CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: IA01
Titolo CCNL: CCNL Guardie ai fuochi per i dipendenti ed i soci delle società e/o cooperative di vigilanza antincendio
Titolo accordo: CCNL guardie ai fuochi per il triennio 2024-2026 per i dipendenti ed i soci delle società e/o cooperative di vigilanza antincendio
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TRASPORTI
Sottosettori: trasporto marittimo e porti
Parti datoriali: ANGAF
Parti sindacali: FILT CGIL; UILTRASPORTI; FIT CISL
Decorrenza: 2024-01-01
Scadenza: 2026-12-31
Stipula: 2024-10-18
Stato: Acquisito
Identificativo: 20744
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=220222
--- Testo contratto ---
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
GUARDIE AI FUOCHI
2024 - 2026
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dal 1995
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO DELLE GUARDIE AI FUOCHI
In Roma, addì 18 ottobre 2024
Fra l'ANGAF – Associazione Nazionale Guardie ai Fuochi rappresentata dal
Presidente Davide Gaggero ed i Vice Presidenti Domenico Fassari e Adamo
Fioretti
e la FILT – Federazione Italiana Lavoratori Trasporti rappresentata da
Stefano Malorgio (Segretario Generale), Natale Colombo ( Coordinatore
Nazionale) e dalla delegazione composta da Marco Manca, Valeria Talevi,
Alessio Renucci, Angelo Olcese, Antonio D’Auria, Giovanni Cafagna, Ettore
Piccolo, Orazio Gauci, Stefano Maiorana Filippo Puglia;
la FIT CISL – Federazione Italiana Trasporti rappresentata da Salvatore
Pellecchia (Segretario Generale), Maurizio Diamante (Segretario
Nazionale), Antonino Napoli (Dirigente Nazionale) e da una delegazione
composta da: Claudio Capozucca, Daniela Rossi, Amelio Angelucci, Dionisio
Giordano, Antonio Pittelli, Antonino Rocca, Aldo Cosenza, Alfonso Langella,
Giuseppe La Rizza, Mauro Scognamillo, Marino Masucci, Francesco
Spinelli, Claudia Comedda, Danilo Agus, Giuseppe Centineo, Keszei
Asundino, Angelo Acquavi va, Gennaro Imperato, Antonio Sigilli, Gianluca
Libralato, Massimo Rossi, Giulio Germani, Marco Brugiapaglia, Gabriele De
Rosa, Fabio Tassinari, Paolo Visconti Sagarriga, Emanuele Menconi,
Giovanni Olivieri;
la Uiltrasporti rappresentata da Marco Verzari (Segretario Generale),
Giuliano Galluccio (Segretario Nazionale) e dalla delegazione composta da
Massimiliano Cappellu, Yari Cioli, Giovanni Maria Cuccu, Stefano Degli
Innocenti, Duilio Falvo, Pasquale Micciché, Rino Missiroli, Bernardo
Ricciardi, Andrea Santi, Giuseppe Tamburro, Nicola Tiozzo, Luca Tommasi,
Fabio Ulivari e Mario Dante Zennaro;
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i
dipendenti ed i soci delle Società e/o Cooperative di vigilanza antincendio
che sostituisce a tutti gli effetti il precedente CCNL del 28 febbraio 2022 e il
verbale di accordo siglato il 25 luglio 2024.
ANGAF
FILT – CGIL
FIT – CISL
UILTRASPORTI
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
INDICE GENERALE
Premessa .......................................................................................... 6
SEZIONE PRIMA
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - Sfera di applicazione ……………………………………………. 7
Art. 2 - Informazione in sede nazionale ……..………………………… 8
Art. 3 - Informazione in sede aziendale ……………………………….. 8
Art. 4 - Contrattazione aziendale di secondo livello ………………….. 9
Art. 5 - Formazione professionale …………………………………….. 10
Art. 6 - Diritto di assemblea ……………………………………………. 11
Art. 7 - Diritto di affissione ……………………………………………… 11
Art. 8 - Rappresentanze sindacali …………………………………….. 11
Art. 9 - Diritto allo studio ………..……………………………………… 12
Art. 10 - Contributi associativi sindacali ..…………………………….. 13
Art. 11 - Affissione del contratto ………………………………………..14
SEZIONE SECONDA
DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO
INDIVIDUALE DI LAVORO
Art. 12 - Assunzione ………………………………………………….... 15
Art. 13 - Documenti per l’assunzione …………………………………. 15
Art. 14 - Periodo di prova ………………………………………………. 16
Art. 15 - Classificazione del personale ………………………………. 16
Art. 16 - Carta di qualificazione del conducente …………………….. 19
Art. 17 - Orario di lavoro …………………………………………………19
Art. 18 - Orario di lavoro del personale imbarcato …………………... 21
Art. 19 - Flessibilità …………………………………………………..… 22
Art. 20 - Riposo settimanale …………………………………………… 22
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Art. 21 - Anzianità del lavoratore ……..………………………………. 22
Art. 22 - Retribuzione …………………………………………………... 22
Art. 23 - Indennità di funzione quadri …………………………………. 23
Art. 24 - Maggiorazioni per lavoro a turni ……………………………. 24
Art. 25 - Maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo ………….. 25
Art. 26 - Festività ……………………………………………………….. 25
Art. 27 - Passaggio temporaneo di mansioni ………………………… 26
Art. 28 - Trasferimenti ………………………………………………….. 27
Art. 29 - Trasferte ………………………………………………………. 27
Art. 30 - Fine turno ……………………………………………………… 28
Art. 31 - Sicurezza ……………………………………………………… 28
Art. 32 - Rapporti in azienda …………………………………………… 28
Art. 33 - Norme disciplinari …………………………………………….. 30
Art. 34 - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza …………………….. 33
Art. 35 - Ferie …………………………………………………………… 34
Art. 36 - Reperibilità ……………………………………………………. 35
Art. 37 - Indennità alto rischio …………………………………………. 35
Art. 38 - Tredicesima mensilità ………………………………………... 35
Art. 39 - Quattordicesima mensilità …………………………………… 36
Art. 40 - Aumenti periodici di anzianità ……………………………….. 36
Art. 41 - Trattamento per infortuni sul lavoro e malattie professionali ...… 37
Art. 42 - Trattamento di malattia ………………………………………. 38
Art. 43 - Congedo matrimoniale ……………………………………….. 40
Art. 44 - Assenze, permessi e tutela di maternità e paternità ……… 40
Art. 45 - Aspettativa ……………………………………………………. 42
Art. 46 - Cessione e trasformazione di azienda …………………….. 42
Art. 47 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni …………………. 42
Art. 48 - Trattamento di fine rapporto ………………………………… 43
Art. 49 - Contratti particolari …………………………………………… 44
Art. 50 - Contratto a termine …………………………………………… 44
Art. 51 - Apprendistato …………………………………………………. 45
Art. 52 - Part Time ………………………………………………………. 46
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Art. 53 - Minimi contrattuali …………………………………………….. 47
Art. 54 - Decorrenza e durata …………………………………………. 48
SEZIONE TERZA
PARTI GENERALI
Art. 55 - Previdenza complementare ………………………………… 49
Art. 56 - Lavoro usurante ………………………………………………. 49
Art. 57 - Condizioni di miglior favore ………………………………..… 49
ALLEGATI
Allegato “A” - Mansioni del personale Guardia ai fuochi ……………. 51
Allegato “B” - Verbale ………………………………………………..… 52
Allegato “C” - Assistenza sanitaria ……………………………………. 53
Allegato “D” - Strumento di garanzia salariale ……………………….. 54
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PREMESSA
Allo scopo di perseguire l'obiettivo del riconoscimento ed ampliamento
del ruolo della ANGAF e del servizio di prevenzione antincendio nei
porti, così come alla Legge n. 850/73 art. 20, fuori dall'ambito portuale
e ovunque la propria azione sia richiesta, le parti convengono di
istituire a livello centrale un organismo paritetico, Ente Bilaterale,
composto da n° 3 rappresentanti ANGAF e n° 3 rappresentanti OO.
