CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26291/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26287-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via F.Corridoni 19, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia Tagliamento 55, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - Ric. 2017 n. 26287 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 1830/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n.1362/2016 il Tribunale di Venezia rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA], proposta in proprio e quale unico erede di sua figlia [OSCURATO:PERSONA], deceduta in corso di causa,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietario di immobile finitimo. L’attore aveva chiesto di accertare e dichiarar e la sua proprietà esclusiva della porzione di terrazza al quinto piano del condominio in Venezia, [OSCURATO:PERSONA] numero 2986/b, così come individuata nella documentazione fotografica prodotta, con autorizzazione a procedere alla delimitazione rispetto alla porzione del vicino mediante ripristin o del la struttura in muratura di confine o, in subordine, di accertarne l’avvenuto acquisto per usucapione, nonché di accertare che i l convenuto aveva effettuato lavori di ristrutturazione nel proprio immobilee aveva inglobato parte del vano scale comune, condannandolo a ripristinare lo stato dei luoghi. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose appello che la Corte di Venezia rigettò con sentenza n.1830/17, assorbendo l’appello incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello confermò,in particolare, che la rivendica della terrazza non fosse stata supportata tempestivamente da idonea prova della proprietà, perché non risultava regolarmente attestata la tempestiva produzione in primo grado dei documenti allegatisoltanto in appello in quanto asseritame nte andati perduti nel procedimento dinanzi al Tribunale; escluse l’ammissibilità del giuramento decisorio perché deferito su «fatti giuridici» e rimarcò che non era stata neppure esattamente indicata l’estensione della porzione pretesa; quanto al Ric. 2017 n. 26287 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 3 - corridoio comune, ribadì che vi era stata soltanto autorizzazione da parte dei condomini, tra cui lo stesso attore appellante, all’uso più intenso della cosa comune e che la contestazione sulla valenza di idonea manifestazione di volontà del documento acquisito contenente il consenso e la planimetria dei luoghi fosse inammissibile perché tardivamente formulata soltanto negli atti conclusivi; infine, sottolineò che la qualità dell’attore Rohr di unico erede della figlia Roberta consentiva di superare la mancanza di esplicito consenso di quest’ultima. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Con memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., depositata tempestivamente, [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato l’avvenuta cancellazione dall’albo dei difensori abilitati al patrocinio in Cassazione di uno dei difensori a cui aveva conferito mandato disgiunto ed ha disconosciuto l’autenticità della copia della sentenza prodotta dal ricorrente con la relata di notifica ma senza attestazione di conformità. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rilevarsi che la sopravvenuta cancellazione dall’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione non incide sull’esercizio del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA] perché il mandato difensivo era stato conferito disgiuntamente e, conseguentemente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è difensore con pienezza di poteri. Deve altresì escludersi l’improcedibilità del ricorso come eccepita dal controricorrente: è vero che in atti manca la attestazione di conformità autografa del difensore della sentenza e della relata di notifica ex art. 9, commi 1 bis e ter, l. n. 53 del 1994, ma questa Ric. 2017 n. 26287 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 4 - mancanza non incide sulla procedibilità del ricorso per le seguenti ragioni. Innanzitutto, deve rilevarsi in fatto che la sentenza depositata è stata sottoscritta con firma autografa, inserita nel fascicolo informatico e pubblicata in data 4/9/2017; la notifica del ricorso è, quindi, avvenuta in data 3/11/2017, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione. Il controricorrente , in controricorso, si è limitat o a denunciare l'assenza di asseverazione; soltanto nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., quindi, ha disconosciuto la conformità all’originale della copia depositata dal ricorrente. Ciò precisato, deve allora considerarsi che la questione dell’improcedibilità del ricorso per cassazione –di cui le S.U. di questa Corte sono state più volte chiamate a definire i confini - involge da un canto l’obiettivo perseguito dal legislatore , con la disciplina del deposito del ricorso e dei suoi allegati, di consentire la verifica della tempestività dell'atto di impugnazione e della fondatezza dei suoi motivi a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale e, d’altro canto, il principio di «strumentalità delle forme» degli atti del processo, siccome prescritte dalla legge non per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, che si pone come il traguardo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire: come sottolineato dalle S.U. (sentenza n. 8312 del 25/03/2019 e, prima ancora, n. 22438 del 24/09/2018 e n. 10648 del 02/05/2017 è allora indispensabile un ragionevole bilanciamento dei molteplici principi e valori in gioco che sono immanenti al giusto processo in forza dei parametri normativi che lo disegnano (art. 6 CEDU, art. 47 della Carta UE e art. 111 Cost.) con Ric. 2017 n. 26287 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 5 - le forme e modalità scelte dal legislatore per esigenze di celerità e certezza. Su questa premessa, nella giurisprudenza di questa Corte è divenuto ormai principio consolidato, quanto alla previsione dell’art.369, comma 2, n. 2, cod.proc.civ.e alla relata di notifica della sentenza, che l'improcedibilità del ricorso sia esclusa nel caso in cui la notificazione risulti perfezionata, dal lato del ricorrente, come proprio accaduto nella specie, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza: la soluzione consente infatti comunque direalizzare lo scopo del legislatore di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertare il rispetto del termine breve di impugnazione (Cass . Sez. 6, n. 15832 del 07/06/2021 ; Sez. U, n. 