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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 21048/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ATORESORBELLO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];2548 - controricorrente –avverso la sentenza n. 554/2021 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 19/11/2021 R.G.N. 585/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 554/2021 la Corte di appello di Messinaha confermato la pronuncia di primo grado che, inaccoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] RussNou mneeroi r egistro generale 1173/2022Numero sezionale 2548/2026confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva dichiarato illeNgumitetriom di ara ccolta generale 21048/2026l’apposizione del termine sui contratti a tempo determinatDoat a pubblicazione 21/06/2026intercorsi tra le parti tra il 2006 e il 2007, con conseguenteinstaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminatofin dal primo contratto del 30.4.2006 e, per l’effetto, avevacondannato la società resistente al pagamento di unaindennità onnicomprensiva pari a tre mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto.2.

I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione,premessa la natura di soggetto di diritto privato della [OSCURATO:SOCIETA]. (in quanto la circostanza che il Comune nepossedesse in tutto o in parte le azioni non rilevava), hannoritenuto che il rapporto tra società ed ente locale era diassoluta autonomia e che, nel caso in esame, il reclutamentodel personale, avvenuto prima della entrata in vigore dell’art.18 del d. l. n. 112 del 2008 e dell’art. 45 della l. r.

RegioneSicilia n. 2 del 2007, era regolato dal regime giuridico propriodello strumento privatistico adoperato; quanto all’esamedella clausola dei contratti a termine, hanno sottolineato lacarenza di prova sulle ragioni giustificatrici dell’apposizionedei termini.3.

Avverso la sentenza di secondo grado la [OSCURATO:PERSONA] 3 S.p.A. inliquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi cui ha resistito con controricorso l’intimato.4.

Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 23d.lgs. n. 22/97, dell’art. 45 L.R.

Sicilia n. 2/2007, dell’art. 61L.R. n. 6/2009 e della L.R. n. 9/2010, in relazione agli artt.Numero registro generale 1173/2022360, c. 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.

Si sostiene che essa ricorrenteN umero sezionale 2548/2026Numero di raccolta generale 21048/2026era una società a capitale pubblico per la gestione integratDaat a pubblicazione 21/06/2026dei rifiuti in ambito territoriale ottimale costituita ex art. 23d.lgs. n. 22/97 e che anche negli anni 2006/07 aveva unostatuto giuridico del tutto peculiare, quanto ad origini efunzioni, che comportava deroghe rispetto alla disciplinaprivatistica oltre alla sottoposizione della stessa al controllodella Corte dei Conti, sicché doveva ritenersi la sua naturapubblica a differenza di quanto ritenuto dalla Corteterritoriale.

Da ciò derivava l’erroneità della gravata sentenzain quanto le [OSCURATO:SOCIETA]. perseguono finalità pubbliche edessendo articolazioni della pubblica amministrazione, allestesse non può essere applicata la normativa privatistica enon potevano essere consentite assunzioni senza i limiti e icontrolli previsti dagli enti pubblici.3.

Il motivo è meritevole di accoglimento nei termini cheseguono.4.

Va precisato che le A.T.O ([OSCURATO:PERSONA]),costituite dapprima sotto forma di S.p.A., in Sicilia hannoavuto una natura giuridica mista: sono state formalmentesocietà per azioni (S.p.A.) a partecipazione pubblica conautonomia gestionale, ma sostanzialmente enti di naturapubblicistica poiché perseguivano fini pubblici ed eranosottoposti alle direttive degli enti soci.

Nel caso de quo, poi,deve specificarsi che si trattava di organismi, istituiti per lagestione integrata dei rifiuti e, in quanto tali rappresentantiuna modalità di gestione di un pubblico servizio attribuito informa associativa e collettiva in capo a tutti gli Enti localiterritoriali dell’ambito ottimale.

Successivamente, vaprecisato, solo per completezza, che il legislatore siciliano hapreferito sostituire le vecchie società d’ambito, create inapplicazione di quanto stabilito dal Commissario delegatNou mpeeror r egistro generale 1173/2022Numero sezionale 2548/2026l’Emergenza rifiuti nella Regione Sicilia che, in merNiutmoe,r o hdi ara ccolta generale 21048/2026previsto come obbligatoria la gestione dei rifiuti in AmbitDoat a pubblicazione 21/06/2026Territoriale Ottimale (A.T.O.) a mente dell’art. 233 del d.lgs.n. 22/97, secondo le modalità ivi pure stabilite (Ordinanza n.488 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 1069 del 28/11/2002), con nuovesocietà di regolamentazione dei rifiuti.