SS. stipulanti il presente CCNL (FILT - CGIL, FIT - CISL e
UILTRASPORTI) in qualità di soci fondatori.
A far data dal 1° gennaio 2020, la contribuzione a favore dell’Ente
Bilaterale è di euro 3,00 per 14 mensilità per lavoratore a carico
dell’azienda e di un contributo da parte dei lavoratori di euro 0,50 per
14 mensilità.
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
SEZIONE PRIMA
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 – Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica:
a) ai dipendenti delle imprese esercenti, anche se gestite in forma
cooperativistica, attività di servizi integrativi antincendio sia
terrestri che marittimi, guardie ai fuochi, vigilanza, assistenza,
prevenzione e primo intervento antincendio durante le
operazioni di caricazione, discarica, allibo e movimentazione di
merci pericolose alla rinfusa sia allo stato liquido che gassoso,
durante le operazioni in ambito portuale, nonché in locali aperti
al pubblico, mostre, discoteche, teatri, cinema e simili ed
ovunque la propria azione sia richiesta.
b) ai dipendenti delle imprese e cooperative esercenti attività
riferite alla tutela ambientale (prevenzione e sorveglianza) sia
terrestre che marittima.
Il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle Guardie ai Fuochi
(operatori antincendio), stipulato tra le parti il giorno 13 febbraio 2020
è superato e sostituito dal presente contratto.
Il presente Contratto Collettivo è da intendersi quale unico contratto
nazionale dei lavoratori delle Guardie ai Fuochi vigente.
Le disposizioni del presente CCNL nell’ambito di ogni istituto sono
correlate, inscindibili tra loro e non modificabili.
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Art. 2 – Informazione in sede nazionale
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e della
normativa vigente, ferme restando le rispettive responsabilità degli
imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori,
convengono quanto segue.
L'ANGAF fornirà annualmente, generalmente entro il primo semestre,
alle OO. SS. Nazionali stipulanti il presente contratto (FILT-CGIL, FIT-
CISL e UILTRASPORTI) informazioni globali riferite al settore
riguardanti:
a) aspetti generali di ordine strutturale istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di
nuovi tipi di servizi, a seguito di modificazioni tecnologiche ed
alle eventuali implicazioni professionali;
c) iniziative di aggiornamento della professionalità.
Art. 3 – Informazione in sede aziendale
Le aziende interessate forniranno semestralmente, a richiesta delle
Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del presente contratto,
nei limiti di opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle
prospettive aziendali e su eventuali programm i di investimenti
tecnologici.
Le stesse verranno inoltre informate sulla consistenza degli organici,
sulle varie tipologie dei servizi resi e, fermo restando l'autonomia
decisionale delle aziende, esprimeranno le proprie valutazioni su
quanto sopra improntandole al mantenimento di corr ette relazioni
sindacali.
Saranno inoltre oggetto di esame congiunto a livello aziendale ogni sei
mesi le seguenti materie:
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- ricorso ai contratti a termine e tipologia di attività per le quali tali
contratti vengono stipulati;
- consistenza degli organici e stabilizzazione dei livelli
occupazionali.
Art. 4 – Contrattazione aziendale di secondo livello
Gli accordi aziendali di secondo livello hanno durata triennale dal
momento del loro rinnovo e sono rinnovabili nel rispetto del principio
dell'autonomia dei cicli negoziali. Le erogazioni derivanti dalla
contrattazione aziendale sono valutate con riferimento ai risultati
conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati fra le parti
aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività
ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività
aziendale e della qualità del lavoro, nonché ai risultati legati
all'andamento economico dell'impresa.
Materie della contrattazione aziendale di secondo livello:
a) turni giornalieri di lavoro e nastri orari e rotazione del personale
tra i vari tipi del servizio;
b) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le
norme dell'art. 9 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, D.lgs.
81/2008, D.lgs. 271/1999, D.lgs. 272/1999 e successive
modificazioni e integrazioni;
c) dispositivi di protezione individuale (DPI);
d) varie indennità speciali (es. mancata mensa);
e) istituzione di corsi di addestramento e qualificazione
professionale per il personale dipendente;
f) verifica inquadramento personale;
g) fermo restando che l’organizzazione del lavoro è di pertinenza
dell'azienda, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro
saranno argomento di contrattazione aziendale.
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La contrattazione aziendale di secondo livello potrà essere esplicata
una sola volta nel corso della vigenza del presente CCNL e, ove fosse
già avvenuta, alla loro naturale scadenza.
Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente
contratto nazionale per tutto il suo periodo di validità, fatto salvo le
materie espressamente demandate dal presente articolo.
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
contratto si impegnano, anche in nome e per conto dei propri
organismi territoriali e aziendali nonché delle RSU costituite ai sensi
dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, a dar e corretta
attuazione ai principi del presente articolo.
Dal 1º gennaio 2010, nelle aziende ove non si procedesse alla
definizione di accordi collettivi di II livello entro i primi sei mesi dello
stesso anno, a partire dal 7° mese sarà erogata ai lavoratori una quota
sostitutiva di € 30,00 per 14 mensilità, utili ai fini del calcolo del TFR.
Art. 5 – Formazione professionale
Al fine di favorire e di promuovere corsi di formazione professionale le
parti si impegnano a presentare congiuntamente specifici programmi
formativi aventi contenuti teorici e pratici.
Le parti convengono altresì sulla necessità di promuovere una
concreta ed adeguata politica di formazione professionale del settore
funzionale alla formazione del personale ed al conseguimento di una
ottimizzazione del servizio reso dalle Guardie ai Fuochi.
I costi della formazione sono a carico dell'Azienda.
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Art. 6 – Diritto di assemblea
Nelle aziende vengono riconosciute a titolo di assemblea dieci ore
annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da
usufruire collettivamente.
Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle
rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle OO.SS. Nazionali
stipulanti il presente CCNL.
L'assemblea potrà svolgersi anche all'interno dei locali di lavoro previo
accordo con il datore di lavoro.
La richiesta di convocazione di assemblea, completa di ordine del
giorno, sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di almeno 48
ore.
Art. 7 – Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali delle OO. SS. nazionali
stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere su appositi
spazi, messi a disposizione dall’azienda, accessibili a tutti i lavoratori
all'interno delle unità produttive: pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti materie di interesse sindacale del lavoro.
Art. 8 – Rappresentanze sindacali
Si considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte di consigli
o comitati nazionali e periferici di organizzazioni nazionali stipulanti il
presente contratto.
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata
per iscritto ai datori di lavoro a mezzo lettera raccomandata o posta
elettronica certificata.
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Le parti convengono di recepire gli accordi interconfederali ad oggi
vigenti per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Il numero massimo dei componenti RSA o RSU è il seguente:
- n. 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a
100 dipendenti;
- n. 4 componenti oltre le 100 unità.
Il monte ore dei permessi retribuiti disponibili da dividere tra i dirigenti
delle RSA o RSU sarà pari a due ore annue per ogni dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo
deve darne comunicazione scritta 48 ore prima tramite le
rappresentanze sindacali.
Art. 9 – Diritto allo studio
A tutti i lavoratori studenti, per assenze dovute ad esami, saranno
concessi, previa idonea certificazione, permessi retribuiti con la
retribuzione di cui all'art. 22 comma 1 del presente CCNL.
A norma dell'art. 10 Legge 300 del 20/05/1970 i lavoratori studenti,
iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali parificate o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di
studio legale, potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo
di 150 ore in un triennio usufruibili anche in un solo anno.
Nell'arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei
lavoratori occupati nell'azienda.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra
indicato sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande.
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Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle
aziende che occupino almeno 20 dipendenti.
Il lavoratore dovrà presentare all'azienda domanda scritta almeno un
mese prima dell'inizio del corso specificando il tipo di corso, la durata
e l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso
e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione
delle ore relative.
I corsi non potranno avere una durata inferiore a 300 ore di
insegnamento effettivo.
