CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 10052/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.5197/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Boezio n.6. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n. 7163 / 32/16 d ella Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata il 20maggio 2016, depositata il 15 luglio 2016e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] tributi r.g. n.5197/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due articolati motivi avverso l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso , contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello del l’ufficio , in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento sintetico del reddito per l’anno di imposta 2008. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., esaminando la prova contraria prodotta dal contribuente, riteneva che essa non fosse sufficiente a superare l’accertamento sintetico del reddito, in quanto basata su elementi “deboli”, quali asseriti versamenti in contanti da parte dei genitori e dichiarazioni rilasciate da soggetti terzi, non attendibili per il legame familiare dei dichiaranti o, comunque, non rilevanti. 3.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . In prossimità dell’udienza parte contribuente depositava memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia : 1 a) L a violazione dell’art.136 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in combinato disposto con gli artt. 118 e 132 cod. proc. civ.,111 Cost. e 6 CEDU, in relazione all’art.360, primo comma, nn.3e 4, cod. proc. civ. Inesistente motivazione riguardo alla differenza tra il valore conferito alla prova documentale fornita dalla contribuente nella sentenza di primo grado rispetto a quella di secondo grado. Inesistente motivazione riguardo alla differenza tra imposizione induttiva e deduttiva, in assenza di processo verbale di constatazione. Nullità della sentenza e del procedimento. 1 b) Mancata considerazione della prova fornita dal contribuente nel primo grado del giudizio ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, ma anche ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. r.g. n.5197/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rispetto del principio di acquisizione e di parità delle armi processuali in relazione a quello di difesa. Viol azione de gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale. Violazione dell’art. 111 della Carta costituzionale. Nullità della sentenza e del procedimento. 1c) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546. Assenza della prova sulla pretesa da parte dell’Amministrazione finanziaria, parte “forte”del processo. Necessità, nel caso di specie , da parte del giudice della sentenza impugnata, di servirsi della norma in questione, specie considerato il f atto che sussisteva nella vicenda impositivo - deduttiva una chiara sperequazione tra i poteri delle parti processuali. 1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.: 2a) Omessa pronuncia. Omesso esame circa documenti riguardanti fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti tanto che risultavano decisivi nella sentenza di primo grado, ma nemmeno venivano considerati nella sentenza di secondo grado,che annullava la sentenza della C.t.p. di Benevento. Violazione degli ar tt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.,illegittimità e violazione di legge ex art. 111 della [OSCURATO:PERSONA]. 2 b) Mancato disconoscimento, impugnazione e proposizione di querela di falso rispetto ai docu m enti negoziali, contabili e fiscali, esibiti e depositati in causa fin dal primo grado di giudizio dalla ricorrente. Violazione, in ogni caso, del canone ermeneutico di cui all'art.1370 cod. civ. Nel dubbio, l'inte r pretazione delle dichiarazioni negoziali depositate in causa doveva essere data in favore del contraente debole, ovvero del contribuente. 2.1. I motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono inammissibili ed infondati e vanno rigettati. r.g. n.5197/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] noto, l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, ha tracciato la disciplina del metodo di accertamento sintetico del reddito prevedendo, da un lato, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (quarto comma); dall'altro (quinto comma), contemplando le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. In tale quadro di disciplina, infine, è stata fatta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (sesto comma). Ciò premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato che siffatta presunzione legale relativa comporta che il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'ufficio, non possa privarli del valore connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma unicamente valutarli insieme con la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (v. ad es. Cass. n. 37985/2022; Cass. n. 1980/2020; Cass. n. 10266/2019). Costituisce, quindi, principio consolidato quello secondo cui In tema diaccertamento cd. sintetico , ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. r.g. n.5197/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n.1510/2017; conf. Cass. n. 29067/2018 e n.16637/2020). La prova incombente sul contribuente non è comunque tipizzata, sicché essa può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell'elemento accertato dal Fisco e la durata del possesso (cfr. Cass. n.28157/2020). Al fine di meglio delimitare l'ambito della prova contraria gravante sul contribuente, questa Corte ha precisato che la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l'indicazione dell'entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente (Cass., sez. 6-5, 16/05/2017, n. 12214; Cass. sez. 6 - 5, 16/05/2018, n. 12026; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389). Nella specie, la C.t.r. si è attenuta ai principi sopra richiamati, perché ha valutato la prova contraria fornita dalla contribuente e, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, ha ritenuto che essa non consentisse di superare gli esiti dell’accertamento sintetico, in quanto basata su elementi “deboli”, quali il versamento di somme in contanti da parte dei genitori della contribuente, le stesse dichiarazioni dei genitori e quelle di un agente immobiliare che ha riferito di aver avuto incarico di vendere l’immobileoggetto di mutuo ipotecario. r.g. n.5197/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] gli elementi che secondo la ricorrente sarebbero stati pretermessi dalla C.t.r. nell’esaminare la prova contraria, come rilevato dall’Agenzia delle entrate, non appaiono decisivi, in quanto relativi ad epoca successiva al 2008 (richiesta di rinegoziazione del mutuo alla banca), oppure privi di alcun riscontro (dichiarazione del coniuge separato su elargizioni alle figlie nel corso degli anni). Inoltre, come questa Corte ha chiarito, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nellamotivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga -in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (Cass. n. 29730/2020). Neppure è in questione il principio del favor rei, la cui applicazione èpredicabile unicamente rispetto a norme sanzionatorie, non invece in materia di poteri di accertamento o di formazione della prova, rilevanti in materia di redditometro(cfr. Cass. n. 30355/2019). In conclusione il ricorso va complessivamente rigettato, e la ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida r.g. n.5197/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo