CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25238/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 923 /2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]- VIZI(V.E.R.I.T.A.S.) S.P.A., in persona del legale rappresentante p. t., [OSCURATO:PERSONA] (ITALY) S.P.A., in persona del legale rap- presentantep.t., rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] iano Leonetti edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso lo studio diquest’ultimo, sito in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n.9; –ricorrenti – contro Oggetto:Aliquota IVA importazioneagevo- lata- classificazione [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.369/7/2019, depositata i l 20 maggio 2019 e non notificata; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n.369/7/2019 depositata il 20 maggio 2019, veniva dichiarato inam- missibilel’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopolie parzialmente accolto l’appello principale proposto dalle so- cietà [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (VERITAS)S.p.a. e DHL [OSCURATO:PERSONA] (Italy) S.p.a.. 2.Il ricorso introduttivo veniva proposto avverso quattro avvisi di ac- certamentosuppletivi e di rettifica nonché atti di irrogazione sanzioni, i quali scaturivano da una verifica relativa ad operazioni di importa- zionedalla Svizzera da parte della società VERITAS di tubi, profilati di ghisae giunti in gomma, destinati alla urbanizzazione secondo la di- chiaranteDHL, società attinta n.q. di spedizioniere doganale e, quindi, merciritenute dalle contribuenti soggette ad aliquota IVA agevolata. 3.Il giudice d’appello riformava parzialmente la sentenza di primo grado, caducando le sanzioni e gli interessi, sul presupposto della buonafede del dichiarante, mentre il tributo era ritenuto dovuto sulla basedel carattere di tassatività dell’art.4 della l. n.847/1964, che con- ducevala CTR ad escludere che alle operazioni di adeguamento della reteidrica eseguite da VERITAS fosse applicabile l’aliquota IVA al 10%. 4.Contro la sentenza della CTR le società c ontribuenti presentano ri- corso affidato a due motivi, che illustrano con memoria, cui resiste l’Agenziacon controricorso. Consideratoche: 5.Il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4cod. proc. civ., denuncia la nullità della s entenza per apparenza della motivazione, in violazione ed errata applicazione dell’art.36 del d.lgs. n.546/1992,nella parte in cui apoditticamente e illogicamente afferma chele opere di urbanizzazione primaria sono sottoposte al regime IVA con aliquota d el 10 per cento, avendo la CTR fatto ricorso nella fatti- specie ad una norma non tributaria, l’art. 4 della L. n. 847 del 1964, perstabilire la misura dell’aliquota IVA applicabile alle operazioni eco- nomichecontestate. 6.Con il secondo motivo di ricorso, i n relazione all'art. 360 primo comman. 3 cod. proc. civ., si censura la sentenza impugnata per vio- lazione ed errata applicazione dell’art. 4 della l. n. 847 del 1964, dell’art.8, comma 1, n.5), del d.l. n. 693 del 1980, dell’art. 8, comma 1,n. 6), del d .l. n. 693 del 1980, dell’art. 3, comma 11, del d.l. n. 90 del1990 e dell’art. 31 della l. n. 457 del 1978, per aver la CTR ritenuto nonapplicabili gli interessi e le sanzioni, versandosi in un caso di legit- timoaffidamento ai sensi dell’art. 10, secondo comma, della L. n. 212 del 2000, ma senza accogliere il gravame di VERITAS con riguardo all’imposta, e così senza considerare che gli oggetti importati erano destinatialla manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione di vecchie condotte in fibrocemento con nuove condotte in ghisa e, dunque,erano effettivamente opere di urbanizzazione primaria. 7.Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 7.1.Si deve ribadire che « La motivazione è solo apparente, e la sen- tenzaè nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inido- neea far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la forma- zionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (Sez. U, Sentenzan. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01) e che « La rifor- mulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzio- nale"del sinda cato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denun- ciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risul ti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze pro- cessuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motiva- zioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione » (Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). 7.2. Il contenu to della decisione di primo grado quanto alla debenza dell’imposta,confermata in appello, è sintetizzata dalla CTR in poche righe:«A parere dei primi giudici i beni importati rientravano nel qua- drodi interventi di urbanizzazione secondaria, trattandosi di opere di adeguamentodella rete idrica dell’innesto aeroportuale, che non pote- vanobeneficiare dell’aliquota IVA agevolata» . Su tale premessa, la sta- tuizionecirca il merito della causa con riferimento all’imposta è la se- guente:«In quanto al merito del la controversia, il carattere di tassati- vità dell'art. 4 della legge 847/1964, invocato dall'Amministrazione, escludein effetti le opere di adeguamento della rete idrica eseguite da V.E.R.I.T.A.S.S.p.a. dall’applicazione dell'aliquota IVA agevolata.» . 8. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847,integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 685 recita: «1.Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primariae cioè: a)strade residenziali; b)spazi di sosta o di parcheggio; c)fognature; d)rete idrica; e)rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f)pubblica illuminazione; g)spazi di verde attrezzato. 2.Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti: a)asili nido e scuole materne; b)scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione su- perioreall'obbligo; c)mercati di quartiere; d)delegazioni comunali; e)chiese ed altri edifici religiosi; f)impianti sportivi di quartiere; g)centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; nelle attrezzature sanitariesono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allosmaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, spe- ciali,pericolosi, solidi e l iquidi, alla bonifica di aree inquinate; h)aree verdi di quartiere.». 9.Sulla base del testo normativo sopra riportato, innanzitutto, il Col- legioosserva che la fattispecie può essere astrattamente riconducile al primocomma dell’art.4 cit. (voci « c) fog nature; d) rete idrica;» ), ma certonon al secondo comma e, quindi, se ritenuto del caso, alle opere diurbanizzazione primaria ma non a quelle di urbanizzazione seconda- ria, contrariamente a quanto statuito nella sentenza di primo grado, per come riportato dalla CTR. Sul vizio di sussunzione evidenziato il giudiced’appello non prende posizione, né autonomamente qualifica la fattispecieconcreta, e ciò è di per sé idoneo a rendere la decisione in dirittoscollegata dalla fattispecie concreta. Inoltre, come ulteriormente censuratonel primo mezzo di impugnazione, tale carenza in punto di sussunzionesi accompagna ad una motivazione troppo sintetica nella partein cui conferma la debenza dell’imposta con aliquota non agevo- lata,perché possa essere leggibile da ll’esterno nella sua logicità. 9.1.Infatti, la motivazione della CTR fa menzione unicamente del prin- cipio di tassatività, senza permettere in alcun modo di valutare se e come il giudice abbia qualificato la fattispecie, se in modo analogo o diverso da qu anto compiuto in primo grado (4 cit. primo o secondo comma)e, comunque, senza chiarire perché dalla (eventuale) mancata riconducibilitàad entrambi i commi dell’art.4, norma non tributaria, il giudicetrae la conseguenza sul piano fiscale della automatica mancata applicabilitàdell’aliquota IVA in misura agevolata. Nei termini espressi lamotivazione non rispetta il minimo costituzionale. 10.In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, vapertanto disposta la cassazione della sentenz a impugnata con rin- vio,ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, in relazione al profilo,oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. LaCort