Art. 10 – Contributi associativi sindacali
Le aziende provvederanno alla trattenuta del contributo sindacale ai
dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una delega
debitamente sottoscritta dal lavoratore nella misura stabilita dalle
OO.SS. nazionali dei lavoratori stipulanti il pre sente contratto del 1%
sul minimo conglobato per quattordici mensilità.
La delega conterrà l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale ai
sensi dell'art. 26 della Legge 20 maggio 1970 n.300.
L'impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega riguarda
anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale
debitamente segnalata dall'Organizzazione Sindacale all'azienda con
lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa i n senso
contrario.
L'azienda verserà mensilmente l'importo della trattenuta
all’Organizzazione Sindacale a cui ha aderito il lavoratore.
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
Art. 11 – Affissione del contratto
Copia del presente contratto dovrà essere affissa in luogo ben
accessibile.
L'azienda darà copia del presente CCNL a tutti i lavoratori.
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SEZIONE SECONDA
DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO
INDIVIDUALE DI LAVORO
Art. 12 – Assunzione
L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità delle norme di legge e
delle disposizioni delle Autorità competenti.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto.
All'atto dell'assunzione l'impresa comunicherà al lavoratore:
1) data e decorrenza dell'assunzione;
2) categoria professionale della classificazione unica cui viene
assegnato;
3) qualifica e retribuzione;
4) durata del periodo di prova;
5) mansioni (Allegato A).
Art. 13 – Documenti per l’assunzione
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di
lavoro i seguenti documenti:
1) certificato generale del casellario giudiziario e carichi pendenti
non anteriori a tre mesi;
2) certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico
competente;
3) documento di identità;
4) codice fiscale;
5) titolo di studio;
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
6) stato di famiglia;
7) dichiarazione di residenza e domicilio, impegnandosi a
notificare le successive variazioni;
8) ogni altro documento inerente alla mansione per la quale il
lavoratore è assunto.
Art. 14 – Periodo di prova
Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova non
superiore a 45 giorni.
Durante il periodo di prova la rescissione del rapporto di lavoro può
avere luogo in qualsiasi momento da ambo le parti senza l'obbligo del
periodo di preavviso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia avvenuta disdetta,
l'ammissione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio
decorre dal primo giorno di assunzione a tutti i fini contrattuali.
In caso di insorgenza di malattia durante il periodo di prova, la stessa
interrompe il periodo ed al lavoratore spetta solo l'indennità a carico
INPS.
Art. 15 – Classificazione del personale
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata in n.
7 categorie professionali e in n. 7 livelli retributivi definita " Personale
Tecnico Operativo ed Amministrativo”.
1° livello
Appartengono a questo livello dipendenti che hanno autonoma
iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri aventi funzioni direttive
preposti a servizi fondamentali di notevole ampiezza che coordinano
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
il lavoro di più unità operative, ovvero che svolgono funzioni richiedenti
conoscenze e capacità di elevato contenuto professionale, secondo le
direttive impartite dall'Azienda.
Profili:
- Quadro
- Responsabile Tecnico
- Responsabile Amministrativo
2° livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che ricoprono una
responsabilità sia tecnica che amministrativa, coordinano il personale
e controllano la correttezza del servizio.
Coordinano l’attività al lavoro dietro le direttive ricevute dall'azienda,
con la razionalità di scelta e facoltà di iniziative in ordine a metodi e
procedure da adottare.
Controllano la distribuzione dei compiti e promuovono le opportune
iniziative atte all'utilizzo delle risorse umane presenti. Necessitano di
conoscenza diretta del settore ed in particolare per il servizio di
vigilanza e prevenzione antincendio è indispens abile esperienza di
lavoro ai livelli inferiori o una adeguata preparazione risultante da
diplomi rilasciati da istituti o centri di formazione professionale.
Profili:
- Capo servizio tecnico
- Capo servizio amministrativo
3° livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che hanno una conoscenza
diretta conseguente ad esperienza di lavoro nei livelli inferiori o
abbiano un’adeguata preparazione risultante da diplomi rilasciati da
istituti o centri di formazione professionale.
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
Sotto la propria personale responsabilità devono curare che il servizio
sia svolto con la massima attenzione e responsabilità, hanno la
facoltà, sentita la direzione del personale, per esigenze di servizio ed
in caso di necessità, di spostare e dirigere il personale.
Profili:
- Capo reparto tecnico
- Capo ufficio amministrativo
4° livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che hanno una conoscenza
diretta del servizio conseguente ad esperienza lavorativa nei livelli
inferiori.
Hanno una predeterminata responsabilità ed autonomia, dirigono il
personale e sono alle dirette dipendenze del loro superiore in ordine
di livello dal quale riceveranno istruzioni che trasmetteranno
controllando che siano eseguite.
Profili:
- Capo turno
- Capo barca
- Impiegato di concetto
5° livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono le loro
mansioni sulla base di disposizioni predeterminate al comando di altre
unità lavorative.
Riceveranno istruzioni dirette dal loro superiore in livello.
Profili:
- Capo squadra
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
6° livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono le loro
mansioni su base di mansioni predeterminate.
Riceveranno istruzioni dirette dal loro superiore in livello.
Profili:
- Guardia ai fuochi
- Guardia ai fuochi imbarcato
- Impiegato d'ordine
7° livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di prima assunzione che non
hanno mai svolto specifiche mansioni di guardia ai fuochi.
Il periodo di permanenza a questo livello è pari a dodici mesi.
Art. 16 – Carta di Qualificazione del Conducente
I lavoratori conducenti mezzi di soccorso che operano nelle avio -
superfici devono essere adeguatamente formati e muniti di Carta di
Qualificazione del Conducente (CQC).
Tutti gli oneri inerenti alla citata formazione, il conseguimento e il
mantenimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)
sono a carico dell'azienda.
Art. 17 – Orario di lavoro
L'orario di lavoro normale è fissato in 39 ore settimanali sia per i
lavoratori giornalieri che per i lavoratori turnisti distribuiti di norma su
5 o 6 giorni settimanali.
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
I turni saranno predisposti dall'azienda nel rispetto dell’orario
contrattuale del presente articolo e dovranno rispondere ad una equa
distribuzione delle notti e dei disagi tra i lavoratori.
L'articolazione dell'orario di lavoro è determinata dall'azienda previa
comunicazione alle RSA/RSU delle OO.SS. nazionali stipulanti il
presente CCNL. L'azienda dovrà inoltre provvedere all'indicazione
degli orari convenzionali riferiti all'inizio e fine t urno e all’orario
spezzato dandone comunicazione ai lavoratori e alle RSA/RSU delle
OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL.
L'azienda potrà derogare dalle 8 ore dell'orario giornaliero fino ai limiti
previsti dall’articolo 4 comma 2 del D.lgs. 66/2003.
Fermo restando il principio in base al quale le ore effettivamente
lavorate saranno considerate rientranti all’interno della garanzia
retributiva prevista dall’art icolo 22 fino al totale raggiungimento della
stessa, le ore eccedenti l'orario ordinario di lavoro giornaliero saranno
retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 25 e non assorbibili.
Per prestazioni inferiori alle 4 ore saranno retribuite al lavoratore 4 ore
di lavoro, per prestazioni superiori alle 4 ore di lavoro ma inferiori alle
8 ore saranno retribuite al lavoratore 8 ore di lavoro, la maggiorazione
turno sarà riconosciuta solo sulle ore effettivamente lavorate.
Le ore effettivamente lavorate saranno retribuite come previsto al
successivo art. 22.
In considerazione dell’atipicità del servizio, in quanto non
preventivamente programmabile perché riferito a richieste di servizi
che alle aziende pervengono quotidianamente, i lavoratori per essere
avviati al lavoro sono tenuti a mettersi in contatto con la sede
aziendale con gli orari e le modalità da concordare con la RSU o la
RSA delle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL.
