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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26791/2023

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 dicembre 1968; avverso id sentenza n. 677/2022 dei Tribunale di \ler-ceni dei 8 giugno 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente dila pena irrogata ed il rigetto dei ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa 1'8 giugno 2022, il Tribunale di Vercelli ha condannato, all'esito di processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 2.400,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del dlgs n. 152 del 2006 ed ha disposto la sospensione condizionale della pena.

Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione il difensore del Carotenuto, denunciando, con il primo motivo di doglianza, l'inosservanza ed errata interpretazione dell'art 183 del dlgs. n. 152 del 2006; in particolare, ad avviso dei ricorrente, se si ritenesse corretta l'interpretazione della nozione di rifiuto adottata nel provvedimento impugnato, ne risulterebbe la sostanziale inapplicabilità della normativa regionale sulla vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e Voggettistica varia, cui ii ricorrente avrebbe dimostrato di partecipare; inoltre, i fotogrammi allegati alla comunicazione di notizia di reato non avrebbero consentito una adeguata visione delle modalità di conservazione dei beni considerati rifiuti.

Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente ha dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art 131-bis cod. pen.; il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare la circostanza della partecipazione, regolarmente autorizzata, del ricorrente alla vendita di beni di modico valore e del fatto che nessun pericolo sarebbe stato cagionato all'ambiente dalla sua condotta.

Il ricorrente ha inoltre dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza della motivazione sulla negata COOLCSSiOnC delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che l'attività "hobbistica" da lui svolta e la tipologia dei beni considerati rifiuti avrebbero potuto essere positivamente valorizzati.

Con l'ultimo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. in quanto la pena irrogata sarebbe stata quantificata operando, per la scelta del rito abbreviato, una riduzione di un terzo, anziché di un mezzo, come previsto dalla legge in caso di reati contravvenzionali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere, pertanto, accolto limitatamente a quanto di ragione.Il primo motivo di ricorso è inammissibile; premesso che con esso il ricorrente ha lamentato la errata applicazione dell'art. 183 del dlgs n. 152 del 2006, il quaie, nei dettare la definizione di rifiuto precisa che va ricompresa in tale categoria qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, va considerato che una tale definizione, sebbene presente in un testo normativo, ha un ovvio contenuto naturalistico siLc.hè id operazione qualificatoria di un determinato bene CUMe rifiuto è operazione di merito, riservata al giudice del fatto e sindacabile di fronte a questa Corte di cassazione nei limiti della manifesta illogicità; nel caso in esame la ricorrente difesa ha contestato la qualifica di rifiuti attribuita dai Tribunale di Verceiii ai compendio dei beni che ii Carotenuto deteneva all'interno di un'area cortilizia prospiciente la sua abitazione e lungo la strada da cui si accede a quest'ultima; una tale qualificazione non appare, però, frutto di una scelta manifestamente illogica, ove si osservi che il Tribunale verceiiese ha vaiorizzato, in termini di congruità logica, sia ii fatto che i beni fossero accatastati alla rinfusa sia che gli stessi non rispondevano ad alcun criterio di coerenza merceologica, trattandosi di prodotti fuori uso e rovinati; si tratta di caratteristiche che li rendono perfettamente rispondenti, quindi, alla definizione normativa di rifiuto offerta dai citato art. 183 dei dio n. 152 del 2006; né ha un qualche rilievo che si fosse trattato di beni ancora dotati di una qualche valore patrimoniale, tali, pertanto, da potere costituire anche oggetto di occasionali transazioni economiche presso il "mercato delle pulci", atteso che, come più volte affermato da questa Corte, la persistenza di un qualche valore e, pertanto, la attribuibilità agli oggetti del predicato di "merce" non è fattore che ne escluda la qualificabilità degli stessi come rifiuto (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 novembre 2019, n. 46586).

Anche il secondo motivo di impugnazione è privo di pregio, posto che, con motivazione convincente, il Tribunale ha, facendo uso della sua discrezionalità in argomento, infatti escluso che la condotta del Carotenuto potesse essere ritenuta rientrare nella ipotesi di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. posto che la stessa era stata pertinacemente tenuta dall'imputato, in maniera sintomaticamente esemplificativa di un atteggiamento antidoveroso della volontà assai persistente, anche in epoca successiva all'avvenuto dissequestro dell'area da lui occupata, finalizzato alla attuazione della prescrizione a lui impartita di procedere alla bonifica dell'area medesima, prescrizione da lui rigorosamente negletta.