L’articolo 6, comma 1,della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, infatti, sulla“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, haprevisto che, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 45della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, per l’eserciziodelle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia edi comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimalecostituiscono, per ogni A.T.O., una società consortile dicapitali per l’esercizio delle funzioni affidate alla societàstessa con la presente legge.

Le società sono denominate“Società per la regolamentazione del servizio di gestionerifiuti”, con acronimo S.R.R.

Infine, il sistema degli A.T.O.,sia S.p.A. che consorziali, ha subito un profondo riordino inSicilia, in particolare con la Legge Regionale n. 9/2022 cheha istituito le Autorità di Governo d'Ambito (AdA) per i rifiuti,dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, e le SRR([OSCURATO:PERSONA]) per la gestione operativa.5.

È opportuno, quindi, circoscrivere il quadro normativo diriferimento fino alla disposizione regolante la fattispecie inconcreto, in materia di assunzione del personale da partedella [OSCURATO:SOCIETA]. (nel caso in esame i contratti a termineriguardavano il periodo 2006/07), secondo quanto ritenutodalla Corte territoriale che ha fatto esclusivo riferimentoall’art. 18 d.l. n. 112 del 2008.Numero registro generale 1173/20226.

Orbene, alla regola costituzionale del pubblico concorsoN, umero sezionale 2548/2026Numero di raccolta generale 21048/2026dettata dal comma 4 dell'art. 97 Cost., si è conformata Dlaat a pubblicazione 21/06/2026legislazione della Regione Siciliana, come attentamentericostruita dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza4685 del 2015 (cfr. punti 15 -17), che, parallelamente alladisciplina statale che l'ha trasfusa nell'art. 36 del d.lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 29 e, quindi, nell'art. 35 del d.lgs. 165/2001,sia pure consentendo, in via di eccezione, il ricorso aprocedure concorsuali "semplificate" per alcune categorie dimansioni o di profili di contenuto professionale più modesto,ha introdotto nell'ordinamento regionale la regola delpubblico concorso per l'assunzione alle dipendenze dellaAmministrazione Regionale, delle aziende, degli enti dallastessa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutelae vigilanza, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, delleaziende sanitarie locali, nonché degli enti da essi dipendentie comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza.7.

In particolare, la regola dell'assunzione attraverso concorsopubblico, originariamente prevista dall'art. 9 della legge7.5.58 n. 14 (da considerare ormai abrogata in base ainormali principi in materia di successione delle leggi, cfr.Cass.

SSUU 4685/2015 p. 18.3), risulta affermata nell'art.21 della legge reg.

Sicilia 29.10.1985 n. 41 ed ancora ribaditanell'art. 3 c. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 11, e nell'art. 3 n. 1della legge reg.

Sicilia 30.4.1991 n. 12.

La norma appenarichiamata ammette deroghe alla regola della proceduraconcorsuale, parallelamente a quanto previsto dallalegislazione nazionale, nelle sole ipotesi di assunzioni inprofili di basso contenuto professionale (art. 49 c. 1 leggereg.

Sicilia 5.11.2004 n. 15, che prevede una selezione"semplificata" - su tale norma vedi infra -).8.

La regola della assunzione attraverso procedura concorsNuumaelroe r egistro generale 1173/2022Numero sezionale 2548/2026è stata, poi, introdotta dall'art. 45 della legge reg.N umSeircoi dlii ara ccolta generale 21048/2026dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2 ("Individuazione dei nuovi ambiDtait a pubblicazione 21/06/2026territoriali ottimali - ATO - per la gestione dei rifiuti urbani")anche nel settore degli "ambiti territoriali" per la gestione deirifiuti.9.

