CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14315/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LANI e [OSCURATO:PERSONA], edelettivamente domiciliate presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-controREGIONE [OSCURATO:PERSONA] D'AOSTA, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui ha eletto domicilio-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1034/2019depositata il 02/09/2019.Numero registro generale 9190/2020Numero sezionale 2890/2025Numero di raccolta generale 14315/2026Data pubblicazione 14/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ricorso, con assorbimento del restante,Sentito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore delle ricorrenti, che haconcluso riportandosi agli scritti difensivi,Sentito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avvocatoGIANNI [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente, che haconcluso riportandosi agli scritti difensivi.La società [OSCURATO:SOCIETA]., sub-concessionaria di una presa d’acqua sultorrente Ruitor a scopo di produzione di energia, e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione prot. n. 3666/5/SAemessa dal Presidente della [OSCURATO:PERSONA] d’Aosta in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]; con detto provvedimento era stata irrogata nei loro confrontila sanzione amministrativa pecuniaria di euro 45.000,00, oltre spese dinotificazione, ex art. 28, comma 2, della legge della Regione AutonomaValle d’Aosta n. 12/2009, per l’inosservanza delle prescrizioni impartitedall’Amministrazione in ordine al livello garantito di deflusso minimo vitaledelle acque del torrente nonché in ordine al posizionamento di undispositivo atto a rilevare e registrare il livello idrico a valle dell’impiantoidroelettrico, inosservanza accertata a seguito di quattro sopralluoghieseguiti nel 2013 e nel 2014.La Regione ha domandato il rigetto dell’opposizione.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Aosta, in parzialeaccoglimento dell’opposizione ed a parziale modifica dell’ordinanzaingiunzione impugnata, ha ingiunto ad [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:SOCIETA]. dipagare alla [OSCURATO:PERSONA] d’Aosta la somma complessiva diNumero registro generale 9190/2020Numero sezionale 2890/2025Numero di raccolta generale 14315/2026Data pubblicazione 14/05/2026euro 40.000,00 a titolo di sanzione, ed ha condannato le opponenti alpagamento delle spese processuali.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA], nellaresistenza della Regione, la Corte d’appello di Torino, con sentenza n.1034/2019 pubblicata il 02.09.2019, ha rigettato il gravame,condannando le appellanti al pagamento delle spese del grado.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - la norma di cui all’art. 28, comma 2, l.r. n. 12/2009 fosseapplicabile a condotte poste in essere nella fase di gestione dell’impianto;- l’inosservanza delle prescrizioni impartite con la deliberazione dellaGiunta Regionale n. 1697 del 2000 e con il disciplinare della sub-concessione del 2005 in ordine alla collocazione di un sistema di controllodel livello idrico a valle dell’impianto costituisse illecito permanente; - nonfosse ravvisabile nella fattispecie una violazione del principio di legalità dicui all’art. 1 l. n. 689/1981.[OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] d’Aosta ha resistito con controricorso.entrambe presentato memorie ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 28 comma 2 L.R. Valle d’Aosta n. 12/2009 anche in relazioneall’art. 1 l. 689/1981 (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.).In particolare, le ricorrenti, ritenuto che la fattispecie sanzionata dall’art.28, comma 2, l.r. Valle d’Aosta n. 12/2009 sia applicabile alle solecondotte verificatesi nella fase di realizzazione dell’impianto per cui ècausa o in quella ad essa prodromica, lamentano che la Corte d’appelloabbia, invece, considerato rilevanti a fini sanzionatori dei fatti riconducibilialla successiva fase della gestione dell’impianto autorizzato.Numero registro generale 9190/2020Numero sezionale 2890/2025Numero di raccolta generale 14315/2026Data pubblicazione 14/05/2026Le ricorrenti, inoltre, considerato quanto sopra, nonché rilevato chel’autorizzazione rilasciata era anteriore alla stessa emanazione