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
In relazione all'insostituibilità del personale i lavoratori turnisti potranno
essere avviati al turno anche dopo 8 ore dalla fine del turno
precedentemente lavorato intendendo le 8 ore come orario minimo
tassativo di riposo. A tal fine ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 66/03 le
parti espressamente concordano che, in deroga all'art. 7 del
medesimo D. Lgs, il riposo continuato minimo e tassativo tra un turno
e l'altro sia di 8 ore.
Per esigenze di servizio l’azienda ha facoltà di fare effettuare a ciascun
dipendente prestazioni eccedenti l'orario ordinario entro il limite di 250
ore annuali, tenendo conto che viene considerato straordinario quello
prestato oltre il lavoro ordinario calcolato su base mensile.
I lavoratori saranno avviati in servizio secondo criteri di equivalenza.
L’eccedenza oraria massima settimanale potrà essere di 12 ore.
Ai fini del raggiungimento delle 48 ore legali settimanali medie,
compresi gli straordinari, l'arco temporale su cui calcolare la suddetta
media, al netto delle giornate, non lavorate sarà di 6 mesi.
Le aziende che non avessero applicato l'accordo del 22 gennaio 1983
devono riconoscere a titolo di ROL 40 ore annue di permessi retribuiti
che saranno maturati in ragione di 1/12 per ogni mese lavorato, niente
sarà dovuto dalle aziende che già garantivano il suddetto accordo.
Art. 18 – Orario di lavoro del personale imbarcato
Per il personale imbarcato eventuali avvicendamenti ed orario di
lavoro saranno determinati tenendo conto delle capacità tecniche del
personale e della tipologia del servizio da effettuare. Resta sottinteso
che gli equipaggi e il servizio terranno conto delle tabelle e dei
regolamenti previst i dall'Autorità Marittima. Quanto sopra va
concordato tra le parti a livello locale.
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
Art. 19 – Flessibilità
Le aziende potranno operare in regime di flessibilità previo accordo
con la RSU o la RSA delle OO.SS. nazionali stipulanti il presente
CCNL.
Art. 20 – Riposo settimanale
Il giorno di riposo settimanale coincide generalmente con la domenica.
Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro nel
giorno di domenica, in relazione alla tipologia ed alla peculiarità
dell'attività espletata in turni, il riposo set timanale può essere fissato
in altro giorno della settimana.
Il lavoratore può essere chiamato, per esigenze di servizio, a prestare
la sua opera nei giorni di riposo settimanale, in caso di sua
accettazione avrà diritto ad un compenso pari alle percentuali di cui
all'art. 25 ed al recupero del riposo non effettuato tenendo conto delle
esigenze aziendali e in data che va concordata tra le parti, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 66/2003.
Art. 21 – Anzianità del lavoratore
La sospensione dal lavoro per riduzione o interruzione di attività ed i
permessi non interrompono l'anzianità di servizio dei lavoratori a tutti
gli effetti.
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Art. 22 – Retribuzione
La retribuzione mensile dei lavoratori risulta composta dai seguenti
elementi:
a) Minimo conglobato (composto da minimo di paga base
tabellare + EDR ex prot. 31 luglio 1992 + indennità di
contingenza);
b) Aumenti periodici di anzianità.
I livelli retributivi stabiliti con il presente contratto sono pertanto
comprensivi dei due elementi sopra indicati.
Ai fini del computo dell'indennità oraria o giornaliera si prenderanno a
base di calcolo i predetti emolumenti che saranno frazionati per i
relativi divisori.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 22 la paga lorda
mensile (a + b), mentre il divisore per ottenere la paga oraria è fissato
in 173 ore convenzionali mensili.
Tutte le assenze giustificate maturano comunque orario di lavoro sia
per tutti gli aspetti retributivi diretti ed indiretti sia per la necessaria
maturazione e fruizione dei riposi secondo quanto disposto dalla
normativa vigente e regolamentato dal presente CCNL.
Nota a verbale : fermo restando che il trattamento economico
complessivo dei lavoratori non dovrà essere penalizzato, in fase di
prima applicazione della norma eventuali dubbi interpretativi riguardo
il presente articolo saranno trattati in apposita commissione paritetica
nazionale istituita dalle parti stipulanti il presente CCNL.
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Art. 23 – Indennità di funzione quadri
Le assunzioni sono disciplinate dalla Legge 190/85, anche se a tali
lavoratori saranno applicate le norme relative agli impiegati del
presente CCNL.
Per i quadri sarà riconosciuta un'indennità pari a Euro 258,00 mensili
per 14 mensilità.
Art. 24 – Maggiorazioni per lavoro a turni
Ai lavoratori che prestano la loro opera in turni, per ogni turno
effettivamente lavorato, verrà corrisposta una maggiorazione pari al
10% da calcolare sul minimo conglobato e scatti di anzianità.
La maggiorazione per lavoro notturno sarà pari al 15% da calcolare
sul minimo conglobato e scatti di anzianità.
Per lavoro notturno si intende, solo ai fini retributivi, quello effettuato
dalle ore 22,00 alle ore 06,00.
Detta indennità non verrà corrisposta nei casi in cui il lavoratore
turnista, per esigenze aziendali, venisse avviato al lavoro con orario
giornaliero spezzato. L'orario di lavoro nel turno giornaliero spezzato
deve esaurirsi nell'arco di 10 ore inclusa pa usa pranzo, eventuali ore
in eccedenza saranno considerate straordinarie.
L'avviamento giornaliero dovrà iniziare nell'arco di tempo che va dalle
ore 07,30 alle ore 09,00, in caso contrario al lavoratore sarà
corrisposta un'indennità di turno prevista al 1° comma del presente
articolo.
Eventuali variazioni all'orario di inizio dell'avviamento giornaliero
saranno definite in accordo con RSA o RSU delle OO.SS. stipulanti il
presente CCNL.
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Per i turni lavorati nelle festività infrasettimanali indicate alla lettera b
nel successivo art. 26 del presente CCNL, la maggiorazione sarà del
20% da calcolare sul minimo conglobato e scatti di anzianità.
Art. 25 – Maggiorazioni per lavoro straordinario e
festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite
ordinario di lavoro come previsto all’art. 17.
È considerato lavoro festivo quello prestato nei giorni di riposo.
Le percentuali di maggiorazione calcolate sul minimo conglobato e
anzianità sono così stabilite:
lavoro straordinario feriale diurno 25%
lavoro straordinario feriale notturno 30%
lavoro straordinario festivo diurno 50%
lavoro straordinario festivo notturno 60%
Resta sottinteso che tali maggiorazioni non sono cumulabili tra loro ma
la maggiore assorbe la minore.
Art. 26 – Festività
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:
a) Le domeniche o i giorni di riposo settimanali di cui all'art. 20;
b) Le seguenti festività nazionali civili e religiose:
- Capodanno (1° Gennaio)
- Epifania (6 Gennaio)
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- Lunedì di Pasqua
- Anniversario della Liberazione (25 Aprile)
- Festa del lavoro (1° Maggio)
- Festa della Repubblica (2 Giugno)
- Assunzione (15 Agosto)
- Ognissanti (1° novembre)
- Immacolata Concezione (8 Dicembre)
- Natale (25 Dicembre)
- S. Stefano (26 Dicembre)
- Santo Patrono (locale)
Qualora le festività di cui al punto b ricorrano di domenica e/o in altra
giornata di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione
sarà corrisposta la retribuzione di una giornata calcolata in 1/22 della
retribuzione mensile di cui all'art. 22 comma 1.
Per la festività la cui celebrazione è stata spostata alla domenica ( 4
Novembre) sarà corrisposto 1/22 della retribuzione di cui al
precedente art. 22 comma 1.
Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore.
Art. 27 – Passaggio temporaneo di mansioni
Il passaggio temporaneo di mansione è disciplinato dalla Legge
300/70.
Al lavoratore destinato a compiere temporaneamente o
saltuariamente mansioni a livelli superiori al suo deve essere
corrisposta, solo per il periodo in cui è adibito a tale attività, la
retribuzione relativa al livello professionale superiore.