Quanto al motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ribadisce il Collegio che, essendo il riconoscimento di queste espressione di una qualche meritevolezza del condannato, tale da giustificare un trattamento sanzionatorio più mite di quello che gli sarebbe ordinariamente spellato, il motivo di censura che, lamentando il loro mancato riconoscimento, non ponga in evidenza quali sarebbero state le ragioni, rappresentate di fronte al giudice del merito e da questo non prese in considerazione o prese in considerazione in termini non logicamente appaganti, che avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento del trattamento più favorevole del condannato, pecca di genericità, posto che l'obbligo di motivazione non è tanto rimarchevole nelle sentenza in cui il beneficio è escluso, quanto in quelle in cui il beneficio è riconosciuto, dovendo il giudice dare conto e ragione di tale riconoscimento.

Né la circostanza che il Carotenuto detenesse gli oggetti di cui al capo di imputazione con finalità, singolarmente, definite dal ricorrente "hobbistiche" (dovendosi intendere siffatto termine come genericamente indicante il fine ricreativo di tale illecita detenzione), appare sufficiente per evidenziare un qualche merito dell'imputato, tale da rendere ingiustificato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Fondato è, invece, l'ultimo motivo di impugnazione; in effetti, a decorrere dalla modifica apportata all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. a seguito della entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'abbattimento di rene, ove di eccettui la pena dell'ergastolo, conseguente alla scelta del rito abbreviato non è più di un terzo della pena astrattamente applicabile ai condannato, quale che sia la tipologia di reato commesso, ma è rimasto di un terzo ove si proceda per un delitto, mentre è diventato della metà laddove si proceda, come nel nostro caso, per una contravvenzione.

Posto che, invece, erroneamente il Tribunale di Vercelli a diminuito la pena inflitta al Carotenuto per la scelta del rito di un terzo, portandola da euro 3.600,00 ad euro 2.400,00, laddove la riduzione avrebbe dovuto essere della metà, quindi da euro 3.600 ad euro 1.800,00, la sentenza impugnata è sul punto chiaramente viziata per violazione di legge.

Si impone, pertanto, una tale modifica cui, comportando essa solamente la correzione di un calciolo aritmetico, può procedere direttamente questa Corte, previa dichiarazione di inammissibilità dei ricorso nel resto, come da dispositivo che segue.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, che ridetermina in euro 1.800,00 di ammenda.