L'art. 45 ha previsto al c. 1 che, per l'esercizio delle funzionipreviste dal d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazionied integrazioni, la gestione dei rifiuti è organizzata sulla basedi ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), impone agli enti localiricadenti nel medesimo A.T.O. di costituirsi in Consorzio, alquale partecipano obbligatoriamente tutti comuni, salvoquanto previsto dall'art. 200 c. 6 del d.lgs. 152/2006,precisando che il Consorzio è dotato di personalità giuridicae costituisce, per il proprio ambito territoriale ottimale,l'Autorità d'ambito di cui all'art. 201, c. 2, del d.lgs. n. 152del 2006.10.

La medesima disposizione al c. 2 dispone che le società ele autorità d'ambito assumono nuovo personale solopubblico concorso risulta ribadita poi dall'art. 61 c. 4 dellalegge reg.

Sicilia n. 6 del 2009 che ha previsto che "Gli ATOrifiuti non possono procedere ad assunzioni di personaleamministrativo appartenente a qualunque categoria,comprese quelle protette, né espletare procedureconcorsuali, fino alla definizione dei nuovi ambiti territorialidi cui all'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n.11.

Essa è stata riaffermata dall' art. 7 c. 10 della legge reg.Sicilia 8.4.2010 n. 9, che ha previsto che, ove il ricorso alleprocedure di mobilità interna ed esterna non siano sufficiential fabbisogno di personale, le S.R.R. procedono Numaellroe r egistro generale 1173/2022Numero sezionale 2548/2026assunzioni di personale ai sensi dell'art. 49 della legNguem erroe dgi r.a ccolta generale 21048/2026Sicilia n. 15 del 2004 (mansioni o di profili di contenutDoat a pubblicazione 21/06/2026professionale più modesto), ovvero ai sensi dell'art. 45 dellalegge regionale Sicilia n. 2 del 2007 e dell'art. 61 della leggeregionale Sicilia n. 6 del 2009.

L'art. 19 della legge reg.Sicilia, dopo avere previsto al c. 6 che le S.R.R. individuanoil personale addetto tra quello già in servizio presso le societào i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalleprovince e dalla regione, al c. 7 dispone che il rimanentepersonale è individuato tra i dipendenti già in servizio al31.12.2009: a) presso le società d'ambito, b) i consorzid'ambito, le società utilizzate per la gestione del servizio edal cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società oi consorzi d'ambito, a condizione che l'originario rapportodipendente sia stato costituito nel rispetto della normativa diriferimento e in particolare dell'art. 45 della legge reg.

Sicilian. 2 del 2007 e dell'art. 61 della legge reg.

Sicilia n. 6 del2009, ovvero in forza di pronuncia giudiziale che abbiaacquisito autorità di giudicato o a seguito di conciliazionegiudiziale purché sottoscritta entro il 31.12.2009.12.

L'art. 19 al c. 9 ribadisce che, in ogni caso, le S.R.R. perle nuove assunzioni devono essere ricorrere alla proceduraconcorsuale prevista dall'art. 45 della L. R. n. 2 del 2007.13.

Il legislatore statale era, poi, intervenuto con il d.l. 25giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 3agosto 2009, n. 102, disponendo (art. 18 c. 1) che, adecorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data dientrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici localia totale partecipazione pubblica adottano, con propriprovvedimenti, criteri e modalità per il reclutamentoN umdeerol r egistro generale 1173/2022Numero sezionale 2548/2026personale e per il conferimento degli incarichi nel rispeNutmtoer od dei rai ccolta generale 21048/2026principi di cui al c. 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 3D0at a pubblicazione 21/06/2026marzo 2001, n. 165.

Lo stesso testo aveva previsto (art. 18c. 2) che le altre società a partecipazione pubblica totale o dicontrollo adottavano, con propri provvedimenti, criteri emodalità per il reclutamento del personale e per ilconferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche diderivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità eimparzialità.

Le disposizioni contenute nei c. 1 e 2 dell'art. 18del citato d.l. n. 112 del 2008 sono state abrogate dal d.lgs.19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società apartecipazione pubblica).14.

Ciò premesso, la Corte territoriale, nella fattispecie inesame, in relazione ai contratti a tempo determinatointercorsi tra le parti tra il 2006 ed il 2007 (il primo dei qualiera stato dichiarato nullo perché l’esigenza causale iviindicata era stata ritenuta soddisfare una esigenzaimprenditoriale di natura stabile e non temporanea), havalutato la tutela applicabile avendo riguardo alla circostanzache non si applicavano, al caso de quo, l’art. 18 del d.l. n.112 del 2008, ovvero l’art. 45 della legge reg.