della normasanzionatoria, hanno lamentato la violazione del principio di legalità di cuiall’art. 1 l. n. 689/1981.Il motivo è infondato.La legge della [OSCURATO:PERSONA] d’Aosta n. 12/2009, in cui ècontenuta la norma sanzionatoria in esame, riguarda, tra l’altro, la«attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione deglieffetti di determinanti piani programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE,concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progettipubblici e privati».Sul punto, l’art. 1, comma 1, della legge in questione prevede che «laRegione, in conformità alla normativa comunitaria e ai principi dellanormativa statale vigenti in materia, con particolare riferimento alledirettive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 27giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani eprogrammi sull'ambiente e 85/337/CEE del consiglio, del 27 giugno 1985,concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progettipubblici e privati, nonché al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(norme in materia ambientale), disciplina la procedura di valutazioneambientale strategica (VAS), per piani e programmi, e di valutazione diimpatto ambientale (VIA), per i progetti in ambito regionale».La valutazione di impatto ambientale (VIA), è definita dall’art. 2, comma1, lettera b) della legge come «il processo di valutazione ambientale diprogetti che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica diassoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio di impattoambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto,dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisionee il monitoraggio».Numero registro generale 9190/2020Numero sezionale 2890/2025Numero di raccolta generale 14315/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il monitoraggio, a sua volta, è previsto e disciplinato dall’art. 26 dellalegge in questione.Esso deve essere effettuato a cura del proponente sulla base di quantostabilito nel provvedimento di VIA ed «assicura il controllo degli impattisignificativi sull'ambiente provocati dalle opere o dagli interventiapprovati, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sullacompatibilità ambientale degli stessi, anche al fine di individuaretempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire allastruttura competente di prescrivere le opportune misure correttive».Pertanto, mentre la procedura di valutazione di impatto ambientaleinterviene nella fase progettuale relativa all’opera o all’intervento darealizzarsi ed è prodromica al rilascio dell’autorizzazione alla relativaesecuzione, il monitoraggio, al contrario, è un’attività successiva, nonpotendo tale controllo concepirsi se non in relazione ad un’opera giàrealizzata.D’altronde, l’art. 28, comma 1-bis, d.lgs. n. 152/2006, nel testo vigenteall’epoca delle violazioni oggetto di causa, prevede, tra l’altro, in tema dimonitoraggio, che «qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'eserciziodell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, nonpreventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autoritàcompetente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attivitàautorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare».Come può agevolmente notarsi, detta norma contempla espressamente ilcontrollo dell’attività esercitata a seguito dell’autorizzazione.La disciplina dell’attività di monitoraggio non era contenuta nellaprevigente legge regionale n. 14/1999 ed è stata, invece, espressamenteprevista con la legge n. 12/2009, qui in esame.Per quanto concerne, poi, le sanzioni, l’art. 28, commi 1 e 2, della leggeRegione Valle d’Aosta n. 12/2009, nel testo vigente all’epoca dei fatticontestati, prevede quanto segue:Numero registro generale 9190/2020Numero sezionale 2890/2025Numero di raccolta generale 14315/2026Data pubblicazione 14/05/2026«1. Chiunque realizzi un'opera o un intervento cui si applicano ledisposizioni del presente titolo in assenza della verifica di assoggettabilitàdi cui all'art. 17 ovvero del provvedimento di VIA è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 10.000 aeuro 60.000.2. Chiunque, nella realizzazione di un'opera o di un intervento, violi leprescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 17o dal provvedimento di VIA, nonché le prescrizioni impartite dalle misurecorrettive in fase di monitoraggio, è soggetto alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 30.000».Trattasi di due distinte fattispecie, di cui la prima relativa alla realizzazionedell’opera o dell’intervento in totale assenza di verifica di assoggettabilitàovvero del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, e laseconda - applicata nella specie dalla Regione - relativa alla violazione, insede di realizzazione dell’opera o dell’intervento, delle prescrizioniimpartite dall’autorità.In particolare, quanto a quest’ultima fattispecie, la norma si riferisce aviolazioni verificatesi «nella realizzazione di un'opera o di un intervento» econcernenti prescrizioni impartite: - «in sede di verifica di assoggettabilitàdi cui all'art. 17»; - «dal provvedimento di VIA»; - «dalle misure correttivein fase di monitoraggio».La direttiva n. 85/337/CEE, in attuazione della quale è stata emanata lalegge regionale in esame, nel disporre che siano soggetti a valutazionedell'impatto ambientale i “progetti” pubblici e privati che possono avere unimpatto ambientale importante, contiene all’art. 1, paragrafo 2, laseguente definizione di «progetto»: «- la realizzazione di lavori dicostruzione o di altri impianti od opere, - altri interventi sull'ambientenaturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento dellerisorse del suolo».Numero registro generale 9190/2020Numero sezionale 2890/2025Numero di raccolta generale 14315/2026Data pubblicazione 14/05/2026I termini «opera» e «intervento», contenuti nella legge regionale, vannointerpretati alla luce della norma definitoria innanzi riportata, nonché allaluce del principio generale di cui all’art. 3-quater, comma 1, d.lgs. n.152/2006 (anch’esso attuativo delle direttive sopra indicate), secondo cui«ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codicedeve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantireche il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possacompromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazionifuture».In particolare, i termini «impianto» ed «opera» designano quellemodificazioni dell’ambiente naturale che avvengano mediante particolaristrutture o manufatti, mentre la parola «intervento», più ampia, vale adidentificare, in generale, le attività umane giuridicamente rilevanti checomportino una modificazione dell’ambiente naturale, indipendentementedalla necessità di costruzione di un’apposita struttura ai fini del lorosvolgimento.Detti termini non sono da considerarsi necessariamente contrapposti traloro.Infatti, l’uno («intervento») ha un’accezione ben più ampia degli altri(«impianto» o «opera»), ed è stato utilizzato nella normativa sopra citataproprio con l’intento di non creare lacune, come dedotto dalla stessadifesa delle ricorrenti (cfr.: ricorso, a pagina 14).Che con il termine «intervento» debba ritenersi indicata un’attività umanache incida, anche nel suo svolgimento perdurante nel tempo, sull’assettoambientale, si ricava non già da un illegittimo adattamento di un terminegiuridico alla semantica del linguaggio comune, come sostenuto dallericorrenti, bensì dalla stessa formulazione dell’art. 3-quater, comma 1,d.lgs. n. 152/2006 che fa espresso riferimento ad «ogni attività umanagiuridicamente rilevante ai sensi del presente codice».Numero registro generale 9190/2020Numero sezionale 2890/2025Numero di raccolta generale 14315/2026Data pubblicazione 14/05/2026Nell’interpretazione della normativa in questione, va anche ricordato che,a norma dell’art. 3-quinquies, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, i principicontenuti in detto decreto legislativo «costituiscono le condizioni minimeed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorionazionale», e che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, «lavalutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità diassicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per unosviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degliecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e diun'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica».Come innanzi si è visto, le ricorrenti hanno sostenuto che la normasanzionatoria di cui all’art. 28, comma 2, l.r. n. 12/2009 riguarderebbe lesole