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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01004/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19638/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con procura speciale in atti; –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. Depretis, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con procura speciale in atti; - CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza n. 1224/2022 della Corte di appello di Venezia, pubblicata in data 26.5.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Vicenza , chiedendo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento dei compensi per l’attività di consulenza e segnalazione commerciale indicata in atti.

Oggetto: professioni Instaurato il contradditorio, il Tribunale di Vicenza ha accolto la domanda e ha ordinato il pagamento in favore dell’attore di €. 51.384,32, importo ridotto inappello ad €. 4521,60, oltre accessori.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in due motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con con tro ricorso contenente anchericorso incidentale, affidato a tre motivi.

Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., per manifesta improcedibilità dell’impugnazione.

La ricorrente ha formulato opposizione, instando per la decisione.

In prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memorie illustrative.

2. Il primo motivo di ricorso principale deduce la violazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., per aver la Corte di merito ritenuto che l a fornitura di arredi all’[OSCURATO:PERSONA] di Roma non fosse stata procurata dal ricorrente.

Il secondo motivo di ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 1754 e 1755, 115 e 116 c.p.c., per avere la sentenza conferito il valore di prova legale, senza apprezzarle criticamente, alle deposizioni di due testi omettendo ogni esame delle risultanze processuali contrarie.

Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 6, comma primo, 8, L.n. 39/1989 73 del d.lgs . 59/2010, nonché degli artt. 1418, 1421, 1765, 2697, 2729 e 2909 e cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 345, comma secondo, cod. proc. civ., secondo, Cost. e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione,per aver la sentenza ritenuto non necessaria la prova dell’iscrizione nell’albo dei mediatori poiché non contestata in giudizio.

Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia, sotto altro profilo, la violazione degli artt. 6, comma primo, 8, L. n. 39/1989, 73 del d.lgs.n. 59/2010, nonché degli artt. 1418, 1421, 1765, 2697, 2729 e 2909 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 345, comma secondo 3 cod. proc. civ., 111, comma secondo Cost., e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione, per non aver la Corte d’appello rilevato d’ufficio la carenza di iscrizionenell’albo dei mediatori.

Il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 6, comma primo, 8, L. n. 39/1989 , 73 del d.lgs . n. 59/2010, nonché degli artt. 1418, 1421, 1765, 2697, 2729 e 2909 e c.c. e degli artt. 115, 116 e 345, comma secondo c.p.c..e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione, sostenendo che la Corte di merito, omettendo di dar rilievo alla mancata iscrizione del Vettori nell’albo dei mediatori, abbia erroneamente respinto la richiesta di restituzione delle somme versate al mediatore.

2. I l ricorso principale è improcedibile ; il ricorso incidentale è rinunciato per omessa presentazione dell’istanza di decisione. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la sentenza, pubblicata il 26.5.2022, è stata notificata in data 27.5.2022, ma ha provveduto al deposito della relata di notifica, che non è stata rinvenuta neppure nella produzione del controricorrente, solo al momento della formulazione della richiesta di decisione e, quindi, tardivamente, data la perentorietà del termine di cui all’art. 369, comma secondo, n. 2 c.p.c. (Cass.,s ez. u n . , n. 21349/2022); l’impugnazione principale è stata propost a il 26.7.2022, oltre il termine di sessanta giorni dal deposito, che scadeva il giorno feriale 25.7.2022 (considerato che maggio è composto di 31 gg.), mentre la diversa data del 27.5.2022 presente sulla pronuncia attesta l’inserimento nel registro di repertorio in cui sono annotati gli atti soggetti a registrazione, ma non quella di pubblicazione.

Quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, il vizio di improcedibilità deve essere rilevato d'ufficio non potendo ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente(Cass. 17014/2024; Cass. 3466/2020).Difatti, l’art. 369 c.p.c. trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo.