Sicilia n. 2 del2007, perché i rapporti in esame erano sortiantecedentemente alla entrata in vigore delle citatedisposizioni; inoltre, ha ritenuto la natura privatistica dellasocietà cd.

“di ambito”.15.

Deve, però osservarsi che, con la legge della RegioneSicilia 5.11.04 n. 15, applicabile ratione temporis in relazioneai contratti della cui nullità si discute, avente, tra l'altro, adoggetto misure urgenti di assestamento della finanzaregionale, il sistema normativo era regredito allo statoNumero registro generale 1173/2022precedente, come precisato dalle Sezioni Unite di questaN umero sezionale 2548/2026Numero di raccolta generale 21048/2026Corte con la sentenza sopra citata, in quanto, sotto la rubricDaat a pubblicazione 21/06/2026"assunzioni presso le amministrazioni e gli enti pubblici",l'art. 49 della legge stessa stabiliva che "l'Amministrazioneregionale, le aziende ed enti dalla stessa dipendenti ocomunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli entilocali territoriali e/o istituzionali, le aziende sanitarie locali,nonché gli enti da essi dipendenti e comunque sottoposti acontrollo, tutela e vigilanza, effettuano le assunzioni delpersonale da inquadrare in qualifiche, livelli o profiliprofessionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso deltitolo di studio non superiore a quello della scuoladell'obbligo, mediante concorso per titoli, integrato, qualorasia richiesta una specifica professionalità, da una provad'idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,ferma restando la speciale disciplina in materia di assunzionedei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui alcomma 2 del medesimo articolo" (c. 1).

Anche perl'assunzione del personale a tempo determinato leamministrazioni, enti ed aziende di cui sopra erano tenute abandire apposite procedure selettive (c. 4).

Sono stati, inparticolare, abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 el'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.16.

Se, dunque, era questa la normativa regionale vigente almomento della stipulazione dei contratti a termine, chestudio del personale da assumere parametrato al livello e alprofilo professionale, la Corte territoriale doveva (e dovrà insede di rinvio), pertanto, valutare la fattispecie in esameavendo riguardo ai principi di cui alla sentenza delle SezioniUnite di questa Corte (Cass. n. 4685/2015), ripresi da CNuamsesro. r egistro generale 1173/2022Numero sezionale 2548/202626347/2016, e alla legislazione regionale da essi richiNaummerao tdai r,a ccolta generale 21048/2026sia con riferimento alla necessità di una procedura selettivDaat a pubblicazione 21/06/2026per l’assunzione di personale con la qualifica del [OSCURATO:PERSONA], siacon riguardo alla natura degli [OSCURATO:SOCIETA]., se cioè rientrantieventualmente nel perimetro applicativo di cui all’art. 49della legge reg.

Sicilia n. 15 del 5.11.2004, e non conriguardo ai parametri normativi da essa Corte richiamati.17.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 11 c. 4 c.c.n.l.c.p.c., per avere la Corte territoriale condiviso l’assunto delTribunale che, senza alcuna prova fornita dal lavoratore,aveva ritenuto che il termine apposto al contratto a tempodeterminato fosse illegittimo perché il lavoratore era adibitoad attività ordinaria di raccolta; inoltre, si rappresenta chenon era stato violato l’art. 11 del CCNL Federambiente cheprevede che l’assunzione dei lavoratori a tempo determinatonon poteva eccedere il 12% del totale del personaleinquadrato dal livello 1 al livello