Al lavoratore che è assegnato con carattere di continuità
all'esplicazione di mansioni con diversi livelli professionali competerà
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
il livello corrispondente al livello che abbia carattere di prevalenza sugli
altri.
Art. 28 – Trasferimenti
Il lavoratore può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, previo esame
congiunto con RSA o RSU delle OO.SS. stipulanti il presente
contratto.
Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto e
normalmente con congruo preavviso.
II lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come
conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il
trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e
competenze che sono inerenti alle condizioni locali o alle p articolari
prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova
destinazione.
Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce invece
quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei
lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese
di viaggio e di trasloco con i normali mezzi di trasporto, previ accordi
da prendersi con l’azienda, nonché l’eventuale cauzione per l'affitto
dell'abitazione.
Art. 29 – Trasferte
Ai fini del presente CCNL, si considerano trasferte tutte le prestazioni
fuori sede. In tal caso, oltre alla normale retribuzione di cui all'art. 22
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
comma 1, viene riconosciuto al lavoratore vitto, alloggio, spese di
trasporto (in caso di utilizzo di mezzo non aziendale) ed una indennità
giornaliera pari ad € 15,00 lordi. Al dipendente sarà anticipato
l'ammontare prevedibile delle spese.
Le ore di viaggio per recarsi e tornare dal posto di lavoro saranno
compensate con retribuzione ordinaria e non saranno considerate utili
al fine del computo per la determinazione delle ore straordinarie.
Ai lavoratori in servizio su navi della committenza impegnate in
navigazione fuori dall’ambito portuale verrà riconosciuta una indennità
giornaliera pari ad € 20,00 lordi per il primo giorno ed euro € 30,00 per
i giorni successivi.
Art. 30 – Fine turno
Il lavoratore a fine turno, qualora per motivi non programmabili non
dovesse ricevere il cambio turno, dovrà rimanere al suo posto di lavoro
finché l’azienda non avrà provveduto all’invio di un sostituto entro e
non oltre 2 ore dalla fine del turno precede ntemente effettuato, salvo
casi di emergenza e/o diversa disposizione delle autorità competenti.
Art. 31 – Sicurezza
Vista la peculiarità del servizio, che attiene alla sicurezza di persone
e/o cose, in caso di sciopero e/o assemblea, i lavoratori devono
assicurare in accordo con le RSA o RSU delle OO.SS. stipulanti il
presente contratto e l’azienda una sorveglianza mini ma sui luoghi di
lavoro.
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Art. 32 – Rapporti in azienda
Nello svolgimento della prestazione lavorativa, il lavoratore dipende
dai rispettivi superiori, debitamente segnalati, come previsto
dall'organizzazione aziendale.
I rapporti in azienda saranno improntati a reciproca correttezza ed
educazione.
Il lavoratore deve osservare l’orario di lavoro ed adempiere alle
formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze.
Il lavoratore ad inizio turno deve prendere consegne verbali o scritte
dal collega smontante ed informarsi sul servizio da svolgere.
Il lavoratore deve indossare la divisa sociale ed i DPI forniti
dall'azienda (che sono a carico della stessa), senza nulla aggiungere
alla divisa sociale di sua iniziativa.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la massima
diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto nonché
quelle impartite dai superiori e mantenere la massima segretezza su
tecniche, organizzazione e modalità di svolgimento del lavoro. È fatto
assoluto divieto di asportare o pubblicizzare qualsiasi tipo di
documento relativo all'azienda.
Dovrà inoltre osservare quanto stabilito dai regolamenti emanati dalle
Autorità competenti, nonché i regolamenti interni, per la disciplina della
vigilanza antincendio a bordo delle navi, nelle zone portuali e limitrofe
e in ogni luogo dove presta la propria attività, avere cura dei locali e di
tutte le attrezzature a lui affidate rispondendo delle perdite e degli
eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente
e l'ammontare delle perdite e dei danni potrà essere trattenuto
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
ratealmente sulla retribuzione netta con importi non superiori al 10%
della stessa.
Art. 33 – Norme disciplinari
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri
inerenti alle sue mansioni nell’ambito delle disposizioni previste dalla
legge e dal contratto.
Le mancanze del lavoratore sono passibili di sanzione in relazione alla
loro gravità con:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni
lavorativi;
d) licenziamento con preavviso;
e) licenziamento senza preavviso.
Fermo restando condizioni di miglior favore a livello locale, eventuali
provvedimenti disciplinari dovranno tenere conto delle norme previste
dalla Legge n. 300 del 30 maggio 1970, dal Codice della Navigazione,
dal Codice Civile, nonché dalla normativa vigente.
Richiamo verbale
- Il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente in caso di
infrazione di lieve entità.
Ammonizione scritta
- prima inosservanza dell'inizio dell'orario di lavoro;
- al lavoratore che apporta cambiamenti alla divisa sociale;
- non si attenga ai regolamenti interni se scritti ed ai regolamenti
delle Autorità competenti.
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Sospensione
- Incorre nel provvedimento di sospensione il dipendente che:
- non comunichi all'azienda entro tre giorni il suo cambiamento
di residenza o domicilio;
- per incuria arrechi danno al materiale o alla merce che abbia in
consegna;
- esegua con provata negligenza il lavoro affidatogli;
- ometta di avvertire tempestivamente il suo diretto superiore di
eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
- si trovi sul luogo di lavoro senza indossare, parzialmente o
totalmente, la divisa e i mezzi di protezione individuale e/o
prima di aver ricevuto il cambio dal collega montante e prima
che lo stesso non abbia indossato la divisa e i mezzi di
protezione individuale;
- al momento del cambio con altro collega non dia o non richieda
informazioni verbali o scritte sul servizio da svolgere
(accertata);
- sia recidivo, nel termine di due anni dal primo provvedimento,
nelle mancanze contemplate per il provvedimento di
ammonizione scritta;
- atti o comportamenti indesiderati, anche di tipo verbale, che
offendono la dignità e la libertà della persona che li subisce;
- inosservanza ripetuta dell'inizio dell'orario di lavoro;
- assenza arbitraria di durata non superiore a 3 giorni;
- non fornisca all'azienda comunicazione per assenze per
malattia nei termini previsti dalla normativa vigente e/o dal
presente contratto.
Licenziamento con indennità di preavviso Vi incorre il dipendente che:
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
- sia assente ingiustificatamente per oltre 3 giorni consecutivi o
sia assente ingiustificato ripetutamente per 5 volte in un anno
nei giorni seguenti al riposo, ai festivi o alle ferie;
- addivenga a diverbio litigioso seguito da via di fatto sul posto di
lavoro;
- sia recidivo nei termini di due anni dal primo provvedimento
nelle mancanze contemplate per il provvedimento di
sospensione;
- rifiuti in modo manifesto di eseguire direttive impartite dai
superiori, attui gravi atti di insubordinazione o determini
incitamento alla insubordinazione grave;
- falsifichi documenti destinati alle certificazioni di malattia o
infortunio;
- durante il periodo di malattia e infortunio svolga altra attività
lavorativa per conto proprio o di terzi;
- venga trovato addormentato sul posto di lavoro;
- si allontani dal posto di lavoro senza l'autorizzazione del suo
diretto superiore o si dia il cambio con il collega montante non
sul luogo di lavoro al quale è avviato;
- furto sul luogo di lavoro di somme, valori, materiali o oggetti a
chiunque appartenenti;
- volontariamente danneggi gravemente il materiale e/o la merce
che abbia in consegna.
Licenziamento senza indennità di preavviso
- Il provvedimento di cui al punto e potrà essere adottato verso il
lavoratore che asporti o pubblicizzi qualsiasi documento
dell’azienda e nei casi previsti dagli artt. 2105 e 2119 del Codice
Civile.