Dichiara ina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 dicembre 1968; avverso id sentenza n. 677/2022 dei Tribunale di \ler-ceni dei 8 giugno 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente dila pena irrogata ed il rigetto dei ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa 1'8 giugno 2022, il Tribunale di Vercelli ha condannato, all'esito di processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 2.400,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del dlgs n. 152 del 2006 ed ha disposto la sospensione condizionale della pena. Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione il difensore del Carotenuto, denunciando, con il primo motivo di doglianza, l'inosservanza ed errata interpretazione dell'art 183 del dlgs. n. 152 del 2006; in particolare, ad avviso dei ricorrente, se si ritenesse corretta l'interpretazione della nozione di rifiuto adottata nel provvedimento impugnato, ne risulterebbe la sostanziale inapplicabilità della normativa regionale sulla vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e Voggettistica varia, cui ii ricorrente avrebbe dimostrato di partecipare; inoltre, i fotogrammi allegati alla comunicazione di notizia di reato non avrebbero consentito una adeguata visione delle modalità di conservazione dei beni considerati rifiuti. Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente ha dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art 131-bis cod. pen.; il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare la circostanza della partecipazione, regolarmente autorizzata, del ricorrente alla vendita di beni di modico valore e del fatto che nessun pericolo sarebbe stato cagionato all'ambiente dalla sua condotta. Il ricorrente ha inoltre dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza della motivazione sulla negata COOLCSSiOnC delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che l'attività "hobbistica" da lui svolta e la tipologia dei beni considerati rifiuti avrebbero potuto essere positivamente valorizzati. Con l'ultimo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. in quanto la pena irrogata sarebbe stata quantificata operando, per la scelta del rito abbreviato, una riduzione di un terzo, anziché di un mezzo, come previsto dalla legge in caso di reati contravvenzionali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere, pertanto, accolto limitatamente a quanto di ragione.Il primo motivo di ricorso è inammissibile; premesso che con esso il ricorrente ha lamentato la errata applicazione dell'art. 183 del dlgs n. 152 del 2006, il quaie, nei dettare la definizione di rifiuto precisa che va ricompresa in tale categoria qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, va considerato che una tale definizione, sebbene presente in un testo normativo, ha un ovvio contenuto naturalistico siLc.hè id operazione qualificatoria di un determinato bene CUMe rifiuto è operazione di merito, riservata al giudice del fatto e sindacabile di fronte a questa Corte di cassazione nei limiti della manifesta illogicità; nel caso in esame la ricorrente difesa ha contestato la qualifica di rifiuti attribuita dai Tribunale di Verceiii ai compendio dei beni che ii Carotenuto deteneva all'interno di un'area cortilizia prospiciente la sua abitazione e lungo la strada da cui si accede a quest'ultima; una tale qualificazione non appare, però, frutto di una scelta manifestamente illogica, ove si osservi che il Tribunale verceiiese ha vaiorizzato, in termini di congruità logica, sia ii fatto che i beni fossero accatastati alla rinfusa sia che gli stessi non rispondevano ad alcun criterio di coerenza merceologica, trattandosi di prodotti fuori uso e rovinati; si tratta di caratteristiche che li rendono perfettamente rispondenti, quindi, alla definizione normativa di rifiuto offerta dai citato art. 183 dei dio n. 152 del 2006; né ha un qualche rilievo che si fosse trattato di beni ancora dotati di una qualche valore patrimoniale, tali, pertanto, da potere costituire anche oggetto di occasionali transazioni economiche presso il "mercato delle pulci", atteso che, come più volte affermato da questa Corte, la persistenza di un qualche valore e, pertanto, la attribuibilità agli oggetti del predicato di "merce" non è fattore che ne escluda la qualificabilità degli stessi come rifiuto (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 novembre 2019, n. 46586). Anche il secondo motivo di impugnazione è privo di pregio, posto che, con motivazione convincente, il Tribunale ha, facendo uso della sua discrezionalità in argomento, infatti escluso che la condotta del Carotenuto potesse essere ritenuta rientrare nella ipotesi di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. posto che la stessa era stata pertinacemente tenuta dall'imputato, in maniera sintomaticamente esemplificativa di un atteggiamento antidoveroso della volontà assai persistente, anche in epoca successiva all'avvenuto dissequestro dell'area da lui occupata, finalizzato alla attuazione della prescrizione a lui impartita di procedere alla bonifica dell'area medesima, prescrizione da lui rigorosamente negletta. Quanto al motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ribadisce il Collegio che, essendo il riconoscimento di queste espressione di una qualche meritevolezza del condannato, tale da giustificare un trattamento sanzionatorio più mite di quello che gli sarebbe ordinariamente spellato, il motivo di censura che, lamentando il loro mancato riconoscimento, non ponga in evidenza quali sarebbero state le ragioni, rappresentate di fronte al giudice del merito e da questo non prese in considerazione o prese in considerazione in termini non logicamente appaganti, che avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento del trattamento più favorevole del condannato, pecca di genericità, posto che l'obbligo di motivazione non è tanto rimarchevole nelle sentenza in cui il beneficio è escluso, quanto in quelle in cui il beneficio è riconosciuto, dovendo il giudice dare conto e ragione di tale riconoscimento. Né la circostanza che il Carotenuto detenesse gli oggetti di cui al capo di imputazione con finalità, singolarmente, definite dal ricorrente "hobbistiche" (dovendosi intendere siffatto termine come genericamente indicante il fine ricreativo di tale illecita detenzione), appare sufficiente per evidenziare un qualche merito dell'imputato, tale da rendere ingiustificato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Fondato è, invece, l'ultimo motivo di impugnazione; in effetti, a decorrere dalla modifica apportata all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. a seguito della entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'abbattimento di rene, ove di eccettui la pena dell'ergastolo, conseguente alla scelta del rito abbreviato non è più di un terzo della pena astrattamente applicabile ai condannato, quale che sia la tipologia di reato commesso, ma è rimasto di un terzo ove si proceda per un delitto, mentre è diventato della metà laddove si proceda, come nel nostro caso, per una contravvenzione. Posto che, invece, erroneamente il Tribunale di Vercelli a diminuito la pena inflitta al Carotenuto per la scelta del rito di un terzo, portandola da euro 3.600,00 ad euro 2.400,00, laddove la riduzione avrebbe dovuto essere della metà, quindi da euro 3.600 ad euro 1.800,00, la sentenza impugnata è sul punto chiaramente viziata per violazione di legge. Si impone, pertanto, una tale modifica cui, comportando essa solamente la correzione di un calciolo aritmetico, può procedere direttamente questa Corte, previa dichiarazione di inammissibilità dei ricorso nel resto, come da dispositivo che segue. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, che ridetermina in euro 1.800,00 di ammenda. Dichiara ina
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