5.18. La trattazione di tale motivo resta assorbitadall’accoglimento del primo.19.

Alla stregua di quanto esposto, il primo motivo deveessere accolto, assorbito il secondo; la gravata sentenzadeve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causava rinviata alla Corte di appello di Messina, in diversacomposizione, che procederà ad un nuovo esame eprovvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche delpresente giudizio.Numero registro generale 1173/2022La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;N umero sezionale 2548/2026Numero di raccolta generale 21048/2026cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alDlaat a pubblicazione 21/06/2026Corte di appello di Messina, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21.5.2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATORESORBELLO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];2548 - controricorrente –avverso la sentenza n. 554/2021 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 19/11/2021 R.G.N. 585/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 554/2021 la Corte di appello di Messinaha confermato la pronuncia di primo grado che, inaccoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] RussNou mneeroi r egistro generale 1173/2022Numero sezionale 2548/2026confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva dichiarato illeNgumitetriom di ara ccolta generale 21048/2026l’apposizione del termine sui contratti a tempo determinatDoat a pubblicazione 21/06/2026intercorsi tra le parti tra il 2006 e il 2007, con conseguenteinstaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminatofin dal primo contratto del 30.4.2006 e, per l’effetto, avevacondannato la società resistente al pagamento di unaindennità onnicomprensiva pari a tre mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto.2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione,premessa la natura di soggetto di diritto privato della [OSCURATO:SOCIETA]. (in quanto la circostanza che il Comune nepossedesse in tutto o in parte le azioni non rilevava), hannoritenuto che il rapporto tra società ed ente locale era diassoluta autonomia e che, nel caso in esame, il reclutamentodel personale, avvenuto prima della entrata in vigore dell’art.18 del d. l. n. 112 del 2008 e dell’art. 45 della l. r. RegioneSicilia n. 2 del 2007, era regolato dal regime giuridico propriodello strumento privatistico adoperato; quanto all’esamedella clausola dei contratti a termine, hanno sottolineato lacarenza di prova sulle ragioni giustificatrici dell’apposizionedei termini.3. Avverso la sentenza di secondo grado la [OSCURATO:PERSONA] 3 S.p.A. inliquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi cui ha resistito con controricorso l’intimato.4. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 23d.lgs. n. 22/97, dell’art. 45 L.R. Sicilia n. 2/2007, dell’art. 61L.R. n. 6/2009 e della L.R. n. 9/2010, in relazione agli artt.Numero registro generale 1173/2022360, c. 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. Si sostiene che essa ricorrenteN umero sezionale 2548/2026Numero di raccolta generale 21048/2026era una società a capitale pubblico per la gestione integratDaat a pubblicazione 21/06/2026dei rifiuti in ambito territoriale ottimale costituita ex art. 23d.lgs. n. 22/97 e che anche negli anni 2006/07 aveva unostatuto giuridico del tutto peculiare, quanto ad origini efunzioni, che comportava deroghe rispetto alla disciplinaprivatistica oltre alla sottoposizione della stessa al controllodella Corte dei Conti, sicché doveva ritenersi la sua naturapubblica a differenza di quanto ritenuto dalla Corteterritoriale. Da ciò derivava l’erroneità della gravata sentenzain quanto le [OSCURATO:SOCIETA]. perseguono finalità pubbliche edessendo articolazioni della pubblica amministrazione, allestesse non può essere applicata la normativa privatistica enon potevano essere consentite assunzioni senza i limiti e icontrolli previsti dagli enti pubblici.3. Il motivo è meritevole di accoglimento nei termini cheseguono.4. Va precisato che le A.T.O ([OSCURATO:PERSONA]),costituite dapprima sotto forma di S.p.A., in Sicilia hannoavuto una natura giuridica mista: sono state formalmentesocietà per azioni (S.p.A.) a partecipazione pubblica conautonomia gestionale, ma sostanzialmente enti di naturapubblicistica poiché perseguivano fini pubblici ed eranosottoposti alle direttive degli enti soci. Nel caso de quo, poi,deve specificarsi che si trattava di organismi, istituiti per lagestione integrata dei rifiuti e, in quanto tali rappresentantiuna modalità di gestione di un pubblico servizio