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
Art. 34 – Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza
Le parti stipulanti il presente contratto hanno il comune interesse
all’applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali ed all’attuazione delle misure idonee a tutelare
la salute e l’integrità fisica nell’ambiente di lavoro, pertanto le parti si
impegnano ad operare affinché l’azione di prevenzione dei servizi di
medicina del lavoro trovi applicazione anche nell'ambito di lavoro delle
Guardie ai Fuochi.
Il personale dipendente è soggetto all'obbligo delle visite mediche
periodiche di prevenzione e controllo.
Sarà organizzato un calendario delle visite che saranno effettuate fuori
dall'orario di lavoro.
Il costo delle visite e di eventuali accertamenti diagnostici relativi al
protocollo sanitario sarà a completo carico del datore di lavoro.
Nel caso di presidio sanitario mobile o organizzato nell’ambito delle
strutture aziendali si dispone che i locali e le attrezzature siano consoni
ed idonei allo scopo.
Vengono assunti come parte integrante i contenuti dei D. Lgs 81/2008,
D. Lgs. 271/1999 e D. Lgs. 272/1999 e successive modifiche ed
integrazioni. Per l’esercizio delle funzioni previste per il RLS, oltre a
quanto già stabilito dal D. Lgs 81/2008, D. Lgs. 271/1999 e D. Lgs.
272/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ver ranno
riconosciute un minimo di 32 ore annue retribuite di permessi.
Il numero dei R.L.S. varia a seconda delle dimensioni dell'azienda o
unità produttive:
Fino a 100 dipendenti 1 rappresentante
Da 101 in poi 3 rappresentanti
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
Art. 35 – Ferie
Per ogni anno di servizio prestato il dipendente ha diritto ad un periodo
di ferie pari a 22 giorni lavorativi non comprensivo delle quattro festività
religiose abolite dalla Legge 54/1977 (19/3, Ascensione, Corpus
Domini e 29/6).
Le festività che ricorrono nel periodo di fruizione delle ferie non sono
computabili come tali.
La fruizione delle ferie sarà oggetto di esame congiunto da svolgersi
entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, con la RSA o la RSU delle
OO.SS. stipulanti il presente contratto. La fruizione delle ferie sarà
compatibile con le esigenze ed i programmi az iendali, tenendo nella
massima considerazione i bisogni dei lavoratori.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il
pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi prestati. Si
considera mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.
Fatte salve le migliori condizioni in essere, le ferie saranno retribuite
come previsto all'art. 22 lettere a e b comma 1. Ogni giornata di ferie
è ragguagliata a 1/22 della retribuzione come previsto all'art. 22 lettere
a e b comma 1.
D'intesa con l'azienda il lavoratore può usufruire delle ferie a ore
raggruppate che vanno retribuite con 1/173 della retribuzione di cui
all'art. 22 lettere a e b comma 1.
Le ferie devono essere godute entro il 31 marzo dell'anno successivo,
nel caso ciò non avvenisse l’azienda provvederà ad inviare in ferie i
lavoratori interessati tenendo conto delle esigenze operative aziendali
e delle quantità individuali rimanenti.
La malattia intervenuta durante il periodo di ferie interrompe il periodo
di ferie, come previsto dalla normativa vigente.
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
Art. 36 – Reperibilità
Le modalità e la relativa indennità per tale istituto saranno definite in
ambito di contrattazione locale con la RSA o RSU delle OO.SS.
nazionali stipulanti il presente CCNL.
Art. 37 – Indennità alto rischio
Ai lavoratori che operano presso le elisuperfici/aviosuperfici, chiamati
ad interventi che prevedono la vicinanza a mezzi in fase di atterraggio
e/o decollo, spetta, nelle giornate in cui è previsto detto disagio,
un’indennità pari a euro 20,00.
Art. 38 – Tredicesima mensilità
L’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, per ciascun anno
solare, una tredicesima mensilità da erogare entro il 20 dicembre di
ogni anno. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel
corso dell'anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di tredicesima
quanti sono i mesi di servizio prestati.
Si considera mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di
calendario.
Agli effetti della determinazione della tredicesima mensilità si
computano anche i periodi di assenza per congedo matrimoniale ed
altre assenze giustificate e retribuite.
Gli elementi previsti per determinare l’importo della tredicesima
mensilità sono quelli di cui al precedente art. 22 lettere a e b comma
1, fatte salve condizioni di miglior favore in essere a livello locale.
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
Art. 39 – Quattordicesima mensilità
L’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, per ciascun anno
solare, una quattordicesima mensilità da erogare entro il 20 giugno di
ogni anno.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell'anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di quattordicesima
quanti sono i mesi di servizio prestati.
Si considera mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di
calendario.
Gli elementi per determinare l’importo della quattordicesima mensilità
sono quelli previsti al precedente art. 22 lettere a e b comma 1 diminuiti
di euro 10,33 (EDR ex prot. 31/07/1992), fatte salve condizioni di
miglior favore in essere a livello locale.
Art. 40 – Aumenti periodici di anzianità
Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la
stessa azienda avrà diritto, indipendentemente a qualsiasi aumento di
merito, ad uno scatto di anzianità.
Gli scatti biennali previsti saranno un massimo di 5 nell’ambito di livello
cui il lavoratore appartiene.
Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti dagli aumenti di
merito.
Gli scatti di anzianità decorreranno dal primo giorno del mese
immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di
anzianità.
In caso di passaggio del lavoratore al livello superiore il valore degli
scatti sarà rivalutato sul nuovo livello al momento del nuovo scatto.
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
Importi scatti:
1° livello Euro 27,00 lordi mensili
2° livello Euro 25,00 lordi mensili
3° livello Euro 21,00 lordi mensili
4° livello Euro 18,00 lordi mensili
5° livello Euro 16,00 lordi mensili
6° livello Euro 15,00 lordi mensili
Art. 41 – Trattamento per infortuni sul lavoro e malattie
professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il
rispetto delle relative norme di legge a tal fine emanate dagli organi
competenti costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei
lavoratori.
In particolare l'azienda deve:
- sottoporre i lavoratori a visita medica prima della loro
assunzione al fine di accertarne l'idoneità fisica ai lavori a cui
sarà preposto;
- dotare il lavoratore dei mezzi di difesa necessari contro l'azione
di agenti che per loro specifica natura possano risultare nocivi
alla salute dei lavoratori.
Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni previste dalle leggi,
in particolare dalla Legge n. 33/1980, D. Lgs 81/2008, D.lgs. 271/1999
e D.lgs. 272/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
In caso di infortunio o di malattia professionale il lavoratore ha il diritto
all'integrazione al 100% della retribuzione di cui all’art. 22 lettere a e b
comma 1, fatte salve le condizioni di miglior favore in essere a livello
locale o previste dagli istituti assicurativi, per un periodo massimo di
12 mesi, al 75% per ulteriori successivi 6 mesi, fatte salve le condizioni
di miglior favore in essere a livello locale o previste dagli istituti
assicurativi, ed alla conservazione del posto di lavoro fino a quando
duri l'inabilità temporanea che impedisca, totalmente o di fatto, al
lavoratore medesimo di riprendere l’attività lavorativa e comunque non
oltre la data indicata nel certificato medico definitivo di abilitazione alla
ripresa del lavoro rilasciato dal competente istituto.
Nell'ipotesi in cui gli istituti previdenziali, per qualsiasi motivo, non
riconoscano l’infortunio, nulla di quanto previsto al presente articolo è
dovuto dal datore di lavoro.
Per memoria:
Per i dipendenti, rispetto alle quali le prestazioni venivano gestite ed erogate
direttamente da IPSEMA, il datore di lavoro provvederà all'eventuale integrazione
(rispettivamente al 100% o 75% della retribuzione di cui all'art. 22 lettere a e b
comma 1) laddove gli importi complessivamente erogati dall'istituto siano inferior i a
tali percentuali.
Art. 42 – Trattamento di malattia
L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore
all'azienda con immediatezza, onde consentire l’eventuale
sostituzione in servizio. Il certificato dovrà essere inviato secondo le
modalità e tempi previsti dalla legge.