violazioni commesse nella fase di autorizzazione o di costruzionedell’opera, mentre ne resterebbero escluse quelle poste in essere nellasuccessiva fase di gestione dell’attività.Detta tesi non è condivisibile.In particolare, alla luce di quanto osservato innanzi, non vi è alcunaragione di ritenere che, laddove la norma in questione menziona laviolazione delle prescrizioni impartite nella «realizzazione di un'opera o diun intervento», il legislatore regionale abbia inteso fare riferimento acondotte poste in essere nella sola fase progettuale o in quella dicostruzione dell’opera, dovendo, al contrario, farsi riferimento all’attivitàautorizzata nella sua interezza, comprensiva, dunque, anche della fase digestione.Ciò è coerente, in primo luogo, con il tenore letterale della disposizione,che, accanto alla realizzazione di «un'opera», cita anche quella di «unintervento».Invero, se da un lato risulta astrattamente concepibile la “realizzazione”,intesa come “costruzione”, di un’opera, cioè di un impianto o di un altromanufatto, a conclusioni opposte deve pervenirsi quanto all’intervento,Numero registro generale 9190/2020Numero sezionale 2890/2025Numero di raccolta generale 14315/2026Data pubblicazione 14/05/2026che designa non già un oggetto materiale, suscettibile di costruzione,bensì un’attività umana comportante la modificazione dell’ambiente.In relazione ad un intervento, dunque, il termine “realizzazione” non puòche essere sinonimo di “svolgimento” o “esercizio”.Quanto precede, inoltre, è coerente con il fatto che, nel caso di prelievod’acqua al fine di produrre energia, oggetto della preventiva valutazione diimpatto ambientale e dell’autorizzazione non è soltanto la costruzionedella struttura a ciò destinata, bensì l’intera attività di prelievo idrico,anch’essa idonea a determinare un impatto sull’ambiente naturale.Diversamente opinando, non avrebbe senso né impartire prescrizioni circal’entità del prelievo nei vari periodi dell’anno, né, tanto meno, subordinarela concessione al rispetto dei parametri in questione, come inveceavvenuto nella specie; invero, dette prescrizioni presuppongono non solola costruzione della traversa, ma anche l’esercizio dell’attività.Deve dunque concludersi che la norma sanzionatoria di cui all’art. 28,comma 2, l.r. n. 12/2009 riguardi non soltanto le violazioni commessenella fase di autorizzazione o di costruzione dell’opera, ma anche quelleposte in essere nella successiva fase di gestione dell’attività.Va in ogni caso precisato che la norma in esame non riguardaspecificamente l’attività di prelievo idrico, bensì, in generale, tutte leimpatto ambientale, il che spiega la sua formulazione ampia e noncircoscritta a condotte specifiche, quali, ad esempio, la violazione delleprescrizioni in tema di rilascio del deflusso minimo vitale.A sostegno della sua diversa interpretazione della norma in esame, ladifesa delle ricorrenti ha fatto riferimento: - al fatto che il titolo della leggeregionale faccia riferimento alla valutazione dell’impatto ambientale dideterminati progetti pubblici e privati; - alla definizione di «progetto»contenuta all’art. 1, paragrafo 2, della direttiva n. 85/337/CEE; -all’avvenuta presentazione del disegno di legge regionale n. 115 dellaNumero registro generale 9190/2020Numero sezionale 2890/2025Numero di raccolta generale 14315/2026Data pubblicazione 14/05/2026Giunta regionale in data 31 agosto 2017, tendente, a suo parere, acolmare l’asserito “vuoto normativo”; - al diverso contenuto dellanormativa sanzionatoria adottata da altre Regioni.Tali elementi, tuttavia, non sono idonei a condurre a conclusioni opposte aquelle sopra indicate.In primo luogo, la circostanza che la legge sia finalizzata a regolamentarela valutazione di impatto ambientale e che quest’ultima debba intervenirenella fase progettuale dell’opera o dell’intervento non comporta di per sénessuna particolare conseguenza quanto alla delimitazione dell’ambitoapplicativo delle sanzioni concernenti le eventuali violazioni delleprescrizioni impartite in tale sede.Che la valutazione di impatto ambientale debba riguardare il progetto edebba, dunque, intervenire prima della realizzazione dell’opera odell’intervento è un fatto pacifico; cosa diversa, tuttavia, è ritenere che leprescrizioni, la cui inosservanza è sanzionata dalla norma in