attribuito informa associativa e collettiva in capo a tutti gli Enti localiterritoriali dell’ambito ottimale. Successivamente, vaprecisato, solo per completezza, che il legislatore siciliano hapreferito sostituire le vecchie società d’ambito, create inapplicazione di quanto stabilito dal Commissario delegatNou mpeeror r egistro generale 1173/2022Numero sezionale 2548/2026l’Emergenza rifiuti nella Regione Sicilia che, in merNiutmoe,r o hdi ara ccolta generale 21048/2026previsto come obbligatoria la gestione dei rifiuti in AmbitDoat a pubblicazione 21/06/2026Territoriale Ottimale (A.T.O.) a mente dell’art. 233 del d.lgs.n. 22/97, secondo le modalità ivi pure stabilite (Ordinanza n.488 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 1069 del 28/11/2002), con nuovesocietà di regolamentazione dei rifiuti. L’articolo 6, comma 1,della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, infatti, sulla“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, haprevisto che, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 45della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, per l’eserciziodelle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia edi comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimalecostituiscono, per ogni A.T.O., una società consortile dicapitali per l’esercizio delle funzioni affidate alla societàstessa con la presente legge. Le società sono denominate“Società per la regolamentazione del servizio di gestionerifiuti”, con acronimo S.R.R. Infine, il sistema degli A.T.O.,sia S.p.A. che consorziali, ha subito un profondo riordino inSicilia, in particolare con la Legge Regionale n. 9/2022 cheha istituito le Autorità di Governo d'Ambito (AdA) per i rifiuti,dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, e le SRR([OSCURATO:PERSONA]) per la gestione operativa.5. È opportuno, quindi, circoscrivere il quadro normativo diriferimento fino alla disposizione regolante la fattispecie inconcreto, in materia di assunzione del personale da partedella [OSCURATO:SOCIETA]. (nel caso in esame i contratti a termineriguardavano il periodo 2006/07), secondo quanto ritenutodalla Corte territoriale che ha fatto esclusivo riferimentoall’art. 18 d.l. n. 112 del 2008.Numero registro generale 1173/20226. Orbene, alla regola costituzionale del pubblico concorsoN, umero sezionale 2548/2026Numero di raccolta generale 21048/2026dettata dal comma 4 dell'art. 97 Cost., si è conformata Dlaat a pubblicazione 21/06/2026legislazione della Regione Siciliana, come attentamentericostruita dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza4685 del 2015 (cfr. punti 15 -17), che, parallelamente alladisciplina statale che l'ha trasfusa nell'art. 36 del d.lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 29 e, quindi, nell'art. 35 del d.lgs. 165/2001,sia pure consentendo, in via di eccezione, il ricorso aprocedure concorsuali "semplificate" per alcune categorie dimansioni o di profili di contenuto professionale più modesto,ha introdotto nell'ordinamento regionale la regola delpubblico concorso per l'assunzione alle dipendenze dellaAmministrazione Regionale, delle aziende, degli enti dallastessa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutelae vigilanza, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, delleaziende sanitarie locali, nonché degli enti da essi dipendentie comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza.7. In particolare, la regola dell'assunzione attraverso concorsopubblico, originariamente prevista dall'art. 9 della legge7.5.58 n. 14 (da considerare ormai abrogata in base ainormali principi in materia di successione delle leggi, cfr.Cass. SSUU 4685/2015 p. 18.3), risulta affermata nell'art.21 della legge reg. Sicilia 29.10.1985 n. 41 ed ancora ribaditanell'art. 3 c. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 11, e nell'art. 3 n. 1della legge reg. Sicilia 30.4.1991 n. 12. La norma appenarichiamata ammette deroghe alla regola della proceduraconcorsuale, parallelamente a quanto previsto dallalegislazione nazionale, nelle sole ipotesi di assunzioni inprofili di basso contenuto professionale (art. 49 c. 1 leggereg. Sicilia 5.11.2004 n. 15, che prevede una selezione"semplificata" - su tale norma vedi infra -).8. La regola della assunzione attraverso procedura concorsNuumaelroe r egistro generale 1173/2022Numero sezionale 2548/2026è stata, poi, introdotta dall'art. 45 della legge reg.N umSeircoi dlii ara ccolta generale 21048/2026dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2 ("Individuazione dei nuovi ambiDtait a pubblicazione 21/06/2026territoriali ottimali - ATO - per la