Detta sanzione può essere evitata se: a) il giudice abbia comunque disponibilità della relata poiché prodotta dal controricorrente o contenuta nel fascicolo d’ufficio acquisito su richiesta di parte (Cass., sez. un.,10648/2017; Cass. 3466/2020; Cass. 26291/2023); b) se la notifica del ricorso sia intervenuta nel termine breve decorrente dalla pubblicazione d ella sentenza (Cass. 17066/2013; Cass.11386/2019; Cass. 14839/2020; Cass. 15832/2021).

L’assoggettamento della domanda a termini e condizioni anche stringenti non è incompatibile con i principi del giusto processo, né introduce restrizioni irragionevoli per l’accesso alla giustizia, dovendo il processo essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da precise scansioni temporali ; n é si profila alcun contrasto con l ’art. 6 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, perché la norma incide non sulla possibilità di ricorso al giudice, ma sulla prosecuzione del procedimento per l'inattività della parte in un tempo ragionevole ed attua un’equilibrata sintesi tra esigenze di certezza e di buona amministrazione nel contesto di un rimedio, quale il ricorso per cassazione, il cui rilievo nell'ordinamento è tale da giustificare regole d'accesso più rigorose (Cass. 19475/2024; Cass. , s ez . u n . , 25513/2016: Cass.,sez. u n . , 10648/2017 ).

Va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso, mentre il ricorso incidentaleè rinunciato.

Le spese sono compensate in considerazione dell’esito del presente giudizio di legittimitàe delle ragioni difensive dedotte in questa sede.

Poiché l’impugnazione principale è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., ma è stata disposta la compensazione delle spese, vaapplicato – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. – il solo quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr. Cass., sez . un., 27433/2023; Cass. , s ez . u n . , 27195/2023; Cass. , s ez . u n . , 27947/2023).

