzionatorio.

3. Il quarto motivo è inammissibile.

Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale, dagli atti allegati al ricorso emerge che l'immobile confiscato è stato acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e che in tale 4società, attualmente avente la ragione sociale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], l'imputato non è socio né amministratore.

Pertanto, difetta l'interesse concreto e attuale dell'imputato a impugnare la statuizione di confisca.

4. Il quarto motivo è manifestamente fondato.

Non vi è alcun vizio della motivazione posto che la responsabilità per il reato di cui al capo c), come emerge dalla sentenza di primo grado, è stata accertata mediante le dichiarazioni testimoniali dei militari operanti che hanno riferito sulle risultanze del sopralluogo.

La contravvenzione di cui al capo c) è stata commessa il 10 giugno 2019.

Nel corso del dibattimento di primo grado il termine di prescrizione è stato sospeso, per richieste di rinvio della difesa, dal 29 novembre 2021 al 10 maggio 2022 per giorni 154 e dal 15 maggio 2023 all'8 ottobre 2025 per giorni

147. Nel giudizio di appello il termine di prescrizione è stato sospeso per adesione dei difensori ad astensione collettiva dall'Il luglio 2024 all'il novembre 2024 per giorni

124. Pertanto, nei due gradi di giudizio vi è stata sospensione dei termini di prescrizione per complessivi giorni

425. La sentenza di primo grado è stata pronunciata il 9 ottobre 2023, con termine per il deposito della motivazione di giorni 90, scadente 1'8 gennaio 2024.

Dal termine per il deposito della motivazione di primo grado (8 gennaio 2024) è sospeso il termine di prescrizione ai sensi della legge n. 103 del 2017 sino alla data della sentenza di secondo grado (11 febbraio 2025).

L'ulteriore sospensione del termine di prescrizione in forza di tale legge decorre dal termine per il deposito della motivazione di secondo grado pari a 180 giorni (90 giorni indicati in sentenza più 90 giorni per autorizzata proroga ex art. 154 norme att. cod. proc. pen.) scadente I'll agosto 2025.

Tenendo conto, per facilità di calcolo e per rispondere alla specifica doglianza del ricorrente, della sola sospensione della prescrizione di 425 giorni intervenuta nei giudizi di merito la prescrizione del reato si compirebbe il 9 agosto 2025 e, dunque, dopo la sentenza di condanna di secondo grado pronunciata I'll febbraio 2025.

Ciò è sufficiente per ritenere che il reato non fosse prescritto prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.

In ragione delle suindicate sospensioni ai sensi della legge n. 103 del 2017 il reato non risulta, evidentemente, estinto per prescrizione neppure alla data odierna.