In mancanza della suddetta comunicazione l'assenza verrà
considerata ingiustificata.
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
L'azienda ha la facoltà di chiedere il controllo della malattia del
lavoratore soltanto attraverso i mezzi ispettivi degli istituti previdenziali
competenti nel rispetto dell'art. 5 della Legge n. 300/1970.
Per quanto concerne il relativo trattamento economico, al lavoratore,
in caso di malattia, spetta la corresponsione del 100% del salario di
cui alle lettere a e b del precedente art. 22, fatte salve le condizioni di
miglior favore in essere a livello locale per la durata massima di 9 mesi
continuativi o complessivi, più ulteriori 3 mesi al 50%.
Fermo restando le condizioni di miglior favore derivanti da specifici
accordi aziendali e/o territoriali, il trattamento economico per il primo
giorno di malattia spetta esclusivamente nei seguenti casi:
- malattia con ricovero ospedaliero;
- certificato medico di prima prognosi di almeno dieci giorni;
- certificato ospedaliero di almeno cinque giorni.
In caso di malattia continuativa, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro per un periodo di 12 mesi
consecutivi senza interruzione di anzianità, trascorso tale periodo il
lavoratore, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla
scadenza del raggiungimento dei 12 mesi del precedente comma, ha
la facoltà di richiedere un periodo di aspettativa non retribuito e non
computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio pari
a 6 mesi. Dopo tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà
avere luogo da ambedue le parti rispettando tutti gli istituti previsti dal
presente contratto.
Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia di durata
inferiore ai 6 mesi continuativi, il lavoratore conserva il posto di lavoro
per un periodo globale di malattia della durata di 12 mesi nell'arco di
24 mesi
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
Al lavoratore, ai fini del trattamento retributivo, verrà corrisposta la
retribuzione al 100% del salario di cui alle lettere a e b del precedente
art. 22 per 12 mesi consecutivi per gli eventi morbosi di cui all’art. 2
comma 1 lettera d) del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n.
278/200 ivi richiamati e debitamente certificati dalla struttura pubblica.
Art. 43 – Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio o unione civile compete al dipendente non in
prova un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi remunerato
con la retribuzione di cui all’art. 22 comma 1 lettere a e b, comprensivo
di quanto corrisposto dall'INPS.
Il congedo matrimoniale non potrà essere computato nel periodo di
ferie annuali né potrà essere considerato in tutto o in parte come
preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo deve essere avanzata, salvo casi eccezionali,
dal lavoratore con preavviso di almeno 6 giorni.
La celebrazione del matrimonio o dell’unione civile dovrà essere
documentata entro 30 giorni successivi dall'inizio del periodo di
congedo.
Art. 44 – Assenze, permessi e tutela di maternità e
paternità
Tutte le assenze devono essere comunicate in tempo utile per
permettere la sostituzione del lavoratore assente e giustificate entro il
giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo il caso di
impedimento giustificato e comprovato.
L'assenza ingiustificata è passibile di sanzioni di cui all'art. 33.
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
Al lavoratore che ne faccia domanda e per specifiche motivazioni,
l’azienda potrà accordare, compatibilmente con le esigenze aziendali,
permessi di breve durata senza corrispondere la relativa retribuzione
e senza computarli nel conto dell'annuale periodo di ferie.
Al lavoratore colpito da lutto familiare sarà applicato quanto previsto
dall’art. 4 comma 1 della Legge n. 53/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Se l'evento luttuoso si verificasse nel corso della prestazione, al
lavoratore sarà concesso assentarsi immediatamente dal posto di
lavoro con il diritto all'intera retribuzione giornaliera in aggiunta a
quanto previsto al precedente comma.
In occasione della nascita di un figlio il lavoratore avrà diritto alle
giornate di permesso retribuito previste dalla normativa vigente.
In casi particolari il lavoratore potrà richiedere un giorno di ferie.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla
Legge 53/2000, e successive modificazioni.
Il trattamento di maternità/paternità è disciplinato dalle leggi vigenti in
materia (D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni).
Il padre lavoratore, ai sensi della normativa vigente, ha diritto ad
astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità, o per
la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice, in caso
di morte o di grave infermità della stessa, nonché in caso di
abbandono o di affidamento del minore.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie e alle mensilità aggiuntive, salvo
condizioni di miglior favore derivanti dalla contrattazione collettiva.
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CCNL GUARDIE AI FUOCHI
La richiesta di congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro)
dovrà essere presentata al datore di lavoro con un preavviso di 30
giorni, salvo il caso di esigenze della lavoratrice o del lavoratore
riconducibili a malattia o infermità.
Art. 45 – Aspettativa
L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno
rispetto della legge, può concedere al lavoratore che ne faccia
richiesta un periodo di aspettativa non retribuita e non utile su alcun
istituto contrattuale.
Art. 46 – Cessione e trasformazione di azienda
La cessione o la trasformazione dell'azienda non determina la
risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva
nei confronti della nuova proprietà i diritti acquisiti (anzianità di
servizio, qualifica, mansioni, etc.) e gli obblighi derivanti dal presente
contratto di lavoro ed eventuali contratti aziendali.
Art. 47 – Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il licenziamento o le dimissioni del lavoratore non in prova possono
avere luogo in qualsiasi giorno della settimana con un preavviso i cui
termini sono i seguenti:
- per anzianità di servizio sino a 5 anni:
per i dipendenti di 1º e 2º livello 45 giorni
per i dipendenti di 3º e 4 ° livello 30 giorni
per i dipendenti di 5 °, 6 ° 7º livello 15 giorni
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- per anzianità di servizio superiore a 5 anni:
per i dipendenti di 1º e 2º livello 60 giorni
per i dipendenti di 3º e 4 ° livello 45 giorni
per i dipendenti di 5 °, 6 ° 7º livello 30 giorni
I giorni si intendono di calendario. Il periodo di preavviso non può
coincidere con il periodo di ferie.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei
predetti termini dovrà corrispondere all'altra un'indennità di mancato
preavviso computata ai sensi dell'art. 2121 del Codice Civile così
come modificata dalla Legge 29 Maggio 1982, n. 297.
Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
Durante la decorrenza del preavviso, nel caso di licenziamento, il
lavoratore non turnista ha diritto a ottenere permessi non retribuiti in
ragione di 2 ore giornaliere o di 12 ore settimanali per la ricerca di altra
occupazione.
L'orario di tali permessi sarà concordato col datore di lavoro che dovrà
tenere conto delle esigenze del lavoratore.
In caso di licenziamento il periodo di preavviso, anche se sostituito
dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli
effetti del trattamento di fine rapporto.
Art. 48 – Trattamento di fine rapporto
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro l’azienda corrisponderà
al lavoratore un trattamento di fine rapporto di lavoro da calcolatore
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secondo quanto previsto dall'art. 2120 del C.C. e dalla Legge 29
maggio 1982, n. 297.
Per il calcolo del trattamento di fine rapporto di lavoro valgono le
disposizioni della Legge 29 maggio 1982, n. 297 e della relativa
giurisprudenza.
Art. 49 – Contratti particolari
Alla luce degli istituti contrattuali previsti sul mercato del lavoro dal
D.lgs. 81/2015 e successive modificazioni e integrazioni, in
considerazione della specificità del settore ed in base al presente
contratto, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, le parti
convengono che, per far fronte alle esigenze di assunzione a carattere
temporaneo o a causa mista lavoro/formazione personale, si farà
ricorso esclusivamente alle tipologie di lavoro previste dal presente
contratto agli articoli 50 (contratto a termine) e 51 (apprendistato).
Art. 50 – Contratto a termine
Le assunzioni con contratto a termine sono disciplinate dal D.lgs.
81/2015 e successive modificazioni e integrazioni.
È prevista l'assunzione con contratto a termine anche per sostituzione
di lavoratori in ferie.
I contratti a termine per i quali il datore di lavoro darà preventiva
informazione alle RSU/RSA non supereranno il 20% dei lavoratori
assunti a tempo indeterminato nell’impresa.