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delsolo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto , avendo il ricorrente incidentale rinunciato all’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e rinunciato il ricorso incidentale; dispone l’integrale compensazione delle spese di legittimità; condanna i l ricorrente principale al pagamento di € 3 . 000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19638/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con procura speciale in atti; –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. Depretis, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con procura speciale in atti; - CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza n. 1224/2022 della Corte di appello di Venezia, pubblicata in data 26.5.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Vicenza , chiedendo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento dei compensi per l’attività di consulenza e segnalazione commerciale indicata in atti. Oggetto: professioni Instaurato il contradditorio, il Tribunale di Vicenza ha accolto la domanda e ha ordinato il pagamento in favore dell’attore di €. 51.384,32, importo ridotto inappello ad €. 4521,60, oltre accessori. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in due motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con con tro ricorso contenente anchericorso incidentale, affidato a tre motivi. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., per manifesta improcedibilità dell’impugnazione. La ricorrente ha formulato opposizione, instando per la decisione. In prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memorie illustrative. 2. Il primo motivo di ricorso principale deduce la violazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., per aver la Corte di merito ritenuto che l a fornitura di arredi all’[OSCURATO:PERSONA] di Roma non fosse stata procurata dal ricorrente. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 1754 e 1755, 115 e 116 c.p.c., per avere la sentenza conferito il valore di prova legale, senza apprezzarle criticamente, alle deposizioni di due testi omettendo ogni esame delle risultanze processuali contrarie. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 6, comma primo, 8, L.n. 39/1989 73 del d.lgs . 59/2010, nonché degli artt. 1418, 1421, 1765, 2697, 2729 e 2909 e cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 345, comma secondo, cod. proc. civ., secondo, Cost. e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione,per aver la sentenza ritenuto non necessaria la prova dell’iscrizione nell’albo dei mediatori poiché non contestata in giudizio. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia, sotto altro profilo, la violazione degli artt. 6, comma primo, 8, L. n. 39/1989, 73 del d.lgs.n. 59/2010, nonché degli artt. 1418, 1421, 1765, 2697, 2729 e 2909 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 345, comma secondo 3 cod. proc. civ., 111, comma secondo Cost., e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione, per non aver la Corte d’appello rilevato d’ufficio la carenza di iscrizionenell’albo dei mediatori. Il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 6, comma primo, 8, L. n. 39/1989 , 73 del d.lgs . n. 59/2010, nonché degli artt. 1418, 1421, 1765, 2697, 2729 e 2909 e c.c. e degli artt. 115, 116 e 345, comma secondo c.p.c..e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione, sostenendo che la Corte di merito, omettendo di dar rilievo alla mancata iscrizione del Vettori nell’albo dei mediatori, abbia erroneamente respinto la richiesta di restituzione delle somme versate al mediatore. 2. I l ricorso principale è improcedibile ; il ricorso incidentale è rinunciato per omessa presentazione dell’istanza di decisione. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la sentenza, pubblicata il 26.5.2022, è stata notificata in data 27.5.2022, ma ha provveduto al deposito della relata di notifica, che non è stata rinvenuta neppure nella produzione del controricorrente, solo al momento della formulazione della richiesta di decisione e, quindi, tardivamente, data la perentorietà del termine di cui all’art. 369, comma secondo, n. 2 c.p.c. (Cass.,s ez. u n . , n. 21349/2022); l’impugnazione principale è stata propost a il 26.7.2022, oltre il termine di sessanta giorni dal deposito, che scadeva il giorno feriale 25.7.2022 (considerato che maggio è composto di 31 gg.), mentre la diversa data del 27.5.2022 presente sulla pronuncia attesta l’inserimento nel registro di repertorio in cui sono annotati gli atti soggetti a registrazione, ma non quella di pubblicazione. Quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, il vizio di improcedibilità deve essere rilevato d'ufficio non potendo ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente(Cass. 17014/2024; Cass. 3466/2020).Difatti, l’art. 369 c.p.c. trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo. Detta sanzione può essere evitata se: a) il giudice abbia comunque disponibilità della relata poiché prodotta dal controricorrente o contenuta nel fascicolo d’ufficio acquisito su richiesta di parte (Cass., sez. un.,10648/2017; Cass. 3466/2020; Cass. 26291/2023); b) se la notifica del ricorso sia intervenuta nel termine breve decorrente dalla pubblicazione d ella sentenza (Cass. 17066/2013; Cass.11386/2019; Cass. 14839/2020; Cass. 15832/2021). L’assoggettamento della domanda a termini e condizioni anche stringenti non è incompatibile con i principi del giusto processo, né introduce restrizioni irragionevoli per l’accesso alla giustizia, dovendo il processo essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da precise scansioni temporali ; n é si profila alcun contrasto con l ’art. 6 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, perché la norma incide non sulla possibilità di ricorso al giudice, ma sulla prosecuzione del procedimento per l'inattività della parte in un tempo ragionevole ed attua un’equilibrata sintesi tra esigenze di certezza e di buona amministrazione nel contesto di un rimedio, quale il ricorso per cassazione, il cui rilievo nell'ordinamento è tale da giustificare regole d'accesso più rigorose (Cass. 19475/2024; Cass. , s ez . u n . , 25513/2016: Cass.,sez. u n . , 10648/2017 ). Va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso, mentre il ricorso incidentaleè rinunciato. Le spese sono compensate in considerazione dell’esito del presente giudizio di legittimitàe delle ragioni difensive dedotte in questa sede. Poiché l’impugnazione principale è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., ma è stata disposta la compensazione delle spese, vaapplicato – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. – il solo quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr. Cass., sez . un., 27433/2023; Cass. , s ez . u n . , 27195/2023; Cass. , s ez . u n . , 27947/2023). Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delsolo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto , avendo il ricorrente incidentale rinunciato all’impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e rinunciato il ricorso incidentale; dispone l’integrale compensazione delle spese di legittimità; condanna i l ricorrente principale al pagamento di € 3 . 000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in
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