5. Alla stregua delle considerazioni svolte, va disposto l'annullamento della sentenza limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. 5 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 9 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (capo a), 110 cod. p ,256-bis, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo b) e 110 - 674 cod. pen. (capo c), unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione. Con la sentenza confermata era stata ordinata anche la confisca dell'area di cui all'imputazione sub a) e di quant'altro in sequestro. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per tramite del difensore di fiducia, articolandolo in quattro motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, non più vigente a seguito di abrogazione, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Deduce che nelle more del presente giudizio è intervenuto il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, che ha abrogato l'art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006; che la motivazione della sentenza impugnata è illogica nella parte in cui ha sostenuto che la pena in concreto inflitta fosse contemporaneamente congrua e sub-legale; che il giudice di seconda istanza, stimando il fatto di reato in maniera ancora più severa rispetto al primo giudicante, alla luce della circostanza in argomento, con l'intento di infliggere all'imputato una pena più prossima a quella legale, confermava il trattamento sanzionatorio, ritenendo l'imputato neppure meritevole delle circostanze attenuanti generiche e che alla luce della recente abrogazione della suindicata circostanza aggravante la pena non possa più ritenersi congrua. Deduce, poi, che anche la motivazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche appare illogica ed errata in considerazione del volume non determinato dei rifiuti, del mancato accertamento del danno ambientale, dell'estinzione del precedente penale dell'imputato e della bonifica dell'area da parte dell'imputato. Deduce, inoltre, che in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la sentenza gravata risulta intrisa da formule di stile illogiche e contraddittorie. 2.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. difetto di motivazione in ordine all'aumento di pena per la continuazione ed erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena. Deduce che il provvedimento impugnato, analogamente alla sentenza di primo grado, è affetto da grave vizio di motivazione in quanto non esplicita e quantifica l'aumento di pena applicato per ciascun reato satellite né chiarisce i criteri utilizzati per tale determinazione della pena. 2.3 Con il terzo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 256-bis, comma 5, d.lgs. n. 152 del 22006 e vizio di motivazione in ordine alla confisca. Deduce che già dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge che al giudicante era noto che l'area sulla quale sono stati asseritamente incendiati i cumuli di rifiuti fosse di proprietà della società in nome collettivo di cui i fratelli [OSCURATO:PERSONA] era' óci; che la suindicata disposizione prevede la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato; che l'area teatro dei reati è stata acquistata dalla società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] nel 2002; che i soci erano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che nelle more la società ha visto l'integrale modifica della propria compagine societaria; che il bene è insuscettibile di essere confiscato in quanto appartenente a terzi estranei all'illecito; che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto nel corso del giudizio; che l'estinzione del reato per morte fa venir meno la possibilità di applicare nei confronti degli eredi la confisca e che la misura ablativa è comunque sproporzionata. 2.4 Con il quarto motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. omessa declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 674 cod. pen. per prescrizione nonché erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Deduce che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria laddove, da un lato, afferma che essendo notorio che la combustione illecita di rifiuti genera emissioni dannose nell'atmosfera, non necessitandosi quindi l'intervento dell'ARPA per procedere alla misurazione e registrazione di eventuali emissioni nocive, e dall'altro, richiama un principio di diritto con cui si afferma la possibilità per il giudicante di fondare il convincimento su dichiarazioni testimoniali che però nel caso di specie mancano. Deduce, inoltre, che i fatti risalgono al 10 giugno 2019 e che il termine di prescrizione di anni cinque è decorso prima della pronuncia della sentenza di appello (11 febbraio 2025). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo e il secondo motivo possono trattarsi congiuntamente poiché relativi a doglianze tra loro connesse. Occorre, in primo luogo, dare atto che il ricorrente non contesta la responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 di cui al capo a). Quanto al reato di cui al capo b) deve rilevarsi che il Tribunale non ha applicato l'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 256-bis, 3comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, abrogata con il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla I. 3 ottobre 2025, n. 147, avendo determinato la pena complessiva per i tre reati unificati dal vincolo della continuazione in anni tre e mesi quattro di reclusione e, quindi, in misura inferiore al limite minimo di anni quattro di reclusione previsto dai commi 1 e 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 (il menzionato comma 3 prevedeva l'aumento di un terzo della pena nel caso di commissione del delitto di cui al precedente comma 1 nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata). La Corte di appello nel giudicare congrua la pena inflitta ha definito quest'ultima inferiore alla pena minima di anni quattro sopra indicata, così esprimendo una valutazione illogica perché presupponente un aumento di pena per la circostanza aggravante non applicato plal giudice di primo grado. Inoltre, fondatamente il ricorrente ha lamentatownancata indicazione della pena base per il ritenuto più grave reato di cui al capo b) e degli aumenti per ciascun dei reati satellite. Invero, entrambi i giudici di merito hanno indicato la sola pena finale in violazione del principio affermato da questa Corte secondo cui ti]ri tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Trattasi di omessa motivazione che non consente di valutare la congruità della pena inflitta per ciascuno dei reati né è possibile l'adozione di statuizioni sulla pena da parte di questa Corte trattandosi di valutazioni di competenza del giudice del merito. È fondata anche la doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha fatto riferimento, tra gli altri elementi considerati per rigettare la richiesta di tali attenuanti, alla gravità del fatto e, come si desume dalle argomentazioni a sostegno della ritenuta congruità della pena, non può che essere stata considerata anche la commissione del fatto stesso nell'ambito dell'attività di impresa integrante la circostanza aggravante. L'intervenuta abrogazione di quest'ultima, relativa al ritenuto più grave reato di cui al capo b), impone una rinnovata valutazione in ordine alla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio limitatamente a tali circostanze attenuanti e al trattamento sanzionatorio. 3. Il quarto motivo è inammissibile. Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale, dagli atti allegati al ricorso emerge che l'immobile confiscato è stato acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e che in tale 4società, attualmente avente la ragione sociale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], l'imputato non è socio né amministratore. Pertanto, difetta l'interesse concreto e attuale dell'imputato a impugnare la statuizione di confisca. 4. Il quarto motivo è manifestamente fondato. Non vi è alcun vizio della motivazione posto che la responsabilità per il reato di cui al capo c), come emerge dalla sentenza di primo grado, è stata accertata mediante le dichiarazioni testimoniali dei militari operanti che hanno riferito sulle risultanze del sopralluogo. La contravvenzione di cui al capo c) è stata commessa il 10 giugno 2019. Nel corso del dibattimento di primo grado il termine di prescrizione è stato sospeso, per richieste di rinvio della difesa, dal 29 novembre 2021 al 10 maggio 2022 per giorni 154 e dal 15 maggio 2023 all'8 ottobre 2025 per giorni 147. Nel giudizio di appello il termine di prescrizione è stato sospeso per adesione dei difensori ad astensione collettiva dall'Il luglio 2024 all'il novembre 2024 per giorni 124. Pertanto, nei due gradi di giudizio vi è stata sospensione dei termini di prescrizione per complessivi giorni 425. La sentenza di primo grado è stata pronunciata il 9 ottobre 2023, con termine per il deposito della motivazione di giorni 90, scadente 1'8 gennaio 2024. Dal termine per il deposito della motivazione di primo grado (8 gennaio 2024) è sospeso il termine di prescrizione ai sensi della legge n. 103 del 2017 sino alla data della sentenza di secondo grado (11 febbraio 2025). L'ulteriore sospensione del termine di prescrizione in forza di tale legge decorre dal termine per il deposito della motivazione di secondo grado pari a 180 giorni (90 giorni indicati in sentenza più 90 giorni per autorizzata proroga ex art. 154 norme att. cod. proc. pen.) scadente I'll agosto 2025. Tenendo conto, per facilità di calcolo e per rispondere alla specifica doglianza del ricorrente, della sola sospensione della prescrizione di 425 giorni intervenuta nei giudizi di merito la prescrizione del reato si compirebbe il 9 agosto 2025 e, dunque, dopo la sentenza di condanna di secondo grado pronunciata I'll febbraio 2025. Ciò è sufficiente per ritenere che il reato non fosse prescritto prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. In ragione delle suindicate sospensioni ai sensi della legge n. 103 del 2017 il reato non risulta, evidentemente, estinto per prescrizione neppure alla data odierna. 5. Alla stregua delle considerazioni svolte, va disposto l'annullamento della sentenza limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. 5 P.Q.M