esame,dell’attività autorizzata.Considerazioni analoghe valgono anche con riferimento alla definizione di«progetto» contenuta all’art. 1, paragrafo 2, della direttiva n.85/337/CEE: in particolare, il fatto che valutazione di impatto ambientaledebba intervenire nella fase progettuale di un’opera o di un interventonulla dice, in sé, in relazione all’ambito applicativo, sotto il profilotemporale, delle sanzioni previste per l’inosservanza delle relativeprescrizioni.In altre parole, le prescrizioni sono vincolanti per il futuro ed il fatto cheesse siano state impartite in una certa fase del procedimento non valenecessariamente a limitare a tale fase l’ambito temporale della loroobbligatorietà.Quanto al disegno di legge regionale n. 115 presentato dalla Giuntaregionale il 31 agosto 2017, rimasto comunque senza esito, essoNumero registro generale 9190/2020Numero sezionale 2890/2025Numero di raccolta generale 14315/2026Data pubblicazione 14/05/2026riguardava specificamente il tema dei limiti al prelievo idrico e la tutela deicorsi d’acqua, mentre la legge regionale n. 12/2009 si riferiva, più ingenerale, alla tematica della valutazione di impatto ambientale, e ciòanche in ambiti diversi da quello idrico, il che spiega agevolmente ladiversa formulazione delle norme sanzionatorie ivi previste.Pertanto, detta circostanza non assume carattere decisivo nel sensosostenuto dalle ricorrenti.Considerazioni analoghe valgono anche per quanto concerne lalegislazione adottata da altre Regioni, citata dalle ricorrenti nella memoriaillustrativa, legislazione che contiene una disciplina particolare, e non soloa livello sanzionatorio, in materia di tutela delle acque, il che giustifica diper sé la diversa formulazione delle violazioni ivi previste.Ulteriormente irrilevante ai fini della presente decisione risulta il fatto che,all’epoca in cui erano intervenuti i provvedimenti che contenevano leprescrizioni violate, l’attività di monitoraggio non fosse stata ancoradisciplinata nella legislazione regionale.Sul punto, invero, deve osservarsi che, ai fini dell’interpretazionedell’ambito di estensione temporale della norma sanzionatoria, rilevasemplicemente l’astratta possibilità di considerare rilevante, a tal fine,l’inosservanza di prescrizioni impartite in sede di monitoraggio, vale a direa seguito di un’attività successiva alla realizzazione dell’opera, e ciòindipendentemente dal fatto che le prescrizioni che si assumono violate inconcreto siano state o meno impartite in tale fase.Le ricorrenti hanno lamentato la violazione del principio di legalità di cuiall’art. 1 l. n. 689/1981, sostenendo che la norma sanzionatoria di cuitrattasi sarebbe stata applicata a casi dalla stessa non previsti ed acondotte poste in essere quando essa non era ancora in vigore.Al riguardo, deve premettersi che tanto la delibera della Giunta regionalen. 16797 del 20 maggio 2000 (cfr.: doc. M delle ricorrenti), quanto ladelibera della Giunta regionale n. 2956 del 30 agosto 2004 (cfr.: doc. ONumero registro generale 9190/2020Numero sezionale 2890/2025Numero di raccolta generale 14315/2026Data pubblicazione 14/05/2026delle ricorrenti) sono state emesse a seguito di richiesta di valutazione diimpatto ambientale, hanno espresso valutazione positiva condizionatasulla compatibilità ambientale del progetto ed hanno richiamatoespressamente le prescrizioni e condizioni indicate dagli uffici sentiti, tracui il Comitato tecnico per l’ambiente.Trattasi dei provvedimenti conclusivi della procedura di valutazione diimpatto ambientale come disciplinata dall’art. 2, comma 2, l.r. n.14/1999, in vigore all’epoca di emissione dei provvedimenti stessi.Per quanto riguarda i quattro episodi in cui è stata accertata la violazioneda parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. delle prescrizioni concernenti la misuradel deflusso minimo vitale rilasciato in alveo a valle dell’installazione, unavolta verificata l’applicabilità della disciplina sanzionatoria di cui trattasianche alle violazioni avvenute in fase di gestione dell’impianto, non sipongono particolari problemi sotto tale profilo, visto che la norma di cuiall’art. 28, comma 2, l.r. n. 12/2009 era già vigente da anni all’epoca diciascun episodio accertato.Al riguardo, non rileva il fatto che le prescrizioni che si assumono violatefossero state impartite prima dell’entrata in vigore della normasanzionatoria applicata, visto che esse erano comunque vincolanti e che laloro inosservanza era già prevista come illecito amministrativo dall’art. 20,comma 2, l.r. n. 14/1999.Un discorso diverso deve essere effettuato quanto all’inosservanza delleprescrizioni impartite in ordine al collocamento del sistema di controlloidrometrico, in quanto l’illecito amministrativo oggetto della contestazionedeve intendersi perfezionato fin dalla fase di costruzione dell’impianto.In relazione a quanto precede, tanto il giudice di primo grado quantoquello di appello hanno ritenuto che la violazione contestata avessecarattere non già istantaneo, bensì permanente.A tale proposito, va richiamato quanto affermato da questa Corte in temadi illeciti amministrativi omissivi connessi alla mancata attuazione di unaNumero registro generale 9190/2020Numero sezionale 2890/2025Numero di raccolta generale 14315/2026Data pubblicazione 14/05/2026condotta entro un termine prefissato: se, trascorso il termine sanzionatoin via amministrativa, la condotta prescritta non può essere più utilmentetenuta, l'illecito ha natura istantanea, perché l'inosservanza del dovere hacagionato in modo irreparabile e definitivo la lesione dell'interesseperseguito dalla legge; se, invece, l'azione prescritta può essere utilmentecompiuta anche in tempo successivo alla scadenza del termine, l'illecito hanatura permanente e la permanenza si protrae fino a quando non venga acessare la situazione antigiuridica, sia per fatto dell'agente, che adempia ildovere in precedenza omesso, ovvero per il verificarsi di altri eventi cheeliminino il permanere dello stato di danno o di pericolo (cfr.: Cass. n.8097/2011).Invero, i provvedimenti contenenti le prescrizioni non contengonol’indicazione di un termine perentorio, vale a dire previsto a pena didecadenza, per l’apposizione del sistema di controllo idrometrico, con laconseguenza che essa, ove non fosse avvenuta all’epoca di realizzazionedell’impianto, avrebbe comunque potuto essere effettuata anchesuccessivamente, come in effetti avvenuto.Tale conclusione è coerente con la previsione di cui all’art. 29, comma 3,d.lgs. n. 152/2006, la quale considera sanabile addirittura la situazione,ben più grave, relativa a progetti realizzati senza la previa sottoposizioneal procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento diVIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo27-bis, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o inautotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o deiprovvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso direalizzazione.Si verte, pertanto, in tema di illecito la cui permanenza si protrae fino aquando non venga a cessare la situazione antigiuridica, o per fattodell'agente, che adempia il dovere in precedenza omesso, ovvero per ilNumero registro generale 9190/2020Numero sezionale 2890/2025Numero di raccolta generale 14315/2026Data pubblicazione 14/05/2026verificarsi di altri eventi che eliminino il permanere dello stato di danno odi pericolo.Pertanto, nel caso di successione di leggi, qualora la permanenza perdurinella vigenza della nuova legge, è quest’ultima che deve trovareapplicazione.Anche in relazione all’inosservanza in esame, dunque, non è ravvisabilealcuna violazione del principio di legalità.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza pervizio motivazionale (art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.) o comunque violazionedell’art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 111 Cost. (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.).In particolare, le ricorrenti si dolgono del fatto che, sebbene laprescrizione che si assume violata in ordine al collocamento dell’astaidrometrica imponesse, in via tra loro alternativa, o l’installazione dellapredetta asta o quella di altro sistema di controllo, e nonostante fossestato rappresentato alla Corte d’appello l’avvenuto inserimento anche diun ulteriore dispositivo atto a rilevare e registrare il livello idrico, il giudicedel merito aveva rigettato il gravame sul punto adottando unamotivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile, non prendendoposizione su tale circostanza.Il motivo è infondato.Come più volte affermato da questa Corte, (cfr.: Cass., Sez. Un., n.8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 7090/2022), la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellaNumero registro generale 9190/2020Numero sezionale 2890/2025Numero di raccolta generale 14315/2026Data pubblicazione 14/05/2026sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previstodall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logicoche ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (cfr.: Cass. n. 3819/2020).La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025).In concreto, la Corte d’appello, in ordine alla violazione della prescrizioneconcernente il posizionamento di un sistema di controllo del livelloidrometrico, ha effettuato specifiche considerazioni in più punti dellamotivazione della sentenza impugnata.La stessa, in particolare: - ha affermato che nell’ordinanza ingiunzione siera precisato «che il posizionamento dell'asta idrometrica o di altrosistema atto consentire un agevole controllo del rispetto dei quantitativi diD.M.V. da rilasciare nell'alveo non poteva essere considerato sistema attogarantire quanto richiesto dagli atti autorizzativi»; - ha ritenuto «correttal'applicazione del secondo comma dell'articolo 28, in quanto, come detto,Numero registro generale 9190/2020Numero sezionale 2890/2025Numero di raccolta generale 14315/2026Data pubblicazione 14/05/2026è stato ritenuto, in fase di accertamento, che non vi era stata una correttainstallazione della strumentazione di controllo, secondo quanto previstodall'atto autorizzativo»; - ha citato la prescrizione del disciplinare cheprevedeva il posizionamento della strumentazione in questione«immediatamente a valle dell’opera di captazione»; - ha affermato cheera «pacifico che il posizionamento dell'asta idrometrica noncorrispondesse a quanto previsto dal disciplinare».Analogamente, il giudice del merito ha menzionato le deduzioni formulatedalla Regione appellata riguardo all’applicazione di una tolleranza del 20%alle misurazioni effettuate nonché all’avvenuta realizzazione a valle dellatraversa di derivazione dell’acqua di un manufatto idoneo per le verifichesoltanto dopo i ripetuti controlli ed ha osservato che «il sistemapredisposto per i controlli non fosse rispettoso del disciplinare».Dalle circostanze di cui innanzi, si ricava il percorso argomentativo dellaCorte d’appello, la quale ha posto a fondamento del rigettodell’impugnazione sul punto sia la circostanza relativa all’erratoposizionamento del sistema di controllo, sia la sua difformità dallaprevisione del disciplinare, sia la sua inidoneità alle misurazioni, e ciò conuna valutazione omnicomprensiva.Invero, quanto al sistema alternativo di controllo che le ricorrentiassumono utilizzato in aggiunta all’asta idrometrica, dalle deduzioniriportate nel ricorso si evince che anch’esso non era posizionato«immediatamente a valle dell’opera di captazione», sicché anch’essoricade nell’iter argomentativo della Corte d’appello, la quale, a pagina 4della sentenza impugnata, aveva menzionato la sentenza di primo gradoproprio nella parte in cui si era ritenuto che «a fronte dell’esigenzachiaramente evidenziata nel disciplinare aggiuntivo di subconcessione,l’installazione da parte della Società utilizzatrice di un sistema dirilevazione diverso da quello previsto e richiesto come necessario, peraltrocollocato in posizione diversa e diversamente operante nei vari periodiNumero registro generale 9190/2020Numero sezionale 2890/2025Numero di raccolta generale 14315/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell’anno in rapporto alle condizioni metereologiche, non approvato dallaRegione, implica di per sé violazione del dettato ex art. 28, comma II,della Legge n. 12/2009».Pertanto, la motivazione rispetta il c.d. minimo costituzionale e dallastessa è ricostruibile l’iter logico che supporta la decisione.3. Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Le spese processuali del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti a rifondere alla Regionecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per anticipazioni ed euro 6.200,00 percompensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge,se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 27 novembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDAVIDE [OSCURATO:PERSONA]