gestione dei rifiuti urbani")anche nel settore degli "ambiti territoriali" per la gestione deirifiuti.9. L'art. 45 ha previsto al c. 1 che, per l'esercizio delle funzionipreviste dal d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazionied integrazioni, la gestione dei rifiuti è organizzata sulla basedi ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), impone agli enti localiricadenti nel medesimo A.T.O. di costituirsi in Consorzio, alquale partecipano obbligatoriamente tutti comuni, salvoquanto previsto dall'art. 200 c. 6 del d.lgs. 152/2006,precisando che il Consorzio è dotato di personalità giuridicae costituisce, per il proprio ambito territoriale ottimale,l'Autorità d'ambito di cui all'art. 201, c. 2, del d.lgs. n. 152del 2006.10. La medesima disposizione al c. 2 dispone che le società ele autorità d'ambito assumono nuovo personale solopubblico concorso risulta ribadita poi dall'art. 61 c. 4 dellalegge reg. Sicilia n. 6 del 2009 che ha previsto che "Gli ATOrifiuti non possono procedere ad assunzioni di personaleamministrativo appartenente a qualunque categoria,comprese quelle protette, né espletare procedureconcorsuali, fino alla definizione dei nuovi ambiti territorialidi cui all'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n.11. Essa è stata riaffermata dall' art. 7 c. 10 della legge reg.Sicilia 8.4.2010 n. 9, che ha previsto che, ove il ricorso alleprocedure di mobilità interna ed esterna non siano sufficiential fabbisogno di personale, le S.R.R. procedono Numaellroe r egistro generale 1173/2022Numero sezionale 2548/2026assunzioni di personale ai sensi dell'art. 49 della legNguem erroe dgi r.a ccolta generale 21048/2026Sicilia n. 15 del 2004 (mansioni o di profili di contenutDoat a pubblicazione 21/06/2026professionale più modesto), ovvero ai sensi dell'art. 45 dellalegge regionale Sicilia n. 2 del 2007 e dell'art. 61 della leggeregionale Sicilia n. 6 del 2009. L'art. 19 della legge reg.Sicilia, dopo avere previsto al c. 6 che le S.R.R. individuanoil personale addetto tra quello già in servizio presso le societào i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalleprovince e dalla regione, al c. 7 dispone che il rimanentepersonale è individuato tra i dipendenti già in servizio al31.12.2009: a) presso le società d'ambito, b) i consorzid'ambito, le società utilizzate per la gestione del servizio edal cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società oi consorzi d'ambito, a condizione che l'originario rapportodipendente sia stato costituito nel rispetto della normativa diriferimento e in particolare dell'art. 45 della legge reg. Sicilian. 2 del 2007 e dell'art. 61 della legge reg. Sicilia n. 6 del2009, ovvero in forza di pronuncia giudiziale che abbiaacquisito autorità di giudicato o a seguito di conciliazionegiudiziale purché sottoscritta entro il 31.12.2009.12. L'art. 19 al c. 9 ribadisce che, in ogni caso, le S.R.R. perle nuove assunzioni devono essere ricorrere alla proceduraconcorsuale prevista dall'art. 45 della L. R. n. 2 del 2007.13. Il legislatore statale era, poi, intervenuto con il d.l. 25giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 3agosto 2009, n. 102, disponendo (art. 18 c. 1) che, adecorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data dientrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici localia totale partecipazione pubblica adottano, con propriprovvedimenti, criteri e modalità per il reclutamentoN umdeerol r egistro generale 1173/2022Numero sezionale 2548/2026personale e per il conferimento degli incarichi nel rispeNutmtoer od dei rai ccolta generale 21048/2026principi di cui al c. 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 3D0at a pubblicazione 21/06/2026marzo 2001, n. 165. Lo stesso testo aveva previsto (art. 18c. 2) che le altre società a partecipazione pubblica totale o dicontrollo adottavano, con propri provvedimenti, criteri emodalità per il reclutamento del personale e per ilconferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche diderivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità eimparzialità. Le disposizioni contenute nei c. 1 e 2 dell'art. 18del citato d.l. n. 112 del 2008 sono state abrogate dal d.lgs.19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società apartecipazione pubblica).14. Ciò premesso, la Corte territoriale, nella fattispecie inesame, in relazione ai contratti a tempo determinatointercorsi tra le parti tra il 2006 ed il 2007 (il primo dei qualiera stato dichiarato nullo perché l’esigenza causale iviindicata era stata ritenuta soddisfare una esigenzaimprenditoriale di natura stabile e non