21349 del 06/07/2022). Quanto alla omissione dell’attestazione di conformità della copia, sono necessarie alcune precisazioni. Le S.U. , nella sentenza già richiamata (sentenza n. 8312 del 25/03/2019), hanno innanzitutto rilevato che, se certamente il legislatore ha inteso perseguire, con la previsione dell’art. 369 cod. proc. civ., l’ulteriore interess e del la salvaguardia della fedeltà documentale, non può esservi altresì dubbio che « la verifica di conformità della sentenza, in quanto atto pubblico, può essere affidata alla collaborazione tra depositante dell'atto e controricorrente»perché è accertamento da un lato facilitatorispetto al caso del la tempestività delricorso e, dall’altro , presidiat o da incisive sanzioni anche penali . Ne è conseguito che, secondo quanto sintetizzato nella massima, «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso Ric. 2017 n. 26287 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 6 - per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente) […] non disconosca la conformità della copia informale all'originale». Ancora, tuttavia, deve stabilirsi quale sia il limite temporale del disconoscimento: le S.U., sia nella sentenza n 8312/2019 che nella precedente pronuncia n. 22438/2018 (relativa all’autenticità del ricorso) hanno previsto unicamente che possa essere operato anche dal controricorrente che si sia costituito tardivamente. È, tuttavia, lo stesso poter « affidare» la verifica di conformità della sentenza alla « collaborazione tra depositante dell'atto e controricorrente» (secondo le espressioni utilizzate dalle S.U.) ad individuare quale limite temporale al disconoscimento la prima difesa utile,cioè la difesa con cui si esercita e si consuma il pote re di formul are controdeduzioni: questa «collaborazione», infatti, deve essere immediatamente realizzata e non procrastinata, per ché è stata individuata come rilevante proprio allo scopo di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il giusto processo dalla durata ragionevole. In tal senso, il disconoscimento operato soltanto nella memoria ex art. 380 bis 1deve ritenersi tardivo e, perciò, inammissibile, perché il giudizio di legittimità è caratterizzato dalla concentrazione delle attività difensive e, in conseguenza, l e memori e ex art. 378 o ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. hanno sol tanto la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (cfr. Cass. Sez. L, n. 21355 del 06/07/2022; Sez. 6 -2,n. 33083 del 10/11/2021 ; S.U. n. 11097/06) . 2. Ciò precisato, con il primo motivo, intitolato «violazione falsa applicazione di enorme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio» il ricorrente ha lamentato la mancata ammissione dei documenti asseritamente costituenti prova della proprietà della Ric. 2017 n. 26287 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 7 - terrazza e la mancata valutazione della natura confessoria delle affermazioni contenute negli atti del convenuto Cordella. 1.1. In disparte ogni considerazione sulla mancata indicazione della norma di legge che si assume violata, la censura è infondata perché la Corte territoriale ha espressamente escluso che le dichiarazioni del convenuto avessero valore confessorio; non ha perciò omesso l’esame delle dichiarazioni (ciò che costituirebbe il « fatto » confessato), ma ha soltanto valutato quelle dichiarazioni diversamente da quanto auspicato dal ricorrente. Quanto poi all’avvenuta produzione in primo grado dei documenti asseritamente poi smarriti nel corso del giudizio, era evidentemente onere dell’appellante dimostrare che fossero stati posti nella reale disponibilità dell'ufficio per essere inseriti nel fascicolo di parte, con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli 74 e 87, disp. att., cod. proc. civ. e, cioè, con l’indicazione di ogni atto e documento nell'indice del fascicolo sottoscritto dal cancelliere al momento della costituzione o, in seguito, con l’aggiunta in elenco, la nuova sottoscrizione o la menzione a verbale. Nel giudizio di appello, invero, la nuova formulazione dell’art. 345, comma III, cod.proc.civ., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata, come nella specie, dopo l ’ 11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’indispensabilità degli stessi, e ferma per la parte soltanto la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. La parte appellante è perciò onerata di dimostrare che i documenti prodotticoincidono con quelli già presentati al primo giudice Ric. 2017 n. 26287 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 8 - in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - d i ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma III cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, n. 26522 del 09/11/2017; Sez. 1, n. 14661 del 29/05/2019). 2. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione e falsa applicazione applicazione di « norme di diritto » (così in ricorso)in materia di giuramento. 2.1. Il motivo è infondato. Il giuramento era stato deferito proprio per superare la possibile eccezione di tardività della produzione documentale e provare la prop rietà della metà terrazza e dell’uso limitato della superficie a lui spettante. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale lo ha ritenuto inammissibile perché il giuramento, decisorio o suppletorio, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dalgiurante con i sensi o con l'intelligenza (Cass. Sez. 2, n. 27086 del 25/10/2018). 3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha nuovamente prospettato l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio cioè del le ammissioni del resistente e delle prove testimoniali. Inammissibile perché diretto ad una rivalutazione di merito delle prove raccolte. 3.1. Con il quarto motivo, ha quindi sostenuto, ancora una volta, laviolazione di norme di diritto non specificate e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra leparti. Ric. 2017 n. 26287 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 9 - 3.2. Entrambi i motivi sono inammissibili per loro formulazione in quanto si risolvono in una richiesta di nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto acquisiti e delle prove, evidentemente precluso a questo giudice di legittimità. 4. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione all’indicato valore indeterminabile della causa,in favore di [OSCURATO:PERSONA] controricorrente. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dell a sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que