Per la vigenza del presente contratto eventuali assunzioni già
effettuate in soprannumero alla % sopra indicata resteranno in vigore.
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In caso di assunzione a tempo determinato i lavoratori hanno
comunque diritto di dimettersi con un preavviso come stabilito dall’art.
47 del vigente contratto.
Per corrispondere ad esigenze eccezionali tale limite può essere
superato d'intesa con le RSU/RSA con le OO.SS. territoriali stipulanti
il presente contratto.
I lavoratori assunti a tempo determinato avranno precedenza nelle
eventuali assunzioni a tempo indeterminato per mansioni identiche o
equivalenti.
Art. 51 – Apprendistato
Il contratto di apprendistato è normato dal D.lgs. 81/2015 e successive
modificazioni e integrazioni.
Le parti si incontreranno per definire, sulla base delle norme di
attuazione, la regolamentazione di tale istituto, fermo restando che la
durata complessiva del periodo di apprendistato sarà massimo di 36
mesi retribuito al 100% della paga riferita al live llo di inquadramento
professionale.
Il lavoratore con contratto di apprendistato avrà lo stesso identico
trattamento normativo previsto per i lavoratori assunti a tempo
indeterminato.
Il contratto di apprendistato non è comunque ammesso per i lavoratori
già in possesso di certificato di abilitazione/qualificazione
professionale al servizio antincendio privato eli -portuale o avio -
portuale rilasciato dal Ministero degli Interni o da un altro ente pubblico
preposto.
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Art. 52 – Part Time
L’azienda, esclusivamente per le figure professionali tecniche ed
amministrative, può procedere all’assunzione di personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale, il cui svolgimento si realizza con
le seguenti modalità:
a) Orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto
stabilito dall’art.17;
b) Verticale: con prestazione lavorativa a tempo pieno ma
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell’anno;
c) Misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento
del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b).
I contratti a Tempo Parziale per i quali il datore di lavoro darà
preventiva informazione alle RSU/RSA non supereranno il 20% dei
lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’impresa.
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Art. 53 – Minimi contrattuali
Minimi Conglobati - Aumenti dal 1° luglio 2024:
Livello Attuali Minimi Tabellari Aumento Nuovi Minimi Tabellari
I € 1.990,75 € 117,95 € 2.108,70
II € 1.844,59 € 109,29 € 1.953,88
III € 1.632,55 € 96,73 € 1.729,28
IV € 1.488,60 € 88,20 € 1.576,80
V € 1.417,19 € 83,97 € 1.501,16
VI € 1.350,19 € 80,00 € 1.430,19
VII € 1.277,67 € 75,70 € 1.353,37
Minimi Conglobati - Aumenti dal 1° marzo 2025:
Livello Attuali Minimi Tabellari Aumento Nuovi Minimi Tabellari
I € 2.108,70 € 73,72 € 2.182,42
II € 1.953,88 € 68,31 € 2.022,19
III € 1.729,28 € 60,46 € 1.789,73
IV € 1.576,80 € 55,12 € 1.631,92
V € 1.501,16 € 52,48 € 1.553,64
VI € 1.430,19 € 50,00 € 1.480,19
VII € 1.353,37 € 47,31 € 1.400,69
Minimi Conglobati - Aumenti dal 1° gennaio 2026:
Livello Attuali Minimi Tabellari Aumento Nuovi Minimi Tabellari
I € 2.182,42 € 73,72 € 2.256,14
II € 2.022,19 € 68,31 € 2.090,50
III € 1.789,73 € 60,46 € 1.850,19
IV € 1.631,92 € 55,13 € 1.687,05
V € 1.553,64 € 52,48 € 1.606,12
VI € 1.480,19 € 50,00 € 1.530,19
VII € 1.400,69 € 47,32 € 1.448,00
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Art. 54 – Decorrenza e durata
Il presente contratto rinnova il CCNL di settore per il triennio 2024 -
2026 come da verbale di accordo stipulato dalle parti il 25 luglio 2024.
Il contratto avrà una durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal 1°
gennaio 2024 e scadenza al 31 dicembre 2026 e si intenderà rinnovato
secondo la durata di cui al precedente comma se non disdettato 6
mesi prima della scadenza con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non
sia stato sostituito dal successivo contratto collettivo nazionale.
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SEZIONE TERZA
PARTI GENERALI
Art. 55 – Previdenza complementare
Il fondo di previdenza complementare del settore è Priamo.
Le modalità di accesso a Priamo sono stabilite dall'accordo di settore
del giorno 11 giugno 2007 e dallo statuto del fondo stesso.
Art. 56 – Lavoro usurante
Si concorda di istituire una commissione tecnica paritetica per valutare
e riferire alle parti ogni aspetto inerente tale problematica in seno
all’Ente Bilaterale.
Art. 57 – Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite a livello
territoriale.
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Avviso comune
Istituire una divisa comune su tutto il territorio nazionale dopo
discussione all’interno dell’Ente Bilaterale.
I seguenti allegati fanno parte integrante del presente contratto.
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ALLEGATO "A"
MANSIONI DEL PERSONALE GUARDIA AI FUOCHI
- Sorveglianza prevenzione incendio sui pontili e banchine dove
operano navi cisterna.
- Sorveglianza prevenzione incendio su navi che trasportano
merci pericolose.
- Sorveglianza prevenzione incendio su navi ai lavori.
- Sorveglianza prevenzione incendio fuori dall'ambito portuale.
- Primo intervento di estinzione incendio.
- Attacco e stacco manichette per movimentazione liquidi e/o
prodotti infiammabili.
- Sorveglianza linee durante trasferimenti liquidi e/o prodotti
infiammabili.
- Impiego pompe per estinzione incendio, flussaggi,
trasferimento liquidi e/o prodotti infiammabili e pressature linee.
- Montaggio-smontaggio linee antincendio e trasferimento liquidi
e/o prodotti infiammabili.
- Sorveglianza antinquinamento ambientale.
- Manutenzione mezzi e cose aziendali.
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ALLEGATO "B"
VERBALE
La quota integrativa territoriale (Qu.I.T.) prevista dalla trattativa di 2º
livello, ove corrisposta, assume il carattere di ad personam non
assorbibile corrisposto per 12 mensilità e non utile ai fini di alcun
istituto legale e/o contrattuale ivi compreso il trattamento di fine
rapporto e da erogare così ed esclusivamente al personale in forza
alla stipula del presente C.C.N.L., fatte salve condizioni di miglior
favore in essere a livello locale.
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ALLEGATO "C"
ASSISTENZA SANITARIA
Con riferimento al verbale di accordo del 18 dicembre 2019, le parti
convengono di aderire all’assistenza sanitaria integrativa dei porti
individuando Cassagest quale strumento per la fruizione
dell’assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale
così come definito all’art. 51 comma 2 lettera a del TUIR e successive
integrazioni e modificazioni.
Il contributo che ciascuna azienda è tenuta a versare per ogni
lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo
determinato di almeno un anno è di 194,00 euro annui più il contributo
di solidarietà del 10%.
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ALLEGATO "D"
STRUMENTO DI GARANZIA SALARIALE TRIENNIO
2027 - 2029
Con riferimento al verbale di accordo del 21 dicembre 2021, le parti
convengono che in caso di ritardato rinnovo del CCNL, dalla data di
scadenza del presente contratto, sarà erogata una copertura
economica, a titolo di anticipo sul futuro rinnovo, pari al 40% (quaranta
per cento) dell’inflazione registrata nell’anno precedente, da calcolarsi
sul minimo conglobato del 6° livello e da riproporzionare per i restanti
livelli di inquadramento. Dopo 6 (sei) mesi la suddetta percentuale
sarà elevata al 60 (sessanta/00) per cento. Tale copertura economica
farà parte del minimo conglobato di ogni singolo livello ed avrà
incidenza su tutti gli istituti contrattuali. Tale strumento di garanzia
salariale avrà validità per il triennio 2027 – 2029.