temporanea), havalutato la tutela applicabile avendo riguardo alla circostanzache non si applicavano, al caso de quo, l’art. 18 del d.l. n.112 del 2008, ovvero l’art. 45 della legge reg. Sicilia n. 2 del2007, perché i rapporti in esame erano sortiantecedentemente alla entrata in vigore delle citatedisposizioni; inoltre, ha ritenuto la natura privatistica dellasocietà cd. “di ambito”.15. Deve, però osservarsi che, con la legge della RegioneSicilia 5.11.04 n. 15, applicabile ratione temporis in relazioneai contratti della cui nullità si discute, avente, tra l'altro, adoggetto misure urgenti di assestamento della finanzaregionale, il sistema normativo era regredito allo statoNumero registro generale 1173/2022precedente, come precisato dalle Sezioni Unite di questaN umero sezionale 2548/2026Numero di raccolta generale 21048/2026Corte con la sentenza sopra citata, in quanto, sotto la rubricDaat a pubblicazione 21/06/2026"assunzioni presso le amministrazioni e gli enti pubblici",l'art. 49 della legge stessa stabiliva che "l'Amministrazioneregionale, le aziende ed enti dalla stessa dipendenti ocomunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli entilocali territoriali e/o istituzionali, le aziende sanitarie locali,nonché gli enti da essi dipendenti e comunque sottoposti acontrollo, tutela e vigilanza, effettuano le assunzioni delpersonale da inquadrare in qualifiche, livelli o profiliprofessionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso deltitolo di studio non superiore a quello della scuoladell'obbligo, mediante concorso per titoli, integrato, qualorasia richiesta una specifica professionalità, da una provad'idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,ferma restando la speciale disciplina in materia di assunzionedei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui alcomma 2 del medesimo articolo" (c. 1). Anche perl'assunzione del personale a tempo determinato leamministrazioni, enti ed aziende di cui sopra erano tenute abandire apposite procedure selettive (c. 4). Sono stati, inparticolare, abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 el'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.16. Se, dunque, era questa la normativa regionale vigente almomento della stipulazione dei contratti a termine, chestudio del personale da assumere parametrato al livello e alprofilo professionale, la Corte territoriale doveva (e dovrà insede di rinvio), pertanto, valutare la fattispecie in esameavendo riguardo ai principi di cui alla sentenza delle SezioniUnite di questa Corte (Cass. n. 4685/2015), ripresi da CNuamsesro. r egistro generale 1173/2022Numero sezionale 2548/202626347/2016, e alla legislazione regionale da essi richiNaummerao tdai r,a ccolta generale 21048/2026sia con riferimento alla necessità di una procedura selettivDaat a pubblicazione 21/06/2026per l’assunzione di personale con la qualifica del [OSCURATO:PERSONA], siacon riguardo alla natura degli [OSCURATO:SOCIETA]., se cioè rientrantieventualmente nel perimetro applicativo di cui all’art. 49della legge reg. Sicilia n. 15 del 5.11.2004, e non conriguardo ai parametri normativi da essa Corte richiamati.17. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 11 c. 4 c.c.n.l.c.p.c., per avere la Corte territoriale condiviso l’assunto delTribunale che, senza alcuna prova fornita dal lavoratore,aveva ritenuto che il termine apposto al contratto a tempodeterminato fosse illegittimo perché il lavoratore era adibitoad attività ordinaria di raccolta; inoltre, si rappresenta chenon era stato violato l’art. 11 del CCNL Federambiente cheprevede che l’assunzione dei lavoratori a tempo determinatonon poteva eccedere il 12% del totale del personaleinquadrato dal livello 1 al livello 5.18. La trattazione di tale motivo resta assorbitadall’accoglimento del primo.19. Alla stregua di quanto esposto, il primo motivo deveessere accolto, assorbito il secondo; la gravata sentenzadeve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causava rinviata alla Corte di appello di Messina, in diversacomposizione, che procederà ad un nuovo esame eprovvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche delpresente giudizio.Numero registro generale 1173/2022La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;N umero sezionale 2548/2026Numero di raccolta generale 21048/2026cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alDlaat a pubblicazione 21/06/2026Corte di appello di Messina, